Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-04-2011, n. 9072 Servitù coattive di acquedotto e di scarico di acqua

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Svolgimento del processo

I coniugi M.R. e I.P., con atto del 22 novembre 1995, convenivano davanti al Pretore di Lecce sez. stacc. di Ugento, i coniugi L.M. e D.B.M.M. e i coniugi D.B.A. ed S.E. per sentirli condannare previo accertamento della illegittimità delle diramazioni e dello scarico dell’impianto fognante dell’appartamento di costoro nel tratto collocato all’interno del fondo di essi istanti, alla rimozione di tali opere. Si costituivano i convenuti, i quali, premettendo di avere acquistato la loro villetta il 12 luglio 1986 e, dunque, in epoca anteriore alla compravendita degli attori dallo stesso dante causa deducevano che il loro fondo dominante godeva di servitù di scarico ex art. 1043 cod. civ., costituita per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1062 cod. civ.. Il Tribunale con sentenza del 10 gennaio 2000, accoglieva la domanda principale perchè difettava nella specie un requisito essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia e, cioè, il requisito dell’apparenza. Proponevano appello i coniugi L. – D.B. e D.B. – S. chiedendo la riforma della sentenza.

Resistevano i coniugi M. – I. che chiedevano il rigetto dell’appello perchè infondato. La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 103 del 25 febbraio 2005 rigettava l’appello e riconfermava la sentenza del Tribunale. Anche la Corte di Appello riteneva che nell’ipotesi mancasse il requisito dell’apparenza della servitù e che dunque nessuna servitù si fosse costituita a vantaggio degli appellanti per destinazione del padre di famiglia.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Lecce è stata chiesta dai coniugi D.B. – S., L. – D. B. con ricorso affidato due motivi illustrati da memoria. I coniugi M. – I. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo i coniugi D.B. – S., L. – D.B., lamentano la violazione di legge per falsa applicazione della norma di cui all’art. 1061 cod. civ., ed omessa applicazione di quella di cui al successivo art. 1062 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3) motivazione illogica e, comunque, lacunosa con riguardo a questione decisiva espressamente prospettata, comunque rilevabile d’ufficio, quale l’esistenza di un unico chiusino al servizio dell’impianto di smaltimento dei liquami di fogna e difetto di opere o manufatti relativi all’esistenza di separati impianti al servizio delle due contigue unità immobiliari (ex art. 360 c.p.c., n. 5). Avrebbe errato la Corte di Appello di Lecce per aver negato la costituzione della servitù in ordine alla conduttura fognaria a vantaggio dell’immobile di proprietà degli attuali ricorrenti e a carico del terreno di proprietà degli originari attori. Nel caso specifico la costituzione della servitù per destinazione del pater familias rappresentava una conseguenza logica desumibile da diverse circostanze. Intanto, unico era il proprietario degli immobili, successivamente, trasferiti agli attuali ricorrenti e agli attori originari. Unica era la conduttura fognaria a servizio degli immobili di cui si è detto. Unico era il chiusino di ispezione dell’impianto fognario collocato nel terreno degli originari attori, da cui doveva infierirsi l’unico impianto di smaltimento dei liquami. Il requisito dell’apparenza, andava affermato, comunque, tenendo conto dei due contigui immobili, considerati nella loro interezza, dovendo anche, in difetto di opere e manufatti e dell’inesistente separato impianto, costituire un elemento dal quale poter evincere univocamente l’asservimento. D’altra parte, ritengono i ricorrenti, se avessero agito con azione confessoria servitutis, la relativa domanda, sarebbe stata accolta perchè, per l’apparenza della detta situazione, la relativa indagine sarebbe stata operata con riguardo alle due posizioni dell’originario unico immobile, quindi non limitatamente al fondo dominante.

Nè può farsi carico ai ricorrenti, si afferma – di assicurare, altrimenti, lo smaltimento dei liquami non disponendo, neppure, di una zona libera nella quale realizzare un’autonoma fossa settica nè curare l’allacciamento all’inesistente rete pubblica tuttora non realizzata.

