T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 03-05-2011, n. 851 Concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 Le articolate censure proposte dal ricorrente possono essere trattate congiuntamente, in quanto strettamente connesse.

Esse vanno respinte in quanto infondate atteso che, come risulta dagli atti, il ricorrente è in possesso della qualifica di dirigente di 1° livello e, pertanto, ha diritto solo ed esclusivamente al trattamento economico proprio di tale qualifica con conseguente necessità per l’Amministrazione di annullare in autotutela, come è stato fatto con la deliberazione indicata in epigrafe, ogni precedente deliberato che disponeva diversamente, sia pure sulla base delle mansioni effettivamente svolte, in relazione ad una posizione lavorativa neppure contemplata dalla pianta organica.

2 Come è stato più volte osservato dalla giurisprudenza:

a) salvo che una legge disponga altrimenti (anche in sanatoria delle situazioni già verificatesi), le mansioni svolte da un dipendente, se sono di livello e dignità superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti, sia ai fini economici che ai fini della progressione di carriera, ovvero della emanazione di un provvedimento di preposizione ad un ufficio (V Sez., 2 febbraio 1996 n. 120; Comm. speciale pubbl. imp. 20 novembre 1995 n. 345; V Sez., 22 marzo 1995 n. 452; V Sez., 9 marzo 1995 n. 307; V Sez., 18 gennaio 1995 n. 89; V Sez., 23 novembre 1994 n. 1362; IV Sez., 13 giugno 1994 n. 492 e 493; V Sez., 9 aprile 1994 n. 272; IV Sez., 1 febbraio 1994 n. 89; IV Sez., 28 dicembre 1993 n. 1146; IV Sez., 2 novembre 1993 n. 961; IV Sez., 7 luglio 1993 nn. da 672 a 675; IV Sez., 30 giugno 1993 n. 646, 647, 648; IV Sez., 12 giugno 1993 nn. 596 e 605; IV Sez., 14 maggio 1993 n. 536; IV Sez., 22 febbraio 1993 n. 203; IV Sez., 29 gennaio 1993 n. 119)

b) salvi i casi previsti dalla legge, la regola del pubblico concorso riguarda " anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore ", ai sensi degli art. 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione (Corte cost., 20 luglio 1994 n. 313; 27 dicembre 1991 n. 487; Cons. Stato, V Sez., 22 marzo 1995 n. 452, cit.; V Sez., 9 marzo 1995 n. 307, cit.; V Sez., 18 gennaio 1995 n. 89),

c) il Legislatore può discrezionalmente individuare i presupposti in presenza dei quali possono aver rilievo le mansioni superiori svolte dai pubblici dipendenti, quando vi sono " peculiari situazioni giustificatrici " e " salva la necessità di garantire il buon andamento della Pubblica amministrazione " (Corte cost., 20 luglio 1994 n. 313, in questa Rassegna 1994, II, 1102);

d) l’art. 57 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 ha disciplinato i presupposti e i procedimenti per attribuire rilievo alle mansioni superiori svolte da parte del dipendente, ribadendo che il loro svolgimento nei casi non previsti dalla norma è del tutto irrilevante e non dà luogo ad alcuna conseguenza in ordine al suo trattamento giuridico ed economico (V Sez., 22 marzo 1995 n. 452 cit.; V Sez., 9 marzo 1995 n. 307 cit.; V Sez., 18 gennaio 1995 n. 89 cit.);

e) la pretesa ad una retribuzione superiore a quella attribuita dalla normativa applicabile non può fondarsi sull’art. 36 Cost. (Comm. spec. pubblico impiego, 20 novembre 1995 n. 345 cit.; IV Sez., 15 ottobre 1990 n. 768; Ap., 5 maggio 1978 n. 16; Ap., 4 novembre 1977 n. 17), che non impone al Legislatore di emanare periodicamente leggi di sanatoria ed invece costituisce il parametro per verificare (in sede costituzionale o giurisdizionale amministrativa, se il quantum è determinato rispettivamente con leggi o con regolamenti) se le scelte del conditor iuris hanno violato il principio costituzionale (V Sez., 22 marzo 1995 n. 452 cit.);

f) il principio per il quale di regola sono irrilevanti le mansioni superiori prestate dai pubblici dipendenti non si pone in contrasto con l’art. 36 Cost., poiché:

– gli artt. 51 e 97 Cost. comportano che l’attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento economico non possono costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (V Sez., 22 marzo 1995 n. 452 cit.);

– i requisiti costituzionali di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione devono essere valutati, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, " non già in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, ma considerando la retribuzione nel suo complesso " (Corte cost., ord. 12 febbraio 1996 n. 33; ord. 30 marzo 1995 n. 98; sent. 19 gennaio 1995 n. 15; 28 aprile 1994 n. 164, in questa Rassegna 1996, II, 197; 1995, II, 443, 21 e 1994, II, 591), sicché non può essere considerata sproporzionata o insufficiente la retribuzione prevista da una norma per il pubblico dipendente in possesso di una certa qualifica, se questi svolga mansioni il cui esercizio è consentito solo sulla base del previo superamento del concorso;

g) non è invocabile in materia l’art. 2126 Cod. civ., il quale, oltre a non dare rilievo alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido (V Sez., 21 ottobre 1995 n. 1462, in questa Rassegna 1995, I, 1371), riguarda un fenomeno del tutto diverso e cioè il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un contratto o di un atto nullo o annullato, sicché esso non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata dei provvedimenti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e non consente di disapplicare gli atti di nomina o di inquadramento, emanati in conformità alle leggi ed ai regolamenti e per di più divenuti inoppugnabili.

