Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-12-2011, n. 28287 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C., A., L., G. e M.M., in proprio e quali eredi di T.V., proponevano appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento del 10.12.2002, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta a seguito del decesso della stessa T. rispettivamente moglie e madre degli appellanti -, avvenuto presso l’Ospedale di (OMISSIS), ove era stata trasferita in gravissime condizioni, provenendo dall’Ospedale (OMISSIS).

Presso quest’ultimo la paziente – secondo la tesi attorea – non aveva ricevuto le necessarie cure del caso, nè le erano stati praticati i dovuti accertamenti diagnostici all’atto del suo iniziale ricovero, avvenuto alle ore 1,39 del giorno precedente il decesso, intervenuto il (OMISSIS).

L’azienda Ospedaliera (OMISSIS), nel costituirsi, contestava la sussistenza di colpe da parte dei sanitari e del nesso di causalità fra le condotte di questi ultimi e l’evento mortale, chiedendo il rigetto della proposta impugnazione.

Anche la spa RAS, asssicuratrice dell’azienda appellata, si costituiva insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d’Appello, con sentenza dell’1.4.2009, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva la responsabilità dei sanitari dell’Ospedale (OMISSIS), condannando l’Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni.

Riteneva, poi, che, sulla domanda di garanzia proposta nel giudizio di primo grado nei confronti della RAS spa., assicuratore della convenuta, nessuna pronuncia dovesse essere adottata, per non essere stata riproposta, nel giudizio di appello, la relativa domanda di garanzia e manleva.

L’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resistono, con controricorso, C., A., L., G. e M.M..

Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata sotto la vigenza del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7 aprile 2009, n. 8463; v. anche Sez.Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7433).

I motivi rispettano i requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – violazione degli artt. 13 e 32 Cost. – violazione e/o falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, artt. 33 e 34.

Con il secondo motivo denuncia la omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Con il terzo motivo denuncia la omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c..

I primi tre motivi, per l’intrinseca connessione delle censure con gli stessi proposte, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati per le ragioni e nei termini che seguono. Le motivazioni con le quali la Corte di merito ha riconosciuto la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della struttura sanitaria Azienda Ospedaliera (OMISSIS) per l’evento letale occorso a T.V. sono del seguente tenore.

" …. i medici dell’ospedale di (OMISSIS), a fronte della diagnosi di cefalea vascolare fatta dal neurologo e a fronte del consiglio di questi di ricoverarsi per tenere sotto osservazione l’evolversi delle condizioni della paziente, non solo non avrebbero dovuto consentire le dimissioni della donna, ma avrebbero dovuto subito praticare quegli esami strumentali che potessero fugare ogni dubbio o confermarlo e prevenire l’ictus avvenuto poche ore dopo".

Aggiungendosi: "E’ vero che l’esame neurologico cui la T. fu sottoposta non rivelò nulla di preoccupante, ma è anche vero che l’atipico dolore insistente e proprio i pregressi episodi simili riferiti dalla paziente all’atto del suo ricovero d’urgenza avrebbero dovuto allertare i medici se, come è stato confermato dal CTU in sede di chiarimenti, una cefalea con le caratteristiche di quella accusata dalla T. può essere, secondo la letteratura medica, un chiaro sintomo di una fase iniziale di emorragia ed è un segno patognomico dell’emorragia sub aracnoidea".

Concludendosi: "Solo una tac, come si evince dai chiarimenti del ctu e dalla perizia di parte depositata già in primo grado dagli istanti, ove eseguita all’atto del primo ricovero avrebbe potuto evidenziare i segni dell’imminente rottura aneurismatica favorendo un tempestivo ricovero presso un reparto specializzato al fine di scongiurare l’evento letale o di attenuare le conseguenze dell’evento emorragico".

Il percorso argomentativo riprodotto, adottato dalla sentenza in questa sede impugnata, non può essere condiviso.

