CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 28 gennaio 2011, n. 3103. In tema di falsità materiale in cambiale.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 7 aprile 2009 la Corte d’Appello di Perugia, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale – sezione distaccata di Città di Castello – in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto G.R. responsabile del delitto di falsità materiale in cambiale continuata; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
In fatto era accaduto che il G., allo scopo di procurare liquidità, avesse formato quattro cambiali apponendovi l’indicazione, quale traente, della ditta Scioltini s.r.l. e simulando, con una sigla, la sottoscrizione del legale rappresentante di essa; e che ne avesse poi fatto uso consegnandole a F. G. per la messa in circolazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso contesta la configurabilità del reato, non potendosi qualificare come sottoscrizione la sigla illeggibile apposta sui titoli, i quali pertanto non potevano essere considerati cambiali in difetto del requisito di cui al R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 8.
Il ricorso non è fondato.
Nel verificare la sussistenza, nella sottoscrizione della cambiale, del requisito di cui al R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 8, è necessario tenere presente che l’indicazione del nome e cognome del soggetto obbligato è richiesta soltanto quando costui sia una persona fisica (sebbene, anche in tal caso, per l’identificazione di un imprenditore individuale basti la ditta); quando invece il titolo sia sottoscritto in nome e per conto di una persona giuridica, basta che venga ad espressione la ragione sociale di essa, senza che sia necessario propalare l’identità di chi si sottoscrive nella dichiarata qualità di legale rappresentante. In tali condizioni, il vaglia cambiario la cui sottoscrizione rechi la ragione sociale della società traente e la sigla – sia pur illeggibile – di colui che per essa si obbliga, spendendo la qualità di legale rappresentante, è perfettamente allineato al disposto della norma dianzi citata: onde non ha fondamento la tesi secondo la quale non sarebbe configurabile il reato in quanto la falsità non riguarderebbe, nel caso di specie, un titolo cambiario formalmente valido, nè una promessa di pagamento.
Il diverso approdo interpretativo cui è giunta la prima sezione civile di questa Suprema Corte con la sentenza n. 1058 del 25 gennaio 2001 (citata dal ricorrente), in consapevole contrasto con Cass. civ. sez. 1, 19 giugno 1987 n. 5374, non convince perchè contraddetto dal tenore letterale del citato R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 8, che fa salva la validità del titolo cambiario anche quando l’identità del sottoscrittore, anzichè con l’uso del nome e cognome, sia manifestata attraverso la denominazione della ditta: lo stesso criterio non può non ritenersi applicabile alla società, la cui identità è univocamente espressa dalla ragione sociale, mentre i poteri del sottoscrittore sono verificabili attraverso l’indicazione del rapporto organico, donde deriva la legale rappresentanza del soggetto collettivo.
L’aver dunque emesso quattro vaglia cambiari recanti la mendace indicazione, quale traente, della società Scioltini s.r.l., con l’apposizione della sigla falsamente attribuita al suo amministratore, facendone poi uso con la consegna ad altri per la presentazione in banca, ha ripetutamente integrato il delitto di cui agli artt. 476, 482, 485 e 491 c.p., così come correttamente statuito dal giudice di merito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1411 Clausola

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 3 aprile 2002, P. G. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Torino la Hyundai Automobili Italia Importazioni s.p.a. esponendo di avere stipulato con quest’ultima, con scrittura privata (OMISSIS), un contratto a tempo indeterminato di concessione e di distribuzione, nel territorio della provincia di Messina, di vendita e assistenza di autoveicoli e prodotti Hyundai; che la clausola, cosiddetta "di esclusiva", di cui all’art. 4.2 lett. C e all’art. 5.2 di contratto, prevedeva che la ditta P.G. dovesse commercializzare esclusivamente prodotti della suddetta società, Hyundai; che il contratto era, ab origine, regolato in più punti dal Reg. CEE 12 dicembre 1984 n. 123/85, il quale, con decorrenza dall’1 ottobre 1995, era stato modificato dal Reg. CEE 28 giugno 1995 n. 1475/95 in particolare con la previsione di una disdetta con termine minimo di preavviso di due anni. invece dell’anno previsto dal succitato regolamento; che la società Hyundai, appellandosi al regolamento CEE n. 1475/95 (art. 5, punto 3), dava la disdetta con lettera a/r 21 novembre 1997, assumendo di avere la necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete distributiva; che nel periodo 1.10.95 – 24.11.98 la ditta P. aveva dovuto sottostare a condizioni di cui al suddetto Reg. CEE 28.6.95 n. 1475/95, da considerarsi nulle perchè in contrasto con l’art. 85 Trattato Roma e quindi con la normativa sulla libera concorrenza. La attrice, pertanto, chiedeva che il Tribunale, pronunciasse nei confronti della società convenuta declaratoria di nullità delle clausole "di cui in narrativa nonchè delle altre clausole del contratto di concessione limitative della concorrenza, perchè contrarie al regolamento di esenzione n. 1475/95. e per l’effetto la condanna al risarcimento di tutti i danni da accertarsi e liquidare in separato giudizio".

