Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-09-2011) 12-10-2011, n. 831

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3 dicembre 2010, la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia con la quale, l’1 marzo 2010, il Tribunale di quella città aveva affermato la penale responsabilità di S.S. per i reati di violenza sessuale, violenza privata, maltrattamenti in famiglia in danno della moglie V. M., nonchè per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della figlia minore S.C..

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 603 c.p.p. ed il vizio di motivazione rilevando come, unitamente alla presentazione di una memoria, aveva richiesto alla Corte territoriale di poter depositare alcuni documenti attestanti il suo stato di tossicodipendenza, i colloqui in carcere intrattenuti con la persona offesa, alcune lettere a firma delle persone offese ed una consulenza attestante le patologie dalle quali era affetto e che chiaramente influivano sulla sua capacità di intender e di volere.

Tale documentazione, il contenuto della quale giustificava a suo dire la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, era accompagnata anche dalla richiesta di nuova escussione di V.M..

Assumeva, a tale proposito, che la Corte d’Appello aveva rigettato la richiesta rilevando di essere in grado di decidere allo stato degli atti, con affermazione del tutto apodittica e motivazione meramente apparente, mentre aveva del tutto taciuto sulla richiesta di nuova escussione della persona offesa.

Con un secondo motivo di ricorso rilevava il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 192 c.p.p., in quanto la Corte territoriale, pur dando atto della differenza di contenuti tra le dichiarazioni rese dalla V. in sede di indagini preliminari e la deposizione testimoniale nel corso del dibattimento di primo grado, aveva accordato preferenza alle prime, pervenendo ad un giudizio di attendibilità fondato su considerazioni del tutto assertive, tanto più che la ritrattazione concerneva il solo episodio di violenza sessuale e non anche gli altri fatti contestati.

Con un terzo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, per avere i giudici dell’appello rinvenuto elementi di riscontro alla deposizione della parte offesa nelle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi i quali, però, avevano riferito circostanze delle quali non avevano avuto diretta percezione.

Con un quarto motivo di ricorso lamentava, infine, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, motivata in modo insufficiente e senza tener conto del fatto che la documentazione sulle sue condizioni personali, la cui acquisizione non era stata consentita dalla Corte territoriale, avrebbe indotto a diverse conclusioni.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre rilevare, con riferimento alla questione relativa alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ed al rigetto della richiesta di allegazione di documenti dedotta nel primo motivo di ricorso che, dall’esame della motivazione della sentenza impugnata, emerge chiaramente come la Corte d’Appello abbia correttamente applicato il disposto dell’art. 603 c.p.p..

La richiamata disposizione, infatti, consente al giudice dell’appello di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo nel caso in cui ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

Si tratta, pertanto, di un’evenienza del tutto eccezionale, poichè deve superare la presunzione di completezza dell’indagine probatoria del giudizio di primo grado, alla quale il giudice può ricorrere solo quando a ritenga necessaria ai fini della decisione (così Sez. 3, n. 24294, 25 giugno 2010).

Per quanto attiene, in particolare, all’onere motivazionale, deve ricordarsi che una specifica motivazione è richiesta solo in caso di rinnovazione, in quanto deve rendersi conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti mentre, in caso di rigetto, è ammissibile la motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito e tale da evidenziare la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità e, conseguentemente, la mancanza di necessità di una rinnovazione del dibattimento (Sez. 3, 24294U0 cit; Sez. 5, n. 15320, 21 aprile 2010;

Sez. 4, n. 47095, 11 dicembre 2009; Sez. 5, n. 8991, 08/08/2000).

A conclusioni analoghe deve giungersi per quanto riguarda la mancata acquisizione dei documenti prodotti.

Invero, è pacificamente riconosciuta la possibilità di procedere all’acquisizione di documenti al fascicolo del dibattimento per il giudizio di appello nel contraddittorio delle parti senza necessità di apposita ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento (Sez. 4, n. 1025, 17 gennaio 2007; SS. UU. n. 33748, 20 settembre 2005) ma tale acquisizione non può comunque prescindere anche da una valutazione del giudice in ordine alla rilevanza dei documenti medesimi ai fini del decidere.

Nella fattispecie, la Corte territoriale ha chiaramente esplicitato le ragioni per le quali non riteneva necessaria l’acquisizione dei documenti prodotti, affermando nell’ordinanza di rigetto di essere in grado di pervenire ad una decisione sullo stato degli atti e fornendo poi nella motivazione dell’impugnato provvedimento una esaustiva indicazione della solidità dell’impianto probatorio acquisito nel giudizio di primo grado.

Le risultanze dell’istruzione del giudizio di primo grado sono oggetto delle censure formulate nel secondo e terzo motivo di ricorso.

Sul punto la Corte territoriale ha riconosciuto la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla V., fornendo una compiuta descrizione della vicenda processuale con puntuale indicazione della sequenza temporale degli accadimenti e manifestando adesione all’iter logico argomentativo seguito dai giudici di prime cure, che legittimamente richiamava.

Con riferimento specifico alle dichiarazioni della persona offesa, la Corte territoriale ne evidenziava i profili di coerenza, precisione e logicità, richiamando anche l’esistenza di riscontri nelle dichiarazioni degli altri testimoni escussi.

Alle doglianze mosse nell’atto di appello viene fornita accurata risposta, preceduta da un esatto richiamo ai principi espressi da questa Corte in materia di verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato.

