Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 01-08-2011, n. 30502

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 11.01.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce rigettava l’istanza proposta dal detenuto M.M. (fine pena, allo stato, al giorno 08.07.2014) volta ad ottenere differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute ovvero detenzione domiciliare per gli stessi motivi, rilevando come da recente (03.12.2010) certificazione del sanitario dell’Istituto risultassero le sue buone condizioni di salute ben fronteggiatali in ambiente carcerario. Il M. lamentava "sindrome depressiva reattiva". 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) errata sottovalutazione della gravita della condizione psichica di esso ricorrente; b) mancata valutazione della consulenza psichiatrica di parte.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva rigetto del ricorso.

4. Il ricorso, infondato, non può essere accolto.

Deve rilevare invero questa Corte come il differimento dell’esecuzione della pena per motivi di grave infermità, ex art. 147 c.p., comma 1, n. 2, sia consentito – per espresso dettato normativo – solo in caso di infermità fisica e non psichica, per la quale ultima condizione è predisposto, se del caso, il presidio di cui all’art. 148 c.p. (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 41542 in data 10.11.2010, Rv. 248470, Giordano; Cass. Pen. Sez. F., n. 32365 in data 10.08.2010, Rv. 248252, Radulovic; Cass. Pen. Sez. 1, n. 25674 in data 14.04.2004, Rv. 228132, Petruolo; ecc). Orbene, occorre rilevare che, nel caso specifico, il detenuto non lamenta infermità fisica alcuna, nè ripercussioni fisiche della sofferta patologia psichiatrica, tale aspetto non risultando neppure dalla consulenza di parte che risulta essere tutta incentrata sui profili psichiatrici ("sindrome da astinenza contestuale al forte stato depressivo ed ansioso con frequenti amnesie"), nè dalla certificazione del Centro territoriale di salute mentale ("sindrome depressiva reattiva di entità severa").-Altrettanto è a dirsi in relazione alla richiesta di detenzione domiciliare per motivi di salute, ex art. 47 ter o.p., comma 1, lett. c), che si giustifica solo in presenza – nel caso non riscontrabile – di "condizioni di salute particolarmente gravi che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali". In tal senso la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato come si debbano tenere presenti i parametri della compatibilità con l’ambiente carcerario (sia per l’adeguatezza delle cure ivi praticabili, sia per il primario senso di umanità) e dell’eventuale necessità di cure all’esterno (tenendo presente, peraltro, la contingente esperibilità degli strumenti ex art. 11 Ord. Pen.) : in tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 1371 in data 24.11.2010, Rv. 249319, Sergi; Cass. Pen. Sez. 1, n. 27313 in data 24.06.2008, Rv. 240877, Commisso; ecc. Orbene, tanto ricordato, occorre rilevare come neanche sotto tale profilo la situazione del M. sia riconducibile ai presupposti dell’invocata misura alternativa, essendo pacifico che il trattamento sanitario in Istituto è adeguato e che non si rilevano – nè sono state concretamente denunciate, essendo il ricorso del tutto generico sul punto – violazioni al basilare senso di umanità. In tal senso va ricordato come il M., dopo avere espletato gli accertamenti in infermeria, abbia lui stesso chiesto di rientrare in sezione.

In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente M.M. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2011) 12-09-2011, n. 33809

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2010 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza proposta, a mente dell’art. 309 c.p.p., da C.R.G. avverso la misura cautelare in carcere in suo danno disposta dal GIP del medesimo Tribunale, il precedente 9 novembre, in relazione al reato di detenzione illegale delle armi utilizzate per l’omicidio di D.B., in particolare un fucile, una calibro 45 ed una calibro 7,65, con l’aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. e comunque per agevolare il clan mafioso operante in Altamura.

1.2 A sostegno della decisione il Tribunale, confermando analoga valutazione del giudice di prime cure, richiamava gli esiti di intercettazioni ambientali, le dichiarazioni rese da A. B., collaboratore di giustizia, gli esiti dell’ispezione cadaverica di D.B. e gli accertamenti di P.G. effettuati sui luoghi ove è stato consumato l’omicidio per cui è causa, esiti processuali che consentivano al tribunale di ricostruire fatti e vicende di causa come da seguente sintesi.

