Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 01-08-2011, n. 30499

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dell’11/2/2011 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha trasmesso gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto insorto con il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, essendosi entrambi i Tribunali dichiarati incompetenti a deliberare in ordine alla richiesta di misure alternative alla detenzione avanzate da M.G.. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma precisava che il M., collaboratore di giustizia già provvisoriamente ammesso al beneficio della detenzione domiciliare, aveva ottenuto la c.d. "capitalizzazione" delle misure tutorie con contestuale fuoriuscita dal programma di protezione, sicchè, scaduto nelle more della celebrazione dell’udienza collegiale dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma, il termine di due anni dalla delibera 26/10/2006 concernente la capitalizzazione, doveva prendersi atto che il domicilio del M., fino a tale termine di scadenza mantenuto presso la Commissione Centrale, era attualmente da individuarsi in quello effettivo ricadente nell’ambito di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste.

Il conflitto – sussistente, essendosi verificata una stasi processuale a seguito della negata propria competenza a deliberare sia da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma che da parte del Tribunale di Sorveglianza di Trieste in merito all’istanza di detenzione domiciliare avanzata da M.G. – deve essere risolto in senso difforme da quanto sostenuto dal giudice rimettente.

Osserva al proposito il Collegio che deve certamente convenirsi con il Tribunale di Sorveglianza di Roma laddove ha sostenuto che la competenza esclusiva di tale organo in materia di misure alternative in favore di collaboratori di Giustizia è ancorata alla elezione di domicilio "processuale" presso la Commissione Centrale in Roma, così come eletto al momento della sottoscrizione del programma di protezione; ne consegue che, allorquando venga meno tale domiciliazione per qualsiasi causa – fra esse compreso il decorso del periodo di due anni dalla c.d. "capitalizzazione" delle misure tutorie e la connessa fuoriuscita dal programma di protezione – di siffatta nuova situazione e del mutamento di domicilio deve tenersi conto per individuare il Giudice competente secondo le norme di rito.

Ma se, da un lato, tale impostazione della questione deve essere ritenuta in via generale corretta, dall’altro lato, avuto riguardo allo svilupparsi della vicenda processuale che interessa il M., deve escludersi, in ragione della situazione esistente al momento della presentazione della prima istanza di detenzione domiciliare per ragioni di salute avanzata dal M., che nella specie essa possa trovare accoglimento: in forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", infatti, la competenza del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della iniziale richiesta di misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire (cfr. Cass. sentenze n. 1137/2010, n. 24438/2008, n. 198/2005, n. 5070/1996 anche in conseguenza). E poichè nella specie risulta ex actis che nei confronti del M. la Magistratura di Sorveglianza di Roma ha da tempo e reiteratamente delibato circa l’ammissione del condannato alla detenzione domiciliare, via via prorogando il termine provvisorio di vigenza ed estendo la misura ai titoli sopraggiunti, deve concludersi per la ancora vigente competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma in relazione alla delibazione definitiva, nulla rilevando gli intervenuti mutamenti – anche in punto di domicilio – della specifica posizione del Marino. Peraltro non può non sottolinearsi come il M. abbia nelle sue istanze e comunicazioni (di rinuncia a comparire alle udienze fissate) precisato, anche nel corso degli anni 2009 e 2010, di essere domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione e come nella delibera di massima del 30/7/2009 sia stato determinato il mantenimento del domicilio presso tale Servizio: circostanze tutte che valgono a corroborare ed a rendere rispondente a legge la prorogatio della competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma cui ordina trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2011) 12-09-2011, n. 33798

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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen., dalla richiesta di riesame proposta dall’indagato I.A., classe ’50, ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 9 giugno 2010 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di stampo mafioso, con il ruolo di reggente della cosca Buda-Imerti di Fiumara di Muro (capo D), e di turbativa d’asta e di estorsioni, commesse nel 2005 nel 2007 (capo Q).

1.1. In relazione al reato associativo, si richiamavano (tra le altre) le conversazioni intercettate (del 4 dicembre 2006, del 2 ottobre 2007, del 15 dicembre 2006, del 18 maggio 2007, del 9 giugno 2007, del giorno 11 marzo 2007 (nella quale si riferiva di un incontro del ricorrente con B.P., proprio al fine di regolare gli equilibri mafiosi dell’area).

