Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-09-2011, n. 19156 Categoria, qualifica, mansioni

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto la legittimità della sanzione disciplinare irrogata dalla società Poste Italiane spa a L.D. per essersi rifiutato di svolgere la prestazione lavorativa secondo il sistema cosiddetto "ad areola", in base al quale il singolo operatore è tenuto alla consegna non solo della corrispondenza della zona di sua competenza, ma anche, prò quota, di quella di altra zona ricompresa nella medesima area di recapito (c.d. areola), in caso di assenza del dipendente assegnato a quest’ultima zona. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta osservando che, nell’ambito del procedimento disciplinare, non si era verificata alcuna violazione del diritto di difesa del lavoratore, non esistendo un diritto del lavoratore di essere ascoltato sul posto e nell’orario di lavoro, e ritenendo che il rifiuto di effettuare la sostituzione del collega assente nell’ambito del medesimo raggruppamento di zone è un rifiuto di eseguire una prestazione che poteva essere legittimamente richiesta al lavoratore durante l’orario normale di lavoro – che, per gli addetti al recapito, è di 36 ore settimanali – rifiuto che costituiva quindi un inadempimento contrattuale, che non poteva farsi ricadere nell’ambito dell’esercizio del diritto di sciopero e ben poteva essere sanzionato a livello disciplinare.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione L.D. affidandosi a cinque motivi di ricorso cui resiste con controricorso la società Poste Italiane spa.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 1175, 1375 c.c., L. n. 330 del 1970, art. 7, per avere la Corte di merito denegato l’esistenza di un diritto del lavoratore di essere ascoltato a difesa sul posto e nell’orario di lavoro, chiedendo a questa Corte di stabilire se costituisce lesione del diritto di difesa disporre l’audizione in sede disciplinare, richiesta dal dipendente con l’assistenza del rappresentante sindacale, in luogo diverso da quello della prestazione lavorativa e al di fuori dell’orario contrattuale, si da rendere gravoso l’esercizio del diritto stesso, violando al contempo i principi generali, essendo il potere disciplinare interno al rapporto di lavoro.

2- Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 40 Cost., L. n. 146 del 1990, artt. 1, 2, 4, 12, 13 e 14, nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, individuato nello sciopero così come proclamato ed attuato, per avere la Corte di merito escluso che l’astensione del lavoratore dalla prestazione lavorativa costituisse legittimo esercizio del diritto di sciopero e che, in conseguenza, l’esercizio del potere disciplinare relativo all’astensione dal lavoro collettiva fosse di esclusiva competenza della Commissione di garanzia, chiedendo a questa Corte di stabilire se "in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ex L. n. 146 del 1990, ed in particolare in quello dei dipendenti di Poste Italiane, attinente alla libertà di comunicazione, assoggettato alla normativa di regolamentazione, per sciopero … deve intendersi ogni forma di azione sindacale comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti, ciò valendo anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario o considerato aggiuntivo e, in ogni caso, l’esercizio del potere disciplinare relativo all’astensione dal lavoro collettiva è di esclusiva competenza della Commissione di Garanzia che eventualmente delibera … e prescrive al datore di lavoro la sanzione, con la conseguenza che, nel caso di specie, in cui non solo è disattesa dalla società la normativa della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali ma è esercitato il potere senza previa decisione della Commissione di Garanzia, sussiste l’abuso del potere disciplinare da parte di Poste Italiane …". 3.- Con il terzo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’accordo collettivo del 29 luglio 2004, nonchè all’art. 28 ccnl Poste Italiane del 2003, chiedendo a questa Corte di stabilire che "secondo l’accordo 29.7.2004 tra OO.SS. firmatarie del ccnl e Poste Italiane ed in relazione all’orario di lavoro del portalettere (6 ore giornaliere per 36 ore settimanali) pur esistendo la possibilità, in via sperimentale, con disposizione aziendale, di un modulazione giornaliera di mezz’ora (in più o in meno), non vi è rapporto tra questa previsione e la previsione di un obbligo aggiuntivo di sostituzione di lavoratore assente nell’ambito dell’area territoriale di riferimento (con un limite mensile di 10 ore giornaliere e giornaliero di 2) rimanendo la prestazione del portalettere resa sempre ratione temporis secondo l’art. 28 del ccnl vigente richiamato dal predetto accordo (6 ore giornaliere 36 ore settimanali), per cui essendo questa, appunto, un prestazione aggiunta espressa in quota oraria e stabilente una deroga al regime economico corrispettivo del lavoro straordinario, non può esser la stessa definita solo una differente modalità della prestazione in orario, legittima comunque essendo l’astensione da essa proclamata come sciopero". 4.- Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulle questioni di cui al precedente motivo, indicando come fatto controverso e decisivo per il giudizio lo sciopero così come proclamato e il contenuto della prestazione richiesta secondo il sistema letterale dell’accordo del 29.8.2004. 5.- Con il quinto motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c., nonchè omessa o insufficiente motivazione, relativamente alla questione relativa alla valutazione dell’elemento soggettivo o colposo della pretesa infrazione disciplinare, chiedendo a questa Corte di stabilire che "l’astensione dalla prestazione lavorativa ritenuta dallo stesso datore di lavoro sciopero e come tale comunicata pubblicamente, senza alcuna riserva, non può fondare una responsabilità disciplinare da inadempimento, per assenza di qualsivoglia elemento colposo a carico del dipendente …". 6.- Il primo motivo è infondato. Come già ritenuto da questa Corte in una controversia che presentava questioni pressochè identiche a quelle che formano oggetto del presente giudizio – cfr. Cass. n. 9714/2011 – nessuna fonte normativa prevede che l’audizione del lavoratore debba aver luogo nell’orario e nella sede di lavoro, nè è contemplato un diritto del lavoratore di essere sentito a difesa con modalità che siano strettamente correlate al tempo e al luogo della prestazione lavorativa, con ciò onerando il datore di lavoro di consentire l’esercizio di tale diritto alle condizioni richieste dal lavoratore, pena la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2.

Il denunciato profilo non rileva, dunque, agli effetti della validità della sanzione disciplinare, nè può ritenersi che la discrasia denunziata tra tempi e modalità dell’audizione (fissata alle ore 14.45, dopo la fine del turno di lavoro delle ore 13, presso la sede di (OMISSIS)) e tempi e luogo della prestazione lavorativa (che veniva svolta presso la sede di (OMISSIS)) possa assumere rilevanza tale da rendere censurabile la condotta del datore di lavoro sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Il primo motivo deve essere pertanto respinto.

7.- Anche le censure svolte con gli altri motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondate.

Questa Corte ha già affermato, sulla scorta di autorevole dottrina, che non può essere definita sciopero ogni manifestazione di lotta che i soggetti agenti designino come tale (cfr. ex multis Cass. n. 548/20011). Lo sciopero si risolve, nei fatti, nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. La mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita "minima unità tecnico temporale", al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo. In tale logica la giurisprudenza, dopo alcune oscillazioni, ha riportato entro la nozione di sciopero anche la mancata prestazione del lavoro straordinario (Cass. n. 2480/76). L’astensione anche in questo caso ha una precisa delimitazione temporale e concerne tutte le attività richieste al lavoratore. Al contrario, ci si colloca al di fuori dell’esercizio del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. E’ il caso del c.d. sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto estraneo al concetto di sciopero e pertanto dichiarato illegittimo dalla giurisprudenza (Cass. n. 2214/86).

