Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2011, n. 13608 Rivalsa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Conserfrutta s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la RAS-Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a.. la Sara Assicurazioni s.p.a., S.C. e C.F., avverso la sentenza del 12 novembre 2008, con la quale la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato l’appello da essa ricorrente proposto avverso la sentenza resa in primo grado nella controversia inter partes dal Tribunale di Brindisi in due giudizi riuniti.

L’appello aveva prospettato tre motivi inerenti – per quello che in questa sede interessa – una domanda di rivalsa svolta ai sensi del secondo comma della L. n. 990 del 1969, art. 18 dalla Ras contro la ricorrente, sua assicurata per la r.c.a., nell’ambito dei giudizi riuniti introdotti da vari soggetti rimasti danneggiati in un sinistro occorso nel maggio del 1993 fra un furgone di proprietà della Conserfrutta, assicurato presso la RAS e condotto dal F., ed un autocarro di proprietà e condotto dal S. ed assicurato presso la Sara.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto la Sara Assicurazioni s.p.a.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si deduce "violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 18 – nonchè dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2952 c.c.;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".

Il motivo prospetta soltanto, al di là della sua intestazione, un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e comunque, quanto al vizio di motivazione sarebbe preliminarmente inammissibile, per la mancata formulazione del momento di sintesi espressivo della c.d. "chiara indicazione" cui alludeva l’art. 366-bis c.p.c., applicabile attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata. Tale momento di sintesi dovrebbe essere contenuto in modo percepibile nella illustrazione del motivo (si veda ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

L’illustrazione del motivo è conclusa da un quesito di diritto pertinente ad essa ed alla quaestio iuris oggetto della illustrazione.

Con esso si chiede alla Corte di stabilire se, nel presupposto – per vero non disconosciuto dalla Corte territoriale – dell’applicabilità dell’art. 2952 c.c. anche all’azione di rivalsa ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, il termine di prescrizione di un anno decorra dalla data della verificazione del sinistro o comunque da quella in cui l’assicuratore ne ha comunque avuto conoscenza e non già dal momento in cui esso viene richiesto del pagamento dal danneggiato, come, invece, ha ritenuto la Corte territoriale.

Il motivo è palesemente infondato al lume della consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale, del resto la Corte territoriale ha fatto riferimento, richiamando Cass. n. 10351 del 2000, secondo cui "In ipotesi di azione di rivalsa a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 il termine di prescrizione è quello annuale di cui all’art. 2952 c.c., comma 2 e decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato.

Decisione questa con la quale parte ricorrente – che pure nell’illustrazione invoca decisioni sull’applicazione dell’art. 2952 c.c., ma assolutamente prive di pertinenza con il particolare caso dell’azione di rivalsa dell’assicuratore – omette di confrontarsi ed ignora completamente. Il che darebbe luogo a manifesta ipotesi di applicabilità dell’art. 360-bis c.p.c., se esso fosse applicabile al giudizio.

Decisione che, peraltro, oltre ad avere avuto assoluta continuità nella giurisprudenza di questa Corte, aveva avuto a sua volta precedenti nello stesso senso.

Ne da conto, da ultimo, Cass. n. 5088 del 2010, la quale, nel ritenere estensibile la disciplina dell’art. 2952 c.c., stante l’identità di ratio, anche all’ipotesi in cui l’azione di rivalsa sia esercitata dal Fondo di Garanzia, ora gestito dal Consap, che abbia risarcito direttamente il danno ai sensi del D.L. n. 576 del 1978, art. 4 convertito, con modif, nella L. n. 738 del 1978 all’azione 18, comma 2, ha ribadito "Il principio secondo cui all’azione di rivalsa prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, (ratione temporis applicabile nella specie) si applica il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 2952 cod. civ., comma 2 che decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato", e nel farlo in motivazione ha osservato che "la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 18, comma 2, sia soggetta al termine annuale di cui all’art. 2952 c.c." ed ha all’uopo richiamato le seguenti decisioni a ritroso nel tempo: Cass. n. 29883 del 2008, n. 6769 del 2001, n. 10351 del 2000, n. 4363 del 1997, n. 10267 del 1994. 2. Il secondo motivo deduce "violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 18 nonchè dell’art. 1898 c.c.".

