Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1395 Opposizione tardiva

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Svolgimento del processo

In data 6 luglio 2001 la società p.a. Sopin, utilizzatrice di beni in leasing, ricorreva ai sensi dell’art. 188 cod. proc. civ., lamentando il difetto di notifica del Decreto Ingiuntivo n. 5879 – 10341/01 emesso il 19 marzo 2001 a favore della società Finagen concedente cessionaria – per il pagamento di canoni e accessori per L. 2.302.711.253, oltre a L. 594.980.245 per interessi e all’ulteriore somma per successivi interessi convenzionali.

Il Tribunale, rilevato che la notifica era stata effettuata il 3 maggio 2001 nella sede legale fino al 26 marzo 2001 e che il successivo trasferimento era stato reso pubblico il 9 maggio 2001, sì che P.G., addetta alla ricezione, ingiustificatamente aveva rifiutato l’atto destinato alla società, rigettava il ricorso.

In data 8 agosto 2001 la Sopin proponeva opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c..

Il Tribunale di Milano, ritenuta la nullità della notifica del provvedimento monitorio poichè la sede legale della società ingiunta dal 9 maggio 2001 era a Frosinone, dichiarava l’inefficacia del decreto opposto e l’ammissibilità dell’opposizione tardiva che accoglieva respingendo nel merito la domanda della Finagen, che condannava perciò al pagamento delle spese giudiziali.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 giugno 2007, ribadito che dalla visura camerale il trasferimento della società ingiunta dalla sede di (OMISSIS), risultava trascritto il 9 maggio 2001 e ritenuto quindi che soltanto da tale data la circostanza era opponibile ai terzi (art. 2457 ter c.c.), dichiarava illegittimo il rifiuto di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo tentata il 3 maggio 2001 presso la sede legale risultante dai registri immobiliari, e poichè da detta data decorreva il termine di quaranta giorni per l’opposizione, dichiarava l’inammissibilità per tardività di quella proposta il 13 agosto 2001, e l’inammissibilità della successiva a norma dell’art. 650 c.p.c., per carenza dei presupposti. Sulle spese in motivazione confermava la statuizione del giudice di prime cure, ma in dispositivo disponeva che le spese di primo grado erano a carico della Sopin che condannava al pagamento del corrispondente importo.

Ricorre per cassazione la s.p.a. Sopin cui resiste la s.p.a. Finagen che ha altresì proposto ricorso incidentale, a cui resiste la ricorrente principale. La Sopin ha depositato memoria.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo la Sopin lamenta l’insufficiente ed omessa motivazione sulla notifica, effettuata ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e non art. 140 c.p.c., come erroneamente ritenuto a causa dell’omesso esame della relata del 28 aprile 2001 che reca "Richiesto io sottoscritto aiut. Ufficiale Giudiziario presso l’Ufficio notifiche di (OMISSIS) ho notificato una copia del su esteso atto a Sopin s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore in (OMISSIS) mediante consegna di copia fatta nell’indicato domicilio, a mezzo del servizio postale Milano Succursale 09, 28 aprile 2001, assistente Unep"; 2) della cartolina di ricevimento del 3 maggio 2001 che reca: "avviso di ricevimento dell’atto giudiziario spedito con racc. (vedi retro) dall’ufficio postale di .. diretta a Sopin s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore in (OMISSIS). Mancata consegna del plico a domicilio per rifiuto del destinatario del plico (casella barrata). Per rifiuto della persona abilitata P.G. in qualità di addetta al ritiro del plico (casella barrata). Per irreperibilità del destinatario (casella barrata).

Spedita comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio": vuoto.

"Data 3 maggio 2001. firma B."; 3) della busta contenente il decreto ingiuntivo de quo che reca: numero della raccomandata (OMISSIS), timbro 28 aprile 2001, relata di notifica dell’assistente ufficiale giudiziario a mezzo posta, destinatario Sopin s.p.a., (OMISSIS). Al mittente. Rifiutato.

