T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-07-2011, n. 1072

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale del 25 giugno 2009 emesso dalla Corte di appello di Catanzaro, che, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di euro 4.125,00, a titolo di danni non patrimoniali oltre interessi legali a far data dalla domanda di soddisfo e delle spese di giudizio liquidate in euro 1.250,00.

2.- Il ricorso è fondato.

Sul punto, l’art. 112, lettera c), cod. proc. amm. prevede che sono suscettibili di giudizio di ottemperanza le sentenze del giudizio ordinario passate in giudicato "e i provvedimenti ad esse equiparati".

La giurisprudenza amministrativa, con orientamento condivisibile, ha già avuto modo di stabilire che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n.89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato (ex plurimis, Cons. Stato, IV, 29 dicembre 2010, n. 9541) e dunque può ritenersi, ai sensi del citato art. 112, equiparabile alla sentenza.

Chiarito ciò, nella specie l’amministrazione resistente risulta inadempiente.

Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento della somma dovuta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Nella eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin da ora quale commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, o un suo delegato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), accoglie il ricorso e per l’effetto

a) dichiara l’obbligo dell’amministrazione resistente statali di conformarsi al giudicato nei modi e nei termini di cui in motivazione;

b) nomina il Prefetto o un funzionario da lui delegato, affinchè provveda in caso di inutile scadenza del termine assegnato al Ministero, al quale deve essere corrisposto, in caso di intervento, la somma di euro 1.000,00 da parte dell’amministrazione inottemperante

c) condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore del ricorrenti delle spese di lite liquidate nella misura complessiva di euro cinquecento euro, oltre accessori come per legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 01-08-2011, n. 30541 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 14 dicembre 2010 il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da G.F. detto Gino avverso l’ordinanza del 19 novembre 2010, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Cosenza aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato:

– del delitto di cui al capo A) della rubrica (omicidio aggravato in danno di S.N., colpito con due colpi esplosi con un fucile da caccia calibro 12, che lo avevano attinto all’arto inferiore sinistro e nella parte alta dell’emitorace posteriore sinistro, cagionandone il decesso quasi immediato);

– del delitto di cui al capo B) della rubrica (illegale porto in luogo pubblico del fucile da caccia di cui sopra, con l’aggravante di avere commesso il fatto per eseguire il delitto che precede).

2. L’omicidio è avvenuto alle ore 23,40 circa del 26 settembre 2008 in località Pietremerine del Comune di Acri (CS); la vittima era stata colpita dall’esterno con due colpi sparati con un fucile da caccia calibro 12, mentre si trovava in piedi nella cucina della sua abitazione, posta al piano terra.

Le indagini si erano rivelate fin dall’inizio particolarmente difficili, siccome ostacolate da un fitto clima di omertà, pervicacemente inteso a proteggere il colpevole, essendo il fatto avvenuto in un piccolo centro agricolo, in un contesto fortemente condizionato da legami di parentela e di personali frequentazioni; e la vittima era notoriamente una persona che creava problemi, usando egli commettere piccoli furti in danno dei proprietari dei fondi finitimi, furti che più volte avevano creato difficoltà ai suoi più stretti parenti, presso i quali i derubati si erano più volte lamentati; ed il clima di omertà aveva coinvolto persino il maresciallo dei carabinieri G.G., vice comandante della stazione di carabinieri di Acri, avendo il medesimo inspiegabilmente restituito all’indagato, il giorno successivo al sequestro, uno dei tre fucili da caccia, pienamente compatibile con l’arma usata per il delitto, sequestratogli in quanto era l’unico dei tre in suo possesso ad essere stato di recente accuratamente pulito.

2. Il Tribunale ha rilevato la sussistenza a carico dell’indagato dei seguenti indizi di colpevolezza:

– le dichiarazioni rese da P.R., madre della vittima e testimone oculare del delitto, la quale il 4 dicembre 2009, dopo circa un anno dai fatti, aveva deciso di collaborare con gli inquirenti ed aveva indicato nell’indagato l’autore dell’omicidio;

– le dichiarazioni rese da S.E., padre della vittima, il 4 dicembre 2009; egli, sebbene non aveva assistito all’omicidio, perchè in quel momento dormiva, aveva ricevuto nell’immediatezza dei fatti le confidenze della moglie, che aveva indicato nell’indagato l’autore dell’uccisione del figlio; ed il Tribunale ha dato atto dell’evidente errore in cui il teste era incorso, per aver indicato l’indagato come S.E., quando in realtà egli intendeva riferirsi proprio all’indagato, essendo quest’ultimo l’unico della sua cerchia di conoscenze a lavorare presso il Comune di Acri;