3Tutto ciò comporta che nessuna ragione avrebbe potuto indurre il Consiglio di Amministrazione a disattendere il precedente provvedimento di inquadramento dell’odierno ricorrente nella prima qualifica dirigenziale che era divenuto inoppugnabile ed era stato legittimamente adottato tenendo conto della normativa applicabile.; di qui l’assoluta doverosità degli atti impugnati, rivolti al ripristino della legalità platealmente violata.

Come ha adeguatamente posto in evidenza lo stesso organo con la deliberazione di annullamento, sulla scorta peraltro di apposito parere dell’Avvocatura dello Stato, il trattamento economico della qualifica superiore avrebbe potuto essere legittimamente attribuito solo a seguito del superamento del prescritto concorso, e non sulla base di una valutazione che tenesse conto delle mansioni svolte.

Per di più, il riconoscimento del trattamento economico superiore della posizione del ricorrente era stato adottato malgrado che il posto di dirigente dei secondo livello non fosse previsto e senza che comunque fosse stato avviato un procedimento concorsuale.

4 Né può aver miglior sorte la censura con la quale il ricorrente lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

E’, infatti, noto che provvedimento amministrativo adottato in violazione delle norme sul procedimento, quale l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, non è annullabile se, come nella fattispecie, per la natura vincolata del potere esercitato, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

5 Tanto basta per la reiezione del ricorso.

La circostanza che la difesa dell’Amministrazione intimata non ha svolto alcuna concreta attività, rendere possibile la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 18-05-2011, n. 19520

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza dell’11.3.2010 la Corte d’Appello di Lecce Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Lecce sez. distaccata di Maglie che, in data 15.10.2007, aveva condannato C.P., alle pene ritenute di giustizia, concesse le attenuanti generiche e la seminfermità mentale, per tentata estorsione in danno del padre e per maltrattamenti in famiglia in danno della madre e dei fratelli.

Avverso la pronuncia presentava appello l’imputato deducendo come unico motivo la necessità di espletamento di una perizia psichiatrica collegiale, considerato che la perizia psichiatrica disposta dal Tribunale che aveva concluso per il vizio parziale di mente, presentava conclusioni difformi rispetto ad analoga perizia disposta in diverso procedimento che aveva concluso per l’incapacità totale.

La Corte territoriale respingeva la richiesta evidenziando che i due elaborati non presentavano conclusioni difformi in ordine alla patologia dell’imputato (disturbo schizotipico di personalità) e che le differenti conclusioni erano determinate da un dato di fatto, lo stato di ubriachezza acuta, che, nell’ipotesi diversa da quella in esame, in uno con lo stato patologico gli aveva escluso qualsiasi freno inibitore.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo come unico motivo la mancata assunzione di una prova decisiva, da individuarsi nella perizia collegiale sullo stato di capacità di intendere e di volere dell’imputato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 1, il giudice di appello, quando una parte la richiede, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Poichè la norma fa riferimento generico alla istruzione dibattimentale, senza alcuna distinzione all’interno di questa nozione, si deve ritenere che essa riguardi tutta la istruzione dibattimentale che può essere assunta in primo grado, secondo la disciplina dettata dal capo 3^ del libro 7^ del cod. proc. pen..

Se ne deve concludere che l’eccezionaiità della rinnovazione dell’istruttoria in appello prevista dall’art. 603 c.p.p., comma 1, riguarda anche le prove volte ad accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato o altre condizioni di imputabilità: prove che pertanto il giudice di appello deve ammettere solo quando non si ritiene in grado di decidere allo stato degli atti.

Nella fattispecie di causa, la corte territoriale ha motivato sul punto in modo congruo e logico – come tale incensurabile in sede di legittimità – osservando che le differenti conclusioni dei due elaborati peritali erano determinate da un dato di fatto, lo stato di ubriachezza acuta, che, nell’ipotesi diversa da quella in esame, in uno con lo stato patologico aveva escluso all’imputato qualsiasi freno inibitore e che quindi non vi era motivo di modificare il giudizio del primo giudice, fondato sulle conclusioni di una perizia svolta nell’ambito del presente procedimento, in ordine alle condizioni di capacità dell’imputato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, equamente liquidata in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19981

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Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata I.V. esponeva che in data (OMISSIS), mentre era alla guida del proprio ciclomotore, era stato investito dall’autovettura di proprietà della Ligure Leasing Spa, condotta da L.G., assicurata per la R.c. dalla Tirrena Assicurazioni Spa, riportando lesioni personali.

