T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 05-09-2011, n. 508

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 30 novembre 2010, n. 148/10, il Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino ha determinato gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio per l’anno 2011.

Con il ricorso in esame la società O., titolare di un esercizio di vendita della grande distribuzione nel Comune di San Giovanni Teatino, è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo nella sostanza l’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa regionale abruzzese che ha limitato il livello di tutela della concorrenza rispetto alla normativa statale in relazione:

a) alla introdotta fissazione di un numero massimo di giornate di apertura assentibili ed alla chiusura obbligatoria in alcune giornate;

b) alla restrizione dell’apertura domenicale degli esercizi della grande distribuzione, subordinata a turni di riposo ed alla sostituzione dei lavoratori con assunzioni temporanee;

c) alla necessità di ottenere l’accordo delle associazioni di categoria;

d) alla mancata liberalizzazione degli esercizi commerciali ubicati nelle città d’arte e nei comuni classificati come comuni turistici.

Inoltre, ha anche evidenziato il contrasto di tale normativa regionale con l’ordinamento dell’Unione europea.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 23 maggio 2011.

Avendo questo Tribunale con ordinanza collegiale 10 marzo 2011, n. 56, accolto la domanda incidentale di sospensione di tale provvedimento impugnato ed avendo la Corte Costituzionale con sentenza 21 aprile 2011, n. 150, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, della L.R. Abruzzo 12 maggio 2010, m. 17, e dell’art. 2 della L.R. Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (che subordinavano le aperture festive degli esercizi della grande distribuzione al riposo a rotazione del personale dipendente, previa concertazione con le organizzazioni di categoria), il Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino con ordinanza 3 maggio n. 41/11, ha parzialmente annullato l’ordinanza impugnata in relazione a tale aspetto, mentre la ha confermata in relazione alle altre parti.

Con motivi aggiunti, notificati il 30 maggio 2011 e depositati il 1° giugno 2011, la società O. ha esteso l’impugnativa nei confronti anche di tale ordinanza, deducendo nella sostanza che la normativa regionale predetta sarebbe incostituzionale per violazione dei comma 1 e 2, lettera e) dell’art. 117 della Costituzione, in quanto contrastante con la normativa dell’Unione quanto alla limitazione delle giornate di apertura assentibili ed alla necessità di ottenere l’accordo delle associazioni di categoria e con la normativa nazionale quanto alla non prevista introduzione di una deroga per le città d’arte ed i comuni turistici. In particolare, ha dedotto:

l) che la regolamentazione vigente regionale (art. 34, Il comma, della L.R. 17/10 ed art. l, comma 132, della L.R. 11/08), deve essere disapplicata perché contrastante con gli artt. 4, par. 3, e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in quanto ha un effetto restrittivo sulla concorrenza, dal momento che l’associazione dei commercianti ha nella sostanza il potere di determinare le giornate di chiusura attraverso il concerto o la partecipazione all’apposita conferenza di servizi; inoltre, tale normativa contrasta anche con l’art. 117, comma l e 2, lettera e), della Costituzione, in quanto è riservata allo Stato la competenza esclusiva in materia di concorrenza ed in quanto la legislazione regionale deve rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione (artt. 3, 119 e 120 del TFUE);

2) che il principio di tutela della concorrenza è di ostacolo a che delle disposizioni normative (sia statali che regionale) possano prevedere un numero massimo di giornate di apertura ed impedire ai Comune di valutare concretamente le esigenze della concorrenza nel mercato locale; la tutela della concorrenza può, infatti, essere postergata soltanto per il perseguimento di "obiettivi legittimi", che nella specie non è possibile individuare, ove si consideri che vi sono degli esercizi privilegiati (art. 13 del D.Lgs. 114/98, e art. l, comma 136, della L.R. Abruzzo 11/08), che in realtà soddisfano "ordinarie" esigenze degli acquirenti; la restrizione concorrenziale vigente va, pertanto, disapplicata per il suo carattere "capriccioso" e per violazione del principio di proporzionalità;

3) che l’art. 12 del D.Lgs. 114/98 prevede la massima liberalizzazione per gli esercizi ubicati nelle città d’arte o nei comuni turistici; la L.R. n. 11/08, non prevedendo al riguardo alcuna liberalizzazione, si pone, pertanto, in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

Il Comune di San Giovanni Teatino si è costituito in giudizio e con memorie depositate l’8 marzo, il 25 maggio ed il 14 giugno 2011 diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

1. – La società ricorrente, titolare di un esercizio di vendita della grande distribuzione nel Comune di San Giovanni Teatino, è insorta dinanzi questo Tribunale avverso l’ordinanza 30 novembre 2010, n. 148/10, con la quale il Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino ha determinato gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio per l’anno 2011.

In particolare, con tale atto impugnato è stato deciso che per l’anno 2011 gli esercizi per la vendita al dettaglio siti nel Comune avrebbero potuto derogare alla chiusura domenicale e festiva in 40 giornate espressamente indicate; in tale ordinanza si è inoltre anche precisato:

a) che la concertazione con le organizzazioni di categoria aveva escluso che a tali giornate di deroga dovessero corrispondere giornate di chiusura infrasettimanale;

b) che gli esercizi della grande distribuzione erano tenute a rispettare quanto disposto dall’art. 34, III comma, della L.R. n. 17/2011, cioè a rispettare il principio della rotazione del riposo dei lavoratori.

Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sentenza 21 aprile 2011, n. 150, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, della L.R. Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, e dell’art. 2 della L.R. Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38, che subordinavano le aperture festive degli esercizi della grande distribuzione al riposo a rotazione del personale dipendente, previa concertazione con le organizzazioni di categoria, per cui il Sindaco del Comune in parola con ordinanza 3 maggio n. 41/11, ha parzialmente annullato l’ordinanza impugnata in relazione all’aspetto sopra indicato alla lettera b), mentre ha confermato tale ordinanza in relazione alle altre parti.

A seguito di tale parziale modifica il contenzioso proposto attiene, pertanto, esclusivamente alla legittimità della fissazione di un numero massimo di giornate di apertura ed alla chiusura obbligatoria in alcune giornate.

Secondo la ricorrente, tale determinazione sarebbe illegittima in ragione del fatto che la normativa regionale posta base di tale ordinanza sarebbe incostituzionale per violazione dei comma 1 e 2, lettera e) dell’art. 117 della Costituzione, in quanto contrastante con la normativa dell’Unione quanto alla limitazione delle giornate di apertura assentibili ed alla necessità di ottenere l’accordo delle associazioni di categoria e con la normativa nazionale quanto alla non prevista introduzione di una deroga per le città d’arte ed i comuni turistici.

2. – Tali censure, ad avviso del Collegio, non sono fondate.

Ai fini del decidere deve, invero, partirsi dal rilievo che l’atto impugnato trova il proprio fondamento normativo nell’art. 1, comma 130 e segg., della L.R. Abruzzo 16 luglio 2008 (recante "nuove norme in materia di commercio") e nell’art. 34, comma 3, della L.R. Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17 (di modifica della predetta legge regionale).

Tale art. 1 ha, in particolare, previsto al comma 130 che "il numero di giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva è illimitato per gli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici, nei Comuni appartenenti alle Comunità Montane, nei comuni montani e per gli esercizi polifunzionali", nonché per "tutti gli esercizi di vicinato ubicati nei Comuni costieri ad alta densità turistica". Mentre per gli altri Comuni è fissato con ordinanza sindacale il calendario delle deroghe, in relazione a quanto elaborato da una apposita Conferenza dei Servizi (comma 132).

Il successivo comma 136, ha infine escluso l’applicabilità di tali restrizioni per alcune tipologie di attività (quali le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri e nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, le rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, stazioni di servizio autostradali, sale cinematografiche).

L’art. 34, comma 2, della L.R. Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, ha, infine, testualmente previsto che "gli esercenti il commercio, con propria libera scelta, possono derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva… per un numero di 40 giornate nell’arco dell’anno, stabilito con apposita Ordinanza Sindacale, previa concertazione con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria delle giornate di chiusura infrasettimanale".

