Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-11-2011) 05-12-2011, n. 45317

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto nell’interesse di S.P. avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano in data 21-02-2011 relettiva della richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 297 c.p.p., comma 3, in relazione all’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano in data 26-10-2009 ad oggetto tre violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesse in (OMISSIS) ed all’ordinanza 15-10-010 del GIP tribunale Milano ad oggetto il reato ex D.P.R., art. 74, consumato fino al (OMISSIS), il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza in data 8-4-2011, rigettava il gravame, posto che "la sopravvenienza del giudicato di condanna (intervenuta nel primo procedimento n.d.r.) non consente di Invocare in questa sede l’applicazione del meccanismo della retrodatazione, visto che si è determinato il venir meno del primo titolo custodiale e la definitiva trasformazione del periodo di custodia cautelare in periodo di espiazione di pena.

Avverso detto provvedimento il S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo, a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore: Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per assenza di motivazione in ordine alle deduzioni formulate nell’atto di appello oltre che per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostanzialmente denunciando un’erronea lettura del portato della richiamata decisione di questa Corte di legittimità a S.U. (n. 20780/09 – Iaccarino) che, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, collegava l’impossibilità della retrodatazione non certo al giudicato intervenuto in un momento processuale qualsiasi, ma solamente al giudicato consolidatosi prima della emissione dell’ordinanza cautelare rispetto alla quale si chiede detta retrodatazione. Equivocando i termini temporali della vicenda,il tribunale del riesame decidente ha illogicamente e contraddittoriamente, rispetto al principio di diritto innanzi enunciato, fornito un’interpretazione del tutto errata dei termini della questione, riconoscendo ad un giudicato "pacificamente intervenuto dopo l’emissione e l’esecuzione della misura attinente il reato associativo l’efficacia ostativa al recupero dei termini di fase della prima ordinanza custodiale".

Non trascurandosi i dubbi di legittimità costituzionale in tema di art. 297 c.p.p., comma 3, secondo quanto, del resto, già rilevato con sentenza di questa Corte n. 42017 del 28-10-2010, il ricorrente ha sottolineato l’illogicità e contraddittorietà dell’interpretazione dell’art. 297 cit. fornita dalla impugnata ordinanza in tema di reati connessi, interpretazione che, sostanzialmente", lascerebbe la decisione di ritardare il più possibile l’emissione della seconda ordinanza al solo arbitrio del PM ed alle circostanze accidentali per nulla partecipanti alle esigenze di garanzia che devono presiedere alla libertà personale dell’imputato in corso di processa". Determinante, ai fini che ne occupa, è la portata della sentenza n. 233 della Corte Costituzionale in data 19/22-6-2011 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 297 c.p.p., comma 3 nella parte in cui con riferimento ad ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura, stante la ritenuta violazione degli artt. 3 e 13 della Carta costituzionale.

Tanto vale a determinare un intuibile superamento di ogni questione attinente l’interpretazione dei termini espressi con la sentenza di questa Corte di legittimità a S.U. n.20780 del 23-4-09, Iaccarino, che l’impugnata ordinanza ha ritenuto di poter leggere in relazione all’ostatività logica del meccanismo della retrodatazione anche quando il giudicato sia sopravvenuto all’emissione della seconda ordinanza (nella specie per il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), così estendendo l’ipotesi richiamata da questa Corte nel caso di giudicato intervenuto sui fatti della prima ordinanza in epoca antecedente all’emissione della seconda ordinanza.

Va, pertanto, necessariamente rivisto il principio di diritto che il Tribunale del riesame meneghino ha ritenuto di poter affermare nel caso de quo, con imprescindibile osservanza del termini tracciati dalla richiamata sentenza della Consulta, investita da questa stessa Corte di legittimità con la sentenza n.42017 del 28-10-010 che ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del cit. art. 297, comma 3.

S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 61

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe si premette:

– Che con ricorso innanzi al TAR Sicilia – Sez. Staccata di Catania iscritto al n°5904/92, il sig. S. ha impugnato i provvedimenti dell’Assessorato Regionale al Lavoro prot. 9569/FSE del 5/10/1992 e 12515/FSE del 10/11/1992, con i quali veniva comunicato che non potevano essere erogati i contributi comunitari del Fondo Sociale Europeo, già riconosciuti in forza del D.A. n°573/92/VI del 24/4/1992, relativo all’assunzione di n° 16 unità lavorative in due corsi di formazione, di cui n°8 unità per "stilisti tagliatori" ed altre n° 8 unità per "assemblatori finitori’.

– Che con la sentenza n° 520/94 del 28/10/1993 – 6/4/1994, il TAR Catania ha accolto il ricorso proposto dal cav. S., limitatamente al provvedimento dell’Assessorato regionale al Lavoro prot. n°12515/FSE del 10/11/1992, "annullando, per l’effetto, i provvedimenti assessoriali impugnati nella parte in cui essi sono estesi anche al corso di "assemblatori finitori" e non si limitano a quello di "stilisti tagliatori’".

– Che con ricorso per ottemperanza notificato il 10/8/1996 ed iscritto al n°4978/96, il Cav. S. S. ha richiesto al TAR Catania la nomina di un commissario ad acta per provvedere all’esecuzione della sentenza n°520/94.

– Che con sentenza n°1044/96, il TAR Catania ha dichiarato "…l’obbligo dell’Assessorato della formazione professionale, del lavoro, della previdenza sociale e dell’emigrazione della Regione Siciliana di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale, sez. III, n° 520 del 6 aprile 1994, entro giorni sessanta dalla notificazione a cura di parte della presente pronunzia’.

