Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 27-09-2013, n. 40281

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Svolgimento del processo

1. Il Gup presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, il 22.3.2010, all’esito del giudizio abbreviato, condannava, con la diminuente della minore età ritenuta equivalente alle circostanze aggravanti contestate di cui all’art. 61 c.p., nn. 2) e 10) e la continuazione, M.C. alla pena di anni sette di reclusione per il tentato omicidio in danno di tre carabinieri che si erano posti al suo inseguimento in quanto ritenuto responsabile del delitto di estorsione (c.d. cavallo di ritorno per un’autovettura rubata), contro i quali aveva esploso cinque colpi di pistola ed aveva puntato l’arma contro il m.llo G. che nell’inseguimento era caduto a terra; nonchè, per i reati di porto e detenzione illegale di un’arma comune da sparo, fatti commessi il (OMISSIS) 2001. Dichiarava, invece, non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui all’art. 703 c.p. contestato al capo c).

In data 22.2.2012 la Corte di appello di Salerno, sezione per i minorenni, in parziale riforma della predetta sentenza, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in uno con la circostanza della minore età, sulle ritenute circostanze aggravanti, rideterminava la pena in anni cinque di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. La Corte territoriale premetteva che in ordine alla vicenda in contestazione era stata precedentemente disposta l’archiviazione restando vani i tentativi di identificare l’autore; tuttavia, nel 2006 le indagini erano state riaperte allorchè il collaboratore di giustizia R.C. aveva riferito di aver appreso da tale S.A. che il responsabile del conflitto a fuoco con i carabinieri era il M.. In particolare, aveva appreso dallo S. che il giorno in cui si erano verificati i fatti si trovava nella propria autovettura insieme al cognato, I.P., ed era stato fermato dall’imputato che, in palese stato di agitazione, aveva chiesto di salire a bordo dell’auto; quando avevano incrociato i carabinieri il M. aveva cercato di nascondersi per non farsi riconoscere, quindi, aveva riferito loro l’accaduto.

Evidenziava, quindi, la Corte che i predetti di S. e I. avevano confermato la circostanza di avere incontrato quel giorno il M. che aveva chiesto un passaggio in auto; inoltre, dalle intercettazioni ambientali e dalle videoregistrazioni effettuate nella caserma dei carabinieri mentre i predetti erano in attesa di essere esaminati emergevano elementi significativi a conforto di quanto riferito dal R. e risultava, altresì, che subito dopo aver reso le predette dichiarazioni lo S. era stato contattato dall’imputato.

Alla luce di tali emergenze la Corte territoriale riteneva la attendibilità di quanto riferito dal collaboratore di giustizia del quale risultava già vagliata la affidabilità intrinseca, evidenziando l’assoluta plausibilità della circostanza che l’imputato avesse fatto tali confidenze allo S. e allo I., soggetti gravati da precedenti penali. Rilevava, quindi, come le dichiarazioni del R., coerenti e ben inquadrate nel contesto spazio-temporale, abbiano ricevuto positivo riscontro dalle circostanze riferite dallo S. quanto ai punti fondamentali della narrazione, ben potendo comprendersi la ragione per la quale questi e lo I. non abbiano riferito che il M. aveva avuto un conflitto a fuoco con i carabinieri. Significativa veniva ritenuta, altresì, la circostanza che l’imputato subito dopo la convocazione in caserma dei due testimoni, aveva contattato lo S. chiedendogli di incontrarlo per sapere cosa avesse riferito agli inquirenti.

Riteneva, peraltro, del tutto marginale, alla luce del materiale di prova acquisito, la discrasia evidenziata dalla difesa tra quanto riferito dal R. e quanto indicato dallo S. in ordine al punto esatto in cui l’imputato aveva fermato l’auto di quest’ultimo, tenuto conto, altresì, che, comunque, si tratta di luoghi che si trovano lungo il percorso tra Agropoli ed Eboli.

3. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della prova della responsabilità per i reati contestati con specifico riferimento alla disciplina di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 195 c.p.p..

