Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-02-2012, n. 2373 Rimborso dell’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente, ha impugnato in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia Entrate alla domanda presentata al fine di ottenere il rimborso delle ritenute operate nell’anno 2000, sulle somme erogate dall’ENEL a titolo di previdenza integrativa in forma di capitale, in forza di accordo collettivo. All’esito del giudizio di merito, la CTR, con la decisione in questa sede impugnata, riteneva e dichiarava tassabile nella misura del 12,501, solo il c.d. rendimento.

L’Agenzia ha gravato tale ultima decisione con ricorso per Cassazione; l’intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

La ricorrente Agenzia censura l’impugnata decisione, sotto un primo profilo, per falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 TUIR, della L. n. 482 del 1985, art. 6, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. A), del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5; per altro aspetto, per violazione dell’art. 1919 c.c., comma 1, del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 33 e segg. del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, della L. n. 482 del 1985, art. 6, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. A, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5; nonchè, per omessa motivazione su fatti decisivi e controversi.

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia,ritenendo ed affermando che gli importi andavano assoggettati alla aliquota del 12,50% sulla differenza tra il capitale ed i premi riscossi, ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo.

Il Collegio è dell’avviso che il ricorso debba essere definito, sulla base del principio di diritto, secondo cui "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di Previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella motivazione della medesima decisione, il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato, si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR" (Cass. SS.UU. n. 13642/2011).

La decisione impugnata, si pone nel solco del richiamato principio, avendo affermato che sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la ritenuta del 12,50%, determinata con i criteri del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42 TUIR, per cui, integrata nella motivazione, con l’espresso richiamo del passaggio contenuto nella parte motiva della citata decisione delle Sezioni Unite, secondo cui per rendimento deve intendersi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato, va confermata. Nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2012, n. 4478

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Spoleto del 28-7-2006 B.A., responsabile amministrativo del Ministero della Pubblica Istruzione dal 1-9-1992, inquadrata in C 1 dal 1-9-1995 ai sensi del CCNL 4-8- 1995, premesso che in seguito ad un apposito corso aveva ottenuto l’incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, ex art. 34 CCNL 26-5-1999, presso un istituto scolastico di Spoleto, con inquadramento in D2, assumeva che in applicazione dell’art. 8 del CCNL 15-3-2001 le era stato riconosciuto un incremento retributivo pari al 70% del differenziale fra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e la corrispondente posizione stipendiale iniziale del responsabile amministrativo, con il riconoscimento di una retribuzione di anzianità pari alle differenze tra la posizione stipendiale in godimento e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.

La ricorrente sosteneva, quindi, che l’inquadramento nella fascia dai nove ai quattordici anni, operato dal Ministero secondo il criterio convenzionale della cd. "temporizzazione", previsto dal citato art. 8 del CCNL del 2001, le aveva impedito di godere dell’integrale riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica maturata, disposto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, richiamato dall’art. 66, comma 6 del CCNL del 4.8.1995, la cui vigenza era stata confermata dall’art. 142 del CCNL del 24 luglio 2003.

La B. chiedeva dunque che il Tribunale, riconosciutale l’anzianità integrale maturata con il servizio di ruolo e non di ruolo prestato anteriormente all’inquadramento nell’area D2, condannasse il Ministero e l’istituto d’Istruzione Secondaria Superiore di Spoleto a pagare le corrispondenti differenze retributive per i periodi pregressi e per quelli successivi.

Il Ministero e l’Istituto convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso (il secondo rilevando in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva).

Con sentenza n. 236/2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di Spoleto respingeva il ricorso e compensava le spese.

Con atto depositato il 26-5-2008 la B. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda introduttiva.

Le Amministrazioni appellate si costituiva e resistevano al gravame.

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza depositata il 16-12-2009, confermava la pronuncia di primo grado.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che la specialità della disciplina dettata dall’art. 8 del CCNL 2001 ne comportava la prevalenza sulle altre clausole contrattuali, anche di contenuto più favorevole, compresa quella del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, richiamata dall’art. 66 del CCNL 4-8-1995, ed evidenziava che nel meccanismo di primo inquadramento nel nuovo profilo l’adozione della temporizzazione dell’anzianità pregressa costituiva parte integrante, essenziale ed inscindibile del nuovo trattamento economico.

Per la cassazione di tale sentenza la B. ha proposto ricorso con due motivi.

Il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore di Spoleto hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della normativa collettiva indicata, deduce che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, "l’art. 8 c.c.n.l. 2001 si è limitato a regolamentare il meccanismo della temporizzazione, a seguito del mutamento della qualifica funzionale degli ex Responsabili Amministrativi, senza che ciò abbia comportato anche l’abolizione delle norme vigenti alternative, in quanto la norma non ha modificato l’impianto normativo per il passaggio da una qualifica all’altra nel comparto scuola".

In sostanza secondo la ricorrente "l’intero sistema va interpretato nel senso che a fronte di norme contrattuali dotate della medesima efficacia, nell’operare l’inquadramento superiore contrattuale per il personale ATA l’Amministrazione ha l’obbligo di tener conto di tutta l’anzianità maturata, anche nei periodi di pre-ruolo e ruolo, ferma restando la possibilità di applicare la temporizzazione qualora questa risulti più favorevole al personale interessato", ciò in quanto "l’individuazione della volontà delle parti in ordine all’inquadramento del personale transitato al nuovo profilo DSGA non può fermarsi al singolo dato strettamente letterale degli artt. 8 c.c.n.l. 2001 e 87 c.c.n.l. 2003, ma deve farsi carico della valutazione della disciplina complessiva della fattispecie, risultante dal tenore delle ulteriori clausole del contratto collettivo ed in particolare di quanto previsto dall’art. 142 c.c.n.l. 2003".