L’illustrazione del motivo esordisce adducendo espressamente che con esso "la società ricorrente si duole per la conferma operata dalla Corte di Appello di Lecce dell’applicazione dell’art. 1898 c.c.", il che sarebbe avvenuto con la condivisione dell’erroneo convincimento espresso da parte del Tribunale la cui motivazione di riporta testualmente che "il rischio" nel caso in esame era perfettamente delimitato in quanto la garanzia prestata dalla RAS ed accettata dalla Consefrutta s.r.l. era quella normalmente prevista dalla L. n. 990 del 1969 e segg. correlata con le norme del C.d.S., le quali limitano il numero massimo di persone a bordo di un veicolo similare a quello della Conserfrutta a "nove passeggeri".

Il motivo è poi illustrato adducendo che l’argomentare della Corte d’Appello sarebbe in contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla fattispecie di cui all’art. 1898 c.c., là dove essa sottolinea che l’aggravamento del rischio si deve individuare nella permanenza di una situazione sopravvenuta e non, come era accaduto nella specie, in un situazione del tutto contingente, quale era stata il trasporto sul furgone assicurato presso la R.A.S. di diciannove persone, cioè di dieci persone oltre quelle che avrebbero potuto essere trasportate per quanto il veicolo era abilitato.

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per quanto emerge dallo stesso ricorso.

Ciò, sia perchè prospetta una questione – quella dell’erronea applicabilità dell’art. 1898 c.c. – che non era stata devoluta alla Corte d’Appello con l’appello proposto dalla qui ricorrente, sia, perchè, in conseguenza, non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, la quale non appare, in ragione di quanto era stato devoluto con l’appello de quo incentrata sull’esegesi della suddetta norma.

Sotto il primo aspetto, si rileva che nel ricorso, alla pagina undici, nel riferirsi i motivi dell’appello della ricorrente, si dice espressamente che essi postulavano il rigetto dell’azione di rivalsa perchè tardiva, inammissibile ed infondata, la dichiarazione di estinzione per prescrizione e in via subordinata, rilevata la manifesta eccessività della pretesa dell’appellata a titolo di rivalsa, ridurre conruamente la domanda proposta dalla RAS nei confronti della Conserfrutta, tenuto conto della assai modesta entità dei fattori di aggravamento del rischio.".

Conforme a questa richiesta la sentenza impugnata dice che con il secondo motivo di gravarne sostiene l’appellante che la percentuale del 50% dell’intero importo corrisposto dalla RAS, e posta a carico dell’appellante, è sproporzionata al mutamento del rischio assicurativo nella fattispecie in esame. La stessa sentenza, così individuata la doglianza, la disattende dicendo che esattamente il primo giudice aveva valutato l’aggravamento del rischio come giustificativo della rivalsa al 50%.

Queste emergenze palesano che con l’appello la qui ricorrente non si era doluta della sussistenza della rivalsa ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, in quanto giustificata dall’aggravamento del rischio ritenuto esistente dal primo giudice ai sensi dell’art. 1898 c.c. e giustificativo a sua volta di essa (siccome emerge anche dalla motivazione della sentenza riportata nel ricorso), bensì soltanto del riconoscimento della misura della rivalsa nel 50%.

La ricorrente aveva cioè invocato non l’esclusione della rivalsa in quanto giustificata dall’aggravamento ai sensi dell’art. 1898 c.c., bensì soltanto la riduzione della misura del 50%.