8.- Nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato, con motivazione adeguata e coerente sul piano logico, che l’astensione non ha avuto ad oggetto prestazioni di lavoro straordinario o una "prestazione aggiuntiva", suscettibile di essere rifiutata in via autonoma rispetto alla prestazione ordinaria del portalettere.

9.- Il rifiuto di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell’obbligo di sostituzione previsto dalla normativa collettiva, pertanto, non è astensione dal lavoro straordinario, nè astensione per un orario delimitato e predefinito, ma è rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute. Situazione, dunque, assimilabile a quella del c.d. sciopero delle mansioni, perchè, all’interno del complesso di attività che il lavoratore è tenuto a svolgere, l’omissione concerne solo un aspetto specifico di tali obblighi. L’astensione, pertanto, non può essere qualificata sciopero e resta un mero inadempimento parziale della prestazione dovuta, con conseguente legittimità della sanzione disciplinare (cfr. Cass. n. 548/2011 cit., Cass. n. 17995/2003, cui adde Cass. n. 547/2011, nonchè Cass. n. 9714/2011 cit).

10.- Altra questione da affrontare concerne il rapporto con le determinazioni della Commissione di garanzia e la pretesa esclusiva competenza in materia disciplinare della predetta Commissione.

Anche sotto tale profilo il Collegio ritiene di uniformarsi ai recenti specifici precedenti, in particolare Cass. n. 548/2011 e Cass. n. 9714/2011. Si è già detto del perchè l’astensione in esame non costituisce esercizio del diritto di sciopero. Deve aggiungersi che la nozione di sciopero proposta dal ricorrente non è condivisibile, perchè non può definirsi sciopero ogni astensione sindacale che comporti una riduzione del servizio. Nè, invero, lo sciopero si caratterizza per il fatto che determina un danno per gli utenti, poichè tale conseguenza può costituire certamente un effetto collaterale dello sciopero, ma non ne è elemento costitutivo, ben potendo lo sciopero non danneggiare gli utenti.

La definizione di sciopero proposta dal ricorrente richiama, invero, le espressioni usate dalla Commissione di garanzia nel provvedimento del 7 marzo 2002 allegato al ricorso, che peraltro non si occupa delle astensioni che riguardano l’accordo sulle aree territoriali, che, del resto, è del 2004, ma in generale degli scioperi dei dipendenti della società Poste. In ogni caso, tale provvedimento non incide sulla soluzione delle questioni che formano oggetto della presente controversia. Nel delineare il suo campo di applicazione, la delibera precisa che "la presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti". Ed aggiunge che tale disciplina si applica anche al caso di astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario.

La Commissione, con tali espressioni, si prefiggeva solo, nella sua ottica specifica, di limitare le conseguenze di azioni sindacali implicanti danni per l’utenza, sia che tali azioni fossero o che non fossero da qualificare come sciopero. E così, qualora si tratti di azioni qualificabili come sciopero, varranno le esenzioni dal diritto comune dei contratti derivanti dall’art. 40 Cost.. AI contrario, in caso di azioni estranee a tale ambito, l’esenzione non opererà e si applicheranno le regole civilistiche ordinarie in materia di inadempimento delle obbligazioni. L’intervento della Commissione di garanzia non incide su questo ordine di conseguenze, nè, in caso di inadempimento della prestazione non qualificabile come sciopero, incide sul potere disciplinare del datore di lavoro.

11.- Ultima questione da risolvere concerne la rilevanza scriminante dell’esercizio putativo del diritto di sciopero, al fine di ritenere incolpevole l’inadempimento parziale del lavoratore.

Deve osservarsi, al riguardo, che questa Corte ha già affermato che, in tema di obbligazioni, lo stato soggettivo di buona fede non è idoneo, per sè solo, ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento, essendo a tal fine necessaria la prova da parte del debitore che l’inadempimento (o il ritardo) siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivata da causa oggettivamente non imputabile all’obbligato, situazione, quest’ultima, non riconducibile alla mera condizione psicologica di buona fede del debitore, e rapportabile, invece, all’impegno di cooperazione che, tenuto conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso concreto (nonchè delle qualità soggettive del debitore), l’obbligato stesso è tenuto ad esplicare (Cass. n. 9714/2011 cit.; nello stesso senso Cass. n. 9278/99, nonchè Cass. n. 7729/2004).

Nella specie, deve escludersi la possibilità di invocare l’esimente putativa, essendo mancata, da parte del lavoratore, ogni forma di cooperazione; tanto più essendosi il lavoratore ingiustificatamente rifiutato di presentarsi all’audizione disposta dal datore di lavoro, dove avrebbe potuto rappresentare, ben prima della sede giudiziaria, la propria condizione soggettiva di incolpevole affidamento.

12.- Il ricorso va, dunque, rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.

13.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 01-06-2011, n. 307 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor M.L. è proprietario in Pescopennataro di un fabbricato realizzato con copertura a terrazzo, nel 1964, senza titolo abilitativo. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 ha presentato domanda di sanatoria/condono; il sindaco del Comune di Pescopennataro ha rilasciato la concessione edilizia n. 12 del 15 dicembre 1995 con la quale tuttavia, in esecuzione dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Molise con nota prot. 45526 del 11 ottobre 1995, ha preteso la presentazione di un progetto di completamento della struttura con una copertura a tetto, uniforme alle altre copertura limitrofe, da realizzare entro 180 giorni dal rilascio della concessione edilizia.

Ed infatti la Regione Molise aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 7 della legge 1497 del 1939, "a condizione che a completamento della struttura venga prevista una copertura a tetto".

Avverso tali provvedimenti è insorto il ricorrente ritenendoli pregiudizievoli nella parte in cui prescrivono la realizzazione della copertura a tetto e deducendo i seguenti motivi di censura:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma primo, della legge 241 del 1990. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità derivata.

L’autorizzazione paesaggistica, per come recepita nel permesso di costruire, sarebbe illegittima in quanto non evidenzia le ragioni di tutela del paesaggio che imporrebbero la realizzazione di una copertura a tetto. Una tale illegittimità vizierebbe in via derivata il permesso di costruire.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. della legge 47/85. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità. Illegittimità derivata.

La possibilità prevista dalla legge n. 47 del 1985 di sanare opere edilizie eseguite senza titolo abilitativo ed ultimate entro la data del 1.10.1983 sarebbe incompatibile con la possibilità di prevedere prescrizioni conformative come quella di imporre la realizzazione di ulteriori opere, come invece preteso nel caso di specie dalla Regione Molise.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria.

Nel caso di specie non doveva essere acquisito il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico poiché la violazione rientrerebbe nel limite di tolleranza del 2% previsto dal citato articolo 32.