Il 6 settembre 2010, in seguito a ricerche avviate per la sua denunciata scomparsa da parte della moglie, nelle campagne dell’agro di Altamura i CC. rinvenivano il cadavere di D.B., esponente di spicco della malavita murgiana. Sul luogo del delitto gli inquirenti trovavano 34 bossoli, di cui 27 cal. 7.65, 5 cal. 45 e 2 cartucce cal. 12; due proiettili di pistola revolver venivano altresì estratti dal cadavere del D. in sede di esame autoptico.

Il grave fatto di sangue veniva immediatamente collocato dagli inquirenti nel contesto di altri gravi episodi delittuosi verificatisi nel territorio altamurano dal 2006, episodi che avevano coinvolto la stessa vittima dell’omicidio, la sua famiglia, il clan dei Palermiti ed altri esponenti della malavita locale, tra cui L.G., inquisito perchè appartenete ad una associazione di stampo mafioso dedita al traffico di stupefacenti.

Per iniziativa degli inquirenti venivano pertanto sottoposti ad intercettazione ambientale e telefonica il figlio di L. G., M. e tale P.F., intercettazioni telefoniche che consentivano immediatamente di accertare la fuga in una località del leccese dei due immediatamente dopo l’omicidio del D. per timore di ritorsioni, località tenuta nascosta anche ai parenti più stretti, ma dove i due venivano raggiunti dalle rispettive fidanzate e da A.B.. Qui gli inquirenti promuovevano ed eseguivano importanti intercettazioni ambientali captando i conversari del L., del P. e dell’ A., in seguito ai quali si procedeva all’arresto dei tre. Subito dopo l’ A. dichiarava di voler collaborare con la giustizia, provvedendo a descrivere le varie fasi dell’omicidio D., come apprese nel corso del soggiorno leccese dal L. e dal P. ed accusando l’attuale ricorrente di aver nascosto presso il suo deposito di gomme automobilistiche due delle armi utilizzate per l’omicidio, un fucile ed una mitraglietta che il collaborante aveva potuto vedere, avvolte in un pantalone e chiuse con dello scotch.

Sulla base delle accuse del collaboratore di giustizia, ritenute spontanee ed intrinsecamente attendibili, oltre che adeguatamente riscontrate dalle intercettazioni ambientali eseguite presso il rifugio leccese di coloro che sono stati accusati dell’esecuzione materiale dell’omicidio, il GIP emetteva l’ordinanza cautelare per cui è causa, invano impugnata davanti al tribunale del riesame.

2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza l’indagato, assistito dal difensore di fiducia, il quale denuncia violazione dell’art. 273 c.p.p., comma 1-bis e art. 292 c.p.p., lett. c-bis, inosservanza dell’art. 125 c.p.p., comma 3 e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e circa la ricorrenza nella fattispecie dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Denuncia in particolare la difesa ricorrente che:

– a carico dell’indagato il Tribunale ha valorizzato soprattutto le dichiarazioni rese da A.B., indagato in procedimento connesso, senza però indicare alcun riscontro individualizzante;

– l’interpretazione data dai giudicanti di alcuni passi delle intercettazioni ambientali (partitamene indicate in ricorso) eseguite nel rifugio leccese presso cui erano riparati il P. ed il L., passi riferibili all’indagato, hanno significato equivoco e non indicano con precisione la condotta contestatagli;

– mai i due conversanti fanno riferimento all’indagato come detentore delle armi, anzi dalle frasi dette può desumersi che le armi erano detenute dai conversanti ("u pomp"- riferito al fucile a pompa – lo tenevamo noi");

– i due inoltre temono che C. abbia detto qualcosa al fratello della vittima, condotta questa che contrasta con la detenzione da parte sua delle armi utilizzate per l’omicidio;

– il Tribunale ha ignorate le argomentazioni difensive volte a dimostrare l’assenza di indizi di colpevolezza a carico dell’indagato;

– l’ A. ha dichiarato che l’indagato ha custodito solo due armi, mentre nel capo di imputazione gli viene rimproverato di averne detenute tre e nell’omicidio ne sono state utilizzate quattro;