1.1 – Il motivo è infondato, perchè, a parte il fatto che i ricorrenti solleciterebbero, sia pure in modo indiretto, una nuova valutazione di merito che non può essere effettuata dal giudice di legittimità, la Corte territoriale ha escluso l’esistenza di un diritto di servitù, con motivazione adeguata, ponderata e coerente con i principi del diritto.

1.2. – Intanto, va qui osservato che, ai sensi dell’art. 1061 cod. civ., è possibile acquistare una servitù apparente, oltre che per usucapione, cioè, per effetto del possesso protratto per un certo tempo anche per "destinatio pater familias".

L’apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si identifica nella presenza di opere visibili e permanenti che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente, denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell’altro" a prescindere dalla conoscenza soggettiva dell’esistenza dell’onere in una o in entrambi le parti e indipendentemente dalla volontà e/o consapevolezza dell’originario proprietario.

1.3. – Ora la Corte territoriale ha, definitivamente, acclarato che nell’ipotesi di specie non esistevano opere che denotavano l’esistenza della servitù di scarico fognario, non essendo stato riscontrato in loco alcun segno: tubazione, manufatto o altro che lasciasse intendere o presupporre che le acque reflue dalla proprietà dei convenuti defluissero nel pozzetto di proprietà degli attori. E, ancor di più. La Corte territoriale ha chiarito, correttamente, che la specifica condotta fognaria non poteva essere considerata un’opera apparente, anche perchè non era risultato, nè la parte interessata aveva mai dedotto, che fossero state effettuate opere di espurgo del canale di scarico, le uniche che, eventualmente, avrebbero potuto qualificare la condotta fognaria, essendo per se stessa necessariamente interrata, quale opera apparente,. 2 – Con il secondo motivo i coniugi D.B. – S., L. – D.B. lamentano – come da rubrica – Motivazione insufficiente per omessa valutazione delle risultanze istruttorie nonchè lacunosa per omesso esame di un punto decisivo, per altro rilevabile d’ufficio ancorchè non prospettato espressamente dalle parti, quale la natura condominiale dell’impianto fognario al servizio delle due contigue unità immobiliari di cui all’art. 1117 cod. civ. (ex art. 360 c.p.c., n. 3). Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, per non aver ritenuto operante la presunzione di condominialità prevista dall’art. 1117 cod. civ., considerato che il comune originario dante causa per altro costruttore del complesso edilizio aveva realizzato un unico impianto fognario a servizio delle due unità immobiliari.

2.1. – Il motivo non può essere accolto perchè prospetta una questione, nuova, sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità e relativa ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio: l’accertamento dell’esistenza di un diritto reale assoluto quello della proprietà comune della rete fognaria diverso da quello relativo alla servitù prediale di cui si è fin qui detto. Tale motivo non può essere accolto anche perchè sarebbe incompatibile con il motivo precedente, perchè si negherebbe, dopo averla sostenuta, l’esistenza di un diritto di servitù, per sostenere che gli attuali ricorrenti vanterebbero un diritto di comproprietà sulla condotta fognaria.

In definitiva, il ricorso va rigettato e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 14-03-2011, n. 10165

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Montanino M..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Procuratore Generale propone ricorso per violazione di legge penale – vizio di motivazione contro sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma di sentenza di condanna del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha assolto O.M. perchè il fatto non sussiste, dai reati di lesioni continuate con bastone e minaccia grave, commessi il (OMISSIS) ai danni di A.A. e P.A., nel corso di una controversia per questioni edilizie in zona di confine.

Nella more risulta prodotta documentazione di remissione di querela che, date le imputazioni di reati perseguibili d’ufficio, allo stato non rileva.

2 – Il ricorso è fondato.

Quanto alle lesioni, la Corte ha travisato che, ferma l’attribuzione, le prove reali (referti) implicano verifica concreta della causa dell’evento e delle modalità della sua produzione, perciò del mezzo adottato, senza che si possa escludere il fatto ritenuto dal Giudice di primo grado in via suppositiva per gli atteggiamenti degli offesi, che pure potrebbero avere effetti di esenzione o attenuazione della pena.