– le dichiarazioni rese da F.G., nipote della vittima siccome figlio della sorella S.D., il quale, sentito il 4 dicembre 2009, aveva riferito che i nonni fossero a conoscenza dell’identità dell’assassino, identificato nell’odierno indagato, altresì noto col nome di G., che aveva litigato con la vittima per il furto di legna e castagne sul suo terreno;

– l’intercettazione fra presenti avvenuta all’interno dell’abitazione di F.F. e S.D., rispettivamente cognato e sorella della vittima, il 5 novembre 2009, nonchè la conversazione ambientale captata all’interno della sala d’attesa del Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza fra M.P., C. N., S.G., S.P. e P.N., nel corso delle quali era stato espressamente indicato dai soggetti intercettati l’indagato, detto "Gino maresciallo", quale autore del gravissimo fatto di sangue; ed al riguardo il Tribunale ha ritenuto che non fosse ravvisabile nei discorsi captati alcun intento calunnatorio, tale da indurre i soggetti a dichiarare il falso;

– la circostanza che l’indagato avesse la disponibilità di un’arma perfettamente compatibile con quella usata per uccidere S. N.; e tale arma, come in precedenza riferito, era risultata perfettamente ripulita, a differenza delle altre due pure in possesso dell’indagato;

– la circostanza che, dai tabulati telefonici dell’utenza in uso all’indagato, era emerso che egli si trovasse, durante l’ora dell’omicidio, nel Comune di Acri. Il Tribunale ha ritenuto che nessun elemento a favore dell’indagato potesse desumersi dal fatto che in nessuna intercettazione ambientale, in cui egli era stato coinvolto, erano emersi elementi a suo carico, avendo ritenuto che ciò si fosse verificato in quanto egli sapeva di essere intercettato, tanto conoscendo dalle informazioni ricevute dal maresciallo dei carabinieri G., con cui era in contatto.

Il Tribunale ha infine ritenuto non idonee ad inficiare il quadro indiziario emerso a carico dell’indagato le dichiarazioni rese dai testi P.A., G.A., G.P. ed A.R., sentiti dai suoi difensori ai sensi degli artt. 391 bis e segg. cod. proc. pen., sia perchè non più attendibili degli altri testi sentiti dagli inquirenti, sia perchè smentite dalla univoche emergenze investigative.

3. Il Tribunale ha poi ritenuto sussistere a carico dell’indagato gravi esigenze cautelari, tali da far fondatamente ritenere che l’indagato, ove rimesso in libertà, avrebbe potuto commettere altri gravi delitti della stessa specie, tenuto conto delle concrete modalità del fatto, non avendo il prevenuto esitato a ricorrere alla violenza ed alla minaccia anche avvalendosi di un’arma; poteva pertanto presumersi la sussistenza di un’inclinazione a delinquere, idonea a formulare una prognosi cautelare a lui sfavorevole, siccome indicativa di una sua significativa capacità a delinquere.

Ha poi fatto riferimento alla presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, che imponeva l’applicazione nei suoi confronti della misura custodiale in carcere, tenuto conto del tipo di reato ascrittogli, non essendo stati forniti dalla sua difesa elementi dai quali risultassero insussistenti le esigenze cautelari.

4. Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione G.F. per il tramite dei suoi difensori, che hanno dedotto due motivi di ricorso – Col primo motivo lamentano violazione di legge circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti, in quanto gli unici elementi a suo carico erano costituiti dalle dichiarazioni rese dalla madre della vittima P.R., ritenute dal Tribunale attendibili e credibili, anche se rese a distanza di circa un anno dai fatti; al contrario non era stato tenuto conto che si trattava di teste dalle limitate capacità di analisi di percezione della realtà circostante, in ragione dello stato confusionale in cui la stessa versava per patologia psichiatrica; la stessa invero, sentita subito dopo il fatto, aveva dichiarato di non sapere nulla di quanto accaduto a suo figlio, il che era probabile, atteso che il delitto si era svolto al buio, in quanto era spenta la lampadina esterna ad uso domestico, sostitutiva della mancata illuminazione pubblica; ed anche se fosse stata presente tale luce esterna, la teste ben difficilmente avrebbe potuto percepire le fattezze dell’omicida; inoltre la teste aveva dapprima riferito di avere visto esso ricorrente in compagnia dei due figli, A. e P., poi in compagnia del solo figlio più basso, presumibilmente A.; ed al riguardo il P.M., in sede di incidente probatorio, aveva insistito nel ritenere che la teste avesse confuso la sequenza temporale degli eventi, in quanto i fratelli G. erano stati presenti nel pomeriggio e non la sera del giorno dell’omicidio.

