Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 29-03-2011, n. 12746

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ott. De Santis Fausto che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione L.Y., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 29.1.2010, che in riforma della più severa sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Prato il 16.2.2009, per il reato di tentata estorsione in concorso, ridusse la pena inflittagli, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Secondo l’accusa, il ricorrente, agendo in concorso con un connazionale, avrebbe cercato con gravi minacce di indurre Z. J. a prostituirsi per loro conto, o a consegnare, in alternativa, la somma di Euro 5.000.

Deduce la difesa, con il primo motivo, il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, e di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) (per quel che riguarda i vizi motivazionali deve intendersi, in realtà, il riferimento alla lett. e), in punto di valutazione dell’attendibilità della persona offesa, la cittadina cinese Z. J., nonostante le gravi perplessità asseritamente emerse al riguardo nel corso dell’istruzione dibattimentale.

Un primo aspetto della questione riguarda l’offerta della somma di 200 Euro alla donna da parte dell’imputato e del suo complice, che la Corte territoriale per superare la contraddizione dell’iniziativa con l’ipotesi accusatoria, avrebbe spiegato con ipotesi del tutto svincolate da qualunque riferimento processuale.

Analogo, arbitrario puntellamento delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte di merito avrebbe operato con riferimento alle contraddizioni in cui la stessa sarebbe incorsa sul suo precedente rapporto di conoscenza con i presunti estortori, e sulla smentita delle sue dichiarazioni da parte del sedicente fidanzato, S.L. Q.. Nel ricorso si analizzano dettagliatamente numerosi incisi delle dichiarazioni della Z.; si rilevano le sue incertezze nell’identificazione dei presunti estortori e si sottolinea l’ambiguità delle sue indicazioni sul contesto criminale nel quale sarebbe stato inserito anche il ricorrente. Infine, la difesa sottolinea la significativa reticenza della persona offesa sulle proprie reali attività professionali, essendo emerso che ella non era una comune operaia, ma gestiva in realtà una casa di prostituzione.

Gli ultimi due motivi fanno riferimento al trattamento sanzionatorio,a proposito del quale la difesa eccepisce il difetto di motivazione della sentenza sia in relazione alla mancata concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, che con riguardo all’applicazione dei generali criteri direttivi fissati dall’art. 133 c.p..

Il ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero, nella motivazione della sentenza impugnata si da già conto di tutte le perplessità difensive con argomentazioni che appaiono logiche e coerenti, soprattutto in riferimento ad un dato processuale significativamente del tutto trascurato dalla difesa, cioè il servizio di osservazione sollecitato dalla Z. ai carabinieri nella fase conclusiva della vicenda, e che aveva condotto all’arresto dei due complici.

E ovvio che tale passaggio processuale supera, da una parte, ogni problema di identificazione del ricorrente, dall’altra, come giustamente rilevano i giudici di appello, costituisce chiaro sintomo dell’attendibilità della persona offesa, che ben difficilmente avrebbe sollecitato controlli di polizia capaci di sventare accuse calunniose. Alquanto marginale appare poi la questione dell’identità professionale della Z., soprattutto perchè essa non sposta di molto le motivazioni delle richieste estorsive, che rimarrebbero comunque legate agli interessi degli imputati nel settore dello sfruttamento della prostituzione, ed essendo peraltro comprensibile una certa reticenza della persona offesa ad ammettere il proprio personale coinvolgimento nella stessa illecita attività. Non va infine trascurato che le notazioni difensive sono sostenute da riferimenti parziali a singoli incisi delle dichiarazioni della persona offesa, evidentemente selezionati in funzione di un chiaro interesse di parte, mentre alcune indicazioni processuali fanno riferimento al contenuto di atti – nella specie la denuncia sporta dalla persona offesa – normalmente non destinati a transitare nel fascicolo del dibattimento, senza che la difesa spieghi le modalità della loro introduzione (o evocazione) in giudizio.

