Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-03-2011) 29-03-2011, n. 12796 Sequestro

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24/06/2010, il Tribunale di Taranto respingeva l’appello proposto da S.C.D. – indagato di vari episodi di usura – avverso l’ordinanza con la quale in data 10/05/2010, il g.i.p. del Tribunale della medesima città aveva rigettato l’istanza di dissequestro di una polizza assicurativa sottoposta a sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p., L. n. 353 del 1992, art. 12 sexies. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 321 c.p.p., comma 3 e art. 299 c.p.p., comma 1 per avere il Tribunale ritenuto che sulle questioni sottoposte si fosse formato il giudicato cautelare;

2. violazione dell’art. 125 e 325 c.p.p. per avere il Tribunale respinto l’appello sulla base di una motivazione apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela.
Motivi della decisione

3. violazione dell’art. 321 c.p.p., comma 3 e art. 299 c.p.p., comma 1: la doglianza oltre che generica (il ricorrente non si perita di illustrare compiutamente, sotto il mero profilo fattuale, le ragioni della censura) è anche infondata perchè il Tribunale, come risulta a pag. 2 dell’impugnata ordinanza, in realtà, ha preso espressamente in esame "la documentazione allegata all’istanza di dissequestro" e, quindi, la pretesa nuova documentazione. Di conseguenza, quello che abbia ritenuto il g.i.p. è irrilevante perchè ciò che conta è che il tribunale abbia valutato la nuova documentazione prodotta sulla base della quale era stato chiesto il dissequestro della polizza.

4. Violazione degli artt. 125 e 325 c.p.p.: il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ex art. 322 bis c.p.p. può essere proposto solo per violazione di legge in essa potendosi far rientrare anche il vizio della motivazione ma solo quando la medesima, pur presente graficamente, sia apparente. Con tale sintagma ("motivazione apparente"), la giurisprudenza di questa Corte intende quella motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Ora, è sufficiente una lettura dell’impugnata ordinanza per avvedersi che la medesima non può in alcun modo essere censurata sotto il denunciato profilo della motivazione apparente.

In realtà, il ricorrente, ben conscio dei limiti del ricorso per cassazione, in modo surrettizio tenta di far apparire come motivazione apparente quella che, a tutto concedere, concerne vizi che attengono a pretesi travisamenti dei fatti ed erronea valutazione del compendio probatorio ossia della documentazione prodotta (si veda la doglianza sulla data certa – sul saldo negativo del conto corrente – sulla non corretta comprensione dell’operazione finanziaria alla stregua della successione cronologica degli eventi): il che non è consentito.

5. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 12-04-2011, n. 3199 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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ecificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 923/2009 del 29.9.2009 è stato ingiunto al Comune di Turania il pagamento in favore del Comune di Marano Equo della complessiva somma di euro 40.479,53 oltre interessi legali e spese del giudizio liquidate in euro 1.353,00 oltre oneri di legge.

Il decreto è stato notificato in data 14.10.2009 e successivamente con la formula esecutiva in data 14.12.2009.

In data 20.1.2011 è stata depositata in atti la certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale civile di Tivoli in data 19.1.2011 di non opposizione nei termini nonché copia della cartolina verde relativa alla notificazione del ricorso introduttivo (non essendosi costituito in giudizio il comune intimato).

Alla camera di consiglio del 2.2.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 43.656,68 come richiesta nell’atto di precetto notificato in data 24.6.2010.

Al riguardo si evidenzia che, per giurisprudenza consolidata, sono dovute in sede di ottemperanza le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono, invece, dovute le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 242).

Nei predetti limiti, nella sussistenza dei presupposti di legge, il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Turania il pagamento in favore del Comune di Marano Equo delle somme di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Turania al pagamento in favore del Comune di Marano Equo delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 03-05-2011, n. 17152 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 04.06.2010, su RICHIESTA EX art. 444 c.p.p., applicava all’odierno ricorrente:

C.S., la pena indicata in sentenza per i reati contestati nel decreto di citazione a giudizio unificati dal vicolo della continuazione, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed applicata la riduzione per il rito.