Erroneamente poi non era stato poi ritenuto credibile l’alibi fornito ad esso ricorrente da sua moglie A.R., nè quanto riferito dal teste P.A..

Le risultanze delle intercettazioni ambientali e telefoniche erano poi da ritenere inficiate dalla circostanza che due sottufficiali dei carabinieri, il maresciallo G.G. ed il brigadiere T., usavano informare gli interessati delle intercettazioni in corso.

Col secondo motivo lamentano violazione di legge e motivazione carente, nella parte in cui il provvedimento impugnato aveva ritenuto la sussistenza di concreto pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio; in particolare il quadro indiziario era da ritenere fortemente attenuato rispetto al parametro della gravità di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3; non era stato tenuto conto che trattavasi di persona con famiglia, impiegato comunale, incensurato, come tale non definibile nè socialmente pericoloso, nè incline a delinquere; neppure le esigenze cautelari potevano ritenersi collegate alla necessità di tutelare la genuinità della prova, atteso che l’impenetrabile muro di omertà, di cui aveva parlato il Tribunale, continuava a permanere indipendentemente da ogni possibile sua ingerenza; ed una misura meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari, avrebbe perfettamente sopperito all’esigenza di tutelare qualsiasi forma di inquinamento probatorio e di pericolo di reiterazione del reato.

5. Con memoria depositata il 4 luglio 2011, i difensori del ricorrente hanno ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso di cui sopra, insistendo in particolare sul tema dell’inattendibilità del principale teste d’accusa, P.R., avendone messo in rilievo le sue compromesse capacità mentali, per essere stata essa più volte ricoverata per disturbi mentali, ed essendo stata dichiarata affetta da depressione involutiva.

Hanno altresì lamentato che il provvedimento impugnato non aveva fatto alcun riferimento all’intercettazione ambientale dell’11 maggio 2009, avvenuta presso l’abitazione della famiglia della vittima, dalla quale non erano emersi elementi indiziari a carico del ricorrente.

Motivi della decisione

1. E’ infondato il primo motivo di ricorso proposto da G. F., avente ad oggetto l’insussistenza, a suo carico, di validi indizi di colpevolezza, tali da giustificare la misura custodiate impugnata.

2. Il provvedimento impugnato ha invero adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza a carico della ricorrente di gravi indizi di colpevolezza per i reati a lui contestati, tanto avendo desunto:

– dalle dichiarazioni rese da P.R., madre della vittima e testimone oculare del delitto, la quale il 4 dicembre 2009, dopo circa un anno dai fatti, aveva deciso di collaborare con gli organi inquirenti ed aveva indicato nell’indagato l’autore dell’omicidio;

– dalle dichiarazioni rese da S.E., padre della vittima, in data 4 dicembre 2009; egli aveva ricevuto nell’immediatezza dei fatti le confidenze della moglie, che aveva indicato nell’indagato l’autore dell’uccisione del figlio; ed il Tribunale ha dato atto dell’evidente errore in cui il teste era incorso, avendo indicato l’indagato come S.E., quando in realtà egli intendeva riferirsi proprio all’indagato, essendo quest’ultimo l’unico della sua cerchia di conoscenze a lavorare presso il Comune di Acri;

– dalle dichiarazioni rese da F.G., nipote della vittima siccome figlio della sorella S.D., il quale, sentito il 4 dicembre 2009, aveva riferito che i nonni fossero a conoscenza dell’identità dell’assassino, identificato nell’odierno indagato, altresì noto col nome di Gino, che aveva litigato con la vittima per il furto di legna e castagne sul suo terreno;

– dall’intercettazione fra presenti, avvenuta all’interno dell’abitazione di F.F. e S.D., rispettivamente cognato e sorella della vittima, il 5 novembre 2009, nonchè dalla conversazione ambientale captata all’interno della sala d’attesa del Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza fra M. P., C.N., S.G., S.P. e P.N., nel corso delle quali era stato espressamente indicato dai soggetti intercettati l’indagato, detto " G. maresciallo", quale autore del gravissimo fatto di sangue; ed al riguardo il Tribunale ha ritenuto che non fosse ravvisabile nei discorsi captati alcun intento calunnatorio, tale da indurre i soggetti a dichiarare il falso;