– Che con la stessa sentenza veniva nominato commissario ad acta, nell’ipotesi di inadempienza della Amministrazione, la dott.ssa M.R.L.G..

– Che poiché la dott.ssa L.G. aveva comunicato l’impossibilità a svolgere l’incarico di commissario ad acta e persistendo l’inadempimento dell’Amministrazione, il TAR Catania, con la sentenza n° 1934/96, provvedeva alla sostituzione del precedente commissario con il dott. S. M., il quale, tuttavia, ritardava ad adottare gli opportuni provvedimenti di liquidazione delle somme finanziate alla ditta S..

– Che con altra sentenza del TAR Catania n°2023/97, in esito al ricorso 4978/95, veniva prorogato di 90 giorni il termine entro cui il nuovo commissario ad acta avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione del giudicato della prima sentenza del 1994.

– Che il commissario ad acta dr. M., emetteva in data 14/10/1997 un provvedimento di revoca del finanziamento per il corso "Assemblatori finitori’, applicando erroneamente il giudicato formatosi con la sentenza n°520/94.

– Che pertanto con sentenza n° 1223/02, in esito al ricorso n°5567/98, il TAR Catania annullava il provvedimento emesso dal commissario ad acta.

– Che con nuova sentenza del TAR Catania n°117/03, veniva sostituito il commissario ad acta dr. M. con il Dirigente dell’Assessorato regionale del Lavoro e della previdenza sociale, della formazione professionale ed emigrazione di provvedere all’esecuzione del giudicato della prima sentenza 520/94.

– Che nell’anno 2004, il cav. S. otteneva il pagamento dall’Assessorato regionale al Lavoro della complessiva somma di Euro89.060,47, a mezzo di due mandati di pagamento rispettivamente di Euro31.170,32 del 22/5/2004 e di Euro57.890,15 del 9/6/2004.

– Che con lettera recapitata il 7/7/2004, l’odierno esponente faceva presente che il corso di formazione finanziato si era concluso il 31/12/1992 – epoca in cui tutte le spese erano state già sostenute dalla ditta S. – e che pertanto il finanziamento doveva essere erogato sin dal I gennaio 1993; pertanto, alle somme ammesse al finanziamento dovevano aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturatisi tra il 1993 e la data di pagamento.

– Che con lettera del I giugno 2005, prot. 0704, l’Assessorato regionale al Lavoro riscontrava la richiesta, affermando che la sentenza n° 520/94, che aveva annullato il provvedimento di revoca del finanziamento per il corso di "Assemblatori finitori’, non contemplava l’obbligo di pagamento di interessi e rivalutazione monetaria, limitandosi il giudicato esclusivamente all’obbligo di pagamento della sorte capitale.

– Che con atto extragiudiziario notificato il 29/9/2008, l’odierno ricorrente ha costituito in mora l’Amministrazione resistente formulando espressa diffida a provvedere entro 30 giorni dalla notifica al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturatisi dalla data in cui si aveva diritto a percepire le somme finanziate e quella dell’effettivo pagamento, oltre gli ulteriori accessori;

– Che a tale atto extragiudiziario non è seguito alcun riscontro dell’amministrazione.

– Che risulta che la vicenda processuale innanzi al TAR Catania come sopra descritta ha comportato un ritardo nella percezione del finanziamento in favore del ricorrente di oltre 11 anni (il corso di formazione finanziato si è concluso in data 31/12/1992, epoca in cui il ricorrente aveva sostenuto tutti i costi relativi ai corsi di formazione e quindi aveva maturato il diritto al rimborso, mentre il pagamento è avvenuto soltanto nel maggio e giugno dell’anno 2004).

Ciò premesso il ricorrente rilieva che il ritardo dell’Amministrazione a provvedere al pagamento delle somme dovute – procrastinatosi per oltre 11 anni – non può essere dallo stesso patito e chiede di dichiarare che egli, nella qualità di titolare della ditta S., ha diritto ad avere corrisposti dall’assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale, Emigrazione ed Immigrazione gli interessi e la rivalutazione monetaria – quale risarcimento del danno – maturatisi dalla data del 1/1/1993 a quella dell’effettivo pagamento del finanziamento del Fondo Sociale Europeo, già riconosciuti in forza del D.A. n. 573/92/VI del 24/4/1992, relativo all’assunzione di n. 8 unità lavorative nel corso di formazione professionale per "assemblatori finitori’. Per l’effetto:

– condannare il detto Assessorato al pagamento della complessiva somma di Euro 111.103,66, oltre gli ulteriori interessi e l’ulteriore rivalutazione monetaria (dovuta attesa l’attività imprenditoriale esercitata dal ricorrente) che matureranno fino all’effettivo pagamento;

– ordinare al ripetuto Assessorato di dare definitiva esecuzione alla sentenza n. 520/94 del 28/10/1993 – 6/4/1994 del TAR Catania e quindi di corrispondere le somme dovute, procedendo anche alla nomina di un commissario ad acta.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato, costituitasi in giudizio ha eccepito l’inammissibilità e infondatezza della domanda di esecuzione del giudicato atteso che con essa verrebbero introdotte nuove pretese avulse dal contenuto precettivo della decisone di questo TAR n. 520/1994, avuto riguardo al fatto che nell’ambito del giudizio di impugnazione dei Decreti Assessoriali n numeri 9569 e 12515 del 1992 non sarebbe stata in alcun modo azionato la domanda di liquidazione degli interessi, né della rivalutazione delle somme tardivamente corrisposte dall’Amministrazione resistente.

