Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 14-03-2011, n. 10160

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il 14.1.10 il Tribunale di Lecce – Gallipoli assolveva M. C.G., Preside dell’Istituto (OMISSIS), per insussistenza dei fatti, da (a) tentata violenza privata aggravata, commessa il (OMISSIS) nei confronti di Ma.Mo. e D.N. G., che minacciava di "sette in condotta" se non avessero sottoscritto che una lettera del 9.10.04, in cui gli alunni della (OMISSIS) avevano chiesto modifica dell’orario delle lezioni, era stata interamente suggerita dalla professoressa di italiano V.E.M. e (b) minaccia di sette in condotta, quale male ingiusto, rivolta alla Me.Ma. in data prossima al (OMISSIS).

Lo condannava invece con generiche prevalenti ad Euro 100 di multa per (c) il delitto di diffamazione aggravata, commesso il (OMISSIS), comunicando con le alunne Me. e Ma., nei confronti della V., cui attribuiva di essersi assentata dalla scuola non per motivi di salute, ma perchè non le andava bene l’orario scolastico.

La Corte di Lecce ha rigettato l’appello di M. e, su appello del P.M., lo ha condannato anche per gli altri due reati (a, b), complessivamente a gg. 15 di reclusione ed al risarcimento dei danni alla P.C. costituita, Me.Ma., liquidati in Euro 1000.

Il ricorso (Avv. V. Messa) denuncia: 1 – violazione art. 192 c.p.p. circa il capo a) e vizio di motivazione nel vaglio di attendibilità delle testimonianze e l’inscindibilità del comportamento di M. dal ruolo della V., a monte della protesta degli studenti.

La Corte ha travisato la provenienza dall’insegnante V. della lettera, come ammesso da Ma. e D.N.. E la V. aveva fatto intervenire poi i Carabinieri perchè constatassero l’agitazione di una delle due ragazze. Ha quindi travisato il contrasto di testimonianze ed il senso di quella del segretario G. e che il Preside non aveva potere di interferire nelle decisioni dei docenti circa profitto e condotta degli studenti.

Ha errato nel riferirsi a principio (Cass., Sez. 5, n. 9075/08 e 13805/05) che concerne contesto delinquenziale e nel non considerare che lo stato di agitazione delle ragazze potesse rapportarsi proprio alla tensione conseguente alla loro ammissione della provenienza della lettera dalla V., laddove l’assunto che abbia convocato solo loro due è smentito dal rilievo che tutti gli alunni della classe lo sono stati consecutivamente; 2 – idem circa il capo b), vuoi perchè il Tribunale aveva rettamente rilevato che l’ammonimento alla Me. era dovuto all’amicizia tra M. ed il padre della ragazza ed alle ripercussioni che gli scioperi e le proteste avrebbero avuto su di lei, che riteneva una studentessa modello, viepiù che il padre era presente al fatto ed aveva detto: "lascia stare, alla fine ragazze sono"; vuoi perchè il fatto era avvenuto subito dopo la protesta studentesca ((OMISSIS)), onde la Corte ha confuso fatti ed implicazioni; 3 – idem circa il capo c), perchè il Preside, alla richiesta di Ma. e Me. di uscire prima, per l’assenza della V., esplicitava la sua convinzione che le assenze prolungate dell’insegnante fossero una forma di protesta per l’orario e la Corte non ha valutato la natura critica della frase in rapporto al suo ruolo e, per contro, che la posizione poi assunta dalle due alunne spiega l’atteggiamento in favore dell’insegnante, travisandone le implicazioni anche circa il delitto di cui al capo a). Al ricorso è seguita memoria d’udienza.

2 – Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

La sentenza afferma, incontrovertita, che già esisteva risalente dissidio tra il Preside M. e la docente V.. Di fronte rileva che, iniziato l’anno scolastico, la classe (OMISSIS) contestava per lettera l’orario scolastico predisposto, che concentrava nelle stesse giornate le materie più "pesanti", collocandole inoltre al termine di ciascuna. M. rifiutava di ricevere la lettera, indicandone destinatario il prof. P., incaricato di predisporre l’orario. Gli studenti, su indicazioni della V., tentavano invano di far protocollare la lettera, perchè l’addetto, dicendosi oberato, rinviava. La spedivano quindi, con postscriptum in cui lamentavano lo scorretto comportamento della Segreteria, via fax anche ad organi esterni, minacciando adeguate proteste in caso di mancato accoglimento. Subito dopo, tutti gli studenti della scuola proclamavano, per carenza di condizioni igieniche, uno sciopero che diveniva occasione per quelli della classe di divulgare anche le loro rimostranze sull’orario.

