Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19997 Assicurazione contro le malattie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 10 luglio 2006, depositata l’11 febbraio del 2008, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Verona del 5 marzo – 6 aprile 2002 con la quale era stata rigettata la domanda di E.R. intesa ad ottenere dalla Cattolica di assicurazione l’indennizzo di Euro 51,645,69 in conseguenza di una patologia invalidante del proprio padre. E. B., cui era conseguita la morte in data (OMISSIS). Il Tribunale, nel rigettare la domanda proposta dalla figlia dell’assicurato, osservava che la compagnia di assicurazione aveva escluso la indennizzabilità della patologia, in quanto la polizza assicurativa prevedeva la operatività della garanzia per invalidità permanente conseguente a malattia, invalidità da valutarsi non prima di un anno dalla data di denuncia della malattia. Ne caso di specie, la denuncia di malattia era stata effettuata in data (OMISSIS) e a distanza di circa due mesi era seguito il decesso dell’ E., intervenuto in assenza di una guarigione clinica, elemento questo ritenuto essenziale ai fini della operatività della garanzia. La Corte di appello di Venezia confermava integralmente la decisione di primo grado osservando che la garanzia assicurativa non operava in tutti i casi in cui alla malattia non fosse seguita la guarigione o comunque il consolidamento delle condizioni di salute con successivo accertamento di postumi permanenti.

Avverso tale decisione la E. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste la compagnia di assicurazione con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, erronea interpretazione degli artt. 24, 26, 28, 29, 30, 34 e 25 del contratto di assicurazione 20 marzo 1981.

Il quesito di diritto, posto con il motivo, è del seguente tenore:

"Dica codesta ecc.ma Corte se la interpretazione data dalla Corte di Appello di Venezia alle clausole contenute nella polizza assicurativa sottoscritta da E.B. presso la Rolo Banca (OMISSIS) denominata "pro salute" con la Compagnia Cattolica di assicurazione sia conforme al dettato normativo di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. ed in particolare se la interpretazione seguita nella sentenza impugnata risponda a canoni legali di ermeneutica contrattuale segnatamente in relazione agli articoli di polizza nn. 26, 28, 29, 30, 34 e 35, dica specificamente se tale interpretazione abbia rispettato la comune intenzione delle parti ovvero se si sia limitata al senso letterale delle parole;

inoltre, dica se le suddette clausole contrattuali siano state interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Il ricorso è privo di fondamento.

Con motivazione logica, che sfugge a qualsiasi censura di violazione di legge o di vizi motivazionali, i giudici di appello hanno confermato che il contratto stipulato dall’ E. contemplava la esistenza di una invalidità permanente, prevedendo – tra l’altro – che l’evento morte fosse successivo di almeno un anno alla denuncia di malattia.

I postumi permanenti incidenti sulla salute dell’interessato (la cui sussistenza era prevista come condizione di operatività della assicurazione) non si erano concretati, nel caso dell’ E., poichè era sopraggiunto non il recupero di una, minorata, condizione di validità, ma il decesso.

Tra l’altro (ha osservato con autonoma "ratio decidendi" la decisione impugnata), la morte dell’assicurato era avvenuta a distanza di due mesi dalla denuncia (26 settembre 1998), in assenza di guarigione clinica.

Ed il contratto stipulato prevedeva – invece – che la invalidità dovesse essere accertata non prima di un anno, dalla data di denuncia della malattia (art. 28 del polizza cumulativa "pro salute" stipulata tramite Banca).

In una situazione di questo genere, hanno concluso i giudici di appello, appariva del tutto inutile anche il ricorso ad una indagine medico-specialistica, volta ad accertare la esistenza di postumi permanenti apprezzabili, successivi all’epilogo di una fase acuta della patologia tumorale, antecedenti alla morte. Mancava, infatti, qualsiasi riscontro di fatto di tali circostanze, desumibile dalla documentazione clinica agli atti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui Euro 200.00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-06-2011, n. 5488 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Gallicano nel Lazio in data 3 maggio 2006 e depositato il successivo 25 maggio, parte ricorrente espone di essere proprietario di un terreno in quel Comune e di avervi realizzato sin dagli anni sessanta un immobile.

In data 10 dicembre 2004 egli presentava istanza di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 per cambiare la destinazione di uso da non residenziale a residenziale del solo piano terra, poiché detto immobile costituiva l’unica abitazione per la sua famiglia oltre che la sede dell’attività di floricoltura in atto svolta.

