Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-06-2012, n. 10947 Cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli Cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 10 novembre 1998 T.R., TU.Sa., TO.Ri. e T.S. evocavano, dinanzi al Tribunale di Verona, F.G. esponendo di avere acquistato dal convenuto, con contratto del 10.10.1991, un fondo rustico con sovrastanti fabbricati rurali, scoprendo, dopo la stipula del rogito, contrariamente a quanto dichiarato dal venditore nell’atto pubblico, che su dette costruzioni erano state eseguite opere in contrasto con le norme edilizie-urbanistiche, ambientali e in assenza di concessione edilizia (in particolare un portico di 33 mq. con deposito di mq. 26, un terrazzo di mq. 17, sopraelevazione e integrale sostituzione del tetto del fabbricato adibito a civile abitazione), per cui erano costretti a sostenere delle spese per sanare gli abusi; tanto premesso, chiedevano la condanna del venditore, ai sensi dell’art. 1489 c.c., alla riduzione del prezzo, con restituzione della somma corrispondente al minor valore del bene rispetto al prezzo pattuito ovvero al rimborso delle spese sostenute per sanare gli abusi, oltre al risarcimento dei danni.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del F., che affermava essere totalmente estraneo alla realizzazione delle opere abusive, realizzate successivamente alla consegna degli immobili agli attori ed eccepiva, altresì, la decadenza e prescrizione dell’azione proposta, il Tribunale adito, espletata istruttoria, in accoglimento della domanda attorea e riduceva il prezzo della compravendita di Euro 28.766,81, oltre interessi, rigettata la ulteriore istanza di risarcimento dei danni.

In virtù di rituale appello interposto dal F., con il quale lamentava – tra l’altro – l’erronea determinazione da parte del giudice di prime cure del minore valore degli immobili commisurandola agli importi versati dagli acquirenti per provvedere alla sanatoria degli abusi, la Corte di appello di Venezia, nella resistenza degli appellati, accoglieva parzialmente il gravame e in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva della percentuale del 5% il prezzo dovuto da T.R., TU.Sa., TO.Ri. e T.S. in pagamento dei fabbricati acquistati da F. G. con l’atto di compravendita stipulato il 10.10.1991. A sostegno della decisione la corte territoriale evidenziava che – ritenuta l’infondatezza delle censure relative alla riferibilità ai compratori delle contestazioni formulate dagli organi comunali per difformità urbanistiche, nonchè la mancata contestazione (anche con ricorso al TAR) da parte dei compratori all’Amministrazione comunale di Negrar della illegittimità della richiesta di pagamento delle sanzioni per irregolarità edilizie ovvero l’erronea applicazione al caso di specie della disciplina prevista dall’art. 1489 c.c. – quanto alla determinazione del minor valore degli immobili doveva considerarsi che la irregolarità edilizia integrava una differente nozione rispetto al costo per la eliminazione delle difformità, rappresentando le ultime un equivalente necessario per rendere il bene compravenduto conforme a quello oggetto della vendita. Di converso la riduzione del prezzo rappresentando la diminuita utilità del bene, mirava a mantenere l’equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni del rapporto contrattuale. Da ciò conseguiva che la richiesta di rimborso dei costi sostenuti per la sanatoria avrebbe presupposto una domanda di esatto adempimento del contratto ovvero di risarcimento del danno, mentre quella diretta alla riduzione del prezzo mirava a determinare il minore valore del bene compravenduto a causa della presenza degli oneri o diritti reali o personali, che ne impedivano il libero godimento. Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la richiesta di diminuzione del prezzo non poteva coincidere con la spese sostenuta dagli appellanti per il condono edilizio, costo non riconoscibile neanche a titolo di risarcimento danni, giacchè non era stato proposto appello avverso detto capo della sentenza di primo grado. Sulla valutazione complessiva e comparata dell’intera parte edificata oggetto di compravendita, per cui era stato determinato il prezzo di L. 80.000.000, e la stima delle opere abusive, concludeva che queste rappresentassero una porzione non superiore al 5% dell’intero, con conseguente diminuzione del prezzo in Euro 2.065,83.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione i T. e la TU., articolato su sei motivi, al quale ha resistito il TO. con controricorso, presentando anche ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1489 e 1480 c.c., nonchè la mancata applicazione della L. 28 febbraio 1984, n. 47, artt. 31 e 37 per avere la corte di merito determinato erroneamente il valore dell’immobile, in quanto dopo avere riqualificato l’azione esperita ai sensi dell’art. 1489, con richiamo dell’art. 1480 c.c., con motivazione contraddittoria è giunta alla conclusione che le opere abusive rappresentassero una porzione non superiore al 5%, nonostante si fossero rese necessarie due distinte procedure di sanatoria, l’una per le costruzioni in aderenza agli edifici già esistenti (deposito, portico e terrazze), l’altra per l’intero complesso immobiliare stante la modifica e sostituzione di tutti i tetti e i solai con opere in calcestruzzo. Dei resto, vertendosi in materia di sanatoria di abusi pregressi alla vendita, il solo acquirente avendo la titolarità del bene può provvedere agli adempimenti di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 37, con possibilità di successiva rivalsa nei confronti del venditore ai sensi dell’art. 31, comma 3, della medesima legge.