– il Tribunale ha omesso di considerare le argomentazioni difensive in ordine alla contraddittorietà delle dichiarazioni del collaborante quanto al tempo in cui si decise l’omicidio e quello in cui insorse la necessità di procurarsi le armi;

– da dette dichiarazioni si deduce che l’omicidio era programmato da tempo e che la decisione ultima fu presa poco prima dell’esecuzione, di guisa che non si comprende la logicità di una detenzione della armi protrattasi per mesi e per di più in locali non già del C., semplice dipendente dei proprietari del deposito ove le armi stesse sarebbero state custodite;

– nulla ha detto il tribunale su tale decisiva circostanza;

– la collaborazione dell’ A. non è stata affatto spontanea ed è lo stesso collaborante che lo dice allorchè dichiara che ha accettato le proposte che gli erano state fatte in tal senso;

– non solo; l’ A. pur trovato nel rifugio leccese con L. e P., non risulta incriminato dell’omicidio, ma di un reato connesso (arrt. 73 e 74, L. stup.) nonostante sia stato intercettato allorchè pronuncia la frase "a noi sta pure l’omicidio";

– tutto ciò esclude la spontaneità delle dichiarazioni;

– quanto poi all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, il Tribunale utilizza le espressioni contenute nelle disposizioni normative richiamate senza dar conto della loro sostanza;

– l’aggravante in parola, astrattamente compresibile per l’omicidio, non è invece ipotizzabile per la sola detenzione di armi;

– il tribunale inoltre evoca non meglio specificati sodalizi, indicando infine, come sodalizio destinatario dell’agevolazione posta in essere dall’indagato, il sodalizio D., vittima della condotta medesima.

3. Nelle more del presente giudizio il GIP del Tribunale di Bari, in data 3 giugno 2011, ha provveduto alla revoca dell’ordinanza cautelare impugnata, di guisa che l’impugnazione come innanzi proposta ha perso ogni interesse processuale concreto.

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8171

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con esso il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato con il quale l’Ambasciata d’Italia in Kiev ha respinto la richiesta di visto per lavoro autonomo inoltrata dall’interessato in quanto "l’attività da intraprendere non può essere considerata ai sensi di quanto disposto dal DPCM 20 aprile 2010 di "interesse per l’economia nazionale"";

RILEVATO che avverso tale diniego l’interessato propone le seguenti doglianze:

1. violazione e falsa applicazione degli articoli 26 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 39, comma 4 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; eccesso di potere per errore dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria; illogicità manifesta: in sostanza lamenta che la normazione citata nella rubrica del motivo consente al cittadino straniero che ha documentato la sussistenza di tutte le condizioni all’uopo previste dalla legge (disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di idonea sistemazione abitativa; conseguimento di tutte le autorizzazioni per l’esercizio della programmata attività commerciale), come avviene nel suo caso, di ottenere il visto di ingresso denegato; inoltre nel suo caso il diniego è tanto più illegittimo se si considera che egli si è procurato sia la dichiarazione della Camera di Commercio di Cuneo la dichiarazione della insussistenza di motivi ostativi all’esercizio dell’attività di import export di prodotti non alimentari, sia il nulla osta della Questura di Cuneo, secondo quanto stabilito dall’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999; sostiene pure che il DPCM del 2010 inserisce un criterio quello dell’imprenditore che "svolge attività di interesse per l’economia italiana" che non è previsto dalla legislazione primaria; il diniego è anche contrario all’accordo tra la Repubblica italiana e quella Ucraina sulla reciproca protezione degli investimenti sottoscritto a Roma in data 2 maggio 1995;

2. violazione falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AVUTO riguardo alla compiuta relazione prodotta dall’Amministrazione a seguito della disposta istruttoria;