La Corte, inoltre, motiva la minaccia attestata da altre persone presenti "avulsa, anche temporalmente dal contesto". Ma non dimostra perchè proprio per il contesto, evidente già dall’imputazione ("li avrebbe ammazzati se non fossero andati via") ed apprezzato dal Giudice di primo grado, escluda per sè l’attendibilità dell’accusa circa il fatto contestato.

La motivazione risulta dunque apodittica, a fronte di quella già compiuta dal Tribunale che ha acquisito le prove, dando conto compiuto delle ragioni di condanna.

E tanto implica un nuovo compiuto esame, anche circa il ricorrere delle aggravanti contestate in ciascun caso, a fronte delle remissione operata ed accettata.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 24-03-2011, n. 2592 Giustizia amministrativa

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e specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con efficacia dal 24.7.2000 l’Ente Tabacchi Italiano è stato trasformato in società per azioni e, attraverso una procedura competitiva, l’intera partecipazione detenuta dall’allora Ministero del Tesoro è stata ceduta, a fine 2003, alla B.A.T.I. S.p.A (BAT).

Il D.Lgs. 283/1998 di istituzione dell’Ente Tabacchi Italiani ha stabilito (al quarto comma, dell’art. 4) che "Il personale trasferito all’Ente e alle società per azioni in cui quest’ultimo viene trasformato ai sensi dell’articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell’ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall’articolo 8 del decretolegge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all’atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l’appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all’atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all’esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l’onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell’ente o delle società derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l’anzianità corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l’amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell’Ente o nelle società".

Con accordo sindacale del 16.7.2009 sono risultate in esubero 16 unità di personale presso lo stabilimento di Lecce e 2 unità presso la sede di Roma.

Conseguentemente tale personale ha chiesto di essere riammesso, ai sensi della disposizione sopra richiamata, nei ruoli dell’Amministrazione finanziaria, ed i relativi nominativi sono stati comunicati dalla B.A.T.I. S.p.A al Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 24.7.2009.

In data 15.6.2010 l’Amministrazione ha proceduto ad emanare il decreto di trasferimento e ad inoltrare ad altre Pubbliche Amministrazioni le note di richiesta di disponibilità ad assumere una o più unità di personale risultato in esubero, ma non ha provveduto a completare la procedura con l’assegnazione dei dipendenti alle rispettive sedi di servizio. Dei diversi enti interessati alcuni hanno espresso l’impossibilità di aderire alla richiesta di collocazione del suddetto personale (si tratta dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Agenzia del Territorio, dell’A.A.M.S., del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell’INPDAP); mentre altri non hanno fornito alcuna risposta (si tratta dell’INAIL, dell’INPS, del Ministero della Giustizia), e solo l’Agenzia delle Dogane, con nota del 25.1.2011, ha rappresentato la disponibilità ad avvalersi della collaborazione di 4 unità di personale.

A seguito della mancata ricollocazione del personale in esubero la B.A.T.I. S.p.A. sta corrispondendo a costoro il trattamento economico – ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del D.Lgs. 283/1998 – senza che i dipendenti in questione siano utilizzati.

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che venga accertato e dichiarato il c.d. "silenzio inadempimento" dell’Amministrazione, con conseguente dichiarazione dell’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere al completamento della procedura di riammissione del personale trasferito dall’organico della B.A.T.I. S.p.A. nei ruoli dell’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del D.Lgs. 283/1998.

Chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione inadempiente al risarcimento del danno causato pari a Euro 375.000,00, maggiorato di Euro 75.000,00 al mese, a decorrere dal 15.7.2010 e fino all’effettiva conclusione della procedura (o alla diversa somma determinata da questo TAR).

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Infine, all’udienza del 23.2.2011, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito indicati.

1.1. Con un unico ed articolato terzo mezzo di gravame la società ricorrente lamenta violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 241/1990, e dell’art. 4 del D.Lgs. 283/1998, deducendo di aver titolo ad ottenere il provvedimento conclusivo della procedura di riammissione del personale in esubero nei ruoli dell’Amministrazione finanziaria.

La doglianza merita accoglimento.