Ne consegue che il motivo, là dove censura la sentenza impugnata perchè avrebbe condiviso l’applicabilità nella specie dell’aggravamento ai sensi della citata norma, come giustificativo della rivalsa (prospettiva per la verità erronea, ma non è necessario soffermarsi a dire perchè: si veda, comunque, Cass. n. 2115 del 1996), prospetta una questione decisa in primo grado, che non era stata devoluta al giudice d’appello e sulla quale si era in conseguenza formato giudicato interno, per non essere stata censurata l’affermazione del Tribunale circa l’idoneità di un aggravamento ai sensi dell’art. 1898 c.c., nella specie individuato nel fatto del trasporto di dieci persone in eccesso rispetto al consentito.

Non solo: prospetta una questione che proprio per questo non trova riscontro nella sentenza impugnata e, dunque, un motivo che, non risolvendosi nella critica dell’effettiva motivazione della sentenza impugnata, che, conforme al devoluto, ha solo riconosciuto giustificata la percentuale del 50%, è inammissibile anche per tale ragione (in termini, si veda, ex multis, Cass. n. 359 del 2005, secondo cui "Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4), oltre che perchè dedotto contro il giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado.

Il motivo è, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Con il terzo motivo si deduce "violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2055 c.c., dell’art. 41. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" e ci si duole dell’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, adducendosi che le responsabilità dei conducenti erano diverse e quella del S. maggiore.

3.1. Il motivo, per quel che concerne il vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è inammissibile perchè non contiene la c.d. "chiara indicazione". 3.2. E’ inammissibile nella sua totalità per la palese inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fonda su emergenze istruttorie (rapporto dei c.c. di Oria, c.t.u. e consulenza fatta espletare dal P.M. in una non meglio precisata sede penale) delle quali non si fornisce l’indicazione specificata sul se e dove, ove prodotte, sarebbero state esaminabili e non si procede alla trascrizione (salvo per un passo del rapporto) o riproduzione indiretta (in termini, si vedano Cass. sez. un. n. 28547 del 2008;

Cass. sez. un. n. 7161 del 2010; Cass. n. 4201 del 2010, fra tante).

Di modo che risulta violato il principio di autosufficienza del quale l’art. 366 c.p.c., n. 6. costituisce il precipitato.

Le ragioni di inammissibilità rendono inutile interrogarsi su come, dopo che sulla questione della corresponsabilità eguale ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, la stessa Conserfrutta aveva sostanzialmente prestato acquiescenza all’ordinanza ai sensi dell’art. 1866-quater c.p.c. a suo tempo emessa in primo grado, sia potuta avvenire devoluzione in appello, questione che la stessa Corte d’Appello considera, ma solo con un "a prescindere". 4. Il ricorso è conclusivamente rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei rapporti fra la ricorrente e la resistente Sara Assicurazioni s.p.a. e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente Sara Assicurazioni delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 14-04-2011, n. 15216

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16-6-2009 il Giudice di Pace di Crema pronunziava l’assoluzione di M.M. dal reato di ingiurie ascritto per avere offeso l’onore e il decoro di S. A., con la frase "sei un ignorante", fatto avvenuto in (OMISSIS), ritenendo il fatto non punibile.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, deducendo che l’assoluzione era stata pronunziata per aver ritenuto sussistente l’esimente di cui all’art. 599 c.p. per reciprocità delle ingiurie.

La ricorrente deduceva la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in ordine alle deposizioni testimoniali, dalle quali – a differenza di quella resa dalla persona offesa – era emersa, ad avviso della M., l’assenza di ogni condotta ingiuriosa.

In secondo luogo la ricorrente si doleva della formula di proscioglimento, non essendo stata pronunziata per tale formula la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento.
Motivi della decisione

Va premesso che il presente ricorso risulta ritualmente proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace, in virtù del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, u.c..

I motivi di impugnazione articolati da M.M., che si duole della applicazione della esimente di cui all’art. 599 c.p. evidenziando l’assoluta carenza di prove del fatto contestato e contraddittorietà delle deposizioni menzionate in sentenza, risultano fondati.