Ciò premesso, conveniva in giudizio il L., la Ligure Leasing Spa e la Tirrena Assicurazioni al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Nel corso del giudizio la Tirrena era posta in liquidazione coatta amministrativa ed il giudizio, interrotto, veniva riassunto nei confronti della Tirrena in L.c.a., della Praevidenzia Assicurazioni (attualmente, Nuova Tirrena), dell’Assitalia e della Toro Spa. Si costituiva il F.G. V.S., che erogava in via transattiva l’importo del massimale pari a L. 200 milioni oltre interessi. In esito al giudizio il Tribunale di Sanremo dichiarava la cessazione della materia del contendere tra l’attore ed il Fondo di garanzia, condannava quindi in solido il L., la Ligure Leasing, la Tirrena Spa in lca e l’impresa designata Praevidentia Spa al pagamento di Euro 89.070,44 quale importo residuo eccedente il massimale. Avverso tale decisione proponevano appello con due distinti atti la Tirrena in l.c.a. e la Nuova Tirrena Spa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonchè appello incidentale I. V. chiedendo l’aumento, delle somme liquidategli ed appello incidentale la Ligure Leasing. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Genova con sentenza depositata in data 10 aprile 2009 respingeva l’appello della Nuova Tirrena e della Tirrena in l.c.a.; a parziale modifica della sentenza impugnata, condannava la Nuova Tirrena (in luogo della Praevidentia) quale cessionaria in solido con gli altri soggetti indicati al punto 2 del dispositivo; a parziale modifica della sentenza, revocava la condanna della Tirrena in l.c.a.; a specificazione del dispositivo, dichiarava che la somma di Euro 89.074,44 era in valuta al 30 maggio 2003, data della sentenza, e che sulla stessa dovevano corrispondersi gli interessi legali dalla domanda e dal 30 maggio anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo; provvedeva infine alla regolamentazione delle spese. Avverso la detta sentenza la Nuova Tirrena Spa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso I. V. e la Cassa di Risparmio di Savona Spa, incorporante la Ligure Leasing Spa) che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha altresì depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale proposto dalla Nuova Tirrena Spa e quello incidentale condizionato proposto dalla CA.RI.SA, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

La prima doglianza, svolta dalla ricorrente principale, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge ( D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, D.L. n. 857 del 1976, art. 8 convertito in L. n. 39 del 1977, L. n. 990 del 1969, art. 19, D.M. 31 maggio 1993, D.M. 30 luglio 1993 e D.M. 30 settembre 1994), si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha affermato che per i sinistri avvenuti prima del 30 luglio 1993 spetta alla cessionaria pagare gli importi eccedenti i massimali di legge, entro i quali risponde il Fondo di Garanzia. Ed invero, ai sensi del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88 al risarcimento deve provvedere l’impresa designata, alla quale spetta anche la legittimazione passiva in giudizio, mentre solo per i sinistri avvenuti successivamente le azioni vanno proposte nei confronti dell’impresa cessionaria.

Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge ( D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, D.L. n. 576 del 1978, artt. 3 e 4 convertito nella L. n. 738 del 1978, L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20 e 21 D.M. 31 maggio 1993, D.M. 30 luglio 1993 e D.M. 30 settembre 1994, art. 112 c.p.c.) la Corte territoriale avrebbe comunque sbagliato quando ha affermato che l’impresa cessionaria sia tenuta a farsi carico in proprio dei sinistri avvenuti prima del 30.7.93, riguardo agli importi eccedenti i massimali di legge, e non invece solo in nome e per conto del F.G.V.S.. Sia l’una che l’altra censura, che vanno esaminate congiuntamente in quanto, anche se sotto profili diversi, prospettano un’unica censura, concernente la legittimazione passiva della ricorrente, sono infondate. Ed invero, premesso che il trasferimento, in favore di Praevidentia Spa (ora Nuova Tirrena), del portafoglio danni, facente capo alla Tirrena Assicurazioni in lca, è avvenuto in forza della convenzione 29 luglio 1993 tra il Commissario liquidatore della Tirrena e la Praevidentia Assicurazioni, a fronte di un preciso corrispettivo economico, appare utile richiamare l’attenzione sull’art. 4b di tale convenzione che recita testualmente " per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, si applica il D.L. 23 dicembre 1976, art. 8 convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39; sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge; l’impresa cessionaria è surrogata nei crediti degli assicurati verso l’impresa posta in liquidazione coatta per le frazioni di premio relative ai rischi per i quali non sia operante l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Ora, per come risulta dalla lettera della clausola convenzionale in esame, appare evidente che, ferma restando l’applicazione della normativa di legge di cui al D.L. 23 dicembre 1976, art. 8 convertito con modificazione nella L. n. 39 del 1977 per i sinistri rientranti nei termini di cui ai contratti di assicurazione obbligatoria della r.c., i contraenti provvidero nel comma 2 a regolare tra loro l’obbligo del pagamento, nei limiti dei massimali di polizza, della quota eccedente i massimali di legge, che erano a carico del Fondo di garanzia vittime della strada, convenendo espressamente, come emerge dal chiarissimo tenore del comma 2 dell’articolo riportato, che sarebbe spettato all’impresa cessionaria l’obbligo di provvedere al pagamento degli importi eccedenti i massimali di legge, naturalmente nei limiti dei massimali di polizza. Con la conseguenza che nel caso di specie, avendo il danneggiato percepito il massimale di legge direttamente dal Fondo di garanzia in sede transattiva, la domanda, rivolta ad ottenere la differenza tra il massimale di legge ed il massimale di polizza, non poteva che essere rivolta alla impresa cessionaria, vale a dire alla Praevidentia Assicurazioni (Nuova Tirrena), da ritenersi unica legittimata sia sotto il profilo sostanziale che processuale, in forza della convenzione approvata con D.M. 30 luglio 1993 (in G.U. n. 178/93).