La domanda, inoltre, sarebbe improcedibile in quanto rivolta, tardivamente, alla sostanziale riforma dei provvedimenti emessi dal Commissario ad acta al fine di dare esecuzione alla sentenza non spontaneamente eseguita dall’Amministrazione (atteso che avverso i provvedimenti emessi dal Commissario ad acta nessun rimedio impugnatorio sarebbe stato esperito tempestivamente dal sig. S.).

Il ritardo nel pagamento della somma residua del finanziamento in favore della dita S. – prosegue l’Avvocatura – sarebbe stata determinata dal protrarsi per molti anni del contenzioso relativo all’effettivo diritto della ditta S. al finanziamento, come emergerebbe dalle difficoltà incontrate dal Commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza che avrebbero indotto detto funzionario a ritenere che la corretta ottemperanza al giudicato sussistesse nella revoca del finanziamento per irregolarità del corso di formazione al quale si riferiva.

Le resistente contesta, altresì, la pretesa alla liquidazione delle maggiori somme dovute a titolo di svalutazione monetaria nelle more intervenuta avuto riguardo alla circostanza che la ditta ricorrente svolgerebbe l’attività di gestione di formazione professionale senza fini di lucro.

Alla camera di consiglio del 27/10/2010, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è rivolto avverso l’operato del Commissario ad acta nominato da questo TAR con sentenza del TAR Catania n°117/03, in forza della quale veniva sostituito il commissario ad acta dr. M. con il Dirigente dell’Assessorato regionale del Lavoro e della previdenza sociale, della formazione professionale ed emigrazione di provvedere all’esecuzione del giudicato della prima sentenza 520/94.

Il Dirigente dell’Assessorato Regionale Lavoro, quindi, agendo nella veste di Commissario ad acta, pur essendo un dipendente dell’Assessorato intimato e resistente in forza della sentenza che n. 117/2003, ha assunto la veste di ausiliario del Giudice Amministrativo.

L’attività svolta dal Commissario consiste nella stretta attuazione del comando vincolato del giudice ed è sottoposto all’ordinario controllo del giudice in sede di legittimità. Pertanto, le determinazioni assunte da detto organo, in quanto direttamente ascrivibili al giudicato, ed alla sua esecuzione, sono soggette al rimedio del reclamo allo stesso giudice dell’esecuzione al quale le parti interessate possono rivolgersi, nelle forme previste dall’art. 27 n. 4 del t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, dall’art. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dagli art. 90 e 91, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, affinché venga verificata la loro rispondenza alle disposizioni impartite in sede di ottemperanza, nonché ai principi vigenti in materia.

Nel caso di specie, con il ricorso in epigrafe si è introdotto un incidente di esecuzione afferente l’inesatta applicazione del giudicato scaturente dalla sentenza n. 520/1994 di questo TAR.

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni formulate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.

L’eccezione di prescrizione è infondata avuto riguardo ad una serie di atti interruttivi della prescrizione che hanno scandito la vicenda ricostruita nella parte espositiva della sentenza.

L’ eccezione di inammissibilità relativa all’asserita introduzione in sede di incidente di esecuzione di nuove pretese avulse dal contenuto precettivo della decisione di questo TAR n. 520/1994 (avuto riguardo al fatto che nell’ambito del giudizio di impugnazione dei Decreti Assessoriali n numeri 9569 e 12515 del 1992 non sarebbe stata in alcun modo azionato la domanda di liquidazione degli interessi ne della rivalutazione delle somme tardivamente corrisposte dall’Amministrazione resistente) si appalesa infondata avuto riguardo al fatto che il giudicato che discende dal titolo esecutivo sopra indicato comporta l’obbligo per l’Assessorato oggi resistente di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento di quanto ancora dovuto ricorrente nell’osservanza, sostanziale e complete di tutto quanto statuito nel decreto stesso. Ai sensi dell’art. 1282 c.c. i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.

Inoltre, l’art. 1224 c.c. prevede che nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno.

Pertanto, nel caso di specie l’Amministrazione resistente dovrà corrispondere al ricorrente le somme dovute a titolo di interessi legali dal 1993 alla data di effettivo pagamento del credito.

Non sono però dovute maggiori somme – quale risarcimento del danno da inflazione – maturate dalla data del 1/1/1993 a quella dell’effettivo pagamento del finanziamento del Fondo Sociale Europeo., Infatti nelle obbligazioni pecuniarie il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell’ammontare del debito, nè costituisce di per sè un danno risarcibile, ma può solo implicare, in applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che gli sia derivato dall’impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo da parte del debitore lo avrebbe messo in grado di evitare o quanto meno di ridurre quegli effetti economici depauperativi che l’inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro (Cass. n. 14202/2004).

Non avendo, nella fattispecie, il ricorrente fornito in corso di causa la prova di aver subito in concreto questo maggior danno, ma essendosi limitato ad invocare una presunzione "iuris et de iure" di maggior danno scaturente da inflazione, ad esso spetta solo la liquidazione sulla somma riconosciuta come dovuta in forza del titolo esecutivo ottemperando e dei soli interessi di mora, mentre va rigettata la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante (vedasi tra le tante:Cass. Civ, sez 3^ n.23744 del 10/11/2009; Cass.Civ. SS.UU.n.19499 del16/7/2008)

Il giudicato che discende dal decreto ingiuntivo sopra indicato, pertanto, comporta l’obbligo per il l’Assessorato oggi resistente di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente nell’osservanza, sostanziale e complete di tutto quanto statuito nel decreto stesso e precisamente compresi gli interessi legali dal giorno della mora..

