T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-05-2011, n. 4407 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 24 giugno 2006, depositato nei termini, il Sig. D.L. ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comando Brigata Meccanizzata "Granatieri di Sardegna" prot. n. 3102 datato 4 maggio 2006, notificato in data successiva, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare di corpo inflitta in data 16 novembre 2005 dal Col. Massimo Menero, Comandante protempore del 1° Reggimento "Granatieri di Sardegna".

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Vizio per violazione di legge.

Si sostiene che la sanzione disciplinare è illegittima in quanto le norme che si è ritenuto di porre a fondamento della stessa sono del tutto estranee alla fattispecie in oggetto.

2) Vizio per eccesso di potere.

Si lamenta evidente travisamento dei fatti, difetto di motivazione ed alterazione dei presupposti.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non si appalesa fondato.

Occorre premettere, in punto di fatto, che il ricorrente, granatiere volontario in ferma prefissata di un anno col grado di caporale, subiva un provvedimento disciplinare consistente nella consegna di rigore per otto giorni, per violazione degli artt. 14, 20 e 26 del Regolamento di disciplina militare con la seguente motivazione: "Capomacchina di una pattuglia motorizzata di servizio presso l’aeroporto di Fiumicino nell’ambito dell’effettuazione del servizio di vigilanza per l’Operazione Domino non reagiva con prontezza all’insorgere di un colpo di sonno del conduttore del veicolo e non riusciva ad evitare che il veicolo uscisse dalla sede stradale finendo la sua marcia dentro ad un fosso con conseguente ribaltamento su una fiancata".

Avverso tale sanzione il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Comandante della Brigata, il quale, esaminati i presupposti del provvedimento disciplinare adottato, valutate le motivazioni di fatto e di diritto esposte dal ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva, lo respingeva con il provvedimento oggetto del presente gravame.

Premesso che l’art. 38 c.p.m.p. sancisce espressamente che le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina, che non costituiscono reati, vengono considerate come trasgressioni disciplinari e sono punite con le sanzioni di corpo da parte dell’Autorità preposta, la quale, nell’irrogare la sanzione, deve tener conto della gravità del fatto, delle circostanze che hanno determinato l’infrazione e del danno che ne è derivato al servizio ed all’Amministrazione, va evidenziato come nella fattispecie l’irrogazione della sanzione disciplinare nei confronti del ricorrente sfugge ai vizi denunciati, atteso che la stessa appare del tutto proporzionata alla gravità del fatto contestato, ascrivibile ad una precisa responsabilità del ricorrente, il quale avrebbe dovuto tenere un comportamento attento e vigilante idoneo ad impedire l’insorgenza del colpo di sonno del conduttore del veicolo. Va, peraltro, precisato che non si può ritenere immotivata ed eccessiva la irrogata sanzione disciplinare, così come lamentato dal ricorrente, solo se si considera che la sanzione disciplinare della consegna di rigore disciplinata dall’art. 65 R.D.M. e dall’art.17 della legge n. 382 del 1978 prevede un massimo di 15 giorni per le mancanze più gravi, mentre nel caso in esame la sanzione comminata è di soli otto giorni.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 01-06-2011, n. 22241 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nell’ambito di indagini avviate nei confronti di R.V., per violazione della legge sugli stupefacenti, il GIP presso il Tribunale di Roma, disponeva – ex art. 321 c.p.p., comma 2, – il sequestro dell’auto Smart tg. (OMISSIS), di proprietà di P. N., in uso al R.: il G.I.P. motivava detto provvedimento evidenziando, per un verso, la sussistenza a carico del R. di gravi indizi di colpevolezza per molteplici episodi di detenzione a fini di spaccio e di cessione di sostanze stupefacenti – quali desumibili dall’ordinanza di custodia in carcere emessa nei confronti del R., esplicitamente richiamata dal GIP stesso – e sottolineando, per altro verso, come l’auto in argomento fosse nella disponibilità del R. e venisse da costui utilizzata per gli spostamenti relativi all’attività criminosa e per il trasporto di sostanza stupefacente.

Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame la P., ed il Tribunale del riesame di Roma confermava l’impugnato provvedimento condividendo le argomentazioni svolte dal G.I.P. nell’ordinanza impositiva del vincolo reale. Ricorre per cassazione la P., tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta strumentalità dell’auto oggetto del sequestro all’illecita attività contestata al R..

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè basato su censure che, pur se dedotte con l’enunciazione di violazione di legge, attengono però a vizi motivazionali con riferimento alle valutazioni del Tribunale del riesame in ordine alle risultanze processuali. Secondo il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, "in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)" (S.U. 28 gennaio 2004, p.c. Ferazzi in c. Bevilacqua, RV 226710; conformi: Sez. 3^, 5.5.2004, Sainato, RV 228738; Sez. 4^, 21.1.2004, Sguerri, RV 227095;

Sez. 6^, 16.12.2003, Marei, RV 227650; Sez. 6^, 18.10.1999, Albanese, RV 214953; si veda anche Sez. 6^, 4.4.2003, p.m. in c. De Palo, RV 225578, secondo cui il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge;

con la conseguenza che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606 c.p.p., lett. e)).

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-10-2011, n. 22103

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 9 luglio 1994 Z.P. conveniva S.M. davanti al Tribunale di Ferrara, per sentire dichiarare risolto per inadempimento della convenuta il contratto con cui in data 14 maggio 1983 aveva donato alla stessa la nuda proprietà di un appartamento, con riserva di usufrutto e con onere a carico della donataria di mantenerlo vita natural durante, fornendogli vitto, alloggio, vestiario, medicinali e quant’altro necessario per una decorosa esistenza.

S.M. si costituiva, contestando il fondamento della domanda, che veniva rigettata dal Tribunale di Ferrara, con sentenza in data 13 maggio 2003, per non avere l’attore fornito la prova dell’inadempimento della convenuta.

Z.P. proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 21 maggio 2008, in base alla considerazione che nella donazione modale l’onere imposto al donatario costituisce una vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la mancata sua esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, come nella specie, può essere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia prevista.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, S.M..

Resiste con controricorso Z.P..
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce che la Corte di appello di Bologna ha completamente omesso di motivare in ordine alla qualificazione dei contratto intercorso con Z.P. quale donazione modale e non quale rendita vitalizia, con riferimento alla quale non è ammessa la risoluzione per inadempimento.

La doglianza è infondata.

A prescindere dalla considerazione che la difesa della ricorrente non sembra avere le idee ben chiare in ordine alla distinzione tra rendita vitalizia e vitalizio alimentare (contratto atipico con riferimento al quale secondo la giurisprudenza di questa S.C. è ammissibile la risoluzione per inadempimento del vitalizzante: cfr. sent. 29 maggio 2000 n. 7033; 8 settembre 1998 n. 8851), nella specie non è stato mai contestate che il contratto de qui, come dedotto dall’attore fin dall’atto di citazione, costituisse donazione modale.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 793, 1872 e 1878 c.c. e deduce testualmente:

Nel caso in cui codesta Suprema Corte – fosse dell’avviso che il giudice dell’appello abbia motivato la sua scelta per la donazione modale allora, però, non ci sarebbe dubbio sulla avvenuta violazione delle norme di cui agli artt. 793, 1672 e 1878 c.c. essendo assolutamente palese, attraverso le prove documentali ed induttive che abbiamo richiamato al capo precedente, di quale natura fosse e quali limiti avesse l’"onere" del quale la S. era stata gravata. Non sussistendo dubbio alcuno sul fatto che essa avrebbe dovuto corrispondere allo Z. i beni materiali per fargli condurre una vita "dignitosa" e non anche la assistenza morale e spirituale per offrigli una vita "serena" o l’inarco "felice", la applicazione alla prima fattispecie (della rendita vitalizia) della sanzione della risoluzione contrattuale applicabile solo alla seconda (della donazione modale) costituisce un vizio riconducibile alla ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Per cui la sentenza della Corte di Bologna va cassata con rinvio ad altra Corte con la conferma del seguente quesito di diritto; "Dica la Corte se non sia vero che nella rendita vitalizia ex art. 1872 c.c., l’inadempimento del vitalizzante agli oneri specificatamente impostigli non comporta la risoluzione del vitalizio ma piuttosto determina gli effetti di cui all’art. 1872 c.c.".

