T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna la nota prot. n.7662 del 09/03/2011 della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo di parere paesaggistico negativo al rilascio della concessione in sanatoria ex art. 31 e 32 L. 47/85 relativa ad un fabbricato per civile abitazione sito nel comune di Alatri, località Ponte d’Alloggio 10, in catasto al foglio 32 mappale 385.

Con ordinanza collegiale R.O. 342/2011 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto e difetto dei presupposti normativi; violazione e falsa applicazione dell’art. 146 decreto legislativo 42/2004, degli artt. 31, 32 L. 47/85 e dell’art. 97 Cost.

All’epoca dell’edificazione (1972), come riconosciuto dall’amministrazione stessa, l’area in questione era priva di vincoli di edificabilità, anche sotto il profilo paesaggistico, che furono apposti soltanto con L.R. 24/98 a seguito dell’approvazione del PTP n. 11 Frosinone. Conseguentemente la verifica di conformità sotto il profilo paesaggistico svolta dal comune di Alatri aveva avuto esito positivo là dove si legge che " l’intervento oggetto di condono edilizio non possa essere valutato pedissequamente alla stregua di una nuova costruzione per cui in contrasto con le norme di PTP e PTPR, ma che sia necessario considerare l’effettiva compatibilità degli abusi realizzati con specifici e reali valori paesistici dei luoghi non limitandosi a verificare la congruità alla normativa… trattandosi nella fattispecie di normativa vincolistica sopravvenuta. Si ritiene, quindi, che il fabbricato non sia in oggettivo contrasto con il contesto paesaggistico vincolato poiché non compromette irrimediabilmente gli interessi che il vincolo mira a tutelare in quanto esso stesso è da ritenersi parte di quel paesaggio rurale, consolidatosi nell’ultimo trentennio…". La sovrintendenza con la nota prot. n.7662 del 09/03/2011, lungi dall’approfondire la questione del vincolo successivo e senza compiere nessuna valutazione del caso di specie ovvero alcuna istruttoria in concreto sulla compatibilità del fabbricato con il vincolo, si è limitata ad esprimere parere negativo sulla base della mera constatazione dell’esistenza del vincolo. Per contro, come più volte affermato da costante giurisprudenza, sia di questa sezione (cfr. TAR Lazio sez. Latina 502/2011) che del Consiglio di Stato Ad. Plen., 22 luglio 1999, n. 20 "Ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, il parere – previsto dall’art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 – dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, è necessario con riferimento all’esistenza del vincolo nel momento in cui deve essere valutata la domanda di condono; tale obbligo sussiste quindi anche per le opere eseguite prima che il vincolo sia stato apposto". Questo Collegio non ritiene di doversi discostare dal predetto orientamento in considerazione – sotto il profilo sostanziale – della necessità di una valutazione della compatibilità di opere, comunque abusive, con l’assetto conformato del territorio e – sotto il profilo formale – della necessità del rispetto del principio tempus regit actum. Tuttavia, in caso di vincolo successivo, l’amministrazione (ossia la soprintendenza) deve accertare la compatibilità del manufatto con il contesto ambientale seguendo una precisa e dettagliata istruttoria che invece è stata completamente omessa. In particolare, l’autorità preposta al vincolo, ai sensi dell’art. 32 L. 47/85 e dell’art. 146 del codice dei beni ambientali, deve esprimere un parere di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo, mentre non è richiesta una valutazione di conformità delle opere alle predette prescrizioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della realizzazione delle opere abusive. Nè detta amministrazione può sottrarsi a tale dovere chiedendo al comune di modificare gli strumenti di pianificazione. Per ragioni di economia processuale, restano assorbite le altre motivazioni connesse e consequenziali a quella accolta.

Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in Euro 1000 sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-11-2011) 05-12-2011, n. 45043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15/11/2010 (dep. in data 13/2/2011), la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Genova, in data 26/13/2009, appellata da F. C. e V.G., dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambe gli imputati per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così modificata l’imputazione di cui al capo 1) per difetto di querela, confermava nel resto l’impugnata sentenza che aveva condannato F.C. alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 688,00 di multa, per il reato di estorsione di cui al capo 11, e V.G. alla pena di anni 5, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed Euro 1.168,00 di multa per i reati di estorsione ed usura di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 10), 11), 12) e 13). La Corte condannava, altresì gli imputati alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della parte civile D. M..

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

F.C. propone quattro motivi di ricorso con i quali deduce.

1) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità del prevenuto;

2) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla contestata aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2;

3) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

4) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla condanna alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile.

Con riferimento al primo motivo il ricorrente si duole che la Corte non abbia fatto una corretta interpretazione della prova fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, M.P., che ha reso versioni sostanzialmente difformi alla P.G. ed al Gup. Quindi il ricorrente riporta specifici brani della deposizione del M. innanzi al Gup, in cui il teste esclude di aver subito delle minacce, ed eccepisce che la lettura di tale dato probatorio è del tutto incompatibile con l’interpretazione apoditticamente adottata dalla sentenza impugnata.

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente ripropone delle questioni già sollevate con i motivi d’appello, dolendosi della risposta della Corte. Infine con il quarto motivo si duole della condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile D.M., non essendo costui la persona offesa del reato contestato al capo 11.

V.G..

Propone due motivi di ricorso:

1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., comma 2, nonchè contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione;

2) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod. pen. nonchè contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione quanto alla determinazione della pena.

In relazione al primo motivo il ricorrente si duole che la Corte d’Appello non abbia applicato con coerenza i principi che governano la formazione della prova indiziaria secondo le indicazioni nomofilattiche della Corte di Cassazione.

In particolare il ricorrente eccepisce che l’affermazione di responsabilità per i reati contestati in danno di M.R. (di cui ai capi 2 e 10 dell’imputazione) sarebbe fondata su mere presunzioni disancorate dai principi relativi alla formazione della prova indiziaria. Al riguardo richiama i contenuti delle intercettazioni telefoniche, specificamente indicate nell’atto d’appello, dai quali emergerebbe che il V. abbia prestato 1.000 Euro al M. e che dopo ben nove mesi questi non li aveva ancora restituiti, restando così sgretolata sia l’accusa di usura che quella di estorsione. Si duole, inoltre, delle conclusioni a cui è giunta la Corte territoriale in relazione all’imputazione di estorsione di cui al capo 3), opponendo che gli indizi che si possono ricavare dalle intercettazioni telefoniche sono tutt’altro che univoci e concordanti. Il ricorrente contesta inoltre la gravità e concordanza del quadro indiziario per gli ulteriori reati di estorsione di cui al capo 4), al capo 5), al capo 11), al capo 12) ed al capo 13).

Motivi della decisione

F.C..

Per quanto riguarda il primo motivo, le censure sollevate, richiamando specifici passi della deposizione del teste M., sostanzialmente deducono il travisamento della prova. Secondo l’insegnamento di questa Corte:

"In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e) ad opera della L n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/39/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv. 238215).

Nel caso di specie deve escludersi che la Corte territoriale abbia fondato il proprio convincimento su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. La Corte ha preso in considerazione la deposizione resa dal M. al Gup, osservando che il M., come altre parti lese nel presente procedimento, aveva reso delle dichiarazioni palesemente ispirate al desiderio di non aggravare la posizione degli imputati, ed ha specificamente motivato in ordine al carattere "globalmente intimidatorio" del comportamento dei due imputati, osservando che la parte lesa non poteva non percepire la caratura delinquenziale dei suoi interlocutori (fot. 34). Non c’è stato, pertanto, alcun travisamento della prova, ma una lettura delle emergenze processuali differente da quella invocata dalla difesa ricorrente.

Pertanto il motivo è inammissibile in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

E’ infondato il secondo motivo con il quale il ricorrente ripropone la contestazione già sollevata con i motivi d’appello sulla sussistenza dell’aggravante del concorso di più persone riunite. Sul punto questa Sezione, con la sentenza n. 24367 del 2010, ha osservato che:

"Quanto alla censura relativa alla sussistenza dell’aggravante di più persone riunite, questo Collegio è consapevole che secondo un indirizzo giurisprudenziale non è necessaria la contestuale presenza di più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma soltanto che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengano di più persone. In particolare è stato rilevato che: "in tema di estorsione, la circostanza aggravante del concorso di più persone riunite è configurabile anche se la minaccia sia stata esercitata da un solo soggetto, in quanto non è necessaria la presenza contestuale di più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma è sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengono da più persone, avendo tale fatto, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 35054 del 19,06/2009 Ud. (dep. 09/09/2009) Rv. 245146).

Tuttavia il Collegio ritiene più convincente, in quanto più aderente al dettato normativo, l’opposto orientamento, fatto proprio da questa Sezione, secondo cui:

"In tema di estorsione, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" non si identifica con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato, ma richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal modo hanno luogo quegli effetti fisici e psichici di maggiore pressione sulla vittima che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25614 del 2204/2009 Ud.

(dep. 1^06/2009) Rv. 244149). La sola circostanza di percepire che la minaccia promani da più persone integra – eventualmente – il concorso di più persone del reato, ma non la sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24367 del 11/6/2010 Ud. (dep. 25/06/2010) Rv. 247865).

Nel caso di specie la Corte d’appello ha dato atto (fol. 44) che in occasione dell’incontro di Via Tortona erano presenti entrambi gli imputati. Si è verificata, pertanto, la condizione della simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si è realizzata la minaccia ed una parte dell’azione. Di conseguenza non può sorgere alcun dubbio sulla sussistenza dell’aggravante in parola.

Parimenti infondato è il terzo motivo concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacchè la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti in materia di stupefacenti – elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis c.p.p. – nonchè per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione, avendo la Corte preso in considerazione che la partecipazione del prevenuto alle udienze non costituisce di per sè un comportamento utilmente valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Per quanto riguarda il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole della condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile D.M., la censura è fondata, ma è evidente che nel caso di specie siamo in presenza di un mero errore materiale che può essere corretto dal giudice dell’impugnazione, ex art. 130 cod. proc. pen..

Il dispositivo con il quale sono stati condannati "gli imputati" a risarcire il danno nei confronti della parte civile costituita è frutto di un evidente errore materiale per le seguenti ragioni:

a) dalla contestazione risulta che F.C. risponde di un solo reato (contestato al capo 11) commesso in danno di M. P., mentre i reati in danno di D., indicati nei capi 12) e 13) risultano contestati e commessi dal solo V.;

b) la costituzione di parte civile di D. è stata effettuata soltanto nei confronti del V.;

c) nella motivazione la Corte pone espressamente (e solo) a carico del V. il pagamento delle spese di parte civile.

Di conseguenza deve disporsi, ex art. 130 cod. proc. pen. la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata nel senso che ove è statuito"condanna altresì gli imputati alla rifusione delle spese di assistenza in giudizio riguardante la parte civile D.M.", deve leggersi ed intendersi: "condanna altresì l’imputato V. alla rifusione delle spese di assistenza in giudizio riguardante la parte civile D.M.".

V.G..

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo di ricorso in punto di violazione delle regole che governano la formazione della prova indiziaria e di vizio della motivazione, le censure sollevate risultano inammissibili.

