Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2011) 28-10-2011, n. 39204 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

p. 1. Con ordinanza in data 8/02/2011, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame, proposta da B.A. avverso l’ordinanza con la quale, in data 3/01/2011, il g.i.p. del Tribunale di Cosenza aveva disposto nei confronti del suddetto istante la misura cautelare del divieto di dimora in ordine al reato di cui agli artt. 81 – 110 – 648 c.p.. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 273 – 274 – 275 c.p.p. sotto i seguenti profili:

1. il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non sarebbe affatto pericoloso, non essendo gravato "per violazione da associazione a delinquere ma, esaustivamente, ex artt. 81, 110 e 648 c.p.", essendo solo "un periferico soggetto, staccato radicalmente dall’ideativa commissione e dalla conoscitiva commissione dei reati di cui al procedimento penale";

2. la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria ed illogica nella parte in cui si sofferma sul contenuto di un’intercettazione telefonica, dalla quale, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbe evincibile alcuna gravità indiziaria: la suddetta conversazione metterebbe il ricorrente "al riparo per una sconoscenza totale che lui potesse aver ricevuto scarpe consapevolmente, da parte sua, griffate con falsità dai venditori della merce a lui"; 3. la perquisizione a casa del ricorrente aveva dato esito assolutamente negativo.

Motivi della decisione

p. 1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

Il tribunale, con dovizia di argomenti e, sulla base di puntuali e precisi riscontri fattuali, ha indicato gli indizi gravanti sul ricorrente in ordine al contestato reato: sul punto il ricorrente, in questa sede, si limita ad obiettare che: a) la perquisizione aveva dato esito negativo; b) che la motivazione sarebbe contraddittoria.

Quanto al motivo sub a), è appena il caso di rilevare che il mancato ritrovamento a casa del ricorrente di merce ricettata, non implica, di per sè, estraneità al reato a fronte dei numerosi indizi evidenziati dal tribunale.

Quanto al motivo sub b), a parte la sua cripticità, è da rilevare che il tribunale lo adduce solo come un esempio fra i numerosi indizi. Quanto infine, alla pretesa mancanza di pericolosità, a fronte dell’amplissima motivazione del tribunale non è chiaro la valenza che il ricorrente attribuisce al fatto che non è indagato del reato di associazione per delinquere: il tribunale, invero, ha parlato solo ed esclusivamente della pericolosità del ricorrente in relazione al reato di ricettazione: da qui la manifesta infondatezza del motivo sotto il profilo dell’aspecificità. p. 2. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-10-2011) 17-11-2011, n. 42426 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

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Svolgimento del processo

Con sentenza 11.1.2010 il giudice del tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, dichiarò T.P. colpevole dei reati di cui agli artt. 633, 635, 734 cod. pen., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, per avere in zona vincolata, senza permesso di costruire, senza autorizzazione paesaggistica ed invadendo e danneggiando la proprietà altrui, realizzato un nuovo tracciato stradale sterrato lungo m 176, largo da m 2,60 a m 8, e compiuto opere di sbancamento fino alla profondità di m 1,30, allargato e rimodellato un tracciato pedonale esistente, anche con rialzamento del preesistente piano di campagna fino alla quota di cm 80, con riporto di detriti e materiali litoidi, con estirpazione e taglio di vegetazione arbustiva ed arborea tipica; e lo condannò alla pena di mesi 11 di reclusione, con l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione condizionale della pena e la condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

La corte d’appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, dichiarò non doversi procedere per tardività della querela in ordine ai reati di cui agli artt. 633 e 635 cod. pen., concesse le attenuanti generiche, rideterminò la pena in mesi tre di arresto ed Euro 20.000,00 di ammenda, rideterminò le spese di primo grado in favore della parte civile e confermò nel resto la sentenza di primo grado.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza degli elementi probatori a discarico dell’imputato ed in particolare della attestazione e delle dichiarazioni dei testi S. e M..

2) mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’attestazione del 21.11.2007 rilasciata dal comune sotto altro profilo, trattandosi di atto amministrativo non disapplicato nè dichiarato illegittimo in via incidentale.

3) manifesta illogicità della motivazione circa il significato da attribuire al comportamento dell’imputato successivo alla notifica dell’ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, avendovi egli adempiuto per impedire l’acquisizione dell’area.

4) mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al terzo motivo di appello con cui era stata denunciata l’inattendibilità del teste C..

5) mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla data di commissione del reato, che deve essere fissata al 1 maggio 2006, con conseguente applicazione dell’indulto.

6) violazione di legge per avere omesso di applicare l’indulto.

7) mancanza di motivazione sulla richiesta di parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale, relativamente alla nomina di un perito.

8) violazione di legge in ordine alla determinazione della pena inflitta. La parte civile B.G. ha depositato memoria difensiva.

In prossimità dell’udienza anche l’imputato ha depositato memoria difensiva, con cui eccepisce la prescrizione del reato e ribadisce l’applicabilità dell’indulto.

