T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 19-05-2011, n. 4380 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il sig. F.M. è percettore di pensione erogata dall’Inpdap – Direzione Provinciale di Viterbo. Il suddetto Ente, con la rata di ottobre 2010, ha effettuato a norma dell’art. 162 del D.P.R. n. 1092 del 1973 il conguaglio tra la pensione provvisoria e quella definitiva, accertando a carico dell’interessato un debito, per il quale è stata disposta una ritenuta una tantum pari ad Euro 416,28.

Con istanza del 26 novembre 2010 (notificata il successivo 15 dicembre), il sig. F. ha chiesto all’INPDAP copia del prospetto analitico della sorte capitale degli importi arretrati accertati a debito, ma l’Amministrazione non ha dato riscontro a tale istanza entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

Il F. ha quindi, impugnato, con ricorso notificato il 15 febbraio 2011, il silenzio chiedendo al Tribunale di ordinare, ex art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, l’esibizione della suddetta documentazione.

L’INPDAP, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 7 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990, infatti, il diritto di accesso spetta ai soggetti che siano titolari di una situazione giuridicamente rilevante.

Comunque, la posizione che legittima all’accesso non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, tra i quali l’attualità dell’interesse ad agire, essendo sufficiente che l’istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione (Cons. St., Sez. VI, 16 giugno 1994 n. 1015).

Detti presupposti ricorrono nel caso di specie.

Il ricorrente titolare del trattamento di pensione a carico dell’INPDAP, è titolare di una posizione giuridicamente rilevante a conoscere gli atti relativi al procedimento con il quale l’Istituto ha effettuato a norma dell’art. 162 del D.P.R. n. 1092 del 1973 il conguaglio tra la pensione provvisoria e quella definitiva, accertando la sussistenza di un debito.

Il ricorso deve essere conseguentemente accolto dichiarandosi l’obbligo dell’INPDAP di rilasciare al ricorrente copia della documentazione richiesta.

Si ravvisano ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto da F.M., lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’INPDAP l’esibizione dei documenti indicati in motivazione (prospetto analitico della sorte capitale degli importi arretrati accertati a debito, a seguito del conguaglio tra la pensione provvisoria e quella definitiva).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 01-06-2011, n. 21852 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale di Nicosia, quale Giudice dell’Esecuzione, ha disposto la revoca del sequestro preventivo della discarica sita in c.da (OMISSIS) e la sua restituzione al Comune di Nicosia (invece che alla soc. Nicosiambiente).

Tale provvedimento sopraggiunge all’esito di un articolato percorso giudiziario che va necessariamente ricordato nelle sue linee essenziali.

Nel corso delle indagini preliminari per un procedimento a carico di vari imputati – tra i quali il responsabile dell’U.T. del Comune di Nicosia, T.C.A. – era stato disposto (in data 14.11.06) il sequestro preventivo della discarica in questione, di proprietà del Comune di Nicosia ma detenuta dalla soc. Nicosiambiente. Una delle accuse, riguardante in particolare il T., era di non avere impedito, avendo l’obbligo giuridico di farlo, il deposito di percolato formatosi nella discarica comunale con conseguente deposito dello stesso nell’area adibita alla raccolta delle acque meteoriche e conseguente straripamento.

All’esito del processo di primo grado, il Tribunale ha condannato tutti gli imputati ad eccezione del T. ed, in conseguenza di tale assoluzione, ha disposto il dissequestro della discarica e la sua restituzione all’avente diritto il quale ultimo – con ordinanza successiva – era stato individuato nella soc. Nicosiambiente (che aveva gestito tale discarica fino al suo sequestro).

Tale società, però, si era rivolta al Tribunale rifiutando di ricevere il bene in restituzione ed asserendo che l’avente diritto avrebbe dovuto identificarsi nel Comune di Nicosia. I giudici aditi, ritenendo la ricorrenza dell’ipotesi prevista dall’art. 263 c.p.p. (controversia civilistica circa la titolarità della discarica) avevano ripristinato il sequestro preventivo.

