T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 28-09-2011, n. 1683

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, è stato impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Agrigento ha rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente, che ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo violazione ed errata applicazione dell’art. 1 ter, comma 13, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché carenza di potere.

L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per l’Amministrazione intimata, non ha prodotto scritti difensivi.

Con ordinanza n. 301 dell’8 aprile 2011, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 22 settembre 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso merita accoglimento.

Ed invero, questa Sezione ha avuto recentemente occasione (v. sentenze 23 giugno 2011, n. 1156 e 26 luglio 2011, n. 1504) di aderire all’orientamento espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 7 e 8 del 10 maggio 2011, nelle quali, con specifico riferimento alla sentenza 28 aprile 2011 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si è osservato che, in tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio, non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE (cfr., altresì, T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 23 giugno 2011, n. 692; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 30 giugno 2011, n. 241, secondo cui il delitto di cui all’art. 14 comma 5 ter, d.lg. n. 286 del 1998, non è ostativo all’emersione dei lavoratori stranieri di cui all’art. 1 ter, l. n. 102/2009, risultando detto reato incompatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio (di cui alla direttiva 2008/115/Ce) e non potendo gli Stati membri dell’Unione europea introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive, adottate per procedere all’allontanamento coattivo (conformemente all’art. 8 n. 4, citata direttiva), una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14 comma 5 ter, d.lg. n. 286 del 1998, solo perché un cittadino di un Paese terzo, dopo che gli sia stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e dopo che il termine impartito con tale ordine sia scaduto, permanga in maniera irregolare nel territorio nazionale: donde l’impossibilità per la p.a. di negare l’emersione nel caso di una condanna per il reato di cui sopra).

Pertanto, la sopravvenienza normativa di matrice comunitaria di immediata applicazione negli Stati membri, posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano, ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 2 del codice penale.

Sicchè tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento.

E poichè, nella specie, l’impugnato rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, si fonda esclusivamente sul parere negativo espresso dalla Questura di Agrigento in data 14 ottobre 2010 che, a sua volta, fa leva sulla condanna penale inflitta al ricorrente per il reato, appunto, di cui all’art. 14, comma 5 ter del T.U. sull’immigrazione, il provvedimento non resiste alla dedotta censura di violazione e falsa applicazione di legge.

Assorbito quant’altro, il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.

Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti a ciò ravvisandosi valide ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe indicato (n. 557/2011) e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 22 settembre 2011, con l’intervento dei signori magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente, Estensore

Francesca Aprile, Referendario

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-02-2012, n. 2231 Interpretazione del contratto letterale

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Svolgimento del processo

B.L. conveniva, davanti al tribunale di Torino, C. W. chiedendone la condanna al pagamento della penale prevista, a seguito dell’inadempimento dell’obbligo contrattuale – assunto in sede di conclusione del contratto di trasferimento di azioni e quote del 23.4.2002 – di liberare l’attore dalla garanzia fideiussoria a favore del Banco di Santo Spirito, entro il termine del 30.9.2002.

Il convenuto, costituitosi, contestava il fondamento della domanda, chiedendo, in subordine, la riduzione della penale ad equità.

Il procedimento era regolato dal D.Lgs. n. 5 del 2003 (c.d. rito societario), successivamente abrogato dalla L. n. 69 del 2009.

Il tribunale, con sentenza del 18.10.2007, accoglieva la domanda.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del 5.11.2009, rigettava l’appello proposto dal C..

Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il B..

Motivi della decisione

Il ricorso è soggetto alla L. 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi di provvedimento depositato successivamente al 4 luglio 2009.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Contesta la qualificazione – adottata dalla Corte di merito – dell’obbligazione assunta dal C. sulla base dell’art. 6 del contratto di cessione di azioni, quale obbligazione di risultato.

Il motivo non è fondato.

Il ricorrente, con il motivo proposto, al di là di un supposto vizio motivazionale, in realtà contesta l’individuazione della volontà negoziale come operata dalla Corte di merito.