Nel censurare la sentenza di primo grado, in particolare per quel che concerneva l’assenza di sintomi attestanti l’esistenza di alterazioni neurologiche (assenza che avrebbe giustificato, secondo il primo giudice, il comportamento dei sanitari che consentirono le dimissioni della donna), la Corte di merito ne ha evidenziato l’erroneità perchè, così motivando, non ha tenuto conto "del fatto che l’esito negativo dei primi accertamenti neurologici non era significativo, dovendo considerarsi che vi erano aspetti che avrebbero dovuto insospettire i medici quali la localizzazione, l’intensità e la durata del dolore alla testa, che – nonostante i farmaci somministrati – non si attenuò nel corso delle tre ore che la paziente fu trattenuta in ospedale, tant’è che il consenso alle dimissioni fu sottoscritto dal M. e non dalla moglie che non era in condizioni di farlo. Tali fattori non potevano sfuggire ad una attenta osservazione e, lo si ripete, avrebbero dovuto ragionevolmente indurre il neurologo a non consentire le dimissioni della donna e a sottoporla al più presto ad un esame strumentale atto a confermare o fugare ogni dubbio".

Ed, ai fini della sussistenza del rapporto eziologico fra il comportamento ritenuto omissivo dei sanitari ed il momento di insorgenza dell’emorragia, ha considerato che "proprio il brevissimo lasso di tempo intercorso tra il primo ricovero con le dimissioni della T. ed il secondo ricovero, lascia ragionevolmente presumere che l’insorgenza dell’aneurisma sia da porre nelle ore in cui la paziente fu trattenuta in ospedale per il primo ricovero, sicchè è configurabile il nesso causale fra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito: infatti, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, deve ritenersi che l’opera dei sanitari, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi".

Emerge dalle risultanze del materiale probatorio acquisito agli atti e non contestato (dichiarazione n. 7802 del 22.7.1995 del registro bianco all.to n. 1 alla produzione di parte convenuta – fascicolo di primo grado con sottoscrizione del rifiuto di ricovero), che la T., in occasione del primo ricovero presso l’ospedale, richiese di essere dimessa, nonostante il parere del neurologo, che le aveva consigliato un ricovero precauzionale.

In questo contesto risulta anche in fatto – ulteriore circostanza non contestata – che M.C., coniuge della T., in sede di interrogatorio formale deferitogli nel giudizio di primo grado, alla prospettazione del ricovero della moglie, affermò "….quando il dottore mi propose il ricovero replicai che non mi sembrava necessario trattandosi di un semplice mal di testa…. firmai io il c.d. Registro bianco".

Tali emergenze probatorie lasciano dubbiosi in ordine alla qualificazione come negligente del comportamento, in tale circostanza, dei medici che consentirono le dimissioni della paziente.

Dimissioni che, nel contesto indicato, non potevano essere rifiutate, non sussistendo alcuna ipotesi di ricovero coattivo.

Ma, ancor di più, il dubbio sulla correttezza del ragionamento operato dalla Corte di merito si evidenzia con riferimento all’affermazione secondo cui "l’esito degli accertamenti neurologici effettuati in occasione del primo ricovero, non era significativo" per l’esistenza di aspetti "che avrebbero dovuto "insospettire" i medici quali la localizzazione, l’intensità e la durata del dolore alla testa, che – nonostante i farmaci somministrati – non si attenuò nel corso delle tre ore che la paziente fu trattenuta in ospedale".

Anche in questo caso, le risultanze documentali – di cui da atto la stessa sentenza – riferiscono, in occasione del primo ricovero della T. presso il Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera, di una diagnosi di cefalea vasomotoria e delle terapie alla stessa praticate.

Inoltre, – secondo quanto emerge dagli atti -, il neurologo, che sottopose in questa circostanza a visita specialistica la donna, in sede di esame testimoniale nel giudizio di primo grado, dichiarò che la diagnosi di cefalea vasomotoria era stata supportata dalla anamnesi positiva per precedenti episodi e ricoveri presso centri specialistici per lo studio delle cefalee, specificando di avere effettuato esame neurologico ed esame del fondo dell’occhio (che, se positivo avrebbe evidenziato la presenza di spandimenti emorragici), risultati entrambi negativi, proponendo, comunque, il ricovero in reparto neurologico.