A tale obbligo, nonostante il tempo trascorso, l’Amministrazione si è finora sottratta. E poiché risultano osservate le formalità procedurali previste dagli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, circa la notificazione del decreto all’Amministrazione, la costituzione in mora della stessa il ricorso in esame va accolto nei limiti su indicati e va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto ancora dovuto alla ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l’attivazione del presente giudizio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina il segretario generale della Regione Siciliana o funzionario dallo stesso delegato (possibilmente con specifica competenza contabile), quale commissario "ad acta" affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato in questione a spese dell’Amministrazione.

Una volta emessi i provvedimenti di liquidazione, il commissario potrà emettere anche i mandati di pagamento, e trasmetterli direttamente all’istituto tesoriere, presso il quale avrà nel frattempo depositato la propria firma.

Espletate tutte le operazioni – a conclusione delle quali, nel caso non sia stato già emesso dagli uffici competenti, potrà emettere egli stesso anche il provvedimento di liquidazione e il mandato relativo alle proprie competenze – invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati, sull’assolvimento del mandato ricevuto e sulla collaborazione ricevuta da parte dell’Amministrazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre l’eventuale compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita relazione sull’incarico svolto e con nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, ez. III^, in accoglimento del ricorso in epigrafe, dichiara, ai sensi dell’art. 37 della legge 6/12/1971 n. 1034, in relazione all’art. 27 n. 4 del T.U. 26/6/1924 n. 1054, l’obbligo dell’Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale, Emigrazione ed Immigrazione della Regione Sicilana di adottare le determinazioni amministrative necessarie per il pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente in forza del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, all’uopo assegnando al predetto Assessorato il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina il segretario generale della Regione Siciliana, o funzionario dallo stesso delegato, quale commissario "ad acta" affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza della predetta data, a dare esecuzione al giudicato a spese dell’Amministrazione.

Condanna quest’ultima al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro mille/oo.(1.000/00), oltre contributo unificato, spese generali nella misura di legge, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010, e del 24/11/2010 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Giovanni Milana, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 21-06-2013, n. 27308