Con ordinanza n. 172 del 6 marzo 1996 è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011 la causa è stata infine trattenuta in decisione previo deposito di memoria con cui i ricorrenti hanno ulteriormente esposto le proprie tesi difensive anche in replica a quanto osservato dalla difesa erariale con la memoria di costituzione.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo con il quale i ricorrenti lamentano un preteso difetto di motivazione in relazione alle ragioni della pretesa incompatibilità paesaggistica del fabbricato in questione, se privo della copertura a tetto, non ha pregio.

Le ragioni del vulnus all’interesse paesaggistico, seppur non formalmente esternate nell’autorizzazione paesaggistica, erano nella stessa implicite e sono state successivamente palesate in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria dove è stato prescritto l’intervento in contestazione al fine di completare la struttura "con una copertura a tetto uniforme alle altre coperture limitrofe".

I ricorrenti con la memoria del 28.2.2011 eccepiscono che la giustificazione doveva essere contenuta nel testo della autorizzazione regionale non potendo venire integrata ex post tramite il provvedimento comunale, anche in considerazione del fatto che il Comune non ha competenza in materia di tutela dei valori paesaggistici.

In senso contrario deve invece osservarsi che l’esigenza di tutelare la forma del paesaggio, rendendo il colmo del fabbricato conforme alle caratteristiche costruttive dell’area dove lo stesso insiste, si evince chiaramente anche dalla motivazione del provvedimento con cui la locale Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici ha ritenuto di non disporre l’annullamento dell’autorizzazione regionale proprio in considerazione della prescrizione imposta dall’organo regionale.

La stessa Soprintendenza infatti ha condiviso la scelta regionale ritenendo "assolutamente necessario uniformare alle altre coperture esistenti la copertura dell’edificio oggetto di condono edilizio" e per tale ragione ha ritenuto di non dare impulso al procedimento di annullamento.

Né in relazione al provvedimento della Soprintendenza può eccepirsi che si tratterebbe di organo privo di competenza in materia di tutela del paesaggio, essendo per legge deputato all’esercizio di un potere di controllo di legittimità sulle valutazioni espresse in materia dalla Regione o dagli enti subregionali delegati.

Neppure può eccepirsi che in tale caso si tratterebbe di una integrazione postuma della motivazione poiché, a ben vedere, la giurisprudenza da tempo ha respinto una interpretazione formalistica dell’obbligo di motivazione: ed infatti nella moderna concezione dell’azione amministrativa ancorata alla nozione di funzione, intesa come svolgimento dinamico del potere e che relega il provvedimento a momento di perfezionamento della fattispecie procedimentale, l’orientamento giurisprudenziale dominante ritiene che l’iter logico giuridico della decisione debba essere evincibile non necessariamente dal testo del provvedimento ma, quanto meno, da una lettura complessiva degli atti e dei provvedimenti che hanno scandito le varie fasi del procedimento amministrativo.

E" per l’appunto quanto accaduto nel caso di specie in cui se la valutazione di non piena compatibilità con l’interesse paesaggistico dell’intervento edilizio in questione non è formalmente evincibile dal tenore dell’autorizzazione paesaggistica, l’iter logicogiuridico risulta comunque intelligibile attraverso la lettura combinata dell’autorizzazione regionale e del provvedimento della Soprintendenza, successivamente assunti a fondamento della motivazione con cui la concessione edilizia è stata sì assentita ma subordinatamente alla realizzazione di un intervento che consentisse di uniformare la copertura dell’edificio abusivamente realizzato a quella degli altri immobili insistenti nella zona.

Infondato è anche il secondo motivo di doglianza con cui i ricorrenti censurano la possibilità per l’organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico di indicare prescrizioni nell’esame della domanda di condono, sul presupposto che in simili fattispecie, trattandosi di fabbricati già realizzati abusivamente, la valutazione dovrebbe avere ad oggetto l’immobile per come realizzato.

In senso contrario deve invece osservarsi che poiché ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 il rilascio della concessione in sanatoria per opere eseguite in aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela vincolo medesimo, deve inferirsi che l’autorità amministrativa così come ha il potere di negare il parere di competenza, ritenendo l’intervento realizzato incompatibile con l’esigenza di salvaguardia dell’interesse paesaggistico, al contempo abbia anche quello di indicare prescrizioni: si tratta infatti di una applicazione del generale principio di proporzionalità che impone di tutelare l’interesse pubblico primario con il minor sacrificio possibile per quello privato antagonista; se il diritto del privato allo sfruttamento edificatorio del terreno in proprietà può essere tutelato con una prescrizione correttiva idonea a renderlo compatibile con la valenza paesaggistica dell’area, non può l’amministrazione adottare il più gravoso provvedimento negativo, di per sé ostativo alla possibilità di sanare in radice l’opera abusiva.

Né può opporsi la forza del fatto compiuto per comprimere il potere di valutazione dell’autorità preposta alla tutela dell’interesse paesaggistico, poiché la condizione di chi costruisce senza il preventivo rilascio del titolo edilizio abilitativo prescritto dalla legge non è tale da configurare una situazione di affidamento meritevole di tutela per l’ordinamento al punto da limitare il potere dell’autorità amministrativa di tutela degli interessi pubblici che dall’attività di edificazione possono risentire pregiudizio.

Chi costruisce in assenza di concessione edilizia lo fa a proprio rischio e pericolo sicchè deve necessariamente sottostare alle conseguenze derivanti dai giudizi legittimamente espressi dalla autorità preposta alla tutela del vincolo allorquando, pur non valutando l’intervento come assolutamente incompatibile con l’interesse pubblico primario affidato alla propria cura, ciò non di meno ritenga opportuno prescrivere delle modifiche al fine di operare un bilanciamento ragionevole tra l’interesse privato alla edificazione e l’interesse pubblico alla tutela del vincolo.

Con un terzo motivo di censura i ricorrenti lamentano che nel caso di specie non occorrerebbe l’autorizzazione paesaggistica in quanto ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 il parere dell’autorità preposta alla salvaguardia del vincolo non sarebbe richiesto "quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte", fattispecie da loro ritenuta applicabile al caso di specie.

Il motivo non può essere condiviso poiché nel caso di specie non viene in rilievo una difformità di tipo quantitativo, come tale soggetta ad un margine di tollerabilità, indicato dal legislatore nel 2 per cento bensì una differenza di tipo esteticoqualitativo che, di per sé, si pone in contrasto con l’istanza di tutela del valore paesaggistico: in un’area vincolata in cui gli immobili si caratterizzano per la copertura a tetto l’inserimento di un immobile con copertura a terrazzo determina una evidente discontinuità architettonica rispetto alla quale il limite di tollerabilità del 2 per cento non è neppure astrattamente ipotizzabile.

In conclusione, il ricorso, per le ragioni esposte, deve dunque essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-05-2011) 16-06-2011, n. 24394

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ifensore del ricorrente.
Svolgimento del processo

C.P. è stato tratto giudizio davanti al tribunale di Monza in quanto imputato degli artt. 582 e 585 in relazione con l’art. 577 c.p., comma 2, per aver procurato lesioni aggravate in danno del fratello; in (OMISSIS). L’odierno ricorrente si era recato a casa della madre, con cui viveva il figlio (fratello dell’attuale ricorrente C.R., e quivi, notiziato dell’assenza della madre e invitato ad andarsene, scavalcava il cancelletto ed aggrediva il fratello procurandogli le suddette lesioni.