In questo contesto gli aspetti di "sospetto" quali "……la localizzazione, l’intensità e la durata del dolore alla testa, che – nonostante i farmaci somministrati – non si attenuò nel corso delle tre ore che la paziente fu trattenuta in ospedale" paiono perdere, di per se stessi, di significato inequivoco, a fronte di un quadro clinico sintomatico di cefalea vascolare che – secondo quanto riporta la sentenza impugnata – avevano condotto il neurologo a consigliare il ricovero "per tenere sotto osservazione l’evolversi delle condizioni della paziente"; ricovero, come già detto, rifiutato.

Ma, ciò che appare dirimente è che la Corte di merito è pervenuta all’affermazione di responsabilità della ricorrente omettendo, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità fra comportamento omissivo ed evento letale, di procedere al necessario ragionamento controfattuale.

Nell’affermare, infatti, che i medici, non solo non avrebbero dovuto consentire le dimissioni della donna, ma avrebbero dovuto subito praticare quegli esami strumentali che potessero fugare ogni dubbio o confermarlo e prevenire l’ictus avvenuto poche ore dopo, hanno attribuito alla mancata indagine strumentale effettuato attraverso una TAC efficacia causale dell’evento letale.

Non si sono posti, però il problema se, in assenza di sintomi caratteristici e con l’effettuazione di tutte le procedure del caso, il quadro clinico delineato era tale da imporre l’esame diagnostico della TAC al fine di prevenire l’emorragia subaracnoidea, o comunque da attenuarne le conseguenze.

Non si sono cioè domandati se le condizioni cliniche della paziente, accertate con gli strumenti corretti, ed in assenza di sintomi attestanti in atto alterazioni neurologiche, come si ricava dalla sentenza impugnata, prevedessero come dovuta anche l’effettuazione di una TAC; in sostanza, se la TAC in quelle circostanze fosse prescritta dai protocolli medici come misura di prevenzione doverosa, di modo che la sua omissione fosse causalmente connessa con l’evento verificatosi.

In sostanza le due domande che la Corte di merito avrebbe dovuto porsi erano:

1) Se le condizioni concrete accertate a seguito del primo ricovero della T. fossero tali da esigere l’effettuazione – come protocollo medico – di una tac. 2) Se l’indagine strumentale mediante TAC, ove compiuta, sarebbe stato in grado, con elevate probabilità, di scongiurare l’evento, o, comunque, da circoscriverne gli effetti dannosi.

Quest’ultimo quesito nasce dalle risultanze della consulenza tecnica, con la relazione integrativa del c.t.u. ed i chiarimenti resi in appello secondo cui "All’atto del primo ricovero della sig.ra T.V. presso l’A.O. (OMISSIS) non sussistevano gli elementi clinico-anamnestici e strumentali per procedere ad una valutazione diagnostica diversa".

E ciò in considerazione degli stessi rilievi effettuati dal consulente tecnico per i quali "Dall’attenta disamina della documentazione sanitaria, si può facilmente supporre che l’emorragia cerebrale che ha condotto all’exitus la de cuius si è verificata poco prima del secondo ricovero presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale (OMISSIS), allorquando la stessa versava già in condizioni cliniche molto gravi essendo in stato comatoso".

Verifica questa che ha condotto il consulente d’ufficio a ribadire che, nemmeno in termini di elevata probabilità, l’emorragia cerebrale avrebbe potuto essere diagnosticata già all’atto del primo ricovero.

A questi interrogativi la Corte di merito, o non ha risposto, o la risposta è carente.

