Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 16-11-2011, n. 42108

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 giugno 2006 il Tribunale di Torino dichiarava R.M. e D.A. colpevoli dei reati di tentato furto in abitazione, sub 1); dichiarava, altresì, la R. colpevole del reato di false generalità, ai sensi dell’art. 495 c.p., sub 3) e 4) e, per l’effetto, condannava ciascuna di esse alla pena ritenuta di giustizia, oltre consequenziali statuizioni di legge.

Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale modifica della sentenza impugnata, annullava la stessa limitatamente ai capi 3) e 4) per incompetenza e disponeva trasmettersi gli atti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di quella stessa città; confermava nel resto, in relazione al residuo capo 1).

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, quanto meno in rapporto di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti.

2. – Il ricorso è inammissibile in quanto intempestivamente proposto.

Risulta, infatti, che l’estratto della sentenza contumaciale è stato notificato alla R. il 17.5.2010 ed alla D. il 12.5.2010, ove invece il ricorso è stato proposto dal difensore di entrambe il 20 ottobre successivo e, dunque, ben oltre il termine di giorni trenta utile all’impugnativa.

D’altronde, la sentenza non indicava un più lungo termine di deposito ed era stata, poi, tempestivamente depositata, di guisa che nessun avviso di deposito spettava al difensore, ai fini dell’individuazione di un diverso dies a quo.

E’ appena il caso di osservare che, anche in ipotesi di tempestiva proposizione, il ricorso sarebbe stato parimenti inammissibile, perchè generico e comunque afferente a questione prettamente di merito, riguardante il regime sanzionatorio, insindacabile in questa sede di legittimità in presenza, come nel caso di specie, di congrua motivazione. Ed infatti, il giudice di appello, con specifico riferimento al diniego delle generiche, ancora oggi reclamate dal difensore ricorrente, ha congruamente argomentato che entrambe le imputate non erano meritevoli dell’invocato beneficio, avuto riguardo ai precedenti penali che denotavano attitudine criminale.

3. – Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le statuizioni di legge, nei termini espressi in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 54 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso sono stati impugnati gli atti con i quali è stato disposto il rilascio dell’alloggio da parte del ricorrente a seguito del diniego di subentro nell’assegnazione.

Il Comune di Sesto S. Giovanni si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.

Premette, al riguardo, il Collegio che, con sentenza 2.12.2011, n. 3049, la Sezione ha accolto il ricorso presentato avverso il detto diniego, presupposto a quello impugnato, da cui consegue il travolgimento dell’ordine di rilascio e dunque l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al suo annullamento.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 09-05-2013, n. 20033

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nell’interesse di A.R. – parte civile costituita nei confronti di P.P. e M.T., nel procedimento avente ad oggetto i reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo – è stato presentato ricorso avverso la sentenza 5.10.2010, emessa, ex art. 425 c.p.p., dal GUP del tribunale di Bolzano, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere, perchè il fatto non sussiste.

A questo ufficio sono successivamente pervenuti i processi verbali della remissione di querela e della correlata accettazione, effettuate dagli interessati.

I reati vanno quindi dichiarati estinti per questa causa, ponendo a carico dei querelati il pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per remissione di querela; pone le spese del grado a carico dei querelati.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-08-2012, n. 14665

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 24.12.1996 B. L. citava in giudizio avanti al tribunale di Grosseto, T.F. deducendo di avere con lui stipulato in data 30.9.96 un contratto preliminare con il quale la medesima si obbligava ad acquistare al prezzo pattuito di L. 228.000.000 un appartamento di proprietà del secondo, posto al piano attico dell’edificio sito ad (OMISSIS), versando L. 35.000.000 a titolo di caparra confirmatoria. Precisava che il promittente venditore non l’aveva resa edotta che l’assemblea condominiale aveva già deliberato di dismettere l’impianto di riscaldamento centralizzato, con la conseguente necessità d’installare canne fumarie al servizio dei singoli impianti autonomi che sboccavano sul terrazzo panoramico; aggiungeva che, dopo la stipulazione del preliminare erano state effettivamente installate nuove canne fumarie nel menzionato terrazzo, che immettevano fumi nell’immobile, e che ne compromettevano l’uso ed il godimento.

Chiedeva quindi l’attrice al tribunale adito che pronunciasse ai sensi dell’art. 2932 c.c. il trasferimento in suo favore della proprietà dell’appartamento, previa determinazione del residuo prezzo di vendita, con condanna del promittente venditore al risarcimento dei danni.

Si costituiva il T. contestando la domanda attrice, assumendo di averla invece informata prima della stipula del contratto che il condominio aveva deliberato di sopprimere l’impianto di riscaldamento centralizzato rilevando che le canne fumaria già attraversavano il terrazzo dell’appartamento promesso in vendita e deducendo altresì che la B. si era rifiutata con pretesti vari a stipulare il contratto definitivo, nonostante numerose sollecitazioni e diffide.

Formulava quindi domanda riconvenzionale chiedendo dichiararsi il suo diritto di recedere da preliminare per inadempimento della B. ed a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra.

L’adito Tribunale con sentenza n. 857 del 29.12.2003 respingeva sia la domanda principale della B. che la riconvenzionale del T.. La sentenza veniva appellata dalla B. che insisteva sul fatto di non essere stata previamente informata all’atto della stipula del preliminare della delibera condominiale sopra evidenziata e della conseguente necessità d’installare le nuove canne fumarie dei singoli impianti autonomi.

Si costituiva il T. chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo a sua volta appello incidentale per sentire accogliere la sua domanda riconvenzionale di recesso dal contratto e di trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra.

L’adita Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 607/06 depositata in data 21.3.206, rigettava l’appello principale proposto dalla B. ed in accoglimento di quello incidentale, dichiarava il diritto del T. di recedere dal contratto preliminare de quo e di trattenere la somma di L. 35.000.000 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria. La corte distrettuale riteneva sulla base delle dichiarazione dei testi e della lettera 28.9.96 spedita al T. dalla B. due giorni prima della stipula del preliminare de quo, che quest’ultima era perfettamente a conoscenza di tutte le circostanze che poi ha dedotto per giustificare il suo rifiuto di stipulare il rogito definitivo e la domanda di riduzione del prezzo.

Riteneva quindi giustificato il recesso del T. in conseguenza dell’inadempimento della promissaria acquirente che non aveva voluto stipulare il rogito, nonostante le numerose diffide e solleciti ricevuti.

Per la cassazione la suddetta decisione ricorre la B. sulla base di 3 mezzi; resiste il T. con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Giova precisare che il ricorso in esame è soggetto alla normativa introdotta dall’art. 366 bis c.p.c. oggi abrogata ma vigente all’epoca di presentazione del ricorso trattandosi di sentenza pronunciata in data 21.3.2006.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia il vizio di motivazione, e critica in sostanza l’interpretazione delle risultanze istruttorie da parte della corte; tale motivo è inammissibile in quanto privo del momento di sintesi di cui alla 2A parte del citato art. 366 bis c.p.c.; secondo il quale nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, "la chiara indicazione dei fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Questa S.C. al riguardo, ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il cd.

quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la "ratio" che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Cass. n. 24255 del 18/11/2011; Cass. n. 3248 del 02/03/2012).

Quanto al 2 ed il 3 motivo (violazione degli artt. 1375 e 1175 c.c. e spese di lite) manca del tutto la formulazione del relativo quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. per cui essi sono inammissibili.

Conclusivamente il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Per il principio della soccombenza le spese processuali sono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui e 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.