La sentenza di condanna a due mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile, irrogata dal tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, è stata confermata integralmente dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 15 aprile 2010.

Contro quest’ultima sentenza propone ricorso C.P. evidenziando la sussistenza del vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione. Dopo l’indicazione del motivo di ricorso, il ricorrente si sofferma ad esaminare la sentenza impugnata riprendendo i motivi espressi nel ricorso in appello (atto non allegato al presente ricorso), censurando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di secondo grado.

Con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, C.R., viene censurata la motivazione della Corte d’appello laddove non ha tenuto conto delle contraddizioni relative alle modalità di ingresso del ricorrente nel giardino della madre (scavalcando o meno il cancelletto di ingresso). Lamenta, inoltre, che non sarebbe credibile la parte lesa allorchè afferma di non aver tentato di impedire con violenza al fratello di entrare nell’abitazione, anche in considerazione del fatto che è emerso in dibattimento che l’odierno ricorrente presentava la maglietta lacerata e i segni dell’aggressione, situazione incompatibile con le tesi della persona offesa. Infine, il ricorrente espone una censura che non è comprensibile, in quanto verosimilmente relazionata con l’atto di appello, non prodotto unitamente al ricorso per cassazione, affermando che "… Sul punto di cui alla richiesta ex art. 533 c.p.c. alcuna motivazione è stata fornita dalla corte d’appello sul mancato accoglimento limitandosi ad invocare una pseudo maggior credibilità di due ipotizzate versioni (si sottolinea ipotizzate) dei fatti che la corte si è figurata senza che in nessuno dei due casi vi sia quella prova certa che dimostri la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio". Per i motivi esposti il ricorrente chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione

Nel controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune;

l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cassazione penale, sez. 2^, 05 maggio 2009, n. 24847).

Dunque, non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio.

Fatta questa premessa, non può non rilevarsi come il ricorso sia meramente ripetitivo, in quanto ripropone doglianze già esaminate dalla corte territoriale, nonchè generico e privo di specificità e dunque inammissibile. Essendo, inoltre, la sentenza impugnata corredata di idonea ed approfondita motivazione su tutti gli elementi di fatto censurati nel ricorso, le predette censure non possono essere oggetto di esame da parte del giudice di legittimità e si configurano pertanto come palesemente inammissibili. La corte d’appello di Milano, comunque, ha dato ampia e coerente risposta a tutti i dubbi del C.; in particolare, la Corte ha rilevato, con giudizio insindacabile, in quanto correttamente motivato, che dai verbali di deposizione della parte lesa la stessa ha sempre dichiarato che al suo rifiuto di far entrare in casa il fratello questi scavalcava il cancelletto d’ingresso (si vedano, in proposito, le pagine 3,4 e 5 della deposizione della persona offesa). Quanto alla mancata aggressione, La Corte ha rilevato che la parte offesa non ha mai affermato di essere rimasto, inattivo, ma di essersi difeso, e ne ha dedotto, correttamente, che la testimonianza del maresciallo F. è del tutto compatibile con la descrizione dei fatti, in quanto è assolutamente verosimile che nell’ambito della colluttazione che ne è derivata l’odierno ricorrente abbia potuto riportare la rottura della camicia.

La corte, infine, ha correttamente e approfonditamente motivato in ordine alla versione dei fatti rilasciata dall’imputato, ritenendola del tutto inverosimile, anche perchè contrastante con le altre emergenze probatorie, oltre che intrinsecamente inverosimile.

Per questi motivi il ricorso, che mira piuttosto ad ottenere un riesame nel merito, anzichè la verifica di legittimità ex art. 606 c.p.p., unica consentita alla Corte di cassazione, deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che questa Corte determina nella misura di Euro 1000.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-11-2011, n. 24215 Riabilitazione

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 26.10.1994 il Tribunale di Firenze dichiarava il fallimento della Valerio Valentini s.n.c. di Gniuli Gino s.n.c. e dei due soci illimitatamente responsabili G.V. e L..

Successivamente con decreto del 12.12.2008 lo stesso tribunale, accogliendo istanza in tal senso di quest’ultimo, dichiarava l’inesigibilità dei crediti concorsuali da lui non integralmente soddisfatti, ai sensi della L. Fall., art. 143. 2. – Il provvedimento, reclamato da Banca Intesa e dall’Inps (che non avevano proposto opposizione alla domanda, così come d’altro canto anche gli altri creditori interessati), veniva riformato dalla Corte di Appello di Firenze, che rigettava pertanto la domanda dello G..

In particolare la Corte territoriale respingeva l’eccezione di inammissibilità dei reclami per tardività, sulla base del rilievo che gli stessi sarebbero stati proposti nel rispetto del termine lungo di novanta giorni dal deposito dei decreti impugnati, ed affermava nel merito la fondatezza di quello di Intesa Sanpaolo, in ragione del fatto che la concessione del beneficio in questione avrebbe presupposto il soddisfacimento parziale di tutti i creditori concorsuali, ipotesi non verificatasi nella specie, in cui nessun pagamento era stato effettuato in favore dei creditori chirografari.

In particolare la Corte di appello riteneva che nel senso indicato deponesse il dato letterale della normativa, che avrebbe fatto riferimento "ai creditori concorsuali senza alcuna aggettivazione", nonchè l’interpretazione sistematica del complesso delle disposizioni in tema di esdebitazione.

Sotto quest’ultimo profilo sarebbero stati infatti rilevanti la L. Fall., art. 143, comma 1, che avrebbe fatto riferimento ai debiti concorsuali "non soddisfatti integralmente"; la L. Fall., art. 144, che, per i creditori concorsuali non insinuati, dispone l’operatività dell’esdebitazione nei limiti della "percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado", così indirettamente confermando la necessità di una attribuzione parziale in favore di tutti i creditori concorrenti; i lavori preparatori, che avrebbero indicato quale requisito necessario per il debitore fallito il pagamento di almeno il 25% dei crediti chirografari; la relazione illustrativa della legge di riforma del 2006, dalla quale si sarebbe dedotto che sia la condizione preclusiva dell’esdebitazione, che l’avverbio "integralmente", sarebbero stati "utilizzati in funzione limitativa della concessione del beneficio"; la circostanza che, risolvendosi l’esdebitazione in una sostanziale espropriazione del diritto dei creditori, andrebbe privilegiata un’interpretazione restrittiva dell’istituto.

3. – Avverso la decisione G. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, poi illustrati da memoria, cui resisteva con controricorso l’Intesa Sanpaolo s.p.a..

Il ricorso è stato poi rimesso all’esame delle Sezioni Unite, avendo fatto seguito ad altro ricorso di analogo contenuto già trasmesso al medesimo Collegio, essendo stato ritenuto trattarsi di questione di massima importanza.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 4.10.2011.