Motivi della decisione

I motivi di impugnazione (che iniziano solo a pag. 33 del ricorso, il quale prima contiene l’integrale trascrizione dei motivi di appello con ampie parti delle deposizioni testimoniali) si risolvono quasi tutti in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, e sono comunque tutti manifestamente infondati. I giudici del merito, invero, hanno fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione delle ragioni per le quali hanno ritenuto sussistenti i reati contestati e provata la responsabilità dell’imputato. E difatti, può osservarsi:

– in ordine al primo motivo, che la corte d’appello ha adeguatamente preso in esame e valutato gli elementi probatori invocati dall’imputato, ed in particolare l’attestazione in data 21.11.2007 rilasciata dai pubblici ufficiali S. e M. e le dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi in dibattimento. La corte ha però ritenuto di privilegiare le altre risultanze dell’ampia istruttoria dibattimentale, dando di ciò congrua ed adeguata motivazione, ed accertando conseguentemente in punto di fatto (attraverso l’esame delle altre deposizioni testimoniali, della documentazione fotografica e cartografica, della consulenza tecnica della parte civile svolta con accurato esame e riscontro dei rilievi aerofotogrammetrici) che nel maggio del 2006 l’imputato aveva fatto realizzare una strada laddove esisteva un precedente sentiero pedonale, dando luogo ad estesi sbancamenti e riporti di detriti, a taglio di alberi e di altra vegetazione, a distruzione di terrazzamenti, fino a realizzare appunto una strada sterrata larga fino ad 8 m. ed una piazzola finale di m. 18×8, proprio di fronte al cancello posteriore del complesso alberghiero del quale il T. era di fatto proprietario.

Quanto in particolare alla attestazione ed alle dichiarazioni del dirigente comunale ing. S. e del capo di vigili urbani M., è sufficiente ricordare che il giudice di primo grado aveva plausibilmente osservato che la descrizione della attività compiuta da parte del tecnico comunale ing. S. era stata disarmante, in quanto il teste non aveva saputo precisare il tipo di verifica fatta, limitandosi a precisare che nel primo sopralluogo aveva previsto la piantumazione di alcune piantine e che nel secondo sopralluogo, effettuato sempre a richiesta del T., si era limitato a riscontrare la messa a dimora di alcune piantine che venivano annaffiate, ritenendo con ciò esaustiva e soddisfacente l’attività di ripristino dello stato dei luoghi imposta dall’ordinanza del 21.10.2006, che invece intimava la demolizione di tutte le opere abusive, dettagliatamente descritte con riferimento ai quattro tratti della strada posta in essere. Il giudice aveva osservato che in sostanza l’ing. S., contraddicendo la stessa ordinanza comunale di cui doveva verificare l’ottemperanza, la aveva superata ritenendo plausibile, sulla base di non meglio specificate fotografie in atti del comune, che il percorso fosse già esistente, indicando però nella aerofotogrammetria una zona non corrispondente. Il giudice aveva quindi plausibilmente accertato che l’attività di ripristino, descritta nella nota 21.11.2007 dell’ing. S. e del M., era consistita in realtà nella mera piantumazione di alcune essenze arboree e si era tradotta di fatto, con l’avallo del tecnico comunale e del comandante della polizia locale, in una sostanziale elusione dell’ordinanza del 21.10.2006, la quale doveva pertanto ritenersi tuttora inottemperata. Il giudice quindi, ritenendo sospetta di falsità la compiacente deposizione dei testi S. e M., aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

– in ordine al secondo motivo, che il ricorrente sembra erroneamente ritenere che la detta attestazione del 21.10.2006 abbia una sorta di natura probatoria privilegiata, tanto da imporsi al giudice penale.

In realtà la stessa poteva avere rilievo probatorio solo in relazione ai fatti ivi rappresentati (messa a dimora di essenze arbustive) e non certamente alla valutazione di un effettivo ripristino dello stato dei luoghi e tanto meno all’accertamento dello stato dei luoghi preesistente. In ogni modo – anche a prescindere dalla ritenuta inattendibilità (per così dire) delle attestazioni e delle deposizioni dell’ing. S. e del M. – i giudici di merito, con una apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, hanno accertato che le piante rimesse dall’imputato non esaurivano l’attività di ripristino dei luoghi imposta dal comune, in quanto i lavori abusivi erano stati ben altri, maggiori e diversi.

– in ordine al terzo motivo, che la corte d’appello ha, anche qui con una apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ritenuto che il T. era stato committente della realizzazione della strada, in considerazione della sua presenza sul luogo dei lavori nel momento in cui la ruspa eseguiva gli sbancamenti, della attività da lui svolta in rappresentanza della società proprietaria in occasione dei sopralluoghi e della esecuzione della ordinanza di rimessione in pristino, della circostanza che egli era quotista proprietario e socio di maggioranza della società titolare del complesso alberghiero. L’assunto secondo cui l’imputato si sarebbe attivato per far collocare alcune piantine soltanto per evitare l’acquisizione al comune dei terreni, oltre che irrilevante non si concilia col fatto che dalla sentenze di merito emerge che i terreni attraversati dalla strada abusiva apparterrebbero a terzi, fra cui la parte civile B..

– in ordine al quarto motivo, che la corte d’appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali è stata ritenuta complessivamente attendibile la deposizione del teste C., richiamando anche la valutazione del giudice di primo grado, il quale aveva rilevato che detta testimonianza era stata confortata da elementi oggettivi (l’esito della immediata ispezione del corpo forestale, la condotta del T. in sede di esecuzione e ripristino, il conforme esposto del comproprietario N.) che rendevano irrilevanti l’interesse in causa ed il precedente giudiziario del teste.

