Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 19-07-2011, n. 28745 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 15 dicembre 2010, il Tribunale del Riesame di Salerno accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con la quale, il 20 settembre 2010, il G.I.P. del Tribunale di quella città aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di R.S., indagato per violenza sessuale in danno di minori e detenzione di materiale pedopornografico.

Il Tribunale, in particolare, disponeva l’applicazione della misura relativamente ad un capo dell’imputazione provvisoria concernente la violazione degli art. 81 cpv. e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 2, art. 609 septies c.p., comma 4, n. 1 in danno del minore di anni dieci T.M., il quale, in due circostanze, veniva chiuso a chiave all’interno della stanza da letto del R. con minaccia di non farlo uscire se non avesse mostrato i genitali e costretto a subire il toccamento degli stessi.

Avverso tale pronuncia il R. proponeva ricorso per cassazione.

Premessa una ricostruzione dei fatti deduceva, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che la decisione dei giudici del riesame era stata adottata senza la preventiva verifica dell’attitudine del bambino a testimoniare e della sua credibilità, resa vieppiù necessaria dalla circostanza che le dichiarazioni della persona offesa risultavano smentite da quelle rese da altro minore ritenuto abusato e presente ai fatti.

La decisione impugnata era anche caratterizzata da una arbitraria scomposizione del quadro indiziario complessivo e dalla conseguente valorizzazione unilaterale delle dichiarazioni della sola persona offesa, tanto che, con riferimento all’abuso nei confronti di altro minore ( RO.Lu.), presente ai fatti e sessualmente abusato unitamente al T., il Tribunale era pervenuto ad un giudizio di insufficienza del compendio istruttorio procedendo, così, con una motivazione apparente o comunque contraddittoria.

Aggiungeva che le dichiarazioni della persona offesa non trovavano conferma neppure nell’esito degli accertamenti tecnici eseguiti sul suo telefono cellulare, che non avevano evidenziato la presenza di foto di contenuto pedopornografico, pur avendo il minore dichiarato di essere stato fotografato nelle parti intime in occasione degli abusi subiti.

Con un secondo motivo di ricorso rilevava il vizio di motivazione e la violazione di legge, deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello del Pubblico Ministero, connotato dalla proposizione di una lettura alternativa del quadro indiziario senza alcuna contestazione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa ritenuta dal G.I.P., le cui valutazioni erano state immotivatamente superate dai giudici del riesame in palese violazione del principio di devoluzione.

Con un terzo motivo di ricorso la violazione di legge ed il vizio di motivazione erano dedotti in relazione alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) senza alcun giudizio prognostico basato su criteri di probabilità ed attualità della reiterazione di delitti della stessa specie e senza considerazione del tempo trascorso dalla data di commissione del reato contestato.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente rilevare che i giudici del riesame, dopo aver ricostruito la vicenda fattuale e richiamato il contenuto del provvedimento del G.I.P. impugnato dal Pubblico Ministero, hanno dato atto della produzione, da parte dello stesso, di nuovi documenti recanti l’esito di ulteriori accertamenti eseguiti dopo il diniego di emissione della misura custodiate e relativi a dichiarazioni di persone informate sui fatti, tra i quali alcuni minori escussi alla presenza dei genitori o dell’assistente sociale su delega dello stesso P.M. ed alla consulenza tecnica sul cellulare dell’indagato.

Dando atto della circostanza che tali ulteriori elementi erano stati oggetto di piena ed adeguata valutazione in contraddittorio tra le parti, hanno proceduto ad una nuova complessiva verifica del quadro indiziario così arricchito, ritenendo i fatti commessi in danno del T. connotati dall’attenuante della "minore gravità" e pervenendo ad un diverso giudizio per quanto attiene gli episodi che vedevano coinvolto l’altro minore, RO.Lu..