3. – Con il ricorso in esame, come già detto, la ricorrente ha denunciato l’illegittimità costituzionale di tale normativa con riferimento ai seguenti aspetti:

a) in quanto l’attribuzione alle associazioni dei commercianti del potere di determinare le giornate di chiusura attraverso il concerto o la partecipazione all’apposita conferenza di servizi ha un effetto restrittivo sulla concorrenza e contrasta per un verso con la normativa dell’Unione Europea (TFUE) e per altro verso con l’art. 117, comma l e 2, lettera e), della Costituzione, in quanto è riservata allo Stato la competenza esclusiva in materia di concorrenza;

b) che la stessa normativa dell’Unione ed il principio di tutela della concorrenza non consentono la previsione di un numero massimo di giornate di apertura e che le restrizioni imposte non perseguono "obiettivi legittimi", ove si consideri che vi sono degli esercizi privilegiati (art. 13 del D.Lgs. 114/98, e art. l, comma 136, della L.R. Abruzzo 11/08), che in realtà soddisfano "ordinarie" esigenze degli acquirenti; per cui, in definitiva, tale restrizione concorrenziale ha un carattere "capriccioso" e viola il principio di proporzionalità;

c) che l’art. 12 del D.Lgs. 114/98 prevede la massima liberalizzazione per gli esercizi ubicati nelle città d’arte o nei comuni turistici, per cui la L.R. n. 11/08, non prevedendo al riguardo alcuna liberalizzazione, si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

4. – La questione di costituzionalità sopra indicata alla lettera a), ad avviso della Sezione, non è rilevante ai fini del giudizio, in quanto nella specie – come sopra esposto e come espressamente indicato nell’ordinanza sindacale impugnata – la concertazione con le organizzazioni di categoria aveva escluso che a tali giornate di deroga dovessero corrispondere giornate di chiusura infrasettimanale. In definitiva, cioè, nel caso di specie la concertazione con le organizzazioni di categoria non ha introdotto, al riguardo, alcuna limitazione in ordine al numero delle giornate di apertura, in quanto tale concertazione aveva escluso che a tali giorni di apertura dovessero seguire corrispondenti giorni di chiusura infrasettimanale.

La questione di costituzionalità proposta non è, pertanto, rilevante nel caso ora all’esame, in quanto le associazioni dei commercianti non hanno di certo inciso nella specie, con effetto restrittivo, sulla concorrenza: tali associazioni sono state, infatti, favorevoli al massimo incremento dei giorni di apertura.

5. – Con l’ulteriore questione sopra indicata alla lettera b), è stata ipotizzata la violazione della normativa dell’Unione e del principio di tutela della concorrenza (la cui disciplina è, peraltro, riservata allo Stato) in ordine alla fissazione di un numero massimo di giornate di apertura; si è, inoltre, dedotto che le restrizioni imposte avrebbero un carattere "capriccioso" e violerebbero il principio di proporzionalità con riferimento alla diversa disciplina dettata per alcuni esercizi commerciali, che in realtà soddisferebbero "ordinarie" esigenze degli acquirenti.

Tali questiono sono, ad avviso del Collegio, manifestamente infondate.

Quanto alla prima, va premesso che la Corte Costituzionale con la predetta sentenza 21 aprile 2011, n. 150, ha già chiarito che la normativa della Regione Abruzzo contenuta nel predetto art. 34, II comma, non viola l’art. 117, comma l e 2, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di concorrenza

In particolare, con tale decisione si è già ribadito che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia "commercio" (come già affermato anche nelle sentenze n. 288 del 2010 e n. 350 del 2008), di competenza esclusiva residuale delle Regioni, ma che tuttavia, anche se la disciplina in esame è riconducibile alla materia "commercio", di competenza regionale, era comunque necessario valutare se la stessa, nel suo contenuto, avesse determinato o meno un vulnus alla tutela della concorrenza, tenendo presente che è stata riconosciuta la possibilità, per le Regioni, nell’esercizio della potestà legislativa nei loro settori di competenza, di dettare norme che, indirettamente, producano effetti proconcorrenziali.

Si è al riguardo affermato che "poiché la materia commercio può intersecarsi con quella "tutela della concorrenza", riservata alla competenza legislativa dello Stato, le Regioni, nell’esercizio di tale loro competenza, possono dettare una disciplina che determini anche effetti proconcorrenziali perché altrimenti il carattere trasversale e potenzialmente omnicomprensivo della materia "tutela della concorrenza" finirebbe con lo svuotare del tutto le nuove competenze regionali attribuite dal legislatore costituente" e che "è illegittima una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia commercio di competenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all’accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale", per cui "l’espressione "tutela della concorrenza" di cui all’art. 117, secondo comma, Cost. determina la necessità di un esame contenutistico sia per ciò che costituisce il portato dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva da parte dello Stato, sia per ciò che riguarda l’esplicazione della potestà legislativa regionale, sia essa riferibile al terzo o al quarto comma dell’art. 117 Cost.".

In definitiva, si è al riguardo concluso che nel caso di specie, la normativa della Regione Abruzzo sull’apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non solo persegue il medesimo obiettivo di apertura al mercato e di eliminazione di barriere e vincoli al libero esplicarsi dell’attività economica che ha ispirato il D. Lgs. n. 114 del 1998, ma ne ha ampliato la portata liberalizzatrice "aumentando, rispetto a quanto prevede l’art. 11 di tale decreto, il numero di giornate in cui è consentita l’apertura domenicale e festiva, contribuendo, quindi, ad estendere l’area di libera scelta sia dei consumatori che delle imprese", per cui "in conclusione, la Regione Abruzzo, con le norme impugnate, ha esercitato la propria competenza in materia di commercio, dettando una normativa che non solo non si pone in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, ma che produce anche effetti proconcorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta".

Quanto, poi, al contrasto con la normativa dell’Unione delle normative nazionali relative agli orari di apertura dei negozi, va ricordato che, se è pur vero che tale materia rientra nelle competenze degli Stati membri, cionondimeno questi ultimi devono esercitarle nel rispetto del diritto comunitario.

La problematica degli orari di apertura degli esercizi commerciali ha dato luogo, come è noto, ad una abbondante giurisprudenza della Corte di giustizia e da tale giurisprudenza si evince chiaramente che la Corte ha rifiutato di dichiarare incompatibili con l’art. 28 (ex articolo 30) del trattato CE le regolamentazioni nazionali relative alle modalità di chiusura degli esercizi commerciali (CG, 16 dicembre 1992, B & Q, causa. C169/91; CG, 2 giugno 1994, Boermans, cause congiunte C401/92 e C402/92,). Inoltre, la Corte ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 43 (ex art. 52) del trattato CE relativo alla libertà di stabilimento ad una regolamentazione concernente la chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio la domenica ed i giorni festivi, anche se essa ha ritenuto che nelle casi esaminati (analoghi a quello ora all’esame) gli effetti restrittivi della normativa sulla libertà di stabilimento erano troppo aleatori ed indiretti perché l’obbligo che ne derivava avrebbe potuto essere considerato di natura tale da ostacolare detta libertà (CG 20 giugno 1996, Semeraro Casa Uno, cause congiunte C418/93 e seguenti)

In definitiva, in assenza di armonizzazione, si è affermato che gli Stati membri sono certamente competenti a regolare gli orari di apertura dei negozi, ma che, tuttavia, essi devono esercitare tale competenza nel rispetto delle norme del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare delle norme sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi (articoli 49 e 56 del TFUE). Secondo l’interpretazione che è stata fatta dalla Corte, in estrema sintesi, i regimi di autorizzazione in deroga ad una libertà fondamentale deve essere basata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali così da garantire che tale potere non sia esercitato in modo arbitrario.

Giova, infine, anche rilevare che, anche di recente ed in relazione ad una fattispecie per alcuni versi analoga e relativa alla legislazione italiana in materia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza della Prima Sezione, del 1° luglio 2010, nel procedimento C393/08 (Sbarigia) – avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale in ordine alla normativa nazionale che disciplina gli orari di chiusura e di apertura e i giorni di chiusura delle farmacie – ha avuto modo di escludere in relazione a tali aspetti il contrasto con il diritto dell’Unione della regolamentazione nazionale relativa alle modalità di chiusura degli esercizi commerciali; in particolare con tale sentenza, ed in conformità alle conclusioni dell’Avvocato Generale, presentate l’11 marzo 2010, si è affermato che le disposizioni del diritto comunitario della concorrenza, ed in particolare artt. 81 e 86 CE, sono palesemente inapplicabili nel caso di un regolamento nazionale sugli orari di apertura degli esercizi commerciali, in quanto tale regolamentazione non può, da sola, incidere sugli scambi tra Stati membri.

