Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-11-2010) 26-01-2011, n. 2760 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- A.A., con doppia conforme, è stato dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice per avere distratto dalle casse sociali della Trend Shoes srl, dichiarata fallita il (OMISSIS), la somma complessiva di Euro 191.550.000 nonchè per non avere adottato gli opportuni provvedimenti in presenza dello stato di decozione, aggravando la situazione debitoria omettendo di richiedere il fallimento, e per avere tenuto una contabilità irregolare.

2.- L’ A. propone ricorso per cassazione, deducendo inosservanza e erronea applicazione della legge, nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di merito:

a) omesso di controdedurre ai motivi di appello, specificando, in relazione alla distrazione di Euro 191.550.000, che il ct del PM, ad integrazione della consulenza, aveva verificato che la variazione del risultato economico per l’esercizio 2002 non era dell’importo dichiarato di Euro 264.397,00, bensì di soli Euro 72.897,00 che la perdita contabile reale non era stata di Euro 191.021,00 ma di 263.918,00 e che, pertanto, il ritenuto ammanco non era altro che la perdita effettiva, in quanto le somme per le quali si era ipotizzata la distrazione non erano che le maggiori uscite relative agli stipendi pagati in nero, come precisato dai testi. b) ignorato, in ordine al reato di bancarotta semplice, che nel periodo in cui era subentrata nella compagine sociale la IXOS spa, (2.12.1099-10.04.2002), la società poi fallita aveva avuto il momento migliore con il numero massimo di dipendenti che venivano regolarmente pagati.

3.- Il ricorso è infondato.

A.- La Corte ha dato conto di come fosse certo la mancanza delle somme indicate e di come le dichiarazioni di alcuni testi secondo i quali talvolta i lavoratori non fossero posti in regola e venissero pagati in nero erano generiche e non si riferissero a persone individuate singolarmente, ragione per cui non si poteva ricostruire la movimentazione del denaro.

E’, pertanto, logica l’argomentazione secondo cui non era sufficiente la testimonianza di C.L. che aveva ammesso di essere stato pagato in nero dopo essere andato in pensione, in quanto per i pagamenti in nero non vi era alcuna documentazione, ricevuta o altro, che potesse rendere credibile l’effettività di essi e potesse dimostrare che tutti i prelevamenti fossero giustificati dai singoli e minuti pagamenti a dipendenti in nero.

Ed è illogica la ricostruzione dell’imputato in quanto non è credibile che diversi dipendenti fossero pagati in nero, per vari anni, senza il riscontro di alcuna documentazione a tutela di possibili azioni verso la società.

Di conseguenza, dalla mancata dimostrazione della effettiva destinazione delle somme può essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell’occultamento.

(Cass., sez. 5^, 15 dicembre 2004,n. 3400, sez. 5^, 31 gennaio 2000, n. 997, sez. 5^, 17 maggio 1996, n. 9430, sez. 5^, 08 ottobre 1997, n. 11703).

B.- In relazione ai fatti di bancarotta semplice la Corte di merito ha posto in rilievo logicamente come negli anni 2002 e 2003 si era registrato un fortissimo calo del fatturato e che dai bilanci risultavano debiti crescenti nel corso degli anni nei confronti dell’INPS, dell’IVA, dell’INAIL, degli istituti di credito e tale situazione era divenuta insostenibile per la mancata redditività dell’azienda, tanto che in mancanza di utili, la società traeva il finanziamento dalle somme che avrebbero dovuto essere destinate al pagamento degli istituti previdenziali e all’erario.

Per cui legittimamente è stato ritenuto che l’ A. non avesse avanzato, come avrebbe dovuto, istanza di fallimento, stante il persistente stato di dissesto per il passivo perdurante.

Pertanto, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 11-02-2011, n. 5116 Affidamento in prova

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udice a quo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 5 maggio 2010 e depositata il 8 maggio 2010, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da C.V. condannato per il delitto di violenza sessuale.

Dopo aver positivamente scrutinato la ammissibilità della richiesta in relazione al periodo di detenzione espiata e alla intervenuta osservazione scientifica della personalità, il Collegio, dato atto della positiva valutazione contenuta nella relazione di sintesi circa l’atteggiamento del detenuto "aperto al confronto e riflessivo", ha motivato la prognosi sfavorevole sulla base del rilievo che l’instante non ha ammesso la propria responsabilità, in ordine al delitto per il quale espia la pena in esecuzione, perseverando ad asserire "di non aver mai fatto del male a nessuno" e sulla base della considerazione che l’applicazione della misura alternativa sarebbe "prematura", essendo necessaria la protrazione della osservazione intramuraria, affinchè il condannato pervenga alla "presa di coscienza del male fatto". 2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Guglielmo Gullotta, mediante atto recante la data del 25 maggio 2010, col dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione dell’art. 47 dell’Ordinamento penitenziario, nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione, deducendo:

illegittimamente e illogicamente il Tribunale di sorveglianza ha motivato la reiezione della istanza col rilievo della mancata ammissione della responsabilità da parte del condannato; la protesta di innocenza – peraltro funzionale alla prospettiva della revisione della condanna e al ricorso già proposto davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo – costituisce espressione del diritto di difesa e non può essere valutata in senso negativo per giustificare il diniego della misura alternativa.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 15 luglio 2010, rileva: la protesta di innocenza non è necessariamente "sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o della intenzione di persistere nel crimine";

le ulteriori considerazioni del Tribunale di sorveglianza costituiscono "affermazioni di stile"; conclusivamente gli argomenti addotti per suffragare la prognosi negativa sono "del tutto inconsistenti". 4. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

Il Tribunale di sorveglianza di è incorso nella inosservanza della legge.

