Cass. civ. Sez. II, Ord., 01-02-2011, n. 2364 Responsabilità aggravata

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: "Giudicando in sede di rinvio, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 11 giugno 2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa, che per il resto ha confermato, ha respinto la domanda di condanna della società Tessarolo al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2, in favore della società Ceramiche Falsarella a r.l.

(poi divenuta F.lli Falsarella s.p.a.). La Corte territoriale ha compensato tra le parti le spese di lite del giudizio avanti al Tribunale e del primo giudizio in fase di appello; ha condannato la Ceramiche Falsarella alla rifusione, in favore della società Tessarolo, delle spese di lite della fase avanti la Corte di cassazione e del giudizio di rinvio.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la s.r.l.

Tessarolo ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, art. 384 c.p.c., comma 2, e art. 91 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto) si chiede se la Corte d’appello, nel giudizio rescissorio, debba uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e comunque a quanto stabilito dalla Corte di cassazione.

Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito. Infatti il quesito non specifica dove il giudice del rinvio si sarebbe discostato dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione o da quanto da essa stabilito. Il quesito si limita a ripetere, in astratto, quanto previsto dall’art. 384 cod. proc. civ., comma 2.

Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5. Si fa presente che la sentenza d’appello impugnata ha esplicitamente revocato la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. emessa dal giudice di primo grado; tuttavia, ha compensato le spese di primo e di secondo grado poichè la Tessarolo aveva visto respinte alcune sue domande.

Si afferma che la Tessarolo non ha visto respinta alcuna delle sue domande, nè in primo nè in secondo grado; si denuncia, pertanto, travisamento dei fatti ed assoluta contraddizione tra la parte motiva ed il dispositivo.

Il motivo è infondato. Esso non tiene conto del fatto che la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e dell’appello è stata basata sulla circostanza che alcune delle domande della Tessarolo sono state respinte (ad esempio, quella di convalida del sequestro), non essendo quindi la stessa risultata totalmente vittoriosa. Non è riscontrabile, pertanto, la lamentata contraddittorietà della motivazione.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio".

Letta la memoria della società ricorrente e della società controricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;

che le osservazioni contenute nella memoria della parte ricorrente non colgono nel segno;

che, in ordine al primo motivo, si osserva che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma;

che il quesito proposto a corredo del primo motivo, stante la sua genericità, si risolve nella astratta richiesta di applicabilità di una norma, ma – non riportando nella sintesi conclusiva il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede rescindente – non indica in cosa sarebbe consistito in concreto, nella specifica vicenda, l’errore asseritamente compiuto dal giudice del rinvio, nè quale sarebbe la diversa regola da applicare secondo la prospettazione della ricorrente;

che, d’altra parte, non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. Sez. 1, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119);

che, in ordine al secondo motivo, va ribadito che la domanda della società Tessarolo è stata accolta nei gradi di merito soltanto in parte: non solo la richiesta di convalida del sequestro conservativo è stata rigettata, ma in suo favore è stato riconosciuto un importo monetario a titolo di risarcimento del danno inferiore a quello richiesto; la Corte d’appello, inoltre, ha rigettato il gravame principale della società Tessarolo, con cui si richiedeva l’applicazione della penale e di elevare gli accessori sull’ammontare riconosciuto;

che, tanto premesso, è priva di fondamento la doglianza lamentata, versandosi in un caso di soccombenza reciproca che giustificava la compensazione totale tra le parti delle spese di lite;

che, infatti, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cass., Sez. 3, 21 ottobre 2009, n. 22381);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Ord., 28-02-2011, n. 4892 Competenza e giurisdizione civile

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: "Il relatore, cons. Dr. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. – Il Comune di Villa di Briano ha proposto istanza di regolamento di competenza contro gli Avvocati D.C.F. e D. avverso l’ ordinanza del 12 novembre 2009, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, investito da esso ricorrente dell’opposizione, qualificata sia ai sensi dell’art. 615 che dell’art. 617 c.p.c., avverso un precetto per il pagamento di somma in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 340/2002, emessa dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta, ha dichiarato la propria incompetenza per valore e la competenza per valore del Giudice di Pace di Aversa, avanti al quale ha rimesso le parti, sull’assunto che l’opposizione dovesse qualificarsi alla stregua dell’art. 615 c.p.c., comma 1, in quanto deducente l’inosservanza del termine dilatorio di cui al D.L. n. 669 del 1996, art. 14 convertito nella L. n. 30 del 1997, nonchè la non debenza di una parte della somma, profili entrambi riconducibili a quel tipo di opposizione.

Gli intimati non hanno resistito.

2. – II ricorso per regolamento di competenza può essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c..

