Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 24-06-2013, n. 27612

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 01.03.2011, resa in contumacia dell’imputata, il Giudice di Pace di Prato dichiarava L.H., cittadina (OMISSIS), colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, così condannandola, in concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 3.500- di ammenda. Detto giudice riteneva invero provato che la predetta imputata, extracomunitaria, fosse stata presente sul territorio nazionale – fatto accertato il (OMISSIS) – priva di permesso di soggiorno e di qualsiasi altro titolo giustificativo.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale di Firenze che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini: il giudice non aveva in alcun modo esplorato le ricadute sulla normativa interna della disciplina comunitaria in tema di immigrazione (direttiva 115/2008); in particolare sottolinea il ricorrente come la direttiva europea sia informata, a differenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, ad un criterio di espulsione ad intensità graduale e crescente (recepito dalla successiva L. n. 129 del 2011);

tanto doveva ritenersi ricadere anche sulla fattispecie di cui all’art. 10 bis (introdotto dalla L. n. 94 del 2009), posto che era prevista la possibilità di sostituire la pena con l’espulsione (anche in sede esecutiva); inoltre la normativa interna in ordine alla presenza illegale prevedeva solo tale dato oggettivo quale condotta di reato, senza alcun riferimento alla variabile casistica soggettiva, ancora una volta in contrasto con la predetta direttiva comunitaria; in conclusione si chiede di dichiarare non applicabile la norma di cui all’art. 10 bis cit. per contrasto con la direttiva comunitaria, in subordine di sollevare, sul punto, quesito pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato.

2. I temi proposti dall’impugnazione in favore della legge, come proposta dal Procuratore generale territoriale, sono stati già oggetto di scrutinio nelle competenti sedi ed hanno avuto una soddisfacente risposta, che il Collegio condivide (e di cui comunque occorre prendere atto), in senso contrario a quanto il ricorrente assume.

Va dapprima ricordato come la norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis) ha superato il vaglio della compatibilità costituzionale: il Giudice delle leggi ha precisato, con sentenza n. 250/2010, che la norma non punisce una condizione personale e sociale, quella cioè di straniero clandestino o comunque irregolare, ma uno specifico comportamento, costituito dal "fare ingresso" e dal "trattenersi" nel territorio dello Stato; si tratta, dunque, rispettivamente, di una condotta attiva istantanea (varcare illegalmente i confini nazionali) e di una condotta, parimenti attiva, di carattere permanente e di natura omissiva (non lasciare il territorio nazionale). Si tratta, pertanto, di condotte illecite la cui rilevanza penale è correlata alla concreta lesione del bene giuridico tutelato individuabile nell’interesse dello Stato al controllo ed alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo, in vista di beni pubblici di sicuro rilievo costituzionale.

Per quel che attiene poi alla compatibilità con la normativa soprannazionale, in particolare con la direttiva CE n. 115/2008 – che pure è oggetto di tanta parte del ricorso in esame – va rilevato come di recente si sia registrato l’intervento risolutivo della Corte di giustizia che, con decisione 06.12.2012, nel caso S., ha risolto la domanda pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rovigo nel senso che la norma in questione (il cit. art. 10 bis) non viola la direttiva europea sui rimpatri. In particolare la sede europea ha rilevato come le disposizioni della direttiva anzidetta non impediscano alle legislazioni interne di affidare ad una pronuncia giudiziaria di carattere penale la decisione impositiva dell’obbligo del rimpatrio. Si tratta solo – il che è indiscutibile, ma non mina alla base la normativa interna – di rispettare alcuni profili di particolare rilievo (come quello relativo all’espulsione) per non contraddire la regola generale della priorità da accordare alla procedura di allontanamento volontario.

Va in proposito anche ricordato come già questa Corte di legittimità avesse statuito in senso sostanzialmente conforme (cfr.

Cass. Pen. Sez. 1^, n. 951 in data 22.11.2011, Rv. 251671, Gueye;

sentenza cui comunque si fa rimando).