La normativa invocata dal ricorrente prescrive:

o che ogni procedimento avviato (o che prenda avvio) in forza di una norma vigente o di un’istanza deve concludersi con un provvedimento espresso, entro il termine previsto dalla normativa che regola detto procedimento; ovvero, in mancanza di tassative previsioni al riguardo, entro il termine – che non può essere superiore a novanta giorni – fissato dalla stessa Amministrazione con apposito regolamento o (nel caso in cui manchi anche il regolamento sui termini procedimentali) con atto provvedimentale ad hoc;

o che nei casi in cui – tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento – sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, questi non possono comunque superare i centottanta giorni.

o che nell’ipotesi estrema in cui manchi qualsiasi disposizione (di legge, regolamentare o provvedimentale) relativa al termine di conclusione del procedimento, quest’ultimo deve essere concluso entro e non oltre trenta giorni dalla proposizione dell’istanza.

Ora, nella fattispecie dedotta in giudizio l’Amministrazione non ha fissato (con regolamento o con atto provvedimentale ad hoc) il termine di conclusione del procedimento, sicchè – in mancanza di specifiche norme di legge al riguardo – non appare revocabile in dubbio che esso avrebbe dovuto essere concluso entro trenta giorni dall’istanza della ricorrente.

Il che non è avvenuto, e ciò appare di per sé sufficiente per stigmatizzare – in accoglimento alla domanda giudiziale principale – come illegittimo il comportamento inerte dell’Amministrazione.

1.2. Quanto alla domanda risarcitoria il Collegio dispone l’iscrizione del ricorso nel ruolo dei procedimenti ordinari affinché la domanda risarcitoria sia trattata "con il rito ordinario" ai sensi dell’art. 117, sesto comma, del nuovo codice del processo amministrativo.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, non resta pertanto al Collegio che dichiarare l’illegittimità del silenzio; e, conseguentemente, ingiungere all’Amministrazione di adottare un provvedimento conclusivo del procedimento. Il termine che all’uopo il Collegio ritiene di fissare per l’adempimento dell’obbligo di provvedere, è di trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte della presente sentenza.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore dell’altra parte, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1000,00 oltre IVA e CPA;
P.Q.M.

dichiara illegittimo il silenzio del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ingiunge allo stesso di adottare il provvedimento conclusivo della procedura di riammissione del personale trasferito dall’organico della società ricorrente ai ruoli dell’amministrazione finanziaria entro il termine di trenta giorni dalla notifica, ad istanza di parte, della presente decisione.

Dispone la nuova iscrizione a ruolo del ricorso ai sensi dell’art.117, sesto comma, del codice del processo amministrativo, per la prosecuzione della causa ai fini della decisione in merito alla richiesta risarcitoria.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-07-2011, n. 14964 Compensazione

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Svolgimento del processo

Con ricorso del 23/3/00 la Diemme Industria Caffè Torrefatti s.p.a, D.F., D.S., D.G. e D.M. ricorsero al giudice del lavoro del Tribunale di Padova per sentir accertare l’insussistenza di qualsivoglia credito preteso nei loro confronti da B.S., ex collaboratore e dipendente amministrativo della ditta individuale del loro dante causa Du.Gi. ed ex dirigente della Diemme s.r.l dal 1992 fino al 1997, epoca di cessazione del rapporto.

Costituitosi il contraddittorio, il B. chiese in via riconvenzionale il pagamento delle somme di L. 1.490.078.235 e di L. 182.664.694 per consulenze tecnico-produttive prestate a favore della società a partire dal luglio del 1997 e quella di L. 11.691.333 a titolo di TFR. Con sentenza n. 207/2003 il giudice adito separò la domanda inerente la querela di falso; proposta nel frattempo dai ricorrenti per il maggior importo preteso dal B., sospese il giudizio in attesa della definizione della relativa controversia quanto alla prima domanda riconvenzionale per L. 1.490.078.235, rigettò le ulteriori pretese del lavoratore per intervenuta compensazione col maggior credito risarcitorio vantato dalla società e riservò al definitivo la statuizione sulle spese.