Con il secondo motivo viene denunciato l’omesso esame di documenti, con conseguente vizio di motivazione, per non avere la corte distrettuale tenuto conto della pratica relativa alla domanda di condono edilizio n. (OMISSIS) riguardante l’intero complesso edilizio, bensì solo di quella n. (OMISSIS) riguardante l’ampliamento e le modifiche di edificio di civile abitazione limitatamente alla realizzazione di un deposito, di un porticato e di un terrazzo, così pervenendo ad un giudizio di stima "non superiore al 5% dell’intero".

Con il terzo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1489 c.c., nonchè il vizio di motivazione, in quanto il giudice del gravame avrebbe mancato di porre la fattispecie in relazione alla disciplina della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 31, che sancisce l’obbligo per il venditore della regolarità amministrativa dell’immobile, con la conseguenza che ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione – come previsto dall’azione di riduzione del prezzo – avrebbe dovuto comportare il riconoscimento agli acquirenti del diritto al rimborso degli esborsi sostenuti nella procedura di sanatoria, per avere il venditore dichiarato la piena conformità del bene venduto alle norme edilizie. Infatti, secondo la ratio legis dell’art. 1489 c.c., l’acquirente va posto nella stessa situazione patrimoniale in cui si sarebbe venuto a trovare se l’onere, imposto in forza di uno specifico provvedimento amministrativo, non fosse esistito.

Con il quarto motivo viene denunciata l’errata interpretazione ovvero l’erronea applicazione dell’art. 1489 c.c., norma che richiama, per una riduzione del prezzo di cosa gravata da oneri, l’art. 1480 c.c., il quale richiama, a sua volta, l’art. 1479 c.c., che fa salvo il disposto dell’art. 1223 c.c., per cui la norma di carattere generale conduce nei vari percorsi alternativi (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) ad una sorta di restitutio in integrum, con la funzione di porre il patrimonio dell’acquirente danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo.

Con il quinto motivo viene denunciata la errata applicazione dell’art. 1489 c.c. per omesso collegamento con la L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 3, con conseguente inosservanza e violazione di norma urbanistica imperativa per non avere la corte distrettuale tenuto conto – fra l’altro – dell’obbligo del venditore di rendere commerciabile il bene, che andava ricavato dall’art. 40 della stessa legge speciale, da cui discende la sua responsabilità e l’obbligo del rimborso. I motivi da uno a cinque del ricorso – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati, nei termini di seguito precisati.

