Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2012, n. 14696

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 novembre 2009 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 27 maggio 2003 che aveva rigettato la domanda di B.A. volta ad ottenere l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 1, essendo affetta da virus HCV (cosiddetta epatite di tipo C) contratto a causa di assunzione di emoderivati infetti per profilassi antitetanica. La Corte territoriale ha motivato tale decisione ritenendo l’intervenuta decadenza triennale di cui all’art. 3 della legge citata, e ritenendo comunque infondata nel merito la richiesta della ricorrente sulla base delle risultanze della espletata CTU che ha escluso che l’infezione epatica da cui è affetta la ricorrente sia riferibile alla somministrazione intramuscolare di immunoglobine per sieroprofilassi antitetanica in data 14 novembre 1991.

La B. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Lazio.

Il Ministero della Salute ha rilasciato procura.

Motivi della decisione

Con il primojnotivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, artt. 1 e 3, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che il termine di decadenza triennale è stato previsto anche per le epatiti post trasfusionali solo dalla L. n. 461 del 1996, che ha modificato il citato art. 3, per cui non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame in cui la domanda è stata proposta in epoca precedente, per cui va applicato l’ordinario termine di prescrizione decennale. In ordine alla decorrenza del termine decadenziale triennale la ricorrente deduce, comunque, che questo debba essere fissato dall’entrata in vigore della norma che lo ha previsto, per cui la domanda in questione, inoltrata nel 1996, sarebbe comunque tempestiva.

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra l’inoculazione dell’emoderivato e l’epatite C contratta dalla ricorrente contestandosi le risultanze dell’espletata CTU. Per motivi di ordine logico viene esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso che attiene al merito della controversia.

Il motivo è infondato. Nel giudizio in materia d’invalidità di ogni genere il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice. Nel caso in esame la ricorrente propone un dissenso tecnico diagnostico che si risolve anche in un diverso giudizio di merito che, non rientrando in quanto previsto dal principio sopra enunciato, non è ammissibile in sede di legittimità.

Il primo motivo risulta assorbito.

Nulla si dispone sulle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella formulazione vigente all’epoca del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione II civile del 03.06.2009, n. 12843 Autovelox, città, contestazione, mancata, validità (2009-06-07)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

FATTO E DIRITTO

il Comune di Vicopisano propone ricorso per cassazione contro (…) (…) resiste proponendo ricorso incidentale, avverso la sentenza del GdP di Cascina n. 40/05 che ha accolto l’opposizione annullando il verbale n. 1035/P/04 di euro 147,05 per violazione dell’art. 142 comma 8 cds perché l’accertamento non è avvenuto in modo conforme alle direttive ministeriali posto che nelle strade di tipo C, all’interno dei centri abitati non è ammesso utilizzo di dispositivi per l’accertamento della velocità tramite postazione fissa.

Il ricorrente lamenta; 1) violazione degli artt. 201 cds e 112 c.p.c. circa la contestazione immediata e la mancata omologazione non contestata dall’opponente; 2) omessa, insufficiente motivazione.

Col ricorso incidentale si censura la statuizione sulle spese “nulla sulle spese”).

Osserva la Corte che, rispetto alla affermazione dell’odierno ricorrente di prima opposizione per mancata contestazione immediata ed assenza dell’agente preposto alla vigilanza, ( con la precisazione in verbale” che la contestazione non è potuta avvenire perché la rilevazione della velocità è stata effettuata con autovelox in postazione fissa per strada inclusa nel decreto del Prefetto di Pisa n. 178/02 di cui all’art. 4 DL 121/02, conv. in L. 128/02. L’ubicazione della postazione fissa di rilevazione di velocità è adeguatamente segnalata mediante segnaletica orizzontale e verticale”), la sentenza riferisce di strada provinciale extraurbana secondaria e di centro abitato dove non è ammessa l’installazione di sistemi di rilevamento automatico senza procedere a immediata contestazione.

Quanto alla contestazione immediata, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale, a norma dell’art. 200 CdS, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, salvo, tuttavia, che detta contestazione non sia possibile, nel qual caso, a norma dell’art. 201 CdS, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine stabilitovi, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale ma con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa preposta. (recentemente, Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 ti. 24066, ma già Cass. 22.6.01 n. 8528,25.5.01 n. 7103,29.3.01 n.4571).

L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, inoltre, ma solo esemplificatamente, alcuni casi nei quali la contestazione immediata deve ritenersi impossibile.

