T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 01-06-2011, n. 4961 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con istanza presentata in data 14 ottobre 2010 ex artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241 la s.r.l. B. Italia, consociata di B. Se (soggetto notificante della sostanza attiva Dimetomorf) ha chiesto al Ministero della sanità l’accesso alla documentazione relativa alla procedura di valutazione tecnica di conformità di cui all’art. 2 D.M. 31 luglio 2007, relativa a taluni prodotti fitosanitari della s.r.l. M.A.I., contenenti la suddetta sostanza attiva. Non avendo avuto risposta, e sul presupposto che la sua istanza doveva ritenersi respinta ex art. 25, comma 4, cit. L. n. 241 del 1990, con atto notificato in data 13 dicembre 2010 e depositato il successivo 24 dicembre ha proposto ricorso (n. 11975/2010) a questo Tribunale avverso il silenzio serbato dal Ministero, deducendo il suo interesse a conoscere le ragioni per le quali era stata rilasciata alla controinteressata l’autorizzazione ad immettere sul mercato prodotti che utilizzavano il principio attivo di cui essa era titolare, e l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione. Avendo l’Amministrazione intimata provveduto, nella pendenza del giudizio, a rilasciare il richiesto permesso di accesso, ma limitatamente solo ad alcuni documenti afferenti al predetto procedimento, è insorta contro il provvedimento di parziale accesso nella via dei motivi aggiunti notificati il 16 febbraio 2011 e depositati il successivo 2 marzo, deducendo contro di esso la censura di difetto di motivazione e la non riconducibilità dei documenti, oggetto del divieto di accesso, fra quelli riservati o secretati, e chiedendone l’annullamento in parte qua.

2. Contro lo stesso provvedimento la controinteressata s.r.l. M.A.I. ha proposto ricorso incidentale con atto notificato in data 18 febbraio 2011 e depositato il successivo 23 febbraio e ne ha chiesto l’annullamento nella parte in cui consente l’accesso a taluni documenti, deducendo l’inammissibilità del ricorso principale sotto un duplice profilo (genericità dell’istanza di accesso; omessa indicazione dell’interesse concreto ed attuale ad essa sotteso) e l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per violazione dei suoi interessi partecipativi e delle norme che tutelano la segretezza commerciale e industriale e l’uso esclusivo delle banche dati. Gli stessi motivi di doglianza sono stati dedotti dalla controinteressata con ricorso autonomo, portato per la sua definizione alla stessa udienza di discussione. Con memorie depositate in data 21 gennaio, 2 marzo e 4 maggio la ricorrente incidentale ha riproposto i predetti motivi di doglianza senza il supporto di ulteriori argomentazioni.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero della salute, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

4. Alla camera di consiglio del 25 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Visti gli atti di causa il Collegio dichiara innanzi tutto l’intervenuta improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’atto introduttivo del giudizio atteso che il silenzio – serbato dal Ministero della salute sull’istanza presentata, ex artt. 22 ss L. n. 241 del 1990, dalla s.r.l. B.I. il 14 ottobre 2010 – deve intendersi superato dal diniego parziale di accesso, opposto dallo stesso Dicastero con nota del 17 gennaio 2011 ed impugnato dall’interessata nella via dei motivi aggiunti.

2. Nella disamina dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente principale e del ricorso incidentale della controinteressata, il Collegio ritiene di dover dare la precedenza, per ragioni di economia processuale, a quest’ultimo, atteso che con esso si chiede che sia inibito all’Amministrazione di rilasciare alla ricorrente principale il permesso di accesso a tutti gli atti del procedimento di valutazione tecnica di conformità dei suoi prodotti fitosanitari e, quindi, l’annullamento in toto del provvedimento che, al contrario, autorizza un accesso parziale. Di conseguenza l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale renderebbe improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, il ricorso proposto nella via dei motivi aggiunti da B. I. per l’estensione dell’accesso all’intera documentazione procedimentale.

