Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ott. De Santis Fausto che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ha proposto ricorso per cassazione L.Y., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 29.1.2010, che in riforma della più severa sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Prato il 16.2.2009, per il reato di tentata estorsione in concorso, ridusse la pena inflittagli, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Secondo l’accusa, il ricorrente, agendo in concorso con un connazionale, avrebbe cercato con gravi minacce di indurre Z. J. a prostituirsi per loro conto, o a consegnare, in alternativa, la somma di Euro 5.000.
Deduce la difesa, con il primo motivo, il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, e di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) (per quel che riguarda i vizi motivazionali deve intendersi, in realtà, il riferimento alla lett. e), in punto di valutazione dell’attendibilità della persona offesa, la cittadina cinese Z. J., nonostante le gravi perplessità asseritamente emerse al riguardo nel corso dell’istruzione dibattimentale.
Un primo aspetto della questione riguarda l’offerta della somma di 200 Euro alla donna da parte dell’imputato e del suo complice, che la Corte territoriale per superare la contraddizione dell’iniziativa con l’ipotesi accusatoria, avrebbe spiegato con ipotesi del tutto svincolate da qualunque riferimento processuale.
Analogo, arbitrario puntellamento delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte di merito avrebbe operato con riferimento alle contraddizioni in cui la stessa sarebbe incorsa sul suo precedente rapporto di conoscenza con i presunti estortori, e sulla smentita delle sue dichiarazioni da parte del sedicente fidanzato, S.L. Q.. Nel ricorso si analizzano dettagliatamente numerosi incisi delle dichiarazioni della Z.; si rilevano le sue incertezze nell’identificazione dei presunti estortori e si sottolinea l’ambiguità delle sue indicazioni sul contesto criminale nel quale sarebbe stato inserito anche il ricorrente. Infine, la difesa sottolinea la significativa reticenza della persona offesa sulle proprie reali attività professionali, essendo emerso che ella non era una comune operaia, ma gestiva in realtà una casa di prostituzione.
Gli ultimi due motivi fanno riferimento al trattamento sanzionatorio,a proposito del quale la difesa eccepisce il difetto di motivazione della sentenza sia in relazione alla mancata concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, che con riguardo all’applicazione dei generali criteri direttivi fissati dall’art. 133 c.p..
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, nella motivazione della sentenza impugnata si da già conto di tutte le perplessità difensive con argomentazioni che appaiono logiche e coerenti, soprattutto in riferimento ad un dato processuale significativamente del tutto trascurato dalla difesa, cioè il servizio di osservazione sollecitato dalla Z. ai carabinieri nella fase conclusiva della vicenda, e che aveva condotto all’arresto dei due complici.
E ovvio che tale passaggio processuale supera, da una parte, ogni problema di identificazione del ricorrente, dall’altra, come giustamente rilevano i giudici di appello, costituisce chiaro sintomo dell’attendibilità della persona offesa, che ben difficilmente avrebbe sollecitato controlli di polizia capaci di sventare accuse calunniose. Alquanto marginale appare poi la questione dell’identità professionale della Z., soprattutto perchè essa non sposta di molto le motivazioni delle richieste estorsive, che rimarrebbero comunque legate agli interessi degli imputati nel settore dello sfruttamento della prostituzione, ed essendo peraltro comprensibile una certa reticenza della persona offesa ad ammettere il proprio personale coinvolgimento nella stessa illecita attività. Non va infine trascurato che le notazioni difensive sono sostenute da riferimenti parziali a singoli incisi delle dichiarazioni della persona offesa, evidentemente selezionati in funzione di un chiaro interesse di parte, mentre alcune indicazioni processuali fanno riferimento al contenuto di atti – nella specie la denuncia sporta dalla persona offesa – normalmente non destinati a transitare nel fascicolo del dibattimento, senza che la difesa spieghi le modalità della loro introduzione (o evocazione) in giudizio.
Anche in punto di trattamento sanzionatorio le valutazioni dei giudici territoriali appaiono infine adeguate alla rilevata gravità dei fatti e all’intensità del dolo, quest’ultima desunta dall’insistenza dell’imputato e del suo complice nelle condotte intimidatorie, pur successivamente alla denuncia sporta dalla persona offesa.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
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