In specie, il ricorrente contesta l’affermazione secondo la quale la responsabilità è fondata su solidi elementi di prova, atteso che la valutazione probatoria presenta insormontabili vizi avuto riguardo alle circostanze riferite dal R., testimone de relato, che risultano tutt’altro che confortate – come ha ritenuto la Corte territoriale – dalle dichiarazioni rese dallo S. e dallo I.. Invero, dalla comparazione delle dichiarazioni rese dai predetti testimoni non soltanto non emergono ulteriori elementi di prova necessari a riscontro di quanto riferito dal R., ma questi risulta addirittura sconfessato dallo S..

Del resto, una volta acquisita la deposizione della persona dalla quale il testimone de relato ha appreso quanto riferito, il giudice, in mancanza di coincidenza tra le due dichiarazioni, ha l’obbligo di valutare esclusivamente quanto dichiarato dal testimone diretto, non potendo più effettuare una valutazione comparativa tra le due deposizioni (cita Sez. 1^, rv. 206967).

Rileva, pertanto, il ricorrente che la dichiarazione del R. non ha ricevuto alcun positivo riscontro dal testimone di riferimento S., restando del tutto generico il richiamo della Corte territoriale al nucleo fondamentale della narrazione, ovvero, assolutamente congetturale l’affermazione che difficilmente S. e I. avrebbero avuto il coraggio di accusare esplicitamente il M.. In particolare, si evidenzia la smentita dello S. in ordine al luogo del presunto incontro con il ricorrente che la Corte di merito apoditticamente ha ritenuto scarsamente rilevante.

Conseguentemente, ad avviso del ricorrente, le dichiarazioni del R. restano mero indizio non confermato da altri elementi come richiesto dall’art. 192 c.p.p., comma 3, mentre, del tutto neutre ai fini dell’affermazione della responsabilità sono le circostanze riferite dagli altri due testimoni.

Prive di alcuna motivata risposta sono rimaste, altresì, le doglianze difensive in ordine alla descrizione fisica dell’autore del fatto, alla dinamica dell’episodio, alla svalutazione degli altri elementi investigativi.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.

I giudici di merito hanno operato una compiuta valutazione delle prove acquisite all’esito del giudizio abbreviato, facendo corretta applicazione della regole di giudizio di cui all’art. 192 c.p.p..

Premesso, infatti, l’esame della attendibilità del dichiarante, la Corte territoriale ha dato atto che le circostanze riferite dal R. de relato hanno trovato conferma in ciò che è stato riferito dai testimoni diretti, S. e I., in specie avuto riguardo alla identificazione dell’autore delle condotte cadute sotto la diretta percezione dei carabinieri.

Ha evidenziato, in particolare, che le dichiarazioni dei predetti – in uno agli elementi tratti dalle videoriprese ed alla circostanza che l’imputato subito dopo la convocazione in caserma dei due testimoni aveva contattato lo S. chiedendogli di incontrarlo per sapere cosa avesse riferito agli inquirenti – confortano il racconto del R. unitamente al quale costituiscono un compendio probatorio utile ai fini dell’affermazione della responsabilità del ricorrente, – quanto meno ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 2.

Ed invero, come ha rilevato la Corte di appello, tutte le predette dichiarazioni riconducono, anche se in modo non completamente sovrapponibile, il fatto all’imputato.

Quanto alla dedotta violazione della previsione dell’art. 195 c.p.p., è opportuno precisare come la decisione citata dal ricorrente non sia in termini ed è necessario, altresì, ricordare che la norma non pone una regola di giudizio ai fini della valutazione della prova, ma ha riguardo esclusivamente alla disciplina della utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali indirette relativa all’esame dei testimoni in dibattimento, diversa da quel che accade nel rito abbreviato (Sez. 3^, n. 11100 del 29/01/2008 – dep. 12/03/2008, rv.

239080).