3.1.- Con il primo motivo il ricorrente sostiene che l’incompetenza sarebbe stata erroneamente dichiarata, in quanto l’opposizione al precetto aveva prospettato come primo motivo la mancata indicazione nell’atto di precetto della data di notificazione del titolo esecutivo, prescritta a pena di nullità dall’art. 480 c.p.c. e sotto tale profilo era riconducibile all’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi. Il Tribunale aveva erroneamente considerata come ragione di opposizione la violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14 derivandone la qualificazione dell’opposizione alla stregua dell’art. 615 c.p.c., comma 1. 3.2.- Con un secondo motivo ed un terzo motivo si postula subordinatamente che debba dichiararsi la competenza del Tribunale sull’opposizione agli atti e quella del Giudice di Pace di Trentola Ducenta e non del Giudice di Pace di Aversa sull’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, adducendosi che la competenza territoriale relativa a tale opposizione spetterebbe al primo (come, del resto, avevano anche eccepito gli opposti) e non al secondo, perchè il Comune di Villa di Briano è compreso nell’ambito della giurisdizione del Giudice di Pace di Trentola Ducenta ed il precetto era stato notificato a Villa di Briano, dove gli opposti avevano anche eletto domicilio.

4.1. -Deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa.

In proposito, si osserva innanzitutto che effettivamente dal tenore dell’atto di opposizione che è stato prodotto dal ricorrente in questa sede si evince che l’opposizione al precetto venne qualificata sia alla stregua dell’art. 615 che dell’art. 617 c.p.c. e con essa come primo motivo si dedusse espressamente come nullità formale del precetto la mancanza in esso della data della notifica del titolo esecutivo e come secondo motivo si svolsero contestazioni relativamente al diritto di procedere all’esecuzione per parte della somma precettata. Poste queste premesse sull’oggetto duplice della controversia, appare priva di fondamento la prospettazione svolta dal ricorrente con il primo motivo, là dove vorrebbe che la causa di opposizione agli atti eserciti una vis actractiva sulla causa di opposizione all’esecuzione di competenza per valore del Giudice di Pace alla stregua delle disposizioni dell’art. 40 c.p.c., commi 6 e 7 cioè in base alla normativa sulla cedevolezza della competenza anche per ragioni forti del giudice onorario a favore di quella del giudice togato. Infatti, la ragione di connessione fra la causa di opposizione agli atti e quella di opposizione all’esecuzione non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di connessione cui alludono dette disposizioni, cioè a quelle di cui agli artt. 32, 34, 35 e 36 c.p.c..

Le disposizioni dell’art. 40 c.p.c., commi 6 e 7 non possono, dunque, venire in rilievo.

4.2. – In realtà, al di là del rilievo meramente descrittivo che l’una opposizione – quella ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – riguarda l’an dell’esecuzione forzata e l’altra – quella agli atti – il quomodo e che questo quomodo riguarda il processo di esecuzione forzata introdotto riguardo a quell’an, dovendo cercare un punto di emersione normativa della connessione da ciò determinata, che appaia in qualche modo rilevante ai fini della competenza, lo si può individuare esclusivamente in un’altra norma, cioè in quella dell’art. 104 c.p.c., che disciplina l’ipotesi della proposizione di più domande contro la stessa parte e ne ammette la proposizione cumulativa nello stesso processo davanti allo stesso giudice, anche se esse non siano altrimenti connesse, cioè anche se non presentino se non il grado minimo di connessione dato dal fatto che ognuna è proposta dalla stessa parte e contro la stessa parte. La norma ammette il cumulo di domande, purchè sia osservata la norma dell’art. 10, comma 2".

In tal modo ammette certamente che più domande proposte da una stesso attore contro lo stesso convenuto, le quali, se proposte separatamente -, sarebbero ognuna da introdurre davanti ad un certo giudice (di competenza per valore limitata, scilicet, oggi, il giudice di pace), secondo il criterio della competenza per valore, possano essere cumulativamente proposte nello stesso processo davanti ad esso, ma a condizione che la somma dei valori non superi la sua competenza per valore.

La norma, tuttavia, implica anche che, se la somma dei valori supera la competenza per valore del giudice che sarebbe singolarmente competente su ognuna, il cumulo di domande è possibile, ma diventa realizzabile ad iniziativa dell’attore (o se sia adito il giudice inferiore, per il tramite di declinatoria della competenza) davanti al giudice superiore. Non si può leggere la norma in senso riduttivo, cioè nel senso che, se la somma dei valori supera la competenza del giudice competente su ognuna delle domande, il cumulo davanti al giudice superiore non è possibile: invero, l’osservanza della norma dell’art. 10, comma 2 una volta che si consideri che questa è norma che disciplina il valore della causa quando viene introdotta con la domanda, non può che sottendere anche che il cumulo si può realizzare davanti al giudice superiore. La conferma che questa è la lettura da dare alla norma, cioè nel senso che la competenza per valore può, per effetto del cumulo, spostarsi davanti al giudice di competenza superiore, si desume dalla previsione dello stesso art. 104 c.p.c., comma 2 poichè esso, dicendo applicabile l’art. 103, comma 2 comporta che tale applicabilità si estenda anche alla previsione di questa norma della rimessione di alcuna delle cause cumulate al giudice di competenza inferiore.

Se la competenza per valore del giudice inferiore può essere derogata proponendo cumulativamente più domande soggette singolarmente alla sua competenza per la mera connessione soggettiva, è giocoforza ritenere, per elementare ragione di coerenza, che la deroga possa avvenire a maggior ragione quando una delle domande da proporre dovrebbe esserlo davanti al giudice superiore.