Il motivo costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai giudici del merito, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Invero l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Dalla sentenza impugnata non emerge alcuna violazione delle regole che governano la formazione della prova indiziaria. In particolare per quanto riguarda i reati contestati in danno di M.R. (di cui ai capi 2 e 10 dell’imputazione), il ricorrente ripropone le stesse contestazioni dedotte con i motivi d’appello a cui la Corte ha dato esauriente risposta (fol. 13 e 14), con motivazione priva di vizi logico-giuridici, come tale incontestabile in questa sede. Ad uguali conclusioni si deve pervenire per gli altri episodi contestati al V.. Per quanto riguarda le questioni sollevate dal ricorrente, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dai Giudici di appello non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, ne1 tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

Quanto al secondo motivo in punto dosimetria della pena, le censure del ricorrente appaiono infondate, in quanto la Corte ha specificamente indicato le ragioni di rigetto del motivo di gravame sull’eccessività della pena, con una motivazione priva di contraddizioni o di vizi logico-giuridici.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 130 c.p.p. corregge l’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata nel senso che ove è statuito"condanna altresì gli imputati alla rifusione delle spese di assistenza in giudizio riguardante la parte civile D. M.", deve leggersi ed intendersi: "condanna altresì l’imputato V. alla rifusione delle spese di assistenza in giudizio riguardante la parte civile D.M.".

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-07-2012) 01-02-2013, n. 5170