Le restanti censure si palesano del tutto generiche e volte alla mera rivalutazione degli elementi di prova acquisiti nel giudizio abbreviato in ordine ai quali la Corte territoriale ha operato una valutazione compiuta e complessivamente ancorata alle circostanze di fatto acquisite, con discorso giustificativo – sintetizzato in premessa – immune da illogicità ed interne contraddizioni.

Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue nel caso di specie, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende, atteso che il ricorrente al momento del fatto era minorenne.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. IV 20-07-2007 (10-07-2007), n. 29232 Consapevolezza della situazione di pericolo – Necessità – Esclusione – Mera prevedibilità

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OSSERVA
1) La Corte d’Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, con sentenza 1 aprile 2004, ha assolto C.A. dal reato di omicidio colposo in danno di M.M. così riformando la sentenza di primo grado – pronunziata in giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Nuoro – che l’aveva invece condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato indicato.
I giudici di merito, pur pervenendo a conclusioni diverse, hanno così concordemente ricostruito l’incidente.
C., carabiniere in servizio presso la stazione di (OMISSIS), stava percorrendo, alla guida di un veicolo militare (Land Rover "Defender"), una strada sita alla periferia del centro abitato di (OMISSIS) e, dopo aver superato una curva a stretto raggio, perdeva il controllo del veicolo che precipitava in una adiacente scarpata cagionando la morte del carabiniere MAZZOLA che si trovava sul veicolo condotto dall’imputato.
Peraltro mentre il primo giudice era pervenuto all’affermazione di responsabilità dell’imputato avendo ravvisato l’esistenza di una condotta imprudente e negligente – perchè il conducente non aveva adottato tutte le precauzioni necessarie a mantenere la padronanza del mezzo da lui condotto – i giudici di appello sono andati di contrario avviso osservando che C., nell’occasione indicata, teneva una velocità inferiore a quella prevista e che la perdita di controllo del veicolo era derivata dalla presenza di detriti sulla parte destra della carreggiata; presenza di cui l’imputato – che aveva preso servizio presso la Stazione dei carabinieri di Bitti – non aveva conoscenza.
2) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari il quale ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 43, 45 e 589 c.p., e ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorrente contesta in particolare l’affermazione, contenuta in vari passaggi della sentenza impugnata, secondo cui il conducente del veicolo non poteva essere ritenuto in colpa non essendo stato provato che egli fosse a conoscenza delle condizioni della strada e si fosse reso conto della presenza di ghiaia e detriti sul margine destro della strada.
Si rileva nel ricorso che il dato inconfutabile è che C. non è stato in grado di mantenere il controllo del veicolo mentre non potrebbe essere ipotizzato che la presenza dei materiali indicati costituisse caso fortuito per le caratteristiche della strada (strada accidentata a mezza costa in pessimo stato di manutenzione).
Secondo il ricorrente sarebbe inoltre ravvisabile un’imperizia nella condotta di guida per avere, l’imputato, compiuto una brusca frenata sul terreno descritto; frenata che aveva agevolato la perdita del controllo del veicolo.
3) Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Il filo conduttore della motivazione assolutoria della Corte d’Appello è costituito dal rilievo che il conducente del mezzo militare non era a conoscenza della presenza del terriccio sulla sede stradale e, avendo tenuto una velocità del veicolo inferiore a quella prescritta, non poteva conseguentemente essere ritenuto in colpa.
Questa affermazione è contenuta in vari passaggi della motivazione nei quali si contesta la ricostruzione del primo giudice che invece aveva affermato che C. ben conosceva le condizioni della strada.
Evidente è il vizio logico giuridico di questa ricostruzione. La colpa dell’agente non è infatti ipotizzabile solo nei casi nei quali l’agente è consapevole della situazione di pericolo che impone di applicare regole cautelari ancor più severe di quelle ordinariamente previste ma altresì qualora, nel caso concreto, esistano caratteristiche specifiche della situazione che rendono riconoscibile il pericolo e non imprevedibili le conseguenze di una condotta che lo ignori.
Orbene la sentenza impugnata da atto in più passaggi che la strada in questione non aveva caratteristiche tali da rendere imprevedibile la presenza di situazioni di pericolo quale quella descritta ed anzi la sentenza riporta le dichiarazioni dell’imputato che ha riconosciuto che "lo stato della strada era pessimo" . Si aggiunga che si tratta di una strada a ridosso di un costone di montagna di cui seguiva l’andamento e che la medesima era priva di "guard rail".
La Corte di merito avrebbe dunque dovuto effettuare una valutazione concernente la possibilità di prevedere la presenza di detriti e terriccio in una sede stradale in queste condizioni e non limitarsi verificare se vi fosse la prova che C. era a conoscenza della presenza del materiale indicato sulla sede stradale.
Se questa presenza – nella situazione accertata – era ipotizzabile il comportamento alternativo lecito che il conducente avrebbe dovuto adottare era quello di un’ulteriore riduzione della velocità ed una ancor maggiore attenzione nell’affrontare la curva. E ciò in osservanza della regola cautelare prevista dall’art. 141 C.d.S., comma 2. 4) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio alla medesima Corte che l’ha pronunziata.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-01-2011, n. 1362 Danni