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Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Napoli, pronunciando quale giudice del rinvio, a seguito di annullamento (limitatamente al reato rubricato al capo p) disposto da Cass. sez. 6, 3.4.2012, n. 30082 della ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 23.12.2011 – 5.1.2012 con la quale veniva confermata la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP del medesimo Tribunale in data 28.11.2011 nei confronti di C.N., ha confermato – con riguardo al predetto capo di incolpazione – la misura cautelare in ordine al reato di cui agli artt. 319 – 321 c.p. aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 disponendo invece l’annullamento in ordine ai reati di falso.
2. Avverso detta pronunzia ricorre, assistito dai suoi difensori, l’indagato contestando violazione di legge (in relazione all’art. 623 c.p.p., comma 1 e art. 627 c.p.p., art. 110 c.p.) e difetto di motivazione (ritenuta lacunosa e illogica).
Lamenta infatti il ricorrente che il Tribunale non abbia correttamente adempiuto al canone del rinvio.
Deve premettersi che il fatto contestato si inquadra in una più ampia vicenda relativa alla realizzazione di un centro commerciale nel Comune di Casal di Principe, e riguarda la corruzione di Ca.Ma., che quale dirigente dell’Ufficio tecnico comunale attestava falsamente la conformità del progetto del centro commerciale al piano regolatore generale e al regolamento edilizio, commettendo inoltre ulteriori violazioni di legge.
In tale vicenda, il Ca. sarebbe stato indotto a compiere gli atti contestatigli dietro la promessa della sua stabilizzazione nell’incarico affidatogli e che egli ricopriva a tempo determinato.
Detta promessa era stata, sempre secondo l’accusa, formulata da soggetti a vario titolo interessati alla realizzazione del centro commerciale ( L.G., referente della famiglia B., interessata ad investire nel progetto; Co.Lu.
e Ci.Cr., esponenti politici del luogo e il primo socio della xxx srl, società coinvolta nella iniziativa economica;
D.C.N. quale gestore di fatto della citata società).
La stabilizzazione del Ca. nel proprio incarico sarebbe stata determinata dall’intervento di C.N. quale uomo politico di riferimento del territorio.
La Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, aveva rilevato che il Tribunale, pur ritenendo sussistente il grave quadro indiziario anche nei confronti di C.N., non aveva indicato gli elementi in base ai quali sarebbe emerso l’interessamento dell’indagato a favore del Ca., nonchè – al di là di mere implicazioni logiche – gli elementi in base a cui potesse ritenersi che l’indagato fosse a conoscenza delle irregolarità commesse dal Ca. nella sua attività.
Critica il ricorrente che il Tribunale abbia confermato il provvedimento Impugnato senza dare effettivamente risposta a tali dubbi. I giudici di merito si sarebbero infatti limitati a segnalare delle circostanze insufficienti o comunque irrilevanti. Si lamenta in particolare che i giudici abbiano ritenuto sussistere gravi indizi sull’interessamento del C. sulla scorta di un ragionamento congetturale, giacchè il Ca. ha dichiarato di non avere mai incontrato il C.N. e di avere avuto soltanto rapporti con i soggetti sopra indicati i quali gli riferirono del coinvolgimento del C.; si osserva inoltre che il mero rapporto di conoscenza tra detti supposti intermediari e il C. non potrebbe certamente fondare una presunzione sull’effettivo coinvolgimento dell’indagato essendo egualmente possibile che detti intermediari avessero semplicemente millantato di poter condizionare il C.; si constata come dalle intercettazioni telefoniche non emerga mai una richiesta di appuntamento per Ca. con C.N.; si conclude segnalando come ulteriori coinvolgimenti del C. nella vicenda (e così la perorazione della richiesta di finanziamenti presso xxxper la realizzazione del centro), se dimostrano una attenzione di natura politica alla vicenda, non apportano tuttavia elementi utili a corroborare un quadro indiziario che resta insuperabilmente carente.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che nel capo provvisorio di incolpazione la condotta corruttiva è descritta in modo alquanto generico, imputandosi a C. di aver confermato (e stabilizzato) Ca. nel suo incarico di dirigente dell’ufficio tecnico comunale senza specificare le condotte necessarie al fine (e in particolare in cosa si sarebbe esplicitato l’intervento di C., uomo politico che non ricopriva alcuna carica nell’ente comunale, ma in grado di condizionarne le scelte amministrative).
Nella lunga motivazione resa – ampiamente riproduttiva del materiale probatorio costituito dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, diffusamente trascritto nel testo – il Tribunale ritiene, a partire da p. 39, di indicare in otto punti gli elementi di gravità indiziaria a carico dell’odierno ricorrente.
1. Si richiamano, in primo luogo, le dichiarazioni rese da Ca., che riferisce sui suoi timori di essere rimosso dall’incarico dal nuovo commissario prefettizio, e sulla sua convinzione che ciò sarebbe avvenuto per intervento del prefetto S., persona che aveva un rapporto privilegiato con C. N.; sull’offerta di L. di far incontrare Ca.
con C., incontro che non sarebbe però mai avvenuto, sulla conferma da parte del commissario prefettizio di Ca. – asservitosi al progetto criminoso – nell’incarico fino ad allora precariamente ricoperto.
2. In secondo luogo, si richiamano le intercettazioni telefoniche da cui emerge il contatto stabilito da L., nella sua funzione di intermediario, tra Ca. da un lato e Co.Lu., D.C.N. e Ci.Cr. dall’altro, ai fini del raggiungimento dell’accordo corruttivo.
3. In terzo luogo, si richiamano le intercettazioni telefoniche tra i predetti soggetti: da cui emergono i contatti intercorsi tra Co.Lu., D.C.N. e Ci.Cr., avendo cercato gli stessi di fissare un appuntamento tra C. e Ca. e avendo riferito Ci. a D.C. di aver parlato a C. di Ca..
4. In quarto luogo si richiama l’operazione di finanziamento del progetto da parte di Unicredit, il quale si sarebbe reso possibile per interessamento di C.N..
5. In quinto luogo si richiamano le intercettazioni telefoniche tra Ci. e D.C. sulle difficoltà connesse all’operazione di finanziamento in oggetto e sulla portata degli interessi politici ed economici connessi all’intera operazione;
6. In sesto luogo si richiamano le dichiarazioni rese dai coindagati e trasfuse nell’ordinanza del Tribunale del riesame annullata da questa Corte.