Su queste premesse, la Corte di merito rivisita il contesto.

Quanto al reato sub a), sottolinea che M. dopo l’invio del fax, interrompendone la lezione di educazione fisica, convocava gli studenti della classe, insistendo poi con la D.N. e la Me.

(la ripetuta minaccia del 7 in condotta significa eventuale diniego d’ammissione agli esami di diploma) affinchè ammettessero che la lettera era stata redatta o imposta dalla V..

Spiega il malinteso del Tribunale circa la testimonianza del Dirigente di segreteria, G., rilevando che la sua presenza non era occasionale. E, quanto al reato sub b), verifica le testimonianze di T. e m., per indurne che M. non ha formulato meri ammonimenti e spiega perchè proprio la Me., come i suoi genitori, sia stata oggetto di ripetute convocazioni attestate anche dalla V.. Quanto al capo c), ripete che l’asserto di M. attribuiva gratuita valenza fittizia alla stessa certificazione medica prodotta dalla V..

Dall’insieme il Giudice di appello ha tratto implicazione decisiva anche circa i primi due reati, in maniera compiuta e non manifestamente illogica. L’assenza di obiettiva certezza che la V. avesse imposto, se non dettato per ragioni personali la lettera di protesta agli studenti, vuoi dire che M., che lo supponeva, ha agito con le modalità incriminate per ottenere conferma dagli stessi studenti. La questione perciò si incentra esclusivamente sull’interrogativo se, nel farlo, lo stesso M., pur essendo il preside, abbia travalicato la libertà dei singoli studenti. Ed al fine di escludere disvalore alla sua condotta, non interessa minimamente stabilire se la lettera fosse stata realmente dettata dalla V.. Per tal via si travisa il senso evidente della sentenza che il fine non giustifica i mezzi. Nulla escludeva che il Preside facesse certezza di inosservanze e persino di slealtà di docenti o studenti, ma ha percorso una strada che lo ha condotto nel caso di specie a commettere reati.

Non risulta difatti errore nell’aver ritenuto la ripetuta minaccia del sette in condotta agli studenti che non offrivano conferma al suo convincimento a carico dell’insegnante. L’attestazione delle persone offese è dimostrata intrinsecamente attendibile (v. il contesto in cui la sentenza cala i fatti, a partire dall’interruzione della lezione di educazione fisica a finire alle loro reazioni emotive) e trova riscontro, peraltro non necessario, nella lettura delle testimonianze di altri che riferiscono di proprie obiettive percezioni, mentre non ne rilevano i giudizi ( art. 197 c.p.p., comma 4), viepiù che la sentenza ne spiega il perchè in rapporto alla posizione di ciascuno nel tempo e nel luogo, a fronte di quella di primo grado.

Oltre, sotto questo profilo, il ricorso si pone al di là del consentito ( art. 606 c.p.p., comma 3), frammentando le prove poste a base della condanna ed offrendone alternative letture, senza peraltro dimostrarle per tal via decisive in senso inverso e ribadisce quelle ritenute inattendibili dalla motivazione, travisando l’economia dell’esame devoluto in questa sede.

La sentenza rende infine evidente il senso della minaccia: il Capo dell’Istituto prospettava il rifiuto degli studenti, di attribuire all’insegnante quanto da lui ritenuto, disvalore decisivo del voto in condotta al di sotto della soglia di ammissione agli esami. Il confinamento, nel ricorso, della decisione al collegio dei docenti risulta gratuito, posto che all’evidenza il preside può bene addurre il comportamento complessivo dell’alunno in quanto tale.

Lo stesso ricorso è infine manifestamente infondato circa l’attribuzione sub e (ritenuta offensiva in entrambe le sentenze).