La vis actractiva di una causa soggetta alla competenza per materia del giudice superiore, infatti, se non è maggiore è di certo equivalente. Può dirsi anzi che la presenza della norma dell’art. 104 c.p.c. si spiega proprio perchè il legislatore ha inteso consentire il , processo cumulativo fra le stesse parti davanti al giudice superiore anche in riferimento al caso ora detto, in cui la domanda di competenza del giudice superiore lo sia per ragione di materia: se fosse altrimenti, l’art. 104 risulterebbe un inutile doppione dell’art. 10 c.p.c., comma 2.

Se si condivide questa ricostruzione, è allora evidente che la competenza per valore del Giudice di Pace di Trentola Ducenta sulla causa di opposizione all’esecuzione deve subire la vis actractiva di quella per materia relativa all’opposizione agli atti esecutivi.

E’ appena il caso di rilevare che, per ragioni di territorio, la competenza – di natura inderogabile – sull’opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 27 c.p.c., cioè quella ricollegata al luogo dell’esecuzione, per effetto dell’attrazione della competenza sull’opposizione all’esecuzione al Tribunale, non subisce alcuna variazione, perchè, essendo il Giudice di Pace di Trentola Ducenta compreso nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il foro del luogo dell’esecuzione quale foro (inderogabile) dell’opposizione a precetto non subisce alcuno spostamento.

Quindi, in relazione alla competenza sull’opposizione al precetto, la permanenza della causa davanti al Tribunale non comporta alcuno spostamento della competenza territoriale inderogabile su di essa. 5.

– Deve, quindi, dichiararsi la competenza sull’intera controversia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che va dichiarata la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. dist. di Aversa;

che la liquidazione delle spese di questo regolamento va rimessa al giudice dichiarato competente;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. dist. di Aversa, davanti al quale va rimessa la causa, anche per le spese di questo regolamento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-02-2011) 16-02-2011, n. 5803 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 8.7.2008, il Tribunale di Caltagirone, fra l’altro, dichiarò D.S.B.G. e G.S. responsabili del reato di cui all’art. 416 bis c.p. e li condannò alla pena di anni 8 di reclusione ciascuno, pene accessorie.

Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte d’appello di Catania, con sentenza in data 20.1.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di D.S. deduce:

1. vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in quanto la Corte d’appello non avrebbe risposto alle doglianze formulate con i motivi di gravame, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado ed attribuendo rilevanza a meri rapporti di conoscenza o vicinanza penalmente irrilevanti; sarebbero state travisate le dichiarazioni dell’imputato laddove le si è intese nel senso che egli si recava nello stabile ove abita L. R. solo per incontrare il nipote T., mentre egli si recava anche per incontrare il nipote, ma soprattutto per incontrare L. R. che conosce da sempre; nei motivi di appello era stato evidenziato quale elemento a favore dell’imputato il mancato riconoscimento di costui da parte dei collaboratori di giustizia; nè nella sentenza di primo grado nè in quella di appello si è data risposta a tale doglianza; la Corte territoriale ha considerato di sicuro rilievo l’intercettazione della conversazione avvenuta in contrada (OMISSIS), trascritta nel ricorso; D.S. intervenne nella conversazione solo per riferire di non aver potuto accompagnare B., in un momento successivo rispetto all’iniziale incontro e molto prima che arrivassero i palermitani che egli non incontrò; non vi sarebbe alcuna confidenza nell’uso dell’appellativo "zio P.";

neppure è precisato quale ruolo avrebbe avuto il ricorrente nella consorteria mafiosa e quale contributo apprezzabile avrebbe apportato; la responsabilità non sarebbe stata perciò accertata oltre ogni ragionevole dubbio;

2. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche solo in ragione della natura, entità e modalità dei fatti, non meglio precisate; in ordine alla determinazione della pena la Corte territoriale si limita ad un generico richiamo all’art. 133 c.p. e senza rispondere alla specifica censura sulla ritenuta eccessiva severità della pena.

Il difensore di G.S. deduce:

1. vizio di motivazione in relazione all’aver la Corte territoriale trascurato la pronuncia assolutoria (anche se non definitiva) dell’imputato da parte del Tribunale di Catania nel procedimento relativo all’estorsione A.; peraltro la motivazione della sentenza impugnata si fonda solo sugli esiti di alcuni servizi di osservazione e pedinamento e in alcune intercettazioni ambientali;