– in ordine al quinto motivo, che anche l’accertamento della data di commissione del reato è stato compiuto dalla corte d’appello con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede. A parte l’osservazione che, in mancanza di prove in senso contrario, la data di consumazione del reato deve essere fissata in quella in cui è avvenuto l’accertamento da parte della polizia giudiziaria, ossia il 9 luglio 2006, la corte d’appello ha adeguatamente rilevato che i lavori erano stati sicuramente eseguiti tra la fine del mese di maggio e l’inizio del mese di giugno, e ciò sulla base delle dichiarazioni del teste C. e del fatto che le opere apparivano recentissime dalle fotografie scattate dalla forestale il 9 luglio e dalle descrizioni degli operatori del corpo forestale. Del tutto plausibilmente, quindi, la corte d’appello ha ritenuto che il reato si era consumato certamente in data successiva al 2 maggio 2006.

– in ordine al sesto motivo, che, per la ragione appena indicata, esattamente la corte d’appello non ha applicato l’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006.

– in ordine al settimo motivo, che la corte d’appello ha adeguatamente motivato sul rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per la esecuzione di una perizia, osservando che erano chiari e sufficienti al fine di decidere gli esiti della istruttoria dibattimentale e che quanto attestato dal corpo forestale era sufficientemente illustrativo dello stato dei luoghi, mentre era irrilevante lo stato dei luoghi negli anni 70.

– in ordine all’ottavo motivo, che del tutto esattamente la corte d’appello ha operato l’aumento per la continuazione sulla nuova pena base, operando l’aumento sia per la pena detentiva sia per quella pecuniaria, essendo invero irrilevante il tipo di pena previsto per il reato meno grave.

E’ infine manifestamente infondata anche l’eccezione di prescrizione.

Innanzitutto, invero, come già osservato, non essendovi prova che i lavori fossero completamente ultimati alla data dal 31 maggio 2006, la data di ultimazione deve farsi coincidere con quella dell’accertamento del 7 luglio 2006. Pertanto, tenuto conto di 60 giorni di sospensione per rinvio dall’udienza del 23 marzo 2009 a quella del 17 settembre 2009, e di 82 giorni di sospensione per rinvio della udienza del 20 ottobre 2010 a quella del 17 novembre 2009 e poi a quella dell’11 gennaio 2010, per un totale di 142 giorni, ossia di tre mesi e 22 giorni (così come ritiene lo stesso ricorrente), la prescrizione si maturerà solo il 1 dicembre 2011 (o il 22 ottobre 2011 qualora pure si volesse ritenere che il reato si è consumato il 31 maggio 2006). In ogni modo, qualora pure si volesse, come sostiene il ricorrente, retrocedere ulteriormente la data di consumazione dei reati e non tenere conto di parte delle sospensioni del corso della prescrizione, quest’ultima si sarebbe pur sempre maturata in una data successiva a quella del 31 marzo 2011, in cui è stata emessa la sentenza, che pertanto esattamente non la ha rilevata e dichiarata. Sotto questo profilo, pertanto, la sentenza stessa non può certamente ritenersi viziata.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, la circostanza che la prescrizione del reato sia eventualmente maturata in una data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata, è irrilevante perchè, a causa della inammissibilità del ricorso non si è formato un valido rapporto di impugnazione il che preclude a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare le eventuali cause di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, verificatesi in data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata (Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca, m. 217.266; giur. costante).

In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00. Il ricorrente va altresì condannato alla refusione in favore della parte civile B.G. delle spese di questo grado, liquidate, come da relativa nota, in complessivi Euro 2.900,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla refusione alla parte civile B.G. delle spese di questo grado, che liquida in complessivi Euro 2.900,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

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T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 7 Provvedimenti contingibili ed urgenti Sindaco

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 18 gennaio 2010 e depositato il 23 gennaio successivo il sig. C.V., in proprio e quale presidente dell’associazione sportiva " Gynis Healt", ha impugnato l’ordinanza n. 41 del 14.12.2009 del Sindaco del comune di Laurenzana di revoca dell’autorizzazione rilasciata in data 1.04.2005 dal responsabile dell’UTC e di divieto di svolgere qualsiasi attività sportiva e ricreativa nei locali di proprietà comunale siti alla via Antenati n. 10, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso la nota n. 5443 dell’11.12.2009 del Comando Polizia Municipale.

L’interessato riferisce in fatto

– di essere istruttore di arti marziali e di aver costituito una associazione sportiva dilettantistica denominata " Gynis Healt", iscritta all’anagrafe tributaria e di aver, con istanza del 15.10.2004, fatto richiesta al comune di Laurenzana della concessione del locale ex carcere sito in via Antenati, da adibire ad attività sportiva, circolo di ricreazione e di azione sociale;

– che con Provv. dell’1 aprile 2005 veniva autorizzato all’uso del locale per 30 ore mensili, a fronte del pagamento di un canone mensile di Euro 61,97;

– che, una volta consegnati, i locali venivano utilizzati per lo svolgimento delle attività associative;

– che a seguito di segnalazioni anonime circa l’assunto di un uso improprio dei locali in uso e degli accertamenti del Comando di Polizia Municipale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione rilasciata l’1.4.2005 e si è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività sportiva e ricreativa nei suddetti locali.

Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto gravame affidandolo a numerosi vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.

In particolare è stata dedotta la violazione di numerose norme della L. n. 241 del 1990, nonché la violazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 del D.M. 5 agosto 2008, la violazione della L.R. 21 gennaio 1997, n. 6, della L.R. 13 novembre 2009, n. 40, e della L. 7 dicembre 2000, n. 383.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale che ha contrastato il ricorso chiedendone il rigetto.