Nè alcun elemento di segno contrario può essere tratto dalla c.d. interpretazione autentica dell’art. 4b, fornita successivamente dalle stesse parti contraenti con convenzione del 22 marzo 1994, approvata con D.M. 30 settembre 1994 (in G.U. n. 239/94), giacchè quest’ultima convenzione provvede a chiarire le modalità dell’esercizio della rivalsa della cessionaria nei confronti del Fondo di Garanzia, relativamente ai sinistri avvenuti successivamente al 31.7.1993, senza riferirsi pero, in alcun modo, a quelli antecedenti a detta data, come quello che riguarda la vicenda de qua. Giova aggiungere che questa Corte in una controversia, di contenuto parzialmente difforme ma ugualmente riguardante il trasferimento, in favore della Nuova Tirrena, del portafoglio danni, facente capo alla Tirrena Assicurazioni in lca, ha già avuto modo di statuire che "In tema di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti l’impresa designata ai sensi della L. n. 990, artt. 19 e 20 provvede alla liquidazione dei sinistri soltanto se il portafoglio della società in liquidazione non sia stato ceduto od altra impresa a norma dell’art. 1 del D.L. n. 576 (convertito dalla L. n. 738), giacchè ove tale cessione abbia, invece, avuto luogo, la funzione dell’impresa designata viene svolta esclusivamente dall’impresa cessionaria. Questa, a termini dell’art. 4 del Decreto, provvede, in deroga alla L. n. 990, art. 19, comma 3 e per conto dell’INA – gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla liquidazione dei sinistri verificatisi anteriormente alla messa in liquidazione della società assicuratrice ed, ai sensi dell’art. 3 del Decreto, assume a proprio carico i sinistri verificatisi successivamente, acquisendo il diritto di rivalersi nei confronti dell’INA Fondo di garanzia entro i limiti delle somme che avrebbero fatto carico al Fondo qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento del portafoglio". (Cass. n. 3966/99 in motivazione).

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve pertanto affermarsi il principio di diritto secondo cui "in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, qualora nella convenzione di trasferimento del portafoglio, le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge, la legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal danneggiato per conseguire il risarcimento del danno oltre i limiti dei massimali di legge spetta all’impresa cessionaria e non all’impresa designata".

Resta da esaminare l’ultima censura, articolata dalla ricorrente principale sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la quale, premesso che il giudice di primo grado aveva sbagliato nel ritenere che impresa "designata" per la Liguria fosse la Nuova Tirrena Spa e non già la Toro Assicurazioni e che era stato proposto a riguardo uno specifico motivo di impugnazione, lamenta che su tale motivo la Corte non si sarebbe affatto pronunciata. La censura è inammissibile. Ed invero, deve rilevarsi a riguardo che nel secondo capo del dispositivo la Corte di Appello si è pronunciata statuendo che a parziale modifica della sentenza impugnata, condannava la Nuova Tirrena (in luogo della Praevidentia) quale "cessionaria" in solido con gli altri soggetti indicati al punto 2 del dispositivo. Del resto, anche in motivazione, i giudici di seconde cure avevano evidenziato che la Nuova Tirrena era legittimata passivamente quale "cessionaria" del portafoglio della Tirrena senza alcun accenno al ruolo di impresa "designata" per la Liguria erroneamente attribuitole dal giudice di primo grado. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza in esame per carenza di interesse ad impugnare il quale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può ritenersi sussistente solo quando con l’utile esperimento dell’impugnazione si miri ad eliminare un pregiudizio concreto e giuridicamente rilevante. Infatti, l’interesse a impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone mentre è irrilevante il mero interesse ad una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. 933/09, Sez. Un. 12367/08,Cass. 3646/09), come sarebbe invece nel caso di specie. Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle doglianze dedotte, ne consegue che il ricorso principale, siccome infondato, deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Cassa di Risparmio di Savona.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente principale alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, a favore dei controricorrenti Cassa di Risparmio e I.V., senza che occorra provvedere sulle spese, a favore delle altre parti, in quanto, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, in favore dei controricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 20-06-2011, n. 3251 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 14 e 25/2/2008, la società V.N. riferiva che:

– l’ARPAC, all’esito dell’espletamento di una gara esplorativa bandita per l’acquisto di un immobile da adibire alle proprie esigenze funzionali, impegnava la somma complessiva di euro 18 milioni IVA compresa, di cui euro 10 milioni a valere sulla stanziamento alla misura 1.1 POR Campania 2000/2006, autorizzando la stipula dell’atto di compravendita del cespite offerto dalla società ricorrente;

– in data 28/12/2006 veniva stipulato contratto preliminare di acquisto dell’immobile sito in Napoli alla via Vigliena n. 3538, prevedendo la realizzazione di un fabbricato da adibire a sede del CRIA/ARPAC, a cura e spese della società ricorrente, sulla base di progetto e disciplinare allegato al contratto, contemplando una caparra di euro 3.160.000 e fissando la stipula del definitivo entro trenta giorni dal rilascio del permesso di costruire;

– con atto n. 5574 del 26/3/2007, l’ARPAC comunicava l’avvio del procedimento per l’annullamento in via di autotutela dell’aggiudicazione della gara bandita dall’Agenzia, prospettando l’insussistenza dei presupposti per l’assunzione dell’impegno di spesa sulla misura 1.1 POR Campania, con riferimento all’incertezza sul completamento dell’immobile entro il termine del 31/12/2008;