Sono pacifici – e risultano dagli atti del processo presi in considerazione dai giudici del merito – i seguenti dati di fatto: a) gli immobili in questione – costituenti porzioni di fabbricati rurali realizzati su fondo rustico – sono stati realizzati in contrasto con le norme edilizie urbanistiche, ambientali e in assenza di concessione edilizia; b) le predette opere, in particolare, portico di 33 mq. con deposito di 26 mq., terrazzo di 17 mq., sopraelevazione ed integrale sostituzione del tetto del fabbricato adibito a civile abitazione, costituivano modificazioni apportate successivamente al progetto approvato ed assentito con riferimento alla costruzione iniziale per la quale vi era regolarità urbanistica; c) la realizzazione delle opere in contestazione era da riferire al resistente, originario proprietario dei beni; d) era stata esborsata dai ricorrenti la complessiva somma di Euro 28.766,81 per ottenere dall’Amministrazione comunale la definizione di due domande di sanatoria delle parti abusive degli edifici (nn. (OMISSIS)); e) gli immobili erano stati oggetto prima di contratto preliminare di compravendita intercorso fra le medesime parti e poi, nell’identica situazione di fatto, erano stati trasferiti con atto pubblico notarile del 10.10.1991, ove non risultava alcuna menzione delle difformità in contestazione, In tale situazione non può essere condivisa la motivazione della corte del merito laddove ha determinato nella sola misura del 5% rispetto all’intero costo sostenuto dai ricorrenti per la sanatoria il valore in riduzione del bene, non ricomprendendo peraltro nel computo neanche l’importo relativo alla abusiva sopraelevazione del tetto, limitandosi a sottolineare che nella specie poteva trovare applicazione la sola riduzione del prezzo, da rapportare alla diminuita utilità del bene.

Per vero le opere realizzate dal venditore, comportando una modifica all’originaria costruzione, anche quanto a volumetria, non essendo state previamente autorizzate, avevano creato le condizioni per il possibile esperimento dell’azione repressiva da parte del comune (volta alla demolizione parziale dell’immobile od all’applicazione delle misure pecuniarie sostitutive) secondo il sistema sanzionatorio delineato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 13.

In tema di compravendita, la fondamentale obbligazione del venditore di consegnare la cosa al compratore, assicurandogliene il godimento, ex art. 1476 c.c., è correlata a particolari garanzie, le quali – riguardanti o l’appartenenza della cosa al venditore (artt. 1478 e 1480 c.c.) o l’inesistenza su di essa di garanzie reali o di altri vincoli (art. 1482 c.c.) o l’esclusione di oneri o di diritti reali o personali a favore di terzi (art. 1489 c.c.) ovvero l’immunità da vizi (art. 1490 c.c.) o la corrispondenza con le qualità promesse od essenziali (art. 1497 c.c.) – sono volte ad assicurare al compratore, per l’ineliminabile esigenza della normalità degli scambi, il pieno godimento della cosa compravenduta, senza menomazioni e senza pericolo di perdita, totale od anche soltanto parziale.