Con specifico riferimento al ruolo di I.A. nell’associazione per delinquere s’osservava quindi che assumevano particolare rilievo le conversazioni del 18 novembre 2005, alle ore 19.11 e alle ore 18.35; del 4 dicembre 2006 alle ore 9.57; del 6 febbraio 2007, alle ore 16.35; del 18 maggio 2007, alle ore 15.25; la circostanza che il ricorrente aveva preso parte il 27 gennaio 2000 e il 29 maggio 2006 a veri e propri summit mafiosi con esponenti della cosca; le conversazioni riferite alle ingerenze nelle aste che interessavano B.D., dalle quali risultava che questo si impegnava a consegnare e aveva consegnato denaro in contanti a Bu.Pa. e al ricorrente in cambio del loro intervento per l’allontanamento di altri concorrenti.

In relazione ai reati al capo Q), riepilogati i dati relativi alle due aste, l’ultima delle quali si concludeva con l’aggiudicazione al B. dei cinque appartamenti già a lui assegnati nella precedente e quindi retrocessi per il mancato pagamento del saldo nei termini, si evidenziavano le conversazioni intrattenute da e con B.D. il 23 maggio 2007 con Br.Gr., il 9 giugno 2007, il 19 giugno 2007 tra Bu.Pa. e B., dalla quale emergeva l’interessamento, anche economico, di I. A. nell’affare, del 22, 28 e 29 giugno 2007, del 15 settembre 2007. 2. Ha proposto ricorso l’indagato personalmente chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione, con ruolo dirigenziale, all’associazione camorristica descritta nel capo D).

Deduce, in linea generale, che nessuno dei dialoghi intercettati consentiva (a) di individuare la persona chiamata " N." nel ricorrente nè (b) di ritenere che i conversanti stessero inequivocabilmente discutendo di vicende di natura illecita e che il ricorrente era coinvolto, con il ruolo attribuitogli, nell’associazione di stampo mafioso.

In particolare, era quindi anzitutto priva di base probatoria l’attribuzione di tale ruolo a far data dall’arresto di I. A. cl. (OMISSIS), ovverosia dal 1993, le conversazioni intercettate partendo esclusivamente dall’anno 2005; poichè non vi era traccia di una precedente adesione del ricorrente al sodalizio come mero partecipe, era inoltre manifestamente illogica la presunzione che fosse entrato direttamente a dirigere lo stesso; il richiamo a precedente condanne per associazione mafiosa ed estorsione era quindi evidentemente frutto di chiaro errore percettivo, giacchè il ricorrente era assolutamente incensurato e lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che era stato assolto con formula ampiamente liberatoria nei processi (OMISSIS), intentati a suo carico.

Quanto alle conversazioni richiamate: quella del 4 dicembre 2006 non portava elementi concludenti a carico del ricorrente, anzitutto perchè non era indicata la ragione per la quale il " N." sarebbe stato da identificare con lui, quindi perchè nel corso di detta conversazione venivano operate critiche al comportamento tenuto da Nino che non svelavano in alcun modo una sua cointeressenza al sodalizio mafioso, e, anzi, militavano in senso opposto; la conversazione del 2 ottobre 2007 si riferiva al locale di ‘ndrangheta "chiuso in buon ordine", anche in questo caso, perciò, il discorso era addirittura in contrasto con l’ipotesi di una perdurante attività dell’organismo delittuoso e del coordinamento e direzione attribuita al ricorrente; la conversazione 15 dicembre 2006 lasciava trapelare la sola esistenza di una "raccomandazione" fatta dal ricorrente per questioni burocratiche, evocando rapporti amicali; la conversazione 18 maggio 2007 si riferiva ancora una volta ad un " N." non meglio identificato, nonchè alla circostanza, del tutto priva di significato, che quel N. si fosse accompagnato ad una persona piuttosto che ad un’altra in occasione di un funerale, e al comportamento tenuto nei confronti di C.A., che solo lo sforzo di immaginazione, carente di elementi fattuali, del Tribunale era riuscito a ricondurre a un contesto di contrasti per il ruolo di leadership all’interno del sodalizio; la conversazione 18 maggio del 1007 si riferiva ad un terzo che avrebbe dovuto, secondo gli auspici dei conversanti, assume un ruolo di direzione del sodalizio, ma non era in alcun modo spiegato perchè si era ritenuto che si stesse parlando del ricorrente; si riferiva ad un’autostrada che solo congetturalmente era stata ritenuta collegata ad un’azione intimidatoria; si riferiva ad una vicenda di un autolavaggio e a tale " N.", senza che fosse possibile comprendere perchè se ne inferiva la conduzione di un sodalizio mafioso.