In data 26 gennaio 2006 il Comando dei Vigili Urbani redigeva un verbale di accertamento dell’avvenuta realizzazione di un ampliamento e di un cambio di uso contestando al ricorrente le modificazioni meglio oltre indicate ed a seguito del quale veniva adottata l’ordinanza al momento gravata, avverso la quale l’interessato propone:

1. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 31 – 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta, errore sui presupposti di fatto e di diritto.

2. Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; difetto di motivazione; lesione del diritto di difesa e violazione del contraddittorio e dei principi di ragionevolezza e pubblicità e trasparenza.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per sviamento a causa di errore sui presupposti.

4. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

5. Eccesso di potere per manifesta illogicità e/o contraddittorietà interna all’impugnata ordinanza.

Conclude chiedendo la sospensione in via cautelare dell’ordinanza gravata e l’accoglimento del ricorso.

In assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale l’istanza cautelare è stata accolta alla Camera di Consiglio del 15 giugno 2006 nella considerazione della pendenza della domanda di condono.

Con atto del 9 febbraio 2011 si sono costituiti in giudizio i nuovi difensori del ricorrente, i quali, nel far propri tutti i motivi di ricorso, con memoria per l’udienza pubblica hanno però insistito per l’accoglimento del ricorso nella pendenza tuttora vigente della domanda di condono edilizio oltre che per la rilevata sproporzione della sanzione della demolizione rispetto a quella pecuniaria.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 31 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato come di seguito verrà precisato.

Con esso il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Gallicano nel Lazio gli ha ingiunto la demolizione di un ampliamento e cambio di uso ad abitazione di un preesistente manufatto ad uso agricolo.

2. Avverso il provvedimento l’interessato ha sostanzialmente opposto che esso risulta del tutto sproporzionato ed irragionevole dal momento che le opere in questione accedono al corpo di una costruzione preesistente ed il Comune ha mancato di valutare che la loro demolizione probabilmente arrecherà danni alla costruzione preesistente. Ha pure sostenuto che in pendenza della domanda di condono il Comune avrebbe comunque dovuto valutare l’irrogabilità della sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria. Con altri motivi ha insistito sul difetto di motivazione del provvedimento, peraltro ineseguibile perché la costruzione risulta sottoposta a sequestro penale.

3. Di tutti gli aspetti prospettati va accolto quello relativo alla circostanza che, in data 10 dicembre 2004, parte ricorrente ha presentato domanda ex art. 32 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Infatti come più volte ribadito dalla sezione (ex multis TAR Lazio, sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669, 2 ottobre 2009, n. 9540) la richiesta di sanatoria impone all’amministrazione di valutare la condonabilità o meno dell’abuso commesso e, si aggiunga, di concludere il procedimento avviato, seppure ad istanza di parte, prima di adottare provvedimenti sanzionatori.

Va pure osservato che l’art. 32, comma 25, del citato decreto legge nel richiamare le disposizioni del capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si riferisce anche all’art. 38 di quest’ultima, stante il quale la presentazione nei termini della domanda di condono edilizio sospende il procedimento per le sanzioni amministrative.

Di conseguenza va ritenuta come sussistente la rilevata illegittimità del provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale prima di avere concluso l’iter avviato dall’interessato con la domanda di condono del 10 dicembre 2004.

Dato l’annullamento del provvedimento impugnato non residua in capo al ricorrente alcun interesse alla trattazione degli altri motivi di ricorso, dal momento che l’Amministrazione comunale dovrà ripronunciarsi sulla vicenda, una volta delibata l’istanza di cui sopra.

4. Il ricorso va pertanto accolto come in motivazione indicato e per l’effetto va annullata l’ordinanza del Comune di Gallicano nel Lazio al n. 14/06 in data 31 gennaio 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale in ordine alla domanda di condono sopra citata e per il resto va respinto.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione evocata, rilevata anche la soccombenza solo parziale della stessa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Gallicano nel Lazio al n. 14/06 in data 31 gennaio 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale in ordine alla domanda di condono sopra citata e per il resto lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-03-2011) 04-07-2011, n. 26095 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 30 settembre 2010, il Tribunale di Brescia, applicava a M.F., a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena patteggiata di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione, in concorso con altro soggetto, di gr. 52 di cocaina lordi; in Capriolo, l’8 settembre 2010), disponendo altresì la confisca di Euro 185, trovati in possesso del M. e ritenuti in contestazione provento dell’attività di spaccio.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, avv. Michele Coccia.

2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata valutazione dei presupposti per un proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen..

2.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza in punto di confisca della somma di denaro in sequestro, in mancanza di alcuna indicazione circa il nesso tra essa e il reato di spaccio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile quanto al primo motivo, che è destituito di specificità e comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p..

Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. U, 27 marzo 1992, Di Benedetto;

Sez. U, 27 settembre 1995, Serafino; Sez. U, 25 novembre 1998, Messina).

2. Il ricorso è invece fondato quanto al secondo motivo.

Nella decisione impugnata ci si limita a disporre, nel dispositivo, la "confisca di quanto in sequestro", senza alcuna considerazione circa la pertinenza della somma sequestrata al reato, aspetto che fuoriesce dal "patto" e su cui il giudice che emette sentenza a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. deve adeguatamente motivare. In particolare, nel caso di specie, il giudice doveva esporre gli argomenti sulla base dei quali doveva ritenersi che la somma di denaro in sequestro fosse provento della contestata attività di spaccio.

3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-12-2011, n. 26296 Pensione di anzianità e vecchiaia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.L. ha presentato all’INPS domanda di pensione di anzianità ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185, alla stregua del quale può essere concesso il pensionamento di anzianità ai dipendenti che passino a rapporto "part time" con meno di 18 ore settimanali, purchè venga assunta una nuova unità lavorativa per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si siano avvalsi di tale facoltà.

L’INPS ha accolto la domanda e ha provveduto a liquidare la pensione di anzianità con decorrenza dal 1.2.1997; successivamente, però, ha sospeso l’erogazione della pensione in quanto mancava la prova che l’assunzione di nuovo personale fosse stata effettuata ad incremento non solo delle unità occupate alla data del pensionamento, ma anche delle unità cessate nell’anno precedente, ed ha chiesto la restituzione della somma relativa ai ratei di pensione dal 1.2.1997 al 31.8.1997.

Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Padova di dichiarare l’illegittimità del provvedimento di sospensione della pensione di anzianità e la restituzione dei ratei già trattenuti.

Il Tribunale ha accolto la domanda statuendo che la somma richiesta in restituzione dall’INPS non era dovuta e condannando l’Istituto alla restituzione di quanto trattenuto.

Tale sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza del 15.5.2006 ha ritenuto che l’INPS avrebbe dovuto provare l’esistenza della condizione ostativa all’erogazione della pensione di anzianità, e cioè che si era verificata una diminuzione di consistenza del personale nell’anno 1996, precedente il pensionamento, e che l’assunzione del nuovo dipendente non realizzava l’incremento richiesto dalla legge ai fini della concessione della pensione; peraltro, secondo la Corte territoriale, anche a voler ritenere l’esistenza dell’indebito, la pretesa dell’INPS avrebbe dovuto comunque ritenersi infondata, giacchè la ripetibilità delle somme già erogate dall’Istituto doveva essere esclusa per effetto della sanatoria di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 13.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS affidandosi a tre motivi di ricorso cui resiste con controricorso V.L..

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., chiedendo a questa Corte di stabilire se "nel giudizio promosso dal pensionato per l’accertamento della illegittimità della ripetizione dell’indebito pensionistico pretesa dall’ente previdenziale spetta al ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l’indebito o spetta all’Istituto convenuto provare che le somme contestate sono state indebitamente erogate". 2.- Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’accertamento che l’assunzione effettuata dal datore di lavoro in concomitanza con il pensionamento del lavoratore dovesse essere considerata ad incremento del personale effettivamente occupato alla data del pensionamento, al netto delle diminuzioni intervenute nell’anno precedente, così come stabilito dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185. 3.- Con il terzo motivo si lamenta violazione della L. n. 412 del 1991, art. 13 e L. n. 88 del 1989, art. 52, chiedendo a questa Corte di stabilire se, in una fattispecie come quella in esame, in cui la domanda di pensionamento è stata accolta con decorrenza dal mese di febbraio, debbano considerarsi ripetibili da parte dell’INPS le somme erogate a titolo di pensione di anzianità prima che l’Istituto abbia verificato la sussistenza della condizione, prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 191, dell’incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento al netto delle diminuzioni intervenute nell’anno precedente, comunicando nel gennaio successivo la domanda di ripetizione dei ratei indebitamente percepiti dall’assicurato.