Deve concludersi, pertanto, per l’infondatezza dei motivi svolti dal Procuratore generale territoriale nel ricorso in esame, avendo già avuto risposta nelle competenti sedi le varie questioni proposte; in particolare risulta già esaurita, con l’esito sopra ricordato, la via della domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia.

3. Trattandosi di condanna alla pena pecuniaria, senza sostituzione della stessa con l’espulsione, non assume diretta rilevanza, ai fini del presente scrutinio, la relativa questione; non può però questa Corte esimersi dal rilevare come la legittimità dell’espulsione – che può intervenire in sede esecutiva – debba essere subordinata, perchè non assuma incompatibilità convenzionale, per contrasto con la ridetta direttiva (art. 7, paragrafo 4), a concreti profili di pericolo di fuga, pericolo per l’ordine pubblico, pericolo per la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale, ovvero in caso di fraudolenza di precedente domanda, quali unici casi in cui può essere superata la regola dell’allontanamento volontario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione sez III civile n. 8420 del 11/04/2006 Immobili, proprietà, vicinato, muro di confine (2009-05-12)

(Presidente F. Sabatini, Relatore G.B. Petti)

SENTENZA n. 8420 dell’11 aprile 2006

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 25 maggio 1983 i coniugi Z. Luigi e P. Maria Teresa convenivano dinanzi al tribunale di Ascoli Piceno, V. Maria, proprietaria di un fondo e di una azienda confinante, e proponevano una serie di domande, anche di natura risarcitoria, dirette da un lato a rendere stabile una scarpata esistente sulla linea di confine del fondo e dall’altro ad eliminare le immissioni di odori nauseanti provenienti dall’allevamento di polli e di altro bestiame, gestito dalla convenuta.

La V. si costituiva contestando il fondamento delle pretese ed in via riconvenzionale chiedeva la demolizionedella sovrastante vasca di raccolta di acque piovane ed il risarcimento dei danni provocati dalla franatura della scarpata, nonche’ la condanna per la realizzazione delle opere di consolida mento.La lite era istruita con prove orali e documentali e l’espletamento di ben tre consulenze tecniche di ufficio.Con sentenza del 19 novembre 1997 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva solo in parte la domanda proposta dai coniugi Z. e condannava la V. al risarcimento dei danni, liquidati ai V. attuali, nella misura di £ 46.553.333, oltre interessi dalla domanda al saldo VcIevalutativ. di £ 23 milioni. In relazione alla costruzione del muro di contenimento il Tribunale ripartiva tra le parti le esponsabilita’ della frana, nella misura di 1/3 a carico degli attori e di 2/3 a carico della V..

Accoglieva la domanda riconvenzionale della V. in ordine ai danni cagionati dalla frana del 1992 e condannava gli attori al pagamento dei relativi danni (v. amplius in dispositivo); compensava tra le parti le spese del giudizio. Contro la decisione proponevano appello principale il V., in relazione alla instabilita’ della scarpata ed alle opere di consolidazione, ed appello incidentale i coniugi Z., in ordine al riparto delle responsabilita’, alle immissioni ed ai relativi danni.Con sentenza del 20 settembre 2001 la Corte di appello di Ancona cosi’ decideva: rigetta l’appello principale della V. ed in accoglimento per quanto di ragione dell’appello dei coniugi Z. ordina alla V. la immediata cessazione dello allevamento di’ galline e la condanna al risarcimento dei danni, liquidati in £ 20 milioni per ciascun coniuge; condanna la V. alla rifusione dei due gradi del giudizio e conferma nel resto la impugnata sentenza. Contro la decisione ricorre la V. proponendo due motivi di censura illustrati da memoria; resistono le controparti con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.