2.2. Con il secondo motivo si svolgono analoghe censure in ordine all’affermata intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso.

Il Tribunale aveva richiamato in modo assolutamente lapidario le conversazioni dalle quali si era tratta la dimostrazione della intraneità del ricorrente al sodalizio, senza neppure indicare il contenuto di detti colloqui; aveva fatto riferimento alla partecipazione a due summit mafiosi, senza spiegare in forza di quali elementi era stato possibile affermare che si trattava effettivamente di incontri di natura illecita; aveva illogicamente fatto riferimento alla conversazione del 18 novembre 2005, nella quale si parlava di un antecedente guerra di mafia nella quale il ricorrente sarebbe stato "sotto il letto", che aveva proprio per tale contenuto, valenza opposta a quella attribuitagli; aveva richiamato il 2 ottobre 2007, nel corso della quale si sarebbe discusso di cariche di ‘ndrangheta nel comprensorio Fiumara, ma dalla quale non emergeva alcun riferimento al ricorrente; aveva inoltre valorizzato le altre conversazioni, legati all’ulteriore contestazione mossa al ricorrente, ma sarà la sostanza limitato a trasporre acriticamente il materiale indiziario senza spiegarne la valenza effettiva e arbitrariamente sovrapponendo i rapporti economici intrattenuti dal ricorrente con B.D. con eventuali attività di condizionamento dell’asta alla quale l’interessato, attraverso il presunto, ma ancora indimostrato, ruolo di capo del locale di ‘ndrangheta del ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati continuati di turbata libertà negli incanti e di estorsione (capo Q).

Si deduce a in particolare: che i giudici del riesame avevano pedissequamente trasposto gli elementi evidenziati dalla polizia giudiziaria, ma da essi non emergeva una concreta attività di condizionamento dei concorrenti ad opera del ricorrente; non riguardava lo specifico fatto in esame il riferimento agli aspetti, di carattere marginale, concernenti i rapporti economici intrattenuti con il B.; le conversazioni intercettate riportate nell’ordinanza impugnata potevano tutt’al più dimostrare la sussistenza di un comune interesse economico, ma non la partecipazione del ricorrente al condizionamento dell’asta. Dalle stesse conversazioni riportate, per altro, emergeva che alla domanda del B. sul fatto che il ricorrente sarebbe stato presente all’aggiudicazione il B. aveva decisamente negato che ciò sarebbe avvenuto; emergeva inoltre che i rapporti di quello con il ricorrente si erano interrotti in epoca precedente rispetto all’aggiudicazione; tali aspetti erano stati puntualmente evidenziati nella memoria difensiva, ma il Tribunale aveva omesso di rispondere.

L’assunto conclusivo del provvedimento impugnato dimostrava infine la totale congetturalità e illogicità del ragionamento seguito (si diceva che l’indagato avrebbe approfittato dello stato di soggezione in cui si svolgevano le aste istigando il B. e la cosca a fare piazza pulita di possibili aspiranti acquirenti); così da un lato facendosi riferimento ad un concorso non materiale ma piuttosto psicologico; dall’altro omettendosi ogni dimostrazione sia in ordine alla conoscenza di concorrenti in genere di quelli allontanati in particolare, e addirittura della data di svolgimento e delle altre modalità dell’asta (come testualmente emergeva dai colloqui intercettati citati dal provvedimento), sia in ordine alla effettiva realizzazione di una condotta di incitamento ovvero di intimidazione.