In tema di autovelox, poi, non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada.

La speciale disciplina di cui all’art. 4 del DI. 20.6.02 n. 121, come modificato dalla Legge di conversione n. 1.8.02 n. 168, ha stabilito che;

a – i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 CdS (limiti di velocità e sorpasso) possono essere utilizzati od installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2. lettere A e B, del CdS;

b – gli stessi dispositivi possono essere utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui alla medesima norma, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, ove specificamente individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione del tasso d’incidentalità delle condizioni strutturali, piano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

c – dell’utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve essere data informazione agli automobilisti;

d – la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi idonei ad accertare il fatto costituente illecito ed i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione;

e – l’utilizzazione di dispositivi che consentano il rilevamento automatico della violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti è subordinata all’approvazione od omologazione dei dispositivi stessi ai sensi dell’art. 45/VI CdS; f – in caso di utilizzazione dei dispositivi in questione secondo quanto stabilito nei precedenti punti, non sussiste l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 CdS.

Il disposto del primo comma integrato con quello del secondo comma della norma in esame – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri d’individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo al fine della contestazione immediata può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi de quibus, tra l’altro, anche in funzione del quarto comma, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata.

La norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata di tale utilizzazione al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1 bis, CdS.

Diversamente argomentando, il giudice a quo ha assunto una decisione in evidente contrasto con il principio, ricavabile dalla normativa su riportata, così come costantemente interpretata da questa Corte, secondo il quale la contestazione immediata, quale che sia l’apparecchiatura elettronica utilizzata per l’accertamento della violazione, deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità d’organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio la cui finalità istituzionale è pur sempre quella di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, finalità d’interesse collettivo privilegiata dal legislatore rispetto alle personali esigenze del singolo utente con valutazione discrezionale degli interessi in conflitto, in quanto tale insuscettibile di discussione in sede di giurisdizione anche costituzionale.

Nella specie, il giudice a quo ha escluso la conformità alle direttive ministeriali ed ai modi prescritti dalla legge 168/2002 ha fatto riferimento ad un elenco di strade pubblicato dalla provincia di Pisa, ente proprietario, ha dedotto che nei centri urbani vi è l’obbligo della contestazione immediata perché la velocità è sempre contenuta ed ha incidentalmente affermato la necessità della omologazione. Quanto a quest’ultima, per il disposto dell’art. 142. comma 6, c.d.s. per la determinazione del limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, onde non è sufficiente che l’opponente si limiti a contestare la validità del rilievo, essendo necessario che sia dimostrato ed accertato, nel caso concreto, un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità (Cass. 25 maggio 2001 n. 7106, Cass. 5 novembre 1999 a 12324, Cass. 21 giugno 1999 n. 6242); in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l’art. 142 e.d.s. si limita a prevedere che possono esser considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono esser costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che detta rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo a mezzo apparecchiatura elettronica, che non rilascia documentazione fotografica ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato, in quanto l’attestazione dell’organo di polizia ben può integrare , con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica ( Cass. 20 aprile 2005 n. 8232, Cass. 24 marzo 2004 n. 5873). Nella specie il giudice di pace non si è attenuto a detti principi. L’opponente non ha fornito né risulta che abbia chiesto di fornire idonea prova del difetto di omologazione o di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità utilizzato e costituente fonte di prova, in definitiva va accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale, con la conseguente condanna alle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e condanna l’opponente alle spese del giudizio di opposizione liquidate in euro 500,00 a quelle del giudizio di legittimità in euro 500,00 oltre accessori.

Depositata in Cancelleria

il 03.06.2009

Cass. pen., sez. II 30-01-2007 (16-01-2007), n. 3539 Adozione di misura cautelare reale nel corso delle indagini preliminari – Causa di incompatibilità alla partecipazione al giudizio