B. 3 maggio 2001". Quindi indica quali punti decisivi: 1) l’irreperibilità del destinatario, dichiarata dalla P., che perciò non poteva ricevere l’atto perchè non era ad esso collegata;

2) l’immediata restituzione dell’atto senza la compiuta giacenza perchè il destinatario era irreperibile, e conclude: 1) la sentenza è quindi carente su un punto essenziale della controversia: a) il tipo di notifica (per posta ex art. 149 c.p.c., e non a mezzo ufficiale giudiziario ex art. 137 c.p.c., e segg.); b) le modalità di consegna dell’atto, del relativo rifiuto e del rinvio al mittente lo stesso giorno del tentativo di consegna.

Il motivo è inammissibile perchè privo di correlazione con la ratio decidendi della sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva in quanto la notifica dell’atto nella sede legale risultante dai registri immobiliari (artt. 2328, 2436 e 2457 ter cod. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis), era valida poichè eseguita prima della pubblicità del trasferimento della medesima, con conseguente illegittimità del rifiuto a ricevere l’atto della impiegata addetta a tale incombenza, secondo la relata dell’agente postale che in tale veste ha la qualità di pubblico ufficiale (Cass. 11452/2003) trascritta dalla medesima Sopin: "il plico, spedito ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non è stato consegnato per rifiuto del destinatario in persona di P.G., addetta al ritiro". 2.- Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 149 c.p.c., in combinato disposto con la L. n. 890 del 1982, art. 8, nella formulazione ante L. n. 80 del 2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, che correda con il seguente quesito di diritto: "una volta eccepita dall’opponente tardivo a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., l’inesistenza della notifica avvenuta ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in combinato disposto con la L. n. 890 del 1982, art. 8, nella formulazione ante legge 80/2005, in quanto documentalmente trasferito, il giudice deve esaminare l’avviso di ricevimento previsto dall’art. 4 e deve verificare in concreto, attraverso le modalità di notifica che vi risultino, se effettivamente il destinatario abbia o meno ricevuto la notifica stessa, con le modalità descritte nella L. n. 890 del 1992, art. 8".

Il motivo è inammissibile per le ragioni che precedono.

3. – Con. il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 140 c.p.c. e art. 145 c.p.c. nella formulazione ante L. n. 263 del 2005, in combinato disposto con l’art. 46 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e lo correda dal seguente quesito di diritto:

"l’indicazione della sede legale della società che risulta dal registro o dallo statuto ex art. 46 c.c., per consentire una valida notificazione ex art. 145 c.p.c., sia nella formulazione attuale che in quella ante legem n. 263 del 2005, deve corrispondere all’esistenza in loco di un indirizzo valido, cioè l’effettiva vigenza della stessa con relativa visibile reperibilità del personale ivi addetto, il rappresentante o il personale addetto al ricevimento di atti. Nell’eventualità il giudice accerti e prenda atto dell’intervenuto trasferimento della sede legale, come nel caso di specie, ad altro indirizzo senza che sia mantenuta alcuna visibile reperibilità, il rifiuto di ritirare un atto non può determinare alcuna successiva formalità di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quante non più esistente una sede legale. Tale principio deve considerarsi applicabile anche alle modalità di notifica ex art. 149 c.p.c. ed L. n. 890 del 1982, art. 8".

Il motivo è inammissibile perchè volto ad introdurre una questione diversa da quella decisa dai giudici di merito e cioè l’illegittimità del rifiuto, opposto dalla persona che l’agente postale ha accertato addetta alla ricezione degli atti, rinvenuta nella sede risultante dal registro delle imprese, a norma dell’art. 145 cod. proc. civ., comma 1, senza che l’opponente abbia provato che la società ingiungente conosceva che altrove era la residenza effettiva.

4.- Con il ricorso incidentale la Finagen s.p.a. lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e l’omessa motivazione sulle ragioni di conferma della condanna al pagamento delle spese di primo grado pur essendo stato accolto il suo appello.

La censura, poichè il dispositivo è conforme a diritto, determina il potere – dovere di questa Corte di integrare e specificare la motivazione della sentenza di appello nel senso che la conferma della "statuizione del giudice di prime cure sulla condanna al pagamento delle spese processuali" è da riferire al quantum, ma il relativo onere va posto, diversamente dalla statuizione del giudice di primo grado, a carico della Sopin, soccombente avuto riguardo alla riforma della relativa decisione, come correttamente disposto nel dispositivo della sentenza impugnata.