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

a) La sentenza di primo grado.
Con sentenza del 27 ottobre 2009 il Tribunale di Gela ha dichiarato V.M.G., M.G., C.O. e B.N. responsabili dei reati di illecita concorrenza con violenza e minaccia e di associazione per delinquere di tipo mafioso, così specificamente contestati ai capi A) e B) della imputazione:
– delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 513-bis cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art. 7 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avevano compiuto, in concorso tra loro, atti di illecita concorrenza nell’esercizio dell’attività di trasporto di prodotti ortofrutticoli, imponendo con violenza e minaccia, anche implicita – operando in nome e per conto delle organizzazioni Cosa nostra e Stidda – che tutte le ditte del settore ortofrutticolo si servissero dei mezzi e delle attività dell’Agenzia appositamente costituita dai predetti sodalizi sin dai primi anni 90, in seguito denominata agenzia V., in tal guisa alterando il libero mercato dei trasporti dell’ortofrutta nel comprensorio di (OMISSIS); con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all’art 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare l’attività delle predette organizzazioni;
– delitto previsto e punito dall’art. 416-bis c.p., commi 1, 3, 4, 5 e 6, per avere fatto parte dell’associazione denominata Stidda – e specificamente del gruppo gelese riconducibile a tale organizzazione, indicato inizialmente come clan dei pastori, successivamente clan Lauretta – Coccomini, quindi come clan Iannì – Cavallo e infine Stidda di Gela – strutturata in organismi territoriali operanti unitariamente o in stretta collaborazione in varie parti del territorio regionale, da qualificare di tipo mafioso in relazione alle modalità della sua azione e alle sue finalità, e in particolare con il compito di controllare e gestire – anche in collegamento con Cosa nostra – il settore del commercio e trasporto di prodotti ortofrutticoli nel comprensorio di (OMISSIS), avvalendosi di un’apposita agenzia, costituita e finanziata da entrambi i sodalizi criminali, e poi gestita materialmente dalla sola Stidda, e nella quale erano confluiti capitali provenienti da delitti, anche legati al traffico degli stupefacenti; con le aggravanti di essere l’associazione armata e di avere finanziato le attività economiche assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo o il profitto dei delitti.
Il Tribunale, con detta sentenza, concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, e riconosciuta la continuazione tra i reati, ha condannato ciascun imputato alla pena di anni sei e mesi due di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, ordinando la confisca dei beni aziendali della ditta individuale V.M.G. e della Ni.Ga.
Trasporti s.r.l. e disponendo l’applicazione nei confronti dei medesimi imputati della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due.
b) La sentenza impugnata.
Con sentenza del 14 dicembre 2010 la Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma della predetta sentenza di primo grado, ha assolto gli imputati dal reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, contestato al capo B), per non avere commesso il fatto, e ha rideterminato la pena per il rimanente reato di cui al capo A), con le già concesse circostanze attenuanti generiche, nella misura di anni quattro di reclusione ciascuno, con modifica delle pene accessorie e riduzione a un anno della durata della misura di sicurezza.
c) il compendio probatorio.
C1. Il Tribunale di Gela era pervenuto all’affermazione della responsabilità degli imputati, in ordine alle imputazioni loro ascritte, all’esito dell’analisi all’articolato materiale probatorio che aveva riguardato le infiltrazioni delle cosche mafiose gelesi della Stidda e di Cosa Nostra nel settore degli autotrasporti di prodotti ortofrutticoli, e previa valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sentiti, nei termini e con i limiti precisati nella stessa sentenza, appartenenti a dette associazioni di tipo mafioso, anche in virtù dei rilevati incrociati riscontri estrinseci, oggettivi e individualizzanti, e dei riscontri forniti dalle altre risultanze istruttorie, nonchè della valutazione – secondo le regole di cui all’art. 192 cod. proc. pen. – delle dichiarazioni rese da I. S., non appartenente alle indicate consorterie ed esaminato ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., e del vaglio dei dati testimoniali e in genere probatori che hanno riscontrato le stesse.
Il Tribunale, che, con richiamo al testo normativo e ai principi di diritto affermati da questa Corte, aveva delineato la natura giuridica e gli elementi costitutivi dei contestati reati, soffermandosi sul contributo apportabile alla esistenza e al rafforzamento delle associazioni di tipo mafioso attraverso variegate condotte poste in essere nell’esercizio di attività imprenditoriali e plurime forme di manifestazione dei rapporti tra associazioni criminali e imprenditori, aveva anche illustrato le risultanze processuali sulla esistenza e operatività nel territorio gelese, a partire dagli inizi degli anni ottanta, di una vasta consorteria collegata al sodalizio Cosa Nostra, facente capo a Ma.
G., e di altra organizzazione, strutturata in modo più rudimentale e contrapposta alla prima, nota come clan dei pastori o Stidda, descrivendone programmi criminosi e attività di interesse, oltre alla evoluzione nella composizione interna del clan Madonia, agli attriti interni ed esterni e alla pace mafiosa con la Stidda sancita a (OMISSIS) e a quella raggiunta all’interno del clan Madonia tra le famiglie Rinzivilio ed Emmanuello nel (OMISSIS).
c.2. Il procedimento, che era culminato nel processo in esame, aveva in particolare tratto origine dall’attività investigativa espletata nel procedimento c.d. (OMISSIS), che aveva visto coinvolti soggetti appartenenti a entrambe le consorterie mafiose gelesi in relazione all’attività estorsiva cui era stata sottoposta la cooperativa (OMISSIS), operante in Gela e costituita da un gruppo di produttori per diverse finalità tra cui la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, e in quella ulteriore seguita alle dichiarazioni rese da I.S., allora presidente della cooperativa, vertenti sull’attività estorsiva posta in essere nei suoi confronti dalle indicate consorterie, confluita nella operazione c.d. (OMISSIS) e volta a verificare l’esistenza di un’agenzia di trasporti, denominata V., che, mediante violenza o minaccia, si adoperava per gestire in via esclusiva il trasporto dell’ortofrutta da (OMISSIS) nei confronti di altri mercati, ponendosi come intermediaria tra gli autotrasportatori e i committenti.
c.3. In questo contesto, la decisione di primo grado che aveva riscontrato l’esistenza di tale agenzia, il suo profondo inserimento in un sistema di controllo mafioso del mercato, il rapporto stabile e continuativo di interazione tra gli imputati e le consorterie mafiose gelesi, il reiterato sostegno da queste prestato, tali da far ritener integrati sia gli estremi del reato associativo che quelli della concorrenza sleale, era fondato su un compendio probatorio rappresentato:
– dalle dichiarazioni, ritenute intrinsecamente attendibili, rese da I.S., esaminato all’udienza del 23 giugno 2009 ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., il quale, nella indicata qualità e per anni calato nella realtà operativa locale, aveva riferito che la cooperativa (OMISSIS) si era servita, dalla sua costituzione avvenuta nel (OMISSIS) (data in cui era stata posta sotto amministrazione giudiziaria), per l’organizzazione degli autotrasporti dell’agenzia V.M., operante, già con diversa denominazione e poi con l’intestazione V. dagli anni (OMISSIS), a mezzo delle stesse persone fisiche (definite "i soci") interessate con la "la stessa valenza operativa" e "sullo stesso piano" alla gestione, identificate con gli odierni ricorrenti V., M., C. e B..
I., descrivendo in generale lo stato di concorrenza nel settore dei trasporti del l’ortofrutta, aveva anche parlato della proposta di alcuni autotrasportatori di lavorare con altre agenzie a prezzi più convenienti, senza tuttavia ottenerne la disponibilità, esistendo già un’agenzia, e aveva anche riferito in merito al consiglio dato dagli stessi gestori dell’agenzia di avvalersene per la garanzia derivante all’attività dei trasportatori gelesi, e aveva ricordato le lamentele raccolte provenienti da autotrasportatori e padroncini, arrivati alla cooperativa tramite l’agenzia V., afferenti alle modalità operative della stessa, specificamente riferendo alcuni episodi, riportati nel dettaglio in sentenza (due relativi ai rapporti tra la cooperativa e la multinazionale operante nel settore della grande distribuzione Metro Italia Cash and Carry, il cui direttore Cr.Gi. verso il (OMISSIS) si era rivolto all’agenzia (OMISSIS), e uno dei cui operatori C.F. era stato raggiunto da pesanti minacce per essere state fatte rimostranze all’agenzia V. sulla qualità del servizio svolto da D.M., indicato come esponente mafioso; l’episodio riguardante la richiesta avanzata dal trasportatore A.F. di far affiggere sul mezzo la scritta della cooperativa; altro episodio relativo all’imbrattamento del camion nuovo utilizzato dalla ditta ortofrutta Ferrara di (OMISSIS) per eseguire i trasporti per suo conto, e infine l’episodio relativo all’imprenditore P. di (OMISSIS), che, dopo essersi servito di agenzia di (OMISSIS), si era avvalso, lavorando su Gela, solo dell’agenzia V.);
– dai riscontri esterni a dette dichiarazioni derivati:
– dalle dichiarazioni rese dai testi Cr., Ci. e L. T., indicati dallo stesso I., oltre che dai testi Di.
D. e D’., dipendenti della cooperativa (OMISSIS), ampiamente riportate in sentenza;
– dagli accertamenti di P.G., riferiti dagli operanti escussi, in merito all’agenzia, risultata essere una ditta individuale, regolarizzata come tale il (OMISSIS) e intestata a V. M.G., nel cui interno vi erano altri soggetti che collaboravano fattivamente nella gestione, ovvero i coimputati B., M. e C.; in merito alla società Ni.Ga.
trasporti s.r.l., acquirente del terreno in Gela sul quale erano state localizzata sia l’agenzia sia la società, e nella quale avevano operato come soci B. e M. (e Ni.Ga. era l’acronimo dei loro rispettivi nomi N. e G.), unitamente alla figlia del secondo, R.C., entrambe titolari di numerosi automezzi, e ai rapporti qualificati di detti soggetti nell’ambito della criminalità mafiosa, essendo C. O., già condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., fratello di C.E., qualificato esponente della Stidda di Gela; M.G., carabiniere in pensione, fratello di M.F., già individuato come esponente di primo piano della stessa associazione, e cognato di Ia.Ga., fondatore della stessa; B.F., uomo di fiducia di A. E. esponente di Cosa Nostra, e V.M., cognato di Pa.Or., affiliato della Stidda;
– dalle risultanze delle plurime conversazioni telefoniche intercettate, che – riportate con ampi richiami e accompagnate dalla esposizione dei criteri investigativi seguiti dalla P.G. per individuare gli interlocutori, indicati dagli operanti escussi come testi, e non contestate quanto alla identificazione emergente dai verbali di ascolto – avevano confermato che sia l’agenzia intestata al V. sia la società Ni.Ga. erano state gestite da tutti gli imputati anche con autonomia operativa, al di là delle formali intestazioni, attraverso coartazioni volte a imporsi sul mercato della commercializzazione e del trasporto dei prodotti ortofrutticoli;
– dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi in dibattimento, Ia.Ga. e T.R., inseriti nelle cosche mafiose operanti a Gela, dalle stesse essendo emerso che l’agenzia di trasporti era nata da una iniziativa di Ia. in accordo con A.E., rispettivamente esponenti della Stidda e di Cosa Nostra, con affidamento in gestione a M. G. e a B.F., con i quali avevano operato V.M. e C.O.; detta agenzia nella sua evoluzione si era sganciata dagli esponenti mafiosi originariamente interessati e T., esponente del clan Emmanuello, uscendo dal carcere nel 1994, era stato incaricato da altri esponenti di Cosa Nostra di occuparsi delle sorti della stessa, che venivano definite, dopo una richiesta estorsiva iniziale di L. due milioni al mese nel 1995 e un successivo tentativo di rilevarla, nel 1997 con un accordo con gli stiddari rappresentati da Fi.Ca. e con gli odierni imputati, indotto dai rapporti e dalle parentele di questi ultimi con esponenti mafiosi, in termini di versamento da parte della agenzia, da gestirsi ancora da parte dei predetti odierni imputati (non più informalmente e senza una sede), della somma mensile di L. dieci milioni, ritenuta congrua in relazione alla entità dei guadagni, e destinata a essere divisa, come gli altri proventi delle estorsioni e delle attività criminali, tra Cosa Nostra e Stidda, cui l’agenzia apparteneva come propria e che operavano congiuntamente per convogliare sulla stessa le commesse degli operatori del settore (tra cui la cooperativa (OMISSIS) e l’imprenditore P. di (OMISSIS)) e intensificarne gli affari;
– dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Ce.
E., che confortavano le ulteriori risultanze emerse quanto al diretto interesse delle consorterie mafiose nella "agenzia di viaggi di ortofrutticolo", finanziata da Cosa Nostra e dalla Stidda, secondo l’accordo intercorso nel 1995/1996, con conseguente paritaria suddivisione del ricavato alla metà;
– dalle stesse dichiarazioni rese dagli imputati per le palesi contraddizioni e sfasature riscontrabili tra le versioni rese nel tempo e tra quelle rispettive con riferimento sia alle modalità, ai soggetti, agli apporti e ai tempi della costituzione dell’agenzia V. sia al ruolo di ciascuno e ai rapporti con T. R..
d) Le ragioni della decisione.
La Corte d’appello, dopo aver analiticamente ripercorso gli elementi di prova e le considerazioni svolte dal primo giudice e aver sintetizzato le doglianze mosse con i singoli atti di appello da parte degli imputati, dava conto dell’attività istruttoria svolta nel giudizio d’appello, attraverso l’acquisizione di documenti, di documentazione di attività di indagine e verbali di audizioni, e attraverso l’esame, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., di S.C. e quello testimoniale di P.G., e riteneva, all’esito della svolta analisi, parzialmente fondati i proposti gravami.