Anche in punto di trattamento sanzionatorio le valutazioni dei giudici territoriali appaiono infine adeguate alla rilevata gravità dei fatti e all’intensità del dolo, quest’ultima desunta dall’insistenza dell’imputato e del suo complice nelle condotte intimidatorie, pur successivamente alla denuncia sporta dalla persona offesa.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3210 forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di non idoneità agli accertamenti dell’efficienza fisica, relativi al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 5083 volontari in ferma prefissata nelle Forze Armate, perché nella corsa piana di 2.000 metri ha superato il tempo massimo consentito di 13 minuti avendo impiegato 13 minuti e 13 secondi;

Considerato che la ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che la prima censura dedotta, con la quale si eccepisce la illegittima composizione della Commissione esaminatrice per la mancata presenza di un componente di sesso femminile, non appare condivisibile in quanto l’assenza di una componente donna nella commissione di concorso non assume un rilievo autonomo in ordine alla posizione delle singole partecipanti di sesso femminile, e può essere dedotta come vizio soltanto se accompagnata da qualche circostanza "che evidenzi un comportamento dell’Amministrazione globalmente inteso ad attivare pratiche discriminatorie ai danni delle concorrenti" (cfr. CONS. STATO – SEZ.V – n. 5572 del 23 ottobre 2007 – CONS. STATO – SEZ.V – n. 3184 del 6 giugno 2002);

Considerato che, successivamente al deposito da parte dell’Amministrazione resistente della documentazione richiesta con la precedente ordinanza istruttoria n. 1360 del 6 ottobre 2010 di questa Sezione, la ricorrente ha notificato in data 8 gennaio 2011 motivi aggiunti con i quali ha contestato le risultanze relative alle modalità di svolgimento della prova sostenuta dalla stessa;

Considerato che dall’esame della suddetta documentazione non si riscontra il lamentato errore da parte della Commissione nella valutazione della prova (corsa piana 2.000 metri) effettuata dalla ricorrente, la quale, seppure di poco, ha superato il limite massimo consentito per lo svolgimento della prova stessa;

Considerato che le risultanze del verbale di accertamento delle prove di efficienza fisica debbono ritenersi veritiere, a meno che non vengano contestate con querela di falso che, nella fattispecie, non risulta esperita;

Considerato, infine, che non sussiste il lamentato difetto di motivazione dell’impugnato giudizio di non idoneità, atteso che esso contiene tutti gli elementi idonei a giustificarlo in ragione della particolare natura della prova, corsa piana di 2.000 metri, per cui la motivazione si basa sulla mancata conclusione da parte della ricorrente della suddetta prova nel tempo massimo consentito;

Conclusivamente il ricorso ed i successivi motivi aggiunti vanno respinti, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-08-2011, n. 17269

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11 dicembre 2007 la Corte d’Appello di Genova, per quanto rileva in questa sede, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 5 dicembre 2005 ha rigettato la domanda proposta da C.M., R.A. ed E.A. intesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni per i periodi lavorativi indicati in ciascun ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, durante i quali erano stati esposti all’amianto, e la conseguente condanna dell’I.N.P.S. alla rivalutazione, sotto il profilo contributivo, mediante l’applicazione del coefficiente 1,5, dell’intero periodo di esposizione all’amianto. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza sulla base delle risultanze dell’accertamento tecnico d’ufficio disposto durante il secondo grado di giudizio, secondo cui nessuno dei lavoratori ed in nessuno dei reparti dello stabilimento OMSAV di Savona presso cui avevano prestato la propria attività lavorativa, era stato esposto al rischio di inalazione di fibre di amianto in concentrazione superiore alla soglia fissata dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione il C., il R. e l’ E. articolandolo su cinque motivi.

Resiste con controricorso l’I.N.P.S..
Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da C.F. privo di procura alle liti.

Riguardo agli altri ricorrenti, con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ed omessa motivazione in punto rinnovo della CTU già esperita in primo grado. In particolare si deduce che la Corte territoriale non avrebbe motivato il rinnovo della CTU nè la preferenza nell’accogliere le conclusione della consulenza disposta in grado di appello anzichè di quella disposta nel giudizio di primo grado.

Con secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione di norme di diritto e violazione o errata applicazione degli artt. 156, 194 e 195 cod. proc. civ. e art. 90 disp. att. cod. proc. civ. per violazione del contraddittorio, e nullità della CTU. In particolare si assume che sarebbero state violate norme a garanzia della difesa non essendo stato posto l’elaborato peritale a disposizione delle parti prima del suo deposito come disposto in sede di conferimento dell’incarico; inoltre il consulente d’ufficio avrebbe manifestato un evidente pregiudizio prima e nel corso delle indagini peritali.

