T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-06-2011, n. 5457

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, cittadina americana, espone di essere entrata in Italia con un visto e permesso di soggiorno per motivi di studio al fine di poter frequentare un corso di specializzazione di durata triennale presso l’associazione lirica internazionale – accademia Internazionale delle arti, con sede a Roma. Richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per poter seguire il secondo anno di corso, questo gli veniva rifiutato.

La ricorrente impugna il decreto questorile sostenendo che il corso triennale di canto lirico, tenuto dalla accademia internazionale delle arti, rientra nei "corsi superiori di studio o istruzione tecnico professionale previsti dall’art. 44 bis comma2 lett. a) del DPR n. 394/99 e che per il carattere pluriennale di detto corso è la legge stessa a consentire il rinnovo del permesso di soggiorno.

L’istanza cautelare è stata accolta.

Alla scorsa udienza, il tribunale ha disposto, con ordinanza n. 3249 del 14 aprile 2011, a carico di entrambe le parti, degli adempimenti istruttori.

La ricorrente ha prodotto in data 5 maggio 2001 alcuni degli atti richiesti dall’ordinanza istruttoria. L’amministrazione, invece, per parte sua non ha adempiuto.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Occorre premettere che nonostante l’istruttoria non sia stata pienamente adempiuta da nessuna delle due parti (in quanto anche la produzione della ricorrente risulta in parte carente) il collegio ritiene ugualmente di poter giungere sulla base degli atti di causa ad una decisione di fondatezza del ricorso per le seguenti considerazioni.

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio è disciplinato dall’art. 44 bis, comma 2, lett. a), del DPR n. 394 del 1999, il quale recita: "2. È ugualmente consentito l’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all’ articolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri: a) maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio o d’istruzione tecnicoprofessionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche di cui all’ articolo 5, comma 6, nonché la validità dell’iscrizione o preiscrizione al corso da seguire in Italia;"

Inoltre, le stesse circolari ministeriali citate nel provvedimento impugnato prevedono la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno in caso di corsi di durata pluriennale.

Secondo la Questura, il corso cui la ricorrente si sarebbe iscritta sarebbe diverso da quello per il quale aveva ottenuto il visto e non avente durata pluriennale.

Tale ricostruzione, tuttavia, risulta contrastante con alcuni dei documenti prodotti dalla ricorrente, secondo i quali ella si è iscritta a vari corsi tenuti dalla Accademia, alcuni dei quali hanno durata triennale. Ad esempio, ha superato il primo anno del corso triennale di "Ripasso spartito" e, alla data del 15.9.2008 stava frequentando il secondo anno (cfr. documentazione allegata al ricorso).

In verità, in base a quanto emerge dalla documentazione prodotta, il percorso di studi seguito dalla ricorrente ha carattere particolare, essendo costruito mediante la frequenza a più corsi su specifiche discipline tra loro complementari, ma non per questo non è meritevole di essere qualificato come corso superiore di studi, stante la genericità della espressione usata dal legislatore.

La Questura ha inoltre rilevato che la predetta Accademia non rilascerebbe attestato o diplomi riconosciuti da istituzioni pubbliche italiane. Tale requisito, tuttavia, non è espressamente richiesto dal legislatore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio. D’altro canto, l’assenza di riconoscimento da parte delle istituzioni pubbliche italiane non è stata considerata dalla amministrazione dell’interno ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per la frequenza al primo anno dei corsi.

In conclusione, dunque, il ricorso deve essere accolto.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 01-07-2011, n. 26009

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A. propone ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Venezia del 4 maggio 2010, che aveva confermato La declaratoria di prescrizione del reato di lesioni volontarie in danno di Z.S., già dichiarata in primo grado dal giudice dell’udienza preliminare di Belluno.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata con sei motivi di ricorso.

Con il primo lamenta l’omessa notificazione sia a lui stesso che al suo difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di secondo grado.

Con gli altri cinque motivi deduce difetto assoluto di motivazione in relazione a tutti gli aspetti della vicenda, che ripercorre dettagliatamente, censure già prospettate con l’appello al fine di ottenere un sentenza assolutoria nel merito. Il 5 marzo scorso il ricorrente ha fatto pervenire nella cancelleria di questa Corte una memoria difensiva, con cui ribadisce e puntualizza i motivi di ricorso.

