T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-12-2011, n. 9506

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il Brigadier Generale S.O.G. ha impugnato – ritenendola illegittima sotto più profili – la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l’anno 2009.

Il soggetto in questione (classificatosi al 60° posto della graduatoria di merito) si duole, sostanzialmente, del fatto che i titoli che ne connotano il "curriculum" professionale siano stati – in rapporto a quelli dei controinteressati Venci e Caporotundo – inadeguatamente valutati dalla competente Commissione ministeriale.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 2.11.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) in decisione – ne constata, l’intrinseca infondatezza.

Al riguardo; premesso (a confutazione delle asserzioni attoree)

che, in "subjecta materia", gli eventuali vizi di eccesso di potere possono venir percepiti (escluso, recisamente, ogni raffronto comparativo fra gli scrutinandi) solo mediante l’esame della documentazione caratteristica di ciascuno di questi: potendo, la violazione del criterio dell’uniformità di giudizio, esser apprezzata esclusivamente in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti e/o irragionevoli (e tali, quindi, da comportare un vizio della funzione);

che, detto in altri – e più chiari – termini, il predetto esame non deve costituire il tramite attraverso il quale operare una nuova – e analitica – valutazione di tutti gli elementi utilizzati dalla Commissione di avanzamento (ché, altrimenti, si determinerebbe una vera e propria reiterazione del giudizio: con sostituzione, gravemente lesiva del principio della "tripartizione dei Poteri", della valutazione dell’organo di giustizia a quella propria dell’Autorità amministrativa);

che il sindacato giurisdizionale deve (viceversa) limitarsi a ricercare la lesione dei noti canoni della coerenza, non contraddizione, illogicità e imparzialità sulla base del raffronto (da eseguirsi, "a posteriori") dei punteggi attribuiti a ciascuno degli scrutinati (in riferimento agli elementi di giudizio presi in considerazione),

si osserva, più in particolare

che, per quel che concerne la promozione degli Ufficiali di grado superiore a Colonnello (o corrispondente), è assente ("in iure condito") ogni tipo di procedimentalizzazione;

che, in casi quali quello di specie, il giudizio finale risulta – infatti – dalla fusione degli elementi di servizio di ciascun Ufficiale: elementi che vengono pertanto ad assumere, più che mai, un rilievo indivisibile (a fronte di una funzione valutativa, esaltata al massimo, che mira a trarre dall’intera documentazione caratteristica l’interpretazione più aderente al valore "sostanziale" degli scrutinandi: secondo un criterio – non scritto; e difficilmente codificabile – che trova fondamento nell’esperienza dei singoli Commissari);

che una tale diversità della metodologia di valutazione da parte della Commissione ministeriale non può che comportare (anche) un diverso atteggiarsi delle modalità con cui si esplica il sindacato giurisdizionale: che (dovendosi cogliere gli eventuali indici rilevatori dell’eccesso di potere dall’esame di un giudizio che si esaurisce in una sola fase procedimentale: e che, senza esser preceduto da punteggi parziali inerenti le varie "qualitates" ritenute rilevanti per la promozione, investe l’intera professionalità di Ufficiali di altissimo grado) ha, inevitabilmente, un campo d’azione ancor più ristretto del solito.

Orbene; pur non potendosi dubitare – con riferimento al caso di specie – dell’eminente profilo di Ufficiale del G., non si riesce obiettivamente a rinvenire – alla luce dei dati emergenti dai libretti personali dei contendenti – quel carattere di manifesta ed incontroversa preminenza dell’un soggetto sull’altro che possa indurre a dubitare della legittimità del punteggio attribuito, al G. stesso, dalla Commissione di avanzamento: e, quindi (salva l’immancabile soggettività propria di ogni valutazione), della correttezza della procedura seguita da tale Consesso.

E dunque; atteso

che, agli atti di causa, non vi è alcun elemento (giuridicamente rilevante) che consenta di affermare che – nella circostanza – non sono stati esaminati tutti i profili di carriera degli scrutinandi;

che il punteggio attribuito a ciascuno di questi costituisce la risultante di una sfumata analisi di merito: che non può comportare un calcolo meramente aritmetico delle qualità, pur globalmente considerate, degli scrutinandi (essendo il frutto di una complessiva ponderazione effettuata, attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti, in via di astrazione e di sintesi: al di fuori, è opportuno ribadirlo, della meccanica valutazione di singoli aspetti delle vite professionali);

che (comunque), dall’esame della documentazione versata in atti, non emerge – con immediatezza – l’utilizzo di un metro di giudizio penalizzante per il ricorrente; e concessivo (invece) nei confrontidei colleghi promossi;

che la pretesa superiorità dei titoli vantati dal G., rispetto a quelli posseduti dai controinteressati, non è – affatto (dalla documentazione stessa) – chiaramente evincibile;

che, infine, il procedimento valutativo di cui è causa non può ritenersi caratterizzato da alcun invalidante vizio di forma,

il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese di lite: che liquida, in favore della sola Amministrazione della Difesa (nessuno dei controinteressati essendosi costituiti in giudizio), in complessivi 3000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-12-2011, n. 3336

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe che non disponeva il collaudo degli impianti di distribuzione del carburante di proprietà dell’E.N.I. in virtù di irregolarità edilizie riscontrate.

