T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-01-2011, n. 12 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12 febbraio 2007 e depositato il 5 marzo successivo il dott. D.P. ha impugnato il bando di concorso a n. 8 posti di dirigente amministrativo indetto dalla AUSL RM/F, lamentando sostanzialmente che l’emissione del bando è stata illegittimamente anticipata, impedendogli di partecipare per mancanza del requisito dell’anzianità richiesta.

Deduce quindi i seguenti profili di gravame:

violazione dell’art. 1 c. 98 della legge n. 311/2004 e dell’art. 1 c. 198 della legge n. 266/2005; violazione della delibera della G.R. Lazio n. 918 del 21.12.2006: le leggi finanziarie hanno stabilito il blocco delle assunzioni; la delibera regionale conferma detto blocco, consentendo deroghe da deliberare di volta in volta, deroga qui non intervenuta;

eccesso di potere per contrasto con i principi di efficienza e buon andamento; violazione dell’art. 97 Cost.: il bando è stato emesso senza aver avuto l’autorizzazione regionale e senza aver prima esperito la mobilità; il Collegio sindacale ha sollevato rilievi al bando, e l’Amministrazione avrebbe risposto che l’autorizzazione regionale era stata rilasciata, cosa non vera.

Costituitasi l’AUSL ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione attiva; nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto le leggi finanziarie di blocco delle assunzioni non riguardano direttamente le Aziende sanitarie; la deroga sarebbe comunque possibile in quanto anche i dirigenti amministrativi concorrono alla formazione del LEA; l’AUSL si è attenuta alle prescrizioni della Regione quanto alla mobilità; la Regione ha chiesto la pubblicazione del bando in G.U. con nota del 18.10.2006.

Con ordinanza collegiale dell’1112 aprile 2007 è stata respinta l’istanza cautelare.

Con memoria il ricorrente ha evidenziato la propria legittimazione attiva per la clausola che lo esclude e per il tempo di indizione del bando; ribadisce quindi i due motivi di gravame; evidenzia come la Corte Costituzionale non abbia vietato il blocco anche per le AUSL; rappresenta di aver subito vessazioni dopo la presentazione del ricorso.

L’Amministrazione ha replicato evidenziando come il bando è cosa diversa dall’assunzione in servizio; il concorso si è concluso con delibera 21.9.2007 n. 1092 senza procedere alle assunzioni per l’intervenuta delibera di G.R. n. 918 del 21.12.2006 che riguardava il 2007 (e non il 2006); le assunzioni sono poi intervenute previa autorizzazione regionale con nota del 1 aprile 2008 (documenti depositati in atti il 24.5.2010 dallo stesso ricorrente).

Con ordinanza collegiale n. 1596 del 4 dicembre 2009 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.

Con memorie le parti costituite hanno ribadito tesi e ragioni.

Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2010 la causa è stata spedita in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il bando di concorso ad otto posti di dirigente amministrativo indetto dalla AUSL RM/F, lamentando il ricorrente l’illegittima anticipazione del bando stesso che non gli ha permesso di partecipare alla procedura concorsuale per mancanza del requisito dell’anzianità.

Preliminarmente il Collegio disattende l’eccezione pregiudiziale d’inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione attiva, in quanto il ricorrente ha oggettivamente subito una lesione dall’indizione del bando stesso, in relazione alla clausola che lo escludeva dalla partecipazione connessa ai tempi di emanazione del bando stesso.

Peraltro il ricorso è in primo luogo improcedibile.

Risulta infatti agli atti che la Regione Lazio ha autorizzato con nota del 1° aprile 2008 l’assunzione dei dirigenti risultati vincitori della procedura concorsuale in esame.

Tale atto, emesso da una Autorità diversa da quella che ha emanato il provvedimento impugnato, non può certo subire eventuali effetti caducatori connessi alla presunta illegittimità del bando, proprio perché atto esterno a detta procedura ed appunto emesso da Autorità diversa e di controllo.