Allorquando il bene compravenduto sia costituito da una costruzione realizzata in difformità del progetto approvato dal comune, al fine di inquadrare esattamente la condizione del bene stesso, in relazione ai mezzi cautelativi apprestati dalla legge in tema di compravendita o, più in generale, di inadempimento delle obbligazioni e di nullità degli obblighi, questa corte ha in più occasioni affermato che occorre innanzitutto tener presente il rapporto che si costituisce tra il costruttore e la pubblica amministrazione: e non è dubbio che tale rapporto esprima una posizione di soggezione del privato alle sanzioni amministrative, che la pubblica amministrazione ha la potestà di adottare a tutela del pubblico interesse. Nei rapporti privatistici la non conformità della costruzione al progetto approvato dall’amministrazione non può essere ritenuta vizio della cosa, ex art. 1490 c.c., non trattandosi di una anomalia strutturale e risolvendosi, invece, sotto il profilo giuridico, in una irregolarità che assoggetta la cosa medesima al potere sanzionatorio dell’amministrazione e determina, seconda la giurisprudenza di questa corte, l’inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 1489 c.c., che disciplina il caso nel quale la cosa compravenduta sia gravata da oneri o da diritti reali o personali in favore di terzi, i quali ne diminuiscano non solo il libero godimento ma anche il valore e la commerciabilità (vedansi in tal senso già Cass. 15 novembre 1978 n. 5272; Cass. 6 dicembre 1984 n. 6399; Cass, 10 settembre 1988 n. 771). L’ordine di demolizione della costruzione, che può essere adottato in conseguenza dell’irregolarità amministrativa, avrà, una volta intervenuto ed eseguito, gli effetti sostanziali di un’evizione totale o parziale (artt. 1483 e 1484 c.c.) a seconda che ne derivi l’abbattimento totale o parziale dell’immobile, con la conseguenza che il venditore, anche se non tenuto alla garanzia per effetto della conoscenza della irregolarità da parte del compratore, è nondimeno obbligato a restituire il prezzo ed a rimborsare le spese, a meno che la vendita non sia stata convenuta a rischio e pericolo del compratore stesso ex art. 1483 c.c. (sul punto, di recente, Cass. 28 febbraio 2007 n. 4786; Cass. 28 dicembre 2011 n. 29367; Cass. 6 marzo 2012 n. 3464).

Conseguenza rilevante, connessa all’inclusione della irregolarità de qua nella previsione dell’art. 1489 c.c., è che la conoscenza di essa da parte del compratore preclude a questi la possibilità di chiedere la riduzione del prezzo, secondo quanto dispone l’art. 1480 richiamato dalla prima di dette norme; infatti degli oneri e dei diritti altrui, gravanti sulla cosa compravenduta, il venditore risponde soltanto se essi non siano stati dichiarati nel contratto o non siano stati effettivamente conosciuti dal compratore al tempo dell’acquisto, dovendosi presumere, in caso contrario, che la cosa sia stata accettata dall’acquirente nella situazione di fatto e di diritto a lui nota.

Orbene, pacifico che nella specie gli acquirenti non fossero a conoscenza delle difformità al momento del perfezionamento dell’atto pubblico di vendita – non avendo peraltro il venditore dedotto alcunchè al riguardo – va ritenuta non corretta la determinazione della corte di merito nel valutare l’onere economico sopportato dagli acquirenti in conseguenza dei procedimenti di regolarizzazione urbanistica per non avere il venditore assolto in modo completo gli obblighi di informazione, secondo il principio di buona fede. Infatti l’azione per la riduzione del prezzo, spettante al compratore a norma dell’art. 1480 c.c., rivolta a ristabilire (unitamente a quella di risarcimento) il rapporto di corrispettività fra prestazione e controprestazione, nonchè a porre il compratore medesimo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene fosse stato; immune da vizi, con la conseguenza che la riduzione va apportata quanto meno nei limiti dei costi.

sopportati per la regolarizzazione urbanistica degli immobili. Del resto per giurisprudenza ormai consolidata in tema di riduzione del prezzo di vendita (v. già Cass. 21 luglio 1984 n. 4278) la diminuzione del prezzo pattuito deve corrispondere alla percentuale di disvalore della cosa derivante dall’esistenza dei vizi, per cui il danno va quantificato nella differenza fra gli utili rispettivamente ricavabili dalla concreta utilizzazione della medesima, nelle diverse situazioni, ottimale e deficitaria. La sentenza impugnata va, pertanto, sul punto cassata.

Con il sesto ed ultimo mezzo viene lamentata la violazione dell’art. 346 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione, per avere la sentenza ritenuto abbandonata, rispetto a quella di primo grado, la domanda di rimborso degli oneri derivanti dal conseguimento della sanatoria L. n. 47 del 1985, ex artt. 31 e ss., non avendo il giudice di appello considerato che a fronte dell’abuso edilizio, dedotto quale causa petendi della originaria domanda, non poteva non ritenersi compresa anche la domanda di rimborso di tutti gli oneri corrisposti per la sanatoria, seppure con una qualificazione giuridica diversa.

