T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-11-2011, n. 1680

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto notificato il 24 ottobre 2010 e depositato il 6 novembre 2010 i ricorrenti Consorzio dell’Isola, B.V. spa e C.D. srl (che coltivano un giacimento di sabbia e ghiaia nei Comuni di Calusco d’Adda, Medolago e Solza) hanno impugnato il nuovo piano cave della Provincia di Bergamo approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. VIII/619 del 14 maggio 2008. L’impugnazione riguarda l’ambito estrattivo dove operano i ricorrenti, ossia l’ATEg31, e si concentra in particolare sulle prescrizioni imposte dalla Regione.

2. La scheda dell’ATEg31, con le modifiche introdotte dal consiglio regionale, prevede l’estrazione di 4.000.000 mc di sabbia e ghiaia in un decennio. Contemporaneamente ai ricorrenti, che sono anche i proprietari delle aree di scavo, sono però imposti numerosi vincoli, tra cui i seguenti: (a) la produzione non è riferita esclusivamente alla futura attività di escavazione ma tiene conto delle autorizzazioni provinciali rilasciate nella fase transitoria dopo la scadenza del vecchio piano cave, approvato nel 1990; (b) più in dettaglio, 500.000 mc sono imputati all’autorizzazione del 31 dicembre 2002, 1.225.000 mc sono imputati all’autorizzazione del 6 aprile 2004, e dunque residua un quantitativo pari a 2.275.000 mc che sarà oggetto di una futura autorizzazione all’escavazione; (c) rimane efficace l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dai ricorrenti il 5 dicembre 2003, in base al quale gli stessi si impegnano a cedere gratuitamente ai Comuni la nuda proprietà delle aree di scavo contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all’escavazione (è prevista però una diversa disciplina per le aree dove sono collocati gli impianti); (d) il termine per il completamento dell’escavazione è fissato in sei anni dal rilascio dell’autorizzazione provinciale, con ulteriori due anni per il recupero ambientale e lo smantellamento degli impianti.

3. I ricorrenti censurano (i) il termine di sei anni stabilito per il completamento dell’escavazione, (ii) l’ultrattività garantita all’atto unilaterale d’obbligo del 5 dicembre 2003, e dunque la persistenza dell’impegno a cedere gratuitamente ai Comuni le aree di scavo interrompendo lo sfruttamento del territorio al raggiungimento della soglia di 4.000.000 mc di materiale estratto. Secondo i ricorrenti la fissazione di un termine diverso da quello decennale sarebbe in contrasto con la previsione di legge (art. 5 della LR 8 agosto 1998 n. 14) che finalizza l’elaborazione dei piani cave al pieno sfruttamento dei giacimenti. Quanto alle obbligazioni assunte con l’atto unilaterale, la sopravvenienza di un nuovo piano cave determinerebbe ex lege uno scenario completamente diverso, ricaricando gli ambiti estrattivi di nuovi diritti di estrazione a favore dei cavatori, con la conseguenza che gli accordi limitativi raggiunti in precedenza e rimasti ineseguiti risulterebbero ormai inefficaci. Il nuovo piano cave non potrebbe sottrarsi a questo schema normativo con disposizioni penalizzanti per i cavatori e sostitutive degli accordi che dovranno essere raggiunti in futuro tra i cavatori stessi e i comuni in cui si trovano le aree di scavo.

4. La Regione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Sulle questioni sollevate dai ricorrenti si possono formulare le seguenti considerazioni:

(a) la controversia in esame costituisce il prolungamento, da un diverso punto di vista, del ricorso definito dal TAR Brescia Sez. I con la sentenza n. 1132 del 26 settembre 2008;

