Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-09-2011, n. 33499 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 7.10.2010 il Tribunale di Milano, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso il 22.9.2010 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con il quale applicava la misura cautelare della custodia in carcere a M.A., in ordine al reato di concorso in usura aggravata anche ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, così riqualificata l’originaria contestazione del reato di cui all’art. 110, 648-bis cod. pen..

Premetteva il tribunale che al M. era già stata applicata pochi mesi prima la misura cautelare custodiate, confermata in sede di riesame, in ordine alla partecipazione al sodalizio mafioso facente capo alla famiglia V. ed in relazione al reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinques e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 essendo emerso che lo stesso, architetto impegnato nel campo immobiliare, aveva contribuito al rafforzamento economico del sodalizio. Nell’ambito del predetto procedimento a numerosi coindagati del M. erano stati contestati reati di usura aggravata, attività alla quale era stabilmente dedito il sodalizio mafioso dei V.. All’esito delle ulteriori indagini e dell’esame delle persone offese erano emersi elementi nuovi e più precisi in ordine al carattere usurario dei prestiti operati dagli associati ed alle modalità dell’esecuzione del patto usurario, come per la vicenda di cui era stato vittima il S. che aveva ricevuto danaro dai V. e, quindi, era stato indotto dal M. e da C.R. a dare in garanzia un immobile di proprietà della madre, stipulando un preliminare di vendita in favore della società Anamel Immobiliare s.r.l. di cui l’indagato era socio unitamente a V.F. ed al C..

Ad avviso del tribunale, a carico del M., intraneo al sodalizio mafioso, sussistevano gravi indizi in ordine al concorso nel reato di usura aggravata in danno del S., nonchè, in ordine all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Riteneva, pertanto, il tribunale del tutto infondate le argomentazioni difensive volte a sostenere che il S. non era credibile, trattandosi di soggetto pregiudicato, ed che il reato neppure poteva dirsi perfezionato, atteso che il contratto preliminare aveva ad oggetto un bene di proprietà della madre del S..

Infine, il tribunale rigettava la richiesta della difesa di procedere all’ascolto della registrazione della conversazione del 21.1.2009 n. 2820 al fine di verificare che il contenuto della stessa presentava difformità rispetto al testo riassuntivo del cd. brogliaccio.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il M., tramite il difensore di fiducia.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., con riferimento al reato di usura.

In tutte le conversazioni intercettate in cui il S. si riferisce alla vicenda del proprio debito non fa alcun riferimento al M. che, pertanto, deve ritenersi del tutto estraneo alla creazione del rapporto di prestito-debito.

Frutto di travisamento dei fatti e di mere supposizioni è la valutazione operata dal tribunale in ordine alla funzione che avrebbe avuto il contratto preliminare di vendita sottoscritto dalla vittima, che, peraltro, non era stato acquisito agli atti; pertanto, restava indimostrato. Il corrispettivo indicato della futura vendita, così come puramente assertiva restava la tesi del reale valore di gran lunga superiore del bene.

La circostanza che il preliminare avesse ad oggetto un immobile di proprietà della madre del S. rendeva del tutto inidoneo tale contratto ad assolvere la funzione di garanzia per l’obbligazione usuraria.

Illogica e contraddittoria è ad avviso del ricorrente la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi sotto il profilo della consapevolezza dell’indagato di partecipare ad una pattuizione usuraria. Sotto tale profilo vi sarebbe contraddizione tra l’affermazione del S. di aver reso edotti i presenti al momento del preliminare della circostanza che l’immobile era di proprietà della madre ed il fatto che nella conversazione del 21.1.2009 tale circostanza viene riferita dal C. al M..

Afferma, quindi che il contenuto integrale della telefonata intercettata, che costituisce la vera fonte di prova, sconfessa le dichiarazioni del S. e si pone in contrasto con le deduzioni accusatorie.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 309 cod. proc. pen., avuto riguardo al mancato esame da parte del tribunale della registrazione della conversazione del 26.1.2009 (rectius 21.1.2009) prodotta dalla difesa.

2.3. Con memoria difensiva, in data 7.4.2011, il ricorrente ha prodotto, a conforto delle censure mosse con il ricorso: stralcio del verbale delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal coindagato V.F.; copia del preliminare di vendita dell’immobile del S. del 26.10.2007; trascrizione dell’intercettazione telefonica del 21.1.2009.

Motivi della decisione

Deve rilevarsi, In primo luogo, che la memoria difensiva e gli atti allegati che ne costituiscono l’oggetto non hanno riguardo a documenti (fatto salvo il preliminare di vendita), bensì, ad atti nuovi entrati nel procedimento successivamente alla decisione del tribunale del riesame oggetto del ricorso in esame, come del resto afferma nella stessa memoria. La facoltà di enunciare "motivi nuovi" in sede di legittimità ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 4 deve esercitarsi nei limiti della situazione di fatto presa in esame dal giudice a quo, essendo diversa la nozione di "motivi nuovi" da quella di "fatti nuovi", che non possono mai essere dedotti per la prima volta in cassazione (Sez. 6, n. 2797, 04/07/1995, Lo Castro, rv.

