Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-01-2011, n. 1489 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato, depositato il 14 giugno 2007, la corte d’appello di Salerno ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta da M.E., in relazione alla durata irragionevole del giudizio civile promosso avanti al Tribunale di Lamezia Terme, iniziato con atto di citazione notificato il 19/10/83, con prima udienza al 17/1/84, e deciso con sentenza depositata il 2/7/05, e quindi durato anni 21 mesi 8 e gg. 13, rilevando che vi erano stati gli intervalli specificati, su rinvio delle parti oppure di una sola parte, con la piena adesione dell’altra ovvero con mancata espressa opposizione dell’una o dell’altra parte all’entità del rinvio, per un totale di 3485 gg, pari ad anni 9, mesi 8 e gg.

20, così riducendosi la durata attribuibile all’Amministrazione, ad anni 1, mesi 8 e gg. 23; per cui, detratto il periodo di ragionevole durata di anni 3, il ritardo era quantificabile in anni 8, mesi 11 e gg. 23, come tale inferiore alla durata determinata dalla condotta processuale diretta della parte ricorrente, per cui, in una valutazione complessiva, la corte territoriale ha concluso per la insussistenza nel caso della violazione dell’art. 6 della CEDU, risultando imputabile alla parte, e soprattutto alle scelte processuali della stessa, di richieste di rinvii, spesso motivate dalla finalità di compiere attività manifestamente inutili, un lasso temporale maggiore di quello attribuibile all’Amministrazione.

La corte territoriale ha ulteriormente aggiunto che gli anni necessari per produrre documentazione a sostegno dell’opposizione a decreto ingiuntivo, e che quindi integrava eccezione in senso stretto, erano stati impiegati per depositare uno scritto non riconducibile alla fattispecie di prova della transazione asseritamente intervenuta e comunque non rispettata, con ciò denotandosi un atteggiamento complessivo di disinteresse, idoneo ad escludere la stessa possibilità della sofferenza della parte.

Propone ricorso per cassazione la M., sulla base di un solo motivo.

Il Ministero resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente sostiene la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 89 del 1991, art. 2 ed agli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., ed all’art. 6, par. 1 e art. 13 della CEDU, per avere la corte territoriale ignorato i principi ed i parametri dettati dalla giurisprudenza comunitaria e del S.C., ponendo a base della decisione "una motivazione del tutto tautologica ed assiomatica", detraendo del tutto illegittimamente dal calcolo risarcitorio il periodo attribuibile alla volontà delle parti e comunque non valutando ai fini risarcitori il periodo considerevole di quasi nove anni.

1.2 – Il Ministero ha opposto l’inammissibilità del ricorso perchè tendente a far valere censure di merito, e per genericità del motivo; in sede di conclusioni, il P.G., ha sollevato una duplice questione di legittimità costituzionale e nel merito, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2.1.- Devono essere in primis valutate l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, potendo rilevare la valutazione delle questioni di costituzionalità sotto il profilo della non manifesta infondatezza, solo ove avesse esito positivo la prima verifica sopra indicata, per l’evidente irrilevanza della questione di costituzionalità nel caso di inammissibilità o rigetto del ricorso nel merito.

2.2.- Tanto premesso, si deve evidenziare la palese carenza di collegamento in senso logico-giuridico, tra la motivazione del decreto reiettivo emesso dalla corte d’appello di Salerno e le censure fatte valere dalla ricorrente nel motivo, nonchè tra le censure ed il quesito di diritto articolato in una veste di carattere generale ed in particolare.

Ed invero, la corte territoriale, avuto riguardo alla durata del giudizio eccedente il termine ragionevole di tre anni, ha posto a fondamento della decisione reiettiva della domanda della M. l’addebitabilità alla stessa, ed in particolare alla scelta processuale di richiesta di rinvii spesso motivate dalla finalità di compiere attività manifestamente inutili, di periodo nel complesso maggiore di quello addebitabile all’Amministrazione; ha altresì evidenziato che erano stati impiegati anni per produrre documentazione non integrante prova della transazione, per concludere nel senso che la condotta tenuta dalla parte induceva a ritenere che la stessa si fosse disinteressata del giudizio, tanto da escludere la stessa possibilità che la parte avesse potuto provare sofferenza a ragione della durata irragionevole del processo.