Motivi della decisione

4.a) – Con i tre motivi di impugnazione G.L. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione della L. Fall., art. 26, per il fatto che i reclami contro il decreto di esdebitazione sarebbero stati depositati ben oltre il termine di dieci giorni previsto dalla L. Fall., art. 26, comma 4, e la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della duplice circostanza che il tribunale avrebbe disposto la pubblicazione del detto decreto ai sensi della L. Fall., art. 17, e che la disposizione in questione sarebbe stata puntualmente eseguita;

2) violazione della L. Fall., artt. 26, 142 e 143, e vizio di motivazione sotto i seguenti aspetti: i creditori reclamanti non avevano partecipato al primo giudizio, e quindi avrebbero assunto non il ruolo di parti, ma quello di semplici interessati al provvedimento; attesa la detta qualità, il termine iniziale per la proposizione del reclamo sarebbe stato individuabile, nella specie, nella data della effettuazione della pubblicità; il termine di dieci giorni stabilito a tal fine dalla legge sarebbe decorso, e ciò avrebbe dunque reso tardivi i reclami;

3) violazione dell’art. 12 preleggi, L. Fall., artt. 142, 143 e 144, con riferimento all’affermata insussistenza del presupposto richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione.

4.b – L’interpretazione data dalla Corte di appello, infatti, non sarebbe confortata dal dato testuale, atteso che la norma in questione non disporrebbe il pagamento di tutti i creditori concorsuali, nè specificherebbe alcunchè relativamente alla posizione dei chirografari.

Inoltre l’istituto dell’esdebitazione risulterebbe finalizzato a creare le condizioni per la reintroduzione dell’imprenditore nel mondo del lavoro, sicchè il parametro relativo alla tutela della posizione dei creditori apparirebbe non correttamente individuato.

Per di più la relativa applicazione comporterebbe non marginali distorsioni nel funzionamento del sistema nel suo complesso, venendosi a creare una irragionevole distinzione fra fallimenti con creditori privilegiati di modesta consistenza e gli altri, essendo per questi ultimi più difficoltoso il soddisfacimento della detta condizione. Infine, ove condivisa l’interpretazione restrittiva della normativa adottata dalla Corte territoriale, secondo la quale la concessione dell’esdebitazione dovrebbe essere subordinata all’avvenuto soddisfacimento parziale di tutti i creditori, la stessa risulterebbe viziata sul piano della costituzionalità, e la relativa questione dovrebbe essere dunque rimessa al giudice delle leggi, per la conseguente delibazione sul punto.

5. – Osserva il Collegio che i primi due motivi di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi, essendo entrambi attinenti alla pretesa inammissibilità del ricorso per tardività, e sono infondati.

Al riguardo va premesso in fatto che è incontestata la circostanza che i ricorsi siano stati depositati entro novanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato, e quindi nel rispetto del termine indicato dalla L. Fall., art. 26 (richiamato dalla L. Fall., art. 143), comma 4.

La contestazione del ricorrente, infatti, è incentrata sul fatto che a torto sarebbe stato evocato il quarto comma del citato art. 26, essendo a suo dire viceversa applicabile nella specie il comma 3, del detto articolo, che indica per la proposizione dell’impugnazione il termine di dieci giorni stabilendone la decorrenza: a) dalla data della notificazione o della comunicazione per il curatore, il fallito, il comitato dei creditori, il richiedente, il soggetto nei cui confronti il provvedimento è stato chiesto; b) dalla data di esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato per tutti gli altri interessati.

La Corte di appello, cui era stata già proposta la medesima eccezione di inammissibilità dei reclami per la loro tardività, l’aveva disattesa ritenendo:

a) che il termine per il reclamo avverso il provvedimento impugnato sarebbe stato di dieci giorni, con decorrenza dalla data della relativa notificazione, trattandosi di impugnazione proposta da creditori non soddisfatti; b) che identica sarebbe stata la conclusione ove stabilita la decorrenza a far tempo dalla comunicazione, essendo il detto adempimento mai intervenuto; c) che per i semplici interessati il termine iniziale di decorrenza per la proposizione del reclamo sarebbe individuabile nella data di esecuzione delle forme pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, termine tuttavia di cui non sarebbe neppure iniziato il decorso perchè: 1) l’art. 143 non prevede specifiche forme di pubblicità per il provvedimento di esdebitazione; 2) nessuna pubblicità sarebbe stata disposta dal tribunale; 3) nessuna pubblicità sarebbe stata infine eseguita. Secondo il ricorrente, tuttavia, la detta conclusione sarebbe errata, perchè il tribunale nel dispositivo del decreto avrebbe precisato "Si pubblichi ai sensi della L. Fall., art. 17", il che escluderebbe l’omessa statuizione in tema di effettuazione della pubblicità.

La doglianza è infondata.

Ed invero al riguardo va premesso che appare generico il richiamo all’art. 17 effettuato dal tribunale, non risultando con chiarezza se il detto richiamo fosse finalizzato all’individuazione della fonte normativa della disposta pubblicazione, ovvero se con esso si intendesse piuttosto fare concreto riferimento agli adempimenti ivi previsti. In entrambi i casi, tuttavia, il detto richiamo non varrebbe a determinare gli effetti auspicati, quanto al primo, poichè lo stesso sarebbe privo di contenuto, e pertanto inidoneo a determinare l’individuazione del termine iniziale di decorrenza per la proposizione del reclamo, quanto al secondo, perchè anche ove si ritenesse che con il richiamo all’art. 17 il tribunale avesse inteso fare concreto riferimento agli adempimenti ivi previsti, la mancata allegazione degli atti di pubblicità posti in essere (al cui compimento il legislatore ha ancorato la decorrenza del termine iniziale di dieci giorni previsto dall’art. 26, comma 3, per la proposizione del reclamo) renderebbe comunque inconsistente la censura.

In ogni modo, oltre che per il vizio di difetto di autosufficienza, la deduzione è infondata anche per altra ed assorbente ragione, e cioè per il fatto che nella specie i soggetti "esdebitati" costituiscono quelli nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento (la L. Fall., art. 143, u.c., distingue formalmente la loro posizione da quella degli altri interessati, e la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 181 del 30.5.2008, ha affermato la necessità della loro partecipazione al giudizio), sicchè per essi il termine impugnatorio decorre dalla comunicazione o dalla notificazione dell’atto contestato. Deve dunque desumersi che l’espressione "altri interessati" contenuta nell’art. 26 sta semplicemente ad indicare la posizione di soggetti terzi che assumono di subire effetti pregiudizievoli indirettamente derivanti da provvedimenti di natura decisoria destinati ad incidere sulla situazione soggettiva di diritto di cui sono titolari, e quindi in un ambito del tutto diverso dalla posizione dei creditori che subiscono, quale effetto diretto del provvedimento, gli esiti del decreto di esdebitazione.

6.a) – Venendo quindi al terzo motivo, con il quale G. ha censurato il merito del decreto emesso dalla Corte di Appello di Firenze, osserva il Collegio che, come ha puntualmente rilevato questa Corte con l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, la questione oggetto di esame "consiste nello stabilire se il dettato normativo debba essere inteso nel senso che tutti i creditori siano soddisfatti almeno parzialmente oppure nel senso che sia necessario che almeno una parte dei creditori sia stata soddisfatta", questione sulla quale sia la dottrina che la giurisprudenza di merito hanno rappresentato soluzioni non coincidenti.