– con nota n. 6760 del 13/4/2007, la società ricorrente forniva rassicurazioni in ordine all’inizio dei lavori di costruzione entro giugno ed al rispetto dei tempi previsti;

– con disposizione dirigenziale n. 259 del 7/6/2007 il Comune di Napoli rilasciava permesso di costruire;

– con atto del 19/6/2007, la società ricorrente convocava l’ARPAC innanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo; con atto del 4/7/2007, a seguito della richiesta con nota ARPAC n. 12047 del 4/7/2007 di concordare una data diversa, la società comunicava nuove date per tale adempimento;

– con atto del 10/7/2007, la società ricorrente invitava l’ARPAC a procedere al versamento delle somme dovute ed alla stipula dell’atto di trasferimento, significando che nel caso di rifiuto o mancata comparizione innanzi al notaio il 26/6/2007, il contratto sarebbe risolto ai sensi dell’art. 1454 c.c.;

– con nota n. 13382 del 27/7/2007 il direttore amministrativo dell’ARPAC comunicava di non poter procedere all’adempimento richiesto se non previa intesa con il direttore generale;

– con atto stragiudiziale la società ricorrente chiedeva all’ARPAC di concludere il procedimento avviato con la nota n. 5574 del 2007;

– con la delibera n. 10 del 14/1/2008, l’Agenzia disponeva l’annullamento degli atti di gara e l’affidamento alla ricorrente facendo riferimento al diniego di ammissione a cofinanziamento comunitario ed all’insufficienza dei fondi propri per la copertura della spesa, prescindendo da ogni considerazione sulla regolarità della procedura ad evidenza pubblica espletata.

In relazione a ciò, la società V.N. proponeva l’impugnativa in epigrafe.

L’ARPAC e la Regione si costituivano in giudizio, resistendo alle pretese avverse e depositando documenti.

Con atti notificati il 6/6/2008 ed il 5/1/2011, la società ricorrente proponeva motivi aggiunti.

La domanda incidentale di sospensione non è stata trattata essendo cancellata dal ruolo cautelare.
Motivi della decisione

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, la società ricorrente deduce che:

– mancherebbe una comunicazione di avvio del procedimento, in osservanza dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990; la nota ARPAC del 26/3/2007 non avrebbe tale effetto; l’avviso sarebbe necessario nel caso di procedimenti preordinati all’esercizio di poteri di autotutela, aventi carattere discrezionale, dopo circa due anni dall’approvazione del bando e dopo la stipula di un contratto preliminare; l’osservanza del contraddittorio procedimentale risponderebbe all’esigenza di tutela dei diritti di difesa dell’interessato, nonché di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa; l’amministrazione non avrebbe considerato le circostanze evidenziate dall’interessata in ordine alla ultimazione dei lavori nei termini prefissati;

– la stessa ARPAC dichiarerebbe nel provvedimento impugnato di prescindere dai presupposti di legittimità della procedura di gara; il venir meno del cofinanziamento comunitario non sarebbe ragione sufficiente a giustificare il sacrificio dei diritti maturati dalla ricorrente; l’annullamento del procedimento di gara non sarebbe sorretto da congrua motivazione sulle anomalie riscontrate e sulla sussistenza di un preciso e concreto interesse pubblico, violando l’affidamento e la buona fede; la determinazione sarebbe frutto di sviamento di potere;

– la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. sarebbe nella disponibilità dell’intimante, che potrebbe ancora chiedere l’esecuzione del contratto, e quindi non giustificherebbe l’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’ARPAC;

– l’operato dell’ARPAC sarebbe contraddittorio rispetto al rilievo esposto nella nota del 26/3/2007;

– non sarebbe esplicitata, nella nota regionale, la ragione del sopravvenuto venir meno del cofinanziamento comunitario dell’intervento in questione;

– la determinazione sarebbe in contrasto con la permanente esigenza di acquistare un immobile da destinare a sede per le strutture dell’Agenzia e con il rischio di andare incontro a maggiori esborsi, laddove sarebbe già stata valutata positivamente la convenienza dell’immobile offerto dalla ricorrente;

– la determinazione violerebbe le prescrizioni poste dall’art. 21nonies della legge n. 241 del 1990;

– il bando di gara non contemplerebbe alcuna condizione riferita all’emissione del contributo comunitario né demanderebbe alcun potere al coordinatore dell’AGC Ecologia della Regione.

Con i primi motivi aggiunti si deduce inoltre che:

– la fonte regolatrice della procedura di finanziamento dei fondi FERS non demanderebbe alcuna competenza al Coordinatore dell’Area Ecologia della Regione in ordine alla concessione e revoca del finanziamento; la delibera n. 665 del 2005, recante l’approvazione del disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania, non conterrebbe alcuna designazione del suddetto Coordinatore; pertanto tale Coordinatore non avrebbe competenza in ordine all’ammissione al finanziamento e tanto meno sull’annullamento degli atti della gara ARPAC;

– la determinazione di non ammissione al finanziamento sarebbe immotivata; tale determinazione sarebbe altresì contraddittoria rispetto al precedente orientamento adottato;

– la nota regionale prot. n. 1037490 del 5/12/2007 richiamata per relationem non sarebbe stata comunicata alla società ricorrente;

– la determinazione regionale non sarebbe stata precedita da comunicazione di avvio del procedimento alla società ricorrente che, in forza del contratto preliminare stipulato, aveva acquisito un posizione di interesse qualificato; l’osservanza dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 sarebbe necessaria atteso il carattere discrezionale della determinazione impugnata.