ogni elemento indiziario è comunque collegato alla estorsione A., dalla quale G. è stato assolto; la Corte d’appello ha ritenuto provato che G. abbia sottratto 20.000.000 di lire spettanti a L.R. mentre il Tribunale di Catania ha ritenuto esservi incertezza probatoria sul punto e comunque l’imputato avrebbe agito per assicurare l’incolumità propria e dell’amico A.; è stata enfatizzata la presunta richiesta al gruppo per un intervento in relazione ad una controversia di lavoro con una dipendente, peraltro conclusasi con una transazione; se davvero G. fosse stato appartenente al sodalizio mafioso la controversia non sarebbe insorta; il Tribunale di Catania ha osservato che se la richiesta di intervento ci fosse stata sarebbe un elemento a favore dell’imputato il fatto che la "doverosa" assistenza ad un associato non sia stata prestata; la Corte territoriale non è riuscita a dar conto di elementi certi dai quali desumere l’intraneità di G. all’associazione: non vi è nè la rituale affiliazione nè la qualifica di uomo d’onore, non è stata valutata l’assoluzione dal reato associativo e neppure la dichiarazione liberatoria resa da A. nel procedimento per estorsione; riguardo al periodo di tempo oggetto di contestazione la sentenza di primo grado aveva ridimensionato, solo in motivazione, l’arco temporale fra il 2001 ed il 2005; non vi sarebbero elementi seri fino al 2004; gli incontri tra G. e L.R. darebbero luogo, secondo il primo giudice, a meri sospetti; quelle successive sono afferenti solo l’estorsione A.; peraltro le intercettazioni fra terzi dovrebbero essere ponderate con rigore e sorrette da riscontri;

2. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in quanto:

a) in relazione al decreto n. 60/2000 R.R.I.T. sub 46, le intercettazioni successive al 28.12.2002 sarebbero inutilizzabili in quanto, a fronte di una richiesta di proroga di giorni 20 a decorrere dal 26.12.2002, depositata il 24.12.2002, il G.I.P. autorizzava in data 28.12.2002, non essendo intervenuta tempestiva proroga, una nuova intercettazione ed il P.M., in data 28.12.2002, emetteva decreto di intercettazione per giorni 40; l’autorizzazione sarebbe perciò stata emessa in carenza di richiesta del P.M.; non vi è in atti verbale attestante l’effettivo inizio delle operazioni, all’interno e nelle adiacenze della masseria (OMISSIS); vi è un verbale attestante l’effettuazione delle operazioni dal 12.8.2002 al 21.2.2004, anche se le operazioni subirono uno stacco dal 25.12.2002 al 28.12.2002; ciò è del resto evidenziato nel verbale delle operazioni relative alla Renault Clio; il decreto del P.M. in data 28.12.2002 è privo di motivazione in relazione all’utilizzazione di impianti esterni per l’affermata ma non motivata insufficienza od inidoneità degli impianti in essere presso la Procura della Repubblica; neppure sono motivate le eccezionali ragioni di urgenza; ne segue l’inutilizzabilità delle intercettazioni successive; in ogni caso la nuova autorizzazione avrebbe dovuto essere identificata in modo diverso e non sussunta sub 46;

b) con riferimento al decreto n. 60/2000 R.R.I.T. sub 73, il decreto di urgenza datato 23.5.2003 del P.M. e la convalida del G.I.P. sono invalidi anzitutto per l’indeterminatezza del luogo di ascolto, indicato come località (OMISSIS);

inoltre nel decreto non sono motivate la insufficienza ed indisponibilità degli impianti e le ragioni di urgenza; trattandosi di provvedimento d’urgenza del P.M. le intercettazioni non avrebbero potuto superare i 15 giorni; in ogni caso il termine di 40 giorni scadeva il 3.7.2003 (essendo cominciate le operazioni il 24.5.2003), ma la prima richiesta di proroga è del 12.7.2003 per giorni 20 a decorrere dal 16.7.2003; il G.I.P. autorizzava la proroga il 14.5.2003; tutte le intercettazioni successive al 3.7.2003 sarebbero perciò inutilizzabili;

c) in relazione al decreto n. 60/2000 R.R.I.T. sub 87 il decreto di urgenza del P.M. non precisa le ragioni di inidoneità degli impianti in essere presso la Procura per l’effettuazione delle intercettazioni nel carcere di Palermo Pagliarelli; in ogni caso le intercettazioni non avrebbero potuto superare i 15 giorni, siccome disposte d’urgenza dal P.M.; d) in relazione al decreto n. 60/2000 R.R.I.T. sub 98 per le stesse ragioni esposte con riferimento all’intercettazione sub 87;

inoltre non si rinviene verbale di inizio e fine delle operazioni;

la Corte territoriale non ha motivato sull’eccezione relativamente alla inidoneità o indisponibilità degli impianti;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena.

Con motivi nuovi il difensore di G.S. ha:

1. prodotto il decreto reiettivo di richiesta di misura di prevenzione proposta nei confronti dell’imputato, dal quale si evince che non vi sono altri indizi di pericolosità sociale, sicchè l’indizio di appartenenza ad associazione mafiosa deriverebbe solo dal ruolo di delegato al pagamento del pizzo su richiesta di A.;

2. segnalato l’immotivato diniego delle attenuanti generiche.

All’odierna udienza il difensore di G.S. eccepiva l’incompetenza per materia del Tribunale e della Corte d’appello in quanto il reato sarebbe stato di competenza della Corte d’assise.

Ciò determinerebbe la nullità delle sentenze di primo grado e d’appello, siccome pronunziate prima del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con L. 6 aprile 2010, n. 52, in vigore dal 13.2.2010.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 26 c.p.p., comma 2 sarebbero inutilizzabili le prove assunte da giudice incompetente per materia, se ripetibili, salvo che per le contestazioni.

