Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 01-06-2011, n. 22055 Esecuzione

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to per prescrizione.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2.3.2010 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa in data 5.4.2007 con la quale C.P. era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 perchè, in qualità di legale rappresentante della cooperativa agricola Punta Secca, aveva occupato alle sue dipendenze il cittadino extracomunitario S.N., sprovvisto di permesso di soggiorno; reato accertato in data (OMISSIS). La Corte d’appello riteneva infondato il motivo dedotto dall’appellante, il quale aveva sostenuto la non punibilità del reato, in applicazione dell’art. 2 c.p., in quanto lo S. era cittadino romeno e la Romania aveva aderito dal 1 gennaio 2007 all’Unione Europea.

Respingeva anche la richiesta di applicazione dell’indulto, in sostituzione della concessa sospensione condizionale della pena, in quanto quest’ultimo beneficio era più favorevole e, comunque, l’imputato avrebbe potuto godere dell’indulto in caso di revoca della sospensione condizionale della pena.

Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:

– immotivatamente e illogicamente il primo giudice aveva ritenuto più favorevole la sospensione condizionale della pena, senza tener conto della revocabilità di questo beneficio;

– l’imputato era stato condannato al pagamento delle spese processuali, nonostante l’impugnazione fosse giustificata dall’oscillante orientamento giurisprudenziale sulla questione dedotta con i motivi d’appello;

– il reato doveva essere dichiarato prescritto, essendo stato commesso prima della nuova normativa sulla prescrizione.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Dalla sentenza di primo grado si evince che era stata la difesa, nelle sue conclusioni, a chiedere – subordinatamente alla mancata assoluzione – la sospensione condizionale, beneficio che gli è stato concesso dal primo giudice. Con i motivi d’appello, in via subordinata, la difesa ha avanzato richiesta dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, che correttamente il giudice dell’appello ha respinto, in quanto l’indulto non può essere applicato contestualmente alla sospensione condizionale della pena, prevalendo quest’ultimo beneficio, che estingue il reato alle condizioni previste, sull’indulto che estingue solo la pena (V. Sez. U. sent. n. 36837 del 15.7.2010, Rv. 247940).

Il giudice dell’appello, in caso di conferma della sentenza di primo grado, deve condannare sempre l’appellante al pagamento delle spese processuali, in quanto non esiste alcuna norma che consenta di omettere questa condanna nel caso in cui l’impugnazione fosse giustificata da oscillazioni giurisprudenziali sulla questione dedotta.

Pertanto il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.

Quando il giudice dell’appello ha pronunciato la sentenza, il reato de quo non era prescritto nè in base all’attuale normativa nè in base a quella previgente, non essendo ancora trascorsi quattro anni e sei mesi dalla commissione del fatto.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (V. Sez. U. sent. n. 32 del 22.11.2000, Rv. 217266).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 22288 Accertamento

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à del processo per violazione del litisconsorzio necessario.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso:

che l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso sentenza di appello, che, nell’ambito di giudizio intercorso nei soli confronti del socio, ha respinto l’appello dalla stessa promosso contro decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso promosso dal contribuente avverso avviso, con il quale, per le annualità 1996, era stato accertato a suo carico maggior imponibile irpef da "reddito di partecipazione" alla Mit s.a.s.;

– che il contribuente resiste con controricorso, illustrato anche con memoria;

rilevato:

– che, in tema di controversia avente ad oggetto l’accertamento del reddito di partecipazione dei soci di società di persona, le Sezioni Unite di questa Corte (con sent. 14815/08), hanno affermato il principio secondo cui: "La unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alìobbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. ss.uu. 1052/07); che, pertanto, si verte in fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza: – che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); – che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., e art. 111 Cost., comma 2; – che trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio";

osservato:

– che, riscontrata la violazione del suindicato litisconsorzio, nella specie, occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio;

considerato:

– che, conseguentemente, la decisione impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che si atterrà alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU.;

– che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

la Corte: decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 07-07-2011, n. 976 Controversie in materia elettorale

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Svolgimento del processo

Il ricorrente sig. L.F., candidato alla carica di consigliere comunale nella lista civica "Percatanzaro, con ricorso, depositato il 10 giugno 2011, impugna i risultati delle operazioni elettorali relative alla consultazione del 15 e 16 maggio 2011 per il rinnovo del Consiglio comunale di Catanzaro e l’elezione del Sindaco.

Espone che all’esito delle operazioni di spoglio lo stesso risultava essere il primo degli eletti nella detta lista, con 455 voti di preferenza, ma che, a seguito delle operazioni di verifica presso la commissione elettorale, al medesimo non venivano confermati alcuni voti, che, inizialmente, risultavano, sia sui cartelloni affissi nei seggi e verificati dai rappresentanti di lista, sia sul sito ufficiale del Comune di Catanzaro, con la conseguenza che da primo degli eletti si veniva a collocare come secondo, per un voto soltanto, per un totale di 450 voti, mentre al sig. Luigi Levato venivano attribuiti 451 voti.