Si costituiva la convenuta, che in primo luogo richiamava la sentenza 28 maggio 2001 resa dal Tribunale di Torino tra le stesse parti, sulla legittimità della disdetta e del preavviso annuale; con riferimento, poi, alle clausole di esclusiva, rilevava che il rapporto, stipulato sotto l’egida del Reg. CEE n. 123/85, era proseguito, senza necessità di specifici e/o formali "aggiornamenti", nella obbligatoria applicazione del nuovo regolamento n. 1475/95, applicabile obbligatoriamente al rapporto.

Con sentenza pubblicata il 23 febbraio 2004, il Tribunale di Torino rigettava la domanda proposta dalla attrice.

Con sentenza pubblicata in data 25 ottobre 2005 la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello proposto da P.G., che condannava alle spese.

Propone ricorso per cassazione P.G. con tre motivi.

Resiste con controricorso Hyundai Automobili Italia Importazioni s.p.a.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 81 del Trattato CEE, dell’art. 1418 c.c. e la omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio: con l’entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario del 1995, infatti, sarebbero stati introdotti nuovi elementi immediatamente applicabili anche ai contratti in corso, con la conseguenza che le precedenti clausole non compatibili sarebbero da ritenere nulle ai sensi dell’art. 81, comma 2 del Trattato CEE, in quanto limitative della concorrenza.

Il motivo difetta del requisito della autosufficienza, in virtù′ del quale il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133. Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre;

da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952). Dal ricorso non risultano, in particolare, quali fossero le clausole colpite da nullità in conseguenza della entrata in vigore del Regolamento CEE n. 1475/95, essendo genericamente indicati soltanto in via esemplificativa, alcune clausole riguardanti le cosiddette clausole riguardanti il patto di esclusiva. Il motivo risulta quindi inammissibile.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè’ la mancanza, insufficienza e illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 4).

La Corte d’Appello avrebbe errato nel respingere la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni.

Con il terzo motivo si deduce la mancanza, insufficienza e illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 4). La Corte d’Appello avrebbe ignorato la circostanza che dal 1 ottobre 1995 la Hyundai aveva beneficiato di una concessionaria in esclusiva nella provincia di (OMISSIS) (quella della ricorrente), malgrado il divieto posto dal nuovo regolamento comunitario n. 1475/95.

Il secondo e il terzo motivo debbono essere trattati congiuntamente perchè connessi: con essi si contesta la valutazione della Corte d’Appello che ha rigettato la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni conseguenti al comportamento tenuto dalla convenuta Hyundai. Le suddette censure non colgono la ratio decidendi adottata nella sentenza impugnata, che non ha contestato la possibilità di procedere a condanna generica, con riserva di liquidazione degli stessi in separato giudizio, ma ha escluso in radice "qualsivoglia comportamento della società Hyundai potenzialemnte idoneo ad arrecare alla controparte conseguenze pregiudizievoli", posto che la ricorrente non ha nè dedotto nè provato di aver mai manifestato l’intenzione di avvalersi della possibilità di vendere nei suoi locali anche automobili non fornite dalla stessa Hyundai, evenenienza espressamente non consentita sotto la vigenza del precedente Regolamento CEE n. 123/85. Tale aspetto è stato contestato dalla ricorrente soltanto in via generica, senza alcuna precisazione che valga a superare e a riformare le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici dell’appello.