Tale valutazione viene operata attraverso un ragionamento del tutto coerente ed immune da vizi logici, in quanto il Tribunale indica chiaramente quale accrescimento di elementi utili abbiano fornito le ulteriori indagini del Pubblico Ministero rispetto a quelli che il G.I.P. aveva a disposizione all’atto della sua pronuncia ed il cui contenuto viene ritenuto condivisibile dallo stesso Tribunale, il quale definisce sì granitico l’apparato motivazionale, ma superato dalle nuove allegazioni, puntualmente indicate.

Il nuovo compendio indiziario viene poi ritenuto sufficiente per quanto attiene all’episodio in danno del T., mentre si evidenziano residui profili di incertezza per quanto attiene al secondo evento.

Tale distinzione, che evidenzia un doveroso scrupolo e non una manifesta contraddizione, viene operata dai giudici del riesame ritenendo determinante la negazione, da parte della persona offesa, sull’episodio in contestazione e l’assenza di specifici accertamenti che il Pubblico Ministero non aveva ancora effettuato, in quanto quelli relativi all’abuso in danno del T., determinanti per la specifica vicenda, lasciavano sostanzialmente immutata quella riguardante il RO..

La differenza veniva colta, in particolare, nel fatto che grazie agli ulteriori accertamenti potevano ritenersi colmate le lacune individuate dal G.I.P. per quanto riguarda gli episodi concernenti il minore T., il quale aveva riferito chiaramente i fatti, mentre la negazione degli stessi fatti da parte del RO. richiedeva verifiche ulteriori.

Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dal minore abusato nella fase delle indagini preliminari, pur in assenza di una verifica di capacità a testimoniare non ancora effettuata dall’organo dell’accusa rinvenendo numerosi riscontri nelle dichiarazioni rese da altri otto minori escussi.

Non vi era nessun obbligo, per il Pubblico Ministero, di procedere ad una preventiva consulenza sulla persona del minore abusato, che potrà essere effettuata in una fase successiva delle indagini in corso, così come potrà procedersi a sentire nuovamente il minore con altre modalità, anche mediante incidente probatorio.

La ritenuta sufficienza del quadro indiziario rendeva inoltre evidentemente irrilevante l’esito dell’accertamento sul telefono cellulare del ricorrente ove, tuttavia, erano presenti normali fotografie del T. e di altri minori delle quali i giudici del riesame hanno dato conto.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, deve osservarsi che il Tribunale ha correttamente richiamato la condivisibile giurisprudenza di questa Corte in tema di effetto integralmente devolutivo dell’appello del Pubblico Ministero e secondo la quale l’impugnazione del P.M. avverso il provvedimento di diniego di emissione dell’ordinanza cautelare per l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l’adozione delle misure cautelari (Sez. 6 n. 10032, 11 marzo 2010).

Il Tribunale ha fatto dunque buon uso del richiamato principio, con la conseguenza che l’ordinanza impugnata si presenta, anche sul punto, del tutto immune da censure.

Parimenti infondato risulta il terzo motivo di ricorso.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato sulla base dei dati acquisiti e consistenti nelle numerose dichiarazioni delle persone escusse e dalle relazioni di terapeuti ed assistenti sociali che hanno avuto in cura il ricorrente, il quale è risultato aduso a convincere o costringere minori al compimento di atti sessuali.

Di tali sue attività il provvedimento impugnato fornisce, anche attraverso la sintesi delle suddette dichiarazioni, un quadro ampio e dettagliato.

Tale attestazione appare del tutto sufficiente e perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato come l’effettuazione della prognosi di pericolosità possa riguardare anche le modalità dell’azione (Sez. 5 n. 21441, 22 maggio 2009).

Quanto requisito della "concretezza" richiesto dall’art. 274 c.p.p., lett. c), deve ricordarsi che esso non va identificato con quello di "attualità" intesa come sussistenza di occasioni imminenti propizie per la commissione di nuovi reati, bensì quale condizione oggettiva della sussistenza di elementi non meramente congetturali e, pertanto "concreti", che consentano di ritenere che l’indagato, avendone l’occasione, possa commettere reati contemplati dalla menzionata disposizione (Sez. 1 n. 25214, 17 giugno 2009; Sez. 3 n. 26833, 15 giugno 2004; Sez. 1 n. 10347, 4 marzo 2004).