Essa consiste all’evidenza nell’attribuzione apodittica di disvalore di comportamento all’insegnante, per ragioni che investono le qualità della persona, sicchè il ruolo di chi l’ha operata meno ancora può essere ritenuto scriminante.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-06-2011, n. 13476 Opposizione all’esecuzione

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Svolgimento del processo

1.1. Nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 206/97 r.g.e. del Tribunale di Ravenna, promossa nei confronti di L. e C.R. da G.G. in forza di pignoramento del 16.12.97, intervennero il Banco di Sicilia, la Banca di Roma, la Banca Nazionale dell’Agricoltura, la IMI Lease, la Cassa di Risparmio di Ravenna, la Banca Agricola Mantovana, il Banco di Napoli, l’Intesa BCI Gestione Crediti; pur avendo rinunciato agli atti il G. il 13.2.02, in pari data si surrogò la Banca di Sicilia in forza di decreto ingiuntivo n. 142/98 del Tribunale di Ravenna emesso anche in danno di C.R..

1.2. Nel corso del giudizio di opposizione venne però revocata o sospesa l’efficacia esecutiva di tale decreto e subito dopo, facendo valere la carenza di valido titolo esecutivo, C.R. dispiegò opposizione avverso l’esecuzione ancora pendente, che venne iscritta al n. 967/02 r.g.; ma il relativo ricorso con il pedissequo decreto di fissazione di udienza non fu notificato a tutti i creditori (ma solo al G. ed al Banco di Sicilia).

1.3. Dopo l’interruzione dovuta alla fusione per incorporazione del Banco di Sicilia nella Banca di Roma, poi Capitalia, senza che il ricorso per riassunzione fosse notificato a tutti i creditori, costituitisi di costoro solamente il Banco di Sicilia, la Banca Antonveneta e Capitalia, nonostante il decreto ingiuntivo n. 142/98 fosse stato poi confermato all’esito del giudizio di opposizione di cui sopra, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 83/05 pubbl. il 18.1.05, accolse l’opposizione e dichiarò estinto il processo esecutivo n. 206/97 limitatamente al C.R., ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare.

1.4. Tale sentenza fu gravata di appello principale dal Banco di Sicilia e di appello incidentale dalla Capitalia e della Banca Antonveneta, ma fu confermata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza n. 580/08, pubbl. il 9.4.08. 2. Avverso tale ultima sentenza propongono separatamente ricorso per cassazione, affidandosi ognuno a tre motivi:

2.1. la Elipso Finance srl e per essa la sua procuratrice Pirelli RE Credit Servicing spa, quale cessionaria di un portafoglio di crediti comprendente quello della Banca Antonveneta (nelle more ceduto alla Theano Finance spa), con ricorso poi iscritto al n. 9783/09 r.g.;

2.2. la Trevi Finance n. 3 srl e per essa la UniCredit Credit Management Bank spa, mandataria di UniCredit spa, avente causa di Capitalia spa, con ricorso poi iscritto al n. 9801/09 r.g..

3. Resiste a ciascun ricorso il C., dispiegando altresì ricorso incidentale condizionato; e per l’udienza pubblica del 3.5.11 le ricorrenti ed il controricorrente, illustrate anche con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. le rispettive posizioni, discutono oralmente la causa.
Motivi della decisione

4. In via preliminare, i due ricorsi, siccome aventi ad oggetto la medesima sentenza, vanno tra loro riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5. Ciò posto, entrambe le ricorrenti sviluppano, ciascuna con il proprio ricorso, tre motivi in termini sostanzialmente analoghi:

5.1. con il primo di essi (violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., comma 2, dell’art. 184 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 153, 100 e 102 cod. proc. civ., concluso con un duplice quesito di diritto) ognuna di loro censura il rigetto dell’eccezione di difetto di contraddittorio, che la Corte territoriale aveva basato sull’irrilevanza dell’estensione di questo ai creditori non muniti di titolo esecutivo, in quanto non abilitati a dare impulso alla procedura della cui estinzione si discuteva: e tanto perchè essi erano comunque interessati alle vicende del processo, o se non altro all’accertamento della loro carenza di titolo esecutivo;