A tale proposito i giudici del gravame, dopo aver ricordato che la predetta aveva fornito versioni diverse dei fatti nel corso delle indagini preliminari ed in occasione della deposizione resa al dibattimento, richiamavano i contenuti delle contestazioni effettuate dal Pubblico Ministero e degli interventi del Presidente del collegio risultante dai verbali del giudizio di primo grado pervenendo alla conclusione, coincidente con quella dei primi giudici, che la ritrattazione era evidentemente finalizzata dall’intenzione di ridimensionare la responsabilità dell’imputato e del tutto ingiustificata, posto che la donna non era stata in grado di spiegare le ragioni per le quali avrebbe dichiarato il falso davanti al personale di polizia giudiziaria.

La Corte territoriale rileva, inoltre, che le precedenti dichiarazioni erano connotate da logicità e coerenza, tanto che il giudizio di attendibilità che ne era conseguito non risultava automaticamente inficiato dalla generica e immotivata ritrattazione.

La valutazione cui è pervenuta la Corte del merito risulta del tutto corretta ed immune da censure.

Invero, nei procedimenti concernenti il reato di maltrattamenti in famiglia o alcuni delitti conto la persona consumati in ambito familiare la ritrattazione, da parte persona offesa escussa in dibattimento, delle dichiarazioni precedentemente rese nel corso delle indagini preliminari non è un’evenienza infrequente, specie nei casi in cui la celebrazione del processo avvenga dopo diverso tempo dalla consumazione dei reati e trae origine da cause diverse quali, ad esempio, una ritrovata sintonia nei rapporti interpersonali o la sopravvenuta conoscenza delle conseguenze di una eventuale condanna per la persona precedentemente denunciata.

A fronte di tali situazioni il giudice del merito è chiamato ad una valutazione di attendibilità della ritrattazione e ad un raffronto con i contenuti delle dichiarazioni precedentemente rese da effettuarsi attraverso una rigorosa analisi critica all’esito della quale, ritenuto superato il contrasto, potrà procedere ad una attribuzione di rilevanza probatoria indicando le ragioni per le quali ritiene di dover ritenere preponderante l’una o l’altra dichiarazione.

Si è peraltro precisato, da parte di questa Corte, che tale scelta non è sindacabile in sede di legittimità quando il contenuto della ritrattazione, raffrontato con le precedenti dichiarazioni, sia valutato in base ad esatti criteri logici e di metodo e tale giudizio sia suffragato da una motivazione analitica e completa del convincimento e della scelta operata (Sez. 4, n. 1982, 18 febbraio 1994; Sez. 1, n. 1165, 7 febbraio 1992).

Tali principi sono condivisi dal Collegio, che osserva come la Corte d’Appello si sia attenuta a criteri di estremo rigore nel valutare le affermazioni della persona offesa operando, oltre al doveroso confronto di cui si è appena detto, anche una ricerca degli elementi di riscontro rinvenibili nelle dichiarazioni degli altri testimoni escussi in generale ed, in particolare, dei genitori della donna, i quali hanno riferito di aver appreso dalla figlia della violenza subita e dell’uomo che ebbe con lei una relazione sentimentale e che pure aveva avuto modo di apprendere dalla V. della violenza sessuale.

La tenuta logica e la solidità strutturale che caratterizzano, anche sul punto, la motivazione consentono dunque alla decisione impugnata di superare indenne il vaglio di legittimità senza essere intaccata dalle argomentazioni svolte in ricorso che si risolvono, sostanzialmente, nella prospettazione di una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali.

Parimenti infondato risulta l’ultimo motivo di ricorso.

Occorre infatti ricordare che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicchè deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 1, n. 3529, 2 novembre 1993; Sez. 6, n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. 6, n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. 1, n. 4200, 7 maggio 1985).

Inoltre, riguardo all’onere motivazionale, deve affermarsi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 2, n. 3609, 1 febbraio 2011; Sez. 6, n. 34364, 23 settembre 2010) con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato (Sez. 6, n. 42688, 14 novembre 2008; Sez. 6, n. 7707, 4 dicembre 2003).

Nella fattispecie, con motivazione anche in questo caso coerente ed immune da vizi logici, i giudici del gravame hanno posto in rilievo la gravità e la reiterazione delle condotte poste in essere dal ricorrente, la sua indole particolarmente violenta ed il negativo giudizio sulla personalità scaturente anche dalla presenza di rilevanti precedenti penali a suo carico, elementi, questi, più che sufficienti per giustificare il contestato diniego.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 27-10-2011, n. 38882

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza pronunziata in data 4 febbraio 2011, il Tribunale di Genova – Terza Sezione penale dei riesame rigettava la richiesta di riesame dell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa il 10 gennaio 2011 dal GIP del Tribunale di Massa, avanzata da B.D. quale indagato dei reati di cui all’art. 416 c.p. e art. 110 c.p., art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2, 5, 3, 7, art. 61 c.p., nn. 5 e 7..

Ricorre personalmente per Cassazione il B., articolando, quale unico motivo di gravame, il difetto di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), sul presupposto della mancanza di qualsivoglia riscontro della ritenuta riferibilità al ricorrente dell’uso dell’utenza telefonica cellulare n. (OMISSIS) e quindi dell’insussistenza di qualsivoglia indizio, connotato dalla necessaria gravità, in ordine alla sua partecipazione agli addebiti contestatigli. Quanto al furto dell’autobus Mercedes Travedo, avvenuto in (OMISSIS), evidenzia il ricorrente che nessun dato oggettivo vale a suffragare la tesi dell’accusa secondo la quale, dal ritrovamento del telefono cellulare relativo alla suddetta utenza, sull’automobile del P., condotta in quell’occasione dal B., doveva discendere che questi ne fosse l’utilizzatore. Identiche doglianze espone il ricorrente in relazione ai furti degli autobus Mercedes Evobus e Setra 415, rispettivamente commessi in (OMISSIS).