Nel motivo fatto valere, la M. si duole del mancato rispetto da parte della corte territoriale della liquidazione del quantum secondo i parametri della CEDU e le sentenze del S.C., per poi dolersi della esclusione dal calcolo risarcitorio del periodo addebitabile alla parte e concludere che, anche ad operare detta detrazione, la corte d’appello ha finito per non considerare il periodo di quasi nove anni: orbene, le censure non sono indirizzate nei confronti della ratio decidendi addotta dalla corte d’appello addirittura i rilievi di cui alle pagine 2-5 del ricorso sono completamente disancorati dalla decisione del giudice a quo; inoltre, il quesito di diritto, nelle due articolazioni fatte valere, è conferente rispetto alla prima argomentazione della parte, che si è visto essere estranea alla "ratio decidendi" del decreto impugnato, e del tutto inconferente rispetto alla seconda prospettazione, che a sua volta peraltro non coglie nel segno della specifica motivazione del decreto (sull’onere della parte di formulare,ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile "ratione temporis", a pena di inammissibilità, il quesito di diritto, che deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in modo tale per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame, si richiamano Cass. S.U., 20360/2007, e la successiva ordinanza 2658 del 2008, nonchè la sentenza 20360/2007).

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso; le questioni di costituzionalità sono da ritenersi pertanto prive di rilevanza.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente in favore del Ministero alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500,00, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-02-2011, n. 4365 Dichiarazione Plusvalenze

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Svolgimento del processo

1, – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la decisione indicata il epigrafe, rigettava l’appello proposto da P. A. avverso la sentenza di primo grado con la quale ora stata confermata la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi per l’anno 1999, relativamente alla tassazione separata del provento di una cessione di azienda.

1.1 – Detta cartella era stata emessa in quanto il contribuente aveva versato soltanto una parte dell’acconto, pari a L. 20 milioni, dovuto sulla base di quanto dichiarato ai sensi del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 3, convertito nella L. n. 30 del 1997. La Commissione tributaria regionale poneva in evidenza che la cartella era stata emessa sulla base di quanto dichiarato dallo stesse P., il quale, per altro, non aveva rettificato dette dichiarazioni, avendo bensì allegato, sulla base del dedotto inadempimento della parte acquirente e di una transazione con lo stesso successivamente intervenuta, la percezione di un importo inferiore rispetto a quello convenuto, irrilevante – secondo i giudici di merito -ai fini dell’obbligazione tributaria in esame.

1.2 Per la cassazione di tale decisione il P. propone ricorso, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione

2. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver considerato la Commissione tributaria regionale che il contribuente aveva in sostanza rettificato, anche alla luce degli sviluppi successivi della vicenda contrattuale, la propria dichiarazione, in linea di principio emendabile.

2.1 – Con il secondo motivo si sostiene che, mentre nella decisione impugnata è attribuito al P. l’intento di far valere il venir meno, per eventi successivi alla cessione dell’azienda, la componente relativa all’avviamento, in realtà si era inteso dedurre che il compenso pattuito in realtà non era mai stato percepito, tanto più che la vendita era stata effettuata con riserva di proprietà, ragion per cui il trasferimento si sarebbe perfezionato solo con il pagamento dell’ultima rata del prezzo.

2.2 – Ragioni di ordine logico-giuridico impongono l’esame preliminare del secondo motivo, in quanto, al di là della riproposizione del tema inerente alla mancata percezione del prezzo pattuito, che verrà appresso esaminato, si introduce un elemento dotato di un’autonoma e suggestiva valenza, vale a dire la circostanza che la vendita sarebbe stata stipulata con riserva di proprietà.