A seguito dell’adozione da parte del Presidente di questo Tribunale Amministrativo del decreto monocratico di accoglimento dell’istanza cautelare " limitatamente alla revoca dell’autorizzazione e fermo restando lo sgombero dei locali", il Sindaco del comune di Laurenzana ha emesso in data 4.2.2010 una nuova ordinanza con la quale ha intimato lo sgombero ad horas di suppellettili ed attrezzature presenti nei locali di via Antenati 10 e fatto divieto di svolgere nei predetti locali qualsiasi attività ginnica motoria e comunque incompatibile con lo stato dei locali.

Avverso tale ultimo provvedimento il ricorrente ha proposto motivi aggiunti notificati in data 10 febbraio 2010 e depositati in pari data, deducendo censure sostanzialmente analoghe a quelle già proposte con il ricorso principale.

Con ordinanza n. 52 del 24 febbraio 2010 è stata accolta la domanda cautelare di sospensiva.

In data 3 maggio 2010 il difensore del comune di Laurenzana ha depositato copia della relazione del settore tecnico del 29.4.2011 con allegati.

Dalla stessa emerge che il Comune di Laurenzana, a seguito della ordinanza cautelare sopra citata ha provveduto ad attivare le procedure necessarie a verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie dei locali di via Antenati affidando le relative indagini all’A.S.P. Azienda Sanitaria Locale di Potenza- dipartimento di Prevenzione U.O Igiene e Sanità pubblica, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza.

Dagli accertamenti effettuati a seguito di sopralluoghi gli organi innanzi citati hanno riscontrato carenze igienico sanitarie e di sicurezza e stabilità, concludendo per la dichiarazione di inagibilità dei locali di via Antenati.

Di tanto l’Amministrazione dava comunicazione, in data 14.10.2010, all’avvocato Genovese, difensore del ricorrente preannunciando la imminente emanazione , a conclusione dell’avviato procedimento di accertamento, di un provvedimento definitivo e rinnovando al sig. C. l’invito a procedere allo sgombero dei locali ed alla riconsegna delle chiavi di accesso.

Ciò stante questo Tribunale con ordinanza n. 405/2011 disponeva incombenti istruttori per acquisire informazioni in particolare sull’adozione dei nuovi provvedimenti definitivi annunciati nella relazione dell’ufficio tecnico depositata in atti a conclusione del procedimento attivato dall’Amministrazione comunale per la verifica delle condizioni igienico sanitarie e di stabilità dei locali occupati dal ricorrente.

In esecuzione della predetta ordinanza l’Amministrazione Comunale depositava documentazione ed in particolare produceva l’ordinanza di sgombero n. 67 del 23 settembre 2011, notificata in pari data al ricorrente, adottata all’esito dei risultati e degli ulteriori accertamenti esperiti.

Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva l’interessato che con II atto per motivi aggiunti depositati in data 26 ottobre 2011 e notificati il 25 ottobre 2011, ne chiedeva l’annullamento deducendo numerosi vizi di violazione di legge, nonché di eccesso di potere sotto svariati profili.

Infine, con ordinanza 226/2011, pronunciata sulla richiesta di misure cautelari monocratiche contenuta nel secondo atto per motivi aggiunti, il presidente di questo Tribunale accoglieva in parte la predetta richiesta disponendo il differimento della annunciata esecuzione d’ufficio prevista per il 3 novembre 2011 ad una data successiva all’esame collegiale della domanda cautelare ( fermo restando per le espresse ragioni di incolumità alle persone ed alle cose il divieto dell’uso dei locali in questione già in vigore, nonché l’eventuale inibizione precauzionale di accesso ai locali sottostanti, in detenzione del Comune), rinviando l’esame della domanda all’udienza pubblica del 17 novembre 2011 già fissata per la trattazione di merito del ricorso.

In prossimità dell’udienza di merito il difensore di parte ricorrente depositava istanza istruttoria con allegata perizia integrativa a firma dell’ing. R.M. dell’8.11.2011, mentre il comune depositava memoria tardiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2011 la causa veniva introitata per essere decisa.

Motivi della decisione

Il ricorso introduttivo proposto dal C. avverso l’ordinanza n. 41 del 14.12.2009 di revoca dell’autorizzazione rilasciata in data 1.4.2005 con divieto di svolgere qualsiasi attività sportiva e ricreativa nei locali di proprietà comunale siti alla via Antenati n. 10; il primo atto per motivi aggiunti proposto avverso l’ordinanza .n. 5 del 4.2.2010 con la quale è stato ordinato al ricorrente lo sgombero dei locali di proprietà comunali di cui innanzi con divieto di svolgere qualsiasi attività ginnico -motoria e qualsiasi attività incompatibile con lo stato dei luoghi, nonché il secondo atto per motivi aggiunti, da ultimo proposto avverso l’ordinanza n. 67 del 23.9.2011 con la quale si è ordinato lo sgombero sempre del medesimo locale sito in Laurenzana alla via Antenati n. 10 e si è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività nei predetti locali, risultano tutti assunti in applicazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i. e del D. M. 5 agosto 2008.