Detto atto doveva quindi essere impugnato per evitare gli effetti lesivi che il ricorrente lamenta.

Ferma quindi tale soluzione, il Collegio evidenzia sinteticamente come il ricorso appaia anche destituito di fondamento nel merito.

Infatti l’art. 1 c.98 della legge finanziaria 30.12.2004 n. 311 contiene una disciplina ad hoc per il Servizio Sanitario Nazionale che non impone, data l’autonomia regionale, direttamente il blocco delle assunzioni, ma rimette ad un accordo con il Governo modalità e limiti nella riduzione delle assunzioni, con precise finalità di risparmio della spesa (DPCM 15 febbraio 2006: bando deliberato il 6.10.2006). L’art. 1 c.189 della legge n. 266/05 reitera sostanzialmente l’obbligo del risparmio di spesa per le amministrazioni regionali e gli enti locali.

Successivamente è intervenuta la Regione con delibera n. 866 del 18.12.2006 che ha stabilito il blocco per il 2007 ma ha consentito delle specifiche deroghe per il periodo successivo.

Quindi, proprio in relazione a tale possibilità di deroga, ha autorizzato nel 2008 le assunzioni del concorso in questione; circostanza che, tra l’altro fa cadere anche il secondo profilo di gravame, che lamentava appunto la mancanza dell’intervento autorizzatorio della regione (autorizzazione all’assunzione che implica necessariamente un giudizio di legittimità del bando).

Il tutto comunque a prescindere dalla circostanza che l’emanazione di un bando di concorso è cosa diversa dall’assunzione in servizio, e le censure tutte sono rivolte nei confronti di eventuali assunzioni e non del bando vero e proprio, i tempi di emanazione del quale sono rimessi alla discrezionalità dell’Amministrazione, ove ovviamente non contrastino con precise disposizioni di legge.

Per le suddette ragioni il ricorso in epigrafe non può essere accolto.

Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto improcedibile ed infondato.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-02-2011, n. 4508 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello del Ministero della pubblica istruzione e conferma la decisione del Tribunale di Pescara di accoglimento della domanda proposta da C.P..

2. Il C., dipendente dell’amministrazione statale della pubblica istruzione – personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) – e inquadrato nel nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 secondo la previsione del CCNL 26.5.1999, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della maggiore retribuzione derivante dal computo dell’intera anzianità di servizio utile prestato anteriormente all’indicata data di inquadramento e non secondo l’anzianità convenzionale e il sistema della "temporizzazione" previsti dall’art. 8 CCNL 15.3.2001. 3 La Corte di appello di L’Aquila giudica fondata la pretesa essenzialmente perchè il trattamento retributivo spettante per effetto del nuovo inquadramento doveva essere quello derivante dall’applicazione non dell’art. 8 CCNL del 2001, ma del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, norma rimasta in vigore in base alle disposizioni della contrattazione collettiva e che impone la valutazione, in sede di inquadramento contrattuale, del servizio preruolo comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore.

4. Il ricorso del Ministero della pubblica istruzione e dell’Istituto Magistrale "(OMISSIS)" si articola in due motivi; resiste con controricorso la parte intimata, che deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, concluso dal relativo quesito di diritto, si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CCNL del 15 marzo 2001, dell’art. 6 del CCNL del 4 agosto 1995, dell’art. 48 del CCNL 26 maggio 1999, dell’art. 19 del cit. CCNL 15 marzo 2001 e dell’art. 142 del CCNL 24 luglio 2003. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CCNL del 15 marzo 2001, nonchè insufficiente motivazione.

3.1 due motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono ammissibili. Il primo motivo è corredato da quesito di diritto adeguato in quanto idoneo a far comprendere la questione posta dal ricorso, che consiste nello stabilire se per determinare il trattamento economico spettante dal 1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professione di DSGA, debba applicarsi esclusivamente il disposto dell’art, 8 CCNL del 2001, restando esclusa l’operatività di disposizioni diverse.