Nell’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 14 L.R. 24\2004 e della D.G.R. VII/20635/2005 per il fatto che il mancato collaudo sarebbe avvenuto per ragioni edilizie che esulano dalle verifiche imposte alla commissione di collaudo.

Il Comune di Mandello sul Lario.si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

In occasione della memoria presentata a seguito della fissazione dell’udienza di merito, il Comune faceva presente che il 10 giugno 2009 erano state rilasciate le concessioni in sanatoria per entrambi gli impianti ed il successivo 30 giugno conseguentemente il Comune aveva rilasciato le autorizzazioni all’esercizio dell’impianto.

Ciò determinava una sopravvenuta carenza di interesse.

La società ricorrente riteneva che il rilascio di tali autorizzazioni non coincidesse con il positivo esito del collaudo.

Il Collegio ritiene che la società ricorrente non abbia più interesse ad una decisione nel merito.

Il collaudo a suo tempo era stato negato solo per problemi di carattere edilizio, essendo stata per il

resto constatata la regolarità tecnica degli impianti.

Una volta superato il problema per effetto delle concessioni in sanatoria, non vi erano ragioni per non dare l’autorizzazione definitiva, e non più provvisoria come in passato, all’esercizio degli impianti che presuppone un positivo esito del collaudo.

Il ricorso è pertanto improcedibile non essendovi un interesse alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato dal momento che l’E.N.I. s.p.a. ha rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni..

Le spese possono essere compensate stante la natura in rito della pronuncia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 28-06-2012, n. 10918 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che, con ricorso alla Corte d’appello di Venezia, S. G. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art.6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei Conti;

che con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole di tre anni, ha liquidato il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di tre anni e cinque mesi in Euro 1.600,00 (pari a Euro 500,00 circa per anno) oltre interessi legali e un terzo delle spese, trattandosi di ricorso proposto unitamente a numerose altre persone, con presumibile notevole affievolimento della partecipazione emotiva del ricorrente;

che avverso tale decreto S.G. ricorre per cassazione formulando tre motivi, illustrati anche da memoria; che il Ministero dell’Economia e Finanze resiste con controricorso;

considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

rilevato che il ricorrente denuncia, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine agli elementi sui quali è fondata la liquidazione dell’indennizzo, in subordine con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, p.1 C.E.D.U.) per essersi la Corte di merito, nel liquidare l’indennizzo, discostata irragionevolmente dai parametri applicati comunemente dalla Corte Europea e da questa Corte; con il terzo motivo censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, la statuizione sulle spese; ritenuto che i primi due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, attesa la stretta connessione – sono fondati, atteso che la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a circa 500 Euro per ogni anno di ritardo, peraltro motivata dalla inapprezzabile presunzione di una sofferenza fortemente affievolita dalla partecipazione al giudizio insieme con un gran numero di altri ricorrenti, non rispetti l’obiettivo di assicurare un serio ristoro, al quale la Corte Europea ha fatto costante riferimento;

che il collegio considera che uno scostamento rispetto al parametro base europeo di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecento cinquanta euro per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr.Volta et autres c.Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano circostanze quali quelle qui evidenziate ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille euro non si giustifichi (cfr in tal senso, ex multis, Cass.n.22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010);

– che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato, restando assorbito in tale pronuncia il terzo motivo di ricorso; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito alla stregua dei criteri indicati: considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori tre anni e cinque mesi circa oltre quello di ragionevole durata, deve liquidarsi in favore del ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 2.700,00 alla quale devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo; che, quanto alle spese del giudizio di merito, la compensazione in misura pari alla metà – quota che si liquida come in dispositivo – si giustifica tenendo presente il sensibile ridimensionamento della pretesa; le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.700,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso in favore del ricorrente della metà delle spese del giudizio di merito, compensata tra le parti la residua quota, spese liquidate per l’intero in complessivi Euro 873,00 di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 378,00 per diritti, e delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre per entrambi i gradi spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Salvatore e Umberto Coronas che se ne sono dichiarati antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 12-04-2013, n. 16549

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Svolgimento del processo

1.1) – Il GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 08.03.2012, rigettava la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere ovvero di sostituzione con una misura meno afflittiva nei confronti di:

C.C. indagato per il reato ex art. 416 c.p. nella qualità di organizzatore di un sodalizio criminoso rivolto alla consumazione di una serie indeterminata da rapine ed aggressioni, commesse con violenza ed anche con armi, ai danni di persone anziane ovvero in condizioni di minorata difesa; aggravato dalla recidiva anche specifica;

1.2) – Il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 11.07.2012, respingeva il reclamo e confermava il provvedimento impugnato.

2.0) – Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore.