Al riguardo osserva il Collegio che l’istituto dell’esdebitazione nell’ambito della procedura fallimentare è stato introdotto nel nostro sistema con il D.Lgs. n. 5 del 2006 (l’introduzione, per vero, non rappresenta una novità in assoluto, atteso che il legislatore aveva già previsto l’esdebitazione come conseguenza ex lege nei concordati), avendo avuto piena attuazione in altri ordinamenti, quali quelli di Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Francia, con modalità applicative fra loro non coincidenti. Ed infatti, per quel che interessa in questa sede, diverse sono state le soluzioni adottate, segnatamente, per quanto concerne il verificarsi dell’effetto liberatorio (automatico o a seguito di procedimento), il tempo delle relative determinazioni (istantaneo ovvero dopo la conclusione della procedura), i termini del potere di opposizione dei creditori, l’individuazione dei comportamenti del debitore ostativi al riconoscimento, le eccezioni per alcuni debiti insoddisfatti, l’estensione o meno della disciplina al debitore civile, la direzione dell’attenzione prevalente, talvolta orientata a favore delle ragioni dell’impresa e talvolta, viceversa, indirizzata alla maggior tutela della posizione dei creditori.

6.b) – A fronte di tali articolate variabili, tuttavia, il legislatore con la modifica normativa oggetto di esame si è limitato a dedicare alla disciplina dell’istituto tre articoli senza indicazioni di carattere generale, articoli aventi rispettivamente ad oggetto i presupposti per il riconoscimento del beneficio (L. Fall., art. 142), il relativo procedimento per ottenerlo (L. Fall., art. 143), gli effetti dell’istituto nei confronti dei creditori concorsuali non concorrenti (L. Fall., art. 144).

Orbene, prendendo dapprima in esame l’art. 142, che come detto indica le condizioni per la liberazione dai debiti residui del fallito persona fisica, si rileva che lo stesso si compone di quattro commi, di cui il primo attiene ai profili soggettivi del fallito, e segnatamente alla condotta tenuta prima (che non deve essere connotata dalla commissione di fatti illeciti) e durante (occorre che sia collaborativa) la procedura fallimentare; il secondo indica i requisiti di natura oggettiva, peraltro richiamati con formulazione negativa ("non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali"); il terzo contiene l’elencazione di debiti che, per la loro natura, restano comunque esclusi dall’esdebitazione (obblighi di mantenimento e alimentari, debiti derivanti da rapporti non compresi nel fallimento, debiti da illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti); il quarto, infine, dispone la salvezza dei diritti dei creditori nei confronti di coobbligati e fideiussori del debitore, nonchè degli obbligati in via di regresso.

7.a) – Essendo nella specie oggetto di controversia la sussistenza del presupposto oggettivo per il riconoscimento dell’esdebitazione (la cui configurabilità, come detto, era stata negata dalla Corte di appello per l’omesso soddisfacimento, anche se parziale, di tutti i creditori), la disposizione di cui si contesta la corretta applicazione, e quindi da considerare, è quella contenuta nel secondo comma, la cui formulazione è stata sopra richiamata.

La detta formulazione, tuttavia, presenta evidenti margini di equivocità e non consente quindi di ricostruire con la certezza che viceversa è necessaria, la volontà del legislatore.

Ed infatti l’avvenuta individuazione della condizione per il riconoscimento dell’esdebitazione nella parzialità del soddisfacimento dei creditori concorsuali può essere correttamente interpretata, da un punto di vista prettamente letterale, in un duplice senso, vale a dire: a) nel senso che la parzialità si riferisca al non integrale soddisfacimento di ciascuno dei crediti esistenti, lettura della disposizione che, secondo il ricorrente, sarebbe poi ulteriormente confortata dalla formulazione dello stesso art. 142, comma 1 nella parte in cui recita che "il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti". L’evocata indiretta conferma della interpretazione proposta è tuttavia in realtà insussistente (circostanza da cui si trae "a contrario" la conferma dell’affermata equivocità), atteso che la residualità ivi richiamata ha una funzione prettamente descrittiva e da essa comunque non si evince l’esistenza di un nesso fra permanenza del debito e concorso, ben potendo la residualità essere intervenuta anche in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento; b) nel senso che la detta parzialità sia viceversa rapportata al numero complessivo dei creditori, interpretazione dalla cui condivisione discenderebbe che l’esdebitazione sarebbe concedibile pur a fronte di un soddisfacimento limitato ad una parte soltanto dei creditori ammessi, e che trova conforto nell’avvenuto richiamo, da parte del legislatore, ai creditori anzichè ai crediti, senza alcuna specificazione in ordine alla totalità di essi.

7.b) – Non giova inoltre, ai fini ermeneutici, il dato testuale relativo agli altri due articoli (artt. 143 e 144) che il legislatore ha dedicato alla disciplina dell’istituto dell’esdebitazione, articoli che secondo la Corte di appello di Milano confermerebbero la subordinazione della concessione del detto beneficio alla realizzazione dell’avvenuta condizione del pagamento parziale di tutti i creditori, ma la cui formulazione letterale tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto, non conferisce alcuna certezza sul piano interpretativo.

Ed invero, per quanto riguarda l’art. 143, comma 1, la disposizione prevede la declaratoria di inesigibilità dei "debiti concorsuali non.-soddisfatti integralmente", previsione che da un punto di vista lessicale appare di per sè imprecisa, atteso che nel rapporto obbligatorio il soddisfacimento è riferibile ai crediti e non ai debiti, come viceversa indicato.

Inoltre occorre considerare che l’articolo in questione disciplina il procedimento di esdebitazione e, per la parte di interesse, stabilisce quale è l’effetto del provvedimento emesso al relativo esito, precisando in particolare, con una connotazione cui è attribuibile una valenza puramente oggettiva, e non soggettiva, che la prescritta liberazione opera per quanto concerne i debiti (che in realtà, come detto, sono i crediti) insoddisfatti integralmente, e ciò quindi indipendentemente da ogni riferimento al numero dei creditori partecipanti al concorso ed alla misura della loro soddisfazione.

7.c) – In ordine poi all’art. 144, che estende gli effetti dell’esdebitazione ai creditori concorsuali non concorrenti nella "percentuale attribuita ai creditori di pari grado", va evidenziata, da una parte, l’atecnicità (e dunque la scarsa chiarezza) della disposizione, in ragione del fatto che la nozione di grado è riferibile esclusivamente alla collocazione prelatizia e, dall’altra, che se interpretata (come sembrerebbe ragionevole) nel senso che il legislatore abbia inteso assicurare ai creditori concorsuali il medesimo trattamento riconosciuto a creditori concorrenti aventi identica posizione, la stessa non sarebbe comunque significativa nel senso prospettato dalla Corte territoriale. La prevista estensione ai creditori concorsuali del medesimo trattamento attribuito a quelli concorrenti non ha infatti alcuna relazione con il numero dei creditori soddisfatti e con la misura della loro soddisfazione, non potendosi fra l’altro neppure escludere, alla stregua della detta formulazione, che la percentuale di soddisfazione dei creditori concorrenti sia pari a zero. 8. -In assenza di dati letterali sufficientemente chiari ed univoci, ritiene dunque il Collegio di dover fare ricorso al criterio interpretativo logico sistematico (C. 10/24630, C. 04/9700, C. 01/5128, C. 96/3495, C. 93/11359), finalizzato all’individuazione dalla ratio della disposizione che ha introdotto nel nostro ordinamento, anche per la procedura fallimentare, l’istituto dell’esdebitazione.