4.- I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. La L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185, prevede che, al fine di incentivare l’assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l’accesso al pensionamento di anzianità, dipendenti da imprese, può essere concesso il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. Tale facoltà è concessa, previa autorizzazione dell’ufficio provinciale del lavoro, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgano della predetta facoltà. In tal caso, il lavoratore fruisce sia dello stipendio (ridotto) sia della pensione di anzianità, nei limiti del massimale pari allo stipendio del lavoratore a tempo pieno. Peraltro, il comma 191 della citata disposizione precisa che l’assunzione del nuovo personale deve risultare "ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento" e "l’incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell’anno precedente il pensionamento". 5.- Come questa Corte ha già precisato – cfr. Cass. n. 8652/2008 – quando la legge parla di incremento del personale "al netto delle diminuzioni", non si riferisce alle sole cessazioni o ai licenziamenti, ma alle diminuzioni di organico, ovvero alle diminuzioni di consistenza del personale occupato, dovendosi quindi considerare non solo i licenziamenti, ma anche la assunzioni, con la conseguenza che, ove il datore di lavoro, nell’arco dello stesso anno, licenzi ed assuma lo stesso numero di dipendenti, l’assunzione effettuata in concomitanza con il pensionamento deve essere considerata ad incremento delle unità occupate. L’accertamento del personale occupato costituisce, poi, una questione di fatto, devoluta a giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione ove assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

6.- Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha dato correttamente atto che non era controverso che la società datrice di lavoro aveva assunto con decorrenza primo febbraio 1997 (la stessa della pensione di anzianità concessa al V.) un nuovo lavoratore con contratto a tempo pieno e indeterminato e che, su queste basi, l’INPS aveva riconosciuto il diritto del lavoratore al trattamento pensionistico di anzianità. Esattamente, poi, la Corte d’appello ha ritenuto che restassero irrilevanti, ai fini in esame, eventuali diminuzioni della consistenza del personale intervenute nell’anno 1996 rispetto all’anno precedente. La legge prende in considerazione, infatti, le "diminuzioni" avvenute "nell’anno precedente il pensionamento", e quindi, nel caso in esame, occorre avere riguardo a quelle eventualmente intervenute nell’arco del 1996, fino alla data del pensionamento (che, nella specie, decorre, dal primo febbraio 1997).

A fronte di tale valutazione delle risultanze istruttorie da parte della Corte di merito, le censure proposte dall’Istituto con i primi due motivi si rivelano prive di fondamento. La Corte territoriale non ha, infatti, attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole dettate dall’art. 2697 c.c., ma si è limitata ad osservare, nell’ambito delle questioni sottoposte al suo esame con l’atto di gravame, che era priva di fondamento l’argomentazione dell’Istituto secondo cui, ai fini della verifica richiesta dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 185 e 191, occorreva operare un raffronto tra il livello occupazionale dell’anno 1995 e quello del 1996, dovendosi avere riguardo, invece, alle diminuzioni del personale intervenute nell’anno precedente il pensionamento, e così a quelle avvenute nell’anno 1996 (restando irrilevanti le diminuzioni avvenute nel 1996 rispetto all’anno precedente).

7.- L’INPS sostiene, con il secondo motivo, che dagli atti del giudizio sarebbe emerso che il datore di lavoro occupava 72 dipendenti nel 1995, 61 nel 1996 e 49 nel 1997 (quest’ultimo dato risulterebbe dall’autorizzazione dell’ufficio provinciale del lavoro, prodotta in primo grado dall’Istituto) e che il raffronto tra i suddetti dati numerici dimostrerebbe l’insussistenza del requisito dell’incremento occupazionale, richiesto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 191. Senonchè, come già osservato dal giudice d’appello, il primo dato è irrilevante, perchè occorre verificare le diminuzioni intervenute nell’anno precedente il pensionamento;

d’altro canto, l’Istituto ricorrente non ha dimostrato di avere dedotto già in sede di merito che il numero dei lavoratori occupati nel gennaio 1997 si era ridotto rispetto a quello dei lavoratori occupati nel 1996 e che tale riduzione comportava, per le sue dimensioni, che l’assunzione di un unico lavoratore in occasione del passaggio a tempo parziale del V. non sarebbe stata sufficiente ad integrare il requisito di cui all’art. 1, comma 191, L. cit. (non essendo, a tal fine, sufficiente il riscontro che il dato numerico dei lavoratori occupati nel gennaio 1997 poteva essere ricavato dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dall’autorizzazione dell’ufficio provinciale del lavoro prodotta in primo grado dall’Istituto). E’ giurisprudenza costante, infatti – cfr. ex plurimis Cass. n. 20518/2008, Cass. n. 3664/2006, Cass. n. 6656/2004 – che, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

8.- Entrambi i motivi debbono essere pertanto respinti. Il terzo motivo, che presuppone l’esistenza dell’indebito, resta assorbito dal rigetto dei primi due.

9.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dell’avv. Paolo Boer, antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.