5. Per le alterne vicende del giudizio si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-11-2010) 26-01-2011, n. 2796

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto segue:

La CdA di Palermo, con sentenza 24.6.2009, ha confermato la pronunzia di primo grado, che aveva dichiarato D.T.D. colpevole del reato di cui all’art. 416 bis c.p., e, ritenuta la continuazione con i reati di cui a precedenti condanne, ha rideterminato la pena complessiva in anni 13 di reclusione.

Si sostiene in sentenza che il D.T., scarcerato e posto agli AA.DD., aveva assunto di nuovo la "reggenza" mafioso del "mandamento"di Resuttana.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce:

1) carenza dell’apparato motivazionale in riferimento all’art. 507 c.p.p., in relazione all’ordinanza 24.6.2009 con la quale veniva ritenuta non decisiva l’audizione del collaboratore di giustizia B.F.. La sentenza della Corte di appello esclude che l’imputato coltivasse una semplice aspirazione a divenire reggente di Resuttana. Al proposito era stata richiesta l’audizione del collaboratore di giustizia B.F., audizione che la CdA ha immotivatamente escluso;

2) ancora carenza dell’apparato motivazionale sotto il profilo del travisamento della prova relativamente al mancato ed errato utilizzo della prova costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia F. e Fo.. Le parole di altri collaboratori (appunto, F. e Fo.) sono state travisate, come può evincersi dal confronto tra quanto verbalizzato con la stenotipia e quanto sostenuto in sentenza, F. infatti esclude che reggente di (OMISSIS) fosse D.T., Fo. indica il reggente in L.P.;

3) violazione di legge in riferimento all’art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, relativamente alla ritenuta responsabilità del D.T. in ordine al delitto ex art. 416 bis c.p., comma 2. La responsabilità del ricorrente è stata ritenuta solo sulla base di intercettazioni eseguite in corso di indagine. Si tratta di dialoghi nei quali il D. T. non interviene mai. E’ pur vero che la giurisprudenza afferma che le intercettazioni costituiscono indizio valutabile dal giudice, ma gli indizi, come è noto, devono avere caratteristica di gravita, precisione e concordanza. In tali termini non è il caso in esame, atteso che, ad esempio, la frase, riferita al "mandamento" di (OMISSIS), "lì è in evoluzione" viene arbitrariamente interpretata nel senso che ormai il D.T. fosse diventato reggente. La sentenza è poi contraddittoria nella parte in cui, da un lato, sostiene che il precedente stato di carcerazione del D. T. non gli consentiva di sovrintendere alle dinamiche associative, dall’altro, ha sostenuto il contrario;

4) carenze dell’apparato motivazionale in relazione alla errata valutazione del documento rinvenuto il 2.2.2006 nella disponibilità di P.B.. La CdA conferisce rilievo a una comunicazione scritta asseritamene diretta dal L.P. al P., nella quale si attesterebbe che il M. aveva dato il suo consenso alla "investitura" del D.T.. La Corte però riporta la frase privandola del punto interrogativo finale, travisandone il contenuto, come si evince dal confronto con quanto riportato dalla sentenza di primo grado.

Il ricorso e infondato e merita rigetto.

La Corte siciliana ha fondato il suo convincimento su di una serie convergente di elementi, unitariamente valutati.

Il "pizzino" con il quale il destinatario viene infornato che il M. aveva dato il suo consenso alla "reimmissione in possesso" del D.T. viene considerato dai giudici del merito elemento determinate. Al proposito, il ricorrente, come si è appena ricordato, sostiene che il suo contenuto è stato travisato e frainteso dalla Corte territoriale e che ciò emergerebbe dalla lettura della sentenza di primo grado, che renderebbe palese che non di affermazione si tratta ma di frase interrogativa.

Ebbene, dalla lettura del relativo passo, che la Difesa ha offerto in copia, la circostanza (natura interrogativa dell’espressione) non si evince affatto.

Dunque non è esatto sostenere che la responsabilità del ricorrente sarebbe stata ritenuta "solo" sulla base del contenuto di conversazioni intercettate (censura sub 3).