– dalla circostanza che l’indagato avesse la disponibilità di un’arma perfettamente compatibile con quella usata per il delitto; e l’arma, prima sequestrata, poi inspiegabilmente restituita al ricorrente, come in precedenza riferito, era risultata perfettamente ripulita, a differenza delle altre due, pure in possesso dell’indagato;

– dalla circostanza che, dai tabulati telefonici dell’utenza in uso all’indagato, era emerso che egli si trovasse, durante l’ora dell’omicidio, proprio nel Comune di Acri.

3. Nella presente sede di legittimità non è dato invero riesaminare nel merito gli indizi posti a carico del ricorrente dai giudici di merito, onde accertare se gli stessi siano o meno validi in sè e preferibili rispetto ad altri, pure utilizzabili ed idonei a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, quanto piuttosto accertare se gli indizi fatti propri dai giudici di merito siano sorretti da una motivazione accettabile sul piano della completezza, della logica e della non contraddizione (cfr. Cass. 4A 3.5.07 n. 22500, rv. 237012;

Cass. 6A 15.11.05 n. 20474, rv. 225245); e, sotto tale aspetto, ritiene questa Corte che gli indizi ritenuti idonei dal Tribunale del riesame di Catanzaro per confermare l’ordinanza cautelare impugnata sono adeguati e rispondenti ai criteri di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2. 4. Le argomentazioni svolte dal ricorrente per inficiare gli indizi di colpevolezza anzidetti, particolarmente intese a mettere in rilievo l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste P.R., madre della vittima, non sono ammissibili nella presente sede di legittimità, in quanto essenzialmente intese a fornire una diversa lettura alternativa dei fatti; d’altra parte il Tribunale risulta avere adeguatamente motivato in ordine alle imprecisioni riscontrate nel narrato della teste, avendo rilevato che non inficiasse la complessiva attendibilità della teste il fatto che la stessa avesse sovrapposto nella sua memoria episodi avvenuti in momenti diversi, con specifico riferimento alla circostanza se l’indagato fosse stato o meno in compagnia dei figli al momento dell’omicidio. L’ordinanza impugnata, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha invero rappresentato un quadro indiziario a carico del ricorrente che non solo ha tenuto solo delle dichiarazioni rese dalla teste P.R., ma ha valorizzato anche numerosi altri indizi, sopra descritti, i quali, valutati nel loro assieme, assumono una significativa valenza indiziaria, tale da giustificare l’adozione del provvedimento impugnato; va inoltre rilevato come il provvedimento impugnato abbia indicato i validi motivi per i quali non ha ritenuto di attribuire rilevanza alle deposizioni testimoniali raccolte dal difensore del ricorrente ai sensi degli artt. 391 bis e segg. cod. proc. pen..

5. E’ altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione, per avere il provvedimento impugnato ritenuto la sussistenza di gravi esigenze cautelari nei suoi confronti, tali da giustificare la custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti.

5,Va infatti rilevato che il provvedimento impugnato non ha fatto solo riferimento alla presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, tenuto conto del tipo di reato ascrittogli, presunzione da ritenere peraltro venuta meno, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 164 del 2011, la quale ha ritenuto costituzionalmente illegittima la norma anzidetta, nella parte in cui non fa salva altresì l’ipotesi di acquisizione di elementi specifici, relativi al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misura.

Il provvedimento impugnato invero, oltre a far riferimento alla presunzione anzidetta, ha altresì offerto una motivazione completa ed articolata, incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, circa la sussistenza di esigenze cautelari idonee a giustificare, ai sensi dell’art. 274 c.p.p., lett. c), la misura cautelare adottata, avendo fatto riferimento al concreto pericolo che il ricorrente potesse reiterare la condotta criminosa, ciò avendo desunto da elementi specifici, inerenti al fatto, alle sue motivazioni ed alla personalità del soggetto, ritenuto come propenso all’inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura (cfr. Cass. Sez. 1 n. 30561 del 15/07/2010 dep. il 30/07/2010, imp. Micelli, Rv. 248322).