5.2. con il secondo di essi (violazione e falsa applicazione degli artt. 623, 629, 630, 642, 648, 649 e 655 cod. proc. civ. e dell’art. 2884 cod. civ., concluso con un quesito di diritto) ognuna di loro si duole della reputata esclusione di sussistenza di valido titolo esecutivo nel caso di sospensione dell’esecutività di un decreto ingiuntivo oggetto di opposizione: in quanto tale ipotesi comporta soltanto la sospensione della procedura esecutiva, e non anche la caducazione di qualsiasi titolo a base di quest’ultima;

5.3. con il terzo di essi (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e poi degli artt. 615, 630, 632 cod. proc. civ., dell’art. 172 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 102 Cost., concluso con un duplice quesito di diritto) ognuna di loro lamenta l’omessa pronuncia della sentenza di appello sull’eccezione di inesistenza o di abnormità della sentenza di prime cure per assoluta carenza funzionale e di potere del giudice dell’opposizione di dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva e di ordinare la cancellazione della trascrizione.

6. Dal canto suo il controricorrente C. contesta dapprima la legittimazione delle ricorrenti, negando essere queste subentrate nei diritti o nelle posizioni processuali originariamente spettanti alla Capitalia spa, nonchè poi partitamente i motivi dei ricorsi principali, pure dispiegando ricorso incidentale condizionato relativo all’inammissibilità dell’appello proposto dal Banco di Sicilia, per carenza di specifica autorizzazione della Direzione contenzioso necessaria per il conferimento della procura al difensore in secondo grado: concludendolo con un quesito di diritto.

7. In via assolutamente preliminare, la contestazione del ricorrente incidentale circa la legittimazione delle ricorrenti resta del tutto generica, avendo invece queste , ultime addotto ed almeno in parte provato circostanze idonee a dar conto della loro successione in almeno alcuni dei rapporti di credito azionati nella procedura esecutiva per cui è causa; e dovendosi comunque dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte circa la sufficienza, in caso di cessione di crediti (in questo caso, bancari), dell’instaurazione del contraddittorio da parte del cessionario e non anche nei confronti del cedente, quando non vi siano domande rivolte a quest’ultimo, così dovendosi intendere perfezionata, se non altro per evidenti ragioni di economia processuale, la fattispecie dell’estromissione del cedente di cui all’art. 111 cod. proc. civ. (tra le ultime: Cass. 8 febbraio 2011, n. 3056; Cass. 17 maggio 2010, n. 12035; Cass. 7 aprile 2009, n. 8395).

8. Ancora, è fondato il primo motivo di ricorso principale, che il collegio ritiene avere carattere assorbente riguardo a tutti gli altri (ed ivi compreso il secondo, relativo a questione affrontata del resto già, tra le ultime, da Cass. 3 settembre 2007, n. 18512):

8.1. questa Corte ha da tempo (Cass. 9 febbraio 1981, n. 806) statuito che l’opposizione all’esecuzione, che sia fondata sull’estinzione del processo esecutivo, comporta il litisconsorzio necessario di tutti i creditori presenti nel processo stesso, in quanto producendosi in seguito alla declaratoria di estinzione effetti sostanziali definitivi nei confronti di tutti costoro, e cioè, con l’inefficacia degli atti compiuti, la liberazione del bene pignorato, o, se l’estinzione avviene dopo l’aggiudicazione e l’assegnazione, la consegna della somma ricavata al debitore, la relativa pronuncia non può essere emessa che; nei confronti di tutti quei creditori, che per essere presenti nel processo esecutivo ne debbono subire le: eventuali statuizioni e le correlative conseguenze (a contrario a sostegno della tradizionale conclusione qui riportata si traggono elementi anche da Cass. 15 aprile 2011, n. 8747, che esclude dal litisconsorzio in cause di tale oggetto soltanto i creditori che avevano già rinunciato);

8.2. del resto, la giurisprudenza posta dalla Corte territoriale a sostegno della tesi dell’insussistenza del contraddittorio coi creditori non muniti di titolo esecutivo (soprattutto Cass. 13 febbraio 1993, n. 1826) si riferisce all’ipotesi in cui l’estinzione sia pronunciata in sede esecutiva direttamente dal giudice dell’esecuzione (ovvero, a tutto concedere, all’impugnativa di tale dichiarazione), ma non può riguardare la causa ordinaria di cognizione in cui si sostanzia ogni opposizione all’esecuzione, come quella appunto per cui è controversia;