Il motivo, di difficile comprensione, sembra sostenere che qualora i giudici di merito avessero motivato la loro scelta per la donazione modale, sarebbero incorsi in errore, trattandosi di rendita vitalizia, con riferimento alla quale non è ammessa la risoluzione per inadempimento.

La infondatezza del motivo deriva dalla infondatezza di quello che lo precede, non essendo mai stato contestato che il contratto all’origine della controversia costituiva donazione modale e non rendita vitalizia (o vitalizio alimentare).

Con il terzo motivo la ricorrente sembra sostenere che nella specie, comunque, ricorrendo una ipotesi di vitalizio, la risoluzione del contratto in tanto avrebbe potuto essere pronunciata in quanto sussistesse la gravità dell’inadempimento, nella specie comunque da escludere, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se non sia vero che l’inadempimento di un contratto di vitalizio va valutato e deciso anche alla stregua dell’art. 1454 c.c.".

Il motivo è infondato. A prescindere dalla idoneità o meno del quesito di diritto, specie in considerazione della incomprensibilità del riferimento nello stesso all’art. 1454 cod. civ., nella specie il contratto è stato qualificato come donazione modale e non come rendita vitalizia (o vitalizio alimentare).

Con il quarto motivo (il quale si conclude con la formulazione del seguente principio di diritto: "Dica la Corte se non sia vero che nel contratto di vitalizio, ai fini della sua risoluzione vanno applicati sia l’art. 1878 che l’art. 1455") la ricorrente sostiene che nella specie i giudici, di merito non avrebbero motivato in ordine alla gravità dell’inadempimento.

Il motivo è infondato.

A prescindere dalla formulazione di un quesito di diritto (del tutto incongruo) in relazione ad un motivo con il quale si denuncia un difetto di motivazione, la sentenza impugnata si è diffusa ampiamente in ordine alla gravità dell’ inadempimento.

Con il quinto motivo (che si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se non sia vero che le testimonianze rese debbono essere valutate con riferimento alla attendibilità dei testi e limitatamente ai puntuali ed esclusivi oneri contrattualmente posti a carico delle parti") la ricorrente si duole della valutazione delle prove testimoniali poste a fondamento della risoluzione del contratto.

Il motivo è infondato.

A prescindere dalla considerazione che la valutazione della attendibilità dei testimoni da parte del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, va ricordato che la Corte di appello di Bologna ha basato la pronuncia di risoluzione soprattutto sul fatto che l’inadempimento di S.M. risultava da elementi oggettivi.

In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 06-07-2011, n. 1810

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con delibera del 24.2.2009, l’Università degli Studi di Milano Bicocca ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di trasporto Ecobus Navetta all’interno del Campus Universitario a disposizione dei dipendenti, degli studenti e degli utenti non dipendenti dell’asilo nido dell’Università che, con decreto rettorale, è stato affidato alla ricorrente per il periodo 11.01.2010 -10.01.2011.

Con istanza del 23.12.2009, la ricorrente ha inoltrato al Comune di Milano richiesta di autorizzazione all’immatricolazione dell’autobus da utilizzare per lo svolgimento del servizio che veniva concessa con provvedimento n. 1051 del 23.12.2009.

Con successivo provvedimento del 28.1.2010, l’Amministrazione comunale ha comunicato alla ricorrente che l’autorizzazione concessa doveva intendersi superata in quanto si era rilevato che la navetta effettuava "un servizio non di linea per il quale non può essere concessa autorizzazione da parte dello scrivente ufficio ai fini dell’immatricolazione".

L’atto da ultimo menzionato è stato impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso accolto, per vizi procedurali, con sentenza n. 730/2010.