Comunque la relativa censura poggia, essa stessa, su di un presupposto fallace, atteso che detti elementi vengono qualificati come meramente indiziari, piuttosto che probatori.

Al proposito costituisce jus receptum il principio in base la quale il contenuto di un’intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch’esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3, (tra le tante: ASN 201021878 – RV 247447).

Quanto alle dichiarazioni di F. e Fo. (anche esse allegate), di esse la sentenza impugnata tratta ai foll. 7 e 8, giungendo alla conclusione che le parole del primo appaiono "vaghe e incerte", in quanto lo stesso si era affiliato solo nel 2006, mentre quelle del secondo sostanzialmente non contrastano la ricostruzione dell’accaduto fatta propria dai giudici del merito, atteso che B. fu sostituito a D.T. per volere di M., ma poi, sempre con l’assenso del M. (come il biglietto in sequestro dimostra), il ricorrente, scarcerato, riassunse il potere.

Nella misura in cui, da un lato, reitera censure già proposte, dall’altro, affaccia una diversa ricostruzione dell’accaduto, il motivo sub 2 appare inammissibile.

Quanto infine al rigetto della richiesta di ascoltare il Br., esso si fonda sulla superfluità di tale audizione (e in tal senso la pur sintetica formula utilizzata dalla Corte va intesa), in quanto se questo "nuovo collaboratore" intendeva contribuire all’accertamento dei fatti, riferendo della contrarietà del L.P. a che il D.T. riassumesse la reggenza del mandamento più volte nominato, tale contributo doveva in realtà considerarsi irrilevante, atteso che la mera (eventuale) intenzione del L.P. risultava ex actis (cfr. il pizzino) superate dalla volontà espressa dal M. cui, evidentemente anche il L. P. aveva dovuto piegarsi. Consegue condanna alle spese.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2010) 10-02-2011, n. 4896

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Cagliari dichiarava C.P. colpevole del reato di ingiuria in danno di M.M.S.F. e, per l’effetto, lo condannava alla pena di Euro 400,00 di multa, oltre consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto appello innanzi al Tribunale di Cagliari, deducendo erronea valutazione delle risultanze di causa, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa, nonostante le contraddizioni che le caratterizzavano e l’interesse di cui la stessa era portatrice stante il risentimento nei confronti dell’imputato, per via di contrasti insorti a seguito della vendita di un autoveicolo.

Con ordinanza pronunciata all’udienza del 16 dicembre 2009, il Tribunale rilevava che la sentenza non era appellabile, ma solo ricorribile per cassazione e, per tale motivo, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema per la relativa decisione.
Motivi della decisione

1. – Non si ravvisa il denunciato errore di giudizio, posto che il giudicante è pervenuto all’affermazione di colpevolezza sulla base di corretta valutazione delle risultanze di causa. In particolare, il giudizio anzidetto è fondato non solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche sulle convergenti deposizioni dei testi L.S. e O.A..

2. – Per quanto precede il ricorso è manifestamente infondato, a parte l’ulteriore profilo d’inammissibilità siccome relativo a questione squisitamente di merito – in tema di valutazione delle emergenze processuali – notoriamente sottratta al sindacato di legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da congrua motivazione.

La conseguente declaratoria d’inammissibilità comporta le statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 276 Comunicazione, notifica o pubblicazione del provvedimento lesivo

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 3 ottobre 2008, depositato il successivo 22 ottobre, l’ing. R.N. ha impugnato la deliberazione n. 299 del 15 aprile 2008 della Giunta Regionale della Calabria, con la quale è stata disposta la revoca della precedente delibera n. 974/2005, con cui erano state trasferite dall’ARPACAL alla Regione Calabria le funzioni, i beni ed il personale del Centro Funzionale Strategico Meteorologico, Idrografico e Mareografico Regionale (CFSMIDMAR). Per effetto della delibera sono stati restituiti all’ARPACAL le funzioni del Centro menzionato ed il personale già appartenente all’Amministrazione statale in servizio presso di esso al momento del trasferimento delle funzioni alla Regione.

Il ricorrente ha impugnato, altresì, la deliberazione n. 377 del 26 maggio 2008 della Giunta Regionale della Calabria, con la quale è stata revocata la delibera n. 582/2005, nella parte concernente il trasferimento dell’ing. R.N., l’odierno ricorrente, alle dipendenze della Regione Calabria, nonché i successivi atti di assegnazione ai Dipartimenti Presidenza e Sanità.