E’, infatti, consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte suprema il principio di diritto, secondo il quale "ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perchè nel processo penale l’imputato non ha obbligo di verità, sia perchè l’assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di persistere nel crimine" (così da ultimo, Sez. 1, 20 febbraio, n. 18388, Cesarmi, massima n. 240306, cui adde Sez. 1, 4 maggio 1990, n. 1198, Cassarà, massima n. 184340; Sez. 1, 13 ottobre 1992, n. 4011, Ertugral, massima n. 192189; Sez. 1, 15 dicembre 1995, n. 6634, Tomov, massima n. 204365; Sez. 1, 13 dicembre 1996, n. 6783/1997, Occhipinti, massima n. 206776; Sez. 1, 8 febbraio 2008, n. 8258, Angelone, massima n. 240586).

Epperò il rilievo della protesta di innocenza non deve essere considerato negativamente dal tribunale di sorveglianza ai fini del diniego della misura alternativa.

Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Milano che si uniformerà al principio di diritto testè enunciato.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2011) 01-03-2011, n. 7976 Ricorso

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Svolgimento del processo

Il Tribunale per i minorenni di Palermo, con sentenza del 26/11/09, dichiarava P.A. colpevole, in concorso con altri soggetti, giudicati separatamente, con più azioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva, ai fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish e cedeva a terzi diversi quantitativi di detta droga.

Chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato dalla difesa del prevenuto, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 9/6/2010, ha dichiarato inammissibile il gravame per la assoluta genericità delle censure mosse.

Propone ricorso per cassazione il P. personalmente, con i seguenti motivi:

– il giudice non ha tenuto conto del comportamento processuale del prevenuto, comprovante una convinta e piena resipiscenza, nè ha valutato la sussistenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche;

– a fronte di puntuali osservazioni, formulate con l’appello al fine di ottenere la applicazione delle predette attenuanti la Corte distrettuale ha omesso ogni riscontro, dichiarando inammissibile il gravame.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata ha dichiarato la inammissibilità del gravame con l’evidenziare che con l’unico motivo di appello la difesa si duole della entità della pena, reputandola eccessiva in relazione all’ottimo comportamento processuale, adottato dal prevenuto, sintomatico di resipiscenza, alle modalità del fatto, della specie e del tempo del commesso reato, nonchè degli altri criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., invocando la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in difetto, però, di compiuta esplicitazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, a sostegno del gravame, limitandosi a rappresentare una riproposizione testuale delle doglianze sottoposte al Tribunale, nel corso del giudizio di prime cure, e sulle quali quest’ultimo decidente aveva fornito un logico ed esaustivo riscontro.

Orbene, rilevasi che per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), comporta la inammissibilità della impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi.

Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui "il punto" che intende devolvere al giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata, che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Cass. 25/3/03, n. 13261), e non può l’appellante, come nella specie, limitarsi ad enunciare mere formule di stile, anche non aderenti alla fattispecie, valevoli per una serie indeterminata di casi, trascrivendo una sequela di massime, peraltro, avulse dalla vicenda in questione.

Alla aspecificità del motivo di gravame, sottoposto all’esame della Corte territoriale, incentrato sull’eccessivo trattamento sanzionatorio inflitto, già il giudice di primo grado aveva dato riscontro negativo, con logica argomentativa mirata ed esaustiva, valutando del tutto intrinsecamente inverosimile la tesi prospettata dalla difesa del P.: l’imputato ha negato di svolgere l’attività illecita contestata, affermando di avere acquistato lo stupefacente per uso personale e che la somma di denaro rinvenuta sulla sua persona era di provenienza lecita; di contro, in maniera ineludibile, le emergenze istruttorie hanno permesso al decidente di rilevare che il prevenuto era dedito, con altri giovani, ad una attività, relativamente organizzata, di smercio di droga del tipo hashish, e che di tale sostanza avesse effettuato numerose cessioni a terzi.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-05-2011, n. 11206 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 21.3.2003, il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda di N.A., diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti stipulati per i periodi dal 2.1.1999 al 30.1.1999 e dal 3.5.1999 al 31.5,1999.