Invero la sentenza impugnata tratta solo con genericità la valutazione dei presupposti che integrano il fatto addebitato all’imputata, e omette una valutazione specifica della condotta tenuta dalla M., ai fini della applicazione dell’esimente richiamata.

Si ritiene dunque inadeguata la motivazione che non rende evidente per quali ragioni non sia stata di fatto esclusa la condotta ascritta all’imputata, onde la Corte deve annullare l’impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace per nuovo giudizio.

Restano in tal senso superate le ulteriori deduzioni della ricorrente relative alla omessa condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Crema.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-08-2011, n. 17203 Divorzio

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Svolgimento del processo

Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, che dichiarando lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra F.B. e C.F. ha determinato a carico del padre l’assegno di mantenimento per i due figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente in Euro 1.300,00 mensili, hanno proposto rispettivi gravami innanzi alla Corte d’appello di Napoli entrambe le parti. In via principale la C. ha chiesto l’aumento della misura dell’assegno; con ricorso incidentale il F. ne ha invece chiesto la riduzione.

La Corte d’appello con sentenza n. 1177 depositata il 18 aprile 2007, ha accolto l’impugnazione principale ed ha rideterminato il contributo per la prole dovuto dal padre nell’importo mensile di Euro 1.500,00. Ha ravvisato errore del primo giudice nella valutazione dei redditi delle parti, entrambe, insegnanti di ruolo di educazione fisica. La C. svolge ulteriore attività non retribuita, in riferimento a ruolo marginale presso circolo sportivo, come da certificazione proveniente dal presidente del circolo, prodotta in appello, mentre il F. gestisce di fatto rinomato circolo sportivo ed ha formato società al 50% che ha comprato l’impianto che gestisce calcetto e campi da tennis. I figli vivono in casa della madre che li accudisce, presta loro cura, sostiene le spese straordinarie per la loro istruzione. La riduzione chiesta dal padre non merita accoglimento in quanto la figlia, che svolge attività sportiva professionista di pallavolista non è retribuita, ma, com’ è noto, fruisce di un mero rimborso spese.

Avverso la decisione il F. ha infine proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi resistiti dall’intimata con controricorso.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Col primo motivo il ricorrente deducendo violazione dell’art. 345 c.p.c., denuncia malgoverno del regime di acquisizione delle prove in fase di gravame, rilevando che i giudici d’appello hanno fondato il loro convincimento in ordine alla condizione economica della C. sulla base di un documento prodotto dalla medesima solo in tal sede. Trattasi della certificazione del presidente del Circolo tennis (OMISSIS), attestante lo svolgimento da parte della medesima d’attività non retribuita presso il menzionato circolo, che la Corte del merito ha preso in esame senza motivare le ragioni della sua acquisizione solo in quella fase, seppur i fatti ivi attestati si riferissero a periodo precedente. Tanto in palese spregio della disposizione citata, secondo lettura conforme al precedente delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8203/2005.

Chiede con conclusivo quesito di diritto d’accertare se la Corte d’appello abbia per l’effetto violato il disposto dell’art. 345 c.p.c..

La resistente replica deducendo l’infondatezza della censura.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che il documento controverso si riferiva a situazione accertabile in appello, dal momento che incideva sulla misura dell’assegno di mantenimento dei figli la cui modifica rappresentava l’oggetto del disputatimi introdotto in sede di gravame, va rilevato che il quesito di diritto non assolve alla funzione di sollecitazione, in chiave di interrogativo, circa la soluzione giuridica appropriata alla specie, ma chiede accertare la denunciata violazione di legge asseritamente consumata dal giudice d’appello, ed è perciò assolutamente inidoneo a dare impulso alla funzione nomofilattica riservata a questa Corte, tipicamente attribuita alla sua formulazione, che ne giustifica la ratio sì da circoscrivere la pronuncia del giudice di legittimità nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato (Cass. S. U. 20603/2007).