Egli ha impugnato, infine, le note di cui in epigrafe.

A fondamento del gravame il ricorrente ha dedotto:

1) Violazione dell’art. 97 Cost., del principio del giusto procedimento, degli artt. 2 e 6 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 16 e 36 dello Statuto, degli artt. 8 e 27 del Regolamento degli Uffici e Servizi, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto e sviamento.

Alla luce delle norme richiamate la Giunta Regionale non sarebbe competente all’adozione delle delibere di cui sopra.

2) Violazione dell’art. 97 Cost., del principio del giusto procedimento, dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto e sviamento.

Il potere di autotutela avrebbe potuto essere esercitato solo al fine di rilevare l’incompetenza della Giunta in ordine ai provvedimenti di primo grado.

Non sarebbero state rispettate, comunque, le regole alla base dell’esercizio del potere di autotutela.

3) Violazione dell’art. 97 Cost., del principio del giusto procedimento, dell’art. 7 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, ingiustizia manifesta.

Sarebbero state violate le regole a presidio della partecipazione procedimentale.

4) Violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e perplessità.

Mancherebbe una reale motivazione in ordine alle ragioni alla base dei provvedimenti impugnati.

5) Violazione del principio del giusto procedimento, degli artt. 30, 31 e 33 d.lgs. n. 165/2001.

Sarebbero state violate le regole che disciplinano la mobilità esterna tra diverse Amministrazioni pubbliche.

6) Violazione dell’art. 97 Cost., del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta.

Sarebbero illegittime, in via autonoma e derivata, le determinazioni assunte dalla Regione col telegramma del 3 settembre 2008, con il quale il Dirigente del Dipartimento Organizzazione e Personale ha invitato il ricorrente ad eseguire le deliberazioni della Giunta Regionale.

Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati.

Si è costituita la Regione Calabria, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e rilevando l’infondatezza dello stesso.

Con atto notificato in data 4 novembre 2008 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, lamentando che dalla busta paga di settembre 2008 risulta fissata la data di cessazione del rapporto con la Regione Calabria al 15 settembre 2008.

Con ordinanza n. 839 del 7 novembre 2008 è stata respinta l’istanza cautelare all’uopo proposta da parte ricorrente.

Con atto notificato il 2 febbraio 2009 il ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti, estendendo l’impugnazione ai seguenti atti:

– nota dell’ARPACAL prot. n. 12128 del 26 novembre 2008, avente ad oggetto "Attuazione della deliberazione di G.R. del 18 aprile 2008 n. 299";

– decreto n. 2081 del 2 dicembre 2008 del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale;

– delibera n. 1267 del 18 dicembre 2008 del Direttore Generale dell’ARPACAL, avente ad oggetto "Centro Funzionale Strategico Meteorologico, Idrografico e Mareografico Regionale (CFSMIDMAR), attuazione delle Delibere di G.R. n. 299 del 15 aprile 2008 e n. 377 del 26 maggio 2008 e presa d’atto Decreto Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale della Regione Calabria n. 20290 del 2 dicembre 2008 e Decreto del Dirigente del Settore Protezione Civile della Regione Calabria n. 20290 del 2 dicembre 2008;

– telegramma di convocazione di convocazione dell’ARPACAL, pervenuto il 2 gennaio 2009;

– delibera n. 4 del 12 gennaio 2009 del Direttore Generale dell’ARPACAL, avente ad oggetto "Trattamento economico parte variabile posizione di dirigente del MIDMAR.

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata di tali atti, ha richiamato i motivi già esposti nel ricorso introduttivo ed ha dedotto, ulteriormente, la violazione dell’art. 97 Cost., del principio del giusto procedimento, degli artt. 30, 31 e 33 d.lgs. n. 165/2001, eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta.

Il ricorrente ha ribadito l’affermazione secondo cui sarebbero state violate le regole che disciplinano la mobilità esterna tra diverse Amministrazioni pubbliche.