Precisa, altresì, che dopo lo spoglio, nelle sezioni n. 30, sez. 80 e 81 allo scrivente risultavano attribuiti n. 3 voti per ciascuna delle predette sezioni, voti non più risultanti dopo la verifica della Commissione.

Aggiunge inoltre che, durante lo spoglio, il 16 maggio 2011, il Presidente del seggio n. 61, Sig.ra Basile, annullava oltre 10 voti di preferenza al ricorrente, rifiutandosi, di inserire la contestazione fatta da Leone Michele rappresentante di lista ufficiale.

Pertanto il ricorrente, sia pur proclamato eletto nella lista PERCATANZARO, risultava secondo nella lista, dopo il sig. Levato.

Secondo la difesa di parte ricorrente la mancata attribuzione dei voti sopra indicati e l’attribuzione di 10 voti al candidato nella medesima lista, sig. Levato, sarebbero illegittime per violazione delle modalità di espressione del voto, per erroneità del conteggio della attribuzione dei voti ex art. 57 d.p.r. 570/60 nonché per violazione delle norme sulla vidimazione delle schede.

Il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento del provvedimento di proclamazione degli eletti in parte qua, con conseguente correzione del risultato elettorale.

Né il Comune né il controinteressato si sono costituiti in giudizio.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Con il gravame proposto il ricorrente, proclamato eletto per la lista "Percatanzaro" nell’ambito della quale si è presentato, si duole della attribuzione delle preferenze per come avvenuta, in parte, in sede di spoglio presso la sezione 81, a seguito dell’annullamento delle preferenze espresse ed, in parte, in sede di verifica presso la Commissione elettorale.

A seguito di tali operazioni al ricorrente sarebbero stati attribuiti 16 voti in meno, con il risultato che lo stesso è risultato, anziché primo degli eletti, secondo, con uno scarto di un voto rispetto al candidato Levato Luigi.

Ritiene il Collegio che dall’eventuale accoglimento del gravame non possa derivare alcuna concreta utilità per il ricorrente, atteso che lo stesso è stato comunque proclamato eletto.

Né può ravvisarsi un interesse meritevole di tutela all’esatto conteggio delle preferenze laddove l’eventuale correzione non possa in alcun modo modificare il risultato elettorale che, nel caso di specie, è rappresentato dalla elezione alla carica di consigliere comunale.

Il ricorso è altresì inammissibile per genericità delle censure.

In materia elettorale, sebbene l’onere del ricorrente di specificazione dei motivi debba essere valutato con rigore attenuato, in quanto subisce un necessario temperamento posto che le fasi in cui si svolge il complesso procedimento elettorale non sono tutte immediatamente conoscibile da parte del soggetto legittimato al ricorso, tuttavia, detto onere non può essere del tutto eluso, consentendo la formulazione di motivi generici che si traducano nella denuncia di vizi coincidenti con mere illazioni o affermazioni apodittiche del ricorrente. E’ infatti onere del ricorrente indicare con precisione la contestazione nonché la natura del vizio denunciato, con riferimento a fattispecie prospettate con sufficiente grado di certezza. D’altro canto proprio l’onere di specificità dei motivi integra quel principio di prova, che costituisce indizio di attendibilità della ricostruzione che sorregge la formulazione delle doglianze di diritto. Lo scopo è quello di evitare che l’astratta deduzione di vizi si trasformi in un mero espediente per provocare un inammissibile generale riesame delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo. In tal senso la precisione dei motivi non può scendere al di sotto di una soglia minimale che consenta di filtrare i ricorsi meramente esplorativi (così, ex multis, Tar Lazio, Sez. II bis, 1860/2010).

Nel caso di specie il ricorrente non accenna in alcun modo ai motivi per i quali si dovrebbe ritenere illegittimo l’annullamento delle preferenze inizialmente conteggiate, mediante una descrizione dei vizi riscontrati nelle operazioni elettorali.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Atteso che nessuna delle parti intimate si è costituita le spese di giudizio restano a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 19-07-2011, n. 28460

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 28.4.2010 la Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 27.2.2002 che aveva condannato M.O., M.G. e C. C. per due tentate estorsioni, rideterminava la pena per M.O. in anni 3 di recl. ed Euro 800,00 di multa e per M.G. e C.C. in anni 2 mesi 6 di recl. ed Euro 600,00 di multa.

Ricorrono per Cassazione i difensori degli imputati.

In particolare il difensore di M.O. deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. mancanza di motivazione in ordine al 3 motivo d’appello con il quale era stata richiesta l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3. 2. illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità concorsuale dell’imputato.

3. mancata motivazione in ordine all’esclusione della desistenza volontaria.