Il Tribunale ha invero fatto ampio riferimento:

– alle gravissime modalità con cui l’omicidio era avvenuto, caratterizzato dall’uso di un’arma da fuoco e dall’essere stato commesso mediante un agguato teso in ora notturna;

– all’inesistenza di validi motivi, idonei a giustificare un così efferato comportamento;

– alla circostanza che l’omicidio fosse rappresentativo di una personalità incline alla violenza ed incapace di contenersi, con pressante e concreto pericolo che il ricorrente potesse ripetere simili comportamenti delittuosi con l’uso di armi.

6. Il ricorso proposta da G.F. va pertanto respinto, con sua condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

7. Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-06-2011) 09-09-2011, n. 33451 Impugnazioni Richiesta

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Svolgimento del processo

M.I. ricorre in cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata, ex art. 444 c.p.p., emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Ravenna – sezione distaccata di Faenza – in data 16.09.2010 in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2. Denuncia violazione di legge: a) per la illegittimità dell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen. in quanto il giudice ha pronunziato sentenza nonostante vi fosse il dissenso del P.M. in ordine alla richiesta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio richiesto qualora non fosse stata concordata la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e relativa realizzazione della pena finale di Euro 3.613,00 di ammenda; b) per difetto di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. in capo al nominato sostituto processuale ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., avendo costui aderito ad un diverso accordo con il P.M. in carenza dei poteri derivanti da procura speciale; c) per essere stata disposta la confisca del veicolo alla cui guida il ricorrente fu trovato in stato di ebbrezza in violazione della nuova formulazione dell’art. 186 C.d.S., a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 120 del 2010 secondo cui la confisca viene qualificata espressamente dal legislatore come "sanzione amministrativa accessoria" che va disposta dal Prefetto.

Motivi della decisione

Assorbente per l’accoglimento del ricorso è il secondo motivo. Dagli atti risulta che era stata avanzata dal difensore dell’imputato, procuratore speciale, richiesta di patteggiamento cui il P.M. aveva prestato il proprio consenso, all’udienza del 16 settembre 2010, il sostituto del difensore, nominato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., modificava l’accordo nel senso che richiedeva la conversione della pena detentiva in ragione di Euro 250,00 giornaliere, anzichè di quella di Euro 38,00 inserita nella richiesta scritta dal procuratore speciale, e rinunciava alla richiesta della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, precedentemente avanzata.

Indubbiamente, va rilevata la diversità dell’accordo proposto dal sostituto processuale rispetto a quello stilato dal difensore di fiducia, procuratore speciale. Non risulta che il sostituto processuale fosse anch’egli munito di procura speciale.

In merito questa Corte ha affermato (V. sez. 4, sentenza n. 11981 del 14.02.2007, Rv. 236281, Sez. 1, Sentenza n. 43240 del 04/11/2009 Cc. Rv. 245081) che in caso di richiesta di "patteggiamento", al procuratore speciale non è consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non sia stata conferita espressamente dall’imputato con le forme previste per la procura speciale dall’art. 446 c.p.p., comma 3, sicchè, in difetto di attribuzione di tale facoltà, il sostituto del difensore nominato ex art. 102 cod. proc. pen., pur esercitando i diritti ed assumendo i doveri del difensore, non è legittimato a presentare la richiesta di "patteggiamento". Gli altri motivi restano assorbiti.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per essere venuto meno il patto, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-10-2011, n. 5697 Indennità di fine rapporto o servizio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.Gli attuali appellanti, maresciallo G. P. e maggiore C. U., hanno proposto sub R.G. 10266 del 2009 innanzi al T.A.R. per il Lazio, unitamente ad altri ufficiali e sottufficiali in s.p.e., nonché unitamente a personale volontario in servizio presso le Forze Armate, un ricorso à sensi dell’allora vigente art. 21bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 per l’annullamento del silenziorifiuto formatosi sulle istanze da loro notificate in data 8 maggio 2009, al fine di ottenere che, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 26, comma 20, della L. 23 dicembre 1998 n. 448 e 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 12 maggio 1995 n. 195 e successive modifiche, fossero avviate le procedure di negoziazione deputate a definire, per il personale delle Forze Armate, "la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni", e ad istituire per lo stesso personale le forme pensionistiche complementari, di cui all’articolo 3 del D.L.vo 21 luglio 1993 n. 194 e successive modificazioni, con conseguente accertamento per l’intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione dell’obbligo di provvedere sulle istanze anzidette, dando avvio alle procedure di negoziazione previste ai fini predetti.