Nel primo motivo si deduce la omessa motivazione su punti decisivi della controversia, ovvero la contraddittorieta’ e insufficienza della stessa.Le censure in particolare riguardano due punti:

a. il punto della causalita’ ( della frana, indicata nel supplemento della CTU (4 marzo 1994) secondo un doppio fattore, sia per la naturale inclinazione di coinvolgimento delle acque piovane, sia per colpa dei coniugi Z. che avevano lasciato aperto a lungo il rubinetto della vasca di contenimento delle acque provocandone la tracimazione delle stesse;

b. un secondo punto decisivo concerne la valutazione della utilita’ del muro di contenimento e la legittimita’ della sua collocazione sul terreno della V.

In ordine alla prima censura si rileva che essa difetta di autosufficienza e di decisivita’: di autosufficienza poiche’ la consulenza e’ interpolata e la causalita’ non appare indicata chiaramente in termini alternativi o di concorrenza; di decisivita’ in quanto il ragionamento della Corte di appello si fonda sull’analisi degli esiti delle varie consulenze e perviene al convincimento di un concorso di cause e di colpe imputabili in maniera prevalente alla V. e minore per i vicini del fondo. (Vedi ff 6 e 7 della motivazione).

Si tratta dunque di un prudente apprezzamento di fatto,che si avvale delle indicazioni tecniche peritali, ed e’ congruamente motivato senza errori di tecnica o di logica giuridica.

In ordine alla seconda censura si osserva che la costruzione del muro giova ad entrambi i contendenti, ed e’ stata disposta in prevenzione di futuri danni, onde la collocazione del muro sulla proprieta’ della V. e’ misura di prevenzione esigibile e realizzabile con 1′ assenso della medesima, anche in relazione alle autorizzazioni necessarie per la sua edificazione. Eventuali impedimenti posti dalla V. la renderanno civilmente responsabile per ulteriori danni. Inoltre si osserva che entrambe le parti hanno chiesto una pronuncia sulla costruzione di un muro di contenimento, sia pure in disputa sulle responsabilita’. Non sussiste pertanto alcun error in iudicando sul punto.

Nel secondo motivo si deduce 1’error in iudicando per la violazione dello art.844 del codice civile. La tesi e’ che essendo l’attivita’ di allevamento preesistente alla edificazione del fondo vicino, il criterio della prevenzione doveva prevalere, unitamente alle esigenze della produzione, sulle minori esigenze olfattive dei vicini. Si deduce infine la contraddittorieta’ della motivazione, sulla base della errata indicazione del numero della galline e sulla relativa intuizione del lezzo insostenibile.

In senso contrario si osserva che la norma codificata sulle immissioni, nel prevedere la valutazione, da parte del giudice, delle esigenze della produzione, con le ragioni della proprieta’, tenendo eventualmente conto della priorita’ di un determinato uso, e’ stata correttamente applicata alla fattispecie in esame, considerando anche la valenza della qualita’ della vita e della salute dei vicini dell’azienda, nella quale la produzione si e’ svolta senza la predisposizione di misure di cautela idonee ad evitare o limitare 1’inquinamento atmosferico. Si tratta di una interpretazione estensiva della norma, costituzionalmente orientata, in relazione al fattore salute, che e’ ormai intrinseco nella attivita’ di produzione oltre che nei rapporti di vicinato (cfr. Cass. 3 febbraio 1999 n.915, Cass.4 aprile 2001 n.4963).

La valutazione del fatto storico e la sua corretta sussunzione sotto la norma in esame appare dunque giuridicamente esatta, legittimando la statuizione preclusiva del prolungamento di un’attivita’ sostanzialmente nociva alla salute dei vicini del fondo.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del resistente, delle spese ed onorari del giudizio di cassazione, liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente V. Maria a rifondere a Z. e P. Maria Teresa le spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida in complessive Euro 4100,00 di cui euro 100,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.Roma 8 febbraio 2006.