Della sussistenza di tale condizione il Tribunale ha dato atto, peraltro senza ignorare le condizioni psicofisiche in cui versa il ricorrente, per il quale ha disposto procedersi all’osservazione ai sensi del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 112.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-12-2011, n. 28370

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Svolgimento del processo

A.A. e gli altri otto soggetti indicati in epigrafe proponevano opposizione avverso i verbali di contestazione della violazione dell’art. 22 C.d.S., commi 1 e 11 (che sanziona chiunque apra nuovi accessi alla strada o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada medesima, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione) elevati da personale dell’ANAS. Gli opponenti deducevano la carenza di legittimazione e di competenza del personale dell’ANAS ad elevare la contravvenzione in quanto la strada, posta all’interno del centro abitato (art. 4 C.d.S.) doveva ritenersi di proprietà comunale e perchè l’A.N.A.S. non aveva provato nè la proprietà nè la classificazione della strada.

L’ANAS si costituiva replicando che era legittimata ad elevare i verbali di contestazione ai sensi dell’art. 12 C.d.S. (che individua la competenza per l’espletamento dei servizi di polizia stradale) e che era competente per la concessione e le autorizzazioni previste dall’art. 27 C.d.S., comma 1 (che disciplina le formalità per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni che interesano strade e autostrade statali).

Il Giudice di Pace con sentenza del 10/1/2006 accoglieva l’opposizione rilevando che:

l’ANAS non era competente ad accertare e irrogare la sanzione perchè la strada in questione apparteneva al Comune secondo la norma del CDS (non citata, ma evidentemente riferita all’art. 2) per la quale le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;

– la strada era situata all’interno del centro abitato, come stabilito con Delib. G.C. 15 gennaio 1993;

l’autorità competente doveva pertanto essere individuata nel Comune di Bisognano;

l’ANAS aveva contestato genericamente, ma nulla, a fronte delle contestazioni, aveva prodotto circa la proprietà della strada.

L’ANAS propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il collegio ha stabilito la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 3, sostenendo che anche nella zona qualificata come centro abitato ai sensi della legge urbanistica e ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, può concorrere la competenza sia del Comune, sia dell’ente proprietario della strada quando trattasi di competenza differenti, attinenti una al rilascio della concessione urbanistico – edilizia e l’altra alle previsioni del CdS e delle relative sanzioni.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 reg. att. C.d.S. perchè il GdP non avrebbe considerato che ai sensi della richiamata norma una strada statale in tanto può divenire di proprietà comunale in quanto sia redatto un verbale di consegna, mentre la semplice delibera comunale non può determinare il passaggio di proprietà;

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere ritenuto che fosse l’ANAS a dovere provare la proprietà della strada così violando il principio di cui alla richiamata norma secondo il quale colui che vuoi far valere un diritto in giudizio (nella fattispecie i ricorrenti che sostenevano la proprietà comunale della strada) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

4. I tre motivi devono essere esaminati congiuntamente, risolvendosi nella censura della decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che la strada in relazione alla quale era stata elevata contravvenzione dal personale ANAS fosse di proprietà comunale e che comunque l’ANAS non avrebbe provato la proprietà della medesima.

Occorre premettere che l’accertamento della proprietà è rilevante in quanto l’autorizzazione ai nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali in mancanza della quale deve essere applicata la sanzione amministrativa di cui al verbale oggetto di opposizione, deve essere concessa dall’Ente proprietario della strada (art. 22 C.d.S.) e perchè l’accertamento delle violazioni in materia di tutela delle strade spetta ai dipendenti comunali (e non ai dipendenti ANAS) per le strade comunali (art. 12, comma 3, lett. c).