In proposito occorre preliminarmente rilevare che il detto istituto, come detto già riconosciuto in altri Paesi, risulta essere espressione dell’orientamento di fondo cui si è ispirato il legislatore delegante nel dettare i principi di riforma delle discipline concorsuali, orientamento per il quale, per la parte che interessa in questa sede, l’insolvenza è percepita come uno dei possibili esiti, pur se certamente negativo, riconducibile all’attività imprenditoriale svolta, esito che non può, per ciò solo, determinare la definitiva eliminazione dal mercato dell’imprenditore e l’automatica dispersione della ricchezza costituita dalle esperienze da questi acquisite.

In questo quadro complessivo di riferimento l’estinzione dei propri debiti (sia pur non automatica ma subordinatamente all’esistenza di specifiche condizioni) assume per l’imprenditore una valenza centrale, sia in termini di prospettiva che in relazione all’esito venutosi a determinare. Quanto al primo punto, risulta di assoluta evidenza come la consapevolezza dell’estinzione (sotto il profilo dell’inesigibilità) delle proprie esposizioni debitorie possa favorire la tempestiva apertura di procedure concorsuali ed indurre comunque il debitore fallito a non porre in essere condotte dilatorie ed ostruzionistiche. Quanto al secondo, appare altrettanto evidente che la cancellazione dei debiti pregressi costituisce la premessa in punto di fatto che consente al debitore, che riprende la sua attività senza avere pendenze di sorta, di poter espandere pienamente le proprie potenzialità, senza dover subire limitazioni alle proprie iniziative, per effetto dei debiti precedenti.

Da tali considerazioni discende dunque che l’esdebitazione costituisce un aspetto di significativa rilevanza nell’ambito del disegno delineato dal legislatore e che interpretazioni normative che determinino una più ristretta applicazione dell’istituto non si pongono in sintonia con le opzioni effettuate dal legislatore delegante.

8.a). – D’altro canto tale mancanza di sintonia emerge, sul piano normativo, anche sotto diverso aspetto.

Ed infatti la Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 6, lett. a), n. 13, ha conferito all’esecutivo il potere di "introdurre la disciplina dell’esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che esso consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti", con una previsione, dunque, che non prescrive la necessità del pagamento integrale dei creditori privilegiati e del pagamento parziale di tutti quelli chirografari.

Inoltre non appare irrilevante il dato relativo alla modifica apportata alla proposta elaborata dalla commissione nominata con D.M. 27 febbraio 2004, per la predisposizione dell’articolato di modifica della legge fallimentare, proposta che in un primo momento subordinava il riconoscimento dell’esdebitazione all’avvenuto pagamento dei creditori chirografari nella misura non inferiore al 25%, condizione poi eliminata e non sostituita dalla previsione di limitazioni di sorta. Analogamente, non risulta insignificante il dato relativo alla modifica apportata con il D.Lgs. n. 169 del 2007 (c.d. correttivo del D.Lgs. n. 5 del 2006) all’istituto dell’esdebitazione, laddove il legislatore, pur a fronte delle questioni interpretative sollevate sul punto da dottrina e giurisprudenza di merito, si è limitato ad intervenire sulla L. Fall., art. 144, (la cui rubrica recita "Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti"), sostituendo semplicemente i termini di operatività dell’esdebitazione, originariamente stabiliti "per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso", con la previsione della "sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado". 8.b). – La "ratio" dell’istituto ed il dato normativo inducono dunque a privilegiare un’interpretazione che determini una sua più ampia applicazione, conclusione che risulta poi confortata anche per altro verso, vale dire per gli immotivati e irragionevoli effetti che altrimenti si verificherebbero.

Ed infatti, il subordinare il riconoscimento dell’esdebitazione al pagamento parziale di tutti i creditori chirografari significherebbe introdurre una distinzione, sul piano effettuale e sotto il profilo di interesse, fra fallimenti con creditori privilegiati di modesta consistenza ( otto l’aspetto del numero e dell’entità) e gli altri.

Tale distinguo, tuttavia, risulta all’evidenza connotato da una totale assenza di ragionevolezza, essendo basato su dati del tutto casuali, quali la ripartizione dei creditori fra privilegiati e chirografari, ed essendo assolutamente disancorato dagli esiti riconducìbili al comportamento dell’imprenditore dichiarato fallito, e segnatamente dalla considerazione della consistenza dell’attivo acquisito, delle somme complessivamente erogate ai creditori e del grado di soddisfazione di ciascuno di essi.

9. – Non sembrano poi decisivi, in senso contrario, gli elementi valorizzabili a sostegno di interpretazioni di segno opposto.

9.a) – Ed infatti, se è condivisibile il rilievo relativo al carattere eccezionale dell’istituto, in quanto derogante ai principi della responsabilità patrimoniale generale (art. 2740 c.c.) e di sopravvivenza delle obbligazioni insoddisfatte nel fallimento (L. Fall., art. 120), non altrettanto può dirsi per le conseguenze che da tale premessa si ritiene di dover far discendere.

L’eccezionalità dell’istituto è invero riconducibile all’avvertita esigenza (già sopra richiamata) di consentire al debitore imprenditore di ripartire da zero ("fresh start"), dopo aver cancellato i debiti pregressi ("discharge"), ed è il soddisfacimento di tale esigenza, dunque, oggetto della mediazione che il legislatore ha attuato in relazione alla tutela dei principi vigenti nel nostro ordinamento, potenzialmente contrastanti.

Compito dell’interprete, pertanto, è proprio quello di stabilire il punto di equilibrio individuato al riguardo dal legislatore, punto di equilibrio che non appare individuabile in quello idoneo ad evitare uno sbilanciamento del sistema in danno dei creditori, non risultando tale obiettivo nè dal dato testuale della legge delega, nè dalla "ratio" dell’istituto.

9.b) – Peraltro non sembra inutile rilevare come una corretta applicazione del dettato normativo non determini un irragionevole (ed inevitabile) sbilanciamento delle posizioni delle parti in danno del ceto creditorio.

Ed infatti la L. Fall., art. 142, comma 2, recita: "L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali", nulla stabilendo dunque, in termini quantitativi, in ordine all’entità dei crediti rispetto al totale, il cui soddisfacimento è richiesto come presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione.

Il legislatore si è invero limitato a stabilire al riguardo che al fine indicato occorre il pagamento di una parte dei debiti esistenti, e sarà dunque compito del giudice del merito, con il suo prudente apprezzamento, accertare quando ciò si sia verificato, quando cioè la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del benefìcio sul quale è controversia.

9.c) – Nè può indurre a difformi conclusioni quanto si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 30.5.2008, che nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 143, laddove, non prevista la notificazione ai creditori insoddisfatti del ricorso del debitore di ammissione al beneficio con pedissequo decreto di fissazione di udienza, ha fatto espresso riferimento ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti e all’incompleto adempimento delle obbligazioni.