d.1. La Corte, in particolare, richiamati e condivisi i passaggi motivi della sentenza, riteneva che:
– il ridimensionamento dell’apporto dell’imputato M. nell’attività svolta dal cognato Ia., volta a un intervento delle organizzazioni mafiose gelesi nella intermediazione tra autotrasportatori e fornitori, attraverso la creazione di un’agenzia che potesse lucrare una parte del costo del trasporto in cambio di intervento di protezione e di tutela, era contraddetto da alcuni rilievi, e soprattutto dalle dichiarazioni del teste Mi.
A., proprietario del piazzale destinato dal figlio I. a sede dell’agenzia, costituita con altri senza previamente consultarlo, avendo detto teste smentito il ruolo, privo di rilevanza e limitato alla sola ricezione delle telefonate, dallo stesso dedotto, e dovendo ritenersi logicamente non credibile che l’imputato, ex carabiniere in pensione, non si fosse reso conto di essersi messo al servizio del cognato Ia., capomafia, in una iniziativa nella quale lo stesso non intendeva compariva, e della provenienza criminale di alcune persone che stavano prendendo parte alla iniziativa stessa;
– non rilevava ai fini della ricostruzione dei fatti in contestazione una dettagliata disamina delle obiezioni difensive relative alle lacune ricostruttive derivanti dal racconto dei collaboratori in merito al periodo successivo alla prima fase, riguardante la predetta iniziativa di costituire un’agenzia, la cui poca chiarezza rifletteva anche le conoscenze degli stessi esponenti della cosca di Cosa Nostra rappresentati da T., avuto riguardo al contenuto delle dichiarazioni dallo steso rese;
– assumeva, invece, rilievo l’idea concepita dalle cosche di poter lucrare per l’indicata intermediazione in un momento nel quale, a causa degli arresti e delle collaborazioni, era difficile seguire per le cosche l’evoluzione sul territorio di ogni vicenda economica già presa di mira, e soggetti a esse formalmente estranei, quali B., M. e V., avevano potuto espandersi, senza corrispondenti ritorni per le cosche;
– l’intervento di T. dal punto di vista degli esponenti mafiosi non era rivolto "puramente e semplicemente" a colpire, con metodi estorsivi, comuni imprenditori, per privarli di una loro attività economica e imporre poi una richiesta estorsiva molto esosa, avendo lo stesso collaboratore, sentito nel procedimento di prevenzione il 27 settembre 2010 (con verbale prodotto il 5 ottobre 2010), dato conto della complessità della situazione e dei diversi interessi coinvolti nell’attività gestita dagli imputati, interni ed esterni alle organizzazioni mafiose, tali da giustificare anche la non conoscenza da parte del collaboratore T. delle ragioni e degli autori dell’incendio documentato, subito da B. il (OMISSIS);
– non avevano fondamento le obiezioni difensive in merito all’attendibilità del collaboratore T., che non aveva mai ridimensionato la gravità delle sue condotte mafiose, il suo ruolo direttivo, e aveva ammesso la sua responsabilità per delitti più gravi;
– neppure coglievano nel segno le obiezioni mosse in sede di discussione in ordine alla idoneità della certificazione delle carcerazioni patite dallo stesso collaboratore e da Pa.
A. e c.s. a smentire quanto dichiarato dal primo con riferimento alle discussioni tra loro intercorse sui fatti in esame durante la comune detenzione, poichè non solo T., che aveva seguito personalmente le trattative, era stato in relazione con gli imputati e gli altri esponenti mafiosi, ma, a prescindere dalle risultanze delle assegnazioni dei detenuti, il medesimo aveva fatto riferimento alla custodia cautelare che li aveva tutti riguardati in un complesso processo, e ciò non escludeva i loro incontri durante il loro transito nel carcere di Caltanissetta per partecipare alle udienze in aula protetta;
– alla luce delle attendibili dichiarazioni di T., pertanto, i gestori dell’attività si erano trovati a interloquire con gli esponenti mafiosi, subendo le richieste rappresentate dal medesimo, contrapponendo alle stesse la tutela dei propri interessi, versando poi alle cosche elevati importi mensili, portando avanti l’iniziativa in modo formale con la congiunta costituzione della ditta individuale V., e ricevendo la rassicurazione di un incremento degli affari;
– una nuova conferma di tale ricostruzione era derivata, in sede di appello, dalle dichiarazioni di S.C., che, di recente dissociatosi dalla cosca Emmanuello (cui era appartenuto pure T.), aveva riferito notizie apprese da T. – con il quale egli, già uomo d’onore, aveva iniziato a collaborare nel 1997 uscendo dal carcere – in merito alle cointeressenze mafiose dell’agenzia V., e parlato delle pressioni, esercitate sui titolari della stessa, M., V. e tale N. ( B.), fino all’accordo sul versamento di un importo più elevato alle cosche in cambio del lavoro, da dar confluire verso la stessa, non lavorando chi non vi fosse collegato, secondo quanto appreso sia da T., sia in carcere da altri affiliati, B. e A., o verificato personalmente ascoltando gli imputati. Il collaboratore aveva anche fornito nuove informazioni sugli sviluppi più recenti della vicenda, avendo riferito di aver appreso da M., uscendo dal carcere nel 2005, che non riuscivano a incassare denaro per loro e non potevano più pagare e che potevano fare quello che volevano dell’agenzia, e aveva chiarito che ciò era da porre in relazione alle minori pressioni potute esercitare sugli operatori del settore per i continui arresti;
– l’attendibilità di detto collaboratore non era inficiata dalla semplice rilevata discrasia dei ricordi rassegnati dallo stesso e da T. con riguardo alla vicenda dell’imprenditore P., indotto a servirsi dell’agenzia V., dimostrativa invece dell’autonomia del processo rievocativo del collaboratore, che aveva confermato ulteriori condotte estorsive attuate nei confronti del medesimo P.;
– non erano emerse dall’audizione di P. all’udienza del 7 ottobre 2010 attendibili dichiarazioni che smentissero le pressioni mafiose a suo carico, avuto riguardo alla reticenza dallo stesso espressa in ordine alla sua conoscenza di T., alla esclusione di ogni estorsione in suo danno, alle contraddittorie affermazioni in merito alle elargizioni di denaro nella veste di benefattore, e alla sua resistenza a ogni forma di pressione, sporgendo denunce e subendo un attentato;
– una conferma delle cointeressenze mafiose tra l’organizzazione Cosa Nostra, la Stidda e l’agenzia V., e dei pagamenti riferiti da T., era derivata anche dalle dichiarazioni del collaboratore Fe.Fo. del 20 gennaio 2010, prodotte nel giudizio di appello, anche se il collaboratore aveva riferito notizie meno dirette e legate a notizie apprese in carcere in merito alla intenzione di M. e di V. di denunciare di essere stati vittime di estorsioni per salvare i loro patrimoni sequestrati;
– tuttavia, anche prescindendo da dette dichiarazioni, quelle di T. e di S. erano attendibili e convergenti quanto alla intromissione dell’agenzia V. con metodo mafioso nell’attività economica a partire dal 1996-1997, attraverso l’imposizione dei pagamenti in favore delle cosche e attraverso il condizionamento delle scelte degli altri operatori;
– erano a tale riguardo infondate le doglianze che attenevano alla valenza probatoria delle dichiarazioni di I.S., valorizzate dal Tribunale in ordine al rilevato condizionamento del mercato, poichè, proprio in relazione ai suoi problemi giudiziari il medesimo era stato escusso nel dibattimento di primo grado ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., mentre la dedotta relazione tra le vicende in esame e la contestazione al dichiarante dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 non era fondata su alcun dato certo, e non era ravvisabile la lamentata progressione accusatoria di dichiarazioni logiche, ampiamente riscontrate (dalle dichiarazioni dei testi Cr., L.T. e Ci., già richiamate dal primo Giudice ed evidenzianti l’interferenza di insormontabili costrizioni e imposizioni) e coerenti con i risvolti messi in luce dalle dichiarazioni dei collaboratori T. e S., e i rilievi difensivi, evidenzianti inconducenti affermazioni di I. e dei testi, avevano isolato dette affermazioni dalle rimanenti, che comunque non avevano contraddetto, solo specificando aspetti marginali delle modalità dell’attività;
– erano infondati anche i rilievi difensivi, fondati sulle risposte fornite da alcuni testi, che o non si erano interessati dei risvolti rilevanti delle vicende o avevano subito gli effetti del cima intimidatorio mafioso, poichè – da un lato – la ricostruzione della vicenda non escludeva che trasporti in partenza potessero non passare per l’agenzia V. e le dichiarazioni di I. non erano riferite alla totalità degli operatori, ma all’esito infruttuoso dei tentativi di altri soggetti che avrebbero potuto operare con la cooperativa (OMISSIS) al pari dell’agenzia V., e dall’altro lato le condizioni lavorative e di mercato si erano modificate nel tempo, come emerso dalle dichiarazioni di S.;
– alla luce di tali rilievi erano infondate anche le deduzioni difensive fondate sulle dichiarazioni dei soggetti sentiti nel corso delle investigazioni difensive, nè portava a un diverso scenario della evoluzione delle interferenze mafiose il coinvolgimento dell’agenzia nel progetto, mai attuato, di creare una sovrastruttura con più ampia base operativa, ed era irrilevante la circostanza che il custode della cooperativa (OMISSIS) in amministrazione giudiziaria avesse mantenuto i rapporti con la stessa agenzia;
– non condivisibili erano i rilievi mossi circa la rilevanza degli esiti delle intercettazioni, in quanto relativi a conversazioni esemplificativamente riportate in numero non esiguo e intercorse con operatori sempre diversi, nè quelli afferenti a conversazioni non specificamente richiamate in sentenza, per la non significatività del dedotto carattere non sospetto del loro contenuto in rapporto alle concordi risultanze delle altre conversazioni, alla plausibilità della non necessità di ribadire per telefono l’assenza di alternative e della opportunità di incontro personale in condizioni più sicure, e alla non esclusa, e comunque non rilevante, circostanza che i gestori dell’agenzia avessero sempre e comunque esercitato pressioni;
– il contenuto delle conversazioni non era comunque riconducibile a normali rapporti commerciali o a mere divergenze di opinioni tra soggetti titolari di diversi interessi, emergendo dalle stesse sia la condizione di superiorità dei titolari dell’agenzia (conv.
19.10.2005 tra B. e tale I.; conv. 7.11.05 tra lo stesso B. e D’.), sia l’atteggiamento remissivo degli interlocutori (conv. 24.11.05 tra V. e tale S.), a conforto delle illecite interferenze nell’esercizio dell’attività, emerse dalle ulteriori risultanze processuali;
– non smentivano il solido quadro probatorio le dichiarazioni rese dagli imputati V., B. e M., le cui incongruenze e contraddizioni riportate in dettaglio nella sentenza di primo grado non erano nè isolate, nè di poco conto, per ricollegarle, come dedotto, a problemi di ricordo o di esposizione, e non al tentativo di collocare le condotte in uno scenario nel quale far risultare gli stessi imputati vittime di attività estorsiva, evidenziato dal silenzio in merito alle condotte poste in essere in pregiudizio di altri operatori (confermate da risultanze ulteriori rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori), e ai contatti tenuti con esponenti dei clan sin dagli esordi (avuto riguardo ai rapporti tra M. e il cognato Ia.), evidenzianti che gli imputati si erano mossi in contesti di interventi mafiosi, irrilevante essendo che i medesimi, raggiunti da prove a carico e da provvedimenti di confisca, "abbiano scelto di alzare sempre più il tiro delle proprie accuse, indicando via via nuovi individui come coinvolti in una vicenda dalle connotazioni solo estorsive", già peraltro risultati condannati, perchè dediti a estorsioni, a elevate pene detentive e quindi con posizioni giudiziarie già ampiamente compromesse;
– non erano pertinenti i rilievi difensivi in merito alla qualificazione della condotta contestata al capo A) ai sensi dell’art. 513-bis cod. pen., nè quelli che richiamavano la definizione civilistica degli atti di concorrenza sleale, avuto riguardo all’oggetto della previsione sanzionatola penale, nè quelli che attenevano alla mancanza di effetti concreti della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando l’attuazione della condotta con forme di intimidazione e la sua idoneità a porre in pericolo il funzionamento del mercato e la libertà economica, ed essendo in ogni caso emerso l’effettivo condizionamento del libero mercato (tra le altre, vicenda P. e vicenda Metro), anche in pregiudizio dei concorrenti, per garantire lavoro all’impresa di trasporti che gli imputati conducevano a nome della società Ni.Ga.; nè i rilievi che attenevano alla mancata conoscenza da parte degli imputati degli atti di intimidazione, alla luce degli elementi acquisiti circa gli interventi dei gestori dell’agenzia nella fase delle trattative (nella quale erano state assicurate le interferenze mafiose), e circa l’esercizio diretto delle intimidazioni da parte degli stessi;
– la commissione di interferenze grazie alla intimidazione delle associazioni mafiose, sia esercitata da esponenti mafiosi sia percepita da tutti come "l’imprescindibile risorsa" dei gestori dell’agenzia per governare le scelte degli operatori, giustificava la conferma della contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
– alla indicata condotta delittuosa avevano partecipato tutti gli imputati: – B., M. e V. avevano gestito l’attività in forma societaria (i primi due erano stati indicati dai collaboratori come i diretti protagonisti delle trattative con gli esponenti mafiosi; il terzo era stato scelto come intestatario dell’agenzia; i primi due erano stati i formali titolari della società Ni.Ga.; il V. maggiormente si era rapportato con gli interlocutori);