Sotto questo profilo, deve premettersi che l’individuazione della volontà negoziale – che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito – è censurabile in sede di legittimità soltanto quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano insufficienti o contraddittorie, sia sotto il profilo logico, sia sotto quello giuridico, ma non quando siano diverse da quelle prospettate dalla parte (Cass. 27.5.2010 n. 12992; v. anche Cass. 28.8.2001 n. 11289).

Ciò non ricorre nella specie.

La Corte di merito, infatti, nell’interpretazione della clausola negoziale di cui all’art. 6 del contratto di cessione di quote, ha rispettato correttamente i canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 e segg. chiarendo le ragioni per le quali l’interpretazione condotta sul piano del tenore letterale delle parole nella stessa contenute conduceva alla conclusione che l’obbligazione contenuta nella stessa clausola di cui all’art. 6 dovesse ritenersi di risultato e non di mezzi, come vorrebbe l’attuale ricorrente.

Dopo avere riportato correttamente l’intero contenuto della clausola in oggetto, infatti, la Corte di merito ha rilevato che il riferimento al risultato è chiaramente dedotto nel comma 1 ("procurare la liberazione"), nel comma 2 ("ottenere comunque, entro il 31 dicembre 2002, il risultato") ed infine, nel comma 3, "il quale ricollega il decorso della penale da ritardo non già genericamente, all’inadempimento, e tanto meno alla mancata attivazione dell’obbligato, ma, con tutta evidenza, al mancato conseguimento proprio del risultato (nell’ipotesi in cui la liberatoria non dovesse verificarsi entro il predetto termine…)".

La stessa Corte ha, poi, esaminato le possibili indicazioni per giungere alla qualificazione di mezzi dell’obbligazione dedotta, rilevando, però, che l’unico accenno in tal senso che avrebbe potuto desumersi dall’indicazione "compiere ogni migliore sforzo" contenuto nell’art. 6, comma 2, prima parte era subito "corretto con il dire che il fine è quello di "ottenere comunque…il risultato"; il che toglieva ogni pregio ad una eventuale diversa interpretazione.

Ed ha concluso che "Nel complesso, pare evidente che la lettera della clausola contrattuale indichi, con una serie di elementi significativi concorrenti, la polarizzazione della volontà sul conseguimento del risultato".

Trattasi di interpretazione del contenuto della clausola negoziale, condotta sulla base delle espressioni letterali in essa contenute. A tal fine, è opportuno ribadire che il canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., allorchè, nel comma 1, prescrive all’interprete di indagare sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto; anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi è divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile. Soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è consentito al giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi indicati dall’art. 1362 c.c., e segg., che hanno carattere sussidiario (v. per tutte Cass. 27.5.2010 n. 12992). Nè sotto questo profilo sono rilevanti le censure di illogicità, contraddittorietà ed incompletezza attribuite dall’attuale ricorrente all’argomento letterale adottato dalla Corte di merito che, di fronte alla correttezza e compiutezza dell’esame interpretativo effettuato, non colgono aspetti significativi che possano condurre a diversa conclusione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il ricorrente contesta la decisione della Corte di merito che ha ritenuto di non applicare, nel caso in esame, il disposto dell’art. 1384 c.c. riducendo, in via equitativa, la penale contrattualmente prevista.

Il motivo non è fondato.

L’apprezzamento sulla eccessività o meno dell’importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonchè sulla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, infatti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale; indipendentemente, cioè, da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito (v. anche Cass. 16.3.2007 n. 6158; Cass. 18.3.2003 n. 3998).

La Corte di merito ha rilevato la piena congruità e la perfetta rispondenza della penale pattuita al tenore del contratto concluso fra le parti, in particolare con riferimento all’imponente entità complessiva della fideiussione prestata dall’attuale resistente; e di ciò ha fornito corretta e congrua motivazione.

Ha, a tal fine, valutato le argomentazioni portate dal C. al fine di giustificare una riduzione della penale pattuita, rilevando che le supposte attività finalizzate ad ottenere la liberazione del fideiussore, pur essendo state allegate, erano sfornite di supporto probatorio, e, pertanto, irrilevanti al fine di fondare la riduzione della penale richiesta.