Alla fondatezza dei primi cinque motivi del ricorso principale segue, in ragione della decisività della questione affrontata di inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 1489 c.c., con richiamo all’art. 1480 c.c. sul quantum, l’assorbimento dell’esame dell’ulteriore censura.

Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale proposto dal F., con il quale viene lamentata la violazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione, in ordine alla liquidazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio, anche lo stesso è da ritenere assorbito in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale che determina, comunque, una diversa regolazione delle spese processuali.

In conclusione, il ricorso principale va accolto, assorbito quello incidentale, dovendosi cassare la pronuncia relativamente alla determinazione del quantum.

L’accertamento che ha comportato la cassazione della sentenza impugnata non determina però automaticamente il rinvio della medesima sentenza. Nella giurisprudenza della corte, a seguito della modifica dell’art. 384 c.p.c., avvenuta già con la riforma di cui alla L. n. 353 del 1990 e della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo, si è osservato che è configurabile il potere di decidere nel merito la causa, senza disporre conseguentemente il rinvio, fermi restando i limiti della non necessità di indagini di fatto e del rispetto del principio dispositivo.

Orbene nel caso di specie, essendo stata affermata l’erronea applicazione di un principio da parte del giudice del gravame, intervenuta la decisione in riforma della sentenza di primo grado, che di converso aveva fatto corretto uso del medesimo principio, riconoscendo per intero i costi sopra esposti, la decisione nel merito va pronunciata con il rigetto dell’appello proposto dal F., per cui rivivono le statuizioni disposte con la sentenza del Tribunale di Verona n. 846/2004 del 2/24.3.2004.

Infine, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., si deve provvedere sulle spese dell’intero giudizio di appello, ferma sul punto la sentenza di primo grado (per quanto suesposto), nonchè su quello di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale;

cassa la sentenza impugnata senza rinvio e pronunziando nel merito, rigetta l’appello proposto dal F. avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 846/2004 del 2/24.3.2004;

condanna parte resistente – ricorrente incidentale alla rifusione delle spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 3.897,00, di cui Euro 1.500,00 per diritti, Euro 2.000,00 per onorari ed il resto per esborsi, nonchè quelle del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 13 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 09-05-2013, n. 20028

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nell’interesse di O.M. è stato presentato ricorso, avverso la sentenza 10.3.2011 del tribunale di Rovigo, con la quale era stata confermata la sentenza 10.5.2010 del giudice di pace di Ficarlo, con la quale l’ O. era stato condannato alla pena di Euro 200 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perchè ritenuto colpevole del reato di diffamazione in danno di P.G.M..

In data (OMISSIS) è pervenuto certificato del comune di (OMISSIS) attestante la morte del ricorrente, avvenuta il (OMISSIS).

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell’imputato.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 25-06-2013, n. 27750

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata In data 23 ottobre 2012, depositata in cancelleria il 22 novembre 2012, in parziale riforma della sentenza 20 gennaio 2004 del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Treviso, su appello del Pubblico Ministero, dichiarava F. M. responsabile del reato di cui al capo A (reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2) e, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la diminuente del rito abbreviato eletto, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, F.M., a seguito del suo arresto in flagranza del reato di concorso in estorsione aggravata in data (OMISSIS) effettuato dalla Squadra Mobile della Questura di (OMISSIS), veniva eseguita una perquisizione presso la Caserma dei Carabinieri a (OMISSIS) dove il F. prestava servizio come appuntato scelto, accesso in costanza del quale si perveniva al rinvenimento, all’interno di una cassetta metallica chiusa a chiave e aperta dallo stesso F., una pistola semiautomatica Walther P38 cal 9×19 Parabellum e 92 munizioni cal. 9×19.