– C., indicato come la persona che aveva caricato e scaricato camion e spinto i bancali, aveva cogestito l’attività, occupandosi con V. dei trasporti per il centro sud; venendo indicato da I. come uno dei soci dell’agenzia, dal teste Di.Di. come la persona cui si era anche rivolto per organizzare i trasporti, e da T. come la persona che insieme agli altri aveva portato avanti l’agenzia e che la sua presenza, quale fratello di uno stiddaro detenuto, era stato elemento favorevole per la chiusura delle trattative del 1997; qualificandosi egli stesso, nella conversazione n. 4180 del 7 novembre 2005, come il ragioniere di V., e facendosi carico di organizzare i trasporti, senza trascurarsi il rilievo che la sua contiguità al sodalizio della Stidda, già oggetto di accertamento giudiziario (definitivo il 20 maggio 2005), era senz’altro un elemento rafforzativo del qualificato appoggio mafioso dell’agenzia, senza che assumesse rilievo il silenzio di S. sul suo conto, avendo egli solo parlato di aver saputo da M. nel 2005 della indisponibilità a operare i pagamenti.
d.2. La Corte riteneva, invece, fondati i motivi di appello relativi al contestato reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per non essere sufficienti le prove acquisite in ordine ai suoi elementi costitutivi ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2.
In particolare, secondo la Corte, non era probatoriamente certo che da parte degli imputati fosse stato svolto un controllo mafioso nel settore degli autotrasporti in rapporto stabile con le cosche mafiose della zona, nè che vi fosse stato un finanziamento iniziale da parte di uno o entrambi i sodalizi, piuttosto che l’ausilio di singoli esponenti.
L’analisi delle vicende a partire dal (OMISSIS) consentiva, infatti, di rilevare che gli interessi degli imputati, che erano in grado per le pregresse esperienze, le loro parentele e i loro comportamenti con gli operatori di interferire sul mercato, erano contrapposti a quelli di Cosa Nostra, che solo all’esito di trattative si era accontentata di versamenti in denaro, da far ricadere, infine, sugli altri operatori, garantendo un incremento del lavoro all’agenzia V. e una più sicura corresponsione delle somme.
Nè, dal punto di osservazione del sodalizio mafioso e dei suoi esponenti, poteva ritenersi accertato che la disponibilità degli imputati a sottostare al pagamento presupponesse ed esprimesse la loro disponibilità ad assumere ruoli e perseguire fini associativi.
d.3. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte rilevava che con riguardo al reato di cui all’art. 513-bis per il quale era confermato il giudizio di responsabilità non si poneva un problema di bilanciamento delle circostanze, non fattibile con l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e che detto reato, rispetto al quale doveva essere confermata la disposta concessione delle circostanze attenuanti generiche, era un reato di non comune gravità, in relazione alla condotta tenuta dagli imputati, e rideterminava la pena in anni quattro di reclusione, partendo dalla pena base di anni tre e mesi sei di reclusione, e applicando l’aumento di cui all’indicato art. 7, la riduzione per le attenuanti generiche e l’aumento per la continuazione interna tra gli episodi criminosi.
e) I ricorsi.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Caltanissetta e, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati sopra indicati.
e.1. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso limitatamente al capo della sentenza impugnata riguardante il punto dell’assoluzione, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, dal reato di associazione mafiosa nei confronti dei quattro imputati, chiedendo l’annullamento parziale della sentenza sulla base di tre motivi.
e.1.1. Con il primo motivo il ricorrente Procuratore denuncia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che risulta dal testo della sentenza impugnata.
La Corte, ad avviso del ricorrente, ha in massima parte confermato la bontà dell’impianto accusatorio, acclarato in primo grado, con riguardo alla operatività di un assetto societario riferibile agli imputati, e avente come attività la intermediazione nel commercio e trasporto di ortofrutta nel mercato di Gela, esercitata in via esclusiva e in un clima di condizionamento e intimidazione nei confronti degli altri operatori del settore, avuto riguardo agli elementi evidenziati nella sentenza e ritenuti nella stessa provati e riscontrati.
Alla luce dei presupposti storico-fattuali, probatoriamente riscontrati e richiamati in ricorso, e dei riferimenti specifici contenuti in sentenza, nel ripercorrere la ricostruzione storica della vicenda, e pure richiamati in ricorso, all’interesse mafioso all’iniziativa, alla riferibilità dell’attività svolta alle consorterie criminali, alla confluenza del denaro versato nel fondo comune da dividere tra Stidda e Cosa Nostra, alla assicurazione dei successivi interventi mafiosi per incrementare gli affari, il Procuratore ricorrente ritiene non logicamente consequenziale l’iter argomentativo della sentenza che ha assolto gli imputati dal reato associativo e ha in particolare escluso, per difetto di prova certa, lo svolgimento da parte degli stessi del controllo mafioso nel settore degli autotrasporti nell’ambito di un rapporto stabilmente intrattenuto con le cosche locali con l’intendimento di conseguire comuni interessi associativi.
Tale affermazione è illogica anche per la implausibilità della configurazione dell’esistenza di un terzo polo criminale, che potesse gestire in Gela un’agenzia di trasporti con metodo mafioso imponendo il proprio monopolio e coagulando attività economiche e profitti sottratti alle casse di Cosa Nostra e della Stidda, già operanti, senza l’autorizzazione e la reazione da parte di dette strutture criminali radicate nel territorio.
Ma, ad avviso del ricorrente, è contraddittoria anche l’ulteriore affermazione della Corte, secondo cui non si sono acquisiti elementi sicuri per configurare l’iniziale finanziamento da parte di uno o entrambi i sodalizi mafiosi gelesi, essendo invece emerso solo l’ausilio di singoli esponenti di detti sodalizi e in particolare della Stidda, poichè Ia., espressione di vertice della Stidda e portatore degli interessi della intera organizzazione criminale, ha impresso, alla stregua delle sue stesse dichiarazioni, l’idea e l’avvio dell’attività societaria servendosi del cognato M., unitamente ad A.E., esponente di Cosa Nostra di Gela, attraverso B.; C.O. è esponente di rango della Stidda e già qualificato mafioso con sentenza definitiva, e V. è cognato di Pa.Or., storico affiliato della Stidda.
In tale contesto qualificato l’intervento di T. è stato volto a riaffermare la presenza di Cosa Nostra nella organizzazione dell’agenzia, già nata da un accordo della stessa con la Stidda, e l’accordo raggiunto era stato l’epilogo delle trattative intercorse con il membro di vertice degli stiddari, Fi.Ca..
e.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente Procuratore denuncia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), manifesta illogicità della motivazione che risulta dal testo della sentenza impugnata in relazione all’art. 416-bis cod. pen..
Secondo il ricorrente, la Corte ha illogicamente parlato di contrapposizione di interessi tra Cosa Nostra e gli imputati, laddove era invece risultata una ricomposizione dell’accordo originariamente stabilito tra Ia. (c.d. componente stiddara) e A. (c.d.
componente di Cosa Nostra), poi disatteso per l’approfittamento da parte dei gestori dello stato detentivo degli esponenti di Cosa Nostra, e ha illogicamente ritenuto che gli appoggi mafiosi non erano finalizzati a perseguire scopi associativi, pur dicendo che finivano per avvantaggiare le cosche, essendo anche implausibile sul piano logico che gli imputati non si siano rappresentato il dolo relativo alla finalità di contribuire al programma associativo, che pur sosteneva la loro presenza monopolistica sul mercato, e che il loro intento fosse quello di incrementare profitti monopolistici individuali avvalendosi di metodologie mafiose.
Nè la circostanza che gli imputati non intendessero assumere ruoli e competenze per contribuire ai fini associativi assume rilievo sul piano normativo e su quello probatorio, nè nella stessa rubrica della imputazione.
e.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente Procuratore denuncia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione di legge in relazione all’art. 416-bis cod. pen. per l’omessa sussunzione della condotta descritta sub b), nello schema legale del concorso esterno di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen..
Di tale schema, ad avviso del ricorrente, ricorrono, in ogni caso e in subordine, le condizioni, poichè l’impresa V. è da ritenere sicuramente impresa mafiosa per avere operato con l’appoggio decisivo e condizionante di Cosa Nostra, e per essere stata la sua attività agevolata dalle cointeressenze con le organizzazioni criminali. Nè essa avrebbe potuto avere un ruolo di monopolio senza l’appoggio di entrambe dette organizzazioni.
Pertanto, gli imputati, soci di detta impresa, hanno contribuito in modo essenziale al mantenimento e al finanziamento di dette imprese "garantendo la gestione dell’impresa e la corresponsione degli utili ricavati".
e.2. V.M. ricorre per mezzo degli avv. XXX e XXX e chiede innanzitutto l’annullamento della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla trama argomentativa della decisione, che sottopone ad analisi critica, evidenziando che:
– la Corte non ha distinto le posizioni di ciascun imputato, riferendosi cumulativamente ai titolari di una compagine indicata ditta V. o agenzia;
– nè la Corte ha proceduto a una ricostruzione dei fatti in relazione alle epoche storiche degli accadimenti e alla individuazione delle ditte, pure sequestrare e confiscate, dovendo la ditta individuale di trasporti V. tenersi distinta dall’Agenzia di trasporti V. e dalla società Ni.Ga., i cui titolari erano M. e B.;
– anche l’interesse al settore degli autotrasporti dei prodotti ortofrutticoli, posto come inizio della motivazione della decisione impugnata, riferito alle organizzazioni criminali di Gela era solo l’interesse personale di un esponente della Stidda, confermato dalla stessa motivazione, e in particolare dal richiamo operato alla deposizione del teste Mi., la cui sola opposizione all’uso del piazzale ha fatto venire meno il progetto, ma soprattutto dal riferimento all’arresto e alla collaborazione di Ia., bastati per far naufragare la sua idea non comune ad altri, che non l’hanno portata avanti;
– la Corte non poteva neppure ritenere poco chiari i passaggi successivi a tale fase iniziale e poi coinvolgere genericamente e apoditticamente tutti gli imputati, e quindi esso ricorrente estraneo alle vicenda come da lui stesso dichiarato, e rimasto estraneo anche quando nel 1994 era uscito dal carcere T., che si era incontrato con i titolari dell’agenzia, M. e B., e non con lui, e quando rientrato in carcere T. nel 1996, gli altri esponenti mafiosi avevano ritenuto insufficiente il solo pagamento da pare dell’agenzia di due milioni al mese;
– anche alla seconda fase, successiva alla scarcerazione di T. nel maggio 1997, esso ricorrente non ha partecipato e la decisione di cedere alla richiesta di T. del pagamento di L. dieci milioni al mese è stata dei suoi interlocutori, M. e B., il secondo dei quali aveva intanto subito un gravissimo attentato, mantenendo la loro agenzia, mentre esso ricorrente era titolare di una ditta di autotrasporti diversa dall’agenzia e rimasta distinta da questa e solo a lui intestata dal dicembre 1997;
– neppure si sono considerati i tempi delle detenzioni e delle scarcerazioni dei due collaboratori T. e S. che hanno parlato di intervento mafioso a favore dell’agenzia, e i motivi di astio di S. verso esso ricorrente, refluenti sulla illogicità della ricostruzione della vicenda I., lontana dalle vicende che avevano visto come protagonisti T. e gli indicati M. e B., e non altrimenti provata;
– peraltro è risultato che gli operatori si sono rivolti anche ad altre agenzie operanti sul territorio, e non poteva ritenersi emblematica la vicenda specifica della cooperativa (OMISSIS), e desumersi da un limitato campione di colloqui intercettati un comportamento sistematico di intimidazione nei confronti degli interlocutori, piuttosto che la volontà del titolare dell’agenzia di mantenere il mercato, in assenza di prove di un collegamento mafioso dell’agenzia V. nel 2005, epoca dei fatti contestati, e in presenza delle dichiarazioni di S. che, con riferimento al 2005, ha parlato delle difficoltà rappresentate da M. di provvedere al pagamento per la riduzione degli incassi.
e.2.1. Il ricorrente deduce quindi due motivi a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 513-bis cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art. 7 per essere contrastante la responsabilità riconosciuta ai sensi dell’indicato art. 7 con le ragioni probatorie poste a fondamento della disposta assoluzione dal reato associativo, che vengono richiamate in ricorso.
Se i gestori della ditta sono stati ritenuti costretti ad accettare la via del compromesso, riuscendo a mantenere l’attività e a subire l’imposizione di pagare una somma, e tale imposizione ha caratterizzato l’evoluzione del loro rapporto con le cosche, il ragionamento probatorio è illogico e contraddicono; nè, affermata l’assenza di volontà di avvantaggiare il sodalizio, poteva essere mantenuta l’aggravante indicata.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 513-bis cod. pen., sotto forma di errata sussunzione della condotta ascritta nello schema degli artt. 110 e 513-bis cod. pen., evidenziando che tale violazione consegue alla mancanza della prova di un vantaggio ingiusto derivato ai soci dell’agenzia da un collegamento con le cosche criminali e dalla insufficienza probatoria della induzione da parte degli stessi a un condizionamento della volontà contrattuale altrui.
Non è, infatti, provata la cointeressenza e la compartecipazione di esso ricorrente con le associazioni mafiose, che doveva manifestarsi nell’affermazione di un regime di monopolio smentito processualmente.
Nè vi è un apporto probatorio che individui la specificità di condotta individuabile come concorrenza sleale ai sensi dell’alt. 513- bis cod. pen..