Da tali conclusioni il Collegio non ritiene di potersi discostare, per cui deve concludersi che la normativa in questione di fissazione di un numero massimo di giornate di apertura non si ponga in contrasto con la normativa dell’Unione relativa sia alla tutela della concorrenza, che al diritto di stabilimento.

Quanto, infine, alla violazione del carattere "capriccioso" di tale normativa regionale ed alla violazione del principio di proporzionalità con riferimento alla diversa disciplina dettata per alcuni esercizi commerciali, che in realtà soddisferebbero "ordinarie" esigenze degli acquirenti, va osservato che la deroga all’obbligo di chiusura domenicale, prevista dal predetto comma 136 dell’art. 1 della L.R. n. 11/08, è giustificata dalla particolare tipologia degli esercizi commerciali che non debbono rispettare l’obbligo di chiusura nei giorni festivi.

Trattasi, infatti, di esercizi commerciali che vendono prodotti che o sono richiesti soprattutto nei giorni festivi (quali le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie, le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante), o che debbono necessariamente essere forniti anche in tali giorni (come i giornali) o che, infine, sono destinati ad una particolare utenza (come gli esercizi di vendita ubicati nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali o nelle stazioni di servizio autostradali). Infine, va anche evidenziato che alcune tipologie merceologiche sono escluse da limitazioni e la loro vendita è consentita anche nei giorni festivi o per essere strettamente collegate al turismo (quali le stampe, le cartoline, gli articoli da ricordo e di artigianato locale) o perché la loro vendita per tradizione consolidata si concentra nei giorni festivi, quando cioè, gli acquirenti possono disporre di tempo sufficiente per effettuare le relative scelte (quali i mobili e gli oggetti di arredamento).

Ritiene, in definitiva, la Sezione che la questione di legittimità costituzionale della normativa in parola prospettata alla sopra indicata lettera b) sia manifestamente infondata in quanto tale deroga non sembra "capricciosa", ma trova la sua giustificazione in specifiche esigenze.

6. Rimane, per concludere, da esaminare l’ultima questione di legittimità costituzionale proposta, sopra riassunta alla lettera c).

Secondo la ricorrente l’art. 12 del D.Lgs. 114/98 impone la liberalizzazione degli orari e dei giorni di chiusa per gli esercizi ubicati nelle città d’arte o nei comuni turistici, per cui la L.R. n. 11/08, non prevedendo al riguardo alcuna liberalizzazione, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

Va al riguardo ricordato che il predetto art. 12, ha dettato una disciplina particolare per i Comuni ad economia prevalentemente turistica e per le città d’arte, prevedendo che in tali Comuni "gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo di chiusura nei giorni festivi". In base al terzo comma di tale articolo, poi, "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d’arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1".

Nella specie la Regione Abruzzo non ha individuato con un proprio atto tali Comuni, né risulta che la ricorrente abbia mai diffidato l’Amministrazione regionale ad includere il Comune di San Giovanni Teatino o tra le città d’arte o tra i comuni ad economia prevalentemente turistica.

Con la predetta L.R. n. 11, ai commi 130 e 131 dell’art. 1, la Regione Abruzzo si è limitata, invero, ad introdurre al riguardo una deroga generalizzata al rispetto dell’obbligo di chiusura nei giorni festivi "per gli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici, nei Comuni appartenenti alle Comunità Montane, nei comuni montani e per gli esercizi polifunzionali", nonché per "tutti gli esercizi di vicinato ubicati nei Comuni costieri ad alta densità turistica".

In definitiva, la Regione, nel rispetto del predetto principio generale contenuto nella legge nazionale, ha esteso in via generalizzata la deroga alla chiusura nei giorni festivi a tutti gli esercizi di vicinato ubicati "nei centri storici", "nei Comuni appartenenti alle Comunità Montane" e "nei Comuni costieri ad alta densità turistica"; mentre nulla ha espressamente disposto in ordine alle città d’arte.

In estrema sintesi, relativamente ai comuni ad economia prevalentemente turistica, la normativa in questione, nell’estendere la deroga a tutti i Comuni montani ed ai Comuni costieri "ad alta densità turistica", si è nella sostanza adeguata al predetto principio contenuto nella legge nazionale, in quanto nella Regione Abruzzo il turismo è sviluppato esclusivamente nei comuni appartenenti a comunità montane ed in quelli costieri.

Quanto, invece, alla deroga prevista nel decreto legislativo in parola per le città d’arte, il legislatore regionale ha esteso la deroga in via generalizzata a tutti i centri storici dei comuni della regione, cioè in definitiva, ha individuato in tali centri storici "le zone del territorio" nelle quali gli esercenti possono esercitare la facoltà prevista dal predetto terzo comma dell’art. 12.

Ad avviso del Collegio, in definitiva, tale prospettata questione di legittimità costituzionale della normativa in questione, appare anch’essa manifestamente infondata, in quanto tale normativa della Regione Abruzzo non si pone in contrasto con il predetto principio contenuto nel surricordato art. 12, dal momento che tale normativa ha nella sostanza ampliato la tipologia degli esercizi commerciali che possono beneficiare della deroga, estendendola quanto alle città d’arte a tutti i centri storici e quanto ai comuni ad economia prevalentemente turistica a tutti i Comuni montani e costieri.

Né la ricorrente ha, peraltro, neanche ipotizzato che l’area nella quale esercita la propria attività sia caratterizzata da un’economia prevalentemente turistica o sia inclusa in una città d’arte.

7. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto per essere manifestamente infondate o non rilevanti tutte le questioni di legittimità costituzionale proposte nei confronti della legislazione regionale, che – come sembra pacifico tra le parti – è stata puntualmente applicata dal Comune resistente.

Prima di concludere giova, peraltro, evidenziare che la questione ha oggi trovato a livello di legislazione statale una soluzione favorevole agli interessi della ricorrente, sia pur in via provvisoria (fino cioè alla relativa conversione in legge), dalla lettera dbis) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, così come di recente modificata dall’art. 6, comma 4, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, in base al quale le attività commerciali non debbono rispettare (sia pur in via sperimentale) "gli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio".

Sussistono, per concludere, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-09-2011, n. 7647 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che la verificazione disposta dal T.a.r. presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma, ed il cui esito è stato depositato in data 4 aprile 2011, ha appurato che la discromatopsia e deuteroanomalia riscontrate nel ricorrente non sono compatibili con l’idoneità;

Considerato che ne risulta l’infondatezza delle censure che, nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, sostengono il contrario;

Considerato che risultano altresì infondate le censure, poste nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, le quali addebitano all’atto impugnato col ricorso introduttivo e alla citata verificazione carenza motivazionale, superficialità, mancata considerazione della documentazione medica prodotta dal ricorrente;

Considerato in particolare che:

– sia l’atto impugnato col ricorso introduttivo sia la citata verificazione danno conto in modo adeguato delle ragioni sulle quali fonda il giudizio di non idoneità;

– il certificato della U.O.C. di Oculistica dell’Azienda ospedaliera di Ospedali riuniti di Villa SofiaCervello di Palermo, datato 1 dicembre 2010 e unica certificazione medica prodotta da parte ricorrente, risulta: meno dettagliato dei contestati giudizi, anteriore alla verificazione disposta dal Tribunale, non seguito da ulteriori specifiche e documentate contestazioni di quest’ultima;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

Ritenuto, nello specifico:

– che le spese di giudizio dell’Amministrazione possano liquidarsi in Euro 1500,00;

– che le spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore siano da liquidare nella somma complessiva di Euro 510,53, così come da nota del Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma prot. n. 0125305/11 del 03/08/2011, pervenuta al T.a.r. dopo il passaggio in decisione della causa ma, alla data della presente decisione, già nota nei suoi contenuti al Collegio e da esso condivisa.

La presente sentenza sarà comunicata a cura della Segreteria al citato Centro di reclutamento della Guardia di Finanza in Roma.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, e dispone in proposito quanto indicato in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2012, n. 2328

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 13 novembre 1991 M.F. e C. convenivano in giudizio dinanzi al locale tribunale il Comune di Teramo, deducendo che lo stesso aveva realizzato in un’area di loro proprietà di circa mq. 700, in Catasto Terreni a F. 147, P.la n. 163, un parcheggio pubblico previsto nel P.R.G. e chiedendo la condanna dell’ente locale al risarcimento del danno per l’occupazione appropriativa di tale area, da liquidare nel valore venale del bene al momento dell’illecito, aggiornata con la rivalutazione monetaria e ogni altro accessorio.