202639).

Pertanto, è preclusa la introduzione e valutazione in sede di ricorso di detti atti che potranno formare oggetto di istanza ex art. 299 cod. proc. pen. e di eventuale successivo appello ai sensi dell’art. 310 codice di rito.

Fatta tale premessa, il motivo di ricorso relativo all’omesso esame da parte del tribunale della registrazione della conversazione prodotta dalla difesa non è fondato, atteso che – tenuto conto anche della natura propria del giudizio di riesame, come evidenziato anche nell’ordinanza impugnata – è onere della difesa prospettare al tribunale del riesame in maniera specifica eventuali difformità del testo e la loro rilevanza, ponendo il giudice in condizione di valutarne la rilevanza, cosa che non è accaduta nella specie.

Invero, la conversazione oggetto della contestazione rappresenta solo uno dei plurimi elementi posti a fondamento del quadro indiziario ed il ricorrente non ha dato conto della decisività della stessa e della lamentate difformità tra la registrazione ed il testo del cd. brogliaccio che certamente non appare ictu oculi.

Nel provvedimento impugnato la gravita degli indizi di colpevolezza viene desunta da una pluralità di elementi di fatto: dalle conversazioni intercettate nelle quali il S. esplicita la vicenda con diversi interlocutori ed, in specie, indica che gli iniziali 110.000 Euro erano diventati dopo un anno e mezzo 190.000, nonchè, la circostanza che era stato aggredito e percosso dal V. alla presenza del C.; dalla conferma a quanto emerso dalle intercettazioni tratta dalle dichiarazioni del S. e del teste D.F.. Inoltre, ulteriori circostanze di fatto confortavano le dichiarazioni di questi ultimi: in ordine al preliminare di vendita dell’immobile risultava che lo stesso era stato stipulato alla presenza del V., del C. e del M.; che quest’ultimo lo aveva redatto; che il prezzo era di 110.000 Euro e che nello stesso giorno erano stati consegnati, in presenza dell’indagato, al S. degli assegni circolari allo stesso intestati del valore corrispondente che era stato costretto a girare ed a restituire.

Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato, quindi, su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravita, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di M.A. in ordine ai fatti contestati.

La motivazione dell’ordinanza Impugnata supera, pertanto, il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 codice di rito per l’emissione del provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’Intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito; così che è preclusa in questa sede una rilettura o una valutazione alternativa in senso più favorevole alle tesi prospettate dal ricorrente in parte non ancorate alle emergenze processuali.

In conclusione, risultando infondato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 466

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dall’8 luglio 1986 nella Polizia di Stato, presta servizio presso la Questura di Trieste in qualità di Assistente Capo.

Espone che il 22 marzo 2007 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di riparazione di ernia inguinale, a seguito del quale si è verificato il cedimento della parete posteriore del canale inguinale, che, per consiglio del chirurgo, è considerata non operabile, e di essere portatore di un’ulteriore ernia inguinale interna per la quale gli è stato consigliato di evitare sforzi e traumi.

Il ricorrente è stato quindi sottoposto ad accertamenti.

La Commissione medica di prima istanza e la Commissione medica di seconda istanza, quest’ultima con giudizio del 28 aprile 2009, notificato il 30 aprile 2009, lo hanno giudicato idoneo al servizio.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, che sostiene invece di non essere idoneo più al servizio, impugna il giudizio della Commissione medica di seconda istanza per le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, perché la gravità della patologia dovrebbe comportare il riconoscimento del venir meno dei requisiti per la permanenza in servizio, o per la presenza dell’ernia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni, come tale inquadrabile nella quinta categoria della Tabella A del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 o, quantomeno, per la presenza di una patologia inquadrabile nella settima categoria, che comporta l’inidoneità al servizio ove valutata congiuntamente all’età del ricorrente, all’anzianità di servizio, alla qualifica, alla gravosità e rischi e dei compiti affidati;

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e degli artt. 3 e seguenti del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 per omessa tutela del diritto alla salute del dipendente;

III) travisamento, omesso esame dei presupposti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento, irrazionalità e contraddittorietà perché nel parere della Commissione medica non è menzionata l’esistenza di un’ernia accertata il 30 gennaio 2009, e prima non rilevata.

Al ricorrente è stato successivamente notificato il processo verbale n. 39/09 del 5 febbraio 2009, notificato il 29 giugno 2009, relativo al giudizio della Commissione medica di seconda istanza, impugnato con motivi aggiunti per le medesime censure già proposte con il ricorso originario.

Si sono costituiti in giudizio i Ministeri dell’Interno e della Difesa concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2011, in prossimità della quale il ricorrente ha chiesto di disporre, ove ritenuta necessaria, una consulenza tecnica d’ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Come risulta dalla memoria difensiva depositata in giudizio dalla difesa erariale, il ricorrente il 20 ottobre 2008, dopo un lungo periodo di assenza dal servizio, è stato inviato alla Commissione medica ospedaliera di Padova per verificare la persistenza dei requisiti di idoneità incondizionata al servizio.