Il difensore di M.G. deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. violazione di legge con riguardo all’art. 629 c.p.. Lamenta il ricorrente l’assenza di minaccia con riguardo ad entrambe le tentate estorsioni. Contesta inoltre l’utilizzazione della deposizione del Brigadiere S. ai sensi dell’art. 195 c.p.p., comma 4, così come modificato dalla L. n. 63 del 2001;

2. violazione di legge per mancata applicazione della desistenza volontaria e delle circostanze attenuanti genetiche.

Il difensore di C.C. deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. violazione dell’art. 195 c.p.c., comma 4. Sostiene il ricorrente che con riguardo alle deposizioni rese dall’Agente di P.G. S. doveva applicarsi l’art. 195 c.p.p., comma 1. 2. violazione di legge con riguardo all’art. 629 c.p., per assenza di minaccia.

3. mancato riconoscimento della desistenza volontaria.

I ricorrenti propongono alcuni motivi identici che possono pertanto essere trattati congiuntamente.

Deve dichiararsi la manifesta infondatezza dei motivi sollevati dalla difesa M.G. e C.C. in ordine alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’Ag. Di P.G. S..

Correttamente il Tribunale ha utilizzato la testimonianza de relato dell’ufficiale di polizia giudiziaria, Brig. S.. La prova orale in parola è stata, infatti, assunta il 12 gennaio 2001 e quindi prima della entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63, la quale, novellando l’art. 195 c.p.p., comma 4, ha reintrodotto il divieto di assunzione della testimonianza degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (la disposizione, contenuta nel testo originario dell’art. 195 c.p.p. era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza del 31 gennaio 1992).

In relazione alla relativa questione di diritto intertemporale, insorta per effetto della reintroduzione del divieto de quo, questa Corte ha fissato il seguente principio di diritto: "La deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni di testimoni, avvenuta prima dell’entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, è legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento ed è pienamente utilizzabile, in applicazione del principio generale stabilito dall’art. 526 c.p.p,, secondo cui il giudice può utilizzare ai fini della deliberazione le prove legittimamente acquisite nel dibattimento, in quanto detta legge, modificando l’art. 195 c.p.p., comma 4, ha introdotto non un divieto dì utilizzazione, ma uno specifico divieto di acquisizione probatoria" (Sez. 3, 8 giugno 2997, n. 33785, De Los Santos, massima n. 237634; cui ad de:

Sez. 1, 1 marzo 2006, n. 7352, Maffioli, massima n. 233136 e Sez. 2, 10 aprile 2002, n. 30275, Gafuri, massima n. 222783 (Cass. sez. 1, 8 aprile 2008 n. 17215, Cass. Sez. 2 n. 35191/08).

Restano, pertanto, superate le residue censure, sviluppate dalle difese sul presupposto (invero errato) della applicazione retroattiva dell’art. 195 c.p.p., comma 4, siccome novellato, alla prova in questione Manifestamente infondate sono le doglianze sollevate in ordine all’assenza di minaccia e al concorso di M.O.. Entrambi i motivi sono del tutto generici, non tenendo conto delle argomentazioni esposte nelle sentenze di merito, e prospettando una semplice rilettura del compendio probatorio, secondo un iter tipicamente inammissibile nel giudizio di legittimità.

Fondata è invece la doglianza in ordine alla reiterata richiesta di applicazione dell’art. 56 c.p., comma 3.

E’ vero che quando l’azione intimidatoria si realizza attraverso contatti verbali non è possibile riconoscere la desistenza nella pura e semplice inattività dell’agente, a meno che questa non si sia protratta per un tempo sufficiente a dimostrare che vi sia stato un vero e proprio abbandono del progetto estorsivo. Nel caso di specie la Corte d’Appello si è limitata a richiamare sul punto le argomentazioni del primo giudice che ha affermato: "che la circostanza che la richiesta di denaro sia stata avanzata solo una volta nei confronti di ciascuna delle persone offese non può essere interpretata nel senso di una desistenza degli imputati dall’intento criminoso. Ostativa in tal senso è proprio la circostanza che i prevenuti, dopo avere chiesto il denaro ad una delle vittime si siano successivamente rivolte all’altra, così chiaramente palesando la volontà dì persistere nelle illecite richieste estorsive" e ha sottolineato come peraltro fosse plausibile ritenere che le richieste fossero cessate a causa di un fattore esterno: la cattura del latitante M..

Ciò detto deve rilevarsi che, con riguardo a ciascun tentativo di estorsione contestato, la Corte non ha dato conto, a fronte di specifici motivi d’appello, delle ragioni, fondate su elementi probatori, che l’avevano portata a ritenere insussistente l’invocata desistenza pur a fronte di un’unica richiesta estorsiva nei confronti di ciascuna vittima, non reiterata e considerata anche la non provata sussistenza di elementi esterni in grado da determinare la rottura dell’iter criminoso in assenza di volontà dei correi.

La sentenza impugnata deve essere per l’effetto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria perchè proceda a nuova valutazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria sulla scorta dei principi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

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