Nella citazione era anche dedotto che, con Delib. G.M. Teramo 3 maggio 1988, n. 1668, l’ente locale aveva approvato i programmi – generale ed esecutivo – di intervento, ai sensi della L. n. 457 del 1978, per il recupero del patrimonio edilizio, prevedendo l’acquisto delle aree degli eredi M. oggetto di trasformazione in parcheggio, per l’importo di L. 250.000.000, senza però aprire trattative con loro per procedere a detto trasferimento a titolo oneroso.

Poichè la trasformazione dell’area aveva determinato l’acquisizione di essa all’ente locale, gli attori chiedevano che questo fosse condannato al risarcimento del danno per la occupazione acquisitiva illecita dell’area.

Il Comune di Teramo, costituitosi, eccepiva la usucapione dell’area in controversia da esso posseduta sin dal 1969, anno della trasformazione della stessa in parcheggio e in subordine la prescrizione del diritto al risarcimento del danno; deduceva inoltre che il Consiglio comunale di Teramo, con Delib. 14 dicembre 1967, n. 112/6, aveva approvato una transazione con il dante causa degli attori, ing. M.A., che prevedeva l’acquisizione all’ente locale di parte dei terreni di lui in corrispettivo della demolizione degli edifici fatiscenti esistenti sull’intera superficie e del riconoscimento dal comune della edificabilità urbanistica dei circa settecento metri quadrati rimasti in proprietà del M. per la cui acquisizione i suoi eredi avevano agito in giudizio in questa sede.

La transazione venne conclusa con atto per notar Costantini di Teramo del 21 gennaio 1969, nel quale nessun cenno vi era all’area di mq.

700 sopra richiamata, per la quale la G.P.A. aveva comunque negato potesse "concordarsi" tra ente locale e privato la edificabilità di un’area non prevista dagli strumenti urbanistici.

Di tale area di proprietà M., il Comune entrava in possesso per rimuovere i detriti da demolizione del fatiscente fabbricato in essa esistente, trasformando quindi pure tale superficie che non era stata trasferita con l’accordo in parcheggio pubblico.

Erano prodotte Delib. G.M. gennaio 1969 e febbraio 1972, relative alla rimozione dei materiali dall’ area acquisita dei M. e da quella non trasferita all’ente locale oggetto di questa causa, e il provvedimento di approvazione della spesa liquidata "per demolizione fabbricato ex M. in (OMISSIS)", provandosi così che il possesso delle aree da parte del comune convenuto era iniziato nel 1969.

Con sentenza del 5 agosto 2004, il Tribunale di Teramo, dichiarato in dispositivo che la proprietà dell’area già del dante causa degli attori era incontestatamente ormai dell’ente locale, rigettava la domanda di risarcimento del danno, ritenendo non provati i fatti costituenti la causa petendi dell’azione risarcitoria, cioè la trasformazione dell’area in sede di occupazione per pubblica utilità e compensando le spese di causa.

Con l’appello avverso tale pronuncia, gli attori hanno lamentato l’erronea valutazione delle prove dal primo giudice, in ordine alle eccezioni di usucapione e di prescrizione sollevate dal Comune di Teramo, denunciando anche l’omessa pronuncia sulla loro domanda di risarcimento del danno.

Il comune appellato, costituendosi, ha invece chiesto la conferma della sentenza di primo grado correttamente motivata e, secondo il ricorrente principale, non contestato dalle controparti su tale punto, ha anche ripetuto nella comparsa di risposta in appello le eccezioni riconvenzionale di usucapione e quella di prescrizione proposte in primo grado, avendo provato, con la Delib. consiliare 14 dicembre 1967, n. 112/6 e con l’altra del 1969 sopra indicata.

Dal 196 9 quindi, secondo l’ente locale, esso ha provveduto al livellamento dei terreni e alla rimozione di detriti posti sull’intera area delle controparti, anche per la porzione non ceduta, trasformando pure essa in parcheggio, per cui la Corte di merito doveva dichiarare usucapita la proprietà del terreno in contestazione e comunque era prescritto il diritto di controparte al risarcimento.

Nella sentenza non definitiva n. 187 del 2007, la Corte d’appello ha ritenuto che, avendo il tribunale rigettato la riconvenzionale di usucapione per difetto di prova, unico titolo riconosciuto di acquisto della proprietà per l’ente locale era stata l’occupazione appropriativi.

Pertanto, in difetto di impugnazione incidentale sul punto dall’ente locale, doveva ritenersi inammissibile la domanda di usucapione, incompatibile con detto modo di acquisto implicitamente riconosciuto dal tribunale.

La sentenza non definitiva riteneva quindi che il tribunale avesse rigettato la domanda di usucapione e l’eccezione di prescrizione proposte dall’ente locale, il quale avrebbe dovuto quindi impugnare la decisione di primo grado in via incidentale per censurarla su tale punto decisivo, dovendosi considerare preclusa la domanda d’usucapione contenuta nelle conclusioni della comparsa di risposta in appello del Comune di Teramo, che però non aveva proposto appello incidentale.

Tale inammissibilità per mancato gravame doveva estendersi anche al preteso rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria, ribadita solo nella comparsa di risposta di cui sopra in appello dall’ente locale.

Escluso ogni rilievo della usucapione e della prescrizione, processualmente precluse in appello, la sentenza non definitiva condannava genericamente il comune al risarcimento dei danni, riservandosi di liquidarli con la pronuncia definitiva.

Nominato altro c.t.u., all’esito del deposito della relazione dello stesso, era emessa la sentenza definitiva n. 259 del 2010, con la quale l’adita Corte d’appello condannava l’ente locale a pagare a F. e M.C. il valore dell’area controversa al 1969 pari ad Euro 38.970,80, da rivalutare anno per anno, con gli interessi al 4% sulla stessa somma via via rivalutata fino alla pubblicazione della sentenza e quelli legali sul dovuto dalla data della pronuncia al saldo e al rimborso alla controparte delle spese dei due gradi di merito.

Per la cassazione delle due sentenze, definitiva e non definitiva, propone ricorso notificato il 25 agosto 2010 il Comune di Teramo, cui resistono F. e M.C. con controricorso e ricorso incidentale relativo alla omessa liquidazione dei compensi ai c.t.u. nelle spese riconosciute a carico dell’ente locale e a favore dei M., ricorso notificato a mezzo posta il 19 – 20 ottobre 2010.

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale ed incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., devono essere riuniti.

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale, il Comune di Teramo censura, per violazione degli artt. 100, 343 e 346 c.p.c., la decisione non definitiva, che ha rilevato la pretesa acquiescenza dell’ente locale appellato in ordine al rigetto tacito della domanda di usucapione e dell’eccezione di prescrizione, per non avere riproposto tali richieste con appello incidentale.

Ad avviso del ricorrente principale, il rigetto dell’azione risarcitoria era avvenuto per mancata prova dei fatti posti a base di essa e tale statuizione escludeva ogni suo interesse all’impugnazione incidentale, essendo stata respinta ogni domanda degli attori nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., con assorbimento di ogni questione sulle domande ed eccezioni riconvenzionali, che comunque il comune ha ripetuto, nella comparsa di risposta in appello ex art. 343 c.p.c..

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c., nella versione previgente applicabile nel presente giudizio già pendente al 30 aprile 1995, in base alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 90.

Nel caso le eccezioni di usucapione e di prescrizione riproposte dal Comune di Teramo con la comparsa di risposta in appello, potevano proporsi anche per la prima volta in secondo grado, in applicazione della già vigente versione dell’art. 345 c.p.c..

1.3. In terzo luogo, il ricorso principale lamenta la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza non definitiva impugnata che da un canto ha ritenuto l’eccezione di prescrizione inammissibile perchè "contenuta nelle conclusioni della comparsa di risposta" in appello, senza essere "supportata da idoneo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado" e d’altro canto si è domandata perchè il tribunale avesse "omesso di accogliere la domanda di risarcimento dei danni, proposta dagli ex proprietari del bene".

Nella realtà, in primo grado si era negato vi fosse la prova della occupazione acquisitiva dei terreni dei M. a base dell’azione risarcitoria coerentemente respinta; neppure si era affrontata la eccezione di prescrizione sollevata dall’ente locale del diritto stesso, che poteva invece accogliersi anche in appello anche senza gravame incidentale, per essere decorsi cinque anni dalla consumazione dell’illecito intervenuta nel 1969 con la trasformazione irreversibile dei luoghi.