In particolare, rileva la Corte di merito sul punto: "Non viene infatti dedotto nulla in ordine al contenuto delle trattative economiche intrattenute con la banca e in particolare a quella tematica, – alla trattazione della quale, pure, la difesa di parte appellata non ha mancato di rivolgere sollecitazioni, – della sostituzione delle garanzie, vale a dire di quella che sarebbe stata l’ovvia e necessaria condotta di chi avesse davvero voluto ottenere dalla banca la liberazione del precedente fideiussore, in modo immediato e quindi indipendentemente dall’esaurirsi dei rischi derivanti dalle operazioni economiche poste in essere dal soggetto garantito (o meglio, come si è visto, dai soggetti garantiti, stante il trasferimento a favore di ITCA PRODUZIONE e di ITCA TOOLS), condotta che non poteva che consistere nell’offerta alla banca di una rispondenza patrimoniale adeguata e totalmente sostitutiva rispetto a quella di cui era titolare il cedente le partecipazioni".

Aggiungendo: "In difetto dell’allegazione di tanto, o di condotte comunque equivalenti, ed in presenza, invece, della sola allegazione di insistite richieste, asserite scusanti per ritardi ad opera della banca e cosi via, resta il dato ineludibile, innanzi posto in evidenza, della perdurante esposizione del cedente quale ancora ricordata, nei suoi imponenti termini quantitativi, con la lettera della banca del 18/06/2002, rispetto alla cui definitiva eliminazione non consta che sia stato conseguito alcun risultato anche solo parzialmente utile nei termini pattuiti".

E concludendo, che il materiale allegato e quello alla base delle prove richieste non era tale da potere dimostrare un parziale adempimento utile per la riduzione della penale. Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 14-11-2011, n. 6008 Graduatoria

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il professor A. L. P., associato in Antropologia culturale e Antropologia politica presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Trieste, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Campania ha respinto il ricorso n. 283 del 2011, presentato avverso il provvedimento dirigenziale dell’Università degli studi di Salerno, recante individuazione degli idonei tra i candidati partecipanti al concorso per titoli ed esami indetto con bando pubblicato l’11 luglio 2008 per la copertura di complessivi sedici posti di professore ordinario, tra i quali, per il settore che qui interessa, al quale era riservato un posto, la controinteressata professoressa Piera De Luna.

I) Il ricorso di primo grado lamentava l’omessa considerazione della carenza, in capo alla controinteressata, del titolo di ricercatore confermato alla data indicata nel bando quale scadenza del termine per la presentazione delle domande; l’omessa considerazione del tiolo di dottore di ricerca, posseduta dal ricorrente in aggiunta a quello di professore associato; l’esito della valutazione condotta dalla commissione sul merito delle pubblicazioni.

Tali censure, respinte dal Tar, sono riproposte in questo secondo grado, nel quale si sono costituite, per resistere, le Amministrazioni intimate e la controinteressata.

Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2011 è stata accolta la domanda cautelare avanzata con l’appello, e, con il consenso delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

II) L’appello è fondato, sotto il secondo dei profili sopra ricordati.

Va innanzitutto respinta l’eccezione, svolta dalla controintreressata De Luna, risultata idonea in esito alla procedura contestata insieme al professor Ignazio Buttitta, di inammissibilità del ricorso di primo grado e dell’appello per omessa notificazione a quest’ultimo candidato, al quale, in quanto interessato alla conservazione del risultato del concorso, dovrebbe essere riconosciuta la veste di ulteriore controinteressato sostanziale.

L’eccezione non può essere accolta, poiché, come risulta dal tenore delle censura e delle domande svolte dal ricorrente, il suo interesse è rivolto non all’annullamento della procedura concorsuale nel suo insieme, ma ad una più favorevole valutazione comparativa in relazione alla specifica posizione riconosciuta alla professoressa De Luna; in altre parole, il senso dei motivi del ricorso, e l’interesse che li sorregge, non comporta, in caso di accoglimento, l’obbligo, per l’Università, di rinnovare funditus tutti gli atti del concorso successivi al bando, ma soltanto quello di rimettere in comparazione le posizioni del ricorrente e della controinteressata, fermo il risultato conseguito dal professor Buttitta.

