Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-05-2011, n. 11233 Imposta reddito persone fisiche

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Svolgimento del processo

Con separati ricorsi alla commissione tributaria di primo grado di Bari il fallimento della società SIEB – Società Import-Export Bestiame di Latorre Michele & C. sas. e i due soci M. e L.F. impugnavano altrettanti avvisi di accertamento relativi a maggiorazione delle imposte rispettivamente Ilor ed Irpef per l’anno 1990, fatti notificare dall’ufficio delle imposte, e con i quali l’amministrazione comunicava di avere accertato un reddito complessivo di importo superiore, a fronte di quello dichiarato, sulla scorta di verifica svolta dai propri funzionari che avevano riscontrato irregolarità contabili.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva che parecchi proventi non erano stati contabilizzati; diversi costi non erano deducibili, e i disavanzi non erano suffragati da riscontri, giusta la verifica della Guardia di finanza.

Il giudice adito, riuniti i ricorsi, li accoglieva con sentenza n. 255 del 2002.

Avverso la relativa decisione l’amministrazione proponeva appello, cui i contribuenti resistevano, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Puglia, che rigettava il gravame, osservando che gli atti impositivi erano carenti di motivazione; comunque i dati forniti dalla polizia tributaria erano prettamente cartacei e non avevano riscontro concreto.

Contro questa decisione l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. il fallimento della Sieb e i due soci L. non si sono costituiti.
Motivi della decisione

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 38, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto la CTR non considerava che l’amministrazione aveva addotto la definizione della controversia mediante il condono da parte della società contribuente sin dal primo grado, sicchè essa avrebbe dovuto pronunciare in conformità con l’estinzione del giudizio anche d’ufficio.

Il motivo è inammissibile. Invero esso è generico, posto che la ricorrente non ha specificato nè riportato in particolare la parte di quel gravame con cui avrebbe proposto la doglianza, che comunque sarebbe ugualmente risultata priva di fondamento, perchè non suffragata dalla pretesa dichiarazione integrativa e dal pagamento dell’imposta da parte della Sieb.

2)Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, poichè il giudice di appello non considerava che i ricorsi dei soci erano privi dei motivi, atteso che i ricorrenti avevano chiesto l’estensione degli effetti della sentenza concernente l’Ilor alla loro posizione per l’irpef, pur trattandosi di imposte differenti, e pertanto, verificatasi una causa di estinzione del giudizio per la società, nessuna validità poteva riconoscersi alla impugnativa dei due L..

A parte il fatto che tale censura rimane assorbita dal motivo testè esaminato, va tuttavia osservato che anch’essa risulta formulata in modo alquanto generico, dal momento che non vi è stato riportato il tratto del relativo atto di appello in cui la doglianza sarebbe stata prospettata, senza costringere il Collegio ad esaminare il medesimo, essendo ciò non consentito in sede di legittimità. 3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, poichè i secondi giudici pronunciavano sul tema della mancanza di motivazione degli avvisi di accertamento e indi sulla inidoneità di quella per relazione rispetto al processo verbale della polizia tributaria, senza che i contribuenti avessero mai sollevato tale questione, essendosi limitati a contestare soltanto la pretesa fiscale, cadendo quindi essi nel vizio di estrapetizione.

Il motivo è formulato anch’esso in modo generico, atteso che l’agenzia non ha specificato le parti salienti dell’appello e delle controdeduzioni inerenti a tale specifica questione.

4) Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione del D.P.R.. n. 600 del 1973, art. 39, artt. 2697, 2709, 2727 e 2730 c.c., in quanto il giudice di appello non considerava che l’accertamento si basava sulla verifica della Guardia di finanza, posto che la contabilità della società era stata tenuta in modo ampiamente irregolare, con varie inesattezze circa il movimento dei cavalli; registrazione di costi indeducibili ovvero non pertinenti, con la conseguenza che scattavano i presupposti dell’accertamento col metodo i l’onere della prova in capo ai contribuenti.

La censura va condivisa. Invero l’assunto della CTR, secondo cui i dati della verifica non sarebbero stati rilevanti perchè basati su riscontri cartacei è infondato, atteso che anzi proprio quella constatazione dei verbalizzanti costituiva il fondamento della maggiore imposizione, salva prova contraria gravante sugli incisi, però non assolta. Infatti l’ufficio si era basato su presunzioni semplici, ma aventi il carattere della gravità e concordanza, atteso che aveva seguito il pur legittimo criterio di accertamento induttivo. Al riguardo, com’è noto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, persino la presenza di scritture contabili, anche se formalmente corrette, non esclude la legittimità di quello induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente.