Cassazione sez. III Civile, sentenza 20 gennaio – 24 febbraio 2011, n. 4476 Salute, danni, risarcimento, caduta, sapone, pavimento, attivita’ commerciale, responsabilita’, cose in custodia, civile (2011-03-15)

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Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

M.P. C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma S. s.r.l. chiedendo di essere risarcita dei danni subiti il 22 dicembre 1995 allorché, mentre si trovava all’interno di un supermercato gestito dalla convenuta, era caduta a causa di una chiazza di sapone colata sul pavimento da un flacone collocato sugli scaffali del grande magazzino, riportando la rottura del femore.

Con sentenza del 17 giungo 2002 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 1 aprile 2005.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, M.P. C., formulando tre motivi.

Resiste con controricorso S. s.r.l..

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo la ricorrente denuncia insufficienza della motivazione sul motivo di appello volto a far valere la responsabilità della controparte ex art. 2043 cod. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ..

Sostiene che la Corte territoriale, esaminati congiuntamente i due motivi di gravame con i quali era stata denunciata la mancata applicazione, rispettivamente, degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., si era poi occupata soltanto dell’evocata responsabilità del custode. E invero il giudice d’appello, pur avendo dato per scontato, a differenza dei quello di prime cure, che la caduta della decotti era avvenuta a causa del liquido disperso per terra, aveva ritenuto l’evento dannoso addebitabile esclusivamente a negligenza della stessa infortunata, essendo l’ostacolo visibile, senza nulla dire, dunque, sulla mancata adozione di quelle cautele, quale segnalazione del pericolo e rimozione della sostanza, idonee a connotare in termini di colpa la condotta del gestore.

1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 2051 cod. civ., anche in relazione all’art. 1176 cod. civ..

Considerato invero che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., all’attore incombe soltanto l’onere di provare il nesso di causalità tra la res in custodia e il danno subito, mentre spetta al custode dimostrare, per andare esente da responsabilità, l’imputabilità del pregiudizio al caso fortuito, erroneamente il decidente aveva assolto la controparte dalle istanze attrici sull’assunto che non fosse riscontrabile nella fattispecie alcuna insidia trabocchetto. Secondo l’esponente per affermare la responsabilità del custode non sarebbe assolutamente necessario provare la presenza di tali elementi, tanto più che la diligenza richiesta alla clientela di un supermercato è quella media, ex art. 1176 cod. civ. , propria del cittadino normalmente avveduto, e che il titolare di un grande magazzino ha certamente l’obbligo, ex art. 40 cod. pen., di rimuovere dal pavimento sostanze scivolose, così impedendo eventi dannosi per i clienti.

1.3 Col terzo mezzo la ricorrente deduce insufficienza della motivazione sul motivo di appello volto a far valere la responsabilità della controparte ex art. 2049 cod. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.. La censura investe la risposta data dalla Corte territoriale al motivo di gravame col quale era stata impugnata la ritenuta insussistenza della responsabilità del titolare del supermercato per carenze nella manutenzione della struttura, argomentata sul rilievo che la stessa parte attrice aveva, in citazione, ammesso che il liquido era da poco fuoriuscito dal contenitore. Secondo l’esponente la motivazione sarebbe, sul punto, profondamente inappagante, considerato che il fatto causativo del danno era assolutamente prevedibile e niente affatto infrequente nella gestione dei supermercati.

2 Ragioni di ordine logico impongono di partire dall’esame delle critiche svolte nel secondo motivo di ricorso che, attenendo alla ricorrenza, nella fattispecie, di un’ipotesi di responsabilità aggravata per fatto proprio (nel senso che di qui a poco si chiarirà), hanno un rilievo potenzialmente assorbente, rispetto alle altre censure proposte.

Esse sono fondate per le ragioni che seguono.

3 I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).

La radicale oggettivazione dell’ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un’attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).

4 Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito -che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) – in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l’evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall’art. 2051 cod. civ..

è quella dettata dall’art. 1227 cod. civ., comma 1.

Peraltro il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l’evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire; dall’uso improprio della cosa, fino all’eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cofr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).