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-02-2011, n. 4349 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 16 aprile 2007, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita lavoratori Poste Italiane – al ricalcolo dell’indennità di buonuscita corrisposta a S.S., da computarsi al 28 febbraio 1998 in base al trattamento retributivo in godimento alla (successiva) data di cessazione del rapporto di lavoro, e al pagamento delle conseguenti differenze, determinate in Euro 4.880,88 oltre accessori e spese del grado.

La Corte ha ritenuto di condividere, perchè conforme al tenore letterale delle disposizioni legislative in materia e rispondente a criteri di equità, il principio secondo cui l’indennità di buonuscita del dipendente postale va liquidata sulla base del trattamento economico finale percepito dal lavoratore alla data del collocamento in pensione.

Avverso questa decisione l’IPOST ricorre per cassazione con un motivo.

L’intimato resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con un motivo, contrastato dal controricorso dell’IPOST. Il lavoratore ha poi depositato rinuncia al ricorso incidentale, notificata all’altra parte.
Motivi della decisione

Preliminarmente, i due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti, in quanto contro la stessa sentenza ( art. 335 cod. proc. civ.).

Con l’unico motivo di ricorso, l’IPOST denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6, e del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 3 e premessa una sintetica ricognizione degli interventi legislativi che avevano interessato l’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni a far tempo dal 1993, sostiene che il testo della prima norma denunciata impone di ritenere che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni (28 febbraio 1998), deve avere come base di computo il trattamento retributivo in godimento a tale data e non quello finale percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Al termine del motivo è stato enunciato il quesito di diritto. Il motivo è manifestamente fondato alla stregua della recente sentenza di questa Corte 26 novembre 2008 n. 28281, nella quale, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 366 del 2006, il cui contenuto è stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444 del 2007, è stato esaminato ogni aspetto della questione, pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita è quella del 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non più detta indennità ma il trattamento di fine rapporto. In particolare, è stato ritenuto del tutto improponibile il confronto con la normativa che ha disciplinato il passaggio dei. dipendenti del disciolto ONMI agli enti locali, trattandosi di situazioni non comparabili. Infatti, mentre a questi ultimi va liquidato un complessivo trattamento di fine servizio di carattere previdenziale, in relazione all’intera durata dell’unico rapporto e in base all’ultima retribuzione percepita presso l’ente di destinazione, con applicazione dei distinti elementi di calcolo previsti, riguardo ai due periodi di lavoro presso l’ONMI e presso gli enti locali, dai rispettivi ordinamenti, per i quali rileva sempre l’ultima retribuzione (Cass., sez. un., 25 novembre 1993 n. 11647 e 8 agosto 1995 n. 8682), ai dipendenti postali spetta il trattamento di fine rapporto, avente natura retributiva, di cui l’importo della buonuscita costituisce soltanto una componente.

L’irrilevanza degli incrementi retributivi successivi al 28 febbraio 1998 deriva anche dal fatto che da tale data non sono più dovuti contributi dal datore di lavoro (art. 53, comma 6, cit.), mentre quelli a carico dei lavoratori, dovuti fino al 31 dicembre 2002 ( L. 23 dicembre 2000 n. 388, art. 68, comma 4), non sono più correlati all’ammontare della indennità (Corte cost. n. 259 del 2002). Per quanto riguarda la perdita del potere di acquisto, la Corte costituzionale ha rilevato, a chiusura della sentenza n. 366 del 2006, che la violazione dell’art. 36 Cost. non deriva automaticamente dalla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento di una componente del trattamento retributivo complessivo, allorchè la svalutazione monetaria abbia avuto un andamento normale, come accaduto negli anni successivi alla trasformazione dell’Ente Poste in s.p.a.. Alle medesime conclusioni è pervenuta la ancor più recente sentenza di questa Corte 6 agosto 2009 n. 17987.

Per quanto concerne il ricorso incidentale si deve dichiarare l’estinzione del processo, considerata l’espressa rinuncia all’impugnazione incidentale sottoscritta dal lavoratore e anche dal suo difensore, poi notificata all’altra parte.

Accolto il ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda avente ad oggetto il ricalcolo dell’indennità di buonuscita.

Quanto alle spese processuali, quelle dei giudizi di merito possono essere interamente compensate fra le parti, ricorrendo giusti motivi in considerazione della novità della questione all’epoca in cui fu instaurata la controversia, e del consolidamento della giurisprudenza di legittimità nei termini di cui innanzi solo di recente.