Poichè la surrichiamata utenza telefonica era stata nella disponibilità ed era risultata in uso a soggetti diversi dal ricorrente – ed in particolare a D.G. il giorno (OMISSIS) – non era possibile legittimamente desumere dal solo fatto dell’accertata presenza del B. in territorio ungherese il giorno successivo, la dimostrazione del suo coinvolgimento nello stesso delitto. Nè la circostanza che il giorno 16 marzo 2010 (in cui era stato consumato l’altro furto pure ascritto al B.) l’utenza cellulare in questione fosse utilizzata a bordo del veicolo rubato al confine tra Italia e Slovenia avrebbe potuto costituire prova certa della partecipazione a tale fatto dello stesso B., visto che in numerose occasioni era emerso che l’utenza telefonica era stata utilizzata da altri, in particolare dai D. padre e figlio, come riferito nell’informativa di P.G. Conclusivamente chiede il ricorrente l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha fatto, invero, corretta applicazione del disposto degli artt. 273 e 274 c.p.p., in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonchè alla ricorrenza delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione dei reati, non altrimenti tutelabili.

Premette il Tribunale del riesame, facendo riferimento alla motivazione dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti del S. e del B., che, grazie alle indagini svolte dalla Polizia Stradale, era stato possibile pervenire all’identificazione degli indagati, una volta individuati i biglietti relativi ai transiti autostradali compiuti dagli autobus rubati (e dalla vettura staffetta che con gli stessi viaggiava di conserva) e rilevate le impronte digitali lasciate sugli stessi dai rispettivi conducenti, con specifico riguardo ai furti commessi il (OMISSIS). Quali ulteriori riscontri, si erano altresì utilizzate, ai fini dell’identificazione dei numeri di targa dei veicolo rubati e delle autovetture – staffetta,le registrazioni video delle società di gestione delle autostrade percorse dagli automezzi, subito dopo la sottrazione nonchè le intercettazioni delle varie utenze che avevano attivato le celle telefoniche in corrispondenza dei caselli autostradali di entrata ed uscita attraversati dai suddetti automezzi.

A suffragio poi del coinvolgimento del B. nel furto dell’autobus commesso il (OMISSIS) deponevano, secondo quanto evidenziato dal Tribunale, un complesso di gravi, precisi ed univoci indizi desumibili dal fatto che l’utenza cellulare dell’imputato aveva attivato la cella del luogo ove era parcheggiato il veicolo oggetto del furto. Ulteriori contatti venivano riscontrati tra i cellulari del B. e quello del D.G. – che era risultato alla guida dell’autobus – avendo entrambi attivato la cella di (OMISSIS), nel momento in cui il veicolo stava per uscire dall’A/4. Il che aveva indotto a ritenere che il B. si trovasse sull’automobile condotta da un correo che viaggiava di conserva con l’autobus, assicurando, quale staffetta, vigilanza e controlli durante il trasferimento dell’autobus rubato. Ha peraltro il Tribunale già adeguatamente confutato le obiezioni della difesa dell’imputato (riproposte nei medesimi termini con il presente ricorso) circa la non plausibilità che il B. (piuttosto che altro correo) avesse utilizzato l’utenza cellulare a lui attribuita e sequestrata il (OMISSIS) a bordo dell’automobile del correo P., posto che a costui, in occasione dell’arresto in data 9 luglio 2010, veniva sequestrato altro cellulare, da lui stesso evidentemente usato e posto che l’utenza de qua (riferita al B.) era stata chiamata da altro cellulare intestato al P., il giorno 17 marzo 2010, in occasione del furto commesso il giorno precedente in (OMISSIS). In ogni caso il B. ed il correo venivano segnalati il giorno successivo in Ungheria e poi in Serbia per poi fare ritorno in Ungheria; il primo a bordo di una BMW ed il secondo alla guida del veicolo molto verosimilmente rubato al quale erano state cambiate le targhe per occultarne la provenienza.

Ha altresì sottolineato il Tribunale – quanto al furto di altro autobus commesso sempre a (OMISSIS) – che una volta che l’automezzo era uscito dall’A/4 alla stazione di (OMISSIS) (in prossimità del confine orientale ) si era accertato che P., S. e B. avevano varcato il confine ungherese per poi uscire dall’Ungheria attraverso il varco confinario presso il quale la polizia di frontiera aveva, poco dopo, rinvenuto il veicolo rubato, essendo peraltro risultato documentato dalle fotografie contenute nel cellulare poi sequestrato, che anche il B. si trovava a (OMISSIS), il giorno del furto.