Le richiamate conclusioni della sentenza impugnata nei sensi indicati sono ritenute dal ricorrente contraddittorie e illogiche nel ritenere respinta in primo grado l’eccezione di prescrizione di un diritto che il tribunale ha ritenuto insistente, perchè non provato.

1.4. Il quarto motivo del ricorso principale censura la sentenza non definitiva della Corte di merito, per avere ritenuto sussistenti i presupposti della occupazione appropriativa, pur mancando nel caso una occupazione per causa di pubblica utilità, presupposto indispensabile per dar luogo alla acquisizione.

Mentre la sentenza non definitiva desume come intervenuta la occupazione appropriativa dell’area non ceduta con il contratto del 1969 da alcune frasi della decisione del tribunale, in quella definitiva si afferma che "il comune prese possesso di tutte le aree, compresa quella, controversa, trasformandone di fatto la destinazione a parcheggio pubblico".

Per la mancanza di dichiarazione di pubblica utilità non poteva che negarsi la occupazione appropriativa e a tale titolo condannare il ricorrente al risarcimento del danno.

1.5. Infine il quinto motivo del ricorso principale denuncia la insufficiente motivazione della sentenza definitiva in ordine alla interpretazione data anche da essa della sentenza del Tribunale sul titolo per cui si era fondato l’acquisto della proprietà dell’area a vantaggio del Comune dichiarata in dispositivo dal tribunale.

In realtà il primo giudice aveva negato fosse stata provata dagli attori la data della immissione in possesso dell’ente locale nell’area e quindi l’inizio della usucapione.

La sentenza non definitiva ha desunto da tale riconoscimento dal tribunale della proprietà delle aree in controversia, che l’acquisto dal Comune del suolo M. non poteva che essere avvenuto per occupazione appropriativa da accessione invertita.

Rileva il ricorrente che nessun accertamento vi era stato invece dal Tribunale di Teramo di tale acquisizione per occupazione appropriativa, risultando anzi da tale decisione la mancata prova degli elementi costitutivi di detto titolo di acquisto, non essendosi dimostrati dagli attori "la data di impossessamento del bene da parte dell’ amministrazione comunale, la data di inizio dei lavori ed, infine, la data in cui ebbe a verificarsi la definitiva e radicale trasformazione dell’area stessa" (nel ricorso principale si richiamano tali affermazioni a pag. 3 della pronuncia di primo grado).

Quanto detto esclude la corretta lettura della pronuncia del tribunale da parte della Corte d’appello che, con la sentenza non definitiva del 2007, ha erroneamente ritenuto che l’acquisto dell’area trasformata in parcheggio sia avvenuta per accessione invertita, circostanza espressamente esclusa dalla sentenza appellata.

Risulta dalla sentenza definitiva n. 259/2010 della Corte di merito che, nell’accordo transattivo del 1969 tra ente locale e dante causa dei controricorrenti, non vi era stato cenno alcuno "all’area sulla quale era consentita al privato l’edificazione", e che il Comune di Teramo si era immesso nel possesso della stessa solo per eliminare detriti e livellarla, come aveva fatto per le altre superfici ad esso cedute con l’atto notarile del 1969. 2. Nel controricorso, richiamata la giurisprudenza di legittimità che nega l’applicabilità della prescrizione del diritto al risarcimento del danno prima del riconoscimento normativo dell’istituto dell’occupazione appropriativa di cui alla L. n. 458 del 1988 (si cita Cass. 22407 del 2008), e affermato che il principio contra non valentem agere non currit prescriptio preclude anche la usucapione, si richiamano atti deliberativi del comune di Teramo del 1988 ricognitivi del diritto di proprietà dei M. sulle aree occupate e ostativi al perfezionamento della usucapione o prescrizione, anche se ritenuti dal ricorrente principale meri atti interni, inidonei ad interrompere la prescrizione o la usucapione.

F. e M.C. propongono a loro volta ricorso incidentale di un unico motivo che lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c., perchè la sentenza definitiva dopo avere riconosciuto la sostanziale soccombenza dell’ente locale nella causa di merito, non ha liquidato, nelle spese poste a carico di questo, anche i compensi e i rimborsi al c.t.u. anticipati dai danneggiati.

3.1. Sul piano logico, l’esame del quinto motivo del ricorso principale è preliminare a quello degli altri motivi della impugnazioni, in quanto se risulti che erroneamente la sentenza non definitiva della Corte di appello dell’Aquila ha individuato una statuizione del Tribunale di Teramo affermativa della occupazione appropriativi delle aree M. dal Comune di Teramo e che anzi il primo giudice ha negato essere avvenuto tale modo di acquisto giurisprudenziale, viene meno ogni possibile acquiescenza del Comune appellato all’inesistente giudicato del tribunale di cui ai primi due motivi di ricorso, e sono superate le contraddizioni denunciate nel terzo motivo di ricorso, perdendo rilevanza la questione dedotta con il quarto motivo della mancata di dichiarazione di pubblica utilità ostativa alla qualificazione data secondo la Corte di merito al preteso acquisto dal primo giudice che invece lo aveva ritenuto non provato.

Questa Corte ritiene fondato il quinto motivo del ricorso principale del Comune di Teramo sulle carenze e contraddizioni motivazionali della sentenza non definitiva di appello, nella interpretazione di quella del Tribunale di Teramo in ordine ad un inesistente accertamento da questa dell’avvenuta occupazione appropriativa delle aree M. a favore dell’ente locale, in contrasto con il rigetto della domanda risarcitoria degli stessi M. per la mancata prova degli elementi di fatto costituenti la causa petendi dell’azione fondata su una occupazione a causa di pubblica utilità con trasformazione irreversibile dei suoli occupati, della quale il primo giudice aveva negato vi fosse la prova.

Il quinto motivo di ricorso censura esattamente sul piano logico e giurisdico la ricostruzione operata in appello della sentenza di primo grado, che mai ha affermato l’esistenza della occupazione acquisitiva e della accessione invertita, ritenendo non provate tali vicende costituenti l’illecito a base dell’azione risarcitoria dei M., ritenuta infondata.

Il Tribunale di Teramo aveva anzi espressamente negato vi fossero gli elementi costitutivi della occupazione acquisitiva, negando si fossero provati dagli attori il momento della trasformazione irreversibile dei luoghi, l’impossessamento delle aree da parte dell’ente locale, mancando in atti la stessa Delib. 29 gennaio 1969, che, secondo uno dei consulenti di ufficio, provava l’illecito posto a base della domanda risarcitoria, ritenendo solamente incontestato dalle parti l’avvenuto "trasferimento" delle aree dei M. al Comune di Teramo dichiarata in dispositivo.

4. L’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale nei sensi sopra indicati, comporta la irrilevanza degli altri motivi proposti dal Comune di Teramo e assorbe il ricorso incidentale sulle spese la cui disciplina viene meno, per effetto della cassazione di entrambe le sentenze oggetto della presente impugnazione che viene disposta con rinvio della causa alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, perchè si uniformi ai principi enunciati in questa sede in ordine alla lettura della decisione del Tribunale di Teramo relativa alla vertenza e perchè decida sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il quinto motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-03-2012, n. 4609 Comunione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.I., con atto notificato il 4 dicembre 1992, citò innanzi al Tribunale di Sala Consilina il fratello S.L., chiedendo che si procedesse alla divisione di un complesso immobiliare (composto: a – da due corpi di fabbrica comunicanti identificati catastalmente al fol. 21 partt. 319/1 e 319/2 – corrispondenti al piano terra ed al primo piano – ed al fol 21 part. 343, siti in (OMISSIS); b – da un terreno coltivato ad uliveto, circostante il complesso edilizio, riportato al catasto terreni al fol 21, part. 120), caduto in comunione a seguito di vendita fattane – nella misura del 40% ad essa deducente, con rogito del 1969 e del 60% al convenuto, con atto del 1987 – dal comune fratello R., e perchè il germano fosse condannato a versarle un’indennità per aver continuato ad occupare l’intero immobile – ove gestiva attività alberghiera – senza corrisponderle alcunchè; domandò infine che lo stesso fosse condannato a stipulare un regolare contratto di locazione.

