Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 01-07-2011, n. 25918 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza in data 12.10.2010, ha riconosciuto a F.G. il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal 21 marzo al 6 dicembre 1999, liquidando per tale periodo l’importo di Euro 62000,00. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che deduce difetto di motivazione e mancata ottemperanza al giudizio di questa Corte per aver limitato l’indennizzo al periodo di detenzione sopra detto, e non aver tenuto conto che lo stato di detenzione derivante dalla esecuzione della medesima ordinanza di custodia cautelare era stato detenuto fino al 13.12.2001.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Nei confronti di F. sono state emesse due ordinanze di custodia cautelare. La prima, quella per la quale è stato riconosciuto l’indennizzo di cui si discute, in data 20 marzo 1999, con esecuzione il 21; la seconda, in altro procedimento, è stata emessa il 6 dicembre 1999 e gli è stata notificata in pari data mentre egli si trovava già detenuto per il primo titolo.

F. è stato poi assolto da tutte le accuse rivoltegli, sia nel primo che nel secondo procedimento.

Egli ha chiesto la riparazione dell’ingiusta detenzione con riferimento ad entrambi i procedimenti, ma la domanda relativa alla carcerazione subita nel secondo procedimento, quella che ha avuto inizio il 6 dicembre, non è stata accolta in quanto la Corte di appello di Reggio Calabria ha ritenuto la sussistenza di colpa grave del medesimo, con decisione ormai definitiva in quanto confermata da questa Corte.

Con il presente ricorso si sostiene che F. avrebbe avuto diritto all’indennizzo anche per il periodo successivo al 6 dicembre, dato che anche dopo tale data era proseguita la sua custodia in carcere anche per il primo titolo custodiale, custodia cessata solo il 13.12.2001 dopo le sue assoluzioni.

La pretesa del ricorrente è infondata in quanto nella dedotta situazione la possibilità di riparazione non è consentita a norma dell’art. 314, comma 4, che stabilisce che il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della detenzione che sia computata ai fini di una pena ovvero, e questo è il caso di specie, per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia sono state sofferte anche in forza di altro titolo.

La detenzione subita per più titoli è infatti unica e inscindibilmente imputabile a ognuno e a tutti i titoli medesimi con la conseguenza che dal 6 dicembre in poi la detenzione del F. non merita riparazione in quanto ha trovato causa anche nell’altro titolo di custodia cautelare per il quale, pur essendo intervenuta assoluzione, è stata ritenuta la colpa grave del ricorrente.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-12-2011, n. 26152 Indennità o rendita

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Svolgimento del processo

Con sentenza dei 23.11.2006 – 25.1.2007 la Corte d’Appello dell’Aquila, in adesione alle conclusioni del CTU del grado, confermative di quelle adottate dal CTU di prime cure, rigettò il gravame proposto dall’Inail nei confronti di D.C.V. avverso la pronuncia del Tribunale di Chieti, che, in relazione all’infortunio sul lavoro verificatosi il 15.4.1982, aveva riconosciuto al rassicurato, con decorrenza dal 7.5.2003, una rendita (pari ad un gradiente di invalidità del 27%) superiore a quella (22%) riconosciuta dall’Istituto a seguito di visita collegiale de 19.12.1995 (in aumento di quella – 18% – originariamente fissata con il provvedimento di costituzione del 20.11.1989), e successivamente confermata, con parere discorde, all’esito della collegiale medica del 14.12.2000.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Inail ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimato D.C. V. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Il ricorrente principale, denunciando violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83 (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo motivo), sì duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto, omettendo peraltro di motivare al riguardo, dell’avvenuto decorso del cosiddetto termine di cristallizzazione della rendita per infortunio, stante l’intervenuto decorso, alla data della riconosciuta spettanza del maggior gradiente di invalidità, de decennio dalla data di costituzione della rendita stessa.

3. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale, sul rilievo che l’eccezione di violazione del termine decennale sarebbe stata sollevata dall’Inail per la prima volta in grado d’appello.

La censura è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del controricorso per cassazione, non essendo stati riportati in tale atto i passi della memoria di costituzione di primo grado dell’Inail da cui dovrebbe desumersi, secondo l’assunto, la mancata proposizione dell’eccezione.

Anche in disparte da tale pur assorbente rilievo, deve comunque rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la sopravvenienza della diminuzione di attitudine al lavoro entro il decennio fa parte della stessa fattispecie costitutiva de diritto, implicando una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche; con a conseguenza che l’osservanza di tale termine deve essere accertata dal giudice di merito, indipendentemente da qualsiasi eccezione di parte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7935/1987; 11052/1992).