e.3. M.G. ricorre per mezzo dell’avv. XXX e chiede l’annullamento della sentenza sulla base di due motivi, con i quali, rispettivamente, denuncia manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per contraddittorietà tra le argomentazioni esposte a sostegno della decisione, ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per vizio di giudizio in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso nel reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7.
e.3.1. Secondo il ricorrente, la Corte lo ha correttamente ritenuto estraneo al reato associativo, escludendone la partecipazione alla Stidda non desumibile dal semplice fatto di essere fratello di M.F. e cognato di Ia.Ga., entrambi stiddari, e ha correttamente ritenuto l’agenzia V., cui esso ricorrente ha partecipato, vittima di estorsione di stampo mafioso da parte delle organizzazioni criminali gelesi.
E’ conseguente, pertanto, alla sua non partecipazione ad associazione mafiosa e alla sua sottoposizione al pagamento del pizzo, ad avviso del ricorrente, la sua posizione di persona vittima della mafia, ed è incompatibile con tali rilievi la conferma della condanna per il reato di illecita concorrenza aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7 non potendo essere autore di comportamenti di stampo mafioso la persona estorta la cui condotta non è libera, difettando la libertà di azione e di autodeterminazione, e non potendo, quindi, sfruttare l’associazione mafiosa e il suo intervento chi è succube della stessa, cumulando la duplice veste di vittima del reato e di correo degli autori del medesimo.
La Corte, che non si è posta il problema della posizione soggettiva dell’estorto rispetto al suo estorsore, ha svolto argomenti viziati, seppure suggestivi, poichè il negozio illecito tra esso ricorrente e i suoi taglieggiatori non prevedeva obbligazioni bilaterali (prezzo vs. procacciamento di affari), non essendo stati mai assicurati gli interventi mafiosi a operatori del mercato, ed essendovi stata solo una imposizione (prezzo vs. incolumità della persona e dei mezzi della ditta), tanto che per l’incendio verificatosi in danno dell’agenzia vi è un procedimento di estorsione.
e.3.1. La Corte, ad avviso del ricorrente, è pervenuta a una "crasi" con sovrapposizione illegittima tra elementi del sillogismo giudiziario, sovrapponendo il dato della sottoposizione a estorsione di stampo mafioso con quello degli interventi di eventuale illecita concorrenza e non considerando che manca la prova dell’intervento delle cosche su richiesta degli imputati, essendo, invece, emerso che sono state le cosche a sottoporre a pressione i membri dell’agenzia che già operava, sottoponendoli a estorsione, e a effettuare qualche intervento di pressione sui produttori per convogliare lavoro verso l’agenzia non nell’interesse della stessa agenzia ma solo a proprio vantaggio, per garantirsi il corretto e puntuale pagamento dell’esoso esborso richiesto.
Il ricorrente, che, vittima della mafia, non ha mai avuto nulla in cambio della estorsione subita, e non ha mai posto in essere comportamenti vessatori o intimidatori, non può pertanto, in coerenza con le emergenze probatorie, essere ritenuto, oltre ogni ragionevole dubbio, responsabile di illecita turbativa in concorso con esponenti mafiosi e valendosi degli strumenti e dei metodi della stessa.
e.4. C.O. ricorre per mezzo dell’avv. XXX.
La sua posizione è esaminata congiuntamente a quella di B. N. che con separato atto, a mezzo dello stesso difensore, ha proposto analoghi motivi, tranne uno da trattarsi solo riguardo al deducente C..
e.4.1. Con il primo motivo i ricorrenti C. e B. denunciano violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 513-bis cod. pen., e violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per vizio della motivazione in relazione all’art. 125, comma 3, e all’art. 192, comma 3, per manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione nonchè per travisamento della prova.
Secondo i ricorrenti, la Corte, dopo aver individuato gli atti posti in essere da essi ricorrenti anche in concorso con altri imputati, rientranti nella previsione di cui all’art. 513 bis, non ha stabilito il relativo periodo di commissione e non ha motivato sulla base di prove rigorose circa la loro responsabilità, tanto più necessaria per avere la stessa Corte escluso che tutti i trasporti dovessero passare per l’agenzia V..
La Corte, partendo da un pregiudizio, alla pari della sentenza di primo grado, costituito dai rapporti parentali di alcuni imputati con esponenti mafiosi e dalla iniziativa di Ia.Ga. risalente al 1991, non si è soffermata ad analizzare in sè i singoli episodi ipoteticamente integranti il reato pure individuati.
Il primo fatto rilevante è il c.d. sinallagma, ipoteticamente stipulato, in base alla ipotesi accusatoria, tra B. e M. con le cosche mafiose, secondo il quale, in cambio del pagamento di L. dieci milioni al mese era assicurato un intervento volto a convogliare il lavoro verso l’agenzia. In esecuzione di tale patto criminale, collocato nel 1997, T.R. è intervenuto su P.G. imprenditore, che si è poi servito dell’agenzia V., senza interrompere i rapporti con quella di (OMISSIS), già utilizzata.
La Corte, utilizzando le dichiarazioni rese da T. in sede di prevenzione e non quelle rese in primo grado, ha ritenuto che le stesse erano state confermate dal collaboratore S., che tuttavia ha reso dichiarazioni de relato, apprese dallo stesso T., che pertanto non poteva riscontrare, e non ha considerato che, comunque, S. si era riferito all’accordo iniziale del 1991, quando si era creata l’agenzia, del quale aveva saputo da A. e B. in carcere, come dallo stesso chiarito nella risposta data al difensore, precisando che il sistema di pressione si era protratto negli anni successivi senza che fosse necessario ripeterlo ogni anno, e non all’anno 1997.
Conseguentemente del sinallagma, ipoteticamente intervenuto tra gli esponenti mafiosi e l’agenzia V. nel 1997, l’unica fonte di prova è, ad avviso dei ricorrenti, il solo collaboratore T., senza alcun riscontro in altri elementi processuali.
Nè T. ha reso dichiarazioni costanti, essendo diverse le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado rispetto a quelle utilizzate dalla Corte d’appello, avendo chiaramente detto nel giudizio di primo grado che non vi era stato alcun accordo con i titolari dell’agenzia, cui i commercianti commissionavano i trasporti, ignorando l’interferenza di T. e della mafia, mentre l’iniziativa dell’intervento presso P. e altri è stata assunta liberamente da T. perchè le cosche consideravano una "cosa loro" l’agenzia, concordando sul punto S. sentito nel giudizio di appello, con conseguente novità della prova, non preclusiva del rilievo del vizio del travisamento della prova pur in presenza di "doppia pronuncia conforme".
La Corte è incorsa in ulteriore vizio di motivazione per non avere indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di considerare le dichiarazioni rese da T. in sede di prevenzione e non quelle rese in primo grado e rendere conto delle divergenze tra le stesse.
Nè I.S. presidente della cooperativa (OMISSIS), esaminato ex art. 210 cod. proc. pen., ha riscontrato le dichiarazioni di T., poichè il dato relativo alla vicenda P. in merito al trasferimento delle sue commissioni di trasporto all’agenzia V. può riscontrare il fatto che T. era intervenuto sul medesimo P., e non che i titolari dell’agenzia avessero stipulato il sinallagma con lo stesso T., in forza del quale gli agenti mafiosi, in cambio del pagamento del pizzo, si impegnavano a intervenire sui commercianti per far confluire le commesse sull’agenzia e che di tale intervento su P. gli imputati fossero a conoscenza.
Le dichiarazioni di T. sono peraltro inverosimili, e quindi inattendibili, e, non riscontrate da S., non lo sono state neppure da parte del teste P. la cui reticenza ha reso la dichiarazione neutra e non riscontro alle dichiarazioni di T..
Anche sulla interpretazione delle intercettazioni telefoniche le argomentazioni della Corte sono ipotetiche e congetturali e prive di alcun fondamento probatorio, poichè le stesse, private degli ipotetici e non provati pregressi contatti, non possono integrare la condotta contestata.
Da esse neppure è derivata alcuna conseguenza sul mercato, mentre le lamentele esternate dai fratelli Su. attengono alla normale gestione dell’agenzia volta a favorire i propri mezzi a scapito degli altri trasportatori, e ad affidare i trasporti a suo piacimento, senza per questo incorrere in illecito.
La sentenza, indicando solo quindici conversazioni su circa settemila intercettate tra il 31 maggio 2005 e il 20 novembre 2005, ha proceduto anche a un vaglio contraddittorio, tenuto conto della circostanza che con riguardo a tale anno S.C., scarcerato in detto anno, ha riferito che M. aveva dichiarato che non erano in condizioni di pagare non incassando nemmeno il denaro per loro, e della circostanza che, dopo l’arresto di T. nel 1998, non si sono posti in essere altri atti di pressione verso i commercianti.
Non potevano, pertanto, le intercettazioni essere ritenute probative di illecita interferenza nell’esercizio dell’attività, dimostrando invece le difficoltà del settore pullulante di concorrenza e privo di alcun ruolo egemone.
Ad avviso dei ricorrenti, la Corte ha illogicamente valutato anche l’episodio D., risultato portatore di interesse proprio e autonomo rispetto all’agenzia, e non riferibile pertanto agli imputati, non intervenuti nella vicenda, e l’episodio L.T., non essendovi alcuna prova che dietro le discussioni indicate vi fossero gli imputati. Nè sono risultate interferenze di soggetti mafiosi e non è emerso alcun dato probativo di un persistente e diffuso clima di intimidazione.
e.4.2. Con il secondo motivo del ricorso di C.O., si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità della motivazione e per violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, sul rilievo che la qualità di socio dell’agenzia V. del ricorrente è stata fondata sulla ritenuta sussistenza di un rapporto di cogestione del quale ha parlato solo I.S., avendolo indicato decine di commercianti, assunti a sommarie informazioni dall’agenzia investigativa "Veralex", incaricata dalla difesa, i collaboratori e i coimputati come mero dipendente.
Nè rileva quanto dichiarato dal teste Di.Di., impiegato della cooperativa (OMISSIS), poichè la saltuaria organizzazione dei trasporti da parte dello stesso ricorrente rientra negli incombenti del dipendente, e la qualifica di ragioniere è dimostrativa del rapporto di impiego, mentre è mera congettura ogni illazione afferente il suo carico pendente per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con condotta ferma al 2 agosto 1989.
Il fatto che il reato contestato è un reato proprio conferma la necessità della prova rigorosa della qualità e dell’interesse del soggetto agente.
e.4.3. Con il terzo motivo del ricorso dell’imputato C. e con il corrispondente secondo motivo del ricorso dell’imputato B. si deduce, in subordine, la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per mancanza di motivazione in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con conseguente statuizione di prescrizione del reato contestato.
Secondo i ricorrenti, poichè l’episodio P. è collocato pacificamente non oltre il 1997 e riguardo agli episodi D. e L.T., accaduti tra il (OMISSIS), il primo, e tra il (OMISSIS), il secondo, il collaboratore T., che ne ha parlato, non è stato riscontrato, manca quel quid pluris rispetto alla condotta contestata ai sensi dell’art. 513-bis cod. pen. che consente di ritenere integrata l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e sussistente lo stesso reato contestato, il reato si è prescritto alla data dell’1 luglio 2007.
e.4.4. Con il quarto motivo del ricorso dell’imputato C. e con il corrispondente terzo motivo del ricorso dell’imputato B. si deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), sotto il profilo che, per gli episodi D. e L.T. anche a voler ritenere sussistente il reato in relazione alla vicenda P., collocata nel maggio 1997, il reato anche con la contesta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 si è prescritto nel 2009.
e.4.5. Con il quinto motivo del ricorso dell’imputato C. e con il corrispondente quarto motivo del ricorso dell’imputato B. si deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione del termine ultimo del tempus commissi delicti, da fissarsi al più al 25 novembre 2005, data dell’ultima intercettazione, con conseguente accorciamento della protrazione del reato e incidenza sul quantum della pena.
f) Gli atti successivi al deposito dei ricorsi.
f.1. In data 12 giugno 2012 è pervenuta nota da parte del difensore del ricorrente M., con la quale si rappresenta che, dopo la sentenza di primo grado, lo stesso Pubblico Ministero, che aveva sostenuto l’accusa in giudizio, aveva svolto nuove indagini, al cui esito è stato stravolto l’assunto accusatorio recepito in sentenza, essendo stato individuato nel ricorrente una vittima di estorsione di stampo mafioso. Detta diversa ipotesi accusatoria ha avuto riscontri e duplice vaglio giudiziale, poichè il G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta il 20 febbraio 2012 ha applicato a T.R. la pena per il reato continuato e aggravato di estorsione e nei confronti degli altri imputati è stato disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Gela, con costituzione del ricorrente come parte civile, come da atti allegati.
f.2. Con motivi aggiunti e memoria difensiva del 15 giugno 2012 sono stati depositati, nell’interesse del ricorrente B. per la loro acquisizione, la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta del 20 febbraio 2012 nei confronti di T.S. e il decreto che ha disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Gela di altri coimputati per il reato di estorsione, commesso nei confronti del ricorrente, di M. e di V. M. dalle consorterie mafiose di Gela ininterrottamente, dal settembre 1997 al 2006, per l’attività di intermediazione nel settore dei trasporti di prodotti ortofrutticoli.
g) La deliberazione.
All’esito della requisitoria del Procuratore Generale e della esposizione da parte dei difensori intervenuti delle loro difese e conclusioni, nei termini riportati in epigrafe, all’udienza odierna, dopo la deliberazione, si è data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