Il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che non v’è dubbio che l’imputato ai sensi dell’art. 127 c.p.p. avesse diritto alla notifica dell’avviso della data di fissazione dell’udienza camerale, avviso che in atti non risulta notificato nè al M. nè al suo difensore; detta omissione comporta la nullità della sentenza impugnata per la violazione del principio del contraddittorio.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo esame, e l’accoglimento del ricorso assorbe ogni altra censura.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo esame.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 26383 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte osservato e ritenuto:

– C.F. adiva la Corte di appello di Roma chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848 – con sentenza n. 11483 del 2006, accogliendo il ricorso proposto dalla F., questa Corte di legittimità cassava con rinvio, il decreto del 27.02-27.03.2003, con cui l’adita Corte di appello di Roma aveva accolto la domanda della stessa d’indennizzo del sofferto danno non patrimoniale;

– con decreto del 17.03-14.10.2008, la medesima Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato la durata irragionevole del processo e condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare alla F., a titolo di equa riparazione del danno morale da lei subito, la somma di Euro 6.800,00, con interessi legali dal decreto nonchè a pagare le spese processuali dell’intero giudizio, distratte in favore degli Avvti B. Forte e R. Baldassini contro questo secondo decreto la F. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 30.10.2009, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed affidato a 2 motivi, inerenti entrambi soltanto alla decorrenza degli interessi legali, a suo parere illegittimamente posta alla data dell’impugnato decreto in luogo di quella della domanda introduttiva o quanto meno di quella del primo decreto cassato;

– la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con atto notificato il 7.12.2009;

– il ricorso è fondato e va accolto, alla luce del noto, consolidato e condiviso principio di diritto secondo cui gli interessi in questione devono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione (cfr, tra le numerose altre, cass. n. 8712 del 2006);

– pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato limitatamente alla statuizione sulla data di decorrenza degli interessi dovuti sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, data che – con pronuncia di merito, di cui ricorrono i presupposti per l’adozione previsti dall’art. 384 c.p.c. – va anticipata a quella di notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulla data di decorrenza degli interessi legali che, decidendo nel merito, anticipa a quella della domanda introduttiva.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente, delle spese dell’intero giudizio, liquidate per ciascuno dei due precedenti gradi di merito in complessivi Euro 930,0, di cui 6.650,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, per il primo giudizio di legittimità in complessivi Euro 709,50, di cui Euro 700,00 per onorari, spese tutte da maggiorare delle spese generali e degli accessori di legge e da distrarre in favore degli Avv.ti B. Forte e R. Baldassini anticipatari, e per il presente giudizio di legittimità in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’Avv.to R, Baldassini antistatario.
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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-09-2011, n. 4917 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto da I. F. avverso la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) dell’11 gennaio 2006, con la quale, previo annullamento della precedente deliberazione del 4 maggio 2005, era stata disposta la ricostituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli a complessivi 61 posti di I° livello per il profilo di dirigente di ricerca presso organi di ricerca e strutture del C.N.R., di cui uno assegnato all’Istituto per la pianificazione e la gestione del territorio di Napoli. La pronuncia d’inammissibilità era basata sul testuale rilievo che "le censure riguardanti la composizione della commissione esaminatrice di un concorso possono essere fatte valere dai candidati solo in sede di impugnativa della graduatoria finale in quanto lesiva della loro sfera giuridica, non essendo configurabile un autonomo interesse del candidato ad una certa composizione della commissione indipendentemente dall’interesse sostanziale alla vincita del concorso".

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, censurando l’erronea statuizione d’inammissibilità e chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

3. Costituendosi, il controinteressato appellato C. M. contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto. Con comparsa di stile si costituiva altresì l’appellato C.N.R.

4. Con dichiarazione depositata il 3 febbraio 2011, l’appellante dichiarava – tramite il proprio difensore – di non aver più interesse alla definizione del ricorso in appello, chiedendo correlativa pronuncia in rito. La dichiarazione era controfirmata dal difensore dell’originario controinteressato, il quale aderiva alla richiesta dell’appellante anche con riferimento alla compensazione delle spese di giudizio.

5. All’udienza pubblica del 19 luglio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. La dichiarazione resa dall’appellante, tramite il procuratore costituito in giudizio, di non aver più interesse alla definizione del ricorso, determina l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio. Infatti, il venir meno dell’interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva della stessa parte ricorrente in relazione a sopravvenienze indipendenti dal comportamento della controparte, e nel caso di specie la sopra citata dichiarazione costituisce evidente espressione di siffatta valutazione.

Per le ragioni sopra precisate l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

7. Tenuto conto dell’adesione dell’originario controinteressato alla richiesta alla compensazione delle spese, nonché di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara le spese del grado interamente compensate fra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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