Infine, circa l’altro furto dell’autobus marca SETRA, commesso in (OMISSIS), emergeva dall’esaustiva motivazione del provvedimento impugnato che le indagini di P.G. integrate da intercettazioni telefoniche successive, avevano consentito di acclarare che l’automezzo, dopo la consumazione del furto, aveva percorso la rete autostradale per uscire alla stazione di (OMISSIS), dell’A/4 ad ore 1,59 del giorno successivo. La verificata attivazione delle celle durante il tragitto ad opera delle utenze telefoniche di B. e di D.G. confermava la presenza sul mezzo anche del ricorrente. Il giorno successivo anche il B., insieme a P. ed a S. si trovavano in Ungheria. Quest’ultimo attraversava la frontiera ungherese, su di un veicolo con la targa italiana: (OMISSIS) per giungere poi, il giorno successivo, in Bulgaria con un autobus Setra, recante la stessa targa mentre il P. ed il B. utilizzavano la vettura Volvo del primo; donde la assai verosimile conclusione che il veicolo rubato, come accaduto negli altri casi, era stato portato in Ungheria per sostituirvi la targa prima di consegnarlo al destinatario finale. Il Tribunale ha altresì ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza anche quanto all’altro delitto contestato al B., di cui all’art. 416 c.p.. Era invero risultato elemento pacificamente acquisito dalle investigazioni il fatto che la perpetrazione di un numero indeterminato di furti di autobus costituisse la precipua finalità di un sodalizio criminale – a tale scopo costituito ed utilizzato – del quale, previa ripartizione dei rispettivi compiti esecutivi ed ideativi, facevano parte, oltre al S., il B. (entrambi incaricati della consegna al destinatario dei veicoli rubati) il D.M. (con compiti di coordinamento) nonchè P., T. e C.G.: impiegati a bordo dell’auto – staffetta, con funzioni di controllo e di vigilanza durante il percorso compiuto dai veicoli oggetto di furto.

Ciò posto, deve in conclusione rilevarsi che il ricorrente ha in verità prospettato esclusivamente, sotto l’insussistente doglianza del difetto di motivazione, censure di merito (peraltro reiterando pedissequamente doglianze, peraltro non immuni da censure di genericità, già oggetto della richiesta di riesame sulle quali il Tribunale si era già esaustivamente pronunziato) che non possono ovviamente formare oggetto di sindacato in sede di legittimità perchè propongono in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti.

Deve invece osservarsi che il Tribunale del riesame ha fornito, all’esito della valutazione delle risultanze indizarie entro i limiti della summaria cognitio che contraddistingue il procedimento incidentale de quo, congrua ed adeguata motivazione scevra da censure logiche, perchè basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 16-11-2011, n. 42135 Formule di proscioglimento il reato è estinto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 novembre 2009 il Giudice di pace di Ancona dichiarava R.F., R.R. e M.M. colpevoli dei reati di ingiuria e minaccia in danno di B.L. e Mo.Ma.Gr. e, per l’effetto, li condannava alle pene ritenute di giustizia nonchè al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituitesi parti civili.

Pronunciando sui gravami proposti dagli imputati, il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati in questione perchè estinti per intervenuta prescrizione e, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., confermava le statuizioni civili, con consequenziali determinazioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione, parte ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione con riferimento alla conferma delle statuizioni civili della pronuncia di primo grado. Si duole, in particolare, che la sentenza impugnata sia del tutto priva di motivazione, essendosi limitata alla declaratoria di prescrizione senza esaminare i motivi di appello ed il corredo documentale che avrebbero consentito di riconoscere la possibilità di un più favorevole proscioglimento nel merito e che, ad ogni modo, avrebbero dovuto essere apprezzati ai fini delle statuizioni civili, apoditticamente confermate dal giudice a quo.

2. – La censura è senz’altro fondata. Ed infatti, il giudice di appello – chiamato, a mente del menzionato art. 578 c.p.p. – a decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili, contestualmente alla declaratoria d’intervenuta prescrizione, ha liquidato l’obbligo motivazionale in merito alle statuizioni civili con il mero assunto di doverle confermare nella totalità per l’evidente loro rispondenza alle situazioni di fatto e di diritto che le hanno determinate e quindi per la sostanziale giustizia delle disposizioni date.

Si tratta, in tutta evidenza, di proposizioni meramente assertive, che, nella loro perentoria laconicità ed assoluta aspecificità, non assolvono certamente all’onere giustificativo, rappresentandone, anzi, plateale elusione.

Era, invece, ineludibile compito di quel giudice esaminare compiutamente i motivi di gravame in funzione del giudizio di responsabilità, sia pure ai soli riflessi civilistici afferenti alla determinazione dell’an debeatur ai fini del giudizio di risarcimento del danno reclamato dalla parte civile, Nell’assolvimento di tale compito, lo stesso giudice a quo era tenuto a dare analitico conto delle deduzioni difensive, non potendo limitarsi a dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall’art. 129 c.p.p., comma 2, (cfr. Cass. sez. 5, 24.3.2009, rv. 243343; id. sez. 6, 9.3,2004, n. 21102; rv. 229023).

La carenza di motivazione reclama, allora, l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata.

Si pone, a questo punto, il quesito relativo alla formula di annullamento, se con rinvio o senza rinvio. Quesito di agevole soluzione, non potendo condividersi l’isolato precedente di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. sez. 5, 9.6.2006, n. 26061, rv.

231914) in favore dell’annullamento senza rinvio, posto che tale soluzione interpretativa non sembra trovare conferma nel dettato normativo ed appare anzi in palese dissonanza con la stessa logica del sistema, secondo cui la riscontrata esistenza, in sede di legittimità, di un vizio di motivazione incidente sulla validità della decisione impugnata non può non implicare l’individuazione da parte dello stesso giudice di legittimità della via per porvi rimedio attraverso una successiva pronuncia giudiziale (così, Cass. n. 1422/2009 cit).

Non resta, allora, che affrontare l’ulteriore profilo problematico, consistente nello stabilire quale debba essere il giudice del rinvio:

se il giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., ovvero il giudice penale.

La quaestio iuris ha avuto contrastanti soluzioni nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in favore ora dell’una ora dell’altra ipotesi ermeneutica.

Ai fini di una ragionata opzione per l’una o per l’altra tesi occorre ovviamente prendere le mosse dalle coordinate normative di riferimento, rappresentate, fondamentalmente, proprio dalle due norme processuali sopra menzionate.