1.2. – Il giudice di merito chiariva che il prefato, nel corso dell’interrogatorio di garanzia del 21 ottobre 2002 affermava che, nel mese di (OMISSIS) dello stesso (OMISSIS), mentre si trovava a passeggiare con il proprio cane, aveva rinvenuto, all’interno di una tubazione, un grosso sacco giallo che conteneva la pistola in questione. Non essendo pratico di armi contattava il comandante S., in ferie, il quale gli diceva di portare l’arma in caserma e di consegnarla al responsabile dell’armeria o di riporta in luogo sicuro che, al suo rientro, avrebbe provveduto alla stesura degli atti. Il comandante S., sentito a sommarie informazioni testimoniali, confermava la circostanza. Quanto alle munizioni, riferiva di averle trovate in giro per la caserma.

La Corte territoriale, non condividendo le conclusioni del primo giudice che, ritenendo che il F. non avesse avuta l’effettiva autonoma disponibilità della pistola e sulle munizioni, sicchè era da ritenersi meritevole di una pronuncia assolutoria, rilevava che la cassetta in cui era riposta l’arma era di esclusiva disponibilità del soggetto (che ivi l’aveva tenuta per più di un mese), mentre non era credibile che le munizioni fossero state trovate in giro per la caserma atteso che le stesse erano state rinvenute con i relativi contenitori.

2. – Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione F.M. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.

In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente due motivi:

a) con il primo motivo di doglianza veniva rilevata l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e illogicità manifesta e mancanza di motivazione; il giudice di secondo grado non ha chiarito come potesse essere compatibile con il reato il fatto che il F. avesse nell’immediatezza del fatto inviato un sms al comandante S. adempiendo poi quanto il superiore gli aveva prescritto e che tale circostanza era stata confermata, anche dagli accertamenti di polizia giudiziaria;

b) con il secondo motivo di censura veniva rilevato che l’armadio ove il F. aveva riposto sia l’arma che le munizioni erano nella disponibilità anche di altre persone, sicchè doveva ritenersi non sussistere un’apprezzabile signoria sull’arma;

c) con il terzo motivo di gravame veniva contestato che l’arma in questione potesse essere ritenuta arma da guerra atteso che la L. 110 del 1975, art. 2 comma 1, lett. a) ha provveduto a classificare come armi comuni da sparo le armi da fuoco 3 semiautomatiche o a ripetizione camerate per il munizionamento del cal. 9×19 parabellum.

2.1 – Con memoria difensiva avanzata, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., e fatta pervenire a mezzo fax in data 3 aprile 2013, il prefato ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse In ricorso, Insistendo per l’accoglimento delle medesime.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

3.1 – Secondo una risalente giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, ma mai contraddetta da successive pronunce, non viene meno l’elemento psicologico dei delitti di porto e detenzione di armi allorchè l’agente sia animato dal proposito di consegnare armi casualmente ritrovate all’autorità competente ove tale proposito non sia immediatamente attuato e la detenzione ed il porto si prolunghino per un tempo apprezzabile e superiore a quello necessario e sufficiente per informare l’autorità del ritrovamento (Cass., Sez. 1, 7 aprile 1982, n. 7991, rv. 155077, Lo Rosso).

Ed è in ossequio a questo principio che il giudice di merito ha ritenuto la responsabilità del prefato. Nella fattispecie il F. non aveva provveduto immediatamente a mettere l’arma a disposizione dell’autorità essendosi limitato a contattare un proprio superiore per denunciare il fatto e chiedere come doveva comportarsi per poi tenere per mesi l’arma nell’armadio della caserma in una cassetta di sua esclusiva disponibilità. In altre parole l’arma è rimasta sempre nella detenzione del pubblico ufficiale carabiniere che l’aveva sì rinvenuta sulla pubblica via, ma senza che della stessa si fosse spogliato nei modo di legge non provvedendo nè a formalizzare il sequestro, nè a consegnare l’arma.