A seguito di impugnazione del B. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’8/5 – 31/5/07, rigettò il gravame e condannò il ricorrente alle spese del grado. Nell’addivenire a tale decisione la Corte lagunare spiegò che si era rivelato corretto il ragionamento del primo giudice in merito alla ritenuta tempestività e fondatezza dell’eccezione di compensazione svolta dalla difesa della società datrice di lavoro e che non si era avuta la prova sufficiente in ordine agli elementi da porre a base del calcolo del rivendicato TFR. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il B., affidando l’impugnazione a quattro motivi di censura.

Resistono con controricorso la Diemme Industria Torrefatti S.p.a., D.F., D.S. e D.G. in proprio e quale tutore di D.M., i quali depositano, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. e art. 414 c.p.c., ponendo in discussione la decisione sulla ritenuta tempestività dell’eccezione di compensazione e deducendo che questa avrebbe dovuto essere proposta dalla società sin dall’atto introduttivo del giudizio col quale era stato invocato l’accertamento dell’insussistenza della sua pretesa creditizia di origine lavorativa, mentre la stessa era stata sollevata solo con la memoria difensiva di replica alla sua domanda riconvenzionale e, per giunta, senza che il credito opposto in compensazione avesse le caratteristiche della liquidità ed esigibilità di cui all’art. 1243 c.c..

2. Col secondo motivo il B. si duole della violazione e della erronea applicazione dell’art. 1243 c.p.c., comma 2, rilevando l’erroneità della tesi dei giudici di merito secondo i quali i requisiti di certezza e liquidità del credito opposto trovavano fondamento non nelle ragioni creditorie fatte valere dalla società nella separata causa avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità del B. nella determinazione dei danni causati per effetto della addebitatagli mala gestione, giudizio, questo, ancora non conclusosi con sentenza passata in giudicato, bensì nei riscontri direttamente raccolti nel primo grado del presente giudizio, vale a dire quelli rappresentati dalla relazione del Dr. V., dalle dichiarazioni del teste Z. e dall’eseguito sequestro conservativo autorizzato dal giudice del lavoro, ritenuti idonei a comprovare sia la giusta causa del recesso anticipato dalla consulenza iniziata dal B. che la sussistenza del controcredito risarcitorio della società Diemme.

Questi due primi motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto vertono entrambi sulla questione della eccezione di compensazione sotto il duplice aspetto della tempestività della sua proposizione e della sua rispondenza alle caratteristiche prefigurate dall’art. 1243 c.c., per la sua applicazione e sono, pertanto, strettamente correlati tra loro.

Ebbene, considerato che quella applicata nella fattispecie è la compensazione giudiziale di cui all’art. 1243 c.c., comma 2, è opportuno ricordare che tale norma stabilisce che se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.

Tuttavia, nel caso di specie, la compensazione giudiziale, disposta tra una delle pretese creditorie fatte valere dal B. con la domanda riconvenzionale, vale a dire quella scaturente da un incarico di consulenza tecnico-produttiva affidatogli dalla controparte, ed il credito risarcitorio opposto da quest’ultima, è stata ritenuta possibile dai giudici del merito sulla base degli elementi desunti dalla relazione del Dottor V., dalle dichiarazioni del teste Z. e dal sequestro conservativo, cioè da elementi che secondo i predetti giudici avrebbero consentito di appurare, indipendentemente dalla definizione della separata causa, ancora "sub iudice", vertente sull’accertamento della responsabilità del B., sia la giusta causa del recesso anticipato dalla consulenza iniziata da quest’ultimo che la sussistenza del credito risarcitorio della compagine sociale nei confronti del medesimo.

Si tratta, però, a ben vedere di elementi che non potevano connotare in alcun modo il preteso credito risarcitorio, opposto in compensazione, dei requisiti della facile e pronta liquidazione, così come richiesti dall’art. 1243 c.c., comma 2.

Infatti, è da escludere che una posizione creditoria semplicemente desunta da una relazione tecnica di parte, dalla deposizione di un teste e da un provvedimento di sequestro conservativo possa avere in sè le intrinseche qualità di facile e pronta liquidazione richieste dall’art. 1243 c.c., comma 2, ai fini della compensazione giudiziale.