L’art. 578 dispone, come è noto, che, in ipotesi di riforma di una sentenza che abbia condannato l’imputato alle restituzioni od al risarcimento dei danni derivati da reato in favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

L’art. 622, rubricato annullamento della sentenza ai soli effetti civili, dispone che fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

Con riferimento a tale ultima disposizione, è indiscussa affermazione di principio che essa postuli o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento (cfr. Cass. sez. 3,27.2.2008, n. 15653, rv.

239865).

La locuzione fermi gli effetti penali sta a significare, nel suo perspicuo tenore letterale, che quella di riferimento è l’ipotesi che sia stato positivamente affermato il giudizio di penale responsabilità o che tale profilo, in mancanza di ricorso della parte pubblica avverso una sentenza di proscioglimento impugnata dalla sola parte civile, sia impregiudicato, facendosi oramai questione di soli profili civilistici. Il rinvio – che, a questo punto, concerne non già il profilo civilistico in genere, ma lo specifico aspetto del quantum debeatur, essendo ormai intangibile l’an – deve essere fatto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Ed infatti, in siffatta evenienza, il rinvio non può aver luogo in favore del giudice penale, non residuando più spazio alcuno per una sua deliberazione, dopo che si è irrevocabilmente pronunciato sulla responsabilità dell’imputato con gli effetti vincolanti del giudicato per il giudizio civile, relativamente all’an, a mente dell’art. 651 c.p.p., comma 1.

Nella diversa ipotesi in cui il profilo della penale responsabilità non sia stato definitivamente accertato, per via dell’intervenuta declaratoria di prescrizione, manca invece, come è noto, il positivo accertamento della penale responsabilità, postulando l’applicazione della causa estintiva soltanto che non risulti l’evidenza di più favorevole causa di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2.

Nel silenzio della legge, come era per l’analoga situazione disciplinata dall’art. 152 c.p.p., la cognizione del giudice penale avrebbe dovuto arrestarsi al rilievo tout court della causa di estinzione, in esito alla mera presa d’atto dell’inesistenza di più favorevole ragione di proscioglimento nel merito. In epoca più recente – e soltanto per l’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia – il legislatore, con la L. 3 agosto 1978, n. 405, art. 12, ha imposto al giudice di appello ed alla corte di cassazione di decidere ugualmente sull’impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

La novella dell’art. 578 del vigente codice ha esteso siffatto obbligo all’ipotesi della prescrizione, ove, nel precedente grado di giudizio, vi sia stata condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni derivati da reato in favore della costituita parte civile (cfr., sulla necessità – imposta dalla presenza della parte civile – della valutazione del compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, Cass. Sez. Un. 28.5.2009, n. 35490 rv. 244273). Le ragioni del plus di cognizione, nonostante il rilievo dell’estinzione, che, diversamente, avrebbe potuto esaurire l’ambito delle valutazioni del giudice penale, è dovuto a sostanziali esigenze di economia processuale, che, sottese alla riconosciuta facoltà per il danneggiato di esercitare l’azione civile nel processo penale, resterebbero ovviamente vanificate ove, per effetto di mera declaratoria di estinzione del reato, la regiudicanda fosse trasferita in sede civile. E, comunque, è parso opportuno al legislatore che, alla delibazione del profilo di responsabilità in funzione dell’an debeatur in chiave civilistica, attendesse proprio il giudice penale. Non tanto perchè il giudice civile non sia capace di valutare, sia pure incidenter tantum (come, ad esempio, nel casi in cui, mancando la querela, non si è proceduto in sede penale) l’esistenza del fatto-reato, quanto perchè al relativo esame, ove vi sia già stato un giudizio penale in precedente grado di giurisdizione, può utilmente, e più tempestivamente, provvedere lo stesso giudice penale già investito della cognizione di quel fatto- reato, relativamente al quale, con il corredo degli atti di causa e segnatamente della pronuncia di primo grado, potrà più adeguatamente apprezzare il profilo della responsabilità, ancorchè ai soli effetti civili.

Non solo, ma il coefficiente di approfondimento dell’esame richiesto è così accentuato che, ove mai, in esito alle pertinenti valutazioni, dovesse emergere, sia pure in un contesto di contraddittorietà ed ambivalenza degli elementi di prova, una situazione tale che, ove delibata in ambito penalistico, avrebbe portato ad una pronuncia assolutoria, a mente dell’art. 530 c.p.p., comma 2, la causa di proscioglimento, pure emersa in diversa sede di cognizione, rivivrebbe anche agli effetti penali, prevalendo sulla causa di estinzione del reato (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un, cit.).

Orbene, semmai fosse consentito al giudice penale di sottrarsi ad una cognizione siffatta, egli eluderebbe un preciso obbligo di legge, in spregio, peraltro, della generale disposizione dell’art. 124 c.p.p., secondo cui i magistrati sono tenuti ad osservare le disposizioni processualpenalistiche anche quando l’inosservanza non importi nullità od altra sanzione processuale.

Non solo, ma quella doverosa delibazione deve poi essere supportata da motivazione congrua ed adeguata, che tenga conto delle deduzioni difensive espresse nell’atto di gravame, posto che la violazione di un obbligo siffatto è, stavolta, positivamente sanzionata di nullità in virtù della generale previsione dell’art. 125 c.p.p., comma 4.