Con terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, e difetto di motivazione in ordine all’eccezione di nullità della CTU. Con quarto motivo si deduce insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, difetto di motivazione in ordine alla prevalenza attribuita alle conclusioni della CTU esperita in secondo grado rispetto alla CTU esperita in primo grado, nonchè riguardo alle censure mosse alla CTU di secondo grado, con specifico riferimento ad arbitrarietà dei criteri adottati, mancato esame delle risultanze probatorie, utilizzo di documentazione preesistente al giudizio, estranea agli atti di causa e non autorizzata dal Giudice.

Con quinto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, nonchè degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 153 disp. att. cod. proc. civ. In particolare si lamenta che la Corte d’Appello ha posto a carico degli appellati soccombenti la metà delle spese di CTU, mentre tali spese rientrerebbero negli oneri a cui si applica la regola dell’esonero dell’assicurato secondo il regime dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. I primi quattro motivi devono essere rigettati per omessa o insufficiente indicazione del quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. In particolare, per quanto riguarda il primo, il terzo ed il quarto motivo relativi al vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), questa Corte ha ripetutamente affermato che l’art. 366-bis cod. proc. civ., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dicta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (per tutte Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556). Nel caso in esame i suddetti motivi relativi alla motivazione non contengono alcuna indicazione di sintesi nel senso sopra detto. Per quanto riguarda, invece, il secondo motivo in cui si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) il quesito di diritto risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4 gennaio 2001 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7 aprile 2009 n. 8463).

Il quinto motivo è invece fondato. Le spese di CTU rientrano negli oneri cui si applica la regola dell’esonero dell’assicurato (per tutte Cass. 8 aprile 2000 n. 4481), mentre alla fattispecie in esame va applicato l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto la norma innovativa trova applicazione ai procedimenti iniziati con ricorso introduttivo del giudizio depositato dal 1 ottobre 2003 (Cass. sez. un. 24 febbraio 2005 n. 3814), per cui le limitazioni di reddito introdotte dalla norma citata ai fini della gratuità del giudizio, non sono applicabili ai procedimenti, come il presente, introdotto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.L. citato. Pertanto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con conseguente dichiarazione che nulla è dovuto dai ricorrenti R. A. ed E.A. per le spese dell’intero processo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di C.F.;

rigetta i primi quattro motivi di ricorso; accoglie il quinto; cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto da R.A. ed E.A. per le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 19-05-2011, n. 749

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Evidenziato:

– che non può essere ammessa agli atti della causa la memoria depositata dalla controinteressata il 10/5/2011, in quanto tardiva rispetto al termine dimidiato di 15 giorni liberi (da calcolare a ritroso dalla data dell’udienza di discussione) ai sensi degli artt. 73 e 87 del Codice del processo amministrativo;

– che l’uniforme giurisprudenza propende per l’espunzione dagli atti del giudizio delle memorie depositate oltre il termine perentorio fissato dall’art. 73 comma 1 del Codice del processo amministrativo (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II – 22/1/2011 n. 80; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I – 12/1/2011 n. 12; si veda anche T.A.R. Lazio Roma, sez. I – 7/2/2011 n. 1139);

Atteso:

– che il diritto di accesso è riconosciuto come diritto soggettivo ad un’informazione qualificata, a fronte del quale l’amministrazione pone in essere un’attività materiale vincolata;

– che, dal punto di vista soggettivo (lato attivo), l’istanza del richiedente deve essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso;

– che l’art. 22 comma 1 lett. b) della L. 7/8/1990 n. 241, nel testo novellato dalla L. 11/2/2005 n. 15, stabilisce che debbono considerarsi "interessati", "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso";

– che l’impresa ricorrente, riunita in ATI con la controinteressata (capogruppo mandataria), ha ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di posa del collettore fognario occidentale, per circa 2.000.000 Euro;

– che le opere sono state realizzate e collaudate, e risulta emesso il certificato di regolare esecuzione;

– che tuttavia lamenta la ricorrente che non vi sarebbe traccia dei pagamenti effettuati dalla capogruppo G.A. a favore di subappaltatori e fornitori di materiali;

– che l’interesse alla conoscenza di tali informazioni sarebbe collegato alle "voci" di una situazione di insolvenza della controinteressata, per cui l’impresa mandante è preoccupata che eventuali fornitori e subappaltatori insoddisfatti possano avanzare pretese nei suoi confronti in forza della responsabilità solidale ex art. 37 comma 5 del D. Lgs. 163/2006;