Il provvedimento finale di nomina dei vincitori non assume, infatti, le caratteristiche di un atto unitario, nel quale i giudizi relativi ai singoli candidati si stemperano perdendo la loro individualità per divenire meri componenti di un provvedimento unico ed indivisibile; pertanto, l’illegittimità relativa alla nomina di uno dei partecipanti non si riflette necessariamente sulle altre valutazioni, ove si tratti di un vizio limitato alla singola specifica valutazione, tale quindi da non invalidare l’intero procedimento (Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2004, n. 6484).

III) Nel merito, non è fondata la prima censura, sopra richiamata, relativa alla mancanza, in capo alla professoressa De Luna, della qualifica di ricercatore confermato alla data di scadenza del bando: come specifica l’art. 2 del bando stesso, nessuna limitazione in relazione al titolo di studio posseduto dal candidato poteva importare nella selezione, per la quale rilevavano i titoli posseduti e le pubblicazioni attestate (oltre che, per i candidati che non rivestissero la qualifica di professore associato, l’esito della prova didattica).

La valutazione comparativa, pertanto, ben poteva riguardare sia professori associati sia ricercatori (sia candidati senza titolo di studio), e il giudizio finale doveva prescindere dal possesso di tale titolo, per essere conseguente alla selezione condotta alla luce dei criteri stabiliti dal bando stesso.

Il fatto che la candidata De Luna non fosse ricercatore confermato alla data di scadenza del bando non poteva, quindi, comportarne l’esclusione dalla procedura: e neppure rileva sotto il profilo, sottolineato nell’appello, della difformità dal vero della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione.

Alla data nella quale la dichiarazione è stata resa (8 agosto 2008) la signora De Luna era già stata sottoposta al giudizio per la conferma nel ruolo dei ricercatori confermati ed aveva ricevuto comunicazione dell’esito favorevole del giudizio stesso per mezzo della nota dirigenziale dell’Università di Salerno in data 24 aprile 2008. Tale circostanza, insieme alla retroattività degli effetti della immissione nel ruolo dei ricercatori confermati al 3 gennaio 2008, specificata nel decreto rettorale del 26 settembre 2008, relega la dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione a livello di mera imprecisione e, se si vuole, di errore sulla propria qualifica formale per mancata conoscenza della relativa normativa, ma ne esclude il rilievo preteso dall’appellante.

IV) Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.

Risulta infatti dalla documentazione versata in atti che la Commissione giudicatrice non ha preso in considerazione il titolo di dottore di ricerca posseduto e documentato dal ricorrente, titolo che, quale contrappeso alla apertura della valutazione comparativa a prescindere dagli studi compiuti, avrebbe dovuto invece comportare una particolare e specifica attenzione ai fini della valutazione complessiva del curriculum del candidato.

Tale specifica considerazione, già necessaria per l’esame completo del valore, è, del resto, resa anche formalmente indispensabile dalla prescrizione contenuta nell’articolo 5 del bando, a norma del quale "costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: …d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca".

L’omissione di tale adempimento comporta quindi, di per sé, l’illegittimità del risultato che ne è scaturito in danno del ricorrente, senza che, in contrario, possano avere ingresso considerazioni, invece ritenute impeditive dal Tar, in ordine alla mancata prova della rilevanza ai fini del giudizio finale.

Questo giudizio, infatti, è frutto non di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando: non è possibile, quindi, dedurre dalla mancata prova della importanza determinante del fattore omesso l’inammissibilità della censura, proprio perché il fattore omesso non rileva di per sé, ma quale elemento necessario di una completa e complessa valutazione.

D’altra parte, il fatto che l’appellante ha partecipato al concorso nella qualità di professore associato, a differenza dell’appellata che vi ha partecipato quale ricercatrice, in assenza di rilevazione da parte della commissione della eccezionalità o della eccellenza della posizione di quest’ultima, evidenzia che la valutazione finale comparativa avrebbe potuto avere un esito diverso, qualora si fosse basata sulle complessive risultanze e in particolare anche sul titolo di dottore di ricerca.