Dalla mera intenzione di avvicinare i soggetti presuntivamente intenzionati a presentarsi come concorrenti, F. e B., si era dedotto, con ragionamento inferenziale assolutalmente carente, che l’avvicinamento stato realizzato e nessuna considerazione era stata rivolta invece a plausibili spiegazioni alternative, quali quella che i due soggetti citati si fossero volontariamente astenuti dal partecipare all’asta.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare nel complesso infondato, molte censure risultando addirittura al limite dell’ammissibilità. 2. Nella motivazione del provvedimento impugnato si afferma che gravi indizi della perdurante esistenza e attività del sodalizio mafioso e del ruolo apicale in esso tenuto da I.A., cl. (OMISSIS), emergevano dal contenuto di numerosissime conversazioni, intrattenute in parte tra terzi e in parte con o alla presenza del ricorrente.

E si richiamano, tra le altre, le conversazioni intercettate:

– il 18 novembre 2005, alle ore 19.11, ritenuta particolarmente significativa perchè in essa si rinnovavano le lagnanze dei fratelli Bu. verso il ricorrente, alla cui base era sempre la rivendicazione della sua mancata esposizione durante la guerra di mafia, e alle ore 18.35;

– il 4 dicembre 2006, tra terzi, nella quale si criticava ancora il comportamento e il carisma criminale di " N.", che era sicuramente da identificare, in base al complessivo contesto, alle altre conversazioni aventi il medesimo contenuto e ai riferimenti fatti, nel ricorrente;

– il 15 dicembre 2006, nel corso della quale B. raccontava di una persona che era riuscito ad ottenere il pagamento di alcuni lavori grazie all’intercessione di Bu.Pa. e di I. A.;

– il giorno 11 marzo 2007, nella quale si riferiva di un incontro del ricorrente con B.P., al fine di regolare gli equilibri mafiosi dell’area;

– il 18 maggio 2007, tra Bu.Pa. e C.A., nel corso della quale gli interlocutori commentavano negativamente sia l’atteggiamento mantenuto dal ricorrente nei confronti del secondo, zio del primo e secondo i giudici del merito ampiamente inserito, anche lui, nel locale tessuto mafioso, sia lo scarso controllo territoriale esercitato dal ricorrente, citandosi gli episodi di un camion impegnato in lavori autostradali al quale non era stato chiesto il pagamento di tangente, e l’apertura di un lavaggio automatico, per il quale si era reso necessario l’intervento di P.D. perchè " N." non aveva provveduto a imporre i pagamenti; evocandosi nel complesso la figura di I. A. come lo "zio N." che non si dava abbastanza da fare;

– il 9 giugno 2007, nella quale, riprendendosi un discorso già fatto anche il 13 marzo 2007, si faceva riferimento alla recente scarcerazione di B.P.; si parlava di richieste estorsive effettuate a suo nome (confermate dall’imprenditore citato, che in sede di esame testimoniale aveva riferito di aver trovato l’effige di una "mano nera", tradizionale forma d’intimidazione simbolica in uso alla ‘ndrangheta); si diceva espressamente che " I.N. è sempre buono";

– il 2 ottobre 2007, nel corso della quale Bu.Pa. parlava dell’organizzazione della cosca e delle affiliazioni, aggiungendo che, in quel momento, il "locale" di ‘ndrangheta di Fiumara era stato chiuso "in buon ordine", e mostrava quindi interesse alle acquisizione di lavori comunali, cui faceva da riscontro il contenuto, vertente su la concessione di lavori, di una conversazione intercorsa il 15 marzo 2007 tra B.D. e G. B.I..

Si ricorda quindi che confermavano la individuazione e il ruolo del ricorrente, la circostanza che aveva preso parte il 27 gennaio 2000 e il 29 maggio 2006 a veri e propri summit mafiosi con esponenti della cosca e il contenuto delle conversazioni riferite alle ingerenze nelle aste che interessavano B.D., dalle quali risultava che questo si impegnava a consegnare e aveva consegnato denaro in contanti a Bu.Pa. e al ricorrente in cambio del loro intervento per l’allontanamento di altri concorrenti.