Orbene la norma appena citata – pur nella nuova formulazione derivante dall’intervento del giudice delle leggi che con sentenza n. 115 del 7 aprile 2011 ha provveduto ad espungere la locuzione " anche" posta prima delle parole "contigibili ed urgenti" – nel testo dell’art. 6 D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contigibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, " al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

Il successivo comma 4 bis demanda ad un decreto del Ministero dell’Interno la disciplina dell’ambito applicativo dei precedenti commi", anche con riferimento alle definizioni relative all’incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana". In attuazione di detta norma il Ministero dell’Interno ha provveduto ad emanare il D.M. 5 agosto 2008, il cui art. 1 dispone che, ai fini dell’art. 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 cit., per incolumità pubblica deve intendersi l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana " un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

Il successivo articolo 2 prevede, in proposito, l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare, tra le altre: ( lett. b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscano la fruibilità e provocano lo scadimento della qualità urbana, ( lett. c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire, fra l’altro, la situazione indicata alla precedente lett. b.

Questo essendo il contesto normativo di riferimento, la controversia si risolve interamente nella doglianza ( formulata, come innanzi precisato, in tutti e tre gli atti del giudizio) circa la impossibilità di utilizzare l’ordinanza sindacale ex art. 54 T.U.E.L. per fronteggiare la situazione in esame in cui viene contestato sostanzialmente un " uso improprio" di locali di proprietà del Comune e affidati in concessione al ricorrente.

Per affrontare la doglianza è, dunque, necessaria una più approfondita analisi della normativa T.U.E.L. più sopra riportata.

La giurisprudenza più avvertita ha chiarito come la principale innovazione apportata dal decreto n. 92/2008, conv. con L. n. 125 del 2008, alla disciplina del potere del sindaco ( previsto dall’art. 54 T.U.E.L.) di adottare ordinanze, riguardi l’estensione di tale potere pure alla materia della sicurezza urbana; peraltro, si è aggiunto, la stessa natura del potere di ordinanza sembra essere stata modificata, nel senso della possibilità di emanare anche provvedimenti atipici in funzione della prevenzione e della eliminazione di gravi pericoli che minacciano detto bene, pur in assenza dei presupposti della contigibilità e dell’urgenza.

La portata dei nuovi poteri del sindaco è stata, poi, meglio definita dal già citato D.M. 5 agosto 2008.

La stessa Corte Costituzionale, sulla questione dell’esatta portata delle innovazioni introdotte dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 2008 ( sentenza n. 1 luglio 2009 n. 196) ha chiarito che il D.M. 5 agosto 2008 ha ad oggetto solamente la tutela della sicurezza pubblica, da intendersi come attività di prevenzione e repressione di reati.

Da ciò la giurisprudenza ha tratto l’insegnamento per cui l’ampiezza e l’incisività dei nuovi poteri conferiti dall’art. 6 citato all’organo di vertice dell’Amministrazione comunale, esercitabili ( ad una prima lettura senza limiti di tempo ed a prescindere da situazioni di urgenza e pertanto tali da porre a rischio la gerarchia delle fonti prevista dalla Corte Costituzionale, postulano un’interpretazione particolarmente rigorosa della disposizione in esame, al fine di renderla conforme al dettato costituzionale.

Il che implica la conclusione che la materia della sicurezza urbana di cui all’art. 54 T.U.E.L. deve ritenersi del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica, intesa quale prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini.

E sulla possibilità di ammettere un potere atipico di ordinanza, sganciato dalla necessità di far fronte a specifiche situazioni contigibili di pericolo, si è rimarcato il contrasto di un simile potere con gli art. 23, art. 97, art. 113 Cost. , e più, in generale, con tutte le disposizioni della Costituzione contenenti riserve di legge a garanzia di diritti fondamentali.

Notandosi che, diversamente opinando, verrebbe ad attribuirsi ai Sindaci in via ordinaria il potere di incidere su diritti individuali in modo totalmente indeterminato e sulla base di presupposti molto lati, suscettibili di larghissimi margini di apprezzamento.

Conclusione che ormai può dirsi definitivamente consolidata per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 115/2011 che ha concluso che la norma in esame, " nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali di Governo, non limitati ai casi contigibili ed urgenti – pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti- viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o dare previsti in via generale dalla legge".

Ed ha altresì accertata la violazione, sempre della stessa norma censurata, dei principi contenuti nell’art. 97 e nell’art. 3 primo comma della Costituzione. Questo, essendo il contesto normativo di riferimento, e tenuto conto delle precisazioni innanzi esposte, non può che concludersi per la fondatezza della censura di violazione dell’art. 54 T.U.E.L., da parte dell’Autorità Comunale di Laurenzana, e la conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati, con gli atti oggetto del presente giudizio.

In particolare, non può assolutamente porsi in dubbio che, riguardo al provvedimento di revoca dell’autorizzazione ed al pedissequo ordine di sgombero, impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo atto per motivi aggiunti, la dichiarata finalità di " evitare l’uso improprio dei locali comunali" sull’assunto che " potrebbe comportare problemi di sicurezza ed igienico-sanitari poiché i locali non sono adatti per essere adibiti a CAM", non integrano, di certo, le condizioni in presenza delle quali possa giustificarsi l’uso dell’eccezionale potere di ordinanza di cui all’art. 54 T.U.E.L., potendosi nella specie farsi ricorso ai normali mezzi di tutela apprestati dall’ordinamento giuridico.