A tale riguardo osserva la Corte che sia dal tenore della sentenza impugnata, sia dalla esposizione dei fatti di causa contenuta nello stesso ricorso, sia, infine dall’esame dell’atto introduttivo e del ricorso in appello (consentito dalla natura della verifica de qua), emerge come tale circostanza sia stata prospettata per la prima volta in questa sede.

In proposito vale bene ribadire che i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuovi tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondano su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Cass. 2000/5845; 2000/14848; 2004/22154; 2005/19350; Cass., 2010/25510).

2.3 – Sgombrato il campo da prospettazioni non consentite (la questione della cessione con riserva di proprietà si sarebbe dovuta comunque risolvere alla stregua della disposizione antielusiva contenuta nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 2, lett. a), secondo cui "Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà"), deve constatarsi che il rilievo fondato sulla mancata percezione del corrispettivo, che costituisce il dato fondante della censura proposta dal contribuente, non attiene, a ben vedere, alla possibilità di rettificare la dichiarazione, dovendosi preliminarmente verificare se, alla stregua del quadro normativo applicabile ratione temporis, la plusvalenza debba ritenersi realizzata in coincidenza con la stipulazione della cessione, a prescindere dalle vicende successive relative all’adempimento da parte dell’acquirente o all’estinzione dell’obbligazione per effetto di una transazione di carattere novativo intervenuta a distanza di anni.

2.4 – Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (nel testo applicabile alla fattispecie in esame) stabilisce al comma 2-a) che, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, "corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti … per i beni immobili e per le aziende, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale".

Il presupposto per la realizzazione di una plusvalenza, che pacificamente ricomprende anche il valore di avviamento (Cfr. Cass., n. 905 del 2002) – in caso di cessione di azienda – va pertanto individuato nel trasferimento della azienda stessa dietro corrispettivo, che deve essere "conseguito" o imputato, potendo la percezione dello stesso essere invece assoggettata a modalità diverse scandite nel tempo (es. un pagamento differito o un reinvestimento contestuale: cfr: Cass.: 1214/2001; Cass., n. 10801/2007, relativa a fattispecie in cui il corrispettivo era costituito da una rendita vitalizia a favore del cedente. Non è dunque al momento – di per sè variabile – di percepimento del corrispettivo che deve farsi riferimento per l’imputazione della plusvalenza secondo il principio di competenza, ma al momento di stipulazione del contratto, occorrendo considerare sia la natura intrinseca e la configurazione giuridica dell’atto che opera il trasferimento del bene, prescindendo dalla natura delle clausole inserite nell’atto stesso quando siano estranee agli elementi essenziali del tipo di contratto concluso, sia all’onerosità del negozio posto in essere, circostanza che ne determina la tassabilità (Cass., n. 2807/2002).

Giova rimarcare che, determinando le modalità della determinazione della plusvalenza tassabile un chiaro richiamo al principio di competenza, appare evidente come, anche in caso di rateizzazione del prezzo, la parte di reddito percepita successivamente al periodo d’imposta non può essere esclusa dal calcolo della plusvalenza, tanto che non è possibile nemmeno detrarre una somma a titolo di interessi per la dilazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 16051 del 20/12/2001, n. 9667 del 2000). Inoltre va ribadito che, in tema di reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito, dettate in via generale dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza", ne essendone ammessa l’imputazione in misura superiore a quella prevista per ciascun esercizio.

2.5 – Tanto premesso, appare assolutamente priva di pregio, per i fini che qui interessano, la deduzione inerente all’omessa percezione, sulla base delle vicende successive del rapporto, del corrispettivo pattuito, tanto più che, come ben evidenziato nella decisione impugnata, la pretesa dovrebbe considerarsi elisa – secondo la tesi del contribuente dall’accordo transattivo intervenuto durante la fase esecutiva del contratto. Soccorre in proposito il principio, desumibile dall’art. 1372 c.c., comma 2. c.c. secondo cui tali accordi sono inopponibili all’Erario, con conseguente operatività del principio secondo cui, ai fini della plusvalenza in esame, assume rilievo il momento di conclusione del contratto (v. anche Cass. 19 dicembre 2008, n. 29745).