A sostegno della propria domanda giudiziale i ricorrenti in primo grado hanno dedotto l’avvenuta violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26, comma 20, della L. 23 dicembre 1998 n. 448 e degli artt. 3, comma 1, lett. b) del D.L.vo 12 maggio 1995 n. 195, come sostituito dall’art. 2 del D.L.vo 31 marzo 2000 n. 129, e 7, comma 1, del medesimo D.L.vo 195 del 1995.

Gli stessi ricorrenti, dopo aver premesso che il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, al pari di quello del pubblico impiego c.d. "contrattualizzato", è stato oggetto del passaggio dal metodo di calcolo della pensione con il sistema retributivo a quello con il sistema contributivo, hanno censurato il mancato avvio delle procedure di concertazione previste dal D.L.vo 195 del 1995 e dall’art. 67 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 in ordine alla costituzione di uno o più fondi nazionali di pensione complementare, di cui all’anzidetta L. 335 del 1995 e successive modificazioni, alle modalità di trasformazione del trattamento di fine rapporto, alle voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), nonché alla quota del T.F.R. medesimo da destinare alla previdenza complementare.

In relazione a ciò, pertanto, i ricorrenti in primo grado hanno concluso chiedendo l’accoglimento della propria domanda di annullamento del silenziorifiuto formatosi sulle loro istanze, con il conseguente accertamento dell’obbligo del Ministero della Pubblica Amministrazione ed Innovazione di provvedere sulle stesse.

1.2. Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministero della Pubblica Amministrazione ed Innovazione, eccependo innanzitutto l’inammissibilità della domanda giudiziale per difetto di legittimazione ad agire e l’inammissibilità del ricorso avverso il silenziorifiuto per carenza dei presupposti, non essendo configurabile nella specie un’inerzia del Dipartimento della Funzione Pubblica nell’avvio delle procedure finalizzate all’attivazione della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto.

1.3. Con sentenza n. 8008 dd. 22 aprile 2010 la Sezione Ibis del T.A.R. per il Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile.

2.1. Con l’appello in epigrafe i soli G. P. e C. U. chiedono la riforma di tale sentenza, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del combinato disposto dell’art. 26, comma 20, della L. 23 dicembre 1998 n. 448 e 5, comma 1, lett. b), del D.L.vo 195 del 1995, come sostituito dall’art. 2 del D.L.vo 129 del 2000.

Gli appellanti rimarcano – tra l’altro – che la sequenza procedimentale disciplinata dall’art. 7 del D.L.vo 195 del 1995 prevede che dapprima il Dipartimento della Funzione Pubblica formalmente convochi il tavolo di concertazionenegoziazione e che, quindi, gli organismi rappresentativi del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia presentino richieste e proposte; e che, non essendo nella specie intervenuta a tutt’oggi la convocazione anzidetta, permarrebbe il silenziorifiuto dell’Amministrazione resistente.

Gli appellanti rilevano – altresì – che in omologhe fattispecie la Sezione Ibis del T.A.R. per il Lazio ha riconosciuto in capo al personale militare che abbia avanzato consimili richieste una posizione di interesse legittimo affinché l’Amministrazione attivi il procedimento sopradescritto (cfr. al riguardo le sentenze n. 3995 dd. 15 marzo 2010 e 14 dicembre 2009 n. 12867 rese dal giudice di primo grado).

2.2. Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione dell’appello.

2.3. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

3.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto.

3.2. Nella sentenza impugnata si premette, innanzitutto, che la previdenza complementare si attua attraverso un complesso procedimento disciplinato normativamente e che si conclude con un decreto del Presidente della Repubblica, qualificabile come atto amministrativo; inoltre, à sensi dell’art. 4, comma primo, lett. b) del D. L.vo 12 maggio 1995 n. 195, le forme pensionistiche complementari rientrano nelle materie oggetto di concertazione, agli effetti dell’art. 2 del medesimo D.P.R. 195 del 1995, tra varie amministrazioni ed i rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER), nel mentre l’iniziativa del procedimento per la concertazione spetta, à sensi del medesimo art. 7 del D.L.vo 195 del 1995, al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.