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

2.1) – violazione di legge ed omessa motivazione riguardo alla sussistenza di un grave quadro indiziario, deducendo l’illogicità della motivazione impugnata che avrebbe omesso di considerare che la maggior parte delle rapine contestate quali reati-fine sarebbe stata commessa mentre il C.C. si trovava in stato di detenzione per il processo "Eremo 2008"; ed anche nei periodi di libertà il ricorrente sarebbe stato poco tempo in Calabria, essendo impegnato a seguire le cure del proprio figlio in Roma presso l’Ospedale " (OMISSIS)";

– Le dichiarazioni accusatorie formulate dalla collaboratrice di giustizia e coimputata L. sarebbero inutilizzabili perchè prive di riscontri, mancando anche la conferma attraverso conversazioni telefoniche intercettate;

2.3) – con altro motivo il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4 atteso che il tribunale avrebbe illogicamente trascurato di considerare che nella specie ricorre l’ipotesi in cui il padre di prole di età inferiore ai tre anni deve ritenersi incompatibile con la custodia in carcere essendo la madre assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, circostanza che ricorre nella specie attese le precarie condizioni di salute della madre del bambino, il cui stato di grave malattia cardiaca è attestato dalla certificazione medica allegata;

– al riguardo il ricorrente sottolinea come:

– non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza vertendosi nel caso di reati non particolarmente gravi:

– non ricorre il pericolo di inquinamento probatorio atteso che l’imputato, nella asserita qualità di vertice dell’organizzazione, non avrebbe partecipato direttamente alle rapine e non avrebbe l’esigenza di sottrarsi ad eventuali riconoscimenti;

– non ricorre nemmeno il pericolo di fuga atteso il vincolo costituito dalla presenza del figliolo malato;

– L’ordinanza sarebbe infine da censurare per avere omesso di motivare in ordine al decorso del tempo dai fatti ascritti;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati.

3.1) – Le censure mosse dal ricorrente riguardo allo stato di detenzione del ricorrente ovvero all’impegno per le cure del figlio in Roma, nonchè quelle relative alle dichiarazioni della collaborante L., vengono introdotte per la prima volta in questa sede sicchè sono da considerarsi inammissibili, atteso che in tema di ricorso per cassazione, il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate, trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale. Cassazione penale. sez. 3^, 01 luglio 2008. n. 35889.

3.2) – Quanto a merito, le ulteriori doglianze non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (vedi Cassaz. Pen., sez. 4^, 06.07.2007 n. 37878).

3.3) – Quanto all’asserita disapplicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4, va osservato che le doglianze relative alle condizioni di salute della madre del bambino sono generiche perchè non spiegano in qual modo siano impeditive della possibilità di accudire il figlio e, così pure, sono generiche le deduzioni relative alla situazione di lavoro della madre, atteso che in tema di misure cautelari personali, l’attività lavorativa della madre, ancorchè spiegata giornalmente e con orari che impegnino per più di otto ore, non rappresenta automaticamente un impedimento della possibilità di assicurare assistenza al figlio, anche piccolissimo, e pertanto non riveste il carattere di assoluta impossibilità cui fa riferimento l’art. 275 c.p.p., comma 4 al fine di assicurare al padre detenuto la sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari. (Cassazione penale, sez. 6^, 08/07/2009, n. 31772).

Il Tribunale sottolinea opportunamente che, proprio l’uso dell’avverbio "assolutamente" da parte della richiamata disposizione, fa riferimento a situazioni gravi ben diverse dall’attività lavorativa ordinaria, anche considerate le provvidenze legislative a favore del genitore che lavora (riduzione dell’orario di lavoro, possibilità di assentarsi dal lavoro in caso di malattia del bambino) e gli istituti sostitutivi ed economici (nidi, scuole dell’infanzia pubbliche e private ecc.). (Cassazione penale, sez. 1^, 05/03/2009, n. 10767).

3.4) – Quanto al precario stato di salute del bambino, il Tribunale ha correttamente osservato che la patologia dedotta (cardiopatia congenita) in mancanza di un impedimento assoluto della madre a prestare adeguate cure, non può comportare un’applicazione analogica "in bonam partem" della norma invocata fino a farvi rientrare casi dalla stessa non testualmente previsti, posto che non si tratta di disposizioni di carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, in conformità alla costante giurisprudenza sul punto. (Cassazione penale sez. 4^, 16/07/2009, n. 42516).

3.5) – Correttamente, dunque, il giudice distrettuale ha ritenuto la mancanza di presupposti di fatto per individuare la situazione di impossibilità di accudimento della figlia in tenera età e far ritenere la necessità della figura sostitutiva del padre, con effetto di mutamento del regime carcerario.

3.6) Quanto infine alle esigenze cautelari, il Tribunale sottolinea:

– il pericolo di reiterazione del reato, per come emergente dalla gravità e reiterazione delle condotte delittuose;

– il pericolo di inquinamento probatorio, attesa la fase processuale in atto (istruttoria dibattimentale ancora aperta) e la possibilità di reiterazione delle condotte violente contestate nel capo di imputazione anche ai fini intimidatori;

– la pericolosità del prevenuto, emergente dai precedenti penali;

– Si tratta di una motivazione non censurabile in questa sede, atteso che il Tribunale ha congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto tutt’ora sussistenti le esigenze cautelari giustificative della custodia cautelare in carcere.

3.7) – Consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.; Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013

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