In relazione a tali fatti, si evidenziano quindi in particolare, e tra l’altro, le conversazioni intrattenute da e con B. D.:

– il 23 maggio 2007, nella quale si parlava dello svolgimento senza pubblicità di precedenti aste e della necessità invece, mutate le prassi, di mantenere le future, a Villa, "sotto controllo";

– il 9 giugno 2007, concernente tale F.D., intenzionato a partecipare all’asta, che il B. intendeva dissuadere;

– il 19 giugno 2007, tra Bu.Pa. e B., dalla quale emergevano l’interessamento, anche economico, nell’acquisizione degli immobili, con P., di I.A., nei cui confronti il B. s’era impegnato a versare denaro in contante; la volontà di limitare l’affare alla "gente del locale di Villa"; la promessa di un "intervento", la mattina della gara, su eventuali altri concorrenti; gli inviti dissuasivi già rivolti a tale Be.Pa. e al F.;

– il 22.6.2007, allorquando era stato osservato dagli investigatori l’arrivo presso l’abitazione del B. di Bu.Pa. e I.A., dalla quale emergeva che l’incontro era stato organizzato per chiarire i termini del guadagno da assegnare a I., Bu. e P. in anticipo rispetto alla vendita degli appartamenti; che B. spiegava (ad I.A.) l’affare, l’aiuto chiesto al Bu., i termini dei problemi da lui incontrati e risolti, anche grazie all’intervento di tale avvocato Castellani, per la liberazione dalle ipoteche e per i finanziamenti;

che I. affermava di avere appena visionato la zona e che il valore era inestimabile; che, allorchè Bu. lo invitava a fare al B. la sua proposta, I. diceva che intendeva venirgli incontro, e scriveva qualcosa; che B. assicurava la sua puntualità, ringraziava e ribadiva che entro il 15 avrebbero avuto il denaro);

– il 28 giugno 2007, da cui emergeva che B. aveva versato al Bu. una prima parte del compenso pattuito, sul quale pareva avere avuto uno "sconto", riservando al giorno successivo il residuo;

– il 29 giugno 2007, tra Bu. e B., dalle quali emergeva che il compenso era stato effettivamente versato, il B. mostrandosi compiaciuto della sua puntualità;

– il 15 settembre 2007, tra B. e Bu., nella quale si evidenziava la necessità di avere l’indirizzo dell’avvocato Barbaro, che si era presentato alla gara del 3 luglio e rinviata, per dissuaderlo dal tornare (nonostante A.C. avesse assicurato che era stato già messo tutto a posto) e dalla quale risultava che B. aveva consegnato al Bu. altro denaro, e i due parlavano anche di altri lavori.

3. A fronte della motivazione del Tribunale, largamente esaustiva seppure per alcuni aspetti disorganica per l’eccesso di puntigliosità ricostruttiva, le doglianze sono per lo più generiche (ipotetiche, aspecifiche o che non tengono conto delle risposte già date) e ripetitive di censure squisitamente di merito, pretendendo di sottoporre a questa Corte una dissonante lettura degli elementi evidenziati, per altro inopinatamente frazionandoli: con il risultato di perdere di vista il valore aggiunto – debitamente segnalato dal provvedimento impugnato – che deriva dal coordinamento dei colloqui intercettati anche in punto di sicura identificazione del ricorrente nel " N." o "zio N." più volte nominato.

Può solo aggiungersi, in particolare, che:

– le censure sulla identificazione del ricorrente nel " N." nominato, e alcune volte (nei colloqui citati a proposito del capo Q) presente nelle conversazioni, sono del tutto generiche e non tengono conto dei rapporti emergenti nelle e tra le vari conversazioni – di parentela, affari, comunanza di contenuti – segnalati dai giudici di merito; nè dicono a quale altro e diverso soggetto della famiglia potrebbero egualmente attribuirsi tutti i citati confluenti riferimenti;

– la doglianza con la quale si sostiene, da un lato, che non v’era prova di partecipazione antecedente al 2005 e, dall’altro, che non poteva presumersi che il ricorrente fosse entrato a far parte del sodalizio direttamente come capo, è intrinsecamente contraddittoria:

proprio l’evidente ruolo apicale a far data quantomeno dall’inizio del 2005 di I.N. cl. (OMISSIS), segnalato dal Tribunale sulla base di ampi stralci delle numerose conversazioni su tale argomento, plausibilmente risultando considerato come gravemente indiziario di una sua risalente affiliazione;