2.6 – Al rigetto del ricorso non conseguono statuizioni in merito alle spese processuali, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-03-2011, n. 6641 Indennità di anzianità e buonuscita

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma il lavoratore in epigrafe conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui chiedeva la condanna al computo della retribuzione corrisposta per lavoro straordinario continuativo nell’indennità di anzianità e nel TFR nonchè negli istituti collaterali quali la retribuzione per ferie annuali, 13^ e 14^.

Il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente al capo concernente il ricalcalo dell’indennità di anzianità e del TFR. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva altresì il capo della domanda, così come ridotto in appello, avente ad oggetto il computo, sino al 31 ottobre 1992 della retribuzione corrisposta per il lavoro straordinario in quella spettante per il periodo di ferie annuale, per 13^ e 14^ mensilità.

La Corte territoriale poneva a base del decisum il rilievo fondante che la contrattazione collettiva aveva recepito, quanto al TFR ed agli istituti indiretti, una nozione omnicomprensiva della retribuzione.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di due censure, illustrate alla memoria.

Resiste con controricorso la controparte.
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso l’Istituto in epigrafe, deducendo errata interpretazione del CCNL 1992 anche in violazione dell’art. 2120 c.c. in correlazione all’art. 1362 c.c. ed omessa valutazione di documento, formula, ex art. 366 bis c.p.c., i seguenti quesiti:

"Accerti la Corte se, in forza del CCNL grafici 1992 e successivi, identici sul punto, non possa essere incluso nella base di calcolo di IDA e TFR il compenso per lavoro straordinario prestato, anche se in modo non occasionale e continuativo, successivamente al 31 ottobre 1992"; "Accerti la Corte se, con vizio in procedendo, la corte di appello sia incorsa in errore, ai sensi dell’art. 1322 e 1364 c.c. e norme correlate, nel non valutare una prova documentale processuale, cioè il verbale d’interpretazione autentica prodotto dall’IPZS, determinante per l’accertamento circa la volontà espressa dagli stipulanti il CCNL 1992 e che dunque la corte di appello sia incorsa in grave vizio per non aver valutato l’elemento di prova".

Con la seconda censura l’Istituto, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. in relazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie, pone, ex art. 366 bis c.p.c. cit. il seguente quesito di diritto: "Accerti la Corte se, in tema di computabilità dello straordinario nella base di calcolo degli istituti indiretti, non esista nel nostro ordinamento un principio generale di omnicomprensività della retribuzione e se ai sensi dell’art. 30 reg. personale, dell’art. 8, parte 2^ operai CCNL 89, art. 7, parte 2^ operai, e art. 5 parte 2^ operai CCNL art. 92, il compenso per lavoro straordinario, non incluso fra le voci che compongono la retribuzione dei detti istituti, in alcun modo possa essere incluso nella base di calcolo dei cc.dd. istituti collaterali ovvero indiretti".

I motivi sono improcedibili non avendo l’Istituto, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 depositato il testo integrale dei contratti collettivi di cui deduce la violazione.

Questa Corte infatti a Sezioni Unite, con sentenza del 23 ottobre 2010 n. 20075 ha sancito, nel comporre un contrasto sorto in seno alla sezione lavoro della Cassazione, che il richiamato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 nella parte in cui onera il ricorrente principale o incidentale – a pena d’improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, deve interpretarsi nel senso che allorchè il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena d’improcedibilità non già solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni. Nella specie con ambedue le censure si deduce la violazione di norme di accordi collettivi nazionali ed il ricorrente non ha provveduto a depositare insieme al ricorso il testo integrale dei contratti collettivi di cui denuncia la violazione a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’improcedibilità del motivo sotto il profilo della denunciata violazione di norme collettive travolge, altresì, la censura di omessa valutazione del verbale d’interpretazione autentica, richiamato ai fini della corretta interpretazione della normativa collettiva, essendo impedita, consequenzialmente qualsiasi valutazione sulla decisività della denunciata omissione.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 27,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorario oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore degli avv.ti Giovannantonio e Raffaela Fasano.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2010) 25-02-2011, n. 7541