Nel secondo motivo la censura di vizio di motivazione, non sarebbe di per se ammissibile, non essendo configurabili vizi di motivazione in relazione a violazioni di norme di diritto e di clausole di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, clausole equiparate alle norme di diritto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, con la conseguente irrilevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato (Cass. 7 aprile 2010, n. 8254). Ma la censura, oltre ad avere carattere integrativo, è in realtà solo formale, la sostanza del motivo contenendo in concreto una censura di violazione di legge, alla luce della quale è da leggere anche il quesito di diritto.

4. I due motivi devono trovare accoglimento, in linea con il precedente costituito dalla sentenza della Corte n. 4885 del 1 marzo 2010, resa in controversia analoga, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "L’art. 142, lett. f) punto 8 del CCNL 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, il quale richiama l’art. 66, comma 6 del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento nel profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, istituito dall’art. 34 del CCNL comparto scuola 26 maggio 1999. Per tale inquadramento valgono invece le regole fissate dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del cit. CCNL 24 luglio 2003". 5. In tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4/8/1995 – comparto Scuola personale non dirigente; parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" (1/1) soltanto per i conservatori e le accademie e con previsione di accesso con il titolo di studio del diploma di laurea, mentre, per i restanti istituti scolastici, la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo" (1/2), sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo e con previsione di accesso anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

6. Con il CCNL 26/5/1999 – comparto Scuola personale non dirigente;

parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1 settembre 2000, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado …" profilo descritto nell’annessa tabella A e con inquadramento in Area D/2 (mentre il responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, profilo peraltro rimasto fino al 31.8.2000 e poi sostituito da quello di collaboratore amministrativo). Per l’accesso al profilo professionale del DSGA è richiesto il diploma di laurea (tabella B), ma, "in sede di prima applicazione" (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, accede al detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito corso di formazione con valutazione finale, eventualmente sostituibile con "percorsi formativi abbreviati" per il personale che abbia maturato un’esperienza professionale di una determinata durata.

7. Al personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" ai sensi dell’art. 34 CCNL 26/5/1999, si riferisce l’art. 8 CCNL 15/3/2001 – secondo biennio economico 2000 – 2001 del personale del comparto Scuola -, così determinandone il trattamento retributivo spettante dall’1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce, infine, che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori". Quindi, viene adottato il criterio della cosiddetta "temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva.

La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

8. In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del CCNL 24/07/2003 – Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 – dispone che, a decorrere dall’1.1.2003 ai DSGA destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000, dichiarando che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori". 9. Queste sono le disposizioni che sono state applicate dall’amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati "in sede di prima applicazione", disposizione che, invece, secondo la tesi dei dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.

10. La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24/7/2003 – Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 – che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66. comma 4, CCNL 4/8/1995. Questa norma recita:

Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4.

Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante e, in particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 – Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale -: Ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.

11. Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che rilevano nella controversia, la Corte ritiene che emerga chiaramente l’intento delle parti stipulanti di riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato e ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio, regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva). La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una "promozione" di massa pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

Risultano infatti privi di reale consistenza tutti gli argomenti addotti per sostenere, da una parte, una diversa interpretazione delle disposizioni contrattuali; dall’altra, il contrasto della regola applicata dall’amministrazione, con principi e regole imperative.

12. Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del CCNL del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, commi 8 e 9., art. 4 Dispone il comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Come si può agevolmente constatare, in queste disposizioni l’applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo "ai fini dell’ulteriore progressione economica". Dunque, non in sede di immediato inquadramento conseguente al mutamento di qualifica, ma la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore. Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale – precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione economica. In tal modo si intende evitare di considerare del tutto irrilevante l’eventuale eccedenza del nuovo stipendio rispetto alla posizione stipendiale in cui il personale viene inquadrato. La temporizzazione, dunque, all’interno di questo sistema, è un criterio secondario, come si evince dal tenore testuale della norma, che parla di ulteriore progressione economica.

Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del CCNL del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè è destinato ad essere applicato in una fase successiva. E’ invece il criterio di immediata applicazione, primario e necessario "al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche". 13. Quanto poi al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13 secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta con ogni evidenza di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 CCNL 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").

14. Nè merita consenso alcuno la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all’art. 8 CCNL 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).

Questa lettura si pone in contrasto con l’art. 1362 c.c., nella parte in cui non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione "continua a trovare applicazione …", che vale ad escludere l’intento di introdurre una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante;

al riguardo, è certo che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, CCNL 4/8/1995) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardia" dettata dall’art. 48 CCNL 26.5.1999 ("Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili) e della "norma finale" di cui all’art. 19 dello stesso CCNL 15.3.2001 ("Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999); si pone altresì in contrasto con il precetto di cui all’art. 1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del loro trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione. Invero, l’incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del CCNL del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

15. Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo dell’anzianità effettiva e non dalla (pretesa) norma speciale del CCNL del 2001, art. 8, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Questa tesi omette di considerare che all’inquadramento nel nuovo profilo professionale, sia pure con effetto dal 1.9.2000, si perviene in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34, comma 2 CCNL del 1999, "previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale", valutazione finale richiesta anche all’esito dei percorsi formativi abbreviati per il personale in possesso di una determinata esperienza professionale richiesta.

Pertanto, è soltanto dalla valutazione finale che sorge il diritto all’inquadramento, pur con effetti dal epoca precedente, e diventa esigibile il diritto alla maggiore retribuzione: nella controversia in oggetto non si allega la maturazione del diritto in epoca anteriore all’entrata in vigore del CCNL del 2001. 16. Non sussiste, infine, il denunciato contrasto, sotto i diversi profili dedotti, dell’art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili.

I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale: di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 norma che impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1 settembre 2000; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all’art. 34 CCNL del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).

17. Il ricorso va dunque accolto in base al seguente principio di diritto: "La specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi" in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti". 18. La cassazione della sentenza per violazione di clausole di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico (equiparate alle norme di diritto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, come già rilevato), comporta la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, con emanazione di pronuncia di rigetto della domanda proposta dal dipendente pubblico.

19. In ordine alla regolazione delle spese dell’intero processo ( art. 385 c.p.c., comma 2), la Corte compensa per l’intero le spese dei giudizi di merito per giusti motivi, individuati nella novità della questione e nell’esito dei detti giudizi, e condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta dalla parte qui controricorrente; compensa per l’intero le spese dei giudizi di merito e condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione; liquidate le prime in Euro 15,00, oltre spese generali iva e epa, e i secondi in Euro 2.500 (duemilacinquecento/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-01-2011) 11-02-2011, n. 5328 Archiviazione

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Svolgimento del processo

1. Con Decreto del 23 marzo 2007, il Gip del tribunale di Tolmezzo ha disposto la archiviazione del procedimento promosso nei confronti di P.S. per il delitto di cui all’art. 323 c.p. a seguito di denuncia proposta da D.B.D..

2. Ricorre il D.B., a mezzo del suo difensore e deduce che in violazione dell’art. 127 c.p.p., nonostante fosse stata proposta rituale opposizione alla archiviazione, ex art. 410 c.p.p. il Gip avesse emesso de plano il provvedimento.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, perchè proposto oltre i termini di legge.

2. E’ principio pacifico che il termine entro il quale la persona offesa dal reato può ricorrere in cassazione contro il decreto di archiviarne asseritamele reso violazione del contraddite decorre, in difetto di forme di conoscenza legale del provvedimento, dalla data della sua effettiva conoscenza.

3. Nel caso del D.B., risulta dall’esame degli atti, che il difensore di fiducia di costui, avv.to Viezzi, ha avuto conoscenza della archiviazione quantomeno dal 24 luglio 2007, data in cui il Gip del Tribunale di Tolmezzo ha autorizzato, il rilascio di copia del decreto di archiviazione, a richiesta del nominato difensore.