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta insufficiente motivazione in ordine all’interpretazione accolta da parte della Corte di merito, contestando le argomentazioni dalla stessa svolte ed in particolare l’assunto secondo cui il DSGA sarebbe una nuova figura professionale e non un "mero riposizionamento, senza soluzione di continuità, della medesima figura, nei profili dell’area D del personale ATA", e deducendo in sostanza "un’ingiustificata disparità di trattamento a parità di mansioni e d’inquadramento contrattuale tra coloro che sono divenuti DSGA in quanto ex responsabili amministrativi ed altro personale tecnico ed ausiliario divenuto DSGA successivamente alla data dell’1-9-2000".

Entrambi i motivi, strettamente connessi, vanno respinti in quanto manifestamente infondati, ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 (v. Cass. S.U. 6-9-2010 n. 19051), risultando la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di legittimità e non essendo stati prospettati argomenti per modificarla, idonei cioè a superare le ragioni di diritto alle quali si è attenuta la Corte di merito, avendo, in sostanza, la ricorrente ribadito la propria interpretazione della normativa de qua.

Come questa Corte ha più volte affermato (da ultimo anche ex art. 360 bis c.p.c., comma 1), "in tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante al 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi" in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento" (v. Cass. 23-6-2011 n. 13869, Cass. 21-3-2011 n. 6372, Cass. 21-2-2011 n. 4141, Cass. 2-12-2010 n. 24431).

Del resto come pure è stato precisato "in tema di personale del comparto scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8, del c.c.n.l. 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo biennio economico 2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi istituito dall’art. 34 del c.c.n.l. comparto scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate dall’art. 8 del c.c.n.l. relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale comparto scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del citato c.c.n.l. 24 luglio 2003".

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 30-11-2011, n. 2981 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe in quanto comporterebbe interferenze indebite nei confronti del proprio segnale.

Contro tale atto solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dell’art. 1 comma 5 L. 122/1998 nonché dell’art. 28 c. 2 D. lgs. 177/2005 in quanto le modifiche agli impianti assentite con il provvedimento impugnato sarebbero state attuate su base interferenziale.

II) Illogicità manifesta in quanto era prevedibile al momento dell’emanazione dell’atto che la riunione di tre impianti, il potenziamento del segnale e la sua collocazione in montagna avrebbero comportato interferenze nei confronti di altre emittenti.

La controinteressata eccepisce la tardività del ricorso in quanto non vi sarebbe prova della ricezione in data 20 dicembre 2006.

In secondo luogo il ricorso sarebbe infondato in quanto la normativa non vieterebbe l’interferenza tra le reti, mancando una apposita pianificazione, quanto impedirebbe l’aggravamento delle situazioni di interferenza. In secondo luogo gli accertamenti sono stati sempre effettuati in contraddittorio con la ricorrente e le modifiche introdotte avrebbero addirittura portato vantaggio alla medesima.

Il secondo motivo di ricorso sarebbe infondato in quanto l’aggravamento della situazione di interferenza e la pretesa estensione delle aree servite dal segnale, affermate nel ricorso sarebbero insussistenti.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

2. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, di contenuto identico al primo provvedimento impugnato, per i seguenti motivi: inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto della nuova autorizzazione in quanto si sarebbe verificata una evidente diminuzione dell’intensità di campo del segnale del nuovo impianto di Valcava Vetta rispetto all’intensità di campo del segnale dell’originario impianto di Roncola.

La difesa della controinteressata dichiara che a seguito del passaggio al digitale entrambe le reti operano su canali diversi per cui non vi sono più problemi di interferenza e quindi chiede la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

All’udienza del 4 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

3. I ricorsi sono improcedibili per carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere.

Il primo ricorso è improcedibile in quanto il provvedimento impugnato è stato revocato con provvedimento in data 21/03/2007.

Il secondo ricorso è improcedibile in quanto agli atti infatti risulta che entrambe le imprese radiotelevisive sono state autorizzate a seguito del passaggio al digitale ad operare su frequenze diverse con la conseguenza che non si verificano più interferenze tra i segnali.

A ciò si aggiunge che dagli atti risulta che i provvedimenti impugnati non hanno cagionato un aumento delle interferenze preesistenti nei confronti della ricorrente per cui non vi sono neppure i presupposti per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori.

In definitiva quindi entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati improcedibili per carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, li dichiara improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1789

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che il ricorso è ammissibile, atteso che il termine per definire il procedimento scadeva in data 17 settembre 2010 e il ricorso è stato notificato entro l’anno, ossia il 14 febbraio 2011;

– che l’amministrazione non ha provveduto, essendosi limitata a comunicare un prediniego ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990 (all. 3 alla relazione 1 giugno 2011, copia di esso), atto notoriamente non impugnabile perché non provvedimentale;

– che il termine di dieci giorni dalla conoscenza del preavviso per controdedurre, in particolare, deve ritenersi spirato, perché il documento relativo è stato prodotto come sopra il 1 giugno 2011 e quindi deve ritenersi conosciuto per lo meno da tal data;

– che quindi l’amministrazione doveva provvedere ma ha omesso di farlo;

– che quindi il ricorso è fondato e va accolto;

– che dato il preannunciato contenuto negativo del provvedimento vi è giusto motivo per compensare le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e ordina all’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza, presentata dal ricorrente in data 18/09/2008 (K10/154724), volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza; spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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