Per quanto si è osservato in premessa, ad un onere siffatto il giudice a quo non ha adempiuto. Una siffatta inadempienza comporta annullamento in parte qua della sentenza impugnata, che va, quindi, dichiarato nei termini indicati in dispositivo, con rinvio al competente giudice penale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 10-01-2012, n. 182

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Premettevano i ricorrenti di essere proprietari di un appartamento sito nel fabbricato di Via G. n. 65 int. 5 in R. e di essere stati raggiunti dall’ordinanza sindacale n. 129 del 29 novembre 2007, notificata a numerosi proprietari di appartamenti nel ridetto fabbricato, con la quale si ingiungeva lo sgombero dei locali siti in Via G. n. 65-69, reso necessario da "inconvenienti igienico-ambientali" (così, testualmente, nella parte in premessa dell’ordinanza impugnata, che analiticamente li ha descritti con riferimento a ciascuna unità abitativa) e di pericolo per la salute pubblica evidenziati nel corso di un sopralluogo svolto da personale della ASL RM/E, dichiarandosi quindi lo stato di inabitabilità dei predetti locali.

Con il gravame qui in esame i ricorrenti, tra i proprietari degli appartamenti interessati dal provvedimento notificato a ciascuno di loro, costituiti da monolocali siti al piano terra, al primo piano seminterrato ed al secondo piano seminterrato del fabbricato in questione, sostengono l’illegittimità dell’ordinanza qui gravata in quanto:

a) per l’immobile di proprietà dei ricorrenti erano state da tempo presentate domande di concessione in sanatoria ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e pagate le relative somme per oblazione;

b) va poi tenuto conto che, adottato espressamente il provvedimento di sanatoria ovvero formatosi implicitamente il titolo abilitativo postumo per decorso del termine ai sensi del già ricordato art. 35, le posizioni dei ricorrenti si sono definite positivamente tenuto conto che, ai sensi del comma 20 della succitata norma, "a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o di agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norma regolamentari, qualora le opere non contrastino con disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni" (così, anche, alle pagg. 4 e 5 del ricorso introduttivo);

c) ne deriva, dunque, che il provvedimento sindacale di sgombero, con riferimento a ciascun appartamento e motivato in ragione dell’asserito pericolo per l’igiene e la salute pubblica, si pone al di fuori del contesto normativo che ostacolerebbe la validità del provvedimento comunale, implicito o esplicito, in sanatoria ed ormai rilasciato, non essendo state indicate ragioni di pericolo per la statica e la prevenzione di incendi ed infortuni, difettando quindi nella motivazione;

d) d’altronde, sempre sotto il versante della motivazione, l’atto impugnato evidenzia carenze insuperabili, atteso che non esplicita adeguatamente e per come sarebbe stato doveroso la ragione che induce il Comune ad intervenire a distanza di molto tempo rispetto alla definizione delle procedure di sanatoria;

e) nello stesso tempo l’atto gravato si presenta assunto senza una adeguata istruttoria, tenuto conto che tutti i parametri di altezze e superficie minima degli appartamenti, recati dal D.M. 5 luglio 1975, appaiono oggettivamente rispettati, così come gli accorgimenti tecnici necessari a garantire che l’utilizzo abitativo degli appartamenti avvenga nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa di settore.

A ciò si aggiunga che l’atto impugnato è stato notificato alla Società dante causa dell’appartamento e che non è stato comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento di sgombero.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata contestando la fondatezza del gravame e chiedendone la reiezione.

Sono intervenuti nel giudizio, ad opponendum, alcuni proprietari ed un abitante di alcuni appartamenti dello stabile di Via G. n. 65 per sostenere la legittimità dell’intervento repressivo sanzionatorio posto in essere dal Comune di Roma a tutela della salubrità dell’area, precisando che la loro partecipazione processuale si è resa necessaria anche al fine di denunciare "la situazione di degrado e di disagio" nella quale essi sono costretti a vivere "a causa dell’utilizzo a scopo abitativo di alcune unità immobiliari che non erano destinate e non hanno i requisiti minimi per la loro abitabilità" (così, testualmente, a pag. 2 dell’atto di intervento).

Con alcune ordinanze istruttorie questo Tribunale ha disposto verificazioni, affidandole all’Ufficio del Genio civile della Regione Lazio, alla ASL RM/C, ai Vigili del fuoco, ciascuno per quanto di competenza, aventi ad oggetto l’indagine in ordine alle condizioni igienico-statiche degli appartamenti del ricordato immobile di Via G., tra i quali quello di proprietà del ricorrente e coinvolto nella ordinanza sindacale impugnata.

Successivamente tutte le parti controvertenti hanno depositato memorie conclusive e di replica confermando le già rassegnate conclusioni.

Mantenuta riservata la decisione alla udienza pubblica dell’8 giugno, alla Camera di consiglio del 13 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. – Il Collegio rileva che, nel merito, le censure dedotte non colgono nel segno, anche alla luce degli esiti delle disposte verificazioni, di talché il ricorso (principale e quello recante motivi aggiunti) deve essere respinto.

4. – Va sottolineato preliminarmente che il provvedimento qui impugnato si sostanzia in un ordine di sgombero di taluni appartamenti del fabbricato sito in R., Via G. n. 65 e tutti collocati ai piani scantinati S1 e S2 del palazzo, perché, all’esito di numerosi sopralluoghi, se ne è manifestata la inabitabilità sia per carenza del requisito relativo alle superfici minime che di quelli igienico-sanitari, concretandosi quindi un pericolo per la salute pubblica il permanente loro utilizzo a fini abitativi.