Il Procuratore della Repubblica – sottolineando il pericolo che la situazione venutasi a creare ed il conseguente stallo potesse avere effetti di ricaduta sul piano della sicurezza pubblica avuto riguardo alla necessità di attivare interventi di sanatoria – ha adito il Tribunale che, come anticipato inizialmente, ha accolto il ricorso, revocato il nuovo sequestro ed ordinato la restituzione della discarica, non più alla soc. Nicosiambiente, bensì, al Comune di Nicosia.

Alla base di tale decisione vi è stata l’adesione alla tesi secondo cui, nella specie, non fosse applicabile l’art. 263 c.p.p. che ricorre solo quando "sussiste una controversia sul legittimo proprietario di un determinato bene posto sotto sequestro e, conseguentemente, nell’ipotesi in cui due parti rivendichino di avere i titoli per ottenere la restituzione del bene". Nel presente caso, invece, il Giudice per l’Esecuzione ha ritenuto che la proprietà della discarica fosse pacificamente da ricondurre al Comune di Nicosia e che la controversia fosse da individuare solo in ordine al soggetto titolato a riprendere in carica il bene una volta dissequestratolo.

Avverso tale decisione, il Comune di Nicosia ha proposto ricorso, tramite i propri legali, deducendo che si è in presenza di una violazione di legge ( art. 606 c.p.p., lett. c) in rel. all’art. 263 c.p.p. e dell’art. 85 disp. att. c.p.p.) ed invocando l’annullamento del provvedimento impugnato nonchè – in via subordinata – una corretta applicazione della norma ( art. 85 disp. att. c.p.p.) e che, quindi, venga anche imposta una cauzione a carico della Nicosiambiente per un importo di due milioni di euro a garanzia delle somme impiegate dal Comune per la messa in sicurezza del sito, il cui degrado è imputabile sono alla soc. Nicosiambiente.

A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ricorda le vicissitudini giudiziarie – sopra già riportate – che hanno caratterizzato il caso e sostenendo che la discarica avrebbe dovuto essere resa alla società che l’aveva in gestione al momento del sequestro.

Il ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

La società Nicosiambiente S.r.i, in vista dell’udienza ha, tramite il difensore, presentato una memoria di replica nella quale si contrastano le ragioni del ricorrente ribadendo la validità della decisione impugnata (che si riporta alle stesse richieste del P.M.) e concludendo per la inammissibilità di entrambe le richieste del Comune di Nicosia. Ugualmente, si chiede il rigetto del parere del P.G..

2. Motivi della decisione – Il ricorso non merita accoglimento.

La questione posta dal ricorrente, infatti, affonda le proprie radici in un equivoco di fondo tra le tematiche penali e quelle civilistiche che concernono la presente vicenda.

Fermo restando che risulta incomprensibile il motivo per il quale l’assoluzione del solo imputato T. abbia determinato il dissequestro e la restituzione di un’area per la cui discutibile gestione risultava esservi ancora in piedi un procedimento penale a carico di altri imputati (v. in proposito sez. 3^, 14.12.07, Oriente, Rv. 239289), è comunque certo che, lo status quo ante al momento della apprensione del bene era (ab initio) che esso risultava di proprietà del Comune ma veniva gestito – in forza di una apposita convenzione – dalla Nicosiambiente S.r.l..

Chiaro, però, che di norma, sebbene sia configurabile una legittimazione ad impugnare e richiedere la restituzione del bene anche da parte di terzi che vi abbiano un interesse (da apprezzare) (v., ad esempio, Sez. 3^, 22.4.10, Vicidomini, Rv. 247693) l’apprensione del bene mediante una misura cautelare reale, viene, in primo luogo, a comprimere il diritto del proprietario (salve le conseguenze per eventuali rapporti civilistici esistenti tra lo stesso e terzi che possono subire conseguenze dirette dal sequestro) e non è neanche un caso che – come nella specie – sia il proprietario che, di norma, viene anche nominato custode.