La Commissione medica ha diagnosticato il cedimento della parete posteriore del canale inguinale, giudicando però il ricorrente idoneo al servizio.

Il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione di seconda istanza di Milano la quale ha svolto una serie di accertamenti sanitari iniziati il 5 febbraio 2009, e terminati il 26 marzo 2009, esprimendo alla fine un giudizio secondo il quale, tenendo conto della documentazione sanitaria, della storia clinica e di quanto accade nell’evoluzione clinica di lesioni simili trattate allo stesso modo, nonché la qualifica rivestita e delle funzioni e dei compiti ad essa inerenti, vi è da ritenere che il ricorrente sia idoneo al servizio.

Le censure proposte, che possono essere trattate unitariamente, muovono tutte dal presupposto secondo cui il ricorrente è affetto da una patologia che, per la sua gravità, impedirebbe sia l’accesso nei ruoli della Polizia di Stato che la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Tale conclusione è tuttavia esclusa dagli accertamenti svolti dall’Amministrazione, che ha ha riscontrato un quadro clinico stabilizzato.

Il ricorrente si limita ad una generica contestazione del giudizio medico, ma non allega un principio di prova circa l’erroneità dei criteri tecnici impiegati, o elementi tali da giustificare una ripetizione delle indagini specialistiche.

Ciò induce il Collegio a non disporre una consulenza tecnica d’ufficio, in quanto, come è noto, tale mezzo di indagine è finalizzato esclusivamente a fornire nel giudizio elementi di valutazione o la soluzione a questioni che richiedono specifiche conoscenze, ma non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.

In tale contesto fattuale, il ricorso deve essere respinto, perché, come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza, le valutazioni tecnico sanitarie effettuate dai collegi medici nei confronti dei pubblici dipendenti al fine di accertarne l’inidoneità, non necessitano di particolari motivazioni, oltre a quelle contenute nel giudizio medico espresso, essendo sufficiente che, come è avvenuto nel caso di specie, dal verbale della visita medica risulti la compiutezza degli accertamenti svolti (cfr. Tar Piemonte, Sez. I, 25 luglio 2003, n. 1127; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 29 luglio 1993, n. 543).

La valutazione della commissione medica costituisce infatti espressione di discrezionalità tecnica, per la quale il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di irragionevolezza, incongruità, ovvero di travisamento o errore di fatto, e non può che arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti indizi di manifestata irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento o qualora, come nel caso di specie, la parte ricorrente non alleghi elementi idonei a contestarne la correttezza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7732; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2001, n. 3822).

In definitiva il ricorso originario e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le peculiarità della controversia giustificano tuttavia la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8813 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che, con sentenza n. 12009 del 2008, il T.a.r. del Lazio accoglieva il ricorso proposto da numerosi ricorrenti, tra cui lo stesso, per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare, il T.a.r. accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo, nella base pensionabile e nella base di calcolo della buonuscita delle due ore di servizio straordinario obbligatorio, a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Espone, altresì, di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, per effetto del decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude, chiedendo, pertanto, che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza e che sia eventualmente nominato un commissario ad acta, come per legge.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, è stato disposto un rinvio per consentire al ricorrente di depositare puntuale documentazione che rendesse possibile al T.a.r. di accertarne la precipua posizione.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011, nella quale il Collegio ha ritenuto inammissibile la richiesta di parte ricorrente, per le ragioni nel prosieguo indicate.

Deve considerarsi, infatti, che l’esponente aziona la pretesa a conseguire l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, a decorrere dal 31 dicembre 1995, pur essendo ancora in servizio.

Al riguardo, è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa essere considerata quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione inammissibile, atteso che, a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e dell’indennità di buonuscita potrà avere attuazione solo quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno, e cioè al momento del collocamento in quiescenza, secondo quanto pure specificato dall’art. 4, comma 4, del menzionato d.P.R. n. 395/1995, sulla base del quale la pretesa è stata riconosciuta dal T.a.r..

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Per le suindicate considerazioni il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità del giudizio di ottemperanza all’esame della sezione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-10-2011) 28-10-2011, n. 39188

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16.5.2005, il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Vinosa, dichiarò C.M. responsabile dei reati di ricettazione e sostituzione di persona unificati sotto il vincolo della continuazione e – ritenuta l’ipotesi lieve della ricettazione – lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto con sentenza in data 15.10.2009, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo violazione della legge processuale e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado.

Con altro ricorso deduce vizio di motivazione in quanto non sarebbe giunta ad una comprensione critica delle prove.

Motivi della decisione

Il primo ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonchè della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. (Cass. pen., Sez. 3A, sent. 4700 14.2.1994 dep. 23.4.1994 rv 197497).

Il secondo ricorso è del tutto generico, dal momento che non svolge alcuna critica specifica alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.