Si tratta infatti di affermazioni non connesse con il tenore della decisione adottata, che pertanto rappresentano un "obiter dictum", e alle quali non può conseguentemente attribuirsi alcuna specifica valenza in relazione alla determinazione della portata normativa della L. Fall., art. 142 e segg..

9.d) – D’altro canto, da un punto di vista più generale è anche utile rilevare come il meccanismo esdebitatorio, pur essendo certamente eccezionale, non è del tutto nuovo nel nostro ordinamento, trovando espressa applicazione nelle procedure concorsuali dei concordati, preventivo (L. Fall., art. 184) e fallimentare (L. Fall., art. 135), ed avendo nei fatti concreta attuazione nel fallimento, nel caso di imprenditore collettivo.

La L. Fall., art. 118, comma 2, prevede infatti che, nel caso di chiusura di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese, vanificando in tal modo ogni possibile pretesa di soddisfacimento da parte dei creditori nei confronti della fallita, mentre l’art. 2495 c.c., in tema di cancellazione di società di capitali, stabilisce che i creditori sociali insoddisfatti possono far valere il proprio credito nei confronti dei soci e dei liquidatori, rispettivamente soltanto nei limiti delle somme da essi riscosse e a condizione che il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.

9.e) Infine, come notazione conclusiva sul punto oggetto di esame, va ricordato che, anche a voler ipoteticamente non condividere l’assunto sopra prospettato, secondo cui la letteralità delle disposizioni in oggetto presenterebbe profili di ambiguità mentre una loro lettura logico sistematica indurrebbe a privilegiare una loro interpretazione estensiva, resta comunque il fatto che sicuramente ciascuna delle due possibili interpretazioni fra loro antagoniste, vale a dire quella restrittiva e quella estensiva, presenterebbe margini di incertezza sicchè, conformemente a principi precedentemente affermati da questa Corte, nel caso in cui una disposizione normativa offra una pluralità di possibili interpretazioni, va privilegiata quella che sia compatibile con il dettato costituzionale, essendo sostanzialmente il dubbio apparente e da superare pertanto nel senso indicato (C. 99/3242, C. 95/4906).

Nella specie, come sopra debitamente evidenziato, il legislatore delegante, che aveva disposto l’introduzione dell’istituto dell’esdebitazione, non aveva posto limiti nella disciplina del relativo procedimento e soprattutto, per la parte di interesse, nella individuazione dei presupposti ai fini del relativo accesso, sicchè ogni eventuale limite al riguardo (e quello affermato dal giudice del merito risulta di significativa incidenza) desunto dal decreto delegato sì porrebbe in contrasto con la legge delega, e quindi con quanto prescritto dalla Costituzione (art. 76 Cost.).

10. – Da ultimo ritiene il Collegio di dover evidenziare un duplice aspetto di positività, ove applicato nel fallimento l’istituto dell’esdebitazione secondo l’interpretazione estensiva considerata preferibile.

Ed infatti, da una parte, questa Corte ha già rilevato nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, "che richiedere la soddisfazione in qualche misura di tutti i creditori concorsuali comporterebbe la necessità del pagamento integrale di quelli muniti di privilegio generale e di quelli muniti di privilegio speciale nei limiti dei beni gravati, non potendosi provvedere al soddisfacimento dei creditori chirografari se non nel rispetto delle cause di prelazione; ne deriverebbe non solo l’ammissibilità dell’esdebitazione solo in presenza di una situazione patrimoniale che avrebbe consentito l’accesso al concordato ma anche, in concreto, un’applicazione dell’istituto del tutto marginale", marginalità che vanificherebbe sostanzialmente la rilevanza dell’innovazione ed i risultati che da essa il legislatore si proponeva di poter conseguire.

Dall’altra, la nota di discrimine fra imprenditori falliti, ai fini del conseguimento del beneficio dell’esdebitazione, non andrebbe individuata sulla base di un dato legato a contingenze casuali e non riconducibili all’operato dell’imprenditore, quale il numero dei creditori privilegiati e la consistenza dei loro crediti, ma potrebbe essere piuttosto ricercata nella valorizzazione del dato comportamentale del debitore.

Ed invero in proposito occorre rilevare che l’art. 142, comma 1, nn. 1 e 2, nell’individuare le condizioni soggettive legittimanti il riconoscimento del beneficio in questione, indica rispettivamente:

(n. 1) la cooperazione del fallito con gli organi della procedura, da realizzare con la fornitura delle informazioni e della documentazione utili all’accertamento del passivo e con l’attivazione di quanto necessario per il proficuo svolgimento delle operazioni (concetto poi recuperato nell’art. 143, laddove è espressamente precisato che il tribunale, nel decidere sulla richiesta di esdebitazione, deve tener conto dei comportamenti collaborativi del debitore); nonchè (n. 2) una linea di condotta del fallito che "non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura".

Orbene, l’effetto indicato dal legislatore come ostativo alla concessione del beneficio, consistente nella determinazione del ritardo o nella contribuzione alla sua verificazione, è riconducibile ad una condotta non delineata nella sua specificità, sicchè questa può essere correttamente riscontrata dal giudice del merito, quando sia stata accertata la conseguenza pregiudizievole dell’allungamento dei tempi di definizione della procedura.

La genericità della formulazione normativa sul piano della condotta, essendo viceversa l’attenzione del legislatore incentrata sul profilo effettuale, consente dunque al giudice un accertamento molto ampio, essendo il suo esame fecalizzato sull’esistenza o meno di un ritardo nella definizione della procedura rispetto a quanto possibile e sull’eventuale nesso fra la condotta del fallito e detto ritardo.

Nulla esclude dunque che l’esame possa essere condotto anche con riferimento a comportamenti posti in essere prima dell’apertura del fallimento, avendo certamente incidenza sui tempi di definizione della procedura anche le modalità operative adottate dall’imprenditore nell’esercizio dei suoi poteri gestori nel periodo precedente l’apertura della procedura concorsuale.

Appare infatti di assoluta evidenza, a titolo puramente esemplificativo, come un rilevante numero di negoziazioni sospette a ridosso del fallimento possa dar luogo ad un cospicuo contenzioso giudiziario, con i connessi effetti negativi sui tempi di definizione della procedura.

Il puntuale esercizio del dovere conferito al giudice del merito di verificare l’esistenza delle condizioni necessarie per la declaratoria di inesigibilità dei crediti, se correttamente interpretato nel senso sopra indicato, unitamente al giudizio circa l’avvenuto soddisfacimento parziale dei crediti demandato al giudice del merito nei termini sopra precisati (sub 9.b), può dunque valere a determinare l’auspicato punto di equilibrio fra le contrastanti esigenze di un tempestivo ritorno sul mercato, da parte del debitore, e del soddisfacimento dei crediti, da parte dei creditori, punto di equilibrio che peraltro, per le ragioni precedentemente rappresentate, non pare che possa essere in alcun modo individuato nell’interpretazione restrittiva dell’istituto dell’esdebitazione offerta dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, per una nuova delibazione in ordine al proposto reclamo alla luce dei criteri sopra delineati.

Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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