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26 – 29.04.1991 M.G. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Consorzio Ascosa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Funzionario Delegato CIPE, chiedendone la condanna, in solido o di chi di ragione, sia al risarcimento dei danni subiti per l’occupazione seguita dall’irreversibile trasformazione del terreno di sua proprietà, sito in tenimento di (OMISSIS), esteso complessivamente mq 4662 ed in parte utilizzato per la costruzione della (OMISSIS) senza che fosse stato mai emanato il decreto di espropriazione, e sia al pagamento dell’indennità di occupazione in via temporanea e d’urgenza della porzione di mq 720 del suo fondo, disposta ai sensi del Titolo 8^ della L. n. 219 del 1981, con ordinanza n. 1471/Est del 15.11.1989, del Funzionario Delegato CIPE, per il tempo di 12 mesi, scaduto nel novembre del 1990. Con altro atto di citazione, notificato in pari data, il M. conveniva in giudizio dinanzi al medesimo Tribunale gli stessi convenuti e – premesso che il Consorzio Ascosa, quale concessionario del PGR della Campania, Commissario Straordinario di Governo, gli aveva comunicato, con raccomandata del 27.03.1991, che l’indennità di occupazione era stata fissata in L. 668.000 – chiedeva che fossero determinate le giuste indennità di espropriazione e di occupazione a lui dovute, con condanna dei convenuti al relativo deposito presso la Cassa DDPP. Con sentenza del 29.04 – 2.05.2001, resa nel contraddittorio delle parti, il Tribunale adito, riunite le due cause e disposta CTU, dichiarava la legittimazione attiva del M., il difetto di legittimazione passiva del Funzionario Delegato CIPE e condannava il Consorzio Ascosa a pagare al primo l’indennità di espropriazione, l’indennità di occupazione legittima per il periodo 15.11.1989 – 15.11.1990, rispettivamente determinate in Euro 5.582,27 ed in Euro 465,19 nonchè al risarcimento del danno da occupazione illegittima, liquidato in Euro 2.430,16, oltre interessi. Con sentenza del 10 – 19.03.2004, la Corte di appello di Napoli, decidendo sul gravame principale del Consorzio Ascosa e sul gravame incidentale del M., in accoglimento per quanto di ragione del solo appello principale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava improcedibile l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione e rigettava le domande risarcitorie proposte dal medesimo M..