A prescindere, quindi, da ogni considerazione ulteriore – che qui non compete – sul differente provvedimento adottato inizialmente (dissequestro a favore della società che aveva in gestione la discarica) e, quindi, sulla giustezza o meno della successiva impugnazione del P.M. che ha riportato il bene nella disponibilità del Comune proprietario, è un fatto che – allo stato – risulta del tutto conforme al sistema che la discarica, di proprietà del Comune, una volta dissequestrata, sia stata resa allo stesso che, in tal modo, vede riespandersi nella sua pienezza quel diritto di proprietà che, a seguito della misura cautelare reale, era rimasto compresso.

Eventuali rapporti civilistici esistenti con riferimento al bene non possono e non devono interessare il giudice penale.

Starà al Comune, una volta riacquisita la piena disponibilità del bene, ripristinare il rapporto di affidamento per gestione della discarica alla società Nicosiambiente ovvero chiederne la risoluzione per inadempimento, con eventuale risarcimento, ovvero anche, agire per una esecuzione forzata in forma specifica. Di converso, è solo una questione squisitamente civilistica, e quindi da far valere in detta sede, la eventuale pretesa della società cui la discarica è stata data in gestione eccepire la impossibilità di adempiere a causa del sequestro, ovvero agire per riavere in gestione il bene, ovvero ancora avanzare pretese per ipotetici danni.

Non può trovare accoglimento l’argomento del Comune ricorrente secondo cui la restituzione del bene a suo favore determina il trasferimento "a carico del Comune di Nicosia dell’onere economico necessario per rimediare ad una situazione di degrado ambientale cagionata da Nicosiambiente".

Il fatto che, astrattamente, questa possa essere una conseguenza indiretta del provvedimento di dissequestro non giustifica, infatti, una decisione diversa da parte di questa S.C. perchè, semmai, questa è materia per un’azione civile di adempimento forzoso, o di risarcimento, da parte del Comune, nei confronti della società Nicosiambiente (a detta del Comune, inadempiente e responsabile del degrado).

Con il proprio ricorso, infatti, il Comune auspica da parte di questa S.C. una decisione – non prevista e non consentita – del giudice penale che conduca la Nicosiambiente S.r.l. ad assumersi le proprie responsabilità. Al contrario, se – come l’assoluzione del T. sembra indurre a ritenere – non è addebitarle al Comune il travaso del percolato nella vasca di raccolta delle acque meteoriche, a maggior ragione, esso potrà agire nei confronti della società inadempiente, nei propri doveri gestionali del bene in forza della convenzione esistente.

Ma tutto ciò è di esclusiva competenza del giudice civile.

A fortiori, del tutto fuori luogo è la pretesa di ottenere, in questa sede, l’imposizione di una cauzione a carico della società che dovrebbe gestire la discarica a garanzia delle somme impiegate dal Comune per la messa in sicurezza del sito. Tale richiesta non è altro che un corollario della impropria pretesa insita nelle ragioni del ricorrente.

Nel respingere il ricorso, seguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.;

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-10-2011, n. 22299 Rapporto di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 26.07.2004, D.C.A.S., premesso di avere lavorato alle dipendenze della MARTINELLI TRASPORTI S.r.l. in qualità di autista (3 livello super) dall’8.06.2002 fino al maggio 2003 e di avere svolto un enorme numero di ore straordinarie non fruendo regolarmente dei riposi e delle ferie, conveniva in giudizio l’anzidetta società per sentirla condannare al pagamento, a titolo di differenze retributive e accessori, di Euro 85.563,89, oltre al risarcimento in via equitativa dei danni subiti a causa della mancata fruizione del riposo e delle ferie.

Il Tribunale di Rovereto con sentenza n. 21 del 13. 04.2007, accolta l’eccezione di prescrizione estintiva ex art. 2948 c.c., n. 2, e disattesa l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2955 c.c. – eccezioni entrambe sollevate dalla società convenuta -, condannava quest’ultima al pagamento a favore del ricorrente dell’importo di Euro 22.465,55, oltre accessori.

Tale decisione, a seguito di appello proposto dalla FM Martinelli Trasporti S.r.l., è stata riformata dalla Corte di Appello di Trento con sentenza n. 34 del 2008. che ha rigettato la domanda del lavoratore.

Nel pervenire a tale conclusione il giudice di appello ha ritenuto fondata anche l’eccezione di prescrizione presuntiva, non ravvisando l’incompatibilità di tale prescrizione con l’altra estintiva quinquennale. Il D.C. ricorre in cassazione con quattro motivi.