– la doglianza con la quale si assume, più specificamente, che nulla consentiva di far risalire la partecipazione con ruolo apicale ad epoca successiva e prossima l’arresto dell’omonimo I.A., cl. (OMISSIS), detto " n.f.", può invece, allo stato, considerarsi infondata, nonostante l’ondivaga motivazione sul punto del provvedimento impugnato ciò che soprattutto rileva è la circostanza che molte delle conversazioni riportate si riferivano appunto, o raccontavano, storie criminali pregresse del gruppo e del I.N. successore di " N.F.", identificato con il ricorrente; nè può dimenticarsi che la fluidità della contestazione connaturata alla fase delle indagini rende evidente il senso di mera approssimazione delle indicazioni temporali riportate in motivazione;

– le osservazioni sulle incongruità dei riferimenti ai precedenti penali specifici del ricorrente (in tesi inesistenti), non sono rilevanti, giacchè detti precedenti non incidono nel discorso sulla gravita indiziaria, ma vengono in considerazione in tema di esigenze cautelari: punto non oggetto di specifica censura;

– i tentativi di confutare il significato attribuito alle singole conversazioni impingono completamente il merito; sono generici perchè, come detto, omettono di considerare i segnalati collegamenti esplicativi tra le conversazioni; e sono palesemente infondati laddove non considerano che solo a un sodale è rimproverabile la scarsa partecipazione, o la codardia, e solo a un capo un carente "impegno" e lo scarso polso nel comandare;

– generiche sono pure le deduzioni sulla non comprovata natura mafiosa dei summit cui asseritamente avrebbe partecipato il ricorrente; e si riferiscono per altro a dato per nulla considerato come decisivo;

– non fondate per un verso, generiche e di merito per l’altro, sono infine le deduzioni relative al capo Q): le osservazioni sulla possibile lettura in termini affatto leciti dell’interessamento nell’affare delle aste dell’ I. sono ipotetiche e non tengono conto degli specifici argomenti spesi nel provvedimento impugnato a proposito della evidente esistenza di una pesante incidenza di condizionamenti esterni sulle aste e della richiesta di aiuto rivolta dal B. al gruppo Buda – Imerti per mantenere sotto controllo la partecipazioni alle gare del 2007, largamente corroborati dai colloqui riportati e dal logico collegamento che tra di essi è stato tracciato dai giudici del merito, evidenziando tra l’altro il tenore obiettivamente significativo e non specificamente confutato dell’intercettazione in occasione dell’incontro tra B., Bu. e il ricorrente in data 22 giugno 2007 e dell’inequivoco comportamento tenuto, nell’occasione, dell’ I.; mentre nessuna doglianza è rivolta alla contestazione relativa ai fatti pregressi.

4. In conclusione, il ricorso va nell’insieme rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8160 Demolizione di costruzioni abusive

entenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che i ricorrenti impugnano i provvedimenti n. 95 del 21 aprile 2011, con cui il Comune di Colleferro ha ordinato a S.E. di demolire le opere ivi indicate, e n. 96 del 21 aprile 2011, con cui l’ente locale ha interdetto allo S., in qualità di amministratore della soc. C.S. s.r.l., l’attività di vendita di autovetture relativamente alla parte di superficie ampliata e pari a 95 mq. circa;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 22 e 23 d.p.r. n. 380/01 ed eccesso di potere sotto vari profili perché il provvedimento demolitorio non terrebbe conto della preesistente utilizzazione dell’area, della preesistenza del fabbricato retrostante e delle aperture laterali e della realizzazione di 3 serrande metalliche e del sovrastante ampliamento di lamiera, oggetto di una denuncia d’inizio di attività dell’11 giugno 2009, e perché, comunque, le opere realizzate sarebbero coerenti con il Piano di Recupero vigente;

Considerato che il motivo in esame è infondato e deve essere respinto;