La Corte territoriale, premesso anche che nell’ordinanza del Funzionario Delegato CIPE, emessa il 15.11.1989, nell’ambito degli interventi previsti dal Titolo 8^ della L. n. 219 del 1981 ed in relazione alla prevista costruzione della (OMISSIS), era stato specificato che "l’opera è ope legis di pubblica utilità ed i relativi lavori sono urgenti ed indifferibili", che era stata inoltre sottolineata "la necessità di procedere in deroga alle norme di cui all’ordinanza 70/82 e con applicazione della procedura espropriativa prevista dall’ordinanza n. 275/85, recante norme acceleratorie" ed ancora che si era stabilito "che i lavori e le procedure espropriative delle aree di cui alla presente ordinanza vengano portate a termine entro il 31.12.1991", osservava e riteneva tra l’altro:

– che si era in presenza di una procedura espropriativa e che, dunque, operava la sanatoria ex post di cui al D.Lgs 20 settembre 1999, n. 354, art. 9 avente ad oggetto specifico solo "l’attuazione dei procedimenti di espropriazione";

– che detto D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 9 aveva comportato la proroga al 30.10.2001 del termine iniziale ormai scaduto di efficacia dell’occupazione d’urgenza, ed alla suddetta proroga legale si dovevano aggiungere le ulteriori sopravvenute proroghe legali, sicchè, sino al 31.12.20041 l’occupazione doveva ritenersi assistita da valido titolo autorizzativo, con conseguente non configurabilità di alcuna situazione d’illecito che la suddetta proroga legale rendeva irrilevante che l’opera fosse stata realizzata nel 1990, nel corso del primo termine di occupazione d’urgenza, posto che tale fatto non aveva potuto determinare l’acquisto a titolo originario del bene per c.d. occupazione appropriativa che, pertanto, la sentenza impugnata doveva essere riformata, come chiesto dal Consorzio, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del M. al risarcimento dei danni da occupazione illegittima per il periodo successivo alla scadenza del termine annuale previsto nell’ordinanza che aveva disposto l’occupazione del suo fondo, mentre doveva essere respinto il motivo dell’appello incidentale inerente al rigetto della domanda di risarcimento dei danni da irreversibile trasformazione del fondo e delle altre istanze risarcitorie avanzate in primo grado che fondate erano pure le censure del Consorzio avverso la determinazione attuata dal primo giudice, dell’indennità di espropriazione, nonostante la mancata emanazione del decreto di esproprio e la perdurante legittimità della procedura d’esproprio, essendo ancora in corso (per effetto delle menzionate proroghe legali) i termini di efficacia dei decreti di occupazione d’urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo 7^ della L. n. 219 del 1981 che il M. aveva diritto soltanto all’indennità di occupazione legittima ma limitatamente al solo primo periodo annuale di relativa protrazione, posto che per il tenore delle domande da lui svolte, doveva escludersi che avesse inteso chiedere tale indennità anche per il periodo successivo alla scadenza di detto termine – che doveva essere confermata la quantificazione dell’indennità di occupazione legittima, da aversi per congrua – che l’obbligo di pagamento gravava soltanto sul Consorzio Ascosa e non anche sulla PCM – che inammissibile si rivelava la domanda di rivalsa tardivamente formulata in primo grado dal Consorzio Ascosa nei confronti della PCM, che su di essa non aveva accettato il contraddittorio.

Avverso questa sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi ed illustrato da memoria. Il Consorzio Ascosa ha resistito con controricorso e depositato memoria. Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il M. denunzia:

1. Sulla illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ricondotto la fattispecie nell’ambito delle usuali occupazioni di urgenza preordinate all’espropriazione "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 in relazione agli artt. Del titolo secondo capo 1^ L. n. 2359 del 1865 (art. 64 – 70); titolo 2^ capo 2^ L. n. 2359 del 1865 (71 – 73), L. n. 865 del 1971; nonchè in generale di tutte le disposizioni e principi in materia di occupazione e temporanea e occupazione d’urgenza);

motivazione contraddittoria, insufficiente e illogica (violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 1362 c.c. e segg.); omesso esame di documenti decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);".

Il ricorrente si duole essenzialmente del fatto che, anche negando ingresso alla sua istanza istruttoria di esibizione documentale, l’occupazione temporanea del suo fondo sia stata ricondotta nell’ambito di quelle preordinate all’espropriazione quando invece, a suo parere era stata disposta ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 64 al solo fine di consentire la provvisoria deviazione del traffico dalla variante (OMISSIS), sede dei lavori della linea ferroviaria (OMISSIS); assume consequenzialmente l’illegittimità dell’applicazione della proroga legale contemplata dalla L. n. 354 del 1999, art. 9. 2. Sulla illegittimità della sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande risarcitorie azionate "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs n. 354 del 1999, art. 9); "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla L. n. 2359 del 1865, art. 70; art. 2043 c.c. e artt. 99 e 100 c.p.c.); omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.); motivazione illogica ed insufficiente (violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)".