7. In settimo luogo si richiamano le intercettazioni telefoniche intercorse tra G.N., assessore al comune di Aversa (il quale chiese a C.N. di presentargli Ci. e D. C. per creare un contratto con questi ultimi) e un imprenditore intenzionato ad investire nel costruendo centro commerciale ( D.L.L.).
8. Infine, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia V.R. (che riferisce del collegamento tra C. e il clan dei xxx, e del ruolo in tale contesto svolto da Ci. sullo specifico progetto del centro commerciale) e P.R. (che riferisce come esponenti di punta del clan, quali V. e S.N. considerassero C. N. il politico di riferimento per il finanziamento del progetto sul centro commerciale).
Nessuno di tali punti isolatamente considerato, e nemmeno una considerazione di insieme degli stessi, consente di ritenere integrato il necessario quadro indiziario ai fini della contestazione relativa al capo p) dell’incolpazione.
Circa le dichiarazioni del Ca. sull’interessamento di C., del resto già ampiamente valorizzate nell’ordinanza oggetto di annullamento con rinvio, appare decisivo che le stesse concernono fatti non vissuti direttamente dal dichiarante – che non risulta avere mai avuto contatti diretti con C.N. – ma a lui riferiti da soggetti terzi.
Le intercettazioni richiamate sub 2) forniscono gravi indizi sul ruolo di intermediazione svolto da L. tra Ca. e Co., D.C. e Ci., ma non appaiono egualmente decisive sul ruolo che sarebbe stato ricoperto da C..
Le intercettazioni richiamate sub 3) si riferiscono ancora a colloqui tra i predetti – ai quali resta estraneo C. – e in cui si riferisce di aver cercato di stabilire un appuntamento mai concretizzatosi e, inoltre, che Ci. parlò a C. di Ca. (ma nulla si aggiunge al riguardo sul eventuali ulteriori e rilevanti emergenze istruttorie); cosicchè resta ancora vago e indefinito il contributo rilasciato da C..
Quanto alla vicenda del finanziamento Unicredit, da collocarsi nei mesi successivi, la stessa non fornisce elementi significativi sulla specifica contestazione al capo p), la quale non può sorreggersi esclusivamente sul coinvolgimento di C. in altre e diverse vicende, pur trattandosi di fatti non irrilevanti perchè comunque inquadrabili nel complessivo contesto dei fatti riferibili alla realizzazione del centro commerciale.
Non appaiono inoltre decisive le conversazioni richiamate sub 5) e riferite alle difficoltà connesse all’operazione e sull’importanza economica e politica della stessa.
Circa le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e trascritte nell’ordinanza annullata, e nuovamente richiamate sub 6), la non decisività delle stesse discende dalla sentenza di annullamento già pronunciata da questa Corte sul rilievo della mancanza del grave quadro indiziario.
Irrilevante è poi l’episodio riferito sub 7), avente a oggetto un contatto politico per un possibile investimento imprenditoriale nel progetto.
Lo stesso è a dirsi per quanto riportato sub 3): pur dimostrando le ricordate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia l’interessamento di C. per il progetto in generale nulla adducono in ordine ai fatti di causa.
Dunque, degli otto punti esposti dal Tribunale, solo il contenuto dei primi tre è direttamente connesso alla specifica imputazione del capo p); tutte le altre concernono o altri profili della vicenda che ha interessato il progetto del centro commerciale, oppure quella vicenda nel suo complesso.
Nei primi tre punti sono raggruppati gravi elementi indiziari a carico dei protagonisti della corruzione: il corrotto Ca.;
l’intermediario L. e i corruttori Co., D.C. e Ci..
Quanto invece all’incontro tra Ca. e C., incontro smentito dai soggetti coinvolti, il Tribunale motiva la propria convinzione sull’essere tale incontro avvenuto attraverso l’analisi delle intercettazioni telefoniche: ma sull’argomento, in se stesso non decisivo, che della questione gli intercettati abbiano smesso di colpo e senza una apparente ragione di parlare e senza ulteriormente riferire sull’esame, eventualmente condotto, sul copioso materiale costituito dalle ulteriori intercettazioni acquisite al processo.
Il Tribunale certamente allega significativi elementi sul generale interessamento di C. alla realizzazione del centro commerciale (interessamento testimoniato anche dalle vicende indicate nei punti successivi ai primi tre), e sui coinvolgimento di soggetti a lui collegati nella corruzione di Ca.; sui contratti tra questi ultimi e l’indagato con riguardo alle vicende del centro commerciale; e inoltre sulla vicinanza (non meglio puntualizzata) di taluni esponenti della p.a. a C.N.. In tal modo delinea il perimetro generale di una azione, ma non individua per ciò stesso con precisione la specifica condotta commissiva tenuta da quest’ultimo nella vicenda corruttiva contestatagli a titolo di concorso: condotta che avrebbe determinato, secondo la contestazione in esame, l’effetto della decisione assunta dal commissario prefettizio M. sulla stabilizzazione del dirigente nel suo incarico.
Cosicchè il Tribunale ritiene integrato il quadro indiziario a carico dell’indagato sulla scorta di due fatti certi: che dell’incontro fino a quel momento progettato ma mai avvenuto gli intercettati di colpo e di punto in bianco non parlino più pur discorrendo ancora di questioni relative al progetto del centro commerciale; che Ca. non per un certo tempo rimosso, come invece temeva, dal suo incarico, essendovi stato invece riconfermato.
Dal primo fatto è dedotto che l’incontro C. – Ca. vi è stato; dal secondo che C. avrebbe svolto il suo intervento a favore del dirigente; dalla complessiva valutazione degli stessi che C. avrebbe concorso nella corruzione di Ca. (avendone in qualche modo sostenuto la posizione in ragione dell’accordo intercorso nel citato incontro).
Entrambe le inferenze sono certamente spendibili per conclusioni sulla verosimiglianza dell’essere tali fatti accaduti, ma non potrebbero in se stesse giustificare conclusioni sulla sussistenza di un quadro indiziario connotato da gravità a carico dell’indagato.
Ciò in quanto il ragionamento del Tribunale si svolge su una logica e articolata catena di presunzioni che conduco a conseguenze non immediatamente connesse ai fatti certi posti alla base di detto percorso argomentativo (ossia che nelle intercettazioni non si parli più dell’incontro e che Ca. non sia rimosso dall’incarico), i quali fatti non sono connotati, per ciò stesso, da una significativa valenza indiziaria.