Motivi della decisione

1. Va fatta, innanzitutto, una premessa di carattere generale con riferimento ai vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, articolati dai ricorrenti sotto diversi profili.
1.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione deve essere limitata – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e di procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, e, tra le successive conformi, da ultimo Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Capanna e altro, Rv. 248192).
Non integra, infatti, manifesta illogicità della motivazione come vizio denunciabile in questa sede, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, nè la diversa ricostruzione degli atti ritenuta più logica, nè la minima incongruenza, nè la mancata confutazione di un’argomentazione difensiva.
L’illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico – giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato ed essere evidenti, e cioè di spessore tale da essere percepibili ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l’osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, e, tra le successive conformi, da ultimo, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Merja, Rv. 248698).
1.2. L’esame dei singoli ricorsi deve, quindi, procedere avendo riguardo ai predetti principi, che questo Collegio condivide e riafferma, agli elementi – come sintetizzati nella parte espositiva – ritenuti in sentenza tali da comprovare la responsabilità o no degli imputati per i reati contestati e ai rilievi – pure già sintetizzati – espressi con i proposti ricorsi.
2. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale è infondato in ogni sua deduzione.
2.1. Le censure svolte con il primo e il secondo motivo attengono alla coerenza e alla logicità dell’iter argomentativo della decisione, che si afferma viziato, con riguardo alla disposta assoluzione degli imputati V.M.G., M. G., C.O. e B.N. dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, contestato al capo B) della imputazione, in relazione al quale è stata emessa pronuncia di condanna con la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio.
Tali censure, nel rimarcare la intrinseca contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, si articolano sull’analisi, condivisa, della ricostruzione fattuale operata dalla Corte, in massima parte confermativa di quella acclarata in primo grado, circa la genesi in ambito mafioso e lo sviluppo nel medesimo ambito di un "assetto societario (per quanto elementare) facente capo agli imputati", esercente attività di intermediazione nel commercio e trasporto di prodotti ortofrutticoli nel mercato di Gela, e sulla non logica consequenzialità della ritenuta non compiuta prova della sussistenza degli estremi del reato associativo in capo agli imputati, la cui condotta è stata ritenuta espressione di un concorso di persone nel reato di cui all’art. 513-bis cod. pen..
2.2. Secondo la specifica rappresentazione delle ragioni di doglianza, già i presupposti storico-fattuali, riscontrati e ritenuti provati nel giudizio di merito, consegnano la raffigurazione di una impresa, operativa come società di fatto e regolarizzata nel 1997, nata per il controllo nel settore della intermediazione nell’indicato ambito commerciale per un convergente interesse economico condiviso tra esponenti di vertice della Stidda gelese ( Ia.Ga.) e di Cosa Nostra ( A.E.) e concretizzata attraverso il suo affidamento in gestione a M. G. (uomo di fiducia e cognato di Ia.Ga.) e a B.F. (uomo di fiducia di A.E.).
Lo sviluppo nel tempo di tale impresa con l’appoggio della Stidda, inglobando C.O. e V.M., fratello e cognato, rispettivamente, di qualificati affiliati della Stidda e il primo anche condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., aveva determinato l’intervento di T.R. (esponente della famiglia Emmanuello, ramo Cosa Nostra), delegato, uscendo dal carcere nel 1994, dai vertici di Cosa Nostra rimasti detenuti, di rivendicare la costituzione originaria della impresa e di ricomporre l’accordo tra le due componenti associative.
L’accordo, raggiunto dopo una forte resistenza degli indicati V., M., C. e B. (odierni imputati e ricorrenti) alle pretese di T., era in termini di versamento di denaro in quote mensili per bilanciare i profitti che l’agenzia di intermediazione aveva riscosso negli anni senza avere nulla corrisposto a Cosa Nostra, e, conclusivamente, mentre i predetti continuavano a gestire l’attività, in termini di versamento di quote mensili alle cosche in cambio della garanzia del loro appoggio.
2.3. La Corte di merito, che ha richiamato tali emergenze afferenti alla nascita e alla evoluzione dell’agenzia e tratte dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Ia.Ro., T. R. e Ce.Em., riportate ampiamente nella sentenza di primo grado e sintetizzate sub e.3. del "ritenuto in fatto", e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia S.C. e Fe.Fo., acquisite nel giudizio di appello e riportate e valutate nella sentenza di appello, qui riprese per sintesi sub d.1. del "ritenuto in fatto", ha rimarcato sia l’interesse mafioso alla iniziativa, attraverso l’intervento in prima persona di Ia.
G., sia i momenti evolutivi dell’agenzia, la cui riconduzione alla matrice genetica mafiosa doveva passare attraverso la riconduzione alla ragione, da svolgesi da parte di T. uscito dal carcere, di coloro che gestivano l’attività economica già presa di mira per trane le utilità attese attraverso la rivendicazione della sua gestione.
La sentenza, che non ha prescisso dall’analisi dei momenti che, alla luce delle emergenze probatorie specificamente richiamate, hanno connotato gli sviluppi della vicenda e le trattative che avevano visto contrapposti ai gestori dell’agenzia e ai loro interessi, anche gli appartenenti alla Stidda interessati alla formazione del fondo comune delle entrate da suddividere con Cosa Nostra, ha evidenziato che gli stessi gestori, accettando la via del compromesso, erano riusciti a mantenere l’attività, subendo l’imposizione di pagare elevati importi mensili e ricevendo l’assicurazione di un "intervento mafioso al fine di convogliare le locali commesse verso l’agenzia a nome del V.", con un ritorno per gli interessi della stessa cosca mafiosa, meglio garantita nella effettiva corresponsione in suo favore e percezione da parte sua del gravoso onere imposto.
2.4. A tali considerazioni sono logicamente correlate le conclusioni che la Corte di merito ha espresso, in riforma della sentenza di primo grado che aveva visto nell’accordo la chiara manifestazione di un coinvolgimento societario mafioso nell’agenzia di intermediazione.
Si è, infatti, esaustivamente, evidenziato, con argomentazioni congruenti ai dati fattuali esaminati, che, pur nella sospetta nascita ed evoluzione dell’attività prima dell’intervento di T., non sono emersi elementi probatoriamente certi circa lo svolgimento da parte degli imputati di un "controllo mafioso" nel settore degli autotrasporti, esercitato intrattenendo un rapporto stabile con le cosche mafiose locali in vista del conseguimento di comuni interessi, e che non è risultato provato in modo certo che il sodalizio della Stidda e/o Cosa Nostra hanno finanziato l’attività, al di là dell’intervento di alcuni loro esponenti.
Nè – si è sottolineato – è emersa una convergenza di interessi tra gli imputati e la consorteria mafiosa, risultati invece contrapposti, poichè la seconda, che intendeva sottrarre ai suoi gestori l’attività di impresa, si è, infine, accontentata, nell’ambito di un oneroso accordo per i suoi contraddittori, di un pagamento mensile da farsi da parte di questi ultimi. Anche l’assicurazione di un appoggio mafioso non può essere riferita, alla stregua dell’analisi svolta, a una "controprestazione" della consorteria, espressione di "accordi perpetuati" per il perseguimento degli interessi associativi, pur ritornando lo stesso appoggio a vantaggio delle cosche per il loro affidamento sulla possibilità per l’agenzia di pagare le esose somme a suo carico attraverso il lavoro e gli utili conseguendi.
La scelta degli imputati di sottostare al pagamento nel rapporto con le cosche non è, nel giudizio conclusivo della Corte, riconducibile univocamente alla volontà di avvantaggiare il sodalizio, nè il cedimento degli stessi a un pagamento forzato è sintomatico, in assenza di un completo fondamento probatorio, dal punto di osservazione del medesimo sodalizio e dei suoi componenti, della disponibilità degli imputati all’assunzione di ruoli e di competente per prestare un contributo ai fini associativi.
2.5. Tale analisi fattuale, epurata dai riferimenti più specificamente attinenti al reato di cui al capo A), è esente da vizi logici e giuridici ed è coerente con l’esatta interpretazione e la corretta applicazione dei principi di diritto, costantemente affermati da questa Corte, alla cui stregua, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionalistico, in esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, ed è desumibile da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l’appartenenza nel senso indicato, purchè si tratti di indizi gravi e precisi idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonchè della duratura, e sempre utilizzabile, messa a disposizione della persona, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dalla imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 11/01/2008 P.G. in proc. Addante e altri, Rv. 238838).
2.6. L’indicata analisi, illustrata sinteticamente sub d.1. e d.2, del "ritenuto in fatto", che ha fondato il convincimento espresso dalla Corte di merito – nell’ambito della sfera di cognizione alla stessa riservata – circa la disposta assoluzione degli imputati dal reato associativo per la esclusa possibilità, congruamente giustificata, di configurarne la commissione da parte degli stessi, resiste alle censure del Procuratore ricorrente che, attraverso la manifestazione di un diffuso dissenso di merito, svolgono, sul punto della esclusa configurabilità della ipotesi associativa, considerazioni articolate, ma tutte in fatto, insuscettibili di valutazione in sede di legittimità e tendono a impegnare questa Corte – reiterando rilievi già discussi in sede di merito e tentando di screditare le valutazioni dei dati di fatto e di accreditare una diversa lettura degli elementi di conoscenza apportati ai Giudici di merito dal materiale probatorio del processo – in una sovrapposizione argomentativa rispetto ai contenuti della decisione già adottata.
Le doglianze, che oppongono anche generici riferimenti a implausibili ipotesi ricostruttive alternative per trarne la conferma dell’intendimento degli imputati di conseguire interessi associativi comuni con gli enti criminali, trascurano di correlarsi con le ragioni argomentate della decisione che hanno posto in luce sia il contenuto economico della prestazione coattivamente imposta agli imputati sia l’indiretto vantaggio derivando alle cosche dall’appoggio agli stessi garantito. Esse, inoltre, riferendosi alla gestione dell’impresa "con metodo mafioso" introducono nella valutazione della condotta associativa elementi non dimostrativi dell’appartenenza degli imputati all’associazione e non coerenti con la tesi che si intende dimostrare, e riproponendo l’avvio mafioso dell’impresa e i suoi sviluppi, non disgiunti dai connotati parentali degli imputati, antecedenti all’accordo, del quale è stato protagonista T., omettono di svolgere una critica specifica e puntuale alla condotta analisi della evoluzione dell’agenzia, dell’epilogo negoziale delle sue sorti e del contenuto dell’accordo, pur indicati nella premessa storico-fattuale del ricorso.
2.7. Gli svolti rilievi che collocano nel rapporto di contrapposizione di interessi tra gli imputati e le cosche il pagamento da parte dei primi di una somma coattivamente imposta e non riferiscono inequivocamente a una controprestazione l’assicurazione dell’appoggio mafioso, escludono la fondatezza anche del terzo motivo del ricorso che, in via subordinata rispetto alle deduzioni e osservazioni svolte, prospetta una riconduzione della condotta addebitata agli imputati allo schema tipologico del concorso esterno, fondandola sulla natura mafiosa dell’impresa V., sul servizio intimidatorio ricevuto e sulla espressa connivenza con le cosche, con rinnovate incursioni nel merito già non illogicamente valutate.
2.8. Consegue agli svolti rilievi il rigetto del ricorso del Procuratore Generale.
3. Sono fondati i ricorsi dei ricorrenti che, con distinti atti e sotto diversi e/o concorrenti profili, censurano la sentenza impugnata che ha confermato il giudizio di responsabilità già espresso in primo grado con riguardo al reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., contestato al capo A) a tutti i ricorrenti, con l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.
3.1. Il percorso motivo, sviluppato dalla Corte d’appello, strettamente correlato sul punto a quello di primo grado e arricchito, rispetto a quest’ultimo, dagli esiti delle ulteriori acquisizioni del giudizio di appello e dalle risposte date alle deduzioni difensive fatte oggetto dei motivi di appello, riportato per sintesi sub c) e d), e relativi sottoparagrafi, del "ritenuto in fatto", non si sottrae alle censure mosse presentando incongruenze argomentative con riguardo a tre profili, che ne comportano l’annullamento.
3.2. Il primo profilo attiene alla coerenza e completezza delle argomentazioni spese per enunciare le ragioni della non condivisa deduzione del difetto di prova circa le interferenze illecite da parte degli imputati, nell’esercizio dell’attività commerciale da essi svolta, attraverso forme di intimidazione, volte a controllare o solo a condizionare le attività comunque produttive del settore di comune operatività.
L’analisi svolta, che ha escluso, all’esito della valutazione delle fonti probatorie, plurime e di varia natura, ogni rilevanza alle prospettazioni difensive dei ricorrenti, volte a ricondurre la vicenda alle richieste di denaro e alla imposizione di pagamenti da parte delle cosche mafiose, e ha tratto elementi di sospetto circa l’attendibilità delle accuse dei medesimi dal coinvolgimento progressivo di nuovi individui, nella vicenda descritta con connotazioni solo estorsive, già individuati come esponenti mafiosi dediti a numerose estorsioni, per lo più condannati e quindi titolari si posizioni giudiziarie compromesse, è manchevole e incongrua.
Tali rilievi, di contenuto generico e di carattere assertivo, non sono stati correlati, infatti, con evidente incidenza negativa sulla tenuta logica della motivazione, non solo con le ragioni poste a fondamento della contestuale pronuncia di assoluzione degli imputati dal reato associativo, ma anche con una valutazione, fatta dalla parte degli stessi imputati, delle indicate e contestate obiezioni difensive.
Questa incongruenza è ora resa evidente dalle evenienze processuali successive, rappresentate a questa Corte con la memorie difensive depositate prima della odierna udienza pubblica, con le quali sono stati illustrati, con relativo supporto documentale, i riscontri e il duplice vaglio giudiziale della ipotesi accusatoria posta a base delle indagini condotte nel nuovo instaurato procedimento, rappresentati dalla sentenza resa ex art. 444 cod. proc pen. il 20 febbraio 2012 dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di T.R. per ipotesi estorsive in danno degli imputati o di alcuni di essi, costituiti parti civili, tra il settembre 1997 e il 17 ottobre 1998, e dal rinvio a giudizio di Fi.Ca. e altri per ipotesi estorsive, provenienti dalle consorterie mafiose gelesi, nei confronti dei medesimi, pure costituiti parti civili, per l’attività di intermediazione nei trasporti dei prodotti ortofrutticoli dal (OMISSIS).
Si tratta di emergenze fattuali refluenti sulla versione difensiva relativa alla dedotta posizione di vittime dei ricorrenti e sulla ricostruzione della vicenda qui in esame che vede gli stessi quali autori delle condotte illecite.
3.3. Il secondo profilo riguarda la contraddizione interna della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata e riconosciuta in relazione al reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., in rapporto alla esclusa possibilità di configurare il delitto di cui all’art. 416-bs cod. pen..
La incoerenza logica emerge dalle affermazioni contenute nella sentenza che, da un lato, ha ritenuto sussistente l’indicata aggravante "essendo state poste in essere le interferenze grazie alla forza di intimidazione delle associazioni mafiose, direttamente esercitata dagli esponenti delle locali cosche e nel tempo percepita da tutti come l’imprescindibile risorsa a disposizione dei gestori dell’azienda che consentiva loro di governare le altrui scelte, con metodi e atteggiamenti che nulla avevano a che fare con lo stare sul mercato e con la legittima tutela degli interessi di un comune imprenditore", e, dall’altro lato ha escluso la configurabilità di una condotta associativa per il difetto di prova che "gli imputati abbiano svolto il controllo mafioso nel settore degli autotrasporti nell’ambito di un rapporto stabilmente intrattenuto con le locali cosche con l’intendimento di conseguire comuni interessi associativi".
In tal modo la Corte ha valutato la ricorrenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione alla specifica forza di intimidazione delle associazioni mafiose, direttamente coinvolte nell’attività di intermediazione, rispetto alle quali tuttavia aveva escluso l’appartenenza dei ricorrenti, e non in relazione al solo utilizzo del metodo mafioso, che in sè, invece, non richiede che sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere di stampo mafioso.
3.4. Il terzo profilo riguarda la individuazione del tempo di commissione degli atti di illecita concorrenza avvenuti, secondo la contestazione, a partire dal 1997 e commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Tale rilievo, che si collega all’assunto difensivo dei ricorrenti C., B. e M. in merito al perfezionamento del reato nel momento in cui sono attuati gli atti di violenza o minaccia, estensibile al ricorrente V. ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen. in quanto non si tratta di motivo strettamente personale, trova coerente fondamento, come rilevato dal Procuratore Generale nel corso della discussione, sia nella questione della prescrizione, dedotta dai ricorrenti C. e B. e deducibile per la prima volta nel giudizio di cassazione, sia in quella della individuazione delle condotte contestate e nella loro attribuzione soggettiva ai singoli ricorrenti, anche in termini di responsabilità concorsuale.
3.5. Tali discrasie non supportate con spiegazione logicamente eccepibile e le evidenziate lacune motive derivanti dalla mancanza o incongruenza della motivazione, incidenti sulla valutazione degli elementi qualificanti la condotta circostanziata contestata al capo A), impongono l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti e il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta che, in coerenza con quanto rappresentato e tenendo conto delle ulteriori emergenze probatorie e delle evenienze processuali successive, dovrà in piena autonomia di giudizio, ma con motivazione completa e immune da vizi logici procedere a nuovo giudizio con riferimento all’indicato reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo A) e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 06-06-2013, n. 24989