Con ordinanza n. 34 del 9 ottobre 2009 sono stati ordinati incombenti istruttori. L’ordine impartito è stato ribadito con ordinanza n. 197 dell’11 giugno 2010.

Le parti hanno prodotto memorie.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. L’ing. R.N., già dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali, è, a suo tempo, transitato nei ruoli della Regione Calabria, a seguito del trasferimento alle regioni di funzioni statali, operato dal d.lgs. 112/1998.

Con delibera n. 965 del 21 ottobre 2002 della Giunta Regionale è stato disposto che il personale trasferito dell’Ufficio Idrografico e Mareografico di Catanzaro, fra cui il ricorrente, mantenesse le funzioni fino all’inquadramento definitivo nei ruoli dell’ARPACAL.

Mediante vari successivi passaggi si è giunti all’inquadramento, tra gli altri, dell’ing. N. nei ruoli dell’ARPACAL.

Con deliberazione n. 582 del 20 giungo 2005, previa revoca della precedente assegnazione operata con deliberazione n. 965/2002, è stata disposta l’assegnazione del ricorrente al Dipartimento n. 2 "Presidenza" della Regione Calabria.

Con decreto n. 408 del 27 giungo 2005 del Dirigente Generale è stato conferito all’ing. N. l’incarico di Dirigente del Settore n. 6 "Protezione Civile Regionale e connesse attività di Volontariato".

Con deliberazione n. 974 del 22 novembre 2005 la Giunta Regionale ha disposto il trasferimento delle funzioni e del personale dell’Ufficio CFSMIDMAR al Dipartimento Regionale n. 2 Settore 8 Protezione Civile.

Nell’anno 2008, l’ing. N., è stato trasferito dal Dipartimento n. 2 "Presidenza" al Dipartimento n. 13 (Tutela della Salute, Politiche Sanitarie), con l’incarico di dirigente del Settore Programmazione, Innovazione, Ricerca Epidemiologica.

Con deliberazione n. 299 del 15 aprile 2008, tuttavia, la Giunta Regionale della Calabria, ha disposto la revoca della precedente delibera n. 974/2005, con cui erano state trasferite dall’ARPACAL alla Regione Calabria le funzioni, i beni ed il personale del Centro Funzionale Strategico Meteorologico, Idrografico e Mareografico Regionale (CFSMIDMAR). In conseguenza della delibera sono stati restituiti all’ARPACAL le funzioni del Centro menzionato ed il personale già appartenente all’Amministrazione statale in servizio presso di esso al momento del trasferimento della funzione alla Regione.

Con successiva deliberazione n. 377 del 26 maggio 2008 la Giunta Regionale della Calabria ha revocato la delibera n. 582/2005, nella parte concernente il trasferimento dell’ing. R.N. alle dipendenze della Regione Calabria e le successive assegnazioni ai Dipartimenti Presidenza e Sanità.

In esito a tale complessa vicenda l’ing. N. è stato trasferito all’ARPACAL, con decreto dirigenziale n. 20216 del 2 dicembre 2008.

Il ricorrente, come illustrato nell’esposizione in fatto, si duole dell’adozione degli atti che hanno disposto il trasferimento delle funzioni e del personale del Centro Funzionale Strategico Meteorologico, Idrografico e Mareografico Regionale (CFSMIDMAR) dalla Regione all’ARPACAL, nonché degli atti con i quali lo stesso ricorrente, in servizio, al momento, presso il Dipartimento n. 13 (Tutela della Salute, Politiche Sanitarie) è stato anch’egli trasferito all’ARPACAL.

2.1 La Regione nel controricorso e nelle successive memorie difensive ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la controversia dedotta coinvolge, in sostanza, il rapporto di impiego del ricorrente, con la conseguenza che essa è devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Ritiene il Tribunale che, al riguardo, sia necessario considerare separatamente gli atti con i quali è stato disposto il passaggio di funzioni e personale del Centro Funzionale Strategico Meteorologico, Idrografico e Mareografico Regionale (CFSMIDMAR) dalla Regione all’ARPACAL e gli altri atti oggetto di censure da parte del ricorrente.

Con la delibera n. 299 del 15 aprile 2008 è stata disposta l’assegnazione ad un Ente facente capo alla Regione di mezzi, personale e funzioni già appartenenti alla Regione stessa.