Il ricorrente si duole del rigetto delle sue domande risarcitorie, che assume dipeso dalla illegittima riconduzione dell’occupazione temporanea del suo fondo nell’ambito di quelle preordinate all’espropriazione e dalla conseguente indebita applicazione della proroga legale contemplata dalla L. n. 354 del 1999, art. 9. I primi due motivi del ricorso, che strettamente connessi consentono esame unitario, sono fondati nei sensi in prosieguo precisati; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento del quarto motivo di ricorso.

In fatto relativamente al terreno oggetto di controversia, è emerso:

a) che, ai sensi del Titolo 8^ della L. n. 219 del 1981, con ordinanza n. 1471/Est del 15.11.1989, del Funzionario Delegato CIPE, ne era stata disposta in via temporanea e d’urgenza per il tempo di 12 mesi, scaduto nel novembre del 1990;

b) che la prevista opera pubblica viaria era stata dichiarata di pubblica utilità e che era stata ultimata prima della scadenza del termine annuale di occupazione temporanea, di cui sub a);

c) che, nonostante che i lavori e le procedure espropriative delle aree di cui alla ordinanza sub a) dovessero essere portati a termine entro il 31.12.1991, il decreto definitivo di espropriazione del terreno in questione non era stato mai emanato.

Il fenomeno della cosiddetta occupazione acquisitiva o appropriativa presenta, in sintesi, i seguenti caratteri: a) la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l’acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) il fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, ha il carattere dell’illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se nel frattempo l’opera pubblica è stata realizzata, c) l’acquisto a favore della p.a. si determina soltanto qualora l’opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale (cfr, tra le altre, cass. 200306853). Ove la fattispecie estintiva – acquisitiva della proprietà dell’area occupata si perfezioni alla scadenza del termine di occupazione legittima, il proprietario del bene occupato, oltre al diritto all’indennità per il periodo di occupazione autorizzata, consegue il diritto al risarcimento del danno da occupazione appropriativi, ma non anche al risarcimento del danno da occupazione illegittima per il periodo successivo a tale evento, in cui è ormai venuto meno il suo diritto dominicale sul bene.

Dalle esposte premesse deriva che nella specie il terreno del M. era stato acquisito dalla P.A. per occupazione acquisitiva, nel novembre del 1990, alla scadenza del periodo annuale di occupazione autorizzata, avesse o meno tale occupazione assunto natura preespropriativa.

In siffatta ipotesi, inoltre, è da escludere l’applicabilità della proroga di cui al D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9 alla luce del consolidato principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte (cfr Cass 200403966; 200507544; sezioni unite 200813358;

200903225; 200928332) e di recente anche ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6769 del 2009, principio secondo cui In tema di attuazione dei procedimenti espropriativi per la realizzazione degli interventi di cui al titolo ottavo della L. 14 maggio 1981, n. 219, il D.Lgs. 20 settembre 1999, art. 9 che proroga i termini relativi alle occupazioni d’urgenza, se prescinde dalla legittimità o illegittimità dell’occupazione al tempo della sua entrata in vigore, riguarda comunque solo i procedimenti espropriativi che siano in corso alla stessa data; ne deriva che la norma può valere a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci o illegittime solo se l’obiettivo di recupero della procedura espropriativa – costituente la "ratio" dichiarata della norma – sia conseguibile per non essersi già perfezionato il fatto (illecito) acquisitivo per effetto del concorrere dell’illegittimità dell’occupazione e dell’irreversibile trasformazione del fondo.". 3. "Sull’illegittimità del capo della sentenza con cui è stata esclusa la legittimazione passiva ad causam della PCM "Omessa, insufficiente ed illogica motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.); omesso esame di documenti decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); Violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 219 del 1981, art. 80 e segg.)".