L’eccezione di incompetenza per materia è manifestamente infondata.

Questa Corte aveva affermato che il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un’associazione di tipo mafioso aggravato ai sensi dell’art. 416 bis c.p., comma 4 (associazione armata), appartiene alla competenza della Corte d’Assise e non a quella del Tribunale, qualora la consumazione del reato si sia protratta anche successivamente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005.

(Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 4964 del 21.1.2010 dep. 8.2.2010 rv 245365).

Peraltro il D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con modificazioni nella L. 6 aprile 2010, n. 52, ha ristabilito la competenza del Tribunale.

Tale decreto legge ha altresì stabilito la competenza del Tribunale (e quindi della Corte d’appello) per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del citato D.L. (13.2.2010), salvo che fosse già stato aperto il dibattimento in Corte d’assise (ipotesi che nel caso in esame non ricorre, avendo la Corte d’assise dichiarato la propria incompetenza).

Per procedimento in corso non può che ritenersi il procedimento non ancora definito con sentenza irrevocabile, sicchè, ai fini della disposizione transitoria, è irrilevante che fosse già stato pronunziato il dispositivo del giudizio di appello.

In ordine alla dedotta inutilizzabilità delle prove assunte dal giudice che si assume fosse incompetente, va rilevato che la disposizione transitoria di cui all’art. 2 D.L. cit., ha sanato tale incompetenza.

In ogni caso è generica la dedotta inutilizzabilità dal momento che non sono specificate le prove che sarebbero affette da tale vizio.

Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di G. S. è generico.

Per la parte in cui deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni siccome i decreti che le disponevano non erano motivati in punto di urgenza e di indisponibilità degli impianti il motivo è una mera reiterazione delle doglianze già svolte in appello, alle quali la Corte territoriale ha risposto citando giurisprudenza di legittimità e rilevando che, alla luce degli orientamenti citati i decreti erano motivati.

Neppure una parola è spesa per confutare le argomentazioni del giudice di appello.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto che nessuna argomentazione sia svolta nel ricorso, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello sui vari motivi, determina l’inammissibilità del ricorso.

Si richiamano in proposito le seguenti pronunzie:

– Sez. 4^, sent. n. 5191 del 29.3.2000 dep. 3.5.2000 rv 216473: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità".

– Sez. 1^, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004 rv 230634:

"E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso".

– Sez. 4^, sent. n. 256 del 18.9.1997 dep. 13.1.1998 rv 210157: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità".

Peraltro, sia in relazione a tali eccezioni, sia con riferimento alle ulteriori deduzioni, con specifico riferimento alle date indicate ed ai periodi che si assumono scoperti nei provvedimenti di autorizzazione e proroga, questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che "In tema di sindacato di legittimità, con riferimento al divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni eseguite fuori dai casi preveduti dalla legge, il relativo motivo di ricorso può essere esaminato solo a condizione che l’atto asseritamene inutilizzabile (o dal quale consegue l’inutilizzabilità della prova) sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che – pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento – l’applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l’atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo". (Cass. Sez. 4^, sent. n. 31391 del 18.5.2005 dep. 19.8.2005 rv 231746).

Nel caso di esame tali decreti non fanno parte del fascicolo inviato a questa Corte, non sono allegati al ricorso e neppure è precisato la esatta collocazione nel fascicolo della Corte territoriale, sicchè il motivo è generico.

Vero è che con nota deposita in data 17.1.2011 il difensore ha prodotto un dvd contenente la copia degli atti relativi alle intercettazioni e chiesto l’acquisizione della documentazione integrale, ma da un lato ciò non può sanare una inammissibilità originaria per genericità e per altro verso, comunque non indica la collocazione nel fascicolo del giudice a quo o nel fascicolo del P.M. degli atti che sarebbero da acquisire.

Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di D.S. ed il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di G. sono manifestamente infondati ed in gran parte svolgono censure di merito.

La Corte d’appello ha richiamato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado sottolineando i contatti fra gli imputati e gli elementi di spicco dell’organizzazione mafiosa, ponendosi permanentemente a disposizione dell’associazione.

In particolare per D.S. si afferma che egli ha intensamente frequentato L.R.F. capo dell’organizzazione operante nel Calatino e che era smentita l’affermazione di costui di essersi recato a trovare il nipote T.G. (peraltro genero di L.R. e ritenuto anch’egli collegato all’associazione mafiosa) in quanto fu visto in compagnia di L.R. e costui si recò nell’abitazione di D.S. alle 6.11 del 16.3.2001.

Inoltre D.S. frequentava anche altri appartenenti all’associazione mafiosa.

Non solo, ad avviso dei giudici di merito, non vi sono giustificazioni alternative alla partecipazione al sodalizio relativamente a tali frequentazioni, ma le intercettazioni evidenziano la partecipazione a conversazioni aventi ad oggetto le attività dell’associazione e che la mera presenza implicava sicuro affidamento del D.S..

Quanto a G. sono evidenziati non solo i rapporti di frequentazione con L.R., ma la sua attività di rassicurazione dei Mi..