Con i secondi motivi aggiunti, viene dedotto che:

– le determinazioni regionali sarebbero erroneamente fondate su un parere che ravviserebbe l’irregolarità della procedura seguita dall’ARPAC, postulando la necessità di bandire una gara conforme alla normativa in materia di appalti di opere pubbliche; infatti nella specie si tratterebbe di una trattativa privata multipla finalizzata all’acquisito di un edificio esistente, da ristrutturare con demolizione e ricostruzione, e radicata su una preliminare gara esplorativa; l’art. 16 della direttiva 2004/18/CE, poi trasfusa nel codice degli appalti pubblici, escluderebbe l’applicabilità della normativa comunitaria agli appalti pubblici aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreno, fabbricati esistenti o altri beni immobili;

– in ogni caso, l’acquisto del bene sarebbe stato preceduto da procedimento concorsuale per la scelta del contraente, ai sensi del regiodecreto n. 827 del 1924, assistito da adeguata pubblicità; la procedura negoziata configurerebbe una trattativa privata preceduta da gara esplorativa nella quale sarebbero valorizzati i momenti di concorsualità per la selezione della offerta più affidabile e conveniente;

– mancherebbe una adeguata istruttoria, basata unicamente sul parere del consulente e su un giudizio probabilistico e dubitativo; mancherebbero i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela in base agli artt. 21quinquies e 21nonies della legge n. 241 del 1990;

– il Coordinatore regionale non avrebbe competenza in materia;

– sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento in base all’art. 7 della legge n.241 del 1990.

2. La difesa dell’ARPAC eccepisce preliminarmente la carenza di interesse della società ricorrente all’impugnativa in quanto il contratto preliminare si sarebbe risolto ai sensi dell’art. 1454 c.c. per effetto della decorrenza del termine fissato con l’intimazione ad adempiere comunicata il 10/7/2007.

Al riguardo è da osservare che, quale che sia la sorte del contratto preliminare stipulato dalle parti, va riconosciuta la sussistenza attuale di un interesse ancora permanente, in base all’art. 34, co. 3, del nuovo CPA, quanto meno all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati a fini eventualmente risarcitori.

3. Sotto altro profilo la difesa regionale eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’esercizio del potere di risoluzione del contratto preliminare già stipulato ed in relazione ai provvedimenti regionali che incidono sulla erogazione dei finanziamenti comunitari.

L’eccezione va disattesa in quanto la controversia ha per oggetto diretto ed immediato l’impugnativa degli atti che hanno determinato il venir meno di una procedura di evidenza pubblica, rispetto ai quali la società ricorrente vanta posizioni giuridiche soggettive aventi la natura e la consistenza di interessi legittimi, per cui va riconosciuta la sussistenza in materia del sindacato generale di legittimità devoluto al giudice amministrativo.

Inoltre è da evidenziare che non risultano emanati i decreti di ammissione a finanziamento (cfr. nota regionale prot. n. 120564 del 7/2/2007), per cui è anche da escludere che si siano perfezionati e consolidati diritti soggettivi alle relative erogazioni.

Peraltro va anche osservato che, in base all’art. 133 del nuovo CPA (che recepisce l’art. 244 del d. lgs. n. 163 del 2006 e l’art. 7 del d. lgs. n. 53 del 2010), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative.

Sennonché la controversia in esame ha per oggetto appunto la conformità di una procedura di evidenza pubblica alla disciplina comunitaria in materia di appalti, che si riflette sull’efficacia di un contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione venuta meno.

Orbene, è stato chiarito che il principio stabilito dall’art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, non esclude che, ove sia stato adito un giudice privo di giurisdizione al momento della proposizione della domanda, la stessa si radica presso il giudice adito per effetto di una disposizione sopravvenuta, come nel caso in cui sia controversa, innanzi al giudice amministrativo, l’efficacia di contratti stipulati a seguito della contestata aggiudicazione (cfr. Cass., sez. un., 7/10/2010, n. 20776).

4. La difesa regionale prospetta inoltre l’improcedibilità del ricorso per effetto della mancata impugnativa della nota prot. n. 202434 del 5/3/2007 con la quale il Responsabile della Misura comunicava all’ARPAC il difetto dei presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno di spesa sul fondo FERS del POR Campania 20002006.

L’atto in questione si riferisce alla erogazione dei fondi necessari per il pagamento del 20% di acconto ed è motivata dalla incertezza sull’osservanza del termine perentorio del 31/12/2008 per la realizzazione dell’opera, rendicontata e collaudata. Nel contempo il medesimo atto lascia impregiudicati e fa espressa riserva di definire gli ulteriori aspetti della vicenda all’esito di un approfondimento istruttorio contestualmente richiesto con la nota prot. n. 202269 del 5/3/2007.

Sennonché il profilo evidenziato nella citata nota n. 202434, rispetto al quale la società ricorrente non manca invero di sollevare censure, è sostanzialmente superato dai successivi sviluppi dell’istruttoria regionale e delle conseguenti determinazioni, che fanno riferimento al complessivo finanziamento, basandosi sulla radicale difformità della procedura seguita dalla normativa comunitaria. Di conseguenza gli atti conclusivi adottati dalla Regione e dall’ARPAC fanno leva su presupposti diversi che assorbono e superano il problema dell’osservanza del termine originariamente sollevato dalle amministrazioni resistenti.