Ricorrono per Cassazione l’imputato ed il suo difensore, deducendo:

-Omessa ed illogica motivazione in ordine ai presupposti di legge per l’applicazione del rito ex art. 444 c.p.p. nonchè in ordine all’applicazione dell’art. 129 c.p.p. ed infine per omessa motivazione quanto al trattamento sanzionatone.

Chiedono l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono del tutto infondati.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che nel caso di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. si può proporre impugnazione per cassazione solo laddove risultava evidente la possibilità di un proscioglimento con formula ampia. (Cass. Pen. Sez. 1,10.01.2007 n. 4688) In proposito è censurabile solo la totale omissione di motivazione, tendo conto che a tale riguardo non è necessaria una motivazione specifica ed, anzi, è sufficiente una motivazione implicita, con la quale si dia conto di avere valutato le risultanze acquisite e di avere riscontrato l’insussistenza di elementi idonei a pervenire ad un proscioglimento con formula liberatoria.

Nella specie il giudice del merito ha espresso una motivazione specifica ai sensi dell’art. 129 c.p.p., evidenziando come, in luogo di prove evidenti di innocenza sussistono, al contrario sufficienti elementi di responsabilità, richiamando all’uopo: – il verbale di arresto in flagranza di reato ed – i verbali di sommarie informazioni testimoniali allegati;

Si è infatti ritenuto, anche da questa sezione che: "Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e ss. c.p.p.), le parti non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicchè, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge." Cassazione penale, sez. 2^ 14 gennaio 2009, n. 5240.

Tali principi risultano assorbenti anche di quelli relativi alla congruità della motivazione e della corretta individuazione delle ipotesi di reato contestate.

Uguale discorso deve farsi per il motivo relativo alla carenza ovvero alla erroneità della motivazione sulla pena, atteso che la stessa è stata irrogata in maniera conforme alle richieste formulate dagli stessi imputati e sono state ritenute congrue dal giudice.

E’ noto che in materia di pena, specie nel caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non sia richiesta una motivazione specifica ma sia sufficiente una motivazione sintetica, che dia conto dell’avvenuta valutazione da parte del giudice. Cassazione penale, sez. 5^, 17 novembre 1993.

La motivazione impugnata risulta pertanto sufficiente, congrua ed immune da evidenti illogicità, dando conto, sia pure per implicito, dell’avvenuta valutazione degli elementi acquisiti in atti.

Per contro i motivi di ricorso appaiono del tutto generici e pertanto inammissibili.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile i delle spese processuali Ammende.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-09-2011, n. 19172

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza n. 1320 del novembre 2008 la Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza n. 18/02 del tribunale di Massa, sez. Carrara, condannava D.E. a riportare alle dimensioni preesistenti una finestra di un immobile sito in (OMISSIS), confinante con quello dell’attore M.P..

La D. insorge avverso questa sentenza con due motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria e note di udienza.

Gli eredi del M. hanno resistito con controricorso.

1.1) Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

Preliminarmente va rilevato che rituale è stata la notifica del ricorso per cassazione, contestata dai resistenti perchè destinata al domiciliatario e non al procuratore dell’appellante M..

Come rilevato in memoria, a tacer d’altro, la tempestiva costituzione dei controricorrenti è valsa a sanare ex art. 156 c.p.c., ogni vizio della notifica.

Quanto alla legittimazione degli eredi M., parte ricorrente la ha implicitamente riconosciuta; essa inoltre è stata comprovata con produzione di certificato di morte dell’appellante e atto di notorietà rilasciato da testimoni.

2) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c., rilevando la carenza di interesse ad agire dell’originario attore M. in quanto non proprietario del bene (partita 26525, sez. H mappale 2895 n. 37 C.T: comune Carrara) su cui graverebbe la pretesa servitù di veduta.

La censura è inammissibile, perchè i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio (Cass. 7981/07).

Giova ricordare che in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 22540/06; 12992/10).

3) Il secondo motivo, che espone violazione dell’art. 112 c.p.c., è inammissibile perchè non si conclude con il quesito di diritto previsto a pena di inammissibilità per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4) (Cass. 414 6/11).

Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi, della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile.

Nel caso di specie la sentenza resa nel 2008 doveva essere quindi impugnata nel rispetto dell’art. 366 bis c.p.c..

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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