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver la Corte distrettuale attribuito ruolo marginale e conseguentemente omesso l’esame dei documenti prodotti, attestanti l’esercizio d’attività non certo marginale svolta dalla C. nell’ambito del circolo sportivo menzionato, e delle sue stesse dichiarazioni acquisite nel corso dell’ interrogatorio libero reso innanzi al Tribunale, in cui ella ammise di svolgere attività d’organizzatrice di attività sportive e sociali.

Deduce inoltre vizio di motivazione, perplessa laddove si è ritenuto che egli avesse invece attinto reddito dalla società di cui detiene le quote al 50%, costituita con apporto tratto da oneroso mutuo garantito dalla madre.

Ascrive ulteriore vizio di motivazione in ordine al ripristino dell’obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, fondato sull’equità.

Il quesito di diritto chiede d’accertare se la Corte d’appello ha violato le norme richiamate per aver omesso di indicare la ragioni fondanti il suo convincimento non risultando esso raggiunto attraverso la valutazione dei dati probatori acquisiti.

La controricorrente rileva l’infondatezza della censura.

Il motivo condivide la sorte del precedente.

Il quesito di diritto non assolve neppur esso all’indicata funzione di sollecitazione, in chiave di interrogativo, circa la soluzione giuridica appropriata alla specie; ma chiede in sostanza rivisitazione dell’apprezzamento di dati probatori che neppure riferisce, ed è perciò assolutamente inidoneo a darvi impulso. La deduzione del vizio d’insufficiente motivazione su punto essenziale della controversia non è accompagnata, ancora una volta in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., dal prescritto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) contenente la chiara illustrazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume inidonea (Cass. S. U. 20603/2007). Nella sua complessiva articolazione il quesito è altresì generico.

Ne condivide la sorte anche il terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia ancora violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il giudice d’appello ritenuto notorio che la figlia, giocatrice professionista di pallavolo, non percepisse reddito, essendo acquisito alla comune conoscenza che la disciplina comporta solo un rimborso spese, fatto questo smentito dagli atti processuali. il conclusivo quesito di diritto chiede d’accertare il denunciato vizio per aver la Corte del merito in deroga al principio del contraddittorio ritenuto notoria una circostanza oggetto della conoscenza del singolo giudice.

La resistente chiede il rigetto anche di questo motivo.

Il motivo è inammissibile in quanto risulta formulato con assoluta genericità. Omette qualsiasi riferimento ai fatti ai quali si riferisce la censura e preclude per l’effetto l’individuazione, necessariamente specifica ed autosufficiente, degli elementi probatori addotti e rilevanti in causa che, ove esaminati ed effettivamente valutati, avrebbero avvalorato l’allegata percezione del reddito asseritamente goduto dalla figlia pallavolista.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 19-05-2011, n. 4402 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

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Svolgimento del processo

Rappresenta l’odierna esponente che la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per il 2006) all’art. l, comma 58, prevedeva che: "le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005". Detta disciplina, ex art. 1, comma 59, era soggetta al limite temporale di vigenza in base al quale: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58".

Successivamente, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), il legislatore interveniva al fine di estendere la disciplina prevista all’art. 1, commi 9, l0, 1l, 56, 58 e 61, della legge 266/2005, "alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione… ", senza nulla prevedere in ordine al termine di vigenza originariamente fissato al 31 dicembre 2008.

Non essendo intervenuta una successiva disposizione legislativa di proroga delle riduzioni in questione, al 1° gennaio 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riteneva cessati gli effetti dei citati commi 58 e 59 e i compensi ripristinati nell’ammontare anteriore all’applicazione della riduzione del 10%, dandone comunicazione agli enti vigilati con la nota n. 11215 del 14 ottobre 2008 recante indicazioni per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.

Successivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo che l’odierna esponente, come altre Autorità Portuali, aveva riportato i compensi ai livelli precedenti l’applicazione della riduzione del 10%, con circolare n. 32 del 17 dicembre 2009, affermava che "… nel contesto sistematico di una serie di misure dirette ad assicurare il contenimento strutturale della spesa per gli organismi collegiali, si ritiene non sussistano i presupposti per rideterminare, in aumento, le misure dei compensi ai componenti degli organismi collegiali di direzione, amministrazione e controllo stabiliti al 30 dicembre 2005 e ridotti del l0 %".

In sede di redazione del bilancio per il 2009 e di rendicontazione, tuttavia, l’Autorità esponente, avendo proceduto a riportare i compensi in parola ai livelli anteriori alla riduzione, appostava sul documento contabile le somme effettivamente erogate.

Sottoposto detto bilancio per l’approvazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esercitante il controllo, lo stesso, con il provvedimento di approvazione del rendiconto generale 2009, premesso di avere "acquisito il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel quale è stata rappresentata la necessità che codesto Ente fornisca assicurazione di avere ottemperato a quanto indicato nella circolare RGS n. 32 del 17 dicembre 2009 con cui sono state fornite istruzioni circa l’applicazione della riduzione del 10% dei compensi ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, di cui all’articolo l, commi 58 e 59, della legge 23/12/2005, n, 266" approvava il bilancio "con le prescrizioni sopra riportate".

Il bilancio poteva quindi considerarsi approvato se l’Autorità Portuale avesse provveduto alla correzione dello stesso, decurtando i compensi (già corrisposti nella misura intera, come dovuta per legge) del 10%, secondo quanto esplicitamente raccomandato dallo stesso Ministero con la ulteriore nota 7 settembre 2010, indirizzata a "tutte le Autorità Portuali", che prescriveva di "procedere al recupero di eventuali maggiori somme già erogate".

Avverso le predette note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la circolare n. 32/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’esponente ha proposto il ricorso in epigrafe, chiedendo l’annullamento dei suddetti atti, previa sospensione dell’efficacia, per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 58 e 59, della legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), dell’art. 7, comma 2, della legge 28.1.1994, n. 84 e dei principi sulla formazione del bilancio; eccesso di potere;

2) Eccesso di potere sotto vari profili: contraddittorietà con precedente comportamento della p.a.- illogicità – perplessità.

Nel presente giudizio si sono costituiti entrambi i Ministeri intimati per resistere al ricorso e ne hanno chiesto il rigetto siccome infondato nel merito.

Con atto di intervento ad adjuvandum, non notificato alle controparti, si è costituita altresì l’Associazione Porti Italiani – Assoporti, insistendo per l’accoglimento del gravame.

Con ordinanza collegiale n. 5432/2010 del 16 dicembre 2010, la Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

Alla Pubblica Udienza del 5 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

La ricorrente impugna la circolare n. 32/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha ritenuto "non sussistano i presupposti per rideterminare, in aumento, le misure dei compensi ai componenti degli organismi collegiali di direzione, amministrazione e controllo stabiliti al 30 dicembre 2005 e ridotti del l0 %", nonché le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che approvavano il Rendiconto generale 2009 dell’Autorità Portuale di Salerno se la stessa avesse provveduto alla correzione del documento, decurtando i compensi (già corrisposti nella misura intera) del 10%, e prescrivevano di "procedere al recupero di eventuali maggiori somme già erogate"; denuncia l’illegittimità degli atti gravati, chiedendone l’annullamento, per violazione dell’art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dei principi sulla formazione del bilancio, oltre che per eccesso di potere.

Il ricorso è fondato.

Come esposto nella narrativa in fatto, l’art. l, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), disponeva una riduzione del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, di tutte le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati.

Il successivo comma 59 stabiliva che detta riduzione dovesse applicarsi "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni", vale a dire fino al 31 dicembre 2008 (esercizi 2006, 2007 e 2008).

Successivamente, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), il legislatore estendeva la disciplina prevista all’art. 1, commi 9, l0, 1l, 56, 58 e 61, della legge 266/2005, "alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione"; la ratio di tale intervento legislativo era quella di sottrarre gli emolumenti in parola, relativi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, alla più gravosa disciplina di cui agli artt. 61 e 68 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. nella legge 6 agosto 2008, n. 133), che prevedeva una riduzione pari al 30%.