Né a diversa conclusione sembra possa pervenirsi in riferimento alla successiva ordinanza di sgombero dei locali del 23 settembre 2011, impugnata con il secondo atto per motivi aggiunti, in quanto anche per tale provvedimento non sono rinvenibili le condizioni richieste dalla normativa sopra esaminata per accedere all’uso dell’eccezionale strumento previsto dal citato art. 54 T.U.E.L.

Ciò in quanto ( a prescindere dalla circostanza che il provvedimento è stato adottato a distanza di quasi un anno dalla data in cui si sono svolte le verifiche dell’ASP e dei Vigili del Fuoco, disposte dall’Amministrazione Comunale sui locali detenuti dal ricorrente, il che dimostra, quanto meno, l’assenza di una concreta urgenza di provvedere ) gli accertamenti disposti dall’Amministrazione, i cui risultati sono stati, peraltro, contrastati con puntuali argomentazioni dalla parte ricorrente con la produzione di una articolata perizia di parte, non risultano corroborati da una adeguata attività istruttoria finalizzata all’accertamento dell’effettivo e concreto stato di pericolosità ed anti igienicità del locali occupati dal ricorrente. Ed in proposito, è sufficiente osservare quanto alla dichiarata anti igienicità che quest’ultima condizione è direttamente correlata all’uso dei locali che, a dire dell’Amministrazione, sarebbe quello di una palestra, nel mentre la circostanza è contestata dal ricorrente che afferma che i locali predetti vengono utilizzati per lo svolgimento di riunioni e per attività associative.

È sul punto non risulta che sono stati effettuati controlli in grado di dimostrare, senza incertezze che l’uso dei locali è diverso da quello consentito.

Né pare poi che si possa concludere che anche gli accertamenti relativi alla sicurezza, dal punto di vista statico, dei locali, siano state effettuate da organi tecnici a tanto deputati, né con metodi in grado di evidenziare l’effettivo stato dei locali stessi ( basti pensare in proposito che dalla documentazione depositata in atti e non contrastata dall’Amministrazione Comunale risulta che nei locali sovrastanti quelli occupati dal ricorrente, insistono due appartamenti, uno dei quali regolarmente abitato e quindi presumibilmente datato di regolare agibilità).

In conclusione, quindi, la censura di violazione dell’art. 54 innanzi più volte richiamato risulta fondata e conduce all’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure prospettate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che sarà indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Laurenzana al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive Euro 2.500,00 ( duemila cinquecento) ed alla refusione del contributo, nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Antonio Ferone, Consigliere, Estensore

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-07-2012, n. 12726Responsabilità amministrativa o contabile degli amministratori e degli impiegati dei comuni e delle province