5 Venendo al caso di specie, secondo il giudice di merito il comportamento della danneggiata avrebbe avuto siffatta portata, perchè il liquido era visibile sul pavimento, di talché, esclusa la sussistenza di un’insidia o trabocchetto, e, in particolare, di un pericolo occulto e imprevedibile, la caduta era attribuibile esclusivamente a disattenzione della vittima.

Ritiene il collegio che tali argomentazioni facciano malgoverno dei principi innanzi enunciati.

E invero l’affermazione che il mancato avvistamento della chiazza di detersivo costituì elemento idoneo a interrompere il nesso di causalità, deve confrontarsi con la massima di comune esperienza per cui chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse anche del gestore che l’attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti.

In tale contesto è del tutto plausibile che il danno sofferto dalla C. sia stato casualmente connesso a un tipo di utilizzazione conforme alla funzione e alla destinazione tipiche della cosa in custodia di talché, nella predetta prospettiva, andranno nuovamente approfondite tutte le circostanze in cui avvenne la caduta.

In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che, nel decidere, si atterrà ai seguente principi di diritto:

– la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;

tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno;

– il giudizio sull’incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.

Resta assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 04-01-2011, n. 111

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il Tribunale di Ravenna ha affermato la responsabilità di V. M. in ordine al reato di lesioni personali colpose.

L’affermazione di responsabilità è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna che tuttavia, ritenuta la prevalenza delle attenuanti sull’aggravante, ha diminuito la pena.

L’imputazione attiene alla somministrazione ad un paziente, finalizzata ad indagine radiologica, di soluzione di cloruro di potassio invece che di cloruro di sodio; con conseguente arresto cardiaco che metteva a rischio la vita e determinata lesioni personali gravi. All’imputato, nella veste di tecnico di radiologia, è stato mosso l’addebito di non aver partecipato all’azione di controllo in ordine alla natura della sostanza somministrata, tanto più che la dicitura apposta sulle fiale presenti nel carrello dei farmaci avrebbero consentito un riconoscimento agevole dell’errore che esclude la rilevanza delle specifiche mansioni di pertinenza.

2. Ricorre per cassazione l’imputato evidenziando le gravi carenze dell’organizzazione ospedaliera che, dopo i fatti, vennero rimediate con l’introduzione nell’equipe della figura dell’infermiere professionale, determinata dalla inesigibilità nei confronti del tecnico di radiologia di attività afferenti al controllo dei farmaci. L’imputato, nella veste di tecnico di radiologia, non aveva le conoscenze per apprezzare la natura dei farmaci da somministrare;

e la sua collocazione all’interno dell’equipe medica gli conferiva un ruolo in realtà inesigibile attesa la carenza di competenza in ordine alla natura delle sostanze utilizzate. L’imputato stesso, a causa del suo ruolo subalterno, si è trovato nella condizione di non potersi opporre ad una prassi illegittima e che è stata successivamente modificata con la introduzione nelle procedure in questione del ruolo dell’infermiere professionale. In conseguenza una corretta individuazione della figura del modello di agente avrebbe dovuto indurre all’adozione di pronunzia assolutoria.

2.2 Con il secondo motivo si lamenta che la Corte territoriale, pur avendo in parte recepito le deduzioni difensive, si è limitata a maggiormente valorizzare le attenuanti generiche senza apportare la doverosa diminuzione della pena base in considerazione del dimostrato concorso di condotte censurabili di altri soggetti dell’organizzazione sanitaria.

2.3 Con il terzo motivo si prospetta l’intervenuta prescrizione del reato maturata subito dopo la pronunzia della sentenza impugnata.

3. Rileva preliminarmente l’intervenuta prescrizione del reato. Esso, infatti, risale al (OMISSIS), sicchè è ampiamente spirato il termine massimo di sette anni e sei mesi. Nè, alla luce delle argomentate sentenze di merito, si versa in una situazione di evidenza della prova che consentirebbe di adottare pronunzia liberatoria nel merito.

La sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.