8.3. quest’ultima è invero seguita al ricorso del debitore che intende appunto fare valere la pretesa caducazione del titolo esecutivo ed al contempo la carenza di validi titoli esecutivi in capo agli altri creditori: ed è intuitivo che su quest’ultima circostanza costoro abbiano un interesse tale da fondare in modo idoneo non solo la loro legittimazione passiva, ma anche la necessità di una loro partecipazione ad un giudizio di cognizione intentato dal debitore, nel quale tale circostanza di fatto, che direttamente li coinvolge, è il presupposto della pronuncia finale invocata dall’esecutato;

9. Del resto, l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato è inammissibile, in rapporto al concreto contenuto della decisione impugnata: questa da conto in modo espresso, rigettando la corrispondente doglianza in sede di appello, dell’esistenza di specifiche autorizzazioni del Consiglio di Amministrazione della Banca, come da verbali che indica come prodotti; e quindi occorreva che il ricorrente incidentale impugnasse espressamente questa statuizione, esaminando e riportando in controricorso – in ossequio al principio di autosufficienza – il contenuto di tali atti, in quanto posti a base della decisione, per contestarne la lettura operata dalla Corte territoriale.

10. Risulta pertanto violato il contraddittorio fin dal primo grado e le gravate sentenze di merito, che non si sono attenute ai principi di diritto appena ricostruiti, devono ritenersi inutiliter datae e vanno cassate, con rimessione, in applicazione della norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3, della causa al giudice di primo grado e cioè, nel caso di specie, al Tribunale di Ravenna, anche per la liquidazione delle spese del giudizio, compreso quello di legittimità, affinchè esamini l’opposizione dispiegata dal C. nel contraddittorio di tutti i creditori del processo esecutivo.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi iscritti al n. 9783/09 ed al n. 9801/09 r.g.;

cassa l’impugnata sentenza e uella di primo grado e rimette le parti al Tribunale di Ravenna, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 e art. 354 c.p.c., anche per le spese del giudizio, compreso quello di legittimità.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2010) 13-04-2011, n. 15081

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza 11/2/2010, confermava la decisione 22/2/2008 del locale Tribunale, che aveva dichiarato O.E. colpevole del reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1 e comma 2, n. 2 – per avere serbato una condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia e per essersi sottratto agli obblighi di assistenza nei confronti della figlia minore N.A., facendo mancare alla stessa anche i mezzi di sussistenza (dal (OMISSIS) con condotta in permanenza) – e lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia, con revoca del beneficio della sospensione della pena applicatagli, per analogo reato con la sentenza 11/2/2004 del Tribunale di Ancona.

Il Giudice distrettuale, dopo avere dato atto che nell’interesse dell’imputato erano stati presentati due distinti atti di appello, un primo a firma dell’avv. A. Nobili e un secondo a firma dell’avv. V. Bertoni, riteneva di non potere prendere in considerazione le doglianze articolate in quest’ultimo, perchè proposto tardivamente, e neppure le argomentazione sviluppate nella memoria difensiva 25/1/2010 a firma dello stesso avv. Bertoni, per essere le stesse strettamente connesse al contenuto dell’atto d’impugnazione tardivo;

disattendeva i motivi d’appello a firma dell’avv. Nobili, ritenendo che le risultanze processuali conclamavano la colpevolezza dell’imputato, che si era sottratto sistematicamente ai suoi obblighi verso la figlia minore, condotta questa che, in quanto protrattasi pervicacemente nel tempo pur dopo un condanna per fatti analoghi, sconsigliava la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche.

2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato e ha dedotto:

1) violazione della legge processuale, con riferimento agli art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 544 c.p.p., comma 3, per essere stato erroneamente ritenuto tardivo l’appello proposto dall’avv. Bertoni;

2) violazione della legge processuale, con riferimento all’art. 585 c.p.p., comma 4, per non essere state prese in considerazione le argomentazioni sviluppate nella memoria 25/1/2010, le quali erano comunque collegate anche ai motivi d’impugnazione articolati nel primo atto d’appello; 3) vizio di motivazione sul formulato giudizio di responsabilità, affidato alla sola testimonianza, in parte de relato e non pienamente affidabile, della ex moglie.