Così, l’affermazione dell’esistenza del nesso di causalità fra comportamento omissivo e pregiudizio subito è avallata dalla circostanza secondo cui "Proprio il brevissimo lasso di tempo intercorso tra il primo ricovero con le dimissioni della T. ed il secondo ricovero, lascia ragionevolmente presumere che l’insorgenza dell’aneurisma sia da porre nelle ore in cui la paziente fu trattenuta in ospedale per il primo ricovero".

Ma la presunzione di ragionevolezza, in questo caso, pare apodittica se si tiene conto delle osservazioni che precedono, alle quali la Corte di merito non ha dato risposta.

Vero è che nella materia della responsabilità professionale del medico, il nesso causale sussiste anche quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare l’evento verificatosi (Cass. 27.4.2010 n. 10060; e Cass. 11.5.2009 n. 10743).

Ma nella specie, il percorso logico che il giudice di merito avrebbe dovuto seguire doveva articolarsi in due momenti: il primo teso ad affermare la doverosità dell’esame diagnostico-strumentale mediante TAC, al fine di accertare l’esistenza di una colpa medica; il secondo (subordinamente alla risposta positiva al primo quesito) finalizzato all’accertamento del nesso di causalità (se cioè il tempestivo accertamento diagnostico mediante TAC avrebbe potuto – con elevato grado di credibilità razionale – impedire l’evento).

Ora, per le ragioni già illustrate, la sentenza impugnata non fornisce alcuna motivazione sulla doverosità di tale esame diagnostico, alla luce dei protocolli medici in vigore e alla stregua della sintomatologia palesata dalla paziente. Non avendo affrontato il problema della colpa, viene ad essere ininfluente, ai fini del decidere, la tematica del nesso di causalità.

In questa prospettiva, l’accertamento del nesso causale mediante il criterio probabilistico, al quale viene ancorato il giudizio di responsabilità dei sanitari per l’omissione (mancata tac) nella loro attività operativa – che "se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi" – perde di decisività.

In definitiva, soltanto dopo aver dato risposta ai quesiti che precedono (colpa e causalità, senza sovrapposizione dei reciproci piani), la Corte di merito avrebbe potuto ritenere la sussistenza o meno della responsabilità riconosciuta ai medici ed alla struttura sanitaria per l’opera negligentemente fornita alla paziente.

A queste domande dovrà fornire risposta il giudice del rinvio.

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 346 c.p.c..

Il motivo non è fondato.

E’ principio pacifico (da ultimo Cass. 26.11.2010 n. 24021; Cass. 11.6.2010 n. 14086) che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non abbia l’onere di proporre, in ipotesi di impugnazione proposta dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo.

E’ soltanto tenuta a riproporle espressamente, nel nuovo giudizio, in modo chiaro e preciso, così da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame; e ciò al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento emissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. Ora, nel caso in esame, l’Azienda Ospedaliera, vittoriosa nel giudizio di primo grado, in quello di appello promosso dagli attuali resistenti, al fine di evitare la presunzione di rinuncia, pur non dovendo proporre appello incidentale sul punto, avrebbe dovuto richiamare, nei suoi atti difensivi, la domanda di garanzia proposta, nei confronti della RAS Assicurazioni, chiamata a tal fine in causa nel giudizio davanti al tribunale.

Invece, – come sottolineato nella sentenza in questa sede impugnata – "Nè nella comparsa di costituzione, nè negli atti successivi vi è stato un sia pur vago accenno alla predetta domanda, nè essa è stata richiamata nella comparsa conclusionale"; con la conseguente, implicita rinuncia a far valere la domanda di garanzia.

Nè alcun rilievo può essere attribuito alle circostanze in questa sede dedotte al fine di dimostrane la sua sostanziale riproposizione – per le quali, in sede di costituzione in appello, l’Azienda avrebbe reiterato "tutte le difese spiegate in primo grado ivi compresa la formulata domanda di garanzia nei confronti dell’impresa di assicurazione"; che gli attori – appellanti avevano espressamente esteso la domanda anche nei confronti del terzo – chiamato, e che quest’ultimo, nel costituirsi nel giudizio di appello, aveva "spiegato difese di merito limitandosi a contestare gli assunti e le domande attoree, senza nulla dedurre in ordine al profilo procedurale rilevato dalla Corte partenopea".