5. – Al di là dei profili in fatto che caratterizzano la presente controversia, sotto il profilo giuridico va evidenziato che:

A) l’art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 ebbe a prevedere che per utilizzare un edificio fosse necessario ottenere il certificato di agibilità il cui rilascio da parte del sindaco era condizionato alla presentazione di una serie di documenti idonei ad attestare la sussistenza di determinati standards minimi di salubrità. Nel contempo l’art. 5 di detto testo normativo abrogava l’art. 221, primo comma, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 relativamente alla disciplina del procedimento per il rilascio del certificato. L’intervento normativo in esame ha modificato in termini sostanziali l’istituto dell’agibilità, mutando la denominazione dell’atto da "autorizzazione" amministrativa a "certificato", semplificando il procedimento di rilascio, e, soprattutto, estendendo l’ambito di valutazione ad interessi diversi e ulteriori rispetto a quelli connaturati alla tutela di carattere meramente sanitario; in altri termini, al concetto di agibilità si è andato sostituendo quello di "vivibilità" della costruzione, che inerisce ad una condizione dell’abitare complessivamente rispettosa della dignità dell’individuo;

B) successivamente gli articoli da 24 a 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 hanno fissato la disciplina attualmente vigente. Anzitutto – per come è ricordato nella relazione illustrativa che ha accompagnato il predetto decreto presidenziale – il legislatore ha provveduto a ricondurre ad unità i termini di agibilità e abitabilità spesso utilizzati indifferentemente nella normativa precedente. Inizialmente nel linguaggio normativo il termine "licenza di abitabilità" era stato utilizzato in relazione agli immobili ad uso abitativo, mentre il termine "licenza di agibilità" relativamente a quelli non residenziali, quali opifici, uffici, esercizi pubblici e commerciali. In un secondo tempo, il legislatore aveva operato una diversa classificazione, riconducendo all’agibilità la disciplina generale della stabilità e della sicurezza dell’immobile e all’abitabilità la disciplina speciale dei requisiti dell’immobile rispetto a specifiche destinazioni d’uso. In effetti, alcune disposizioni normative e, soprattutto, una certa prassi giurisprudenziale, avevano indotto a pensare che all’interno del nostro ordinamento esistessero due diversi tipi di certificazioni. In realtà, le due espressioni, se pur diversamente utilizzate, erano di fatto omogenee e non richiedevano procedimenti amministrativi diversi. Dimostrativo ne è il fatto che il corredo documentale dell’istanza, come pure le indagini tecniche preliminari al rilascio del certificato, non cambiavano a seconda del tipo di unità immobiliare da certificare, fatta salva, ovviamente, l’esigenza di valutare la presenza di requisiti igienico-sanitari diversi in ragione dell’uso previsto. Eliminato il duplice riferimento terminologico, il legislatore del 2001 ha optato per l’onnicomprensivo termine di "certificato di agibilità" attestante l’idoneità abitativa di qualsiasi edificio. Secondo la nuova formulazione, l’ambito di operatività del certificato di agibilità risulta più esteso rispetto al passato, essendo richiesto non solo per i nuovi organismi edilizi, ma anche per gli interventi eseguiti sugli stessi che possiedano l’attitudine a modificare le condizioni igieniche e sanitarie preesistenti. Ai fini dell’accertamento dell’agibilità di un edificio ciò che rileva non è tanto la qualificazione giuridica dell’intervento (ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, oppure manutenzione straordinaria o realizzazione di sole opere interne), quanto piuttosto la qualità e l’entità dell’intervento, nonché i suoi riflessi sulla condizione di salubrità della costruzione o di sue parti. Il certificato di agibilità è dunque necessario per tutti gli organismi edilizi destinati a un utilizzo che comporti la permanenza dell’uomo che può risolversi sia nel soggiorno prolungato, com’è per le abitazioni, sia nella semplice frequentazione, com’è per l’immobile destinato a un’attività produttiva, che deve comunque essere di durata tale da richiedere la presenza di condizioni minime di igiene e salubrità;

C) in base a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, il certificato di abitabilità delle costruzioni costituisce un’attestazione da parte dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente. Ne deriva la legittimità, in via generale, dello svolgimento da parte degli organi comunali competenti di ogni indagine utile al fine di effettuare una consapevole valutazione sulla sussistenza delle surriferite condizioni, soprattutto quando in un edificio (per come è avvenuto nel caso in esame) siano state realizzate modifiche strutturali (cfr., in argomento, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 16 marzo 2011 n. 740), che implicano anche un cambiamento dell’uso degli spazi (si veda sul punto la relazione prodotta in data 26 ottobre 2010 con allegazione di documenti dall’amministrazione del Condominio dello stabile in questione);

D) l’art. 25, commi 3-5, del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede un procedimento di rilascio del certificato di agibilità, articolato sui seguenti principi fondamentali: 1) il procedimento deve essere concluso nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda di rilascio del certificato di agibilità o di 60 giorni, nel caso in cui il ricorrente si sia avvalso della possibilità di sostituire con autocertificazione il parere dell’A.S.L. previsto dall’art. 5, 3 comma lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001; 2) il decorso del termine per la definizione del procedimento, importa la formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del certificato di agibilità; 3) il termine del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente; in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa; 4) il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 26 D.P.R. n. 380 del 2001).

6. – Fermo quanto sopra e tenuto conto che la disciplina suesposta presenta una ipotesi di silenzio assenso nell’ipotesi di istanza di agibilità presentata agli Uffici competenti e rispetto alla quale gli stessi non hanno adottato alcun provvedimento espresso, occorre pur tuttavia verificare se l’ordinamento ha previsto casi in cui vi siano criticità riferibili alla acquisibilità implicita – per effetto del silenzio – della dichiarazione di agibilità.