Si duole che sia stata negata la legittimazione passiva anche della PCM e disattesa la sua istanza di esibizione di tutta la documentazione, posto che il Consorzio era stato delegato solo alla procedura di occupazione temporanea e non anche a quella d’esproprio, che alla PCM doveva essere addebitata la mancata attivazione ab origine ed il mancato perfezionamento della procedura espropriativa, sulla base di pattuizioni intercorse tra il funzionario CIPE ed alcuni enti locali e che comunque l’individuazione delle aree da espropriare in vista della realizzazione dell’opera pubblica era di competenza della PCM. Il motivo non è fondato alla luce dei condivisi principi già affermati da questa Corte, secondo cui:

a. In tema di opere pubbliche, la concessione c.d. traslativa, comporta il trasferimento al concessionario, in tutto o in parte, dell’esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere ed in particolare il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorchè comportanti l’esercizio di poteri di carattere pubblicistico. Ne consegue che il concessionario, acquistando poteri e facoltà trasferitigli dall’amministrazione concedente, si sostituisce a quest’ultima nello svolgimento dell’attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l’opera pubblica e diviene, in veste di soggetto attivo del rapporto attuativo della concessione, l’unico titolare di tutte le obbligazioni che ad esso si ricollegano. b. Per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, la concessione di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 81 stante l’ampiezza dei poteri che la norma prevede per il concessionario, ha natura c.d. traslativa (cfr., tra le altre, cass. 200726261). c. In tema di espropriazione per pubblica utilità, il mero ricorso allo strumento della concessione traslativa, con l’attribuzione al concessionario affidatario dell’opera della titolarità di poteri espropriativi, non può comportare indiscriminatamente l’esclusione di ogni responsabilità al riguardo del concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell’azione amministrativa, l’attribuzione all’affidatario di detti poteri e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitari e risarcitori siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi. Ne consegue che – avendo la L. 14 maggio 1981, n. 219, gli artt. 80, 81 e 84 (e, segnatamente, l’art. 81) (relativa al programma straordinario di urbanizzazione nell’area metropolitana del Comune di Napoli) autorizzato, in forza di una disciplina speciale e in parte derogatoria rispetto a quella sulle espropriazioni, il ricorso alla concessione traslativa – la fonte della responsabilità esclusiva del concessionario e della sua legittimazione passiva, sia in relazione al risarcimento del danno per l’occupazione acquisitiva, che in relazione al pagamento delle indennità dovute in conseguenza di espropriazioni rituali, deve essere individuata proprio nelle menzionate norme di legge (cfr cass SU 200906769).

4. Sulla illegittimità della sentenza nella parte in cui ha limitato la liquidazione dell’indennità di occupazione legittima al periodo 15.11.1989 – 15.11.1990 Omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 112 e 346 c.p.c.); difetto di motivazione, omessa valutazione delle risultanze processuali (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); motivazione del tutto illogica (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)".

Il motivo rimane, come detto, assorbito per effetto della decisione assunta sui primi due motivi del ricorso.

5. Sulla illegittimità della sentenza nella parte in cui ha confermato la sentenza di prime cure nella parte inerente la valutazione del valore del fondo" Motivazione illogica ed insufficiente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)".

Si duole della mancata ammissione del chiesto supplemento di ctu volto alla determinazione del valore venale del terreno quand’anche d’indole agricola. La censura non ha pregio, dal momento che la Corte distrettuale, una volta esclusa la fondatezza delle pretese risarcitorie e ritenuta fondata solo la domanda di determinazione dell’indennità di occupazione legittima da riferire al fondo d’incontroversa natura agricola, ha ineccepibilmente ritenuto di dovere liquidare tale indennità in base ai parametri legali propri dei terreni di siffatta natura, avulsi dal riferimento al valore di mercato.