Pertanto è da escludere che l’omessa impugnativa della nota n. 202434 abbia una qualche rilevanza sull’interesse all’impugnativa in esame.

5. E’ anche priva di fondamento la prospettazione, formulata dalla difesa regionale, di un difetto di legittimazione passiva della Regione stessa.

Infatti con il ricorso in esame sono impugnati atti emanati dalla Regione, che hanno ad oggetto la procedura bandita dall’ARPAC, e che si riflettono in via derivata anche sulle successive determinazioni consequenziali adottate dall’ARPAC in ordine alla procedura in questione.

6. La difesa della Regione eccepisce infine la tardività dei motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente.

Al riguardo va rilevato che la documentazione relativa alle determinazioni regionali sul cofinanziamento comunitario dell’intervento è stata depositata in giudizio con la produzione del 9/4/2008. Ne consegue che i primi motivi aggiunti, notificati il 6/6/2008, sono tempestivi, nella misura in cui deducono doglianze ulteriori desunte dalla conoscenza degli atti lesivi,

Sono invece irricevibili i secondi motivi aggiunti, notificati il 5/1/2011, posto che la società ricorrente aveva l’onere di proporre tempestivamente tutte le contestazioni derivanti dalla conoscenza degli atti depositati in giudizio con la produzione in questione, almeno a far data dal 21/5/2008, giorno di rinvio della camera di consiglio coincidente con la suddetta produzione documentale.

In ogni caso le doglianze sono comunque infondate nel merito, per le considerazioni di seguito svolte; il che consente di assorbire l’ulteriore profilo di inammissibilità dei motivi aggiunti eccepito dalla difesa regionale.

7. In base ai provvedimenti regionali impugnati, il finanziamento per l’intervento in questione è venuto meno per una asserita elusione della normativa comunitaria in materia di appalti di opere pubbliche. Ciò ha determinato di conseguenza anche l’annullamento da parte dell’ARPAC dell’aggiudicazione e della relativa gara esplorativa.

7.1. Il punto nodale della controversia consiste quindi nello stabilire, innanzitutto, se vi è stata elusione della normativa comunitaria e quali ne siano gli effetti sugli atti amministrativi adottati dalla Regione e dall’ARPAC.

Il contratto preliminare stipulato tra la società ricorrente e l’ARPAC, all’esito di una gara esplorativa bandita per l’acquisto di una unità immobiliare già realizzata, da ristrutturare o da costruire ex novo, prevede la compravendita a corpo di un immobile composto da un fabbricato, con superfici esterne, da realizzare direttamente a cura della venditrice o mediante imprese di propria fiducia, secondo la descrizione del progetto architettonico e dei disciplinari prestazionali concordati dalle parti, con onere a carico della medesima venditrice per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza, ad un prezzo di euro 15.800.000 oltre IVA.

Il suddetto preliminare prelude quindi alla stipula di un contratto di vendita di cosa futura, disciplinato dall’art. 1472 c.c., a nulla rilevando l’attuale esistenza sul suolo immediatamente trasferito di un complesso industriale composto da un capannone ed una palazzina (destinati alla demolizione) con una corte scoperta pertinenziale, laddove l’oggetto del negozio è piuttosto costituito dal fabbricato che dovrà essere interamente costruito ex novo.

Sennonché il modello negoziale adottato cela nella sostanza tutti i caratteri tipici di un appalto pubblico.

Infatti, ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 163 del 2006, l’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’esecuzione ed, eventualmente, della progettazione di "lavori", ivi comprese le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere rispondenti alle esigenze dell’amministrazione.

Anche le modalità di pagamento del corrispettivo, con la pattuizione di acconti in corso d’opera a misura degli stati di avanzamento, è sostanzialmente conforme alla prassi in materia di lavori pubblici. Inoltre va anche considerato che il permesso di costruire è stato rilasciato all’ARPAC in esenzione dal pagamento del contributo di costruzione in quanto avente ad oggetto un’opera pubblica realizzata dall’ente istituzionalmente competente.

La fattispecie non rientra tra i casi di esclusione previsti dall’art. 19 del d. lgs. n. 163 del 2006 (art. 16 della direttiva 2004/18/CE) riguardante i contratti pubblici aventi per oggetto l’acquisto o la locazione di "fabbricati esistenti" e cioè di fabbricati acquistati in quanto tali e non già per essere demoliti e sostituiti da altri manufatti appositamente progettati e realizzati. Ne consegue che l’intervento in questione non si sottrae all’osservanza della normativa comunitaria.