Con nota dell’8.9.2010, l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento volto all’annullamento dell’autorizzazione all’immatricolazione del mezzo, cui non è seguita alcuna richiesta di accesso agli atti né alcuna deduzione difensiva.

Con il provvedimento datato 22.10.2010, in questa sede impugnato, l’Amministrazione ha disposto l’annullamento della determinazione n. 1051/2009.

La Società ricorrente ha impugnato con il presente ricorso il sopravvenuto provvedimento deducendo l’elusione del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 730/2010, la violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, ed eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irrazionalità e violazione del principio del giusto procedimento.

L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha confutato le avverse doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.

Con decreto n. 129/2011 è stata concessa la misura cautelare interinale, confermata, nella camera di consiglio del 26.1.2011 con ordinanza n. 225/2011.

All’esito della pubblica udienza del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Parte ricorrente con un primo motivo di ricorso deduce il difetto dei presupposti legittimanti il ricorso ai poteri di autotutela rilevando l’assenza di un interesse pubblico attuale alla rimozione dell’atto inciso con il provvedimento impugnato e la lesione dell’affidamento maturato in virtù della gestione del servizio per circa un anno.

Con un secondo motivo contesta che ricorrano le cause preclusive alla concessione dell’autorizzazione all’esecuzione del servizio negando la ricorrenza della contestata sovrapposizione con la rete di trasporto pubblico.

Il primo motivo è infondato ed il secondo inammissibile.

Quanto al primo motivo, deve preliminarmente evidenziarsi che l’atto revocato con il provvedimento oggetto del presente giudizio autorizzava la ricorrente alla sola immatricolazione del mezzo e non all’espletamento del servizio.

Il provvedimento di autotutela impugnato si fonda su una pluralità di elementi che lo supportano sotto il profilo motivazionale fra i quali il difetto, in capo alla ricorrente, della prescritta autorizzazione all’esercizio del servizio che assurge a presupposto indefettibile ai fini della successiva autorizzazione all’immatricolazione del mezzo.

Con istanza del 24.1.2011, inoltrata in pendenza di giudizio, la ricorrente, preso atto della circostanza che l’Amministrazione, con il provvedimento impugnato aveva rilevato che "per esercitare il servizio automobilistico finalizzato, come quello di cui è risultata aggiudicataria la Società Palma Srl… è necessario essere in possesso di idoneo autobus immatricolato.. e presentare domanda di autorizzazione all’effettuazione del servizio finalizzato; domanda di autorizzazione che Palma Srl non ha presentato", ha provveduto a richiedere "il rilascio di autorizzazione all’esercizio dei servizi automobilistici finalizzati, di cui all’art. 2, comma 5, lettera d), della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 "Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia".

L’Amministrazione, con comunicazione di conclusione del procedimento del 30.3.2011, ha negato l’autorizzazione all’esercizio del servizio automobilistico finalizzato (atto non gravato nel presente giudizio) in applicazione delle disposizioni di cui alla DGR VII/7348 dell’11.12.2001 laddove non consente che siano autorizzati servizi che si pongano in sovrapposizione con la rete pubblica locale.

La circostanza, sotto un primo profilo, priva di pregio le censure di parte ricorrente in ordine al dedotto difetto di ragioni di interesse pubblico sottese all’adozione del provvedimento di autotutela impugnato; sotto altro profilo, non consente di riconoscere in capo alla medesima alcuna consolidata "situazione di vantaggio definitivamente radicatasi e consolidatasi" in quanto il servizio nel frattempo espletato è da considerarsi abusivo in quanto privo di titolo abilitante.

Quanto al secondo motivo, come anticipato, deve rilevarsi che la sussistenza o meno delle condizioni per concedere l’autorizzazione del servizio di trasporto, è questione estranea al presente giudizio.

La relativa istanza di autorizzazione é stata, infatti, respinta con provvedimento non impugnato nel presente giudizio.

Per quanto precede il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammisisbile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.000,00, oltre ad oneri accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.