Conclusivamente si deve accogliere i primi due motivi del ricorso, respingere il terzo con assorbimento del quarto, respingere il quinto, cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie i primi due motivi del ricorso, respinge il terzo ed il quinto, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 4550 Diritti politici e civili; Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la Corte di appello di Venezia, con decreto del 23 aprile 2008 ha respinto la domanda di V.V. di indennizzo della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per la durata irragionevole del processo di equa riparazione intrapreso davanti alla Corte dei Conti con ricorso del 17 dicembre 1997 e definito con sentenza di rigetto del 23 novembre 2006: ciò perchè il ricorrente era consapevole dell’infondatezza della sua pretesa trattandosi di un’iniziativa collettiva per ottenere alcuni benefici retributivi introdotti per il personale in servizio, azionata quando già la questione era stata ripetutamente risolta dalla giurisprudenza amministrativa in senso a luì sfavorevole ed al solo scopo di ottenere un intervento legislativo.

Che il ricorrente, deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione CEDU, nonchè art. 102, e segg., art. 111 Cost., ha censurato la decisione per 9 motivi con i quali ha insistito per la durata irragionevole del precedete giudizio di equa riparazione e per il proprio diritto ad ottenere l’indennizzo non pregiudicato dall’essere in detta controversia rimasto soccombente. E che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso, osserva:

a) che il ricorso è ammissibile essendo i quesiti di diritto conformi al disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

b) che nel merito è fondato, avendo questa Corte ripetutamente affermato in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, che il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza.

Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – nella specie di richiesta di riconoscimento di un trattamento pensionistico – sia stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. 3938/2010;

8513/2009; 25595/2008);

c) che la Corte di appello si è invece limitata a ritenere l’infondatezza o la manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente davanti alla Corte dei Conti traendo questo risultato soprattutto dal fatto che identica questione era stata definita già da qualche anno dalla stessa Corte dei Conti con numerose decisioni,emesse anche dalle Sezioni Unite, le quali avevano sistematicamente negato la spettanza del beneficio richiesto; che la domanda era stata proposta unitamente a numerose altre nello stesso periodo con modalità seriali, su di un modulo prestampato e veicolato dalle associazioni di categoria; nonchè nell’inerzia dimostrata dal ricorrente che non risulta avere sollecitato la trattazione del giudizio. d) il decreto impugnato va pertanto cassato e non essendo necessari ulteriori accertamenti il Collegio deve decidere il giudizio nel merito: confermando il termine di durata ragionevole del procedimento di primo grado individuato dalla CEDU in tre anni, poichè nè le parti nè la sentenza impugnata hanno prospettato la sussistenza di specifiche ragioni per discostarsene; sicchè la durata eccedente tale termine,essendo nel caso il giudizio presupposto iniziato il 17 dicembre 1997 e definito il 23 novembre 2006, deve essere determinata in un 5 anni, mesi 11.

Questa Corte, poi, considera che la modestia della posta in giuoco ed il mancato sollecito della trattazione o della definizione del processo presupposto da parte dell’interessato, giustifichi uno scostamento rispetto al parametro di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo predicato dalla CEDU, ma non al di sotto della soglia di 750,00 Euro, che appare invece alla Corte generalmente adeguato in particolare nei casi – come quello in considerazione – in cui la domanda di giustizia risulti accolta in modo definitivo in un ulteriore periodo che non superi quello di altri tre anni, oltre il quale sia invece giustificato ritenere che l’irragionevole durata del processo abbia comunque provocato un pregiudizio risarcibile come danno non patrimoniale nella misura di almeno mille per ogni anno di ulteriore irragionevole protrazione del processo.

Al V. va conclusivamente liquidato un indennizzo che dati gli elementi avanti evidenziati dalla Corte di appello, viene determinato nella misura complessiva di Euro 5.200,00 con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione,cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere a V.V. la somma di Euro 5.200,00 con gli interessi dalla data della domanda; lo condanna inoltre al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito in complessivi Euro 875,00, di cui Euro 380,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, e delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.