Dovrà pertanto il Tribunale, così adempiendo al canone del rinvio, verificare se il delineato quadro sulla verosimiglianza della prospettiva accusatoria possa nel caso concreto, sia con riguardo a tutti gli indizi raccolti, sia meglio precisando le relazioni (a volte soltanto accennate), tra alcuni dei citati protagonisti della vicenda (e segnatamente tra l’indagato e coloro che assunsero la decisione sulla stabilizzazione del Ca. nell’incarico ricoperto) evolvere o meno in un quadro indiziario connotato da univocità e gravita, secondo quanto necessario per l’applicazione della disposta misura cautelare.
Tutto ciò in considerazione anche di quanto segue. Cass. sez. 2, 21.12.2010, n. 1578, ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 28.9.2010 applicativa all’indagato della misura cautelare della custodia carceraria, ritenendo fondata tale decisione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all’ipotizzato reato di concorso esterno nella associazione di stampo mafioso nota come "clan dei xxx". Allo stato risulta dunque confermato lo sfondo della odierna ipotesi accusatoria: ossia il legame tra l’indagato e il clan dei xxx, direttamente interessato e coinvolto nelle operazioni realizzative del centro commerciale in Casal di Principe, per come emerso anche nel presente processo.
Ciò non implica, però, che qualsiasi fatto criminoso ricadente nel contesto così delineato possa automaticamente essere ascritto all’indagato, essendo evidentemente necessario individuare in termini di gravità indiziaria il coinvolgimento in ogni specifico fatto oggetto di contestazione.
Il che, nel caso di specie, si impone ulteriormente in considerazione della decisione, già assunta dai giudici di merito, sulla insussistenza della gravità indiziaria del concorso dell’indagato negli atti illeciti realizzati dal Ca., e a quest’ultimo contestati ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p., atti commessi proprio in ragione dell’accordo corruttivo in cui si ipotizza la partecipazione dell’indagato.
2. Ne discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. III 30-10-2007 (11-10-2007), n. 40196 Omessa presentazione ed omessa predisposizione del piano di lavoro – Disciplina penale più favorevole – Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 marzo del 2005, il tribunale di Bolzano condannava T.A. alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda per il reato contestato al capo a) ed a quella di Euro 1.000,00 di ammenda per la contravvenzione indicata al capo b). Il prevenuto era stato ritenuto responsabile dei seguenti reati:
A) della contravvenzione prevista dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 34 e 50 per avere, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società "Edil Costruzioni S.r.l.", eseguendo lavori edili di demolizione di manufatti contenenti amianto, omesso di predisporre e presentare il piano di lavoro;
B) della contravvenzione prevista dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 41 e 89 per avere, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società "Edil Costruzioni S.r.l.", eseguendo lavori edili, omesso di dotare i lavoratori di dispositivi di protezione individuali (scarpe antinscivolo, indumenti di protezione). Fatti commessi in (OMISSIS) il (OMISSIS).
Nella sentenza impugnata la vicenda è ricostruita nella maniera seguente.
A seguito di denuncia da parte della ditta Eco Center, la quale, in data (OMISSIS), aveva segnalato che nel cantiere della ditta Edil Costruzioni, sito sul vicino fondo di proprietà di Z.R., si stavano effettuando lavori di rimozione di lastre di amianto, in data (OMISSIS), i tecnici della provincia di Bolzano effettuarono un primo controllo e constatarono che a quella data i lavori di rimozione di lastre in eternit da una tettoia della superficie di m. 4 x 20 erano stati già ultimati. In quell’occasione vennero scattate alcune foto allegate agli atti unitamente a quelle scattate dai dipendenti della ditta Eco Center allorchè i lavori erano ancora in atto. A seguito di un ulteriore accertamento da parte dell’ispettorato del lavoro, si rilevava la mancanza del piano di lavoro, come previsto dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 34 e del piano di sicurezza. Sulla base delle fotografie scattate dalla ditta ECO CENTER era stata constatata la mancata adozione di misure di protezione, necessarie poichè i lavori erano stati effettuati ad una altezza superiore ai due metri, nonchè dei dispositivi individuali di sicurezza per i lavoratori come una tuta chiusa in materiale plastico e le scarpe antiscivolo.
La difesa aveva evidenziato che le contestazioni dell’ispettorato del lavoro sarebbero avvenute sulla base di una documentazione fotografica trasmessa da terzi, rispetto alla quale non vi sarebbe certezza in ordine al dato temporale, atteso che le fotografie a colori riportavano la data del (OMISSIS) mentre quelle in bianco e nero, che dovrebbero raffigurare lo stato dei luoghi dopo la rimozione della tettoia, riportavano la data del (OMISSIS).
La corte osservava che le fotografie a colori scattate dai dipendenti della ditta Eco Center erano indubbiamente state effettuate allorchè i lavori erano in atto,anche se la data era stata indicata in maniera erronea, come era emerso dalla testimonianza del responsabile della ditta Eco Center;che non ricorreva una situazione di necessità per il pericolo di caduta delle lastre poichè il prevenuto avrebbe comunque potuto segnalare all’autorità l’esigenza di provvedere con immediatezza.
Ricorre per cassazione il difensore denunciando:
l’inutilizzabilità della deposizione del teste Z., proprietario dell’area, il quale come imputato in un procedimento connesso avrebbe dovuto essere sentito con le formalità di cui all’art. 210 c.p.p.;
la violazione dei criteri di valutazione della prova perchè l’affermazione di responsabilità si fondava su fotografie di dubbia provenienza, in quanto colui che le avrebbe scattate ossia S. M. non era stato mai sentito dal giudice;
la violazione dell’art. 54 c.p. e difetto di motivazione sul punto per il mancato riconoscimento dello stato di necessità;
la violazione della norma incriminatrice per il mancato espletamento di una perizia diretta ad accertare l’effettiva pericolosità del materiale: a tale fine precisa che il rischio per la salute legato all’esposizione all’amianto si manifesta solo con l’esposizione aerobica e non anche per contatto o esposizione e nella fattispecie dalle stesse foto a colori emergeva che gli operai erano dotati di mascherina protettiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