Sul punto vale la pena rammentare che:

a) in caso di istanza di condono edilizio, il rilascio del c.d. certificato di agibilità può avvenire in deroga soltanto alle norme di tipo secondario e/o regolamentare, ma non anche in deroga alle disposizioni normative di fonte primaria e/o di legge, soprattutto se attinenti alla materia dell’igiene pubblica e dell’inquinamento del suolo, in quanto diversamente, in caso di adesione ad una possibile interpretazione di tipo estensivo delle norme in materia di condono edilizio, l’art. 35, comma 14, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (come le altre norme analoghe ad essa succedute nel tempo in materia di condoni edilizi) sarebbe palesemente incostituzionale per contrasto con il fondamentale principio della tutela della salute ex art. 32 Cost., inteso non solo come diritto alla salute del singolo individuo, ma anche come diritto dell’intera collettività alla salubrità dell’ambiente (sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2004 n. 2140 e 13 aprile 1999 n. 414 nonché TAR Sardegna 29 ottobre 2002 n. 1422);

b) il suesposto orientamento si pone perfettamente in linea con quello espresso dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 256 del 18 giugno 1996, ha avuto modo di precisare, per un verso, che il certificato di abitabilità non deve necessariamente autorizzare in maniera uniforme tutto l’edificio o parte di esso, dovendo essere distinti gli usi abitativi o di semplice agibilità, quando alcuni locali siano utilizzabili solo come accessori o come locali non destinabili a usi abitativi stabili o come depositi o con altri usi non abitativi, quando non siano strutturalmente idonei sotto il profilo igienico-sanitario per una abitabilità piena, ancorché oggetto di concessione edilizia in sanatoria nonché, per altro verso, la circostanza che le norme sul condono edilizio prevedano, a seguito della concessione in sanatoria, il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, purché non sussista contrasto con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, "non riguarda i requisiti richiesti da disposizioni legislative e deve, pertanto, escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità (…) a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all’art. 221 T.U. delle leggi sanitarie (rectius, di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994), ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica (…) Permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l’abitabilità degli edifici, con l’unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari" (così, testualmente, la sentenza della Corte costituzionale n. 256 del 1996 citata);

c) se è dunque vero che, in base a quanto previsto dagli art. 24 e art. 25, del n. 380 del 2001, il certificato di agibilità delle costruzioni costituisce un’attestazione da parte dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente, appare altrettanto legittimo che una valutazione sulla sussistenza di dette condizioni, sia richiesta a fronte di modifiche strutturali che implicano anche un cambiamento dell’uso degli spazi e che dunque il Comune non perda, neppure per l’ipotesi di rilascio implicito del certificato ovvero per effetto di condono, il potere-dovere di verificare la sussistenza effettiva di dette condizioni di salubrità e di intervenire laddove siano riscontrate carenze (cfr. sul punto T.A.R. Veneto, Sez. III, 2 gennaio 2009 n. 6 nonché T.A.R Basilicata, Sez. I, 29 novembre 2008 n. 916).

7. – Nel caso di specie il Comune, con l’ordinanza qui principalmente impugnata, ha evidenziato, all’esito di alcuni sopralluoghi, importanti deficienze igienico sanitarie negli appartamenti per i quali è qui controversia, confermate dalle verificazioni disposte da questo Tribunale e gli esiti delle consulenza di parte affidate da alcuni degli odierni ricorrenti a tecnici di fiducia non si manifestano idonei a superare le conclusioni confermative alle quali sono pervenute le indagini di verificazione disposte con profili di evidente sintonia rispetto alle valutazioni operate dagli uffici comunali nel corso dell’istruttoria che ha condotto all’adozione della qui avversata ordinanza sindacale di sgombero.

I verificatori hanno infatti significativamente affermato che tutti i locali esaminati presentano superfici finestrate inidonee ed aree calpestabili inferiori ai 28 metri quadrati, valore minimo per un monolocale. Alcuni immobili presentano evidenti inconvenienti igienico-sanitari che li rendono inidonei all’uso abitativo.

In altri termini, seppure con alcune peculiarità e caratteristiche diverse per taluni dei monolocali, l’esito delle disposte verificazioni costituisce conferma della inadeguatezza, sotto il profilo igienico sanitario, dei locali in questione ad essere abitati, rafforzando i risultati dell’istruttoria svolta in vista della adozione dell’ordinanza sindacale di sgombero.

L’indagine, va precisato, è stata svolta accuratamente dall’Azienda USL RM/C , che in contraddittorio con le parti coinvolte ha concluso i propri rilievi affermando con nettezza e senza escludere alcun immobile da siffatto esito che "si esprime parere igienico-sanitario contrario all’uso di tali locali come abitazioni" (così, testualmente, nella relazione depositata l’8 ottobre 2009).

8. – Ciò posto, in via di fatto, le censure dedotte dai ricorrenti con l’atto introduttivo e con quello recante motivi aggiunti non si presentano idonee a scalfire la dimostrazione, acquisita nel corso del processo, del corretto percorso seguito dagli uffici comunali per giungere all’adozione dell’ordinanza di sgombero, avvalorato dagli esiti delle disposte verificazioni; ne deriva la reiezione del ricorso, tenuto conto che per la natura di provvedimento d’urgenza propria dell’atto impugnato non vi era ragione per comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e che la contestata nullità della notifica appare superata dalla intervenuta impugnazione tempestiva dell’atto pregiudizievole, che ha consentito ai proprietari di poter tutelare tempestivamente ed adeguatamente le loro ragioni dinanzi all’Autorità giudiziaria.

Sussistono, nondimeno e tenuto conto della tecnicità delle questioni affrontate, i presupposti per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato, per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a..

P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dell’8 giugno 2011 e del 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.