T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-06-2011, n. 5001 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente impugna l’avviso orale emesso dal Questore di Roma, comunicatogli in data 16 febbraio 2011, chiedendone l’annullamento;

– a tale fine il ricorrente denuncia – in particolare – di non essere un soggetto socialmente "pericoloso", "asociale" o "antisociale" e che, essendo bisognoso di cure, ha necessità di muoversi liberamente da Roma;

Rilevato che le censure avanzate sono infondate per le ragioni di seguito indicate:

– l’avviso orale di cui all’art. 4 della legge n. 1423/1956 consiste nell’avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilano "elementi di fatto" che facciano ritenere l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 1 della medesima legge n. 1423/1956, e non ha altro effetto se non quello di consentire la proposta all’autorità giudiziaria, entro tre anni, di applicazione delle misure di prevenzione (cfr. tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 18 ottobre 2010, n. 7370; C.d.S., Sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1023; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 19 ottobre 2010, n. 7000; TAR Piemonte, Sez. II, n. 2102/2009);

– il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato a norma dell’art. 4 della legge n. 1423/1956 non richiede, comunque, la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficiente anche elementi di fatto tali da indurre l’autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dare luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione;

– ciò detto, il provvedimento impugnato risulta correttamente adottato in quanto fa riferimento e si basa sulla condotta tenuta dall’interessato desumibile dai precedenti di polizia da cui si trae il pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica;

– al riguardo, lo stesso ricorrente ammette di aver violato più volte la legge penale nel corso degli anni e – in particolare – per quanto attiene le indagini afferenti agli "ultimi due anni", a cui il provvedimento impugnato fa, tra l’altro, espresso riferimento, o ammette i fatti contestati o, comunque, non adduce elementi idonei a confutare la sussistenza di quest’ultimi (tenuto anche conto delle date a cui risalgono i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto, peraltro, che le spese devono seguire la soccombenza ed essere liquidate in Euro 1.500,00 a favore del Ministero dell’Interno;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3344/2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-03-2011) 16-06-2011, n. 24103 Determinazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.P., tramite difensore ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 20.9.2010 con la quale la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato la inammissibilità dell’atto di appello proposto dall’odierno ricorrente in data 5.2.2010, affermando che l’impugnazione non era rispondente ai canoni di cui all’art. 581 c.p.p., non essendo stata data indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto inerenti alle doglianze proposte.

La difesa richiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando la erronea applicazione dell’art. 591 c.p.p., da valutarsi in relazione alla proposta impugnazione in grado di appello. Quest’ultima, infatti conteneva: 1) la richiesta di escludere l’applicazione della recidiva in quanto facoltativa, non essendo i reati per i quali l’imputato era stato tratto a giudizio, espressione di una particolare pericolosità sociale di quest’ultimo;

2) la richiesta di una riconsiderazione della entità della pena, ritenuta eccessiva in relazione alla personalità dell’imputato e al suo grado di pericolosità e alla funzione sociale della pena.

Conformemente a quanto osservato dal Procuratore Generale nel proprio parere scritto, va rilevato che il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Con l’atto di appello la difesa dell’imputato ha richiesto una riduzione della pena pecuniaria in relazione all’applicazione dell’istituto della continuazione, nonchè la esclusione della recidiva, alla luce di una ritenuta minor pericolosità sociale dell’imputato. Trattasi di motivi di impugnazione il cui oggetto è chiaramente definito e le ragioni poste a loro fondamento sono da riconnettersi ad una richiesta di rivalutazione nel merito del trattamento sanzionatorio, sulla base di un’ asserita minor pericolosità del prevenuto. I requisiti di ammissibilità previsti dal combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p. sono pienamente soddisfatti. Infatti al di là della fondatezza delle argomentazioni, va riconosciuto che la difesa ricorrente ha indicato sia l’oggetto della richiesta impugnazione, sia le ragioni poste a suo fondamento.

Pertanto il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia per il relativo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-11-2011, n. 24478

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il ricorso RG. 8402/2010 proposto da C.M.E. nei confronti della Sanitas srl avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 7 maggio 2009;

Rilevato che la Sanitas non si è costituita;

Rilevato che la sentenza impugnata non è stata depositata;

Visto l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 che prescrive il deposito della sentenza a pena di improcedibilità del ricorso;

Ritenuto che non si deve provvedere sulle spese della parte rimasta intimata.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 25-07-2011, n. 6677 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierna ricorrente ha impugnato la nota con cui l’amministrazione delle finanze ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria relativa al concorso riservato, per titoli, a 219 posti, indetto con d.m. 15 gennaio 1993, di funzionario tributario – VIII qualifica funzionale per "non essere in possesso del titolo di studio prescritto dall’art. 1 del bando di concorso".

Avverso la detta esclusione è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione delle norme del bando di concorso con riferimento al possesso del titolo di studio. In altri termini, la ricorrente, in possesso del diploma di computista commerciale conseguito nell’anno scolastico 1957/58, ritiene di essere munita di diploma di secondo grado, idoneo e sufficiente per la sua ammissione al concorso.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respimto.

Con ordinanza n. 3576 del 2001 è stata respinta la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Il bando del concorso di cui è questione richiede in capo agli aspiranti concorrenti il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Tale non può essere ritenuto il diploma di computista commerciale conseguito dopo un corso di studi di durata biennale posseduto dalla ricorrente, che è un attestato professionale non equiparabile al prescritto diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Ed infatti, il diploma di computista commerciale rilasciato da un istituto professionale non può considerarsi diploma di istruzione secondaria di secondo grado ossia di scuola media superiore, non risultando esso neppure espressamente riconosciuto con apposito decreto ministeriale (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6728), potendo al limite essere valido per il solo accesso alle ex carriere esecutive (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 10 ottobre 1995, n. 1653).

Altrimenti detto, non è qualificabile diploma di scuola media superiore in ogni caso e, precipuamente, ai fini dell’accesso all’impiego pubblico, il diploma di computista commerciale conseguito, come nella specie, al termine di un corso di studi di durata inferiore a cinque anni (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 09 aprile 1996, n. 765).

In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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