Il ricorso alla compravendita di cosa futura per l’acquisizione di immobili da parte di pubbliche amministrazioni costituisce, nel quadro normativo nazionale e comunitario regolante la realizzazione di opere pubbliche, un’ipotesi eccezionale e marginale, se non altro perché postula l’espletamento di una procedura negoziata, percorribile allorché la necessaria preventiva verifica della possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie risulti impraticabile in relazione a specialissime, motivate e documentate esigenze di celerità, funzionalità ed economicità dell’agire amministrativo (cfr. Cons. St., sez. V, 10/1/2005, n. 31). Sennonché il caso in esame non si inquadra nei profili di ammissibilità all’uopo delineati (cfr. Cons. St., ad. gen. 17/2/2000, n. 38/99), ma si manifesta piuttosto come un espediente rivolto a eludere il ricorso alle procedure di affidamento degli appalti pubblici imposti dalla normativa per un intervento che, avuto riguardo alla sua entità, supera la soglia comunitaria e non può pertanto essere sottratto alla piena ed effettiva apertura del mercato nel settore degli appalti alla concorrenza degli operatori economici, rispondente non solo ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, ma anche ai principi costituzionali di buon andamento, trasparenza, imparzialità coniugati all’efficienza ed all’economicità dell’azione delle pubbliche amministrazioni.

7.2. Orbene il Programma Operativo Regionale 20002006 è il documento che stabilisce le linee strategiche per l’impiego in Campania dei fondi strutturali dell’Unione Europea. In particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 (poi sostituito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006), ha lo scopo di finanziare la realizzazione di iniziative coerenti e funzionali agli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria.

Le operazioni selezionate per essere comprese nel Programma operativo sono demandate ai beneficiari responsabili della loro attuazione, sotto un controllo immanente in primo luogo dell’autorità di gestione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento CE n. 438/2001, volto ad evitare irregolarità, consistenti nella violazione della normativa comunitario da parte degli operatori economici, mediante un "impiego indebito delle risorse stanziate nel bilancio comunitario. A tal scopo le autorità di gestione, ed in ultima istanza gli stessi Stati membri, sono responsabili dell’efficacia e del controllo dei programmi operativi, dovendo garantire in particolare, attraverso la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari, la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle irregolarità ed altresì il recupero degli eventuali importi indebitamente versati, fermo restando che lo Stato membro è chiamato in ultima istanza a rispondere nei confronti dell’Unione delle erogazioni irregolari che non siano state recuperate.

Orbene l’ammissibilità delle spese nell’ambito delle forme di intervento definite per le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali in applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 trova disciplina nel Regolamento (CE) n. 1685/2000. La norma n. 6, riguardante specificamente l’acquisito di beni immobili, contempla unicamente l’acquisizione di edifici già costruiti, alle condizioni ivi stabilite e fatta salva l’applicazione di disposizioni nazionali più rigorose.

Ne consegue che, in base all’esposto quadro della normativa nazionale e comunitaria, la spesa derivante dall’operazione di acquisto di un edificio da realizzare non è ammissibile al finanziamento comunitario sia perché espressamente esclusa dal novero degli interventi consentiti, sia perché rappresenta un strumento elusivo della disciplina comunitaria sugli appalti, essendo da escludere che i fondi comunitari possano andare a beneficio di un’operazione in contrasto con la normativa comunitaria.

7.3. Con riferimento alle censure dedotte dalla società ricorrente, vanno tratte le seguenti conclusioni.

Non sono pertinenti i richiami alle norme ed ai principi in tema di esercizio del potere di autotutela, posto che il regime dei controlli sulle spese da ammettere al finanziamento comunitario è interamente vincolato e privo di contenuti discrezionali, essendo da escludere che la autorità di gestione possa essere tenuta ad erogare somme per iniziative irregolari per le quali è anzi obbligata ad attivare le procedure di recupero, in mancanza delle quali sarebbe essa stessa responsabile.

L’art. 21octies della legge n. 241 del 1990 porta inoltre ad escludere la rilevanza di profili formali e procedimentali di censura, ivi compresa la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora, come nella specie, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

La Regione non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la distribuzione delle competenze in materia e quindi le attribuzioni del soggetto che ha adottato l’atto nella qualità di responsabile del procedimento; tuttavia l’esecuzione di incombenti istruttori sull’argomento sarebbe contraria ai principi di economia processuale, atteso che anche i dedotti profili di incompetenza recedono di fronte al carattere vincolato e dovuto delle determinazioni regionali.

7.4. Il venir meno del cofinanziamento comunitario, determinato dalla inammissibilità della spesa prevista, costituisce adeguata e pertinente giustificazione all’annullamento, da parte dell’ARPAC, della procedura negoziata e dei suoi esiti, viziati in radice come si è detto sopra, da un contrasto con la normativa comunitaria.

Del resto, nello stesso avviso pubblico della gara esplorativa bandita dall’ARPAC si fa espresso riferimento alla provvista finanziaria dell’operazione, per cui è agevole desumere che l’inclusione dell’operazione nel quadro delle misure rientranti nel Programma operativo costituisce un presupposto essenziale dell’intervento, per cui è immune da vizi che l’esclusione della relativa spesa dal finanziamento per ragioni attinenti alla regolarità delle procedure sotto il profilo della disciplina comunitaria si rifletta sulla sopravvivenza delle procedure medesime.

Va infine rilevato che l’ARPAC ha inviato apposita comunicazione di avvio del procedimento, idonea, sulla base degli elementi all’epoca disponibili, ad instaurare il contraddittorio procedimentale, a nulla rilevando che negli sviluppi del procedimento stesso siano emerse circostanze ulteriori che non determinano un onere di rinnovare la formalità prevista dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

8. In conclusione il ricorso in esame va pertanto respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per la compensazione delle spese di causa, attese le peculiarità della vicenda e delle questioni trattate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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