Il ruolo di rilievo sarebbe evidenziato dalla vicenda dell’impossessamento della somma di 20.00.000 di lire senza conseguenze che vi sarebbero state se egli fosse stato un semplice estorto o un intermediario.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede e neppure alcuna violazione di legge.

Non è vero che la Corte territoriale abbia attribuito rilevanza a meri rapporti di conoscenza o vicinanza penalmente irrilevanti.

Ha preso le mosse da tali rapporti per interpretare le risultanze delle conversazioni intercettate.

Quanto al fatto che l’imputato D.S. avesse detto che si recava ad incontrare il nipote T., ma soprattutto per incontrare L.R. che conosce da sempre, nulla aggiunge alla ricostruzione dei giudici di merito.

In relazione alla mancata risposta ai motivi di appello ove era stato evidenziato quale elemento a favore dell’imputato il mancato riconoscimento di costui da parte dei collaboratori di giustizia, è appena il caso di rilevare che non si deduceva che i collaboratori avessero escluso la sua partecipazione, ma solo l’assenza di una ulteriore eventuale prova, sicchè tale elemento è irrilevante.

Quanto all’intercettazione della conversazione avvenuta in contrada (OMISSIS), di cui si propone una diversa interpretazione va ricordato che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2^, sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994).

In relazione alla posizione di G. la Corte territoriale non ha trascurato la pronuncia assolutoria (non definitiva) dell’imputato da parte del Tribunale di Catania nel procedimento relativo all’estorsione A., ma ha interpretato in altro modo i fatti, non essendo vincolata dall’interpretazione data dal Tribunale di Catania.

E squisitamente di merito la considerazione secondo la quale, se davvero G. fosse stato appartenente al sodalizio mafioso la controversia con la dipendente non sarebbe insorta.

La doglianza secondo cui le intercettazioni fra terzi dovrebbero essere ponderate con rigore e sorrette da riscontri è in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte (e condiviso dal Collegio) secondo il quale "il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch’esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3". Cass. Sez. 5^, sent. n. 00603 14.10.2003 -13.01.2004 rv 227815).

Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di D.S. ed il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di G. sono manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti.

In tema di determinazione della pena, la concessione, o meno, delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto sottratto al controllo di legittimità: essa è demandata dalla legge al criterio discrezionale del giudice del merito che ha la funzione di adeguare la determinazione della pena all’entità dello episodio criminoso;

sicchè, quando detto giudice ha motivato in ordine alla concreta irrogazione della pena, con riferimento esplicito ai criteri di valutazione di cui all’art. 133 c.p., il relativo giudizio (anche di implicito rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti in parola) non è censurabile in sede di legittimità. (Cass Sez. 4^, sent. n. 21 del 30.11.1988 dep. 3.1.1989 rv 180073. Conf. mass. n. 175054; n. 155899; n. 139345).

La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicchè l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 c.p. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6^, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inammissibilità dei motivi nuovi svolti nell’interesse di G. ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili il ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 9384 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La Alpi Assicurazioni S.p.a. convenne in giudizio Be.

A., Gr.Ri.Fr., P.M., E. L., C.R., Ga.Ca. e B.F., già amministratori della società, nonchè Bo.Fr.Em., b.f., M.G. e Ca.Ro., già sindaci, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di comportamenti dagli stessi tenuti, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1986 ed il 18 aprile 1989, in violazione dei doveri inerenti alle cariche rispettivamente rivestite.

1.1. – Instauratosi il contraddittorio, il giudizio fu dichiarato interrotto a seguito della sottoposizione dell’attrice a liquidazione coatta amministrativa, per essere poi riassunto dal commissario liquidatore.

1.2. – Con sentenza del 15 giugno 1998, il Tribunale di Milano rigettò la domanda.

2. – Sull’impugnazione della società attrice, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza dell’11 giugno 2004, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, condannando il Gr.Ri., il C., il Ga., il B., il Bo.Fr., il b. ed il M. alla rivalsa di quanto dovuto dalla Alpi Assicurazioni all’ISVAP per le sanzioni irrogate a causa dell’esercizio non autorizzato di attività assicurativa nel ramo "auto rischi diversi".

A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che la prova del danno risarcibile emergesse dalla sentenza emessa il 27 maggio 1994. con cui il Pretore di Milano aveva confermato, riducendone l’ammontare, la sanzione irrogata alla società dall’ISVAP. essendo indubitabile che l’esercizio dell’attività assicurativa in un ramo non autorizzato costituisce un’evidente violazione degli obblighi gestori degli amministratori di una compagnia di assicurazioni. Quanto al profilo soggettivo, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa esclusivamente a carico di coloro che avevano svolto le funzioni di amministratore e sindaco a partire dal 1988, sulla base della sentenza con cui questa Corte aveva confermalo la decisione del Pretore, ribadendo che la colpa era senz’altro ravvisatale per il periodo successivo alla circolare dell’ISVAP 8 giugno 1987, n. 76, la quale, risolvendo i dubbi interpretativi suscitati dalla L. 10 giugno 1978, n. 295, aveva reso ingiustificabile la condotta dei trasgressori.