La necessità che la domanda di garanzia sia riproposta in modo chiaro ed univoco toglie pregio alle difese sul punto avanzate, non potendo l’effetto estensivo dell’accoglimento dell’appello condurre tout-court alla condanna del garante, trattandosi di rapporti, petita e causae petendi diversi, senza che siano consentiti equipollenti ai requisiti della chiarezza e precisione di tale domanda, sufficienti a renderla ineguivocamente intellegibile per la controparte ed il giudicante (v. anche Cass. 14.12.2005 n. 27570).

Nè la condotta processuale del garante acquista, in una tale evenienza, rilevanza alcuna, potendo una statuizione di condanna – sulla base del rapporto di garanzia – conseguire esclusivamente ad una corretta proposizione e riproposizione della relativa domanda nei suoi confronti.

Conclusivamente, sono accolti i primi tre motivi nei sensi di cui in motivazione; è rigettato il quarto.

La sentenza è cassata in relazione, e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi nei sensi di cui in motivazione.

Rigetta il quarto. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 67

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21/8/2006 la Corte d’Appello di Trento respingeva il gravame interposto dal sig. W.W. nei confronti della pronunzia Trib. Bolzano 24/6/2005 di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dal sig. B.M.K. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della frattura del naso subita all’esito di pugno dal primo sferratogli la sera del 23/12/1998 nel Bar "Turismo" di (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il W. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso il B..

Motivi della decisione

Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia omessa ed insufficiente e motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi recano infatti quesiti di diritto formulati in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;

Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi difensive.

Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., C.T.U.), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v.

Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Senza sottacersi che l’error in procedendo ex art. 112 c.p.c. risulta inammissibilmente censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi non recano la prescritta "chiara indicazione" secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte – delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisì nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del medesimo (cfr. Cass., 6/5/2009, n. 10432).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 29-09-2011, n. 35514 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 10 novembre 2008 emessa in sede di giudizio abbreviato, ha ridotto ad un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa la pena nei confronti di M.G., imputato di detenzione a fine di spaccio di sei cilindretti di eroina, riconoscendo la sussistenza della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e di conseguenza ha revocato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e ha disposto la sospensione condizionale della pena inflitta.

2. – L’avvocato Franco Maldonato, difensore di fiducia dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione.

Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione di nullità proposta dalla difesa in relazione alla violazione dell’art. 261 c.p.p., per l’irregolare rimozione dei sigilli apposti sul reperto contenente la sostanza sequestrata su cui poi è stata effettuata la consulenza tecnica.

Con un secondo motivo deduce l’erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e il vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza non avrebbe offerto alcuna risposta alle doglianze contenute nell’atto di appello, avendo richiamato i contenuti della prima decisione; inoltre, rileva che i giudici avrebbero erroneamente desunto la sussistenza del reato in base al valore ponderale della sostanza detenuta, alle modalità di confezionamento, all’occultamento della sostanza stessa e allo stato di disoccupazione dell’imputato, tutte circostanze che l’imputato avrebbe contestato, rivendicando il consumo personale della droga detenuta, e comunque trattandosi di elementi non sufficienti a ritenere la destinazione a terzi della droga detenuta.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto la sussistenza del reato argomentando, tra l’altro, con riferimento alle circostanze della non immediatezza del consumo personale e del confezionamento dell’eroina. in sei capsule: quanto alla prima considerazione si rileva che il dato temporale del consumo non può avere alcuna rilevanza, potendo il consumatore decidere di disporre di una "scorta"; rispetto al secondo argomento si sostiene che l’eroina sarebbe stata acquistata già confezionata in sei distinte capsule.