(b) mediante tale ricorso i Comuni di Calusco d’Adda, Medolago e Solza avevano chiesto (e ottenuto) l’accertamento del loro diritto a conseguire la proprietà delle aree dei ricorrenti in esecuzione dell’atto unilaterale d’obbligo del 5 dicembre 2003. All’epoca non era ancora intervenuto il nuovo piano cave e l’attività di escavazione era autorizzata come prelievo anticipato sui quantitativi di materiale che sarebbero stati inclusi dalla Regione nel nuovo piano cave. In tale contesto i Comuni difendevano l’interesse pubblico alla conservazione del territorio, i ricorrenti facevano leva sull’interesse economico al razionale sfruttamento delle risorse naturali, la Provincia svolgeva un ruolo di mediazione e di regia. Dopo una lunga serie di contatti variamente formalizzati (atto unilaterale d’obbligo dei ricorrenti di data 29 luglio 1998, integrato il 9 dicembre 1998 e il 16 marzo 1999; accordo di programma del 17 marzo 1999 tra Provincia, Regione, Consorzio del Parco Adda Nord e Comuni di Calusco d’Adda, Medolago e Solza) le parti hanno raggiunto un bilanciamento complessivo dei rispettivi interessi mediante l’atto unilaterale d’obbligo del 5 dicembre 2003. Il contenuto di quest’ultimo è stato poi recepito dai Comuni attraverso le successive convenzioni (1516 dicembre 2003) stipulate con i ricorrenti ai sensi dell’art. 15 della LR 14/1998;

(c) l’atto unilaterale d’obbligo del 5 dicembre 2003 aveva il seguente contenuto: (1) ai ricorrenti era concessa l’escavazione complessiva di 3.000.000 mc, in due tronconi rispettivamente di 1.225.000 mc e di 1.775.000 mc, da completare entro il 31 dicembre 2008; (2) i ricorrenti si impegnavano a cedere gratuitamente ai Comuni tutte le aree di loro proprietà inserite nell’ambito estrattivo (all’epoca denominato BP8g); (3) tutte le aree dovevano essere cedute entro 15 giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’escavazione di 1.225.000 mc, tuttavia per una parte (aree elencate al paragrafo 2.1) la cessione era a titolo definitivo mentre per la restante parte (aree elencate al paragrafo 2.2) era sottoposta a condizione risolutiva; (4) tale condizione era costituita dal rilascio dell’autorizzazione all’escavazione di 1.775.000 mc entro il 31 dicembre 2006; (5) se la condizione non si fosse realizzata ai Comuni era riservata la scelta tra la retrocessione e l’acquisizione definitiva al prezzo di espropriazione; (6) i ricorrenti conservavano il diritto di usufrutto su tutte le aree fino al 31 dicembre 2008 per l’attività estrattiva e fino al 31 dicembre 2010 per gli interventi di ripristino ambientale;

(d) la Provincia ha autorizzato l’escavazione della tranche di 1.225.000 mc con determinazione dirigenziale del 6 aprile 2004, realizzando così il presupposto per il trasferimento della proprietà delle aree di scavo;

(e) questo TAR Sez. I con la sentenza n. 1132/2008 ha ritenuto legittimo lo scambio tra volume di materiale scavabile e cessione gratuita delle aree di scavo. La soglia minima (e sufficiente) per garantire l’equilibrio economico è stata fissata dalle parti in 3.000.000 mc da imputare al nuovo piano cave (quantitativo che si somma a quello di 1.700.000 mc scavato in base al vecchio piano cave). Dunque il nuovo piano cave non poteva essere considerato come causa di risoluzione degli impegni presi ma al contrario come la condizione che rendendo effettiva la provvista di materiale su cui le parti avevano fatto affidamento sanciva il consolidamento dello scambio di utilità concordato. In proposito la sentenza n. 1132/2008 precisa che l’obbligo di cedere gratuitamente le aree sarebbe venuto meno (parzialmente) solo se il nuovo piano cave avesse consentito l’escavazione di un quantitativo di materiale inferiore a 3.000.000 mc. Nel caso invece di una provvista pari o superiore alla suddetta soglia il quadro delle obbligazioni sarebbe rimasto invariato ed efficace;