La legge finanziaria per il 2007, invece, nulla prevedeva in ordine al termine di vigenza del regime di riduzione dei compensi, originariamente fissato al 31 dicembre 2008 dall’art. 1, comma 59, della ripetuta legge 266/2005.

Difatti, neppure l’art. 1, comma 505, della legge 296/2006, che in modo implicito richiamava la previsione contenuta al predetto comma 59, disponeva alcunché circa la proroga del predetto termine, che rimaneva dunque invariato al 31 dicembre 2008.

Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritenuti cessati, al 1° gennaio 2009, gli effetti dei citati commi 58 e 59, e i compensi ripristinati nell’ammontare anteriore all’applicazione della riduzione del 10%, ne dava comunicazione agli enti vigilati con la nota n. 11215 del 14 ottobre 2008, recante indicazioni per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tuttavia, malgrado l’assenza di una conforme previsione legislativa, con la gravata circolare n. 32/2009 prorogava anche per gli anni 2009 e 2010 la riduzione del 10% prevista all’art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005; della circolare facevano quindi applicazione le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del pari impugnate con il ricorso in epigrafe.

Il Collegio, alla luce della ricostruzione normativa testé operata, rileva l’evidente illegittimità degli atti sottoposti al suo vaglio nell’odierno giudizio.

E invero, è da ritenere che, con lo spirare del termine del 31 dicembre 2008, venuto meno l’obbligo ex lege di operare la riduzione del 10% sugli emolumenti in parola, occorreva ripristinare detti compensi ai livelli anteriori a quelli rivenienti dall’applicazione dell’art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005, che aveva esaurito la sua efficacia.

Più precisamente, allo spirare del predetto termine, caduto l’obbligo di riduzione previsto da una disposizione di carattere eccezionale e temporanea, l’ammontare dei compensi si riattestava automaticamente sui livelli anteriori; e tale effetto ripristinatorio conseguiva ex se, allo spirare del predetto termine, e non anche ad una successiva, positiva valutazione dell’Amministrazione in esito ad un procedimento volto a rideterminare i compensi.

La circolare ministeriale n. 32/2009, invece, pur in assenza di apposita previsione di legge ed appellandosi alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha affermato che "… nel contesto sistematico di una serie di misure dirette ad assicurare il contenimento strutturale della spesa per gli organismi collegiali, si ritiene non sussistano i presupposti per rideterminare, in aumento, le misure dei compensi ai componenti degli organismi collegiali di direzione, amministrazione e controllo stabiliti al 30 dicembre 2005 e ridotti del l0 %".

La circolare impugnata, pertanto, insieme alle note ministeriali che ne fanno applicazione, risulta viziata, oltre che da violazione di legge anche da eccesso di potere, non potendo essa prorogare il periodo di vigenza di una disposizione legislativa, avente carattere eccezionale, oltre il termine stabilito dal legislatore.

Ed invero la circolare, in assenza di una conforme previsione legislativa, non avendo essa stessa forza e valore di legge, ma essendo solamente espressione di potestà normativa della p.a. nell’ambito del suo ordinamento, non può intervenire in una materia regolata da una fonte normativa di livello primario nella gerarchia delle fonti dell’ordinamento giuridico generale; ciò tanto più in quanto, nel caso di specie, la disposizione di legge che si pretenderebbe di prorogare, avendo previsto la riduzione di compensi, andava ad incidere su diritti soggettivi quesiti dei legittimi percettori, e per tale ragione aveva natura temporanea.

Ciò stante, le censure svolte con il primo motivo di gravame sono fondate e pertanto il ricorso, assorbita ogni altra censura e deduzione, deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, come in epigrafe indicati.

Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,

annulla gli atti impugnati, come in epigrafe indicati.

Condanna in solido il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 1.000,00 (= mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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