E’ appena il caso di rammentare che la L. n. 110 del 1975, art. 20 stabilisce l’obbligo per chiunque rinvenga un’arma, o parte di essa, di effettuarne immediato deposito della medesima (secondo le modalità che devono essere concordate con l’organo di Polizia) presso il locale Ufficio di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei Carabinieri; il F., che in quanto carabiniere aveva per giunta l’obbligo di legge di prelevare l’arma (peraltro anche da guerra) dal luogo ove l’aveva rinvenuta, aveva altresì l’obbligo ulteriore di portarla immediatamente in caserma per il deposito e le formalità consequenziali; un’arma smarrita deve essere infatti oggetto di provvedimento reale cautelare quantomeno come corpo del reato di omessa custodia dell’arma e di omessa denunzia dello smarrimento da parte del suo detentore, sicchè occorreva che in relazione alla stessa, venissero effettuati tutti gli accertamenti necessari per risalire al proprietario.

Nulla quaestio invece In relazione alle munizioni, posto che le medesime sono in dotazione numerata a ciascun militare e delle stesse deve rispondere sia in caso di utilizzo che di smarrimento, sicchè delle stesse avrebbe dovuto dare parimenti conto del loro ritrovamento. Peraltro, come ben argomenta il giudice, la versione a discarico del prevenuto, di aver rinvenuto le munizioni in giro per la caserma, quando invece sono state sequestrate con la relativa confezione, è inverosimile.

Infine va osservato che la L. n. 110 del 1975, art. 5, comma 1, lett. a) non ha affatto provveduto, come assume la difesa, a classificare come armi comuni da sparo le armi da fuoco semiautomatiche o a ripetizione camerate per il munizionamento del cal. 9×19 parabellum;

la legge stabilisce semmai che "salvo che siano destinate alle forze armate non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello stato e la vendita di armi da fuoco semiautomatiche o a ripetizione camerate per il munizionamento 9×19. Nei casi consentiti è richiesta la licenza … " Ne consegue che l’arma in questione, in mancanza di contraria previsione normativa, è da guerra.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte cost. 29-03-2007 (07-03-2007), n. 115 (ord.) Parlamento – Immunità parlamentari – Procedimento penale a carico di un ex parlamentare per il reato di calunnia

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ORDINANZA
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003 (Doc. IV-quater, n. 12), relativa all’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle affermazioni contenute nelle denunce presentate dall’ex senatore Rocco Loreto, rispettivamente in data 6 aprile 2000, 31 maggio 2000 e 2 giugno 2000, alla Procura della Repubblica di Taranto, nei confronti del dott. Matteo Di Giorgio, promosso con ricorso del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Potenza notificato il 20 aprile 2006, depositato in cancelleria il 6 giugno 2006 ed iscritto al n. 39 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;
udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di Rocco Loreto – all’epoca dei fatti senatore della Repubblica, imputato del delitto di calunnia ai danni del magistrato Matteo Di Giorgio – il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Potenza, con ricorso depositato in data 4 novembre 2005, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, assunta dall’Assemblea in data 28 maggio 2003 (Doc. IV-quater, n. 12), con la quale è stato dichiarato che i fatti oggetto del predetto procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Considerato, in via preliminare, che l’atto introduttivo, notificato al Senato della Repubblica il 20 aprile 2006, unitamente all’ordinanza n. 131 del 2006 che lo ha dichiarato ammissibile, è pervenuto alla Corte, ai fini del deposito prescritto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il 6 giugno 2006, vale a dire oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, previsto dal medesimo art. 26, comma 3;
che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze nn. 438 e 325 del 2006, nn. 327, 326 e 308 del 2005), tale deposito deve considerarsi tardivo, attesa la perentorietà del relativo termine;
che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe.

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