Tale atto, come rileva lo stesso ricorrente, va indubbiamente inquadrato nella categoria degli atti c.d. di macroorganizzazione, vale a dire di quegli atti organizzativi che fissano le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, di cui è menzione nell’art. 2 del d.lgs. n. 165/2001.

La cognizione delle controversie inerenti a tali atti, secondo il sistema delineato negli artt. 63 e ss. dello stesso decreto legislativo, è riservata al giudice amministrativo.

Sotto tale profilo, inerente all’atto di assegnazione all’ARPACAL di funzioni e personale, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione è, pertanto, infondata.

2.2 Riguardo agli altri atti sui quali si appuntano le censure del ricorrente v’è da notare, innanzi tutto, che è da escludere che si tratti di atti di macroorganizzazione. Sono atti di diverso contenuto che concernono, oltre che l’attuazione della delibera che ha disposto il passaggio all’ARPACAL di funzioni e personale, la gestione del rapporto di impiego dell’ing. N..

Ciò vale, segnatamente, per l’atto con il quale è stato disposto il trasferimento dell’ing. N. all’ARPACAL. Tale trasferimento non è mero riflesso necessario del passaggio all’ARPACAL di funzioni e personale, ma è un atto autonomo sul piano giuridico. Esso, certamente, presuppone quel passaggio di funzioni e personale, ma non ne è conseguenza immediata.

Quanto sopra implica che, secondo il disposto dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, la cognizione della controversia correlata all’adozione di tali atti sfugge alla cognizione del giudice amministrativo, essendo riservata a quella del giudice ordinario, cui, pertanto, spetta la giurisdizione.

Il giudizio relativo alle domande proposte avverso gli atti indicati dovrà essere riproposto innanzi al giudice munito di giurisdizione entro il termine di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.

3.1 Occorre, a questo punto, passare all’esame delle censure dedotte dal ricorrente, che siano specificamente riferibili all’indicato provvedimento di macro – organizzazione, prescindendo dall’esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla Regione, atteso che il gravame appare, comunque, privo di fondamento.

Può solo precisarsi che non risulta possibile disconoscere la legittimazione del ricorrente e l’esistenza di un suo interesse attuale e concreto all’impugnazione del provvedimento in questione, dal momento che esso costituisce l’antecedente necessario dei successivi atti attinenti alla gestione del rapporto di impiego, tra cui quello con cui è stato disposto il trasferimento.

3.2 Con il primo motivo il ricorrente deduce l’incompetenza della Giunta Regionale, che non sarebbe competente all’adozione delle delibere di cui sopra.

Sottolinea al riguardo che l’art. 16 dello Statuto della Regione Calabria attribuisce al Consiglio Regionale le funzioni di indirizzo politico – amministrativo. Richiama all’uopo una serie di previsioni del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001, dai quali dovrebbe desumersi la competenza del Consiglio in materia.

La censura è priva di fondamento.

L’art. 16 dello Statuto della Regione Calabria (l.r. 19 ottobre 2004 n. 25) attribuisce al Consiglio Regionale, tra l’altro, funzioni di indirizzo politico della Regione e lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.

Per converso l’art. 36 dello stesso Statuto attribuisce alla Giunta Regionale il compito di adottare i provvedimenti relativi all’individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalità e di determinare la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale (lett. g).

La precedente lett. f attribuisce alla Giunta la funzione di sovrintendere, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all’ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi

Il provvedimento in questione, alla luce delle norme richiamate, rientra, pertanto, pienamente nella sfera di competenze della Giunta Regionale.

Quanto alle altre norme richiamate dal ricorrente, desumibili dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, esse non hanno alcuna attinenza con la materia su cui verte la controversia, atteso che esse riguardano l’organizzazione degli uffici del Consiglio Regionale.

3.3 Con il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 97 Cost., del principio del giusto procedimento, dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto e sviamento, parte ricorrente, parte ricorrente rileva, innanzi tutto, che il potere di autotutela presuppone la competenza in ordine al provvedimento di primo grado, che, nel caso di specie, non sussisterebbe.