Il convenuto, costituendosi, eccepì l’incompetenza del Tribunale in merito alla determinazione della somma per l’occupazione dell’intero immobile, essendo stata la relativa questione pattiziamente devoluta ad un collegio arbitrale, all’esito di un più articolato accordo diretto alla sistemazione delle numerose controversie insorte con la sorella; deducendo poi l’indivisibilità funzionale dell’immobile – essendo destinato a finalità commerciali che sarebbero risultate pregiudicate in caso di divisione – chiese in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento del danno eventualmente derivante dallo scioglimento della comunione.

Il giudizio, interrotto per la morte del convenuto, venne riassunto nei confronti della moglie ed unica erede del medesimo, A. C.. Non avendo le parti accettato il progetto di divisione esposto in una consulenza tecnica di ufficio all’uopo effettuata, l’adito Tribunale sciolse la comunione dichiarando l’esecutività di quel progetto, condannando la C. a versare Euro 87.591,09 a titolo di conguaglio. S.I. appellò tale decisione chiedendo che le venisse attribuita quota di immobili secondo diversa ipotesi divisionale, che traeva spunto dal precedente progetto del CTU, riducendo di conseguenza l’importo del conguaglio a carico della cognata ad L. 28.915.010, in subordine, l’attribuzione dei beni immobili descritti nella prima ipotesi di divisione formulata dal CTU, con condanna della C.: al pagamento della maggior somma di Euro 98.464,38; all’immediato rilascio dei beni facenti parte della quota attribuita, regolando di conseguenza le spese di lite.

La C. costituendosi, insistette nella necessità di rimettere la causa al Tribunale in composizione collegiale per la decisione che invece era stata deliberata dal giudice monocratico; reiterò le eccezioni di nullità della CTU per mancata convocazione delle parti;

spiegò appello incidentale affinchè l’affine fosse condannata al risarcimento dei danni derivanti dalla revoca del contributo pubblico per la ricostruzione post-terremoto, che assumeva causata dall’iniziativa giudiziaria di controparte.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza non definitiva n. 128/2008, dichiarò la nullità della gravata decisione perchè adottata dal giudice monocratico , rimettendo la causa in istruttoria innanzi a sè per la rinnovazione della consulenza al fine di addivenire ad un più soddisfacente progetto divisionale; effettuata la relativa istruttoria, la medesima Corte distrettuale pronunziò sentenza definitiva n. 124/2010 con la quale: sciolse la comunione, attribuendo alla S. beni rappresentanti il 40% dell’intero ed alla cognata il residuo 60%; accolse altresì la domanda di rendiconto proposta dalla prima, condannando la C. al pagamento di Euro 180.080,53 oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

respinse la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per la perdita del contributo pubblico, ponendo a carico della massa – e quindi di ciascun condividente in ragione della quota attribuita – le spese di lite.

Per la cassazione di entrambe le sentenze ha proposto ricorso la C., articolandolo in otto motivi; si è costituita I. M., nella dichiarata qualità di unica erede di I. S., resistendo con controricorso e proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di quattro motivi; entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo viene dedotta la violazione del principio del contraddittorio – in relazione agli artt. 102 e 784 c.p.c. – per non esser stato citato S.R., assumendosi la perdurante esistenza di una comunione incidentale con il medesimo, dovuta al fatto che dall’esame dei rogiti di trasferimento del 1969 e del 1987 sarebbe emerso che lo stesso non avrebbe alienato alla sorella I. il 40% della particella 319/2 (corrispondente al primo piano del fabbricato sito in via (OMISSIS)) mentre avrebbe ceduto al germano L. il 60% di essa, così che l’impugnata decisione, ordinando la vendita dell’intero compendio immobiliare, avrebbe in realtà inciso anche su quota parte di un terzo; ad analoga pretermissione di una litisconsorte necessaria sarebbe incorsa la Corte, autorizzando la vendita anche di parte di beni posseduti animo domini, e da oltre vent’anni, da tale P. M.R., proprietaria tra l’altro di attigua particella sulla quale, in parte, avrebbe insistito il c.d. ombrasole (struttura metallica con sovrastante pensilina) così che, anche in questo caso, la vendita promossa giudizialmente, avrebbe riguardato diritti reali su beni di terzi estranei al giudizio. Infine la Corte distrettuale sarebbe incorsa in un errore opposto, relativamente alla particella 526 fol 21, in quanto intestata a S.R., dimenticando però che parte del "pilastrato" di piano terra sarebbe stato edificato sulla particella ceduta, nella misura del 60%, dal citato S.R. al fratello L. e che quindi avrebbe dovuto – in tale porzione – essere compresa nella massa da dividere.

1/a – Il motivo non può dirsi fondato: sia perchè parte ricorrente non riporta, come invece fa parte contro ricorrente, l’esatto contenuto dei due rogiti di trasferimento, al fine di consentire alla Corte la delibazione del preteso errore di percezione della realtà fattuale da parte del giudice dell’appello, dal quale poi sarebbe discesa l’omessa attivazione del potere officioso di integrare il contraddittorio con il germano R.; sia perchè dalla lettura e dal confronto dei due rogiti interessati alla critica della C. – il cui contenuto, riportato dalla ricorrente incidentale, deve considerarsi conforme a quanto riportato in atti, mancando contestazione sul punto – risulta che in entrambi S.R. ebbe a vendere anche la quota di proprietà sul complesso edilizio formato di due piani (specificando che la vendita interessava l’intero piano terra e l’intero primo piano): l’omissione, nel primo atto, degli specifici identificativi catastali del primo piano (particella 319/2) è irrilevante in quanto nel rogito del 1969 vi era pur sempre il riferimento all’intera particella 319 senza subalterni: tale ricostruzione trova altresì conferma nella indicazione, contenuta nel secondo atto (rogato a distanza di 17 anni) in cui si faceva presente che erroneamente la particella, che poi aveva assunto l’identificativo 319/2, era rimasta intestata al venditore S.R..

1/b – Del tutto irrilevante, al fine dell’integrità del contraddittorio, è poi la circostanza che S.L. avesse iniziato una costruzione – poi non ultimata: il c.d. pilastrato – sopra un precedente edificato che sarebbe sconfinato anche nella particella rimasta nella proprietà del fratello R.: infatti sfugge allo scrutinio di legittimità, in quanto presupporrebbe una delibazione diretta del fatto processuale al di fuori della deduzione di un errar in procedendo, il presupposto in base al quale quest’ultimo potesse dirsi proprietario per accessione della porzione di immobile costruita sul proprio terreno , interessata dalla divisione.

1/c – Del pari non delibabile, ai fini in esame, – e comunque irrilevante, là dove si assume l’astratta possibilità dell’usucapione – è anche la pretesa situazione di usucapibilità di parte del compendio da dividere in favore di terzo.

2 – Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191, 329 e 112 c.p.c. nonchè vizio di motivazione – nelle sue tre manifestazioni di omissione, insufficienza e/o contraddittorietà – su un punto decisivo della controversia, censurando la decisione della Corte di merito di disporre la rinnovazione delle operazioni peritali – già effettuate in primo grado, nell’ambito del giudizio definito con sentenza poi annullata per viziata composizione del giudice, essendo stata adottata da giudice monocratico – al fine della predisposizione di un progetto divisionale, senza che nessuna delle parti avesse avanzato domanda in merito, incorrendo in un’errata delibazione dell’ambito operativo della pur pronunziata nullità che avrebbe dovuto essere limitata alla sentenza e non avrebbe potuto estendersi all’intera istruttoria compiuta in primo grado; aggiunge parte ricorrente che l’allora appellante S.I. aveva sostanzialmente fatto acquiescenza ai criteri di attribuzione delle quote, essendosi limitata a richiedere l’attribuzione di altra porzione di immobile in sostituzione di un conguaglio, indicato dal giudice di prime cure in Euro 98.464,00; avrebbe altresì omesso, il giudice del gravame, di pronunziarsi su diverso motivo di appello, con il quale essa ricorrente, all’epoca appellante incidentale, aveva chiesto la rinnovazione del solo supplemento alla CTU, limitatamente alla quantificazione dei danni subiti.

Il motivo in esame è in parte inammissibile ed in parte infondato.