(f) nella sentenza n. 1132/2008 è definita anche la questione relativa alla tempistica del trasferimento della proprietà. In particolare il mancato rilascio dell’autorizzazione all’escavazione di 1.775.000 mc è stato ritenuto ininfluente rispetto alla persistenza dell’obbligo di cedere le aree di scavo. L’unica conseguenza consiste nella necessità di spostare in avanti (ossia a partire dall’effettivo rilascio dell’autorizzazione) la data di conclusione dell’attività estrattiva e del recupero ambientale, per dare modo ai cavatori di ottenere il quantitativo di materiale previsto;

(g) parimenti la sentenza n. 1132/2008 ha escluso che la richiesta da parte dei Comuni e della Provincia di un atto unilaterale d’obbligo configuri una causa di invalidità per violenza ai sensi dell’art. 1434 c.c. o per minaccia ex art. 1438 c.c. (nella prospettazione dei cavatori vi sarebbe un danno ingiusto consistente nel rischio di cessazione immediata dell’attività estrattiva, e solo per evitare tale danno sarebbe stato assunto l’obbligo di cessione delle aree di scavo). In realtà entrambi gli interessi in gioco, tanto quello economico collegato all’escavazione quanto quello pubblico proteso alla conservazione del territorio, sono legittimamente perseguibili dai rispettivi titolari e richiedono alla fine un bilanciamento fondato su ragionevoli concessioni reciproche. In questo quadro la fissazione di una soglia minima di materiale scavabile e la richiesta di un impegno alla cessione delle aree sono forme legittime di limitazione delle aspettative dei cavatori;

(h) il nuovo piano cave ha ampiamente garantito l’equilibrio economico raggiunto dalle parti: sarebbe stata sufficiente a tale scopo una quantità di materiale scavabile pari a 3.000.000 mc ed è stata invece riconosciuta una provvista pari a 4.000.000 mc. Sottraendo i quantitativi già autorizzati nella fase di transizione dal vecchio al nuovo piano cave rimangono a disposizione dei ricorrenti 2.275.000 mc;

(i) è quindi ragionevole che il nuovo piano cave abbia richiamato gli impegni assunti con l’atto unilaterale d’obbligo del 5 dicembre 2003, perché quello era un riferimento ovvio e non eludibile per stabilire il limite di ammissibilità dello sfruttamento del territorio. Tale limite non può essere dato dalle sole potenzialità estrattive del giacimento, che potrebbero anche essere vastissime (come nel caso in esame, dove la perizia del 28 ottobre 1996 commissionata dai ricorrenti indica in 70.000.000 mc la riserva di ghiaia contenuta nell’area tra il fronte di cava, il cementificio di Calusco d’Adda e la ferrovia). Il territorio inteso in senso unitario, ossia prescindendo dalla ripartizione dei vari fondi tra proprietari diversi, costituisce un bene pubblico di cui è titolare la comunità locale. L’uso degli immobili da parte dei proprietari deve essere condotto in modo da non cancellare il bene pubblico, il che giustifica il ruolo dell’autorità amministrativa nella fissazione di un limite all’iniziativa economica;

(j) in concreto il nuovo piano cave nello stabilire un limite all’escavazione non si è limitato a riprodurre il contenuto dell’atto unilaterale d’obbligo ma ha inserito due innovazioni, entrambe favorevoli ai ricorrenti: un maggiore quantitativo estraibile rispetto a quello fissato originariamente dalle parti e lo spostamento del termine di cessione delle aree, che ora coincide con il rilascio della nuova autorizzazione all’escavazione. I cavatori cederanno quindi la nuda proprietà (rimanendo usufruttuari) solo quando avranno la certezza giuridica di poter scavare interamente i 2.275.000 mc residui. L’oggetto dell’usufrutto cambierà poi, come previsto nell’atto unilaterale d’obbligo, nel momento in cui scatterà l’obbligo di ripristino ambientale (sei anni dopo il rilascio dell’autorizzazione all’escavazione) e si estinguerà definitivamente due anni dopo, una volta completato il recupero ambientale e lo smantellamento degli impianti. Per l’area dove sono collocati gli impianti il nuovo piano cave ha introdotto un’ulteriore variante minore rispetto alla disciplina dell’atto unilaterale d’obbligo, in quanto ha esonerato i relativi mappali dal trasferimento immediato della nuda proprietà. Se ne deduce che il trasferimento di questi mappali avverrà al termine dell’escavazione, con decorrenza dalla data di cessazione dell’usufrutto sulle aree già cedute;