3. – Avverso la predetta sentenza B.F. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Resiste con controricorso la Alpi Assicurazioni in l.c.a.. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provale la responsabilità e la misura del danno risarcibile sulla base della sentenza emessa nel giudizio di opposizione all’ordinanza – ingiunzione con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa, benchè la stessa non potesse valere nei suoi confronti neppure come principio di prova, non avendo egli preso parte al predetto giudizio, e non fosse stata dimostrata l’avvenuta ammissione del relativo importo al passivo della liquidazione coatta amministrativa.

1.1. – La censura è infondata.

Nel richiamare la sentenza con cui il Pretore di Milano aveva rigettato l’opposizione proposta dalla Alpi Assicurazioni avverso il provvedimento sanzionatorio) adottalo dall’ISVAP, la Corte d’Appello non ha affatto inteso attribuire alla stessa efficacia di giudicato, ai fini dell’affermazione della responsabilità degli amministratori della società attrice, ma si è limitata a desumerne la prova del danno subito da quest’ultima per effetto della condotta dei convenuti contraria agli obblighi inerenti alle cariche rivestite.

Tale utilizzazione appare conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il principio sancito dall’art. 2909 c.c., in virtù del quale l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato la stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, pur implicando, a contrario, l’esclu-sione dell’efficacia vincolante di detto accertamento nei confronti dei soggetti che non abbiano preso parte al giudizio, non ne comporta l’inutilizzabilità nei confronti dei terzi come prova o elemento di prova in ordine alla situazione giuridica che abbia costituito oggetto dell’accertamento giudiziale. Ai fini della formazione del proprio convincimento, il giudice è infatti libero di avvalersi, in mancanza di qual-siasi divieto di legge, anche delle prove raccolte in un diverso processo svoltosi fra le stesse o altre parti, delle quali la sentenza pronunciata nel medesimo giudizio costituisce documentazione (cfr. Cass. Sez. lav. 5 novembre 2009, n. 23446; Cass., Sez. 3^, 31 ottobre 2005, n. 21115).

Nella specie, d’altronde, il riconoscimento dell’efficacia di giudicato alla precedente sentenza si sarebbe posto in contrasto con la diversità non solo dei soggetti tra i quali si era svolto il precedente giudizio, ma anche dell’oggetto di quest’ultimo, riguardante esclusivamente l’inosservanza da parte della società attrice delle disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività assicurativa. La riconducibilità di tale violazione alla condotta degli organi sociali ha peraltro indotto la Corte territoriale, con un ragionamento immune da vizi logici, ad individuare il danno risarcibile nel pregiudizio economico subito dalla società per effetto dell’irrogazione della sanzione, la cui prova è stata desunta dalla stessa sentenza prodotta, confermata in sede d’impugnazione, che ha accolto solo parzialmente l’opposizione.

E’ pur vero che, poichè le prove raccolte in un diverso giudizio non possono assurgere a fonte determinante per l’accertamento del fatto controverso, ma possono valere solo come meri indizi, da porsi a confronto con le altre risultanze processuali. il riconoscimento dell’efficacia indiretta di prova documentale alla sentenza pronunciata tra parti diverse postula che, nell’ambito della libera valutazione spettante al giudice di merito, essa sia posta in relazione con gli altri elementi acquisiti agli atti (cfr. Cass., Sez. lav., 29 luglio 2003, n. 11682; 29 gennaio 2003. n. 1372). Nella specie, tuttavia, tale confronto era reso superfluo dall’oggettività del dato rappresentato dall’avvenuto rigetto dell’impugnazione proposta dalla società avverso la sentenza del Pretore, che. rendendo incontestabile la sanzione pecuniaria, nella parte confermata in sede giurisdizionale, avrebbe indefettibilmente aperto la strada alla riscossione, in tal modo determinando il definitivo consolidamento del pregiudizio.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2392 e 2393 c.c., nonchè la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che, ai fini dell’accertamento della responsabilità degli amministratori, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare la circolare dell’ISVAP n. 76 del 1987, senza accertare l’antigiuridicità del loro comportamento ed il nesso causale con il danno patito dalla società, ed in particolare senza verificare se esso ricorrente, facente parte del consiglio di amministrazione ma sprovvisto di qualsiasi delega, avesse omesso di vigilare sull’andamento generale della società o di lare quanto necessario per impedire l’evento dannoso o attenuarne le conseguenze.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 24 Cost., comma 2, nonchè la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che la sentenza impugnata gli ha addebitato automaticamente violazioni ricollegagli a comportamenti tenuti da altri amministratori, nonostante egli avesse evidenzialo di aver ricoperto tale carica per un periodo assai breve e di aver ottenuto per tale motivo una cospicua riduzione della sanzione inflittagli, e l’attrice non avesse offerto la prova dell’apporto da lui fornito alla produzione dell’evento dannoso.

4. – Le predette censure. da esaminarsi congiuntamente in considerazione della comune attinenza all’addebilabilità dell’evento dannoso, sono infondate.