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- P.R., nei confronti della quale nel 1997 era stato disposto un pignoramento pari ad un quinto dello stipendio percepito in qualità di dipendente del Comune di PAGLIARA (pignoramento al quale non era stato dato alcun seguito e volto alla soddisfazione di un credito vantato dalla società L.B. s.n.c.), formulò un’istanza con la quale, ai sensi della L. n. 675 del 1996, si oppose alla diffusione dei dati personali che la riguardavano contenuti in un avviso di convocazione del Consiglio comunale del 29 settembre 2003 (che riportava, tra i punti dell’ordine del giorno, la voce:
"riconoscimento debito fuori bilancio di cui al provvedimento del giudice dell’esecuzione Tribunale di Messina – L.B. s.n.c. – P.R. – Comune di PAGLIARA").
In particolare la ricorrente lamentava un illecito trattamento dei dati personali che la riguardavano, considerando che l’indicazione delle proprie generalità nel testo di tale avviso avrebbe violato il proprio diritto alla riservatezza, come pure la connessa pubblicazione presso l’albo pretorio della deliberazione n. 30 adottata dal Consiglio comunale di PAGLIARA il 29 settembre 2003, recante anch’essa il nominativo per esteso della ricorrente.
La ricorrente quindi propose ricorso ai sensi della L. n. 675 del 1996, art. 29, chiedendo al Garante di intervenire "al fine di impedire l’ulteriore divulgazione di fatti e dati relativi alla propria sfera personale" e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.
All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato ai sensi del D.P.R. n. 501 del 1998, art. 20, il Comune aveva risposto sostenendo che:
il punto all’ordine del giorno era stato redatto e reso pubblico così come previsto dalla legge in modo completo e comprensibile, con le stesse modalità di affissione e con la stessa impostazione tipografica da sempre usata dal Comune;
la completezza dei punti all’ordine del giorno si rifletteva sulla validità delle deliberazioni ed era prevista soprattutto a garanzia della minoranza (e di qualsiasi altro cittadino) che doveva essere edotta degli argomenti da trattarsi in Consiglio senza essere costretta ad accessi negli uffici comunali per assumere informazioni;
la questione relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio doveva essere affrontata dal Comune per evitare un "aggravamento di costi e responsabilità per l’Amministrazione";
il Comune non era comunque titolare del trattamento dei dati personali relativi alla ricorrente non essendo "suo compito precipuo la conservazione e le modalità del trattamento".
Con decisione del 9 dicembre 2003 il Garante accolse parzialmente il ricorso.
Osservò il Garante che:
Il trattamento di dati personali dell’interessata effettuato dal Comune di PAGLIARA, il quale – contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto – si configurava come titolare del trattamento, doveva essere esaminato alla luce della L. n. 675 del 1996, art. 27, in virtù del quale la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentita solo se prevista da norme di legge o di regolamento (L. n. 675 del 1996, art. 27, comma 3).
Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) prevede, all’art. 39, comma 4, che sia assicurata "una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio". Un regime di pubblicità è previsto per l’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione consiliare ordinaria o straordinaria, da pubblicarsi mediante affissione nell’albo pretorio (R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 125, norma che, ai sensi del citato D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 273, si applica fino all’adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal testo unico) e per le deliberazioni comunali che devono essere anch’esse pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, salvo specifiche disposizioni di legge (citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 124).
Con precedente provvedimento relativo alla pubblicazione delle deliberazioni (cfr. Provv. del 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, p. 133, riferito alle previgenti disposizioni della L. n. 142 del 1990, di analogo contenuto), il Garante aveva già precisato che tali necessarie forme di pubblicità dovevano indurre le amministrazioni interessate a selezionare con particolare attenzione i dati personali, specie se di carattere sensibile o attinenti a particolari profili di tipo giudiziario o contenzioso, la cui dettagliata menzione nel corpo delle deliberazioni da pubblicare (anzichè, in alcuni casi, negli atti d’ufficio comunque accessibili agli aventi diritto) fosse sempre e realmente necessaria per le finalità perseguite dai singoli provvedimenti, di trasparenza sulle attività degli organi e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 6, comma 2, cit.), alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui alla L. n. 675 del 1996, art. 9, (ed in applicazione del bilanciamento previsto dal citato D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 10, comma 1, tra il diritto alla riservatezza degli interessati e la pubblicità degli atti dell’amministrazione comunale).
Al riguardo, pur non risultando dagli atti generali profili di illiceità del trattamento effettuato dall’amministrazione comunale, un aspetto delle menzionate modalità di diffusione dei dati della ricorrente appariva eccedere i limiti stabiliti dalla citata L. n. 675 del 1996, art. 9.
In particolare, non appariva nel caso di specie realmente proporzionata la menzione anche del nominativo della ricorrente nella versione dell’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale riportato nell’avviso pubblico di convocazione dello stesso.
Quest’ultimo avviso, proprio in considerazione del regime di pubblicità che lo caratterizzava e senza pregiudizio alcuno per la sua validità, avrebbe potuto contenere (eventualmente a differenza della versione completa distribuita a gruppi consiliari e singoli consiglieri) il solo riferimento all’oggetto e al numero della sentenza di esecuzione del Tribunale di Messina (la cui indicazione risultava necessaria a giustificare il riconoscimento di un debito fuori bilancio), e non anche l’ulteriore nominativo delle parti interessate. Ciò ferma restando la più ampia comunicazione di dati e informazioni ai consiglieri finalizzata al miglior esercizio del mandato agli stessi conferito e l’ulteriore conoscibilità dei dati resa possibile dalla pubblicità della seduta di discussione dell’argomento.
La menzione di dati personali relativi alla ricorrente nelle deliberazioni adottate (che in alcuni casi particolari può essere assicurata anche mediante il richiamo di atti d’ufficio accessibili ad aventi diritto) risultava invece lecita nel caso di specie, anche alla luce del citato D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 183, il quale prevede, per l’adozione degli impegni di spesa, che debba essere indicata(oltre alla somma da pagare ed il soggetto creditore anche la ragione di tale impegno.
Il Garante, quindi, accolse l’opposizione limitatamente al contestato profilo concernente la pubblicazione in luogo pubblico dell’avviso di convocazione del Consiglio comunale e, ai sensi della L. n. 675 del 1996, art. 29, comma 4, dispose che il Comune resistente si astenesse in futuro dal trattare i dati personali relativi all’interessata in difformità dal principio innanzi richiamato.
2.- Contro il provvedimento del Garante il Comune di Pagliara propose opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, che fu respinta dal Tribunale di Messina con la sentenza impugnata (depositata il 16.11.2005).