(k) i sei anni stabiliti per il completamento dell’escavazione sono ragionevoli se si considera che l’estrazione dei 3.000.000 mc originariamente previsti dall’atto unilaterale d’obbligo avrebbe dovuto terminare entro il 31 dicembre 2008. Essendo stato elevato a 4.000.000 mc il quantitativo finale esiste una ragionevole proporzione nella distribuzione dei tempi. Del resto non vi è motivo di rinviare più a lungo di quanto strettamente necessario la consegna delle aree per l’utilizzazione pubblica (la destinazione finale dell’ATEg31 è "agricola e naturalistica con fruizione pubblica"). Certamente potranno essere prese in considerazione delle proroghe se i ricorrenti dovessero subire ritardi nel programma di scavo non dipendenti dalla loro volontà o da negligenza nell’organizzazione dell’attività.

6. Il ricorso deve quindi essere respinto. Trattandosi di un segmento di una vicenda che ha avuto uno sviluppo complesso, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-12-2011, n. 9973

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato all’Amministrazione della Giustizia in data 8 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre, il ricorrente espone di avere presentato domanda per partecipare al concorso pubblico a 500 posti di allievo agente di Polizia Penitenziaria maschile riservato ai volontari in ferma prefissata di 1 anno, avendo, appunto, espletato la ferma prefissata con esito finale e giudizio di "eccellente". Espone ancora che in data 5 luglio 2011 veniva sottoposto ad accertamenti psico fisici di prima istanza, risultando non idoneo per la presenza di "tatuaggi esimenti" in zona non coperta del corpo, sebbene poco visibili in quanto già trattati con tecnica laser e deficit visivo. In tale contesto la Commissione medica suggeriva al corsista di procedere all’eliminazione del tatuaggio al fine di essere nuovamente sottoposto a visita medica in seconda istanza.

Rappresenta, altresì, che anche la Commissione Medica di seconda istanza, in data 28 settembre 2011 esprimeva giudizio di non idoneità per " tatuaggio avambraccio destro art. 123 lett. c".

Avverso tale secondo giudizio l’interessato oppone:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 123 lett. c. del d.lgs. 30 ottobre n. 443; violazione e falsa applicazione della Tabella 1, comma 2 lett. B) del D.M. 198/2003, disparità di trattamento, carenza di motivazione, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

Lamenta che data la modesta estensione del tatuaggio, collocato peraltro in zona coperta dalla divisa (invernale), esso non comporta una rilevante alterazione fisionomica al punto tale da comportare per sede ed estensione disturbi funzionali o compromettere il decoro della persona. Rappresenta che, stante il DM 24 gennaio 2002 recante proprio "Disposizioni concernenti l’uso in durata e la foggia del vestiario e dell’equipaggiamento in dotazione al Corpo di Polizia Penitenziaria", si dimostra agevolmente mediante produzione fotografica che, pur indossando l’odierno ricorrente la divisa estiva, nella fattispecie la camicia estiva e la tshirt, il tatuaggio non è più visibile perché trattato con il laser. La stessa circolare non prevede un’esclusione automatica dei concorrenti dal concorso, in presenza di un tatuaggio sulla cute, essendo a tal fine necessaria un’ampia valutazione circa il carattere deturpante dello stesso o che esso costituisca indice di personalità abnorme, in virtù del suo contenuto. La preselezione psico fisica già svolta con esito favorevole dall’odierno ricorrente in VFP1 si pone in contrasto con il giudizio di non idoneità formulati dalle Commissioni Mediche di 1^ e di 2^ istanza per la riscontrata alterazione acquisita della cute. Osserva ancora che, per come valutato dalla Commissione nella stessa giornata, corsisti che presentavano tatuaggi in zone coperte dall’uniforme sono stati giudicati idonei con evidente disparità di trattamento nei suoi riguardi;