La Corte d’Appello ha fondato l’affermazione della responsabilità degli amministratori sulla considerazione che l’esercizio dell’attività assicurativa in un ramo non autorizzato, accertato nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, costituisce indubitabilmente un’evidente violazione di legge connessa agli obblighi gestori degli amministratori di una compagnia di assicurazioni.

Tale affermazione appare pienamente coerente con la posizione ricoperta nell’ambito dell’organizzazione sociale dagli amministratori, i quali non costituiscono soltanto l’organo cui è demandata l’esecuzione delle delibere dell’assemblea, ma svolgono anche una funzione propulsiva dell’attività di quest’ultima, oltre ad avere la gestione dell’attività sociale ed a poter compiere, nello svolgimento della stessa, tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto della società. E’ proprio la centralità del ruolo spettante agli amministratori a rendere ragione della riconducibilità alla loro condotta dell’illecito commesso dalla società, non essendo immaginabile che una così vistosa deviazione dell’attività assicurativa dai limiti segnati dalla disciplina di settore abbia potuto verificarsi senza l’apporto o comunque al di fuori del controllo dell’organo cui compete la gestione dell’attività sociale.

4.1. – Quanto al profilo soggettivo della responsabilità, si osserva che la natura contrattuale dell’azione prevista dall’art. 2392 c.c., comporta che, ai fini del suo accoglimento, la società ha l’onere di provare soltanto la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra le stesse ed il danno verificatosi. mentre incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. Sez. 1^, 11 novembre 2010, n. 22911; 29 ottobre 2008, n. 25977).

In proposito, peraltro, nonostante l’inadempimento dell’onere probatorio incombente sul ricorrente, la Corte d’Appello non ha mancato di farsi carico dell’individuazione degli aspetti antidoverosi della condotta degli amministratori, che giustificano l’imputazione del fatto dannoso a titolo di colpa. Essa ha infatti escluso la possibilità di attribuire efficacia esimente all’incertezza riguardante l’ambito applicativo della L. 10 giugno 1978, n. 295, che disciplinava il contenuto ed i limiti dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, rilevando che i dubbi interpretativi erano stati dissipati dalla circolare dell’ISVAP. richiamata anche nella sentenza con cui questa Corte aveva confermato il rigetto dell’opposizione alla sanzione amministrativa, ed ha aggiunto che gli amministratori, pur agendo professionalmente in un determinato campo di attività e dovendo istituzionalmente perseguire l’oggetto sociale, avevano persistito nel comportamento vietato nonostante i ripetuti interventi di richiamo dell’autorità di vigilanza.

4.3. – Il ricorrente censura l’affermazione della sua responsabilità, lamentando l’omesso accertamento del contributo da lui specificamente fornito alla verificazione del fatto dannoso, in relazione alla brevità del periodo in cui egli ha ricoperto la carica di amministratore ed alla circostanza che era sprovvisto di delega.

Premesso che la fattispecie in esame ricade nell’ambito temporale di applicazione dell’art. 2392 c.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, si osserva che, nell’escludere la rilevanza del difetto di delega, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dovere di vigilare sul generale andamento della società, che il comma 2, della predetta disposizione pone a carico degli amministratori, permane anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivali, non abbiano potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio (cfr.

Cass., Sez. 1^. 11 novembre 2010, n. 22911. cit.; Cass., Sez. 3^, 13 maggio 2010, n. 11643; 24 giugno 2004. n. 11751).

E’ proprio nell’inadempimento di tale dovere, nonchè nei mancato esercizio della facoltà di far annotare il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2392, comma 3, che la Corte territoriale ha ravvisato il fondamento della responsabilità degli amministratori privi di deleghe, la cui affermazione, sorretta da un ragionamento immune da vizi logici, non richiedeva l’acquisizione di ulteriori elementi di prova, avuto riguardo al carattere macroscopico della violazione che ha condotto all’irrogazione della sanzione amministrativa a carico della società. Non può non rilevarsi, infatti, come, anche a volerlo ascrivere in via esclusiva agli amministratori delegati, lo sviamento dell’attività assicurativa dal settore individuato nel provvedimento di autorizzazione, non investendo singoli atti ma un intero ramo dell’attività sociale, costituisse, nell’ambito della gestione della società, un fenomeno di portata tale da non poter sfuggire all’attenzione degli amministratori sprovvisti di delega, indipendentemente dalla loro durata in carica.

4.4. – La rilevanza di tale durata è altresì esclusa, sotto un diverso profilo, dalla natura solidale della responsabilità che l’art. 2392 c.c., pone a carico degli amministratori, dovendo ritenersi che. una volta accertato il concorso degli stessi nel fatto dannoso, l’entità del contributo causale da ciascuno fornito e la, graduazione delle rispettive colpe assumessero rilievo esclusivamente ai fini della commisurazione della sanzione amministrativa, che ha costituito oggetto del precedente giudizio di opposizione, nonchè ai fini dell’azione di regresso, il cui mancato esercizio nell’ambito del giudizio di responsabilità a carico degli amministratori rende superfluo ogni accertamento al riguardo.

5. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna B.F. al pagamento in favore della Alpi Assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 20.200.00, ivi compresi Euro 20.000.00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.