Tale primo rilievo è privo di fondamento, atteso che, come si è rilevato, la competenza in ordine a provvedimenti del genere considerato in questa sede è della Giunta Regionale.

Il ricorrente aggiunge che non sono state rispettate le basilari regole procedimentali e provvedimentali dell’esercizio del potere di autotutela.

Per tale parte il motivo è inammissibile, in quanto formulato in modo affatto generico.

3.4 L’ing. N., con il terzo motivo, lamenta la violazione delle garanzie partecipative, non essendo stato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento sfociato nel provvedimento di autotutela.

La censura è infondata.

Deve, infatti, negarsi la sussistenza, nel caso di specie, di un obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, che, com’è noto, alla stregua dell’art. 7 della legge sul procedimento amministrativo deve essere inviati ai soggetti nei cui confronti l’atto deve produrre effetti diretti ed a coloro possano subire un pregiudizio, che siano individuati o facilmente individuabili.

Il carattere prettamente organizzativo del provvedimento preso in considerazione in questa sede, che, si ricorda, è solo quello di macroorganizzazione, esclude, innanzi tutto, che esistano destinatari di effetti diretti.

Tale natura, d’altra parte, esclude anche che siano individuati o individuabili soggetti che dal provvedimento possano trarre un pregiudizio.

Il provvedimento incide in modo diretto sulla struttura organizzativa degli Enti interessati e non dà modo di individuare i riflessi, di carattere favorevole o sfavorevole, nella sfera giuridica dei soggetti che possono risentirne gli effetti. Tali soggetti, infatti, si identificano, potenzialmente, con tutti i dipendenti della Regione e dell’ARPACAL.

3.5 Con il quarto motivo, con il quale vengono dedotti la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e perplessità, parte ricorrente rileva che il provvedimento è sostanzialmente privo di motivazione, limitandosi a richiamare i contenuti della nota del 20 dicembre 2007 del Commissario ARPACAL, e che ciò è frutto del difetto di istruttoria da cui sarebbe affetto l’atto.

Le censure sono prive di fondamento.

Come rileva il ricorrente, la Giunta, nel provvedimento impugnato, fa propri i contenuti della nota del Commissario dell’ARPACAL, affermando di condividere le ragioni di opportunità a favore del ritorno del MIDMAR nell’ambito della gestione dell’ARPACAL, considerati i risultati ottenuti nell’attività precedentemente svolta.

I contenuti del provvedimento rendono conto delle ragioni alla base della decisione di restituire le competenze in discorso all’ARPACAL e sono sufficienti ad integrare il contenuto motivazionale di un atto che, in sé considerato, ha un rilievo esclusivamente organizzativo.

D’altra parte, la doglianza relativa all’inadempimento dell’obbligo motivazionale non può essere supportata dall’affermazione astratta dell’assenza di reale motivazione, ma dalla concreta individuazione dei profili per i quali la motivazione può essere considerata carente.

In caso contrario, salva l’ipotesi di totale difetto di motivazione, la stessa valutazione in sede giudiziale dell’adempimento dell’obbligo rischia di restare priva di reali punti di riferimento.

Lo stesso deve dirsi riguardo all’assunto del difetto di istruttoria. Il ricorrente non individua sotto quali i profili l’istruttoria procedimentale deve considerarsi carente.

3.6 Deve omettersi l’esame della altre censure di cui al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti, brevemente richiamate nell’esposizione in fatto, in quanto attinenti ad atti inerenti alla gestione del rapporto di servizio del ricorrente, la cui cognizione, come detto, appartiene al giudice ordinario.

4. Parte ricorrente ha proposto domanda di risarcimento dei danni, provvedendo, ma solo in memoria, alla quantificazione dei pregiudizi che egli assume di avere subiti.

Essa, tuttavia, è stata formulata sul presupposto dell’illegittimità degli atti impugnati.

La rilevata infondatezza del ricorso e l’inammissibilità dello stesso nella parte relativa all’impugnazione degli atti sopra indicati, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, importa il rigetto della domanda di risarcimento.

5. In conclusione, il ricorso risulta in parte infondato ed in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nell’ambito di giurisdizione del giudice ordinario. La domanda di risarcimento dei danni è infondata e deve essere rigettata.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

in parte rigetta il ricorso ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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