Pertanto in tali casi è, consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purchè gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente stesso, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 6337 del 03/05/2002, n. 11645 del 2001, n. 10649 del 2001).

Su tale punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, limitatamente al medesimo, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2; con declaratoria di inammissibilità dei primi tre motivi.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle per intero fra le parti, attesa la parziale soccombenza dell’agenzia in ordine alle prime tre censure.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso; accoglie il medesimo limitatamente al quarto; cassa la sentenza impugnata sul punto, e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 29-03-2011, n. 12788

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i;
Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Latina, con ordinanza del 26.08.2010, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:

M.L.:

perchè indagato per il reato di tentata rapina aggravata e lesioni personali volontarie commessi in danno di Ma.Al.Ma. perchè, colpendo la medesima ad un braccio con un taglierino e procurandole lesioni, cercava di costringere la medesima a consegnargli del denaro, non riuscendo nell’intento per la reazione della persona offesa; in (OMISSIS);

Il Tribunale per il riesame di Roma, con ordinanza del 24.09.2010, respingeva il reclamo e confermava il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione, ricorre per Cassazione l’indagato, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Il ricorrente censura la decisione impugnata per:

1) – avere ritenuto l’esistenza di gravi indizi a suo carico senza considerare che al momento dei fatti egli si trovava altrove e, precisamente, nell’abitazione del fratello L.;

al riguardo l’ordinanza impugnata sarebbe da censurare per non avere conferito credibilità all’alibi fornito da M.L. e dalla sua compagna, F.L. che, invece, avevano riferito circostanze concrete e precise;

-inoltre, l’ordinanza sarebbe da censurare per non avere considerato le notevoli divergenze tra l’aspetto fisico dell’indagato, che ha i capelli brizzolati ed il capo rasato, e quello dell’aggressore, descritto dalla Ma. con i capelli lunghi e neri;

2)-l’ordinanza avrebbe altresì omesso di considerare il percorso di recupero intrapreso dall’indagato per come emerge dalle dichiarazioni del dott. Mi. e delle dott.sse m. e G. del Sert di (OMISSIS), elementi tutti rilevanti ai fini della valutazione delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono totalmente infondati.

Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

Va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (vedi Cassaz. Pen., sez. 4, 06.07.2007 n. 37878).

Quanto al primo motivo, il Tribunale, ha congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto raggiunti i gravi indizi di colpevolezza, osservando che l’indagato era stato riconosciuto dalla persona offesa mediante individuazione fotografica.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe illogicamente considerato attendibile tale individuazione nonostante le evidenti divergenze tra la descrizione dell’aggressore operata dalla Ma., che aveva parlato di un soggetto con capelli ricci e di colore nero, mentre egli, al momento dei fatti, aveva i capelli rasati e comunque brizzolati, ma si tratta di un motivo che non coglie nel segno, atteso che il Tribunale ha ben considerato la circostanza risolvendola sulla scorta della "diretta osservazione" degli agenti di polizia operanti i quali, qualche giorno dopo i fatti (il (OMISSIS)) avevano visto il M. con i capelli lunghi e ricci;

il Tribunale ne trae congruamente la conclusione che la successiva rasatura dei capelli, non può invalidare la descrizione resa dalla Ma. ed il relativo riconoscimento fotografico;

così anche per la divergenza sul colore dei capelli che il Tribunale giustifica con la circostanza che la Ma. aveva descritto come "oleosi", particolare che poteva avere reso meno visibile la brizzolatura;

nè appare manifestamente illogica la motivazione laddove reputa non attendibili gli alibi forniti dai familiari all’indagato perchè generiche ed imprecise riguardo all’orario ed alle altre circostanze utili ad escludere la possibilità per il M. di essere sul luogo del fatto al momento indicato dalla parte offesa;

Il Tribunale compie così una valutazione di puro fatto, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti.

In materia di misure cautelari personali, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati e apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall’art. 273 c.p.p. Cassazione penale, sez. 4, 04/03/2008, n. 15198.