V) Consegue dall’accoglimento del motivo appena esaminato l’annullamento del giudizio e dei provvedimenti conseguenti, nei limiti dell’interesse dedotto in causa, relativo alle posizioni del ricorrente e della candidata De Luna: l’esecuzione della sentenza comporta l’obbligo per l’Università di riprendere il procedimento valutativo dei due candidati con specifica considerazione del titolo di dottore di ricerca in possesso dell’appellante, nell’ambito di una rinnovata valutazione – ora per allora – delle rispettive posizioni.

La doverosa ripresa del procedimento esime il Collegio dall’esaminare l’ulteriore motivo di appello, che rimane, quindi, assorbito dall’esito complessivo del giudizio.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza, nei limiti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 7494 del 2011, lo accoglie nei limiti indicati in motivazionee, per l’effetto, in accoglimento parziale del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi precisati nella medesima motivazione e con esclusivo riferimento alla posizione delle parti nel presente giudizio.

Condanna l’Università appellata a rifondere all’appellante le spese dei due gradi del giudizio, nella misura di 1.500 (millecinquecento) euro, oltre IVA e CPA; compensa le spese tra le altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 30-11-2011, n. 9419

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento in data 25 ottobre 2005 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 300 posti nel profilo professionale di Istruttore di Polizia Municipale, categoria C (posizione economica C1).

Gli odierni ricorrenti hanno superato la prima prova preselettiva e sono stati quindi ammessi alla successiva prova scritta avente ad oggetto, secondo quanto previsto dal bando, la somministrazione di non meno di 5 domande con la possibilità per il candidato di scegliere tra 4 risposte predeterminate. In particolare, ogni candidato doveva indicare la risposta esatte e quindi svolgere sull’argomento un sintetico commento.

Gli odierni ricorrenti non hanno tuttavia superato la prova scritta per aver dato il sig. Altieri solo 5 risposte esatte ed 8 commenti ed il sig. C. solo 5 risposte esatte e 9 commenti.

Avverso il provvedimento del 13 novembre 2007 con cui è predisposta la pre graduatoria relativa ala prima fase di esperimento del concorso de quo è dunque proposto il presente ricorso, rivolto pure avverso l’antecedente provvedimento con cui sono stati approvati i testi dei questionari da sottoporre ai candidati.

Si deduce a sostegno del proposto ricorso violazione di legge e dei principi generali in materia di procedure concorsuali pubbliche con particolare riguardo alle specifiche disposizioni contenute nel bandi di concorso nonchè eccesso di potere sotto tutti i suoi profili sintomatici e violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. In sostanza, i ricorrenti lamentano l’equivocità e la erroneità degli schemi di domanda predisposti per la preselezione, con particolare riferimento alla domanda n. 4 ed alla domanda n. 9 con specifico riguardo alla contestuale presenza di più possibili risposte corrette al medesimo quesito. Ne consegue, ad avviso dei ricorrenti, che le relative risposte debbono essere considerate esatte con spettanza del pertinente punteggio che consentirebbe ai ricorrenti il superamento di questa fase della procedura. In via subordinata è denunciata la illegittimità della intera procedura concorsuale per aver previsto tipologie di risposte multiple, asseritamente illogiche, irrazionali e confusionarie. Si contesta quindi la circostanza per cui risultano collocati in posizioni più vantaggiose (di quelle dei ricorrenti) candidati che hanno risposto ad un minor numero di risposte e con un minor numero di commenti.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Con ordinanza n. 4115 del 2008 la V Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza di questa Sezione n. 800 del 2008 con cui era respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Premesso che l’amministrazione gode della più ampia ed insindacabile discrezionalità, salvo il limite dell’abnormità, nell’individuazione delle domande a risposta multipla da sottoporre ai partecipanti ad un pubblico concorso (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7771), devesi osservare che la regola di bando del concorso de quo delinea un meccanismo che prevede – quale prova di esame scritta – il raggiungimento di un limite numerico di risposte corrette, almeno pari a cinque e la successiva valutazione da parte della Commissione esaminatrice dei commenti svolti da ciascun candidato su ciascun quesito esatto. In altri termini, il commento alla risposta non esatta non può essere oggetto di (positiva) valutazione.