Nella fattispecie, il GdP ha fatto corretta applicazione delle norme di legge e, in particolare, dell’art. 2 C.d.S., comma 7, per il quale le strade urbane di cui al comma 2, lett. D (Strade urbane di scorrimento), lett. E (Strade urbane di quartiere) e lett. F (Strade locali), sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Ha inoltre accertato che la strada in questione era interna al centro abitato come delimitato dalla Delib. Giunta Comunale 15 gennaio 2003, secondo quanto previsto dall’art. 4 C.d.S..

Gli elementi fattuali accertati dal GdP non hanno formato oggetto di ricorso da parte dell’ANAS che si è limitata a sostenere che la strada sarebbe statale, che pertanto i poteri di vigilanza e di autorizzazione le apparterrebbero, che manca un verbale di consegna della strada al Comune e che l’onere della prova contraria incomberebbe sui ricorrenti.

Le censure sono dunque inammissibili oltre che infondate:

inammissibili perchè non attingono la ratio decidendi della decisione che ha ritenuto la strada comunale in applicazione di una precisa disposizione di legge (il già citato art. 2 C.d.S., comma 7) e che ha ritenuto la strada fosse posta all’interno del centro abitato; nè varrebbe invocare la mancanza di un verbale di consegna, posto che il verbale di consegna attiene al trasferimento dei rischi e degli obblighi di manutenzione, ma non all’individuazione del soggetto proprietario; infondate perchè pretendono di porre a carico degli opponenti l’onere di provare la proprietà della strada mentre gli opponenti avevano sollevato contestazioni in merito alla proprietà della strada che costituiva il presupposto della legittimazione dell’ANAS a elevare la contravvenzione, e pertanto, come correttamente rilevato da GdP sarebbe stato onere dell’ANAS dar prova di tutti gli elementi costituivi della propria pretesa (in senso conforme, quanto ai principi applicabili, Cass. 7/3/2007 n. 5277) e, in particolare la prova della proprietà della strada tanto più che gli opponenti avevano sollevato già nel ricorso la relativa contestazione e l’ANAS con facilità avrebbe potuto fornire la relativa prova.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30143 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che la corte d’appello di Roma – adita da D.G.E., in proprio e nella qualità di tutrice di D.G.M.G. allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al giudice del lavoro in data 14.6.1994 e definito in data 24.11.2004 in appello – con il decreto impugnato, fissata la ragionevole durata del giudizio in anni 5, ritenuto violato il relativo termine per anni 4, ha liquidato, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla data del decreto, condannando l’Amministrazione convenuta alle spese del giudizio; che per la cassazione di questo decreto parte attrice proposto ricorso, affidato a 2 motivi; non ha svolto attività difensiva l’Amministrazione intimata.

Motivi della decisione

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio; che con i motivi parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto lamentando a) l’omessa attribuzione del c.d. bonus, b) l’esiguità dell’indennizzo e c) l’omesso computo dell’intera durata del giudizio presupposto;

che le censure sono infondate perchè a1) è escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamente dovuta in considerazione dell’oggetto della controversia (Sez. 1, Sentenza n. 9411 del 21/04/2006);

a2) la somma liquidata non si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c. in casi analoghi (cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009);

a3) la Corte europea – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla Legge Italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili (Sez. 1, Ordinanza n. 478 del 11/01/2011); che il ricorso va pertanto rigettato;

che nulla va disposto in ordine alle spese per l’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 29-09-2011, n. 35543 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 7/10/2008 il G.U.P. del Tribunale di Torino dichiarava K.L. colpevole del reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e lo condannava alla pena di giustizia.

Si imputava all’imputato di avere in concorso con i fratelli G.A. e G.J.J., fornitori della sostanza stupefacente, acquistato a fine di ulteriore cessione, quantità imprecisata, non modica di cocaina, il cui prezzo corrisposto quanto meno in parte dal K., veniva inviato dal G.A. al fratello in Sudamerica.