La difesa dell’imputato ha depositato in data 19/11/2010 motivi aggiunti, con i quali, ribadendo quanto già articolato in ricorso, ha insistito in particolare, con nuove e più diffuse argomentazioni, sul primo motivo.

3 – Il ricorso è fondato.

Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile, perchè tardivo, l’atto d’appello proposto dal difensore di fiducia dell’imputato, avv. Vinicio Bertoni, e ha conseguentemente omesso di prendere in considerazione i relativi motivi. Il citato atto d’impugnazione deve, invece, ritenersi tempestivo, considerato che il Tribunale di Ancona, nel pronunciare in data 22/2/2008 la propria decisione, aveva indicato, ai sensi dell’art. 544 c.p.p., comma 3, il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, termine che andava a scadere il 23 marzo successivo, ma prorogato di diritto, ex art. 172 c.p.p., comma 3, al 25/3/2008 (primo giorno non festivo successivo al 23 e al 24 marzo, coincidenti rispettivamente con la Pasqua e il Lunedì dell’Angelo). Il termine di quarantacinque giorni ( art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) per impugnare la sentenza deve pertanto farsi decorrere, a norma dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), dal 25/3/2008, con scadenza il 9/5/2010. L’atto di appello a firma dell’avv. Bertoni risulta essere stato depositato in data 8/5/2010 e, quindi, nel termine di legge.

Ciò posto, la Corte territoriale non poteva esimersi dall’esaminare anche i motivi articolati in tale atto d’impugnazione e i motivi aggiunti di cui alla memoria 25/1/2010 a firma dello stesso avv. Bertoni e dal valutarne la fondatezza o meno.

Tale omissione, determinata dall’erronea valutazione in ordine alla tempestività dell’atto di gravame, integra il vizio di mancanza di motivazione.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-08-2011, n. 17173

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania, confermando la sentenza di prime cure, accoglieva la domanda proposta da C.P.G. nei confronti di D.A. e R.F., avente ad oggetto la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore di differenze retributive concernenti il rapporto di lavoro con costoro intercorso dal mese di ottobre del 1992 alla prima settimana del mese di gennaio del 1995.

A fondamento del decisum la predetta Corte poneva il rilievo fondante secondo il quale la espletata istruttoria dimostrava che i datori di lavoro della C. erano entrambi i convenuti a favore dei quali la lavoratrice svolgeva, nell’ambito dello stesso studio professionale, mansioni di segretaria per la cui attività il primo giudice aveva correttamente riconosciuto le reclamate differenze retributive, calcolate utilizzando in via parametrica l’invocato CCNL degli studi professionali.

Avverso questa sentenza D.A. ricorre in cassazione sulla base di sei censure.

Le parti intimate non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso il D. deduce omessa motivazione e violazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 116 c.p.c..

Con la seconda censura il ricorrente denuncia omessa motivazione e violazione dell’art. 116 c.p.c..

Con la terza critica il D. allega violazione dell’art. 2094 c.c..

Con il quarto motivo il ricorrente prospetta violazione dell’art. 2697 c.c. e contraddittoria motivazione.

Con la quinta censura il D. assume violazione dell’art. 115 c.p.c. e contraddittoria motivazione.

Con l’ultima critica il ricorrente denunzia violazione del CCNL ed omessa motivazione.

Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, trattandosi di sentenza di appello pubblicata il 16 aprile 2009 trova applicazione, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 27, comma 2, la richiamata norma di rito secondo la quale nei casi previsti dsall’ art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1,2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’illustrazione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nè ratione temporis è applicabile la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) che ha abrogato il precitato art. 366 bis c.p.c., trovando tale norma, ai sensi della predetta L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, applicazione relativamente alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato successivamente (ossia dal 4 luglio 2009) alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 69 del 2009 (Cass. 13 gennaio 2010 n. 428).

Nella specie difetta del tutto il quesito di diritto nonchè la specifica indicazione del fatto controverso, intesa quale sintesi logico giuridica della censura che s’intende sottoporre al giudice di legittimità (Cass. S.U. 28 settembre 2007 n. 20360).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.