Osservò il tribunale che a) era infondata l’eccezione di inesistenza o nullità della pronuncia impugnata sollevata sull’assunto della mancanza di attestazione di data certa del provvedimento del Garante con la conseguenza che si era formato il silenzio rigetto D.Lgs. n. 675 del 1996, ex art. 29, per la mancata pronuncia sul ricorso decorsi sessanta giorni dalla presentazione; b) il Comune era titolare del trattamento dei dati L. n. 675 del 1996, ex art. 1, comma 2, lett. d), e art. 28; c) erano infondate le censure con le quali il Comune sosteneva di avere pubblicizzato l’avviso di convocazione conformemente a quanto disposto dall’art. 19 del regolamento comunale del 1993.
2.1.- Contro la decisione del tribunale il Comune di Pagliara ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il Garante per la protezione dei dati personali mentre non ha svolto difese P.R..
3.- Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 675 del 1996, art. 29, n. 4, e D.Lgs. n. 281 del 1999, art. 13, e relativo vizio di motivazione. Ribadisce la tesi secondo la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto del ricorso da parte del Garante mancando il provvedimento di accoglimento dell’attestazione della data certa del suo deposito.
3.1.- Il motivo è infondato.
Il Garante per la protezione dei dati personali è l’organo collegiale istituito ai sensi della L. n. 675 del 1996, art. 30.
In forza del Regolamento n. 1/2000 (adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000) per la validità delle riunioni del Garante è necessaria la presenza del presidente e di due componenti, ovvero di tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Il dirigente del servizio di segreteria del collegio svolge le funzioni di segretario, partecipa alle riunioni del collegio "redige e sottoscrive il verbale e predispone la documentazione richiesta dai componenti del Garante".
Infine, "Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal segretario generale" (art. 5 Regolamento n. 1/2000).
La formazione dell’atto costituente il provvedimento del Garante non richiede altre formalità e la data della deliberazione è quella del provvedimento ad ogni effetto di legge.
Quindi anche ai sensi della L. n. 675 del 1996, art. 29, ai fini della formazione del silenzio rigetto.
Nel caso concreto la delibera è avvenuta il 9 dicembre 2003, quindi nei sessanta giorni dalla presentazione del ricorso (10.10.2003).
4.- Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione della L. n. 675 del 1996, art. 1, comma 2, lett. d), e D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. f). Deduce che il Comune di Pagliara non poteva essere qualificato "titolare" del trattamento dei dati personali (in quanto la sua funzione precipua non è quella di procedere alla conservazione e trattamento dei dati) e, comunque, aveva utilizzato i dati per la formazione di un atto dovuto.
4.1.- Il motivo è infondato perchè la L. n. 675 del 1996, pur riservando particolare rilievo ai dati personali che presuppongano un’attività di archiviazione in banche dati, è purtuttavia funzionale, nelle sue linee generali, alla difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti – che possono ben essere lesi dal trattamento anche solo giornalistico dei dati medesimi, in considerazione della loro sola diffusione, ed a prescindere dalla conseguente strutturazione in archivio -, e tende ad impedire che l’uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di tali diritti, con riferimento, pertanto, al trattamento del dato stesso inteso "tout court", e non limitato alla sola vicenda dell’archiviazione in banca dati (Sez. 1, Sentenza n. 8889 del 30/06/2001).
E’ "titolare" del trattamento, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza (L. n. 675 del 1996, art. 1 lett. d), applicabile ratione temporis) e il "trattamento" è costituito da "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti… la diffusione… di dati" (L. n. 675 del 1996, art. 1, lett. b), applicabile ratione temporis).
5.- Con il terzo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 675 del 1996, artt. 9 e 27, D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 18, R.D. n. 148 del 1915, art. 125, e 19 Regolamento del Comune di Pagliara.
Deduce che il comportamento del Comune è stato conforme al disposto del R.D. n. 148 del 1915, art. 125, e 19 Regolamento del Comune di Pagliara.
Si trattava di attività consentita dalla L. n. 675 del 1996, art. 27.
5.1.- Il motivo è infondato.
Gli enti locali, in quanto soggetti pubblici, possono trattare dati di carattere personale anche sensibile e giudiziario solo per svolgere le rispettive funzioni istituzionali (L. n. 675 del 1996, art. 27).
La pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti determinano una "diffusione" di dati personali, comportando la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di cittadini e l’interferenza nella sfera personale degli interessati che ne consegue è legittima, solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento (L. n. 675 del 1996, art. art. 1, comma 2, lett. h), e art. 27, comma 1).
In ogni caso la diffusione deve essere rispettosa dei criteri dettati dalla L. n. 675 del 1996, art. 9; in forza del quale i dati personali devono essere "a) trattati in modo lecito e secondo correttezza" e, in ogni caso, con modalità "d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati".
Così come ha rilevato il provvedimento impugnato (e, prima ancora, il provvedimento del Garante) se la menzione di dati personali relativi alla ricorrente nelle deliberazioni adottate risultava lecita, anche alla luce del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 183, il quale prevede, per l’adozione degli impegni di spesa, che debba essere indicata oltre alla somma da pagare ed al soggetto creditore anche la ragione di tale impegno, per converso, non rispettosa dei criteri di pertinenza e proporzionalità di cui alla L. n. 675 del 1996, art. 9, sono state le modalità di diffusione dei dati della ricorrente nella versione dell’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale riportato nell’avviso pubblico di convocazione dello stesso.
Del tutto irrilevante, infine, appare il richiamo al Regolamento comunale approvato nel 1993, quindi non attuativo del D.Lgs. n. 267 del 2000, e di fonte gerarchicamente subordinata a tale ultima normativa, la quale prevede all’art. 10, comma 1, il bilanciamento dell’esigenza di trasparenza e pubblicità degli atti dell’amministrazione comunale con quella connessa alla "loro diffusione" con pericolo di pregiudizio del "diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".
D’altra parte, pur ritenendo applicabile il regolamento comunale del 1993, va condivisa la valutazione del tribunale e del garante secondo la quale l’esigenza di "puntualità" posta dal predetto art. 19 non postulava anche l’indicazione del nominativo della debitrice contenuto nell’avviso di convocazione del Consiglio Comunale.
Infatti, se è vero che il R.D. n. 148 del 1915, art. 125, dispone che "l’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all’albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza" e l’art. 19 dello Statuto del Comune di Pagliara (così come riprodotto in ricorso) prevede che "l’avviso di convocazione che va notificato e pubblicato all’albo pretorio… deve contenere con puntualità l’argomento da trattare…" e "verrà altresì pubblicizzato con le altre forme di diffusione", è vero, anche, che "puntualità" dell’"argomento" non significa completezza dei dati anagrafici delle persone coinvolte o interessate, anche in violazione di norme di legge (l. n. 675/1996) sopravvenute all’approvazione della norma regolamentare.
E’ indubbio che "la pubblica amministrazione commette illecito se effettua il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare" (Sez. 1^, n. 2034/2012).
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.