Secondo l’impostazione accusatoria, che il G.I.P. riteneva provata alla stregua delle captazioni di una serie di conversazioni telefoniche intercorse tra i due fratelli – in apparenza aventi ad oggetto l’esecuzione di imprecisati lavori edili – dalle quali si evinceva che il G.A. aveva ricevuto dal K. danaro per l’acquisto di una imprecisata, ma consistente partita di droga, e che quest’ultimo, contrariato per il mancato invio dello stupefacente, cui avrebbe dovuto provvedere dal Sudamerica il fratello dell’ A., faceva pressione su costoro, pretendendo di avere diretto contatto anche con J.J., che, a sua volta, sollecitato anche dal fratello, dal quale aveva ricevuto anche il numero del cellulare del K., insisteva affinchè gli venisse inviato ulteriore danaro.

A seguito di gravame dell’imputato la Corte di Appello di Torino con la sentenza indicata in epigrafe riduceva la pena inflitta e confermava nel resto la sentenza di primo grado.

Contro tale decisione ricorre l’imputato, il quale a sostegno della richiesta di annullamento articola due motivi.

Con il primo motivo denuncia la violazione della norma incriminatrice e il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato e alla ritenuta partecipazione dell’imputato. Sostiene in particolare che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito la mancata consegna dello stupefacente, mai recuperato dal presunto acquirente, e mai verificatasi sia per la mancanza di somme di danaro sufficienti, sia per la incapacità di colui che doveva procurarla, conformemente agli arresti giurisprudenziali sul punto, relegava la condotta, oggetto di imputazione, nell’ambito di un accordo penalmente irrilevante ai sensi dell’art. 115 c.p.. Quanto alla partecipazione dell’imputato a tale condotta osserva che tutte le conversazioni avevano avuto come interlocutori diretti solo e sempre i fratelli G. e se qualche riferimento all’imputato vi era stato, esso concerneva lavori di edilizia, dei quali si occupava il K.; richiama le dichiarazioni liberatorie rese dall’ A. nel corso del suo interrogatorio al P.M., che il giudice del gravame aveva ritenuto irrilevanti, perchè finalizzate a scagionare se stesso, dimenticando che costui aveva ampiamente ammesso i fatti contestatigli. Con il secondo motivo lamenta la violazione del cit. D.P.R., art. 85, concernente il ritiro della patente di guida, la cui richiesta di revoca non aveva trovato adeguata risposta da parte della corte territoriale.

Osserva il collegio che è fondato il primo motivo, in esso assorbito il secondo.

Ed invero, fermo il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che questo collegio pienamente condivide, secondo il quale ai fini della consumazione del delitto di acquisto e spaccio di sostanze stupefacenti non occorre che la droga sia materialmente consegnata all’acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa (ex multis Cass.Sez. 4, 19/5- 30/9/2009 n.38222 Rv.245293), nel caso in esame i giudici del merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza sul contenuto delle captazioni telefoniche intercorse tra i due fratelli G., da cui era possibile trarre il convincimento che tra costoro e l’imputato si fosse perfezionato un accordo per l’acquisto di una certa partita di cocaina.

Tuttavia il percorso motivazionale seguito per giungere a tale conclusione si ravvisa poco convincente e per certi versi anche – contraddittorio, perchè è limitato ad una esposizione confusa del contenuto delle conversazioni, emergente dal brogliaccio di ascolto, non seguita poi da una valutazione critica di esso, che portasse ad una ricostruzione chiara della vicenda e ad una corretta qualificazione giuridica del fatto reato alla stregua degli argomenti difensivi, proposti nei motivi di appello.

Non si comprende infatti se la corte di merito abbia accreditato l’ipotesi di una offerta di acquisto, non seguita dall’erogazione dell’intero prezzo convenuto, come tale sussumibile semmai nella fattispecie del tentativo, ovvero se abbia ritenuto comunque perfezionato l’accordo, nonostante "la mancata raccolta di una somma idonea alla bisogna".

Si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello di Torino, che nel demandato nuovo giudizio provveda ad eliminare le evidenziate carenze motivazionali, procedendo ad una più precisa ricostruzione della vicenda e ad una corretta qualificazione giuridica del fatto reato da essa emergente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio.

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