Sempre secondo il giudice di primo grado, al fine di verificare la posizione legittimante dei ricorrenti andrebbe osservato che, facendo applicazione dei principi generali, il procedimento per l’istituzione della previdenza complementare, una volta concluso, influisce sugli interessi dei ricorrenti medesimi, i quali, oltreché trovarsi in una posizione differenziata rispetto a quella della generalità degli altri soggetti, si troverebbero pure in una posizione qualificata dall’ordinamento, atteso che si applicherebbero nei loro confronti, non già in via ipotetica ma con assoluta certezza, le norme sulla previdenza complementare, per cui potrebbe affermarsi che l’ordinamento, nel disciplinare la normativa sulla previdenza, prende in considerazione anche la posizione dei ricorrenti.

In dipendenza di ciò, pertanto, ad avviso del giudice di primo grado non potrebbero sussistere dubbi di sorta sulla circostanza che gli attuali ricorrenti vantino una posizione di interesse legittimo affinché l’Amministrazione individuata dalla norma – ossia il Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione – attivi il procedimento di cui trattasi.

Lo stesso giudice di primo grado ha, peraltro, affermato che il predetto Ministero avrebbe avviato negli anni 19992000 le specifiche procedure aventi ad oggetto la materia del TFR e della previdenza complementare, convocando anche le rappresentanze sindacali e militari del personale del comparto, ma senza pervenire ad un accordo condiviso tra le parti interessate; e che, successivamente, a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del D. L.vo n. 129 del 2000, che ha innovato gli artt. 3, 4 e 5 del D. L.vo n. 195 del 1995, inserendo espressamente tra le materie oggetto di contrattazione e di concertazione anche la disciplina del trattamento di fine rapporto e delle forme pensionistiche complementari, il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel corso degli anni 2005 e 2006, avrebbe nuovamente convocato i rappresentanti istituzionali delle amministrazioni allo scopo di riavviare le trattative e la concertazione, ma anche in questo caso non si sarebbe pervenuti ad una positiva conclusione in dipendenza del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti interessate.

In considerazione di tutto ciò il giudice di primo grado ha pertanto dichiarato il ricorso proposto innanzi a sé inammissibile, "atteso che il presunto silenzioinadempimento delle intimate Amministrazioni non si è verificato, viste le iniziative adottate e lo stato dei lavori finalizzati all’adozione dei previsti provvedimenti di concertazione".

3.3. Questo giudice, a sua volta, reputa parimenti che il ricorso proposto in primo grado debba essere dichiarato inammissibile, ma con una motivazione diversa.

Come del resto è stato denotato anche recentemente dallo stesso T.A.R. per il Lazio, Sez. I, con sentenza n. 2092 dd. 8 marzo 2011, a sua volta conforme alle sentenze della stessa Sezione nn. 7448, 7456 e 7458 dd. 19 aprile 2010 e n. 10560 dd. 30 ottobre 2009 e n. 2991 dd. 24 febbraio 2010 rese dalla Sez. II dello stesso T.A.R., i dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse "finale" e del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all’avvio e conclusione dei procedimenti "negoziali" in questione, appartenenti – semmai – in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (per quanto attiene alle Forze di Polizia a ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali d’interessi collettivi (per quanto attiene alle Forze di Polizia a ordinamento militare e al personale delle Forze Armate), chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali.

Più esattamente, la legittimazione a far valere eventuali inadempimenti dell’obbligo di adozione di provvedimenti amministrativi, anche attraverso la speciale procedura di impugnazione del silenzio inadempimento, appartiene in via generale ai soli soggetti titolari dell’interesse, concreto ed attuale, direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere autoritativo, i quali proprio in ragione di tale titolarità sono dunque legittimati a partecipare al relativo procedimento amministrativo.

Gli odierni appellanti sono viceversa portatori di un interesse soltanto indiretto in relazione all’effettiva entrata in vigore del nuovo regime pensionistico e contributivo, in quanto potenziali destinatari delle misure da adottarsi anche all’esito del procedimento di concertazione di cui lamentano la mancata attuazione: e ciò in ragione della natura assodatamente normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego; ma – per l’appunto – essi non sono legittimati a partecipare al relativo procedimento, non essendo titolari in proposito di un interesse personale, concreto ed attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere con la previsione di un correlato obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni competenti (così puntualmente, la sentenza n. 7454 del 2010 cit. resa dalla Sez. I del T.A.R. per il Lazio).

4. In conseguenza di ciò, l’appello in epigrafe va pertanto respinto.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere peraltro integralmente compensati per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e – per l’effetto – conferma come da motivazione la sentenza resa in primo grado tra le parti.

Conpensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.