4.1 Come testè ricordato, la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che il termine decennale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, entro il quale si può procedere, a domanda dell’assicurato o per disposizione dell’istituto, alla revisione della rendita da infortunio sul lavoro, non è nè di prescrizione, nè di decadenza, non incidendo sull’esercizio, ma sull’esistenza del diritto, ed avendo solo la funzione di delimitare l’ambito temporale di rilevanza dell’aggravamento o dei miglioramento delle condizioni dell’assicurato, poichè la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche; con la conseguenza che l’attivazione del procedimento di revisione e l’accertamento medico legale possono aver luogo oltre il termine decennale se relativi a modifiche intercorse entro il suddetto limite temporale (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11051/1992, cit.; e, più recentemente, Cass., nn. 16270/2005; 20994/2010; 3870/2011).

Il tenore testuale del dato normativo ("Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio", D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, comma 7), che in termini specifici ed inequivoci ricollega il decorso del termine alla "data di costituzione della rendita", rende quindi irrilevante ai fini de quibus, contrariamente all’avviso del controricorrente, l’intervenuta variazione, medio tempore, della rendita originariamente fissata.

Essendo pacifico che la rendita venne costituita con provvedimento del 20.11.1989, la decorrenza del maggior gradiente di invalidità, ritenuta dal CTU e, quindi, dalla sentenza impugnata che ha aderito alle conclusioni dell’ausiliario, dal 7.5.2003, si colloca evidentemente oltre il decennio.

Il primo motivo del ricorso principale va dunque accolto, essendo stata la pronuncia assunta in violazione di norma di legge (appunto il D.P.R. n. 1124 del 1965, ridetto art. 83).

4.2 Il secondo motivo del ricorso principale è invece inammissibile, poichè il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, ma non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 261/2003; Cass., SU, n. 21712/2004).

5. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di norme di legge (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 83 e 137), nonchè vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale non aveva valutato quanto dedotto con l’appello incidentale in relazione alla circostanza che l’infezione tetanica patita dall’assicurato, pur se indotta da causa violenta, aveva determinato il cronicizzarsi dei postumi ad evoluzione peggiorativa, per cui l’infermità risultava caratterizzata da un andamento lento, i cui esiti andavano considerati come malattia professionale, con conseguente applicabilità del termine di 15 anni previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 137.

Il motivo, e con esso il ricorso incidentale che sul medesimo si fonda, è inammissibile, vertendo su questione, implicante accertamento di fatto, non esaminata nella sentenza impugnata, siccome implicitamente assorbita dal ritenuto (ancorchè giuridicamente erroneo) riconoscimento del maggior gradiente invalidante quale postumo dell’infortunio sul lavoro.

6. In definitiva il ricorso principale va accolto nei limiti sopra indicati, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alla doglianza accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi agli indicati principi di diritto e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo motivo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione.

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-09-2011, n. 4947

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’appello in esame il Condominio S. P. D. V. N. 10, 10a, 12, 12a, 12b, 14 ha impugnato la sentenza n. 36528 del 14 dicembre 2010 con la quale il TAR del Lazio ha accolto il ricorso n. 7517 del 2010 proposto dalla M. s.r.l. avverso il silenzio serbato dal Comune di Roma (oggi Roma Capitale) sull’atto di diffida notificatogli dalla predetta società il 31 maggio 2010 ed inteso ad ottenere l’attuazione dell’accordo stipulato inter partes nel contesto del protocollo di intesa del 22 gennaio 2008, circa l’interclusione del tratto di S. di via Niobe, in Roma, Municipio X°, località Casal Morena, ordinando a detto ente di darvi esecuzione "…per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione…".

2. – La S.r.l. M. ha eccepito con la memoria depositata il 10 giugno 2011 che l’appello, essendo stato depositato trenta giorni dopo la sua notifica, sarebbe irricevibile tenuto conto che la norma contenuta nel terzo comma dell’art. 87 del codice del processo amministrativo (di seguito, per brevità: c.p.a.) dispone il dimezzamento di tutti i termini processuali nelle materie indicate nel secondo comma, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

3. – Parte appellante nulla ha controdedotto o richiesto in relazione a tale eccezione.

4. – L’eccezione è fondata.

Dispone l’invocata norma del comma 3 dell’art. 87 del c.p.a., per quel che qui interessa, che "…Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione delle ipotesi di cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quello del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti…".

La lettera b) del comma 2 dell’art. 87 individua, per quel che qui rileva, quale giudizio nel quale si applica l’anzidetta dimidiazione dei termini processuali "…il giudizio in materia di silenzio…".

Orbene, dagli atti di causa risulta che l’appello è stato depositato il 23 febbraio 2011, e cioè il trentesimo giorno successivo all’ultima notifica effettuata (24 gennaio 2011), quindi oltre il termine di 15 (quindici) giorni applicabile nella fattispecie in quanto operante la dimidiazione prevista dalla citata norma del comma 3 dell’art. 87 del c.p.a.