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 10/3/2008, confermava la pronuncia di condanna 16/12/2005 emessa, all’esito del giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Lodi nei confronti di T.L., R.M. e Z.M., dichiarati colpevoli del reato di calunnia, perchè, con distinte denunzie sporte tra il (OMISSIS), avevano falsamente incolpato, pur sapendoli innocenti, tre funzionari e il legale del Credito Cooperativo di Lodi di violenza privata in danno del secondo, costretto, a seguito di implicite minacce ed intimidazioni, a sottoscrivere una dichiarazione con la quale accusava di gravi irregolarità il primo, già direttore della detta Banca e destinatario del provvedimento di licenziamento.

Il Giudice distrettuale, dopo avere chiarito che l’indagine penale espletata nei confronti dei funzionari e del legale della Banca per estorsione e minacce si era conclusa con provvedimento di archiviazione, riteneva che l’iniziativa assunta dai tre imputati era stata dai medesimi maliziosamente concertata con l’unica finalità di screditare la decisione dei vertici bancari relativa al licenziamento del T., il quale, a sua volta, aveva promosso una causa di lavoro a tutela dei suoi interessi.

2 – Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla rispettiva posizione processuale, ma nella comune prospettiva di contestare la ritenuta sussistenza della materialità o, quanto meno, dell’elemento soggettivo del delitto loro contestato.

Il R. ha depositato in data 27/10/2010 memoria difensiva, con la quale ha eccepito l’estinzione per prescrizione del reato ascrittogli.

3 – La sentenza impugnata, a prescindere dai motivi di ricorso, che pure meriterebbero di essere attentamente confrontati col percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, deve essere annullata senza rinvio perchè il reato ascritto agli imputati è estinto per prescrizione.

Ed invero, avuto riguardo alla pena edittale prevista per il delitto di calunnia e all’epoca di consumazione dell’illecito ((OMISSIS)), il termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei ( art. 157 c.p., comma 1, e art. 161 c.p., comma 2, nel testo vigente in relazione alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3), è – ad oggi – interamente decorso. E’ il caso di precisare che non ricorrono i presupposti di operatività della norma di cui al capoverso dell’art. 129 c.p.p., considerato che la vicenda in esame non è stata chiarita in ogni suo aspetto e non offre, per quello che emerge dalle due sentenze di merito, elementi che, con evidenza, impongano il proscioglimento nel merito degli imputati. Osserva la Corte che l’iter argomentativo lungo il quale si sviluppa il discorso giustificativo della sentenza in verifica privilegia fideisticamente l’assunto delle persone offese, costituite parti civili e quindi direttamente interessate, marginalizzando il dato oggettivo e sospetto della dichiarazione contro il T. fatta sottoscrivere, su "sollecitazione" dei vertici della Banca, al R., che, quale cliente con notevole esposizione debitoria, versava intuibilmente in una condizione di facile influenzabilità.

Anche il racconto di Z.M., al quale i vertici bancari avrebbero rivolto le stesse "sollecitazioni", non recepite dal destinatario, è frettolosamente tacciato di falso e non si spiegano le ragioni per le quali la Banca revocò al predetto cliente ogni affidamento. Tali rilievi denunciano ombre sulla ricostruzione in fatto operata dalla Corte di merito e imporrebbero, ai fini penali, un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, a cui osta, però, l’obbligo, ex art. 129 c.p.p., comma 1, di immediata declaratoria dell’intervenuta causa di estinzione del reato (cfr.

Cass. S.U. 21/10/1992 n. 1340).

Considerato che gli imputati sono stati condannati, in sede di merito, anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, il riscontrato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dei medesimi imputati incide inevitabilmente sulle relative statuizioni civili, con l’effetto che, ai sensi degli artt. 578 e 622 c.p.p., le parti vanno rimesse, per ogni valutazione al riguardo, dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Rimette le parti dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.