Con sentenza del 5 maggio 2006, la Corte di Appello di Roma accoglieva l’appello della N. e, in riforma dell’impugnata decisione, dichiarava l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 2.1.1999 e condannava la s.p.a. Poste Italiane al pagamento, in favore dell’appellante, delle retribuzioni maturate dal 14.6.2001 (data di comunicazione alla società della richiesta di espletamento tentativo obbligatorio di conciliazione), pari alla somma mensile di Euro 1.366,95, oltre accessori di legge.

Rilevava la Corte territoriale che gli accordi attuativi non avevano funzione di informazione e di partecipazione sindacale, ma avevano inteso introdurre limiti temporali alla deroga in materia di lavoro a tempo determinato, dovendo escludersi che la società potesse avvalersi della clausola in oggetto oltre i termini indicati.

Rilevava, altresì, che la società non aveva dato alcuna dimostrazione che la complessa ed estesa ristrutturazione e riorganizzazione aziendale avesse reso necessario, in attesa della definizione finale del riassetto in corso di attuazione, il ricorso alle dedotte assunzioni a termine.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a tre motivi.

Resiste con controricorso la N., che ha depositato, altresì memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, denuncia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1362 c.c. e segg., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine all’efficacia dell’accordo del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 ccnl del 1994.

Sostiene che l’efficacia dell’accordo del 25.9.1997 non vada ritenuta limitata al 30.4.1998, atteso che gli atti intervenuti tra le parti successivamente all’accordo del 25.9.1997 avevano natura ricognitiva e non fissavano alcun limite temporale. Anche il comportamento successivo delle parti, rilevante ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2, era – a dire del ricorrente – da interpretarsi nel senso che e parti avevano inteso introdurre un’ipotesi che doveva essere efficace fino allo scadere del CCNL del 27.11.1994. Ed invero, nell’accordo del 18.1.2001, le parti sociali si erano date atto che fino ad allora i contratti a termine erano stati stipulati dalla società in conformità a quanto previsto nell’accordo del 25.9.1997 e, dall’altro, avevano convenuto che per ti futuro il ricorso ai contratti a termine sarebbe avvenuto in base a nuova disciplina pattizia di cui al ccnl 11.1.2001. Il contratto del 25.9.1997, era, dunque, integrativo della disciplina del ccnl e come tale destinato a valere per l’intera durata di questo, laddove gli accordi attuativi avevano il senso di verificare periodicamente la sussistenza delle ragioni giustificative del termine cosi come proceduralizzato nel successivo contatto collettivo del 2001.

Richiama, poi, le informazioni rese dai vari esponenti delle associazioni sindacali, da interpretare nel senso che gli accordi c.d. detti attuativi non potevano essere ritenuti limitativi dell’efficacia dell’accordo del 25.9.1997, in quanto contenenti esclusivamente prese d’atto della situazione in cui si trovava l’impresa.

Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 230 del 1962, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1362 c.c. e segg..

Rileva che l’accertamento del nesso di causalità va condotto unicamente nell’ambito della previsione collettiva, non essendo desumibile un limite ulteriore dalla norma contrattuale alla stregua della corretta applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg. Non era, dunque, necessaria la prova del coinvolgimento diretto dei singoli uffici di applicazione nel processo di riorganizzazione, in quanto tale ipotesi non rientrava nella previsione di cui all’art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’accordo del 25.9.1997, che invece riteneva sufficiente a legittimare le assunzioni a termine il processo riorganizzativo, interessante l’intera azienda.

Con il terzo motivo, infine, deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1217 e 1223 c.c..

Osserva che la domanda di annullamento del licenziamento illegittimo con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro non è idonea a determinare una situazione di mora accipiendi e che non poteva assumere a detti fini rilevanza l’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, prodromica all’instaurazione della controversia. Rileva la mancata verifica dell’entità del risarcimento, prospettando la possibilità che il lavoratore avesse espletato attività lavorativa retribuita da terzi e che l’aliunde perceptum non poteva che essere dedotto genericamente dalla società.

Premesso che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c.:

ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. fra le altre Cass, 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), osserva il Collegio che il ricorso risulta inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto imposti dalla detta norma.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, "nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4; ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod proc. Civ. all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dicta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione" (v. Cass 25-2-2009 n, 4556).

In particolare, il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico – giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr Cass. 7-4- 2009 n. 8463) e "deve comprendere l’indicazione sia della "regola iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile" (v.

Cass. 30-9-2008 n. 24339).

Pertanto, come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., "è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte" (v. Cass. S.U. 26-3- 2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153), non potendo, peraltro, il quesito stesso desumersi dal contenuto del motivo, "poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione ai patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (v. Cass. 24-7-2008 n. 2040, cfr. Cass. SU. 10- 9-2009 n. 19444).

Orbene, nella fattispecie, la società ricorrente, che pur ha ampiamente illustrato i singoli motivi di ricorso, riguardanti sia asserite violazioni di norme di diritto che censure riferite all’art. 360 c.p.c., n. 5, non ha formulato alcun quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nè ha prospettato, sia pure in modo sintetico, le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente, in ragione della soccombenza va condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE così provvede:

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 46,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.