In tali condizioni, non resta al Collegio che dichiarare che l’appello è irricevibile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera a), e 38 del c.p.a., in conseguenza del tardivo deposito dello stesso.

5. – Quanto alle spese del presente grado di giudizio, il Collegio ne dispone l’integrale compensazione tra tutte le parti in causa, stante la novità della questione processuale trattata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1395 del 2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-09-2011, n. 1328 Concorso Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comune di Bergamo con bando del 5 ottobre 2010 ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto l’appalto dei servizi dello spettacolo nel Teatro Donizetti e negli altri luoghi di spettacolo gestiti o utilizzati dal Comune (categoria 26 dell’allegato IIB del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163). Si tratta più in dettaglio delle seguenti attività (v. art. 2 del capitolato speciale): servizi di palcoscenico (montaggio, smontaggio, carico e scarico delle scene), servizi di sala e guardaroba, servizi di biglietteria, direzione di palcoscenico, manutenzione di arredi e suppellettili del teatro, Info Point per abbonati e utenti.

2. Per l’aggiudicazione è stato scelto il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del Dlgs. 163/2006. L’importo a base d’asta (escludendo IVA e oneri per la sicurezza) era pari a Euro 460.000 per il periodo 1 novembre 2010 – 31 ottobre 2012 (è stata inoltre prevista la possibilità di un rinnovo per altri due anni alle medesime condizioni).

3. Mediante nota del presidente di gara del 2 novembre 2010 alla ricorrente Cooperativa S.T. scarl è stato comunicato che la gara era stata aggiudicata alla controinteressata Cooperativa C.A. scarl, la quale aveva offerto un ribasso dell’11,1%. La ricorrente si è collocata al secondo posto con un ribasso pari al 7,47%.

4. Contro l’aggiudicazione la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 25 novembre 2010 e depositato il 1 dicembre 2010. Oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati è stato chiesto il subentro nell’appalto e comunque il risarcimento del danno. Le censure ruotano attorno all’argomento centrale secondo cui la controinteressata non disporrebbe del requisito dell’esperienza quinquennale (né per la durata né per la tipologia dei servizi) e dovrebbe quindi essere esclusa.

5. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione delle domande della ricorrente. La controinteressata ha inoltre formulato ricorso incidentale lamentando la commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione (il bando chiede al paragrafo 16 un’esperienza quinquennale per la partecipazione e al paragrafo 20 un’esperienza quinquennale diversamente calcolata per la conferma dell’aggiudicazione).

6. Sulle questioni formulate nel ricorso principale si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) in effetti il bando appare ambiguo perché al paragrafo 16 indica quale requisito di partecipazione un’esperienza nei servizi dello spettacolo di almeno 5 anni maturata alla data del 31 dicembre 2009 presso teatri di tradizione o fondazioni liricosinfoniche, mentre al paragrafo 20 richiede che il soggetto aggiudicatario comprovi la propria esperienza depositando i certificati rilasciati dai teatri di tradizione e dalle fondazioni liricosinfoniche "(in relazione) al quinquennio antecedente alla gara e fino al 31 dicembre 2009";

(b) la prima disposizione pertanto considera valida qualunque esperienza maturata alla data del 31 dicembre 2009, purché di consistenza complessivamente pari a 5 anni, mentre la seconda sembra esigere un quinquennio di esperienza continuativo calcolato a ritroso dal 31 dicembre 2009, con esclusione dell’esperienza più lontana nel tempo;

(c) la controinteressata ha maturato l’esperienza utilizzata per la partecipazione alla gara tra il 1988 e il 1998 presso il Teatro Donizetti (svolgendo servizi di palcoscenico, di sala e di biglietteria). Dunque potrebbe essere ammessa in base al paragrafo 16 ma dovrebbe essere esclusa in base al paragrafo 20;

(d) nel caso di conflitto tra differenti disposizioni della disciplina di gara deve essere privilegiata l’opzione interpretativa che consente la più ampia partecipazione (v. CS Sez. VI 4 agosto 2009 n. 4903). Considerare utile solo l’attività svolta nel periodo prossimo alla gara costituirebbe una scelta sproporzionata e inutilmente restrittiva quando, come nel caso in esame, non siano indicate ragioni che inducono a ritenere non più idonea l’esperienza acquisita precedentemente;

(e) per questo aspetto quindi l’offerta della controinteressata è stata correttamente ammessa alla gara;