Quelle del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara l’estinzione del processo relativamente al ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore;

compensa fra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna il resistente al pagamento, in favore dell’IPOST, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 33,00 per esborsi e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a..

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-03-2011, n. 6625 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L.R.C. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Catania, pubblicata il 26 febbraio 2006, che ha rigettato l’appello contro la decisione di primo grado che aveva respinto il suo ricorso.

2. Il L.R., dipendente della SAI spa, ispettore di secondo gruppo, venne licenziato il 14 gennaio 1998 per giustificato motivo oggettivo determinato dalla chiusura della succursale di Catania ed in considerazione, come si leggeva nella lettera di licenziamento, del suo persistente rifiuto di "accettare qualsiasi ipotesi di ricollocazione tra quelle prospettate dall’azienda". 3. Impugnò il licenziamento assumendo che egli aveva dato la disponibilità a svolgere altre mansioni, ma quale alternativa al licenziamento gli era stata offerta solo la trasformazione del suo rapporto da dipendente ad autonomo (sub-agente), mentre gli altri ispettori operanti presso le succursali di Catania avevano goduto di una diversa e più favorevole collocazione.

4. Tanto il giudice di primo grado che la Corte d’Appello hanno accertato la soppressione del posto di lavoro del ricorrente e hanno ritenuto che il datore di lavoro abbia anche provato l’indisponibilità del lavoratore all’impiego in mansioni equivalenti, rigettando la domanda.

5. Il ricorrente propone un unico motivo di impugnazione.

6. SAI si difende con controricorso.

7. Il motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, artt. 1175 e 1375 c.c, art. 2697 cod. civ. Motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

8. Il ricorso è fondato.

9. La Corte ha motivato, articolando i seguenti passaggi.

10. Non è dubitabile che la SAI abbia attuato un programma di progressiva soppressione delle succursali.

11. Ritenuta l’effettività del riassetto organizzativo, incombe al datore di lavoro l’onere di provare l’impossibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti.

12. Risulta dagli atti che il processo riorganizzativo interessò 134 ispettori di produzione: alcuni poterono conservare il rapporto di lavoro subordinato con il passaggio al settore amministrativo o con la trasformazione in "consulente a vita". Ad altri furono proposti mandati di agenzia. Al ricorrente fu proposto un incarico di sub- agente.

13. Ciò premesso, la Corte ha richiamato il seguente principio di diritto: "In relazione alla prova della impossibilità di ricollocazione all’interno dell’impresa con svolgimento di mansioni analoghe del lavoratore licenziato per soppressione della posizione lavorativa dallo stesso occupata, il relativo onere grava sul datore di lavoro, ma esso è da intendersi contenuto nei limiti della ragionevolezza, tenuto conto delle contrapposte deduzioni delle parti e delle circostanze di fatto e di luogo reali proprie della singola vicenda esaminata, dovendo il giudice del merito valutare sul piano concreto la incompatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo aziendale; lo stesso lavoratore a questi fini è tenuto a fornire elementi utili ad individuare la esistenza di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione (Cass. 20 gennaio 2003, n. 777).

14. Il principio non può che essere ribadito, ma la Corte di Catania nello sviluppo della sua decisione se ne è poi discostata perchè ha ritenuto sufficiente la prova di aver proposto al lavoratore come alternativa al licenziamento un lavoro come sub-agente, peraltro in un contesto in cui agli altri dipendenti, molti dei quali in posizione analoga e con anzianità in alcuni casi minore, venivano offerti rapporti di lavoro subordinato all’interno della stessa azienda o posti di consulente a vita o, in ultima analisi, contratti di agenzia.

15. La decisione deve essere di conseguenza cassata, in base al seguente principio di diritto: "l’onere della prova, a carico del datore di lavoro, della impossibilità di ricollocare il lavoratore da licenziare in mansioni analoghe a quelle proprie della posizione lavorativa occupata, per quanto debba essere inteso con l’elasticità delineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza 777 del 2003 cit.), tuttavia, in un contesto in cui agli altri dipendenti vengono offerte più valide alternative, non può essere considerato assolto con la prova di aver proposto al dipendente un’attività di natura non subordinata, ma autonoma, esterna all’azienda e priva di qualsiasi garanzia reale in termini di flusso di lavoro e di reddito, come quella di sub-agente". 16. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, che deciderà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo.

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