– che la stazione appaltante ha opposto un parziale diniego all’istanza estensiva;

Tenuto conto:

– che in via generale, le necessità difensive – riconducibili ai principi tutelati dall’art. 24 della Costituzione – sono ritenute prioritarie rispetto alle istanze di riservatezza di soggetti terzi (cfr. Consiglio di Stato, ad. plenaria – 4/2/1997 n. 5);

– che deve essere in buona sostanza garantito agli interessati l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, dal momento che il diritto di difesa è garantito a livello costituzionale;

– che ad ogni modo la L. 241/90 specifica come non siano sufficienti esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad un effettivo bisogno di tutela di situazioni giuridicamente apprezzabili che si assumano lese;

Considerato:

– che, in virtù degli elementi esposti negli atti di causa, la pretesa ostensiva della ricorrente non assume lo spessore minimo indispensabile a renderla degna di rilievo ed apprezzamento;

– che infatti non è documentata l’esistenza di situazioni di inadempienza della controinteressata nei confronti di fornitori e subappaltatori, né risultano pervenute alla Società ricorrente formali sollecitazioni di pagamento;

– che la stessa deduzione sulla situazione di difficoltà (stato di liquidazione, insolvenza) in cui verserebbe G.A. – da questa per la verità vigorosamente contestata – non è accompagnata da alcun dato probatorio;

– che è pur vero che l’interesse all’accesso ai documenti va infatti valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcuna valutazione in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe eventualmente proporre;

– che è tuttavia necessario che tra la domanda di accesso e l’esigenza di difendere i propri interessi giuridici vi sia un rapporto strumentale (anche inteso in senso ampio);

– che in questa fase la pretesa non è qualificabile come mezzo utile alla difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, mentre un’eventuale contenzioso tra la Società ricorrente e la controinteressata sarà vagliato dall’organo giurisdizionale competente a pronunciarsi;

– che siamo in definitiva in presenza della rivendicazione giudiziale di un diritto che spetta solo "in astratto" a colui che lo aziona, poiché in concreto non affiora per il momento alcun vantaggio – che il legislatore ritiene "comunque" degno di apprezzamento – consistente nel rendere possibile la cura e la difesa in (altro) giudizio dei propri interessi giuridici (cfr. sentenza Sezione 14/1/2011 n. 54);

– che in conclusione il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile;

Atteso:

– che, sull’art. 89 del c.p.c., questo Tribunale ha osservato (cfr. sentenza Sezione 20/4/2006 n. 398 confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. VI – 19/8/2009 n. 4986) come secondo la giurisprudenza la disposizione ha attribuito la prevalenza al diritto della controparte al decoro ed all’onore nella sola ipotesi in cui le espressioni utilizzate non abbiano alcuna relazione con l’esercizio della difesa e siano formulate al solo scopo di offendere la controparte (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 27/9/2004 n. 6291).

– che solo qualora le pesanti insinuazioni ed il linguaggio irriguardoso adoperato appaiano oltremodo eccessivi e gravemente lesivi del decoro della parte avversaria, oltrepassando i limiti dell’aspra e vigorosa dialettica propria della sede processuale, va disposta la loro cancellazione;

– che le formule adoperate nell’atto introduttivo del giudizio, pur adombrando la presenza di fatti idonei ad incidere sull’immagine della controinteressata, presentano una chiara attinenza con l’oggetto della controversia, in quanto tese a dimostrare l’interesse alla pretesa estensiva;

– che costituiscono, pertanto, uno strumento per indirizzare la decisione del giudice e vincere la causa;

– che sulla base di tale rilievo va disattesa la richiesta cancellazione delle citate espressioni (cfr. T.A.R. Brescia – 27/10/2005 n. 1062), e la correlata domanda risarcitoria;

Evidenziato:

– che le spese di lite possono essere parzialmente compensate, nella misura del 50%, nei confronti della controinteressata, alla luce dell’obiettiva peculiarità e novità della questione dedotta;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Respinge l’istanza di cancellazione di frasi offensive e la correlata domanda risarcitoria.

Condanna parte ricorrente a corrispondere alla controinteressata la somma di Euro 1.850 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

Nulla per le spese nei confronti dell’amministrazione, non costituitasi in giudizio.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.