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MOTIVI DELLA DECISIONE
Z.I. ricorre, avverso l’ordinanza, in data 2.2.2006 della Corte d’appello di Genova con la quale era rigettata la dichiarazione di ricusazione nei confronti del Collegio giudicante, in quanto composto dagli stessi magistrati che avevano fatto parte, a suo tempo, del collegio del Tribunale di Genova che aveva emesso un provvedimento cautelare reale di sequestro preventivo nei suoi confronti.
Il ricorrente, sviluppando gli argomenti anche con motivi aggiunti, deduce:
1) la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), nella parte in cui il provvedimento impugnato afferma che il giudice non deve procedere a valutazione prognostica circa il probabile esito del giudizio, nel senso dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato;
2) la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), nella parte in cui il provvedimento impugnato afferma che non si deve considerare la fase anteriore all’apertura del dibattimento come fase diversa da quella di merito del processo;
3) la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui il provvedimento impugnato, pur richiamando le affermazioni del tribunale, circa la sussistenza del fumus boni iuris, in ordine agli indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha ritenuto che tali affermazioni non integrassero una valutazione negativa e non determinassero quella prevenzione che costituisce presupposto dell’incompatibilità di cui all’art. 34 cod. proc. pen..
Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.
Il Procuratore generale requirente, chiedendo il rigetto del ricorso, ha ricordato la giurisprudenza secondo cui "il giudice che nel corso delle indagini preliminari ha emesso una misura cautelare reale, può ben partecipare al dibattimento, poichè il sequestro, al contrario delle misure cautelari personali, non presuppone una valutazione nel merito della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma solo la verifica dell’astratta configurabilità del reato (fumus)". (Cass. Sez. 3, 8.11.95, 203718).
Il Collegio condivide tale orientamento e non scorge ragione alcuna per discostarsene.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-11-2010) 04-01-2011, n. 116 Infortunio sul lavoro

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) C.C. ha proposto ricorso avverso la sentenza 3 dicembre 2009 della Corte d’Appello di Cagliari che ha confermato la sentenza 22 settembre 2008 del Tribunale di Oristano che l’aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione per il delitto di lesioni colpose in danno di P.R. a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi in (OMISSIS).

I giudici di merito hanno accertato che il lavoratore, dipendente della società di cui l’imputato era legale rappresentante, subiva lesioni gravi mentre stava prestando la sua attività lavorativa; in particolare, nel corso di lavori di escavazione con l’utilizzo di un escavatore, P. veniva colpito alle mani dall’escavatore mentre stava tentando di rimuovere con le mani una grossa radice che ostacolava il lavoro di escavazione.

C. è stato ritenuto responsabile dell’infortunio perchè, nella sua qualità di datore di lavoro, aveva consentito che il dipendente lavorasse all’interno del raggio di azione dell’escavatore o comunque non aveva delegato a persona idonea i compiti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2) Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato il quale ha dedotto, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in quanto nel cantiere svolgeva le sue funzioni un preposto, tale P.G., cui era attribuito il compito di far osservare le misure di prevenzione antinfortunistica.

Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulle censure formulate con i motivi di appello mentre, con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione sempre con riferimento alla presenza di un preposto in cantiere con la conseguente applicazione del principio di affidamento per cui le condotte sia della persona offesa che del preposto possono configurarsi come idonee ad interrompere il rapporto di causalità.

Inoltre i giudici di merito non avrebbero tenuto alcun conto delle dichiarazioni dei testimoni i quali hanno riferito che P. aveva, imprevedibilmente e di sua iniziativa, cercato di estrarre la radice ponendosi nel raggio d’azione dell’escavatore. Le prove assunte dimostrerebbero inoltre come il lavoratore infortunato era stato adeguatamente informato e formato sui rischi dell’attività lavorativa.

Con il quarto motivo si deduce invece la mancanza di motivazione, o comunque la sua manifesta illogicità, sul diniego opposto alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mentre, con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata per mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello con il quale si chiedeva di "mutare" la pena della reclusione in quella della multa.

3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Va premesso che non è in discussione che l’incidente si sia verificato in conseguenza di una vistosa violazione di una regola cautelare che impone di evitare che, nei lavori di sbancamento, i lavoratori operino o comunque si trovino nel raggio di azione delle macchine (v. in particolare l’oggi abrogato art. 12, comma 3 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164).

Il problema posto con i motivi di ricorso, che sotto questo profilo possono essere congiuntamente esaminati, riguarda invece l’ambito della posizione di garanzia dell’imputato sostenendo egli che, essendo titolare di diversi cantieri, non aveva la materiale possibilità di seguirli tutti personalmente e di avere pertanto delegato un preposto perchè controllasse l’osservanza delle misure di prevenzione nel cantiere dove l’incidente si è verificato, sul cui corretto adempimento dell’obbligo egli aveva incolpevolmente fatto affidamento.