3. Peraltro il ricorso incidentale deve essere respinto, risultando prive di pregio tutte le censure con esso dedotte.

Ciò è a dirsi innanzi tutto per la censura con la quale si deduce l’inammissibilità dell’istanza di accesso per mancata "descrizione" dei documenti richiesti e indicazione della loro "quantità" e, quindi, per genericità della stessa. E’ agevole infatti opporre che la ricorrente principale ha puntualmente definito l’oggetto della sua istanza di accesso con riferimento ai documenti che l’Amministrazione aveva dovuto necessariamente assumere a base del rilascio del provvedimento di conformità autorizzante la ricorrente incidentale ad immettere nel mercato i suoi prodotti, documenti che ricorrente non conosceva. Di qui la palese infondatezza dell’affermazione, in effetti comune anche al resistente Ministero, di una istanza "generalizzata" in quanto tesa ad un controllo sull’intera attività dell’Amministrazione. Aggiungasi che è quanto meno singolare che la ricorrente incidentale contesti la mancata indicazione, da parte della ricorrente principale, dei singoli documenti chiesti in visione, persino nella loro "quantità", quando la sua strategia difensiva nell’attuale vicenda contenziosa è interamente fondata sull’opposizione a che essa ne prenda conoscenza.

4. Di non maggiore spessore è la censura con la quale si deduce la mancanza d’interesse da parte della ricorrente principale a proporre l’istanza di accesso, perché non diretto, attuale e concreto, atteso che il provvedimento, al quale la richiesta documentazione si riferisce, era stato adottato già da tre anni. Anche in questo caso è agevole opporre che la ricorrente non impugna detto provvedimento, ma il rifiuto di consentirle la visione della documentazione che lo supporta.

Il momento in cui sorge per l’istante l’interesse a conoscere un determinato provvedimento e gli atti endoprocedimentali, che ne hanno determinato l’adozione, non incontra a livello normativo limiti temporali, dovendosi ragiovolmente ritenere rimesso alla sua libera valutazione. Il problema, che semmai si pone, è se esiste effettivamente un interesse conoscitivo tutelato, ma anche in questo caso la risposta sembra ovvia: la ricorrente principale è un operatore economico che opera a livello mondiale sul mercato dei prodotti fitosanitari, che è a conoscenza che sullo stesso mercato opera un altro fabbricante che utilizza per i suoi prodotti un principio attivo di cui essa è stata soggetto notificante e ha quindi tutto l’interesse, limitatamente agli atti endoprocedimentali, a verificare senza limiti di tempo che detto utilizzo avvenga nel rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni dettate dal provvedimento autorizzativo.

6. L’asserita violazione dei diritti partecipativi, in ragione della omessa previa comunicazione di avvio del procedimento, trova una puntuale smentita nella documentazione versata in atti dalla quale risulta una assidua partecipazione, anche fisica, al procedimento dei rappresentanti della ricorrente incidentale, prima che esso si concludesse.

Ed invero il preannuncio alla ricorrente incidentale, da parte del Ministero della salute, della sua "disponibilità " a consentire a B.I. l’accesso solo ad alcuni dei documenti (tutti specificamente indicati) oggetto della sua istanza è del 27 gennaio 2011 e contiene anche l’invito alla stessa a presentare eventuali controdeduzioni nel rispetto dei termini previsti dall’art. 3 D.P.R. n. 184 del 2006. A ciò la ricorrente ha provveduto solo il 10 febbraio 2011 e, quindi, oltre i termini. Ciò nonostante l’interesse di M.A.I. a partecipare al procedimento è stato ampiamente garantito dal Ministero in tutte le sue fasi. In data 7 febbraio 2011 le sono stati rimessi via fax i file relativi ai documenti che si aveva intenzione di ammettere all’accesso, con l’indicazione delle parti che sarebbero state "omesse o oscurate" perché contenenti "dati riservati e sensibili". Il successivo 9 febbraio il rappresentante della società si è incontrato di persona con i competenti funzionari dell’Amministrazione, ai quali ha esposto le ragioni dell’opposizione, ed è stato formalmente invitato a presentarle per iscritto. Al suddetto invito detto rappresentante ha replicato con e mail in pari data, osservando che "aveva già contro dedotto con tempestiva lettera del 2 febbraio 2011" (il che costituisce autoriconoscimento che i diritti partecipativi erano stati rispettati) e che a suo avviso, e fatte salve ulteriori osservazioni merito, non riteneva la "mascheratura" proposta dal Ministero "idonea a proteggere la confidenzialità delle informazioni della sua assistita". Non risulta dagli atti di causa che nel corso del procedimento siano state esplicitate le ragioni dell’inidoneità del rimedio apprestato dall’Amministrazione.

7. Alla loro illustrazione la s.r.l. M.A.I. ha in effetti provveduto con il suo ricorso incidentale deducendo (con argomentazioni sinteticamente riproposte nelle tre memorie) che l’accesso, sia pure circoscritto entro i limiti previsti dall’Amministrazione, comporterebbe una irreparabile violazione dei diritti sul proprio knovhow industriale e vanificherebbe "l’ingente investimento finanziario sostenuto per la registrazione del proprio prodotto". Il che è mera affermazione, non sorretta da alcuna prova e che si scontra con l’interesse della ricorrente principale a conoscere il modo in cui essa ha utilizzato il principio attivo di cui è titolare e che è alla base dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato prima che la ricorrente incidentale se ne servisse per i suoi.

In ogni caso le argomentazioni addotte non sono condivisibili. Ed invero, l’osservazione secondo cui con l’accesso la ricorrente principale verrebbe a conoscenza dei laboratori specializzati di cui si è servita per i suoi studi è davvero di scarso rilievo, atteso che essa avrebbe un senso ove i suddetti laboratori fossero strutture interne alla sua organizzazione aziendale, e non quando si tratta di strutture esterne che mettono la propria capacità professionale a disposizione di qualsiasi utente, fatto salvo l’obbligo per le stesse di tener segretati i risultati delle ricerche da esse effettuate su commissione di un determinatore operatore. Il che è questione del tutto estranea alla materia del contendere perché propone una evenienza futura rispetto alla quale detto operatore ha gli strumenti giuridici per reagire.

Per quanto attiene agli studi, che hanno preceduto l’immissione sul mercato dei suoi prodotti, il Ministero ha tempestivamente e puntualmente indicato alla ricorrente incidentale i dati riservati e sensibili, in essi contenuti, che avrebbe oscurato. A detta specifica e puntuale indicazione la ricorrente incidentale ha opposto solo un mero giudizio di insufficienza, ma non ha indicato quali sarebbero le parti documentali che avrebbero dovuto formare oggetto di analogo intervento.

Il ricorso incidentale deve pertanto essere respinto.

8. Ma alla stessa conclusione va incontro anche l’atto di motivi aggiunti al ricorso principale, atteso che è palesemente inesistente il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione dedotto contro la determinazione dell’Amministrazione. Questa ha infatti saggiamente adottato una determinazione che, indicando per quali documenti avrebbe consentito l’accesso e specificando anche i rimedi che avrebbe adottato per sottrarre alla visione le parti di essi contenenti dati sensibili da ritenere riservati, ha correttamente e compiutamente contemperato i configgenti interessi delle parti in causa. Aggiungasi che la ricorrente principale esaurisce le sue difese nella mera affermazione della prevalenza del diritto di accesso sull’esigenza di riservatezza del terzo, ma non solo trascura i limiti che una consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo ha apposto a tale regola, ma non contesta neppure l’esistenza di possibili dati sensibili nella procedura di riconoscimento dei prodotti della ricorrente incidentale.

9. Il ricorso incidentale della s.r.l. M.A.I. e i motivi aggiunti della s.r.l. B.I. devono pertanto essere respinti. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso principale proposto da B.I. s.r.l, sui motivi aggiunti dalla stessa proposti e sul ricorso incidentale proposto da M.A.I. s.r.l., come in epigrafe indicati, così dispone: a) dichiara improcedibile il ricorso principale proposto da B.I. s.r.l.; b) rigetta i motivi aggiunti proposti da B.I. s.r.l. e il ricorso incidentale proposto da M.A.I. s.r.l.; c) condanna le suddette al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio in favore del Ministero della salute, che liquida in Euro 1.000,00 a carico di ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 16-06-2011, n. 24171Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Va premesso che, nei confronti dell’odierno ricorrente, è stato disposto il sequestro preventivo di un’area di cantiere ove si stavano eseguendo lavori edilizi destinati alla realizzazione di un parcheggio pubblico nel sottosuolo dei terreni di proprietà comunale. Il B. era il direttore dei lavori.

Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame avanzata (tranne che per una parte previamente dissequestrata – relativa alla messa in sicurezza del (OMISSIS)).

Avverso tale decisione, il B. ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo, come unico motivo, violazione di legge da ravvisarsi nella assenza di motivazione da parte del Tribunale per il Riesame a sostegno della riqualificazione operata.

E’, infatti, accaduto che il Tribunale abbia ritenuto di ravvisare solo un errore materiale nella ordinanza del G.i.p. in cui si legge che le contestazioni mosse erano il D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 181 e 181 bis" ed ha affermato che tale frase andasse letta come contestazione delle norme ambientali previste dal " D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis".

Si obietta, però, che tale lettura in malam partem avrebbe dovuto essere sostenuta da una congrua motivazione considerato che:

1) non sussiste in atti, nè è mai stata rilevata o contestata, una "dichiarazione di notevole interesse pubblico" che sia stata emanata "con apposito provvedimento in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori" come prescritto dall’art. 181, comma 1 bis, lett. a);

2) non sussiste in atti, nè è mai stata rilevata o contestata, l’esecuzione di lavori che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria nè alcuna altra condizione descritta nella lett. b) dell’art. 181, comma 1 bis.

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

2. – Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

E’ effettivamente logico e ragionevole ritenere che quello del G.i.p. sia stato un errore materiale e che la frase " D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 181 e 181 bis" vada letta come contestazione delle norme ambientali previste dal " D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis".

Censurabile non è, dunque, la correzione di tale errore materiale da parte del Tribunale per il Riesame ma il fatto che la giusta modificazione non sia stata motivata tenendo conto delle caratteristiche della disposizione che si assume violata.

Il vizio che affligge l’ordinanza impugnata è, pertanto, quello di mancanza di motivazione che impone un suo annullamento con rinvio degli atti al Tribunale di Savona per un nuovo esame alla luce dei rilievi appena formulati.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e segg. c.p.p. annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Savona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-11-2011, n. 24245 Contenzioso tributario

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Svolgimento del processo

L.C. impugna, con ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, la sentenza della CTR del Lazio n. 132/28/05 depositata il 21 dicembre 2005, con la quale, accolto l’appello del Comune di Santa Marinella contro la decisione di primo grado, essa osservava che la contribuente aveva omesso di dichiarare due unità immobiliari ai fini ici dal 1996 al 2000, e pertanto gli avvisi di accertamento relativi erano fondati sua per l’imposta evasa che anche per la sanzione, mentre l’ente territoriale non si è costituito.

Motivi della decisione

La ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che il ricorso in appello non era stato mai notificato nè alla parte personalmente, nè al difensore rag. F.N., bensì depositato direttamente presso la segreteria della CTR, con la conseguenza che il contraddittorio sarebbe stato violato e la sentenza sarebbe nulla.

Il motivo è fondato. L’appellante avrebbe dovuto notificare il ricorso in appello nelle forme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 53 depositando poi copia dell’atto di gravame notificato presso la segreteria del giudice dell’impugnazione, pertanto, non avendo così operato, quella impugnazione era inammissibile, e la sentenza successiva affetta da nullità, per la quale quindi il ricorso non può che essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, atteso che quella di primo grado era passata decisamente in giudicato.

In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso in appello può essere effettuata – giusta la espressa facoltà riconosciuta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, prima proposizione, – direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In tale eventualità la L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 3 e 4 prescrivono le formalità che l’ufficiale giudiziario (o il messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 16 cit., comma 4) deve compiere per la spedizione dell’atto. Nel caso in cui, a seguito del mancato rispetto di tali formalità, la Corte di Cassazione sia investita – attraverso ricorso ad essa presentato – della inesistenza della notifica e delle conseguenti nullità dell’atto introduttivo del giudizio di appello nonchè della sentenza emessa all’esito dei medesimo, quest’ultima deve essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 cit., art. 62, comma 2 e art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello, ed i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il gravame ai sensi del D.Lgs. n. 546 cit., art. 53, comma 1, (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 7608 del 06/06/2000, n. 1.218 del 2000).

Quanto alle spese del secondo grado e del presente giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello, e condanna l’intimato al rimborso delle spese del secondo grado e di questo giudizio, e che liquida, per il primo in complessivi Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti, ed Euro 400,00 (quattrocento/00) per onorari,e per il presente in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 700,00, (settecento/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-07-2011, n. 6636 Insegnanti di religione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso notificato in data 1 giugno 2001, le ricorrenti impugnavano il provvedimento in epigrafe con il quale erano state escluse dalla sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, indetta con O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, integrata dalla O.M. n. 33 del 7 febbraio 2000.

L’esclusione era stata disposta perché il servizio era stato prestato per l’insegnamento della religione; tanto in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 2 di detta Ordinanza n. 153/99, ai sensi del quale: "I servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione riservata in quanto non prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso".

Dopo avere illustrato la normativa primaria (art. 2, comma 4, legge n. 124/1999) e regolamentare di riferimento (precitate ordinanze ministeriali), e dopo avere riferito di avere partecipato alla sessione riservata di esami a seguito della riapertura dei termini di presentazione delle domande disposta dalla ordinanza del 2000, precisavano le deducenti di impugnare l’O.M. n. 153/1999 nella parte in cui erano stati ritenuti non validi, ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione de quo, i servizi svolti, in tutto o in parte, come insegnante di religione cattolica.

Eccepivano – in buona sostanza – l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo quale requisito di ammissione solo un servizio prestato in insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, esclude dalla sessione medesima i docenti che, quali incaricati annuali, hanno svolto la richiesta esperienza didattica, in tutto o in parte, nell’insegnamento della religione cattolica.

Riferivano di non ignorare che la Sezione, con ordinanza n. 524 del 3 giugno 1996, aveva già sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 11 della legge n. 417/1989, nella parte in cui avevano escluso dalla sessione riservata dagli esami di abilitazione i docenti di religione, e che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 343 del 22 luglio 1999, aveva ritenuto non fondata la questione. Soggiungeva però che la Corte non potrebbe non apprezzare la palese irragionevolezza e ingiustizia operata nei riguardi degli insegnanti di religione, posto che con l’art. 2 comma 4 della legge n. 124/99, è stata ritenuta valida come titolo di ammissione l’esperienza didattica in sé, in qualsiasi insegnamento comunque maturata (purché in base ad idoneo titolo di studio), a prescindere dall’ordine e grado di scuola in cui detta esperienza è stata acquisita.

1.2.- Resistevano al ricorso le amministrazioni intimate depositando documentazione.

1.3.- Alla udienza pubblica del 12 luglio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Il ricorso attiene a fattispecie già delibata dalla Sezione in senso difforme alle tesi sostenute in ricorso (cfr., tra le altre, sent. 29 settembre 2010, n. 32586); esso va pertanto respinto qui ribadendosi le argomentazioni già svolte in subiecta materia.

2.1.- Va intanto premesso che un precedente ricorso (ric. n. 14624/1999) è stato respinto dalla Sezione con sentenza n. 12337 del 1 dicembre 2003, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4058 del 19 giugno 2009.

Con la decisione del giudice d’appello è stato ribadito che l’O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, nella parte in cui stabilisce che i servizi di insegnamento della religione cattolica non sono utili ai fini della maturazione del requisito di anzianità didattica prescritto per l’ammissione alla sessione di abilitazione è conforme al dettato legislativo di cui all’art. 2 comma 4, l. n. 124 del 1999 e non incorre nei denunciati profili di incostituzionalità per violazione degli art. 3 e 97 cost.; che di conseguenza il provvedimento di esclusione dalla sessione riservata di esami di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole statali, il cui contenuto è vincolato alla disciplina sui requisiti di ammissione dettata dalla predetta ordinanza, si sottrae ad ogni dedotto vizio di invalidità in via derivata.

Si è anche affermato, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, che la non fondatezza della questione nei termini formulati con il ricorso all’esame era comunque desumibile dai contenuti della riferita pronuncia della Corte Costituzionale n. 343/1999.

Tanto alla stregua delle seguenti proposizioni argomentative che, in quanto pienamente condivisibili, si ritiene opportuno riportare:

– la pronuncia della Corte Costituzionale si riferisce formalmente agli articoli 2 e 11 del D.L. 6.11.1989, n. 357 (norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito in legge dall’art. 1, comma 1 della legge 27.12.1989, n. 417, nella parte in cui tali disposizioni disciplinavano l’ammissione a concorsi per soli titoli di docenti, che avessero "prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente…per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso"(art. 2 cit., comma 10, lettera b);

– in rapporto a tale normativa, si erano, sì sviluppati indirizzi giurisprudenziali non univoci, per quanto attiene alla necessità che il servizio in questione fosse stato prestato con riferimento alla medesima materia oggetto della perseguita abilitazione, o anche a materie non corrispondenti, purché affini o quanto meno richiedenti lo stesso titolo di studio (cfr., per il principio, Cons. St., sez. VI, 24.7.1998, n. 1103, 10.7.1996, n. 939, 20.6.1996, n. 844, 20.5.1995, n. 492, 7.9.1994, n. 1344 e 16..1993, n. 246);

– non è da tale profilo, tuttavia, che la Corte ha fatto discendere il rigetto della questione di costituzionalità, sollevata sulla base di argomentazioni del tutto simili a quelle oggetto del presente giudizio. Nella ricordata sentenza n. 343/1999, infatti, si sottolinea come l’esperienza didattica – ritenuta "elemento di qualificazione professionale, da verificare in sede di esame" – sia stata da parte della giurisprudenza identificata con quella della specifica classe di abilitazione, alla quale si intendeva essere ammessi, o quanto meno di classi affini, tali da giustificare comunque una "verifica semplificata della professionalità, in sessioni riservate di esame o di concorso";

– la circostanza che logicamente – alla luce dei principi costituzionali – è stata ritenuta preclusiva della possibile assimilazione dell’esperienza degli insegnanti di religione, a quella degli altri docenti, risulta essere comunque corrispondente non al mero carattere non affine della materia religiosa, rispetto a quella oggetto di altre discipline, ma all’assoluta peculiarità di posizione di tali insegnanti, i cui profili di qualificazione professionale sono determinati dall’autorità scolastica, d’intesa con la Conferenza Episcopale Italiana;

– in definitiva, sia pure in presenza di una motivazione estremamente sintetica, non sembra ipotizzabile che la Corte Costituzionale avrebbe assunto una diversa decisione qualora (come affermato dagli appellanti in quel gravame) fosse stato oggetto di esame l’art. 2, comma 4 della legge n. 124/1999, in quanto tale norma ammetterebbe una più ampia "intercambiabilità" dell’esperienza didattica, idonea a consentire l’accesso alla sessione riservata di cui trattasi;

– l’elemento discriminante, ai fini della ragionevolezza del testo legislativo e della coerenza del medesimo con principi di buona amministrazione, infatti, appare riconducibile alla considerazione della pregressa attività didattica quale indice di esperienza, giustificativo di modalità agevolate di accesso stabile nei ruoli docenti, solo ove tale attività fosse stata svolta secondo regole dettate dallo Stato, nonché in corrispondenza di materie, individuate dallo Stato stesso come parte del processo formativo della pubblica istruzione (garantita dall’art. 33 della carta costituzionale, tenuto conto anche della piena libertà di credo religioso, di cui al precedente art. 3 della medesima carta);

– l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, viceversa, corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è comunque facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di selezione del personale docente del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del medesimo essere riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica, non estranea nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre modalità organizzative, per finalità di approfondimento e diffusione dell’ortodossia cattolica (artt. 2 e 3 D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI, 27.8.1988, n. 1006);

– un siffatto percorso formativo, i cui contenuti morali e culturali giustificano la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a quello addetto ad altre discipline, nell’ambito di quanto attenga allo svolgimento dell’anno scolastico, senza che ciò possa razionalmente escludere una diversa valutazione dell’esperienza didattica in questione, in rapporto a normative eccezionali di favore, attraverso le quali l’amministrazione intenda – come nel caso di specie – agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Va poi conclusivamente soggiunto che l’elaborazione giurisprudenziale è coralmente orientata nel ritenere – come del resto da ultimo affermato da questa Sezione con sentenza 13 aprile 2010, n. 6669 – che l’insegnamento della religione cattolica non può considerarsi pienamente equiparato agli altri insegnamenti rivestendo, i soggetti abilitati ad impartirlo, una peculiare posizione di status in ragione dei differenziati profili di abilitazione professionale richiesti, delle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, nonché della specificità dell’oggetto dell’insegnamento. Trattasi di peculiare posizione che non trova corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari, traendo fonte il relativo rapporto di lavoro da incarichi annuali e senza collegamento con altre classi di concorso; requisiti, invece, richiesti dall’art. 2 comma 4, l. n. 124 del 1999 ai fini della maturazione dell’anzianità didattica occorrente per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione (CdS, VI, 19 giugno 2009, n. 4043; id., 13 luglio 2007, n. 3715; id. 4 aprile 2007, n. 1515; id., 27 settembre 2005, n. 5645).

2.2.- Alla stregua delle svolte considerazioni il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della questione esaminata possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.