Motivi della decisione

3. – Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha riproposto la questione della inutilizzabilità dei risultati della consulenza tecnica sulla quale i giudici di merito, in particolare il giudice di primo grado, hanno offerto una esauriente risposta in fatto, che non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Infatti, è stato rilevato che l’eccepita violazione dell’art. 261 c.p.p., per l’avvenuta consegna dei reperti necessari all’accertamento tecnico sulla sostanza sequestrata, senza il previo verbale di rimozione dei sigilli, alla presenza quantomeno dell’ausiliario del magistrato, è del tutto inconferente, perchè i sigilli non risultano essere stati mai apposti (così, sentenza del Tribunale del 10.11.2008).

4. – Gli altri motivi, con cui si contesta la sussistenza del reato, sono infondati. La Corte territoriale, richiamandosi alla motivazione della prima sentenza, ha ritenuto dimostrata la detenzione a fine di spaccio da una serie di elementi, tra cui la quantità della droga, il confezionamento in dosi, lo stato di disoccupazione dell’imputato e le modalità della condotta. In particolare, nella sentenza la circostanza relativa all’occultamento della droga in un’intercapedine dello stabile della stazione ferroviaria di (OMISSIS), dove l’imputato si sarebbe recato nottetempo a prelevarla, rappresenta un elemento che contraddice il dichiarato uso personale. Infatti, secondo i giudici il fatto deve essere ricondotto nell’ambito del microspaccio, escludendo che la sostanza in sequestro fosse finalizzata a creare una riserva personale per l’imputato.

Rispetto a questa logica ricostruzione dei fatti e alla corretta applicazione delle norme penali, il ricorrente contrappone una lettura alternativa dei risultati probatori, che non può trovare spazio nel giudizio di legittimità, in cui il controllo sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

5. – All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 12-10-2011, n. 36828 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 12 ottobre 2010 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza resa in data 30 giugno 2008 dal Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia – nei confronti di L. A. (imputato del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) in relazione al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163), con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del detto reato e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

La vicenda oggetto del processo riguarda l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di adeguamento funzionale ad un insediamento commerciale destinato a parco giochi: tali lavori consistevano nella rimozione dei piani di calpestio (in quanto usurati); nella costruzione di una vasca interrata a tenuta stagna nonchè di nuovi massetti per il livellamento dei piani di calpestio;

nella sostituzione del rivestimento antiscivolo e nell’adeguamento degli impianti elettrico, idraulico ed antincendio.

Ciò precisato la Corte di Appello, rispondendo alle doglianze difensive secondo le quali nella specie si trattava di un mero intervento di manutenzione straordinaria non comportante la necessità di apposito permesso di costruire, disattendeva tale tesi in quanto infondata. Osservava in proposito quel giudice territoriale che anche se per i lavori di cui sopra sarebbe stata sufficiente la semplice D.I.A. occorreva pur sempre il rilascio preventivo di autorizzazione paesaggistica ed ambientale tenuto conto della rilevante estensione dell’area interessata da quei lavori e delle conseguenze derivanti in termini di impatto ambientale che giustificavano ed anzi esigevano una preventiva valutazione da parte della competente autorità amministrativa in ordine alle scelte tecniche ed ai materiali da impiegare. Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del difensore fiduciario, deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto che si fosse verificata una alterazione dello stato dei luoghi che impediva di considerare i lavori de quibus come interventi di manutenzione straordinaria.

Anche l’affermazione della Corte, secondo la quale nel caso in esame si verteva nella ipotesi contravvenzionale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 era palesemente contraria alla legge, in quanto nessun pregiudizio ambientale in via astratta era ravvisabile, con conseguente inapplicabilità della norma sopra citata.

Con un secondo motivo la difesa deduce violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 5 c.p.) per avere omesso la Corte territoriale di qualificare la condotta del ricorrente come frutto di errore di fatto, come tale scusabile, in relazione alla pregressa legittimità di lavori di analoga tipologia riconosciuta dall’autorità giudiziaria penale che avevano indotto il ricorrente a ritenere lecita la nuova attività di manutenzione.

Il ricorso è fondato.