(f) sotto un diverso profilo la ricorrente contesta l’effettivo possesso dell’esperienza, in quanto dalla dichiarazione della controinteressata emerge che non tutte le attività rientranti nella categoria dei servizi teatrali sono state svolte per 5 anni (in particolare, il servizio di biglietteria risulta espletato solamente per 4 anni e 8 mesi, e mancano completamente la direzione di palcoscenico e l’Info Point);

(g) neppure questo rilievo è però sufficiente a determinare l’esclusione della controinteressata, in quanto si ritiene che ai fini della maturazione del requisito dell’esperienza quinquennale non sia necessario, in mancanza di un’espressa disposizione in senso contrario, che ogni singola attività rientrante nell’oggetto dell’appalto sia stata svolta per 5 anni. Nel giudizio sull’esperienza la stazione appaltante, se non si è data regole più stringenti nella lex specialis, può certamente effettuare una ponderazione delle diverse attività praticate dai concorrenti, trascurando quelle marginali e focalizzando la propria attenzione su quelle che rivestono maggiore importanza. Allo stesso modo può considerare irrilevante il mancato svolgimento di alcune attività se nel complesso risultino espletate quelle che costituiscono la parte più impegnativa dell’appalto da aggiudicare;

(h) in proposito si possono richiamare i medesimi argomenti che impongono di non effettuare una lettura rigida del requisito dei "servizi identici". Nell’interpretazione di clausole di questo tipo deve sempre essere favorita la massima partecipazione, che a sua volta è una condizione per assicurare l’effettiva competizione nel mercato, e corrispettivamente deve essere dato il minimo rilievo alle formalità non necessarie (v. TAR Torino Sez. II 16 gennaio 2008 n. 40). La dimostrazione dell’affidabilità dei concorrenti per mezzo dell’esperienza pregressa non può infatti trasformarsi in una rendita di posizione per i soggetti economici che abbiano avuto rapporti continuativi con le stazioni appaltanti o che, specialmente nei settori dove la concorrenza è minore, abbiano avuto la possibilità di occupare per più tempo le poche nicchie di mercato disponibili;

(i) fatte queste premesse, la stazione appaltante si è comportata correttamente, in quanto ha effettuato in modo ragionevole la ponderazione delle attività pregresse della controinteressata attribuendo maggiore rilievo ai servizi di palcoscenico e di sala (che sono la porzione più impegnativa dell’appalto). Allo stesso tempo la stazione appaltante ha assunto un atteggiamento liberale verso i servizi mancanti o svolti per un tempo insufficiente, evitando così di aggravare le condizioni di accesso a un settore come quello dei servizi teatrali che è oggettivamente ristretto e specializzato, e quindi non particolarmente aperto alla concorrenza.

7. Sul ricorso incidentale si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) in primo luogo si osserva che non sussiste pregiudizialità rispetto al ricorso principale (v. CS Ap 7 aprile 2011 n. 4), perché il ricorso incidentale non contesta la legittimazione alla gara della ricorrente principale ma le regole stesse della gara. Se effettivamente vi fosse commistione tra i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione dell’offerta dovrebbe essere cancellata l’intera procedura, a causa del contrasto con il diritto comunitario (v. C.Giust. 24 gennaio 2008 C532/06, Lianakis, punti 3032). Questo priverebbe comunque la controinteressata dell’aggiudicazione ma la garantirebbe almeno rispetto all’eventualità del subentro della ricorrente principale. È evidente che la controinteressata ha interesse alla trattazione di un ricorso incidentale così impostato solo nell’ipotesi in cui il ricorso principale sia accolto, e quindi nell’ordine logico è necessario dare priorità a quest’ultimo. Peraltro nel caso in esame, come si è visto sopra, non vi sono i presupposti per l’accoglimento del ricorso principale. A questo punto l’esame del ricorso incidentale viene effettuato per ragioni di completezza;

(b) nel merito non risulta alcuna commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione. A parte il fatto che il problema di tale commistione si pone quando il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre qui il bando prevede il criterio del prezzo più basso, si osserva che il requisito dell’esperienza quinquennale viene comunque in rilievo sempre e soltanto ai fini della partecipazione;

(c) tale requisito è infatti preso in considerazione dal bando una volta all’interno delle dichiarazioni da rendere al momento della presentazione della domanda (paragrafo 16) e una volta in relazione ai certificati che l’aggiudicatario deve produrre per comprovare la veridicità di quanto dichiarato (paragrafo 20). Il contrasto tra le predette clausole del bando riguarda esclusivamente le modalità di calcolo dell’esperienza, ed è parte della materia esaminata nel ricorso principale.

8. In conclusione il ricorso principale deve essere respinto, sia nella parte impugnatoria sia in quella risarcitoria, e parimenti deve essere respinto il ricorso incidentale. L’ambiguità del bando e la reiezione del ricorso incidentale consentono l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, respinge sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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