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 10 gennaio2013, il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di T.D. avverso l’ordinanza emessa il 17 dicembre 2012 dal locale Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di usura e tentata estorsione aggravati a norma del D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, in riferimento al delitto di usura, il provvedimento cautelare si sarebbe fondato su una lettura parziale delle varie acquisizioni, estrapolando, dalle stesse, ricostruzioni di tipo meramente congetturale. Quanto al tentativo di estorsione, dopo ampia ricostruzione della complessa vicenda, si sottolinea come nessun elemento legittimi l’assunto secondo il quale la somma dovuta da N. ad I. e per lui al M. fosse frutto di un sottostante rapporto di natura usuraria, come invece si deduce nel capo di imputazione, essendovi, anzi, riferimenti ad una ipotesi di "una sorta di truffa" operata dal N.. Quanto al ruolo del T., lo stesso sarebbe stato "impalpabile", non potendo un qualche contributo essere desunto da una intercettazione, nel corso della quale viene fatto il suo cognome. Nè risulta d’altra parte che siano state formulate minacce di sorta, mentre nessuna intimidazione sembra aver patito il N., il quale continua a rimanere debitore della somma. Il che dovrebbe permetter di ritenere integrata, semmai, la figura della desistenza, essendo il T. scomparso dalla scena. Il reato, comunque, dovrebbe essere derubricato in tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Si contesta, poi, la sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e la ravvisabilità, in concreto, di esigenze cautelari di rilevanza tale da giustificare l’applicazione della misura restrittiva.

Le censure proposte in merito alla sussistenza del presupposto della gravità indiziaria in ordine ai contestati reati sono infondate e, per molti aspetti, inammissibili, in quanto orientate in concreto a sollecitare una revisione del ponderato apprezzamento condotto dei giudici del merito secondo una prospettiva del tutto eccentrica rispetto alla odierna sede di legittimità. L’ordinanza impugnata ha infatti più che esaurientemente analizzato i singoli e convergenti elementi dai quali è emerso, alla luce delle intercettazioni e delle indagini compiute, che l’erogatore del credito di natura usuraria attorno al quale ha ruotato la cosiddetta "operazione (OMISSIS)" fosse proprio il T., avuto riguardo, anche, alle risultanze scaturite della attività di osservazione svolta dalla polizia giudiziaria. Quanto al tentativo di estorsione, la complessa vicenda è stata analiticamente ricostruita e ricomposta sulla base delle dichiarazioni acquisite e delle intercettazioni, nelle quali l’imputato compare con un ruolo di significativa intimidazione, e con modalità tali da escludere qualsiasi ipotesi di desistenza.

L’illecito articolarsi del rapporto di credito e la sua riconducibilità ad un quadro di usura esclude, poi, qualsiasi possibilità di configurare i fatti alla stregua di tentativo di ragion fattasi.

Sono invece fondate le doglianze relative alla motivazione offerta per suffragare l’esistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, giacchè i giudici del merito si sono attestati esclusivamente sul fatto che l’imputato sarebbe gravato da precedenti per mafia, senza peraltro porre in luce elementi concreti dai quali desumere che nella specie si sarebbe fatto ricorso alle specifiche condizioni cui il D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ancora l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della relativa aggravante ad effetto speciale. Il "metodo mafioso", infatti, riceve definizione normativa attraverso il riferimento all’impiego "delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.", vale a dire dell’impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva; il che, evidentemente, evoca, non il modo di atteggiarsi del fatto-reato in sè e per sè considerato, e la cui realizzazione, in forme anche particolarmente eclatanti, risulta – sul piano della struttura della aggravante in questione – elemento del tutto neutro, quanto la particolare efficacia intimidatrice che deriva dalla esistenza – concreta e percepibile – di un sodalizio che si connota delle peculiarità descritte dall’art. 416 bis c.p., e la relativa condizione di assoggettamento ed omertà che la presenza territoriale di quella associazione è in grado di generare: elementi, questi, dei quali gli autori del fatto devono avvalersi, per rendere il reato aggravato a norma del D.L. 152 del 1991, art. 7.

La verifica, in concreto, circa la sussistenza di siffatti requisiti sarà compito del giudice del rinvio, il quale dovrà altresì tenere conto, in punto di adeguatezza della misura e di esigenze cautelari, del fatto che la Corte costituzionale con sentenza n. 57 del 2013 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 275 c.p.p., comma 3, secondo periodo, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame sui punti innanzi indicati.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza limitatamente alla aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.