IL ricorso va respinto perchè infondato Preliminarmente va rilevato che il capo terzo del decreto legislativo 15 agosto 1991 n 277 ossia quello contenente la norma incriminatrice è stato abrogato dal d.Lgs. 25 luglio del 2006, n 257, art. 5 ma non si è verificata alcuna abolitio criminìs perchè le norme contenute in tale capo sono state riprodotte nell’art. 59 bis e seguenti inseriti nel D.Lgs. n 626 del 1994. Il fatto contestato è ora previsto dall’art. 59 duodecies del Decreto anzidetto ed è punito dall’art. 89 del medesimo Decreto, il quale in parte modifica l’originario trattamento sanzionatorio. Ma su questo tema si tornerà in seguito.
Ciò premesso, si rileva che l’eccezione di inutilizzabilità della deposizione dello Z., che risulta formulata per la prima volta solo davanti a questa corte, presuppone anzitutto la prova in ordine alla qualità di coimputato del predetto. Invece nel ricorso non risulta indicato il processo connesso o collegato nel quale lo Z. avrebbe assunto la veste di indagato o imputato. Dal verbale di dibattimento, che questa corte può esaminare essendo stata dedotta la violazione di una norma processuale prevista a pena di inutilizzabilità, non emerge che la posizione d’indagato sia stata segnalata al giudice dallo Z. o dallo stesso difensore del prevenuto. Il giudice per potere applicare la norma di cui all’art. 210 c.p.p. deve essere messo in condizione di conoscere la situazione d’incapacità a testimoniare o d’incompatibilità, le quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte dalla parte esaminata o comunque da colui che chiede l’audizione della persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato. Dal fatto che lo Z. fosse il proprietario dell’area ed avesse dato l’incarico di rimuovere le lastre all’odierno prevenuto non si poteva automaticamente ritenere che fosse corresponsabile poichè le misure di prevenzione devono essere adottate dall’imprenditore appaltatore dei lavori e non dal committente. D’altra parte, la norma è dettata nell’interesse dell’esaminato e non dell’imputato. Di conseguenza l’imputato, non avendovi interesse non può dolersi dell’eventuale mancata assistenza del difensore del dichiarante. In ogni caso la prova non si fonda sulla deposizione dello Z. ma sulle fotografie dei luoghi e sulla testimonianza dell’ingegnere D.C. responsabile della Eco Center. Il teste Z. si è limitato a confermare quanto dichiarato dal D.C..
Infondato è anche il secondo motivo poichè la fotografia quale prova documentale riproducete una situazione fattuale può legittimamente essere acquisita agli atti a norma dell’art. 234 c.p.p.. La provenienza e la data dell’accertamento sono state acclarate per mezzo di testimonianze a nulla rilevando che non sia stato sentito proprio colui che materialmente le aveva eseguite su indicazione del proprio dirigente ingegnere D.C..
Con riferimento al terzo motivo si osserva che non ricorrono le condizioni per il riconoscimento dello stato di necessità mancando quanto meno l’inevitabilità del pericolo. Invero, il pericolo di caduta delle lastre potrebbe essersi verificato al momento della rimozione. Nelle more della predisposizione e presentazione del piano l’imprenditore avrebbe potuto adottare le misure idonee ad evitare cadute accidentali. In ogni caso, pur in presenza di una situazione di estrema urgenza, l’imprenditore aveva il dovere d’informare gli organi di controllo, di osservare comunque le norme dettate a tutela dei lavoratori e di predisporre le misure di protezione dei lavoratori medesimi.
Manifestamente infondato è anche l’ultimo motivo poichè ai fini della configurabilità del reato contestato al capo a) è sufficiente l’omessa predisposizione del piano nonchè l’omessa fornitura delle misure antinfortunistiche a prescindere dall’accertamento sul quantitativo di polvere di amianto contenuto nelle lastre di eternit.
Non era quindi necessario disporre una perizia per accertare il grado di pericolosità di quelle lastre.
Il ricorso va quindi rigettato.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, come accennato nella premessa, la pena è mutata a seguito delle modificazioni introdotte con il D.Lgs. n 257 del 2006. Prima della riforma la pena prevista per l’omessa predisposizione del piano o per l’omessa presentazione, a norma dell’art. 50, comma 1, lett. a) era costituita dall’arresto da tre a sei mesi o dall’ammenda da _ 5164 a _25822. Nella specie è stato irrogato il minimo edittale ridotto di un terzo per le generiche. Attualmente per l’omessa presentazione del piano prevista dal D.Lgs. n 626 del 1994, art. 59 duodecies, comma 5 è prevista l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 (cfr art. 3 lett. d )D.Lgs. n 257 del 2006. Tale sanzione si applica però nei casi in cui il piano,ancorchè predisposto, non sia presentato. L’omessa predisposizione del piano, ora prevista dal D.Lgs. n 626 del 1994, art. 59 duodecies, comma 2 come modificato dal D.Lgs. n 257 del 2006, è punita in base al D.Lgs. n 626 del 1994, art. 89, comma 2, lett. a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da Euro 1.549 a Euro 4.131.
La pena pecuniaria quindi è notevolmente inferiore a quella originariamente prevista dal D.Lgs. n 277 del 1991, art. 50 sia per l’omessa predisposizione del piano che per l’omessa presentazione.
Nella fattispecie si è contestata sia la mancata predisposizione del piano che la mancata presentazione. E’ però ovvio che l’omessa presentazione rimane assorbita nell’omessa predisposizione del piano poichè non può essere presentato un piano che non sia stato già predisposto. Legittimamente il tribunale, anche se la questione non è stata esplicitamente esaminata, nell’irrogare la sanzione, ha considerato unico il reato che nella fattispecie è costituito dall’omessa predisposizione del piano in esso assorbita l’omessa presentazione.
Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato contestato al capo a) essendo intervenuta nelle more del giudizio una legge più favorevole all’imputato sotto il profilo sanzionatorio.
Per il principio della formazione progressiva del giudicato, nel resto la sentenza si deve ritenere passata in giudicato e più precisamente si deve ritenere passata in giudicato per quanto concerne l’affermazione di responsabilità per entrambi i reati e per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio relativo alla contravvenzione contestata al capo b).
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visto l’art 620 c.p.p., annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al tribunale di Bolzano. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale