Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 01-08-2011, n. 30380

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.C. è stato attinto da misura custodiale da parte del gip del tribunale di Roma, unitamente ad altri imputati, per i reati di associazione a delinquere e di reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione di numerose connazionali rumene. Il tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza per il reato associativo ritenendo difettare l’essenziale riferimento alla indeterminatezza del programma delittuoso. Ha confermato, invece, la misura coercitiva in relazione alla residua ipotesi di reato.

Deduce in questa sede il ricorrente che, a seguito del ridimensionamento delle accuse, il tribunale avrebbe dovuto logicamente ritenere attenuate anche le esigenze cautelari per il restante reato, a proposito del quale si contesta la sussistenza dell’aggravante della L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7). Ciò in quanto risulta dalla motivazione attribuito all’indagato unicamente il rapporto di protezione di una giovane donna ed è quindi arbitraria l’attribuzione dello sfruttamento di altre donne. In proposito si contesta l’assunto – in quanto non provato – che lo stesso rivesta un autorevole ruolo nel mondo della prostituzione e che abbia agito avvalendosi come subordinato del coimputato Co..

Si fa rilevare, infine, che l’esclusione dell’aggravante della L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7) e la possibilità di scelta di un rito alternativo renderebbero inoltre possibile la riduzione della pena in limiti compatibili con la sospensione condizionale della pena, senz’altro concedibile trattandosi di persona incensurata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Logicamente la motivazione dell’ordinanza motiva sul ruolo di preminenza dell’indagato, pacificamente individuato sulla base delle telefonate medesime richiamando il contenuto di intercettazioni telefoniche ed evidenziando come nelle telefonate si parli di conti e di guadagni da dividere con il Co. provenienti dalle prestazioni delle donne sfruttate e minacciate, che i rapporti con quest’ultimo trovano conferma nella circostanza che nel corso di un controllo di polizia espletato presso l’aeroporto di Ciampino C. e la moglie erano a bordo dell’auto condotta dal Co.; sul fatto che il C. si preoccupi delle problematiche sui posti assegnati alle ragazze.

Poichè al C. si attribuisce il ruolo di controllo delle donne è logica l’affermazione del riesame secondo cui agendo questi per conto dell’odierno ricorrente, anche nei confronti di quest’ultimo debba essere ravvisata l’aggravante della L. n. 58 del 1978, art. 4, n. 7) concernente la pluralità delle donne sfruttate.

Allo stato, quindi, non sono prospettabili le questioni relative alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e, per contro, vi è congrua motivazione del provvedimento impugnato sia sul pericolo di fuga, sia su quello di reiterazione del reato in relazione al ruolo contestato all’imputato.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 09-09-2011, n. 33457 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 18 marzo 2011 il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto da M.H. relativamente all’ordinanza con la quale il Gip aveva negato l’attenuazione della misura custodiale della detenzione in carcere in atto nei suoi confronti per concorso nella detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente di tipo hashish.

2. Ricorre per cassazione l’indagato lamentando violazione di legge e difetto di motivazione. Sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’appello riguardasse l’ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, a seguito della sua evasione dagli arresti domiciliari avvenuta il 16.9.2010; due mesi dopo tale ordinanza di aggravamento, egli aveva sollecitato la revoca della custodia in carcere e la nuova concessione degli arresti domiciliari e l’appello si riferiva appunto al provvedimento reiettivo di tale richiesta; il Tribunale inoltre ha sbagliato nel ritenere che la evasione fosse avvenuta il 21.7.2010, mentre si era verificata il 16.9.2010 e tale errore vizia la valutazione di gravita (collegata al fatto che l’evasione si considerava avvenuta pochi giorni dopo l’arresto) addotta dal Tribunale in ordine alle ragioni che hanno sostenuto il provvedimento.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

L’ordinanza in questione infatti, pur contenendo alcuni riferimenti non del tutto precisi agli sviluppi della vicenda cautelare che ha interessato il ricorrente, come la inesatta data della evasione che ha dato origine al ripristino della custodia in carcere, avvenuta non già il 21.7.2010 ma il 16.9.2010, ha comunque correttamente preso in considerazione l’appello dell’imputato contro l’ordinanza del Gip del 18-20.12.2010 che ha rigettato la richiesta di revoca della ripristinata custodia in carcere o comunque di attenuazione della stessa. Ciò risulta chiaramente, oltre che dalla premessa contenuta nel provvedimento del Tribunale del riesame che menziona espressamente proprio l’ordinanza del 18-20.12.2010, dal tenore della motivazione resa, dove, dopo aver richiamato la circostanza che la evasione era avvenuta a notte fonda e quella della cospicua pena inflitta al M., il Tribunale ritiene "che debbano ritenersi tuttora valide le considerazioni relative alla ricorrenza di esigenze legittimanti l’adozione dell’adottato provvedimento", ritenendo l’imputato persona proclive a delinquere e a trasgredire alle prescrizioni impostegli. Risultando dunque chiaramente e congruamente espresso un giudizio di pericolosità dell’indagato ostativo alla concessione degli arresti domiciliari, l’ordinanza impugnata non merita censura.

2. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 647 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Il ricorrente, avendo partecipato a un concorso pubblico per vigile urbano nel Comune di Bojano (Cb), insorge per impugnare i seguenti atti: 1)il provvedimento n. 257 del 23.2.2001 con il quale il Comune intimato ha determinato la graduatoria di merito attinente alle operazioni concorsuali effettuate per l’assunzione di un vigile urbano, come stabilito dal bando di concorso datato 27.7.1999, indetto dal Comune di Bojano, nella parte in cui assegna la seconda posizione alla controinteressata e la terza posizione al ricorrente; 2)il provvedimento che determina l’assunzione della controinteressata, sulla base della delibera di G. C. n. 57 del 23.3.2011, nella parte in cui si stabilisce di completare le procedure concorsuali iniziate nell’anno 2000, procedendo all’assunzione di una seconda unità a tempo pieno nella graduatoria degli idonei; 3)tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il ricorrente chiede altresì la declaratoria del suo diritto all’assegnazione della seconda posizione in graduatoria, con la conseguente assunzione sulla base della delibera di G. C. n. 57/2001. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione del bando di concorso indetto dal Comune di Bojano (Cb) per la copertura di un posto di vigile urbano presso il quinto settore della polizia municipale, nella parte in cui determina tra i requisiti psicofisici idonei per garantire l’ammissione al concorso "una statura non inferiore a 1,6 mt. per le donne", violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, erroneità nei presupposti, illogicità, incompetenza; 2)istanza istruttoria.

Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo – anche con due successive memorie – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Si costituisce la parte controinteressata, per resistere nel giudizio. Deduce l’infondatezza del ricorso e tuttavia, a scopo tuzioristico, propone ricorso incidentale avverso il bando di concorso, per asserita violazione della legge n. 874/1986.

Il ricorrente, con successiva memoria, ribadisce e precisa le proprie conclusioni, controdeduce al ricorso incidentale e chiede la sospensione del giudizio fino a definizione di un incidente di falso.

Con ordinanza collegiale n. 362 del 2001, questa Sezione respinge la domanda cautelare della parte ricorrente.

Con ordinanza presidenziale n. 270 del 2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali il Comune dà esecuzione.

All’udienza del 21 settembre 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso principale è procedibile ma infondato, il ricorso incidentale è improcedibile.

III – A tenore dell’art. 77 primo comma del cod. proc. amm., chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata proposta la querela di falso, ovvero domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente. Inoltre, il terzo comma del medesimo art. 77 prescrive che la prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso sia depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del citato primo comma. Nel caso di specie, il ricorrente – con la memoria del 23.11.2001 – ha chiesto la fissazione di un termine di sessanta giorni per proporre querela di falso, ma non ha poi provato di averla effettivamente proposta. Pertanto, il giudizio è procedibile e deve essere definito nel merito, senza tener conto della pregiudizialità del presunto, ma non provato incidente di falso (cfr.: Cons. Stato VI, 15.6.2009 n. 3829; idem V, 24.3.2001 n. 1707).

IV – Il motivo del ricorso è infondato.

V – Il ricorrente deduce che la parte controinteressata, collocatasi al secondo posto della graduatoria del concorso pubblico per vigile urbano nel Comune di Bojano (Cb), non abbia, in effetti, il requisito fisico di una statura non inferiore a mt. 1,60, prescritto dal bando del concorso, di guisa che – a suo dire – avrebbe dovuto essere esclusa dalla graduatoria, per far posto al ricorrente, terzo classificato. Viceversa, la controinteressata ha esibito un certificato della A.u.s.l. di Campobasso, comprovante il possesso del requisito di una statura pari a mt. 1,61. All’accertamento compiuto dall’ufficio sanitario pubblico competente deve riconoscersi fede privilegiata, fino a querela di falso. In mancanza, la forza probatoria del certificato non può essere disconosciuta né dall’Amministrazione che ha bandito il concorso, né dal giudice amministrativo (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 24.12.1998 n. 12). Pertanto, il motivo del ricorso è da ritenersi inattendibile e, conseguentemente, il gravame principale deve essere respinto.

VI – Il respingimento nel merito del ricorso principale esime dall’esaminare il ricorso incidentale, che deve quindi essere dichiarato improcedibile.

VII – Le spese di giudizio e gli onorari di difesa vanno compensati integralmente tra le parti, sussistendone i presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché infondato.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36764

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1 dicembre 2010, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 3 gennaio 2007, accogliendo l’appello della parte civile M. M. dichiarava A.P. e B.M. responsabili ai fini civili della condotta di estorsione loro contestata, condannandoli in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Confermava nel resto la sentenza impugnata, che aveva condannato A.P. alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di estorsione continuata ai danni di tre soggetti diversi e B.M. alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa per concorso con il B. nel delitto di usura commesso ai danni di P.R..

Avverso tale sentenza propone ricorso entrambi gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

A.P. solleva due motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Al riguardo si duole dell’assenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo, vale a dire alla consapevolezza dell’ A. di agire per il recupero di vantaggi usurari nei confronti della parte offesa P. e non invece per il conseguimento di una somma legittimamente pretesa dal B..

Eccepisce, inoltre, che il contributo causale dell’ A. nella consumazione del reato di usura commesso dal B. ai danni del P. sia stato nullo.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. In relazione all’art. 157 c.p., dolendosi che la corte d’appello non si sia pronunziata sull’eccezione di intervenuta prescrizione del reato.

B.M. solleva tre motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce vizio della motivazione nella parte in cui la sentenza ha modificato la qualificazione del fatto che il Tribunale aveva ritenuto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni riqualificandolo come estorsione.

Al riguardo si duole che la Corte d’appello abbia omesso di valutare correttamente le risultanze dibattimentali ed, in particolare, l’elemento intenzionale del reato che, da parte del ricorrente era rappresentato esclusivamente dal tentativo di tornare in possesso di quanto anticipato, avendo l’imputato agito nella ragionevole convinzione della legittimità della propria pretesa.

Con il secondo motivo deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di usura. Al riguardo eccepisce che la Corte territoriale non avrebbe fatto buongoverno delle risultanze processuali. In particolare si duole della corte avrebbe effettuato un operazione di sostituzione delle argomentazioni poste a sostegno della sentenza di condanna da parte del tribunale, non ritenendo gli argomenti utilizzati da soli sufficienti ad un addebito di responsabilità, così effettuando un’operazione interpretativa avulsa dalle risultanze probatorie.

Con il terzo motivo si duole della dosimetria della pena, dolendosi di motivazione apodittica sul punto.

Successivamente la parte offesa P.R. ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

A.P..

Quanto al primo motivo in punto di insussistenza dell’elemento soggettivo in ordine al reato di concorso in usura ai danni di P.R., le censure sono manifestamente infondate. Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno specificamente motivato sulle caratteristiche della condotta dell’ A. che si inserì nel rapporto di illecito finanziamento fra B. e P. e ne consentì la prosecuzione ed hanno anche rilevato che l’accesso al credito fu reso più oneroso a seguito dell’intervento dell’ A., qualificato come F., il quale si presentava come acquirente del credito.

I Giudici di merito, pertanto, attraverso un esame in fatto delle risultanze probatorie, insuscettibile di revisione in questa sede, danno pienamente conto, tanto dell’apporto causale realizzato dall’ A. alla condotta usuraria del B. in danno del P., quanto della piena consapevolezza di costui di concorrere alla realizzazione delle pretese del B. che avevano natura inequivocabilmente usuraria.

Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento dell’elemento soggettivo, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

Ugualmente inammissibile, in quanto manifestamente infondata è l’eccezione di prescrizione del reato di usura. Infatti, se il termine ordinario di prescrizione matura alla data del 1/11/2009, nel procedimento sono presenti numerose sospensioni per impedimento dei difensori, per complessivi un anno ed undici mesi, che hanno determinato uno spostamento della data di prescrizione del reato al 1 ottobre 2011.

B.M..

Quanto al primo motivo con il quale il ricorrente si duole della riqualificazione come estorsione ai danni di M.M. del fatto che il Tribunale aveva qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la censura è manifestamente infondata.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte;

"Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ( art. 393 cod. pen.), la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell’altrui volontà assume "ex se" i caratteri dell’ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 41365 del 28/10/2010 Ud. (dep. 23/11/2010) Rv. 248736; Sez. 2, Sentenza n. 35610 del 27/06/2007 Cc. (dep. 26/09/2007) Rv. 237992).

L’accertamento se la condotta minacciosa, pur se rivolta all’esercizio di un preteso diritto, si sia estrinsecata in forme di tale forza intimidatoria da far assumenre i caratteri dell’ingiustizia alla coartazione dell’altrui volontà, è una questione di fatto, rispetto alla quale non è possibile un intervento in sovrapposizione argomentativa di questa Corte rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dal giudice del merito.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha specificamente e compiutamente motivato sul punto (fol. 1, 2, 3 e 4).

Quanto al secondo motivo, in punto di vizi della motivazione, si ricorda che le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6A 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv.

207944, Dessimone).

Il motivo, risulta, pertanto, inammissibile in quanto si risolve in una mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali.

Ugualmente inammissibili sono le censure in punto di dosimetria della pena in quanto la Corte territoriale ha motivato sull’entità della pena in concreto erogata, prendendo in considerazione l’intensità del dolo, "in presenza di una costante reiterazione delle condotte di usura, accompagnata da modalità odiose di tentativo di riscossione".

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.