Ed infatti la commissione esaminatrice, a fronte della disposizione di cui all’art. 6 del bando che dispone il punteggio minimo di sette decimi per l’accesso alla prova orale, ha in sede di criteri stabilito che il punteggio complessivo di 10/10 poteva essere assegnato per un massimo di 8/10 al numero delle risposte predeterminate esatte, con limite minimo di 6 risposte esatte ed il restante punteggio di 2/10 poteva essere assegnato e modulato (da un minimo di 0,05 ad un massimo di 0,20 punti ciascuno) per la valutazione dei commenti, ovviamente solo per quelli relativi a risposte predeterminate esatte. In altri termini, è stata predisposta ed applicata una soglia minima id accesso alla valutazione pari a 6 risposte esatte, limite numerico che gli odierni ricorrenti non hanno raggiunto. Devesi solo soggiungere che la detta predisposizione di una soglia minima di accesso alla valutazione era imposto dalla peculiare articolazione della prova scritta e dalla contemporanea previsione per cui l’ammissione alla prova orale prevede il superamento di quella scritta con almeno 7/10, senza tuttavia che il bando abbia specificato come articolare detto punteggio trattandosi di valutare l’esattezza delle risposte e, in caso di risposte esatte, i commenti in merito espressi dai candidati. Ben si intende, allora, quanto al profilo della soglia minima di accesso alla valutazione, come la posizione degli odierni ricorrenti non sia stata appunto oggetto di valutazione avendo gli stessi risposto esattamente solo a cinque domande. Né, del resto, il bando o la predisposizione dei criteri di applicazione della previsione di bando, quale operata dalla Commissione esaminatrice, risultano essere stati contestati dagli odierni ricorrenti.

Rileva allora, ai fini del superamento della prova scritta, innanzitutto il numero delle risposte esatte e quindi il commento sintetico che accompagna la risposta esatta. Si comprende allora come i due controinteressati B. e M., gli unici evocati in giudizio dai ricorrenti, risultano essersi legittimamente collocati in graduatoria in posizione più favorevole rispetto a questi ultimi avendo fornito rispettivamente otto e nove risposte esatte, comunque un numero di risposte esatte superiore a cinque (limite raggiunto dai ricorrenti), risultando così irrilevante (rispetto agli odierni ricorrenti) il dato concernente i commenti formulati dai controinteressati (in numero di due per B. ed in numero di dieci per M.).

Rimane dunque da esaminare il profilo dell’erroneità ovvero equivocità degli schemi di domanda relativi alle domande n.n. 4 e 9, che, ad avviso, dei ricorrenti, sarebbero impostati in modo tale da creare confusione nell’individuazione della risposta esatta in un ambito di scelte tutte logicamente valide ed intercambiabili.

Non vi è dubbio che nelle prove concorsuali articolate su quesiti a riposta multipla, da svolgersi entro un determinato arco temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta, la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell’acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione. Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell’Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio idoneativo, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell’osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente, una volta posta la domanda, l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7984).

Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non sia rinvenibile nelle risposte ai detti quesiti quella equiparabilità che lamentano i ricorrenti. In disparte il fatto che già sul piano logicoconcettuale la piena equiparabilità di risposte diverse al medesimo quesito appare alquanto difficile da riscontrare, ciò che rileva in un quesito a risposta multipla è che delle risposte predeterminate solo una sia quella compiutamente esatta, senza che la legittimità dello schema di domanda sia compromesso dalla circostanza per cui altre risposte, pur senza appunto corrispondere in pieno al quesito, recano formulazioni in sé corrette. In altri termini, non occorre che le risposte sbagliate siano in sé considerate erronee, quanto appunto che non siano le risposte giuste per la specifica domanda formulata. Ne consegue che legittimamente ai due ricorrenti per le due domande nn. 4 e 9 non è stato riscontrata risposta esatta con conseguente mancato raggiungimento della soglia minima di valutazione.

In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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