Considerato che dall’esame del provvedimento impugnato e del verbale di violazione urbanistica – edilizia redatto il 28 settembre 2010 emerge che i ricorrenti hanno conseguito un ampliamento di superficie pari a circa 95 mq., ottenuto attraverso la chiusura di un cortile e l’accorpamento dello stesso ai vicini locali preesistenti, un mutamento di destinazione d’uso dell’area da cortile ed officina a locale commerciale ed uffici ed hanno, altresì, realizzato l’apertura di due ingressi, la divisione in tre locali del fabbricato così risultante e l’elevazione delle quote di calpestio del locale e la posa in opera di nuova pavimentazione, controsoffittatura e nuovi impianti elettrici;

Considerato che le opere in esame, comportando un aumento di volumetria ed un mutamento di destinazione d’uso con correlato aumento del carico urbanistico, avrebbero dovuto essere assentite con permesso di costruire secondo quanto previsto dagli artt. 3, 10, 31 e 32 d.p.r. n. 380/01;

Considerato che la carenza del titolo edilizio abilitativo in esame legittima la sanzione demolitoria irrogata nella fattispecie con conseguente irrilevanza dell’astratta conformità delle opere al Piano di Recupero vigente, posta a fondamento della censura;

Considerato che la denuncia d’inizio di attività dell’11 giugno 2009 ha ad oggetto opere diverse (ivi definite come "manutenzione straordinaria" e consistenti nella "sostituzione dell’accesso scorrevole esistente con la realizzazione di n. 3 serrande a maglie metalliche automatiche, relative recinzioni di protezione e sovrastante pannello in lamiera") da quelle contestate e, comunque, per sua natura, in relazione a quanto in precedenza evidenziato in ordine alla necessità del permesso di costruire, è inidonea, anche in astratto, a legittimare l’intervento con conseguente possibilità dell’ente locale di esercitare direttamente il potere edilizio sanzionatorio senza la previa rimozione in autotutela del titolo (Cons. Stato sez. IV n. 781/10);

Considerato che con la seconda e la terza censura i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 37 d.p.r. n. 380/01, 19 l. r. n. 15/08 e dell’art. 19 l. n. 241/90 nonché eccesso di potere sotto vari profili perché gli interventi realizzati rientrerebbero nella categoria della "manutenzione straordinaria" e, comunque, non avrebbero comportato alcuna modifica di destinazione d’uso con conseguente illegittimità della sanzione demolitoria e di quella impeditiva dell’attività di vendita;

Considerato che i motivi in esame sono infondati in quanto, come si evince dal verbale di accertamento dell’abuso, nella fattispecie è stata realizzata una modifica di destinazione d’uso da cortile ed officina ad attività commerciale ed un aumento di volumetria;

Considerato che le predette caratteristiche dell’intervento sono incompatibili con la categoria della manutenzione straordinaria, quale prevista dall’art. 3 lettera b) d.p.r. n. 380/01, la quale presuppone la conservazione della precedente consistenza volumetrica e della pregressa destinazione d’uso non riscontrabile nella fattispecie in esame;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Colleferro, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8786

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che, con sentenza n. 12009 del 2008, il T.a.r. del Lazio accoglieva il ricorso proposto da numerosi ricorrenti, tra cui lo stesso, per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare, il T.a.r. accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo, nella base pensionabile e nella base di calcolo della buonuscita delle due ore di servizio straordinario obbligatorio, a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Espone, altresì, di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, per effetto del decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude, chiedendo, pertanto, che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza e che sia eventualmente nominato un commissario ad acta, come per legge.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, è stato disposto un rinvio per consentire al ricorrente di depositare puntuale documentazione che rendesse possibile al T.a.r. di accertarne la precipua posizione.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011, nella quale il Collegio ha ritenuto inammissibile la richiesta di parte ricorrente, per le ragioni nel prosieguo indicate.

Deve considerarsi, infatti, che l’esponente aziona la pretesa a conseguire l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, a decorrere dal 31 dicembre 1995, pur essendo ancora in servizio.

Al riguardo, è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa essere considerata quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione inammissibile, atteso che, a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e dell’indennità di buonuscita potrà avere attuazione solo quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno, e cioè al momento del collocamento in quiescenza, secondo quanto pure specificato dall’art. 4, comma 4, del menzionato d.P.R. n. 395/1995, sulla base del quale la pretesa è stata riconosciuta dal T.a.r..

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Per le suindicate considerazioni il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità del giudizio di ottemperanza all’esame della sezione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

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