Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-02-2011) 29-03-2011, n. 12706

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erale in persona del Dott. D’AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.F. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 1.06.2010, della Corte d’Appello di Roma che, in sede di rinvio dalla Suprema Corte, ha confermato la sentenza di condanna emessa, il 4.02.2002, nei suoi confronti dal Tribunale di Latina in ordine al delitto di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 4 e art. 4, n. 7.

Con un primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 179, comma 1 e art. 178, comma 1, lett. c) in ordine alla omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’Appello ed alla errata individuazione dell’imputato come elettivamente domiciliato presso il difensore con specifica impugnazione dell’ordinanza dibattimentale dichiarativa della contumacia dell’appellante.

Si rappresenta che la terza sezione della Corte d’Appello di Roma, nonostante l’annullamento della sentenza emessa da altra sezione da parte della Corte di Cassazione per irritualità della notifica avvenuta presso lo studio del difensore e non presso il domicilio dichiarato, è ricaduta nel medesimo vizio procedurale notificando nuovamente il decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore. Si precisa che nessuna variazione di domicilio è mai avvenuta. Il decreto di citazione a giudizio di appello è stato recapitato presso lo studio del difensore e l’imputato – sia nell’intestazione del decreto di citazione che nella relata di notifica – è stato erroneamente indicato come elettivamente domiciliato presso detto studio ai sensi dell’art. 161 c.p.p..

Con un secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla errata individuazione del reato di agevolazione e sfruttamento della prostituzione. Si argomenta che il ricorrente si è semplicemente limitato a fruire dell’attività della donna – con la quale aveva anche coltivato un rapporto affettivo – dedita all’attività di prostituzione, con il suo pieno consenso, dunque, avendo sempre assunto il ruolo di "cliente" nessuna delle ipotesi previste dalla L. n. 75 del 1958, art. 4 è configurabile. E lo stesso trasporto, ove ulteriormente rafforzato da una volontà di sfruttamento, non è idonea a configurare l’ipotesi delittuosa contestata, ma semplicemente costituisce un’attività, moralmente discutibile, di "protezione affettiva" nei confronti di una delle prostitute con al quale vi era un intenso legame.

Con un terzo motivo si denuncia altra violazione di legge concretizzatasi nella errata individuazione del reato di agevolazione della prostituzione. La Corte erra nel non rilevare nei fatti contestati l’inesistenza del dolo quale intenzione di agevolare o favorire, incitare, o incoraggiare l’attività di prostituzione atteso che l’imputato non ha mai agito come intermediatore nè si è atteggiato con atti concreti diretti ad incoraggiare tale attività, avendo egli, al contrario, cercato di far interrompere la prostituzione della G.R. contraendo matrimonio con essa.

Con un quarto motivo si denuncia vizio di motivazione atteso che la Corte territoriale si limita a descrivere la materialità del fatto senza evidenziare elementi che lo facciano attribuire all’imputato.

Con un quinto motivo si denuncia violazione di legge per l’erronea contestazione dell’aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7 circa la pluralità delle persone offese. Tale pluralità non emerge nè dai rilievi fotografici nè dalle testimonianze acquisite.

Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena per il mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e, comunque, per un’erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 133 c.p..

I motivi addotti, alcuni inammissibili, in quanto non sono consentiti in sede di legittimità, perchè concernono differenti valutazioni di risultanze processuali ed allegazioni in fatto, sono comunque manifestamente infondati sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Relativamente al motivo riguardante la questione procedurale si evidenzia che, dalla lettura della relata di notifica del decreto di citazione in appello all’imputato, l’Ufficiale giudiziario ha, una prima volta, tentato la notifica presso il domicilio dell’imputato di Borgo Grappa, Via Litoranea in Latina, come indicato nell’intestazione del decreto di citazione a giudizio, non andata a buon fine in quanto il T. non è stato rinvenuto per insufficienza dell’indirizzo e, di conseguenza, ha proceduto alla notifica presso il difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

Si rileva, dunque, che non corrisponde al vero l’assunto difensivo secondo cui nell’intestazione del decreto di citazione l’imputato