Quanto al vizio di illogicità, si deve ricordare che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite, in tesi, di eguale crisma di logicità. A ciò dovendosi aggiungere che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Cassazione penale, sez. 4, 12 giugno 2008, n. 35318.

Tali principi inducono a ritenere inammissibili anche i motivi relativi alla ricorrenza delle esigenze cautelari, atteso che sul punto il Tribunale ha evidenziato il concreto rischio di recidiva, tratto dalla elevata tendenza a delinquere dimostrata dall’indagato, riscontrata dalla circostanza che il medesimo ha compiuto i reati in esame nonostante che avesse finito da poco di scontare una condanna per analoghi reati di rapina e lesioni;

Il Tribunale ha compiuto così una valutazione di puro fatto, in ordine al pericolo di recidiva, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti.

Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3223 Esclusioni dal concorso

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ella possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

i motivi di ricorso risultano da rigettare, così come le seguito specificato:

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione e di istruttoria va respinta perché l’impugnato giudizio di idoneità ("tratti di immaturità, che comporta l’attribuzione del coefficiente 3 dell’apparato somatofunzionale PS – D.M. n. 114 del 4 aprile 2000 e relativa Direttiva tecnica del 5 dicembre 2005") dà conto in modo adeguato delle ragioni sulle quali esso fonda; e risulta altresì – come da riscontro dell’Amministrazione alla ordinanza del T.a.r. n.1784/2010 – frutto di corretta istruttoria procedimentale;

– la censura la quale lamenta violazione del Decreto ministeriale n. 114/2000 nonché della relativa direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 – giacché sarebbe illogico che un soggetto investito da queste asserite alterazioni psicologiche possa assolvere con eccellenza (come il ricorrente ha assolto) il servizio militare volontario ma può invece essere escluso dal presente concorso per l’Arma dei carabinieri – va respinta perché le esigenze sottese ai due reclutamenti (e le conseguenti valutazioni attitudinali) sono diverse e dunque non comparabili;

– la censura la quale afferma che la direttiva tecnica del 5 dicembre 2005, applicata nell’impugnato giudizio non contiene in alcun modo la patologia "tratti di immaturità" va respinta perché la citata direttiva tecnica prevede caratteristiche sussumibili a questa causa di inidoneità (v. le "condizioni somato funzionali" indicate col codice 03 nell’Elenco generale della Direttiva: "tratti di personalità quali introversione, insicurezza, iperemotività del carattere, ecc. ");

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso di spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-08-2011, n. 17286 Proprietà

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Svolgimento del processo

S.S.M.R. e F.L.P. convennero dinanzi al Pretore di Monopoli la s.n.c. Edilmare di Ritoli & Montalbò esponendo di essere, rispettivamente, usufruttuaria e proprietaria di un fabbricato sito in Via (OMISSIS); che la società convenuta aveva realizzato, in posizione frontale rispetto al loro, un nuovo fabbricato, comprensivo di una serie di garage, modificando ed elevando il suolo stradale in modo da collocare al di sotto dello stesso il piano di calpestio del proprio immobile, ed eseguendo due muri di contenimento; che le opere così eseguite, oltre a provocare la deviazione del flusso delle acque piovani e danni conseguenti, integravano un’evidente violazione delle condizioni stabilite con l’atto pubblico del 9 febbraio 1994, con cui le parti avevano costituito tra le loro proprietà una reciproca servitù di prospetto, veduta e passaggio carrabile, con espresso obbligo per entrambe le parti di non modificare l’assetto stradale con riferimento sia all’altezza che alla sua pendenza; che, proposto ricorso per manutenzione del possesso, il Pretore aveva ordinato alla resistente la riduzione in ripristino dello stato dei luoghi.

Chiesero, pertanto, che l’ordinanza possessoria fosse confermata e la convenuta condannata al risarcimento dei danni.

La società Edilmare si oppose, controdeducendo che le opere erano state realizzate in conformità della concessione edilizia e che la loro esecuzione non consentiva, sotto il profilo della tecnica costruttiva, una soluzione diversa da quella adottata.

Il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli, in parziale accoglimento delle domande, dichiarò che la costruzione realizzata dalla convenuta integrava molestia del possesso delle attrici e condannò" la società convenuta al risarcimento dei danni, che liquidò nella somma complessiva di Euro 24.468.44.