RILEVATO che la censura principalmente proposta non appare condivisibile, dal momento che l’Ambasciata d’Italia in Kiev nella relazione ha, in particolare, specificato che, poiché l’ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro autonomo avviene per quote stabilite con apposito DPCM e nel caso è quello del 20 aprile 2010 il quale lo consente nei limiti del contingente solo ad "imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana", la valutazione dell’interesse per l’economia italiana è affidata alla Rappresentanza diplomatico consolare che nel caso in specie relativo ad una non meglio specificata attività di import export,(nell’intervista il ricorrente ha dichiarato di volersi dedicare "all’acquisto in Italia di abbigliamento all’ingrosso da rivendere poi in Ucraina") non l’ha ritenuto sussistente;

CONSIDERATO che nel prosieguo la relazione dell’amministrazione pone pure in risalto che:

1. "nell’anno precedente la richiesta di visto (2009) lo straniero ha prodotto con la propria attività di "vendita all’ingrosso di abbigliamento in Ucraina" un "volume di incassi" di 139.130 grivne pari a poco più di Euro 12.000;

2. che il ricorrente non risulta avere mai ottenuto né richiesto in precedenza visti per l’Italia; dall’esame del passaporto egli è risultato titolare di 2 visti polacchi ed uno della Repubblica Ceca, tutti utilizzati in maniera non conforme a quanto previsto dagli Accordi di Schengen;

3. nessuna documentazione commerciale, a riprova dell’inesistenza di qualunque vincolo o legame con imprese italiane è stata presentata"

con la conseguenza che non appare condivisibile neppure il dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria;

CONSIDERATO che anche l’aspetto della censura con il quale parte ricorrente fa valere che nessuna norma primaria prevede il criterio restrittivo dell’"imprenditore che svolge attività di interesse per l’economia italiana" non ha fondamento, dovendosi rilevare che il decreto flussi annuale, che per quanto ne interessa è quello adottato con DPCM del 20 aprile 2010, fa esplicito riferimento "all’art. 3 del testo unico sull’immigrazione, come modificato dall’art. 10ter del decretolegge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel documento programmatico triennale," e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato", come è avvenuto nel caso in esame, in cui pertanto la copertura normativa del DPCM in esame appare assicurata dal citato articolo 3 del Testo Unico dell’Immigrazione;

RILEVATO che anche la censura di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non appare condivisibile nella considerazione che nei provvedimenti a carattere vincolato, come sono riconosciuti i visti di ingresso, la mancanza del preavviso di provvedimento negativo produce le stesse conseguenza della mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, e cioè che alla stregua dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 il giudice non può più adottare l’annullamento del provvedimento vincolato per vizi formali, laddove l’Amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto dispositivo avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, mentre, per le superiori considerazioni tale prova appare abbondantemente raggiunta, con la ridetta relazione dell’Ambasciata d’Italia in Kiev;

CONSIDERATO che, pertanto il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure e che, di conseguenza il ricorso va pertanto respinto;

CONSIDERATO che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente O.A. al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8797 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che, con sentenza n. 12009 del 2008, il T.a.r. del Lazio accoglieva il ricorso proposto da numerosi ricorrenti, tra cui lo stesso, per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare, il T.a.r. accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo, nella base pensionabile e nella base di calcolo della buonuscita delle due ore di servizio straordinario obbligatorio, a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Espone, altresì, di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, per effetto del decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude, chiedendo, pertanto, che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza e che sia eventualmente nominato un commissario ad acta, come per legge.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, è stato disposto un rinvio per consentire al ricorrente di depositare puntuale documentazione che rendesse possibile al T.a.r. di accertarne la precipua posizione.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011, nella quale il Collegio ha ritenuto inammissibile la richiesta di parte ricorrente, per le ragioni nel prosieguo indicate.

Deve considerarsi, infatti, che l’esponente aziona la pretesa a conseguire l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, a decorrere dal 31 dicembre 1995, pur essendo ancora in servizio.

Al riguardo, è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa essere considerata quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione inammissibile, atteso che, a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e dell’indennità di buonuscita potrà avere attuazione solo quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno, e cioè al momento del collocamento in quiescenza, secondo quanto pure specificato dall’art. 4, comma 4, del menzionato d.P.R. n. 395/1995, sulla base del quale la pretesa è stata riconosciuta dal T.a.r..

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Per le suindicate considerazioni il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità del giudizio di ottemperanza all’esame della sezione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.