2. Inefficacia formale dell’atto, violazione del diritto di difesa ex art. 97 Cost..

Osserva che l’esclusione è stata effettuata con un modulo prestampato dall’Amministrazione, corretto a penna dalla Commissione di II istanza e che tale vizio di per sé non determinerebbe l’inefficacia del provvedimento, ma l’erronea informativa circa i termini e le modalità per impugnarlo in quanto induce in errore il corsista laddove reca la dicitura relativa alla possibilità di ricorrere entro 30 giorni al Ministero delle Giustizia – DAP anziché al TAR con evidenti risvolti pregiudizievoli per la decadenza, l’irricevibilità ed esecutorietà del provvedimento di esclusione.

Conclude con richieste istruttorie, con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

Trattenuto il ricorso per la decisione in forma semplificata, avvertitene all’uopo le parti costituite alla Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011, il Collegio lo ha trovato fondato.

In particolare va accolta la prima censura proposta, nella considerazione che l’art. 123 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria" prevede alla lettera c) che siano causa di inidoneità: "Le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili;cicatrici infossate e aderenti, alteranti l’estetica o la funzione…I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando per loro sede o natura siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme"; nonché nella considerazione della analoga previsione contenuta nella Tabella 1, comma 2, lett. b), del D.M. n. 198/2003, cui rinvia l’art. 3, comma 2, del medesimo decreto, stante la quale integrano cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato (disposizione riferibile anche al Corpo della Polizia penitenziaria, per l’espresso rinvio operato nel bando di concorso), quali infermità ed esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili, i "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme".

Nel caso in specie il tatuaggio, collocato sull’avambraccio destro, rappresentava un folletto ed allo stato appare parzialmente rimosso, come peraltro risulta dall’esame obiettivo allegato al verbale della Commissione di seconda istanza impugnato.

Al riguardo l’Amministrazione, posto che peraltro il verbale della Commissione di II istanza risulta motivato con "tatuaggio avambraccio dx", laddove la rimozione di esso ed i relativi esisti cicatriziali risultano dalla copia dell’esame obiettivo allegato, non specifica in che modo né il tatuaggio sia deturpante o indice di personalità abnorme, né, qualora si faccia riferimento agli esiti cicatriziali, in che misura essi alterino l’estetica oppure modifichino la funzione dell’avambraccio, posto che la norma non prevede, per nessuna delle due ipotesi (tatuaggio o esiti cicatriziali) un’esclusione automatica del corsista dal concorso, ma previa valutazione secondo i criteri sopra enunciati.

Del che va ritenuto il dedotto difetto di motivazione nel provvedimento impugnato sotto il profilo della mancata adesione della fattispecie esaminata ai parametri normativi, che della motivazione sono uno degli elementi obbligati ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in specie per gli atti espressione di discrezionalità tecnica, come è quello impugnato. (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 4 giugno 2010. n. 15341)

La seconda censura proposta, con la quale parte ricorrente fa valere una sorta di inefficacia formale del giudizio della Commissione Medica di II istanza per avere questa usato, in calce al modulo, una dicitura inesatta in ordine all’organo cui ricorrere, va rigettata, in quanto come noto per giurisprudenza costante, tale manchevolezza si traduce in una mera irregolarità dell’atto e non in una sua illegittimità.

Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va annullato l’atto in data 28 settembre 2011 con il quale la Commissione Medica di II istanza presso il Ministero della Giustizia – DAP ha valutato come non idoneo il ricorrente ai sensi dell’art. 123, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 443/1992, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Appaiono giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il verbale del 28 settembre 2011 della Commissione Medica di II istanza presso il Ministero della Giustizia – DAP, come sopra specificato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 28-06-2012, n. 11001 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Roma, in epigrafe indicato, che ha riconosciuto in favore (tra gli altri) di S. A., C.C. e Co.Cl., in proprio e quali eredi di C.A., la somma di Euro 7.000,00 oltre interessi per ciascuna a titolo di equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento fallimentare della A.D.S. s.p.a., instaurato avanti al Tribunale di Napoli nel giugno 1995 ed ancora pendente nel febbraio 2009, nel quale il loro dante causa – ex dipendente della fallita – era stato ammesso al passivo a seguito di sua richiesta dell’ottobre 1995; che gli intimati non hanno depositato difese;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che merita accoglimento l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 75 c.p.c.) per non avere la Corte di merito rettamente considerato che C.A. è deceduto nel settembre 2000, prima della maturazione del termine settennale di ragionevole durata determinato nel decreto, e non avere quindi considerato che alle controparti nulla spetta in qualità di eredi del predetto, potendo loro essere riconosciuto solo l’indennizzo ture proprio, ove dal loro subentro nella posizione del de cuius al febbraio 2009 sia trascorso un periodo di tempo superiore ai sette anni;

che, in effetti, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, in caso di morte di una parte, gli eredi, in quanto tali, acquisiscono per successione il diritto all’indennizzo maturato dal de cuius per l’irragionevole protrazione di un processo che lo vide parte anche prima della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, mentre, per il periodo successivo alla morte della parte originaria, il diritto all’indennizzo spetta loro, in proprio, solo dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, hanno assunto la qualità di parte, e solo ove la fase del processo successiva si protragga in misura irragionevole (cfr. ex multis Cass. n. 2752/11;

n. 23416/09; n. 2983/08; n. 23939/06);

che pertanto, non potendo le odierne intimate acquisire per successione un diritto che, al momento del decesso (intervenuto prima del decorso del termine di ragionevole durata), non era ancora maturato in capo al dante causa, l’equa riparazione spetta loro con esclusivo riferimento alla irragionevole durata del procedimento presupposto successiva al decesso del loro dante causa (settembre 2000), tenendo peraltro presenti le peculiarità del procedimento concorsuale, che non prevede atti formali con i quali gli eredi di un creditore partecipante alla procedura assumano la qualità di parte;

che il provvedimento impugnato è dunque cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può decidersi nel merito;

che va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000 per ciascun anno di ritardo;

che, pertanto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuna delle odierne intimate di Euro 1.100 a titolo di equo indennizzo per il periodo di un anno e cinque mesi circa di irragionevole durata del procedimento, quale risulta sottraendo dalla durata successiva al decesso (otto anni e cinque mesi sino al febbraio 2009) quella, ritenuta ragionevole, di sette anni;

che su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda (6.11.2006), in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;

che la compensazione tra le parti delle spese del grado di merito si giustifica tenendo conto della parziale soccombenza reciproca, e, analogamente, le spese di questo grado di legittimità debbono dichiararsi irripetibili dall’Amministrazione ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti precisati in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere ad S.A., C.C. e Co.Cl. la somma di Euro 1.100,00 per ciascuna con gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili dall’Amministrazione ricorrente le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-07-2012, n. 12488 Nullità

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Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11 settembre 2002 il Tribunale di Roma, decidendo su tre cause riunite, dichiarò la nullità dell’atto di compravendita immobiliare stipulato in data 16 maggio 1991 da S.S. e F.P. con St.Gi. e del successivo contratto intercorso in data 8 novembre 1995 tra quest’ultimo e T.A., rigettando, tra l’altro, la domanda avanzata dal T. nei confronti di S. e F. diretta ad ottenere il trasferimento della proprietà dell’immobile in suo favore.