2/a – Incorre la ricorrente nel vizio di inammissibilità là dove, in deroga al principio di autosufficienza del ricorso – art. 366 c.p.c., n. 6 – omette di riportare nella censura in esame l’esatto contenuto delle difese di secondo grado, al fine di consentire alla Corte una compiuta delibazione del denunziato vittimi in judicando;

inammissibile poi è la censura anche laddove richiama – assieme al vizio di motivazione – il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3 assumendo l’erronea perimetrazione, da parte della Corte di merito, dell’ambito applicativo delle norme relative alla nomina del consulente tecnico di ufficio ( artt. 61 e 191 c.p.c.) mentre il realtà la censura era diretta a sindacare il cattivo uso del potere di disporre d’ufficio la consulenza , in relazione alla decisione di annullare la sola sentenza di primo grado e non già l’intero giudizio innanzi al Tribunale.

2/b E’ per altro verso infondata la censura in esame in quanto il gravame della attuale ricorrente – per quello che risulterebbe dalla narrativa di fatto contenuta nella gravata sentenza – riguardava sia l’eccepita nullità della decisione in quanto pronunziata dal giudice monocratico in un’ipotesi in cui, all’epoca, ancora vigeva la riserva di collegialità, sia la dedotta nullità della consulenza tecnica :

che questa censura poi riguardasse l’elaborato dell’ausiliare ad integrazione di precedente relazione di consulenza tecnica non toglie, da un lato che il giudice di primo grado predispose il progetto divisionale sulla base delle due relazioni complessivamente considerate, dall’altro che era stato commesso alla Corte territoriale di rivalutare sotto diversi profili i presupposti che costituivano la base dello stesso progetto divisionale, così che la Corte di appello, disponendo nuova consulenza, sicuramente non era incorsa nel vizio di ultrapetizione, motivando la propria decisione sul punto con argomentazione nè fittizia nè contraddittoria nelle sue proposizioni logiche.

2/c – Quanto infine alla dedotta omessa pronunzia la censura non appare ammissibile per violazione del principio di autosufficienza che deve presidiare il ricorso, non avendo la C. indicato l’esatto contenuto della sua doglianza in appello al fine di riscontrare il dedotto, mancato esame.

3 – Con il terzo motivo la C. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 720 e 1116 cod. civ.; dell’art. 24 Cost.;

dell’art. 112 c.p.c. nonchè vizio di motivazione nella sua tripartita manifestazione, lamentando che la Corte territoriale, con una decisione "a sorpresa", avrebbe disposto la vendita all’asta del compendio immobiliare ritenendolo funzionalmente indivisibile – in quanto l’attribuzione ai condividenti di quote specifiche avrebbe determinato un deprezzamento eccessivo dei singoli cespiti ed il venir meno della destinazione alberghiera del fabbricato – con ciò disattendendo le conclusioni alle quali sarebbero giunti sia i consulenti tecnici di ufficio – di primo e secondo grado – sia il consulente di parte che avevano tutti ritenuto praticabile una divisione con attribuzione dei beni in natura; aggiunge la ricorrente che il rilievo, posto dalla Corte salernitana a sostegno della disposta vendita, della mancata opzione per l’attribuzione a sè dell’intero compendio, non poteva ritenersi logicamente sostenibile in quanto nessuna delle parti, in presenza di plurime consulenze statuenti tutte la divisibilità degli immobili, aveva avuto il sentore che ulteriore alternativa sulla quale esprimere la loro volontà divisionale sarebbe stata quella della vendita in blocco, non senza considerare che la stessa avrebbe determinato proprio quell’effetto di azzeramento del valore economico dell’azienda alberghiera del defunto S.L. e, in più, avrebbe reso inutilizzabile quella parte del fabbricato destinato ad abitazione.

4- Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 789 c.p.c., comma 1, allorchè, disposta l’integrazione alla CTU effettuata nel primo grado di giudizio, la Corte territoriale non avrebbe fissato nuova udienza per la discussione del progetto divisionale, limitandosi, dopo il deposito dell’elaborato e pur nell’insistenza della esponente, a fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni.

5- Con il primo motivo di ricorso incidentale la M. deduce l’esistenza di un vizio di motivazione – assunta come insufficiente e contraddittoria – là dove la Corte di merito avrebbe escluso la comoda divisibilità del cespite sul presupposto dell’eccessivo deprezzamento a cui sarebbe stato sottoposto – circa il 30% – a causa dei lavori di ristrutturazione che sarebbero stati necessari per la riconversione a civile abitazione, non considerando però che il CTU – alle cui conclusioni la Corte salernitana asseritamente si sarebbe attenuta- non aveva applicato il detto coefficiente ma aveva distinto tra il deprezzamento, pari al 15%, del valore del fabbricato, sviluppantesi in due piani, destinato a pensione ed a casa familiare da S.L., mentre avrebbe indicato nella percentuale del 65% l’incidenza dei costi di riconversione ad unità abitative del c.d. corpo pilastrato, con processo logico non condivisibile in quanto tale porzione immobiliare avrebbe dovuto essere costruita – e non già ristrutturata – ex novo.

6 – Con il secondo motivo di ricorso incidentale parte controricorrente fa valere analogo vizio di motivazione in merito al percorso argomentativo che avrebbe condotto la Corte del merito a ritenere non comodamente divisibile il complesso immobiliare, sottolineando che la destinazione alberghiera del fabbricato maggiore (le altre porzioni erano costituite dal ricordato "corpo pilastrato" e da aree esterne) era in realtà da anni ristretta al solo primo piano dell’edificio, essendo il piano terra stato destinato ad abitazione del defunto S.L. ed indi della vedova, attuale ricorrente incidentale, così che ben praticabile sarebbe stata la soluzione di attribuire separatamente i due piani del fabbricato principale e le altre due unità immobiliari, non costituendo, queste ultime, entità funzionalmente collegate.

7- Con il terzo ed il connesso quarto motivo di ricorso incidentale la M. fa valere la violazione e falsa applicazione: degli artt. 720 e 721 cod. civ. ; dell’art. 788 c.p.c., – anche in relazione all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., censurando la decisione di mettere in vendita il compendio da dividere, senza dare alle parti l’opportunità di interloquire sull’opportunità e le eventuali modalità della vendita stessa, data la contestualità tra la dichiarazione di indivisibilità dei cespiti, contenuta nella sentenza – che preannunziava il rinvio innanzi al consigliere istruttore per le operazioni di vendita – e l’ordinanza che a tale dictum dava esecuzione, determinando concretamente le modalità della vendita medesima, compreso il prezzo base di aggiudicazione: tale modus procedendi avrebbe dunque pregiudicato il diritto di ciascuna delle parti di chiedere – sul successivamente conosciuto presupposto della non comoda divisibilità – l’attribuzione a sè dell’intero compendio, come presupposto dal disposto dell’art. 788 c.p.c. che imponeva di preventivamente sentire le parti in merito all’opportunità di procedere alla vendita.

8 – Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale – da esaminare insieme per la loro comune censura alla decisione di disporre la vendita su presupposto della non comoda o conveniente divisione del bene- sono fondati in quanto , da un lato non viene sufficientemente motivata (anzi viene espressamente negata) la possibilità di addivenire ad una divisione parziale, illegittimamente estrapolando dalle conclusioni del CTU – che pure si affermava di condividere – la parte attinente alla non agevole divisibilità di uno dei cespiti – il fabbricato adibito ad abitazione ed ad esercizio di pensione/affittacamere- per estenderla a tutti i cespiti; dall’altro perchè la conclusione di porre il bene in vendita – non essendosi espresse le parti per l’attribuzione alla propria quota- non toglieva che i condividenti dovessero essere comunque consultati prima di approntare le specifiche modalità della vendita, dal momento che anche su queste ultime avrebbero potuto sorgere contestazioni e su queste la Corte avrebbe dovuto decidere con sentenza, a mente dell’art. 788 c.p.c. con il procedimento indicato dall’art. 789 c.p.c., comma 1. 9 – Con il quinto motivo di ricorso la C. denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 540 cod. civ. ed il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove la vendita del compendio immobiliare avrebbe dovuto trovare ostacolo nel pregiudizio che avrebbe causato alla conservazione del diritto di abitazione spettante alla ricorrente alla parte del fabbricato adibito a casa coniugale con il defunto marito S.L.. La delibazione di tale motivo è peraltro assorbita dalla riscontrata erroneità nel predisporre la vendita del compendio immobiliare.