Interposto gravame, con sentenza n. 354 del 14 aprile 2005 la Corte di appello di Bari confermò integralmente la pronuncia di primo grado, osservando che la regolarità urbanistica dell’edificio realizzato dalla società Edilmare non la esonerava dal rispetto dei diritti della proprietà del vicino, che nella specie risultavano violati in quanto la sopraelevazione del piano stradale era stata eseguita trasgredendo allo specifico obbligo assunto dalle parti con l’atto pubblico del 9 febbraio 1994 di non alterarne altezze e pendenze e che, correttamente, il giudice di primo grado aveva valutato il danno, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, al momento del suo accertamento, sia con riguardo al costo delle opere necessarie per ovviare all’inconveniente del deflusso delle acque determinato dalla modificata pendenza del piano stradale che con riferimento al diminuito valore del bene.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 4 ottobre 2005, ricorre, con atto notificato il 2 dicembre 2005, la Edilmare di Ritoli & Montalbò s.n.c, affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso, illustrato da memoria, S.S. M.R. e F.L.P..

Con atto depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011, la società ricorrente si è costituita con un nuovo difensore.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia " Violazione di legge. Art. 360 c.p.c., n. 5), per insufficiente motivazione, anche in relazione al combinato disposto dell’art. 1170 c.c., artt. 703 e 705 c.p.c.", lamentando, con una prima censura, che la sentenza impugnata non abbia ritenuto la legittimità delle opere eseguite dalla società convenuta attesa la loro conformità alla concessione edilizia, comprensiva anche dei locali garage.

La Corte territoriale è poi incorsa in un errore di valutazione laddove ha dichiarato che "lo schema dei punti fissi" in relazione alle opere realizzate era stato presentato al Comune nel 1995 dopo la presentazione del ricorso della controparte, mentre esso faceva invece parte della documentazione del progetto presentata per l’ottenimento della concessione. La sentenza ha trascurato inoltre di considerare che lo spazio esistente di fronte alla proprietà delle attrici, prima dell’esecuzione delle opere, non aveva dignità ed aspetto di strada, trattandosi di un mero ricettacolo di terra, rovi e materiale vario.

Sotto altro profilo, il mezzo deduce che la sentenza è errata per avere ritenuto irrilevante la circostanza che il piano stradale apparteneva ad entrambe le parti in causa per una metà ciascuna e che esso, in base allo strumento urbanistico, rientrava tra le aree che dovevano essere cedute al Comune, circostanza che dimostrava la mera strumentalità dell’azione intrapresa dalla controparte.

Il motivo è infondato.

Con riferimento alla prima censura, che oppone la liceità delle opere in ragione della loro conformità alle norme edilizie ed urbanistiche, va senz’altro condivisa l’affermazione della Corte barese in ordine alla irrilevanza di tale situazione in relazione all’oggetto della controversia. Tale conclusione appare infatti conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di distanze nelle costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra Pubblica Amministrazione e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, dal momento che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell’opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perchè queste riguardano solo l’aspetto formale dell’attività costruttiva. Di conseguenza, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l’aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sè la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (Cass. n. 7563 del 2006; Cass. n. 10173 del 1998). Le altre censure sollevate dal motivo appaiono invece inammissibili. Tali doglianze investono infatti esclusivamente l’accertamento dei fatti operato dal giudice di merito in forza della valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, criticando in tal modo un giudizio che, all’evidenza, è di mero fatto, come tale non sindacabile nè censurabile dinanzi al giudice di legittimità. A ciò si aggiunga che il mezzo non appare sostenuto dal requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004).

Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006). In particolare, il motivo non rispetta tale requisito, dal momento che omette di indicare gli atti o i documenti da cui risultano le circostanze che si assumono non esaminate dal giudice di merito, nonchè di riprodurne il contenuto, mancanza che impedisce al Collegio qualsiasi valutazione sul punto.

Il secondo motivo di ricorso denunzi a violazione degli artt. 1363, 1366, 1367, 1368 cod. civ. e dell’art. 12 preleggi, nonchè insufficiente motivazione " anche in relazione al combinato disposto dell’art. 1170 c.c., artt. 703 e 705 c.p.c.", censurando la decisione impugnata per avere adottato una interpretazione errata e riduttiva dell’accordo concluso dalle parti in data 9 febbraio 1994, il cui aspetto centrale era rappresentato dalla reciproca costituzione di servitù. Ciò avrebbe dovuto indurre, in applicazione dei criteri di interpretazione del contratto stabiliti dagli artt. 1363, 1366 e 1365 cod. civ., a valutare la successiva clausola contenente l’obbligo di non alterare l’altezza e la pendenza del piano stradale non come un divieto assoluto, bensì in funzione della soddisfazione della costituenda servitù di passaggio carrabile, che era in concreto realizzabile soltanto a seguito della modificazione della strada.