Interposto appello principale da parte del T. ed incidentale ad opera dello St., con sentenza n. 600 del 2 febbraio 2006 la Corte di appello di Roma confermò integralmente la decisione impugnata, dichiarando inammissibile il gravame principale e rigettando quello incidentale. Per quanto qui interessa, il giudice di secondo grado pronunciò l’inammissibilità dell’appello proposto da T.A. per difetto dello ius postulandi, rilevando la nullità procura alle liti rilasciata dalla parte, atteso che la firma di quest’ultima risultava autenticata da persona che era stata in precedenza cancellata dall’albo professionale degli avvocati;

aggiunse che era altresì irrilevante la circostanza che l’atto di appello fosse stato sottoscritto da altro difensore, regolarmente iscritto all’albo professionale, atteso che questi, intervenuto in udienza, aveva espressamente disconosciuto la propria firma.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 24 febbraio 2006, con atto notificato il 28 aprile 2006, ricorre T.A., affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso S.S. e F.P., mentre St.Gi. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso censura la decisione impugnata per violazione del diritto costituzionale di difesa in giudizio, per non avere la Corte di appello riconosciuto che la parte aveva conferito la procura alle liti ad un soggetto professionalmente non abilitato per errore scusabile, sicchè essa avrebbe dovuto essere rimesso in termini al fine di evitare l’effetto della decadenza dall’impugnazione, aggiungendo che tale istanza era chiaramente evincibile nell’atto di costituzione del nuovo difensore, che aveva chiaramente espresso l’intenzione di far proprie tutte le doglianze espresse nel gravame irritualmente proposto.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha riconosciuto che l’istituto della rimessione in termini, come regolato dall’art. 184 bis cod. proc. civ., cioè in epoca precedente alla novella dell’art. 153 c.p.c., introdotta con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 153 cod. proc. civ., trova applicazione, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, anche alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, tra le quali rientra la proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 98 del 2011). L’applicabilità di questa disposizione nel processo richiede però, quale presupposto necessario ed indefettibile, l’istanza della parte interessata, corredata dall’allegazione delle ragioni in forza delle quali essa è incorsa nella decadenza per errore scusabile.

Ora, nel caso di specie, al di là ricorrenza di tale ultimo requisito, che dovrebbe invero escludersi per la ragione che l’abilitazione di un determinato soggetto all’esercizio della professione legale di avvocato costituisce un dato facilmente accertabile da chiunque mediante la consultazione dell’apposito albo professionale, deve rilevarsi che, per quanto risulta dagli atti di causa, la parte appellante, una volta appresa la circostanza che il proprio difensore non era professionalmente abilitato a difenderlo in giudizio, non ha mai avanzato al giudice di appello alcuna istanza di rimessione in termini. Tale circostanza, del resto, è ammessa dallo stesso ricorso, che, consapevole della sua mancanza, sostiene che essa doveva ritenersi implicitamente avanzata allorquando il nuovo difensore, "al momento di costituirsi in giudizio in luogo dei due difensori apparenti, espressamente manifestò l’intento di far proprie tutte le doglianze espresse nel gravame irritualmente proposto". Questo assunto difensivo è però privo di pregio, non potendosi ravvisare nell’adempimento indicato alcuna istanza di rimessione in termini per l’incorsa decadenza nel termine per impugnare, che non può all’evidenza ravvisarsi, nemmeno implicitamente, nel mero richiamo alle difese svolte e che comunque, per disposizione di legge, deve essere espressamente formulata.

Il secondo motivo denunzia vizio di motivazione, assumendo che il giudice a quo avrebbe dovuto considerare, ai fini della statuizione delle spese, le ragioni della decisione, e cioè il fatto che l’inammissibilità dell’appello non era ascrivibile ad un comportamento della parte, ma al fatto che essa era stata raggirata da un sedicente avvocato.

Il mezzo è infondato, avendo il giudice di appello applicato, ai fini della regolamentazione delle spese, il criterio legale della soccombenza posto dall’art. 91 cod. proc. Civ.; per giurisprudenza costante di questa Corte, inoltre, la valutazione da parte del giudice di merito in ordine alla sussistenza di giusti motivi ai fini della compensazione delle spese di lite rientra in una scelta discrezionale che, in quanto tale, se omessa, non è autonomamente censurabile in sede di legittimità, nemmeno sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 7607 del 2006; Cass. S.U. n. 14989 del 2005).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio sostenute dai controricorrenti, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012
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