La FM Martinelli Trasporti resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza e violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., nonchè del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82.

In particolare li ricorrente il D.C. eccepisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul presupposto che l’appello è tardivo, per essere stato proposto oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., decorrenti, ex art. 326 c.p.c., dalla notificazione della sentenza di primo grado, notificazione da effettuarsi ( art. 170 c.p.c., richiamato dall’art. 285 c.p.c.) ai procuratore costituito presso il domicilio eletto da questi o fissato ex lege. Orbene nel caso di specie (difensore che esercita il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, con elezione di domicilio – R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario presso cui è in corso il giudizio) la notifica della sentenza di primo grado correttamente è stata effettuata presso la cancelleria del Tribunale di Rovereto, ivi essendo domiciliata la convenuta Martinelii Trasporti.

Dagli atti si evince che l’originario ricorrente ha notificato alla Martinelii Trasporti, presso la cancelleria dell’anzidetto Tribunale, la sentenza di primo grado in data 29 febbraio 2008, mentre il ricorso in appello è stato depositato il 2 aprile 2008, ossia dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c.. In questa situazione ben può dirsi che la sentenza di primo grado era già passata in giudicato.

Tale conclusione è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che l’inammissibilità dell’appello, conseguente al mancato deposito del ricorso in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, è correlata alla tutela di interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato. (Cass. n. 23907 dell’11 novembre 2009).

Dalla giurisprudenza di questa stessa Corte (in particolare sentenza n. 18129 del 13 settembre 2005) si evince che nella nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., rientra – quale nullità propria o originaria – la nullità derivante da giudicato interno per inammissibilità del ricorso in appello, atteso che tale sentenza, decidendo nonostante il giudicato formatosi, non è idonea, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., a raggiungere lo scopo disciplinando il rapporto controverso e non è pertanto conforme alla fattispecie legale. D’altra parte, diversamente opinando, sarebbe vulnerato il principio del "ne bis in idem", posto nell’interesse pubblico e volto anche ad evitare che – attraverso attività inutili – si metta in pericolo il bene, costituzionalmente protetto, della ragionevole durata de processo. Conseguentemente, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, la relativa documentazione (nella specie la copia notificata della sentenza di primo grado ai fini del superamento del termine breve per impugnare) può essere legittimamente prodotta nel giudizio di cassazione (cfr Cass. n. 7515 del 31 marzo 2011; Cass. n. 18129 del 13 novembre 2005).

Non assume decisiva rilevanza, in contrasto a quanto assume a controricorrente, la seconda notificazione della sentenza, effettuata presso il domicilio in Trento del difensore costituito e ricevuta il 3 marzo 2008, in quanto il termine inizia a decorrere dalla prima notificazione validamente eseguita.

2. La ritenuta fondatezza dei primi due motivi ha efficacia assorbente ed esonera dall’esame del terzo e quarto motivo del ricorso, con i quali viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2955 c.c., n. 2, e art. 2959 c.c., e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria della prescrizione presuntiva.

3. In conclusione il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., non potendo il processo essere ulteriormente proseguito, stante il passaggio in giudicato della decisione di primo grado.

Le spese di giudizio di cassazione seguono la soccombenza, mentre ricorrono giustificate ragioni – tenuto conto della particolarità della fattispecie – per compensare le spese dei giudizio di appello.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio e condanna la controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 35,00 oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali. Compensa le spese del grado di appello.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-07-2011, n. 4042 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’appello in esame il Comune di Venezia ha impugnato la sentenza del T.a.r. Veneto indicata in epigrafe.

Peraltro, con apposita memoria, lo stesso ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, essendo intervenuto un accordo conciliativo con l’originaria ricorrente.

Pertanto, deve darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante alla decisione del ricorso, così divenuto improcedibile.

Le spese e gli onorari del secondo grado di giudizio possono essere compensati, per giusti motivi, tra le parti ivi costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, dichiara improcedibile l’appello r.g.n. 3930/2001.

Spese ed onorari del giudizio di secondo grado compensati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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