Sotto altro aspetto, la Corte territoriale ha errato nel non riconoscere che, avendo la convenuta realizzato le opere di sistemazione della strada su particelle di cui era esclusiva proprietaria, esse erano mera estrinsecazione del suo diritto di proprietà e possesso sul bene.

Anche questo motivo deve essere respinto.

La censura di erronea interpretazione dell’atto contrattuale di costituzione della servitù del 9 febbraio 1994 è inammissibile, in quanto, in osservanza del principio di autosufficienza, il ricorrente avrebbe dovuto produrre, cosa che non ha fatto, il testo di tale atto, al fine di dimostrare, allegando critiche specifiche e puntuali, che l’interpretazione di esso fatta propria dal giudice a quo non era conforme ai canoni di interpretazione contrattuale stabiliti dalla legge.

La censura è inoltre generica in quanto richiama a sostegno la violazione delle regole interpretative dettate dagli artt. 1363, 1366, 1367 e 1368 cod. civ. che, com’è noto, essendo sussidiarie rispetto al criterio di interpretazione testuale stabilito dal precedente art. 1362 cod. civ., possono trovare applicazione soltanto nei casi in cui quest’ultimo conduca ad un risultato insufficiente ed il significato del contratto rimanga oscuro o ambiguo (Cass. n. 9786 del 2010; Cass. n. 12721 del 2007). Tale gradualità impone alla parte che ne deduca la violazione l’onere di dimostrare che, nel caso concreto, il criterio di interpretazione testuale porta a risultati inappaganti, che vale a dire esso non è in grado di chiarire in modo sufficiente i rispettivi obblighi e diritti delle parti. Il ricorso omette invece qualsiasi allegazione o spiegazione sul punto e ciò è sufficiente a ritenere la censura generica.

L’altra censura sollevata dalla ricorrente è invece manifestamente infondata, atteso che le facoltà insite nel diritto di proprietà del singolo trovano un limite nei diritti di proprietà altrui e, in particolare, per quanto qui interessa, nelle regole che disciplinano i rapporti tra proprietari vicini, la cui violazione è stata nella specie accertata dal giudice di merito.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge ed insufficiente motivazione " anche in relazione all’art. 2041 c.c.", lamentando che la sentenza impugnata abbia confermato, senza adeguata motivazione, la condanna al risarcimento dei danni, liquidati, per Euro 3.098,74, in ragione del costo dei lavori necessari a salvaguardia dell’immobile delle attrici dalle infiltrazioni d’acqua conseguenti alla modificata pendenza del piano stradale e, quanto a Euro 21.369,70. per il diminuito valore del loro immobile. In particolare, quanto alla prima voce di danno, la Corte non ha considerato che il pregiudizio era soltanto ipotetico e non reale e che tali opere di salvaguardia non erano mai state eseguite dalla controparte; la valutazione del danno relativo al minor valore dell’immobile per effetto delle opere della ricorrente, non ha considerato il pessimo stato di manutenzione del fabbricato e che esso era stato venduto dalle attrici nel 2001 ad un prezzo congnio e che esso era stato demolito, sicchè, al più, tale pregiudizio avrebbe dovuto essere riconosciuto soltanto fin a tale data.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Inammissibile laddove investe apprezzamenti di fatto propri del giudice di merito e non è sorretto dal requisito di autosufficienza in ordine alle circostanze che si assumono non considerate.

Infondato per avere il giudice correttamente valutato l’entità dei danni al momento del loro accertamento, richiamando, ai fini della loro quantificazione, le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ed osservando, con considerazione logicamente corretta, che la circostanza della successiva permuta dell’immobile da parte degli attori era irrilevante, dovendosi presumere che il valore dello stesso fosse stata determinato, al momento della cessione, sulla base dello stato di fatto in cui si trovava e che, pertanto, su di esso avesse inciso negativamente la situazione di fatto conseguente alle opere realizzate dalla società convenuta.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società ricorrente.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.