Ne consegue che il motivo di doglianza al riguardo è fondato nei termini appena espressi e va, pertanto, accolto.

Va, altresì, accolto nei seguenti termini il primo motivo: invero, una volta stabilito che gli elementi idonei a far ritenere opponibile in compensazione il credito risarcitorio "de quo" non si possono identificare solo con quelli indicati nella sentenza impugnata, dovendo essere ricercati, in una indagine allargata, qualora già presenti in atti, tra quelli che potevano realmente configurare i presupposti di un credito di facile e pronta soluzione, ne consegue che la tempestività della eccezione in esame va valutata con riferimento alla proposizione dell’atto, se esistente, contenente gli elementi identificativi della facile e pronta soluzione di cui innanzi.

Sarà, quindi, il giudice del rinvio a stabilire se nel ricorso introduttivo del giudizio erano già presenti elementi atti a verificare che il credito opposto in compensazione era di facile e pronta liquidazione o se, invece, una tale eccezione si era resa necessaria solo per effetto della domanda riconvenzionale del resistente, contenente pretese creditorie diverse da quelle per le quali era stata inizialmente invocata la pronuncia di accertamento negativo.

3. Col terzo motivo si evidenzia la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 414 c.p.c., punti 3 e 4, nonchè la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Attraverso tale motivo viene affrontata la questione del Tfr, rispetto al quale il giudice d’appello aveva ritenuto non essersi avuta la prova sufficiente in ordine agli elementi da porre a base del suo calcolo, e si evidenzia che l’indicazione dei periodi lavorativi e dell’inquadramento contenuta nella memoria difensiva fosse sufficiente al calcolo del suddetto trattamento.

A conclusione del motivo si chiede di accertare se nel rito del lavoro la nullità dell’atto introduttivo deve essere esclusa nell’ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorchè l’istante abbia indicato, come nella fattispecie, il periodo di attività lavorativa, l’inquadramento ricevuto ed abbia, altresì, specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici.

Il motivo è inammissibile in quanto lo stesso, così come proposto, non investe la "ratio decidendi" che si fonda sulla accertata mancanza dei dati oggettivi e specifici concernenti l’ammontare della retribuzione ed i periodi precisi di collaborazione, oltre che sulla inesistenza di appositi conteggi, atti che, se presenti, avrebbero reso possibile l’operazione di calcolo del trattamento di fine rapporto.

In effetti, dalla motivazione della sentenza impugnata si rileva agevolmente che la lettura complessiva del ricorso di primo grado – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – non denotava semplicemente la mancanza di elementi formali per il calcolo del trattamento di cui trattasi, quanto piuttosto l’assenza degli elementi fondamentali per una tale operazione contabile, assenza che finiva per tradursi in una mancanza degli elementi di fatto e delle ragioni della relativa domanda.

4. Con l’ultimo motivo il B. denunzia l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio riferendosi alla mancata adozione della decisione sulla richiesta, espressamente avanzata nella fase dell’appello, di subordinare l’accertamento della legittimità della risoluzione anticipata del contratto a quello della sua responsabilità ancora da definirsi. Aggiunge, poi, il ricorrente che pur volendosi ritenere la legittimità del recesso operato dalla società, nondimeno si sarebbe dovuto determinare in subordine, con una relativa pronunzia, l’ammontare del compenso spettategli per l’attività di consulenza espletata fino a quel momento.

Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Tale censura integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, (nullità della sentenza e del procedimento) e non come vizio motivazionale a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (attenendo quest’ultimo esclusivamente all’accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, Cass. 9.4.1990, n. 2940; Cass. 27.3.1993,n. 3665).

Infatti il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. SU. 14.1.1992, n. 369; Cass. 25.9.1996, n. 8468).

In definitiva vanno accolti i primi due motivi, mentre il terzo e il quarto vanno dichiarati inammissibili. Conseguentemente, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata per il prosieguo del giudizio in ordine alle questioni poste con gli stessi alla Corte d’Appello di Brescia, che si atterrà ai principi sopra evidenziati e statuirà anche in ordine alle spese del presente procedimento.
P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara inammissibili il terzo e il quarto, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.