4. Stante il rapporto fiduciario tra il difensore ed il suo assistito, che comunque poneva l’onere in capo al primo di rendere edotto il secondo, è evidente che l’atto compiuto (acquisizione in copia del decreto) era idoneo a provocare la decorrenza del termine, in virtù del principio espresso dall’art. 101 c.p.p., per cui la persona offesa dal reato esercita i diritti e le facoltà ad essa attribuiti a mezzo del difensore. In relazione a tali dati, ed in assenza di prova, peraltro, da parte del ricorrente di un diverso e successivo momento in cui è avvenuta la conoscenza del provvedimento impugnato, è pertanto da rilevare la tardività della opposizione proposta in data 3 marzo 2009, a circa due anni di distanza dal rilascio della copia del decreto avvenuto nel luglio 2007. 5. In conseguenza della inammissibilità, il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma, che appare equo determinare in Euro 500, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-02-2011) 28-02-2011, n. 7566

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.M. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 16 ottobre 2009 della Corte di appello di Messina, la quale ha confermato la sentenza 20 dicembre 2006 del Tribunale monocratico di Patti, di condanna per il delitto di falso giuramento della parte (fatti del (OMISSIS)).

La ricorrente è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 371 c.p. per avere, interrogata come parte nel giudizio civile, instaurato dalla stessa, avanti il Tribunale di Patti nei confronti di S.M., giurato il falso, affermando che l’importo di venti milioni di lire, di cui a due assegni intestati alla ditta SICILTUR. s.r.l., della quale lo S. era legale rappresentante pro tempore, costituiva solamente un prestito fatto dalla stessa allo S..

I giudici di merito, ritenuta corretta la costituzione di parte civile dello S., hanno ritenuto la fondatezza dell’accusa condannando la B. anche alle relative spese di costituzione.
Motivi della decisione

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all’art. 78 c.p.p., comma 2 (costituzione fuori udienza della parte civile), art. 468 (inammissibilità della lista testi della parte civile per l’omesso rispetto dei termini), con conseguente esclusione dei testi P., Sc. e M..

Il motivo non è fondato nei termini pure chiaramente illustrati nella memoria difensiva oggi depositata dalla parte civile.

Risulta agli atti che la costituzione della parte civile è stata ritualmente notificata all’imputata nel suo domicilio in Milano (OMISSIS), considerato che la dichiarazione di domicilio diventa inefficace quando la parte muta di fatto il proprio domicilio anche se non provvede a comunicare l’avvenuto cambiamento. Nella specie, tra l’altro, risulta che il decreto che disponeva il giudizio è stato notificato a tale suindicato indirizzo.

Del pari non discutibile risulta:

a) la validità della costituzione di parte civile effettuata fuori udienza il 2 gennaio 2004, ed in ogni caso va rilevato -quanto alla lista testi- che lo S. aveva titolo per indicare -come avvenuto nei termini stabiliti dall’art. 468 c.p.p.- i suoi testimoni, nella sua qualità di persona offesa;

b) la non necessità della procura speciale posto che la costituzione di parte civile è stata personalmente effettuata dallo S. con rituale sua identificazione e deposito nella cancelleria del Tribunale.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e travisamento della prova sul punto dell’esclusione della tesi del "prestito", sbrigativamente liquidata e con una motivazione per relationem che ha pure riguardato la scrittura privata intercorsa con la B. che per l’imputata stessa avallerebbe invece la tesi del prestito.

Con ulteriori deduzioni si evidenziano mancate risposte a specifiche ed analitiche doglianze dell’appello.

Tanto premesso, va osservato che l’avvenuta estinzione del reato impedisce l’esatta ricostruzione delle scansioni e della condotta reciproca delle parti, per ciò che attiene ai profili civilistici della vicenda, avuto riguardo alle censure dell’impugnazione.

Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione, con rimessione delle parti dinanzi al giudice civile competente in grado di appello per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione e rimette le parti dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.