Con riguardo al primo motivo, che va subito esaminato per ragioni di priorità logica, va premesso – come del resto riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata – che i lavori in questione rientravano nel novero degli interventi di carattere manutentivo sia ordinario che straordinario, per i quali non era necessario alcun preventivo permesso di costruire ma una semplice denuncia di inizio attività, peraltro segnalata dal ricorrente.

La motivazione offerta dalla Corte circa la preventiva necessità, comunque, dell’autorizzazione paesaggistica a mente del D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (oggi trasfuso nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181), non sembra rispondente a logica in quanto occorreva comunque verificare se quei lavori comportassero in astratto una alterazione del paesaggio e/o ambiente circostante tale da richiedere il preventivo intervento dell’autorità amministrativa preposta alla tutela del paesaggio.

Come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, in caso di interventi di manutenzione straordinaria su immobili sottoposti a vincolo (o ricadenti su aree sottoposte a vincolo) non è richiesto il preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela, tranne che non si prospetti, con valutazione ex ante (connessa alla natura del reato di pericolo delineato dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181) una alterazione dello stato dei luoghi (in termini Cass. Sez. 3A 5.5.2004 n. 26929, Rotella, Rv. 230151; Cass. Sez. 3A 23.1.2003, n. 9519 Haggiag ed altro Rv. 224175).

E’ altrettanto pacifico, secondo il costante orientamento di questa Corte, che laddove si tratti di interventi di entità minima o irrilevante, inidonei in via astratta a mettere in pericolo il paesaggio ovvero a pregiudicare il bene assoggettato a tutela paesaggistico-ambientale, non può configurarsi il reato di cui al D.Lgs. citato. art. 181 che rimane comunque qualificabile come fattispecie di pericolo astratta, in continuità normativa rispetto al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (Cass. Sez. 3A 12.1.2006 n. 17746, P.P. in proc. Giancola, Rv. 234310; Cass. Sez. 3A 17.11.2005 n. 564, Villa, Rv. 233012).

Ora, se può convenirsi in linea di principio con quanto affermato dalla Corte di Napoli secondo la quale il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (che trova sanzione nel corrispondente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) in ordine ai presupposti della condotta (mancanza preventiva dell’autorizzazione amministrativa a prescindere dalla effettività del danno ambientale in quanto estranea alla fattispecie) costituisce reato di pericolo e richiede il rilascio di apposito permesso previo parere della autorità amministrativa istituzionalmente incaricata della tutela del paesaggio, è tuttavia innegabile che laddove si tratti di interventi che non alterino lo stato dei luoghi, ancorchè eseguiti in zone protette, è sufficiente la semplice D.I.A. e non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’autorità deputata alla salvaguardia del paesaggio (Cass. Sez. 3A 8.3.2006 n. 14239, Prioriello, Rv. 233933; Cass. Sez. 3A 21.1.2010 n. 8739, Perna, Rv.

246218).

A tali regole interpretative non sembra essersi uniformata la Corte di Appello, tanto più che che, come riconosciuto dallo stesso giudice di merito, si trattava di interventi di manutenzione di natura ed entità estremamente limitate, non incidenti sull’esterno (tranne per l’aspetto concernente il ripristino della pavimentazione usurata) e tali da escludere in radice l’eventualità anche astratta di un pregiudizio ambientale.

Non era infatti in discussione alcuna modifica essenziale dello stato dei luoghi ma soltanto il ripristino di una vecchia pavimentazione con altra esattamente uguale ma nuova ed altri lavori non comportanti interventi esterni c.d. "verticali" (cioè implicanti una variazione di altezze o sagome o superfici).

Nè dalla sentenza emerge che la Corte abbia indicato prove a sostegno di una diversa natura ed entità strutturale dei lavori tali da imporre il preventivo parere dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio.

Il reato contestato va quindi ritenuto del tutto insussistente.

L’accoglimento di tale motivo assorbe ogni altra doglianza subordinata e determina l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.