Ma gli elementi di fatto accertati dai giudici di merito non confermano questa ricostruzione contenuta nel ricorso. La sentenza impugnata riferisce infatti:

– che i testimoni hanno riferito che alcuna disposizione era stata impartita "ma era stato demandato agli stessi lavoratori impiegati l’onere di adottare le precauzioni del caso";

– che non era stato predisposto alcun piano di sicurezza;

– che P., il cui compito si esauriva nell’impartire direttive generiche, neppure era inquadrato nell’organico dell’impresa (addirittura aveva dichiarato in dibattimento che si recava in cantiere "a titolo di cortesia": v. sentenza di primo grado a p. 3);

– che non esisteva la prova che fosse stata conferita una valida delega sulla sicurezza a persona idonea ed in particolare a P..

4) Gli elementi di fatto accertati e riferiti in precedenza valgono da soli ad escludere la fondatezza dei motivi proposti con il ricorso.

In particolare l’inidoneità del preposto – e comunque il mancato accertamento del valido conferimento di una delega sulla sicurezza a persona idonea – consente di escludere che possa farsi riferimento al principio di affidamento e impone dunque di ritenere che gli obblighi di garanzia incombenti sul datore di lavoro fossero rimasti immutati e che la loro violazione vada a lui addebitata.

Quanto alla possibilità di configurare la condotta del lavoratore infortunato, certamente imprudente, come abnorme e dunque idonea a far ritenere interrotto il rapporto di causalità (art. 41 c.p., comma 2) basta rilevare che l’iniziativa, pur se autonomamente decisa, rientrava nelle mansioni svolte ed era finalizzata a rendere più agevole l’opera dell’escavatore per cui non è possibile affermarne l’imprevedibilità. 5) Infondate sono anche le censure che si riferiscono ad aspetti di natura processuale.

Quanto al mancato esame delle censure proposte con l’appello (che peraltro neppure vengono nel ricorso specificamente indicate) l’esame della sentenza impugnata smentisce il fondamento della censura perchè i temi proposti con l’appello risultano esaminati e confutati nel merito.

Incensurabile nel giudizio di legittimità è invece la valutazione del giudice di merito laddove ha escluso che esistessero i presupposti per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

Va premesso in generale, sulla disciplina della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello di cui all’art. 603 c.p.p., che, se le nuove prove sono sopravvenute o sono state scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice provvede secondo le regole ordinarie (comma 2); nel caso di prove nuove o di richiesta di riassunzione di prove già acquisite dispone la rinnovazione solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (comma 1).

Al di fuori di questi due casi il giudice può disporre d’ufficio la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – anche nel caso in cui le parti siano rimaste inerti o siano decadute -solo se la ritiene assolutamente necessaria (comma 3: norma corrispondente a quella contenuta nell’art. 507 c.p.p., comma 1 per il giudizio di primo grado).

La giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che questa iniziativa diretta al completamento del quadro probatorio -in particolare per quanto attiene all’assoluta necessità (da ritenere evenienza eccezionale: v. Cass., sez. 2, 1 dicembre 2005 n. 3458, Di Gloria, rv. 233391) – sia fondata su una valutazione attribuita in via esclusiva al giudice di merito e da ritenere insindacabile nel giudizio di legittimità ove sia logicamente e adeguatamente motivata la valutazione sulla possibilità di decidere allo stato degli atti (in questo senso v. Cass., sez. 4, 19 febbraio 2004 n. 18660, Montanari, rv. 228353; sez. 2, 4 novembre 2003 n. 45739, Marzullo, rv. 226977; sez. 6, 2 dicembre 2002 n. 68, Raviolo, rv. 222977).

E’ anche orientamento uniforme di legittimità che, solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, la mancata assunzione possa costituire violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d mentre, negli altri casi previsti dall’art. 603, il vizio deducibile è quello attinente alla motivazione previsto dalla lett. e del medesimo articolo (v. Cass., sez. 2, 11 novembre 2005 n. 44313, Picone, rv. 232772; sez. 5, 21 dicembre 2000 n. 6924, Delfino, rv. 218279).

Nel caso in esame, anche se con motivazione non particolarmente approfondita, la Corte di merito ha giustificato la sua valutazione sulla completezza della svolta istruzione dibattimentale per cui la decisione sul punto si sottrae al vaglio di legittimità. Così come le argomentazioni sul motivo di appello con cui si chiedeva una modifica in senso favorevole del trattamento sanzionatorio (negata per la gravità del fatto) possono ritenersi implicitamente riferite anche alla richiesta non accolta di sostituzione della pena peraltro coperta da indulto come precisa la sentenza impugnata.

6) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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