10 – Con il sesto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 112; 115; 116; 808 c.p.c. nonchè degli artt. 1362 e 999 cod. civ. oltre al vizio di motivazione, per non aver accolto, la Corte salernitana, nella sentenza non definitiva n. 128/2008, l’eccezione di compromesso contenuta in un scrittura privata stipulata tra i due germani I. e L., con la quale entrambe le parti avevano commesso al giudizio di arbitri le controversie che fossero sorte in merito alla misura dell’indennità dovuta dalla prima per l’illegittima occupazione dell’intero predio caduto in comunione. La C. sottopone altresì a critica la determinazione stessa di tale indennità come operata dalla Corte territoriale.

10/a – La doglianza, in punto di interpretazione della clausola compromissoria, non è fondata in quanto, con motivazione congrua e logicamente consequenziale rispetto alle premesse, la Corte salernitana sottolineò che non si sarebbero verificate le condizioni per l’attivazione della riserva di compromissione in arbitri, atteso che la clausola in questione prevedeva il deferimento alla decisione non statuale solo per le controversie che avessero interessato la misura del canone di locazione che S.L. avrebbe corrisposto alla sorella I., se ed in quanto fosse stato stipulato un contratto di locazione sull’immobile all’epoca adibito ad albergo ristorante. Inammissibilmente la ricorrente pone a sostegno della propria censura, non già la indicazione delle regole di ermeneutica negoziale nella cui violazione sarebbe incorso il giudice di appello, bensì la valutazione – del tutto inibita a questa Corte – delle circostanze di fatto che avrebbero preceduto ed originato la volontà negoziale da interpretare, oltretutto richiamando documenti del cui contenuto non v’è traccia nel ricorso; del tutto congetturale – e quindi sfornito dei requisiti minimi per attivare lo scrutinio in sede di legittimità – appare altresì la deduzione della effettività del contratto di locazione, in virtù di rinnovo tacito di quello facente capo alla comune genitrice F.E., usufruttuaria dell’immobile, dal momento che tale argomentazione trova fondamento logico in un passo della gravata decisione, là dove si motivava il rigetto della domanda di risarcimento dei danni – che si assumevano derivanti dalla richiesta divisione, messi in relazione alla revoca del contributo pubblico per i titolari di azienda colpita dal terremoto del 1980 – adducendo il fatto che il provvedimento amministrativo di revoca era stato determinato non già da dalla preannunziata divisione quanto piuttosto dalla mendace dichiarazione operata da S.L. nella richiesta del contributo, attestante la qualità di proprietario dell’immobile mentre ne sarebbe stato solo conduttore: la suddetta affermazione appare invero priva dell’idoneità ad una stabilizzazione pro judicato – in quanto la Corte territoriale si era limitata a riportare la motivazione del provvedimento di revoca del contributo.

11 – Con il settimo motivo viene fatta valere la violazione e falsa applicazione delle norme sul risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ed extracontrattuale – artt. 1218 e 2043 c.c. – nonchè vizio di motivazione, assumendola omessa , insufficiente e/o contraddittoria motivazione là dove la Corte salernitana ha respinto l’appello incidentale della ricorrente C. avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall’iniziativa giudiziaria della cognata; in particolare sostiene la ricorrente l’erroneità della motivazione della Corte territoriale – che aveva giustificato la conferma di analogo rigetto in primo grado adducendo, da un lato, che l’iniziativa divisionale costituiva diritte; di ciascun partecipante alla comunione e quindi dalla stessa non poteva nascere un danno ingiusto, dall’altro che lo specifico pregiudizio lamentato da L. S. ed indi dalla di lui vedova C., che addebitava alla improvvida iniziativa giudiziaria di S.I. la perdita dei contributi per la ricostruzione post-terremoto del 1980 in Campania, era infondato quanto a presupposti, dal momento che risultava dalla lettura del provvedimento amministrativo che detti contributi erano stati revocati perchè il richiedente S. aveva falsamente attestato di essere proprietario dell’immobile per la cui ricostruzione gli era stato concesso il contributo, mentre ne sarebbe stato solo il conduttore – in quanto non avrebbe considerato che l’azione intrapresa da S.I., assieme a molteplici altre, avrebbe concretizzato un sostanziale inadempimento dell’obbligandone, assunta dalla medesima nei confronti del fratello, di consentire a che lo stesso potesse assumere tutte le iniziative necessarie per la migliore efficienza dell’azienda alberghiera.

11/a – Il motivo così come proposto è sicuramente inammissibile:

1 – perchè nel dedurre la violazione o falsa applicazione delle norme di legge in materia di risarcimento del danno – contrattuale ed extracontrattuale – la ricorrente non struttura la doglianza secondo il parametro dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vale a dire non deduce che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe ricostruito i confini applicativi delle norme che si assumono violate in ispregio alla fattispecie astratta nè assume che fallacemente la Onte territoriale avrebbe ricondotto la fattispecie concreta a quella astratta ma ha inteso censurare l’uso del potere valutativo delle emergenze istruttorie da parte del giudice del merito, insindacabile se ricondotto nei limiti di una motivazione congrua e logicamente articolata;

2 – perchè, in relazione al vizio di motivazione – ritenuta allo stesso tempo mancante, insufficiente e contraddittoria – la Corte distrettuale ha ben spiegato le ragioni perchè non ritenne che dall’esercizio di un diritto – non allegato come trasmodante nell’abuso dello stesso- non potesse nascere una responsabilità risarcitoria, oltretutto ricondotta ad una serie di azioni intraprese dalla sorella nei confronti del marito della ricorrente ma delle quali non v’è menzione nel ricorso;

3 – perchè, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso in cassazione, non viene riportato il testo della convenzione tra i due germani;

4 – perchè neppure viene riportato il contenuto dell’appello in cui la medesima questione – che si assume non soddisfacentemente affrontata dalla Corte di merito – sarebbe stata affrontata, così sottraendo al doveroso scrutinio di questa Corte il controllo della novità della censura, per lo meno per quanto concerne la violazione degli obblighi nascenti della scrittura privata del 1979, anche tenuto conto del fatto che parte controricorrente ha espressamente denunziato la tardività della produzione di siffatto accordo – avvenuta nell’ambito del giudizio di appello, dopo la pronunzia della sentenza non definitiva n. 128/2008, interessata appunto all’indicata censura.

12 – Con l’ottavo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1150, 2712 e 2719 cod. civ. nonchè delle norme sulla valutazione delle prove – art. 116 c.p.c. – là dove la Corte, salernitana non accolse la domanda con la quale era stato chiesto che venisse riconosciuto un credito per la demolizione di precedente fabbricato e l’edificazione del c.d. pilastrato – come illustrato da fattura.

12/a – Il motivo è inammissibile in quanto, come emerge dalla lettura della sentenza n. 124/2010 (fol 7) e , più diffusamente, nelle contestazioni contenute nel controricorso, la C. fece valere le proprie pretese in merito ai costi sostenuti per la pretesa "ristrutturazione" – che, come visto, fu solo iniziata, lasciando la struttura esterna dell’edificato, chiamata appunto "pilastrato" – solo a corredo delle osservazioni del proprio consulente tecnico, a contrasto delle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU nominato in secondo grado: dal momento che tali osservazioni concretavano una domanda di accertamento di esborsi, la richiesta – e a maggior ragione, la relativa documentazione – dovevano considerarsi tardive;

oltre a ciò non è suscettibile di critica in sede di legittimità, la valutazione della irrilevanza probatoria della fattura in questione, contenuta nella decisione in esame, facente leva sulla mancanza di sottoscrizione di quietanza sulla medesima, in quanto frutto di delibazione di un elemento di fatto demandato all’esclusivo scrutinio del giudice del merito; assorbite sono dunque le altre censure relative alla inutilizzabilità del documento perchè prodotto in copia fotostatica e la cui non corrispondenza all’originale fu tempestivamente eccepita, come pure il mancato utilizzo delle prove per presunzioni al fine di pervenire all’accertamento della verità dell’esborso indicato in fattura.

13 – La sentenza n. 124/2010 va dunque cassata in relazione al terzo ed al quarto motivo del ricorso principale ed ai motivi del ricorso incidentale; sono invece respinti i primo, il secondo, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale; è assorbito il quinto motivo del medesimo; la causa va rinviata alla Corte di .Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale ed i motivi del ricorso incidentale; respinge il primo, il secondo, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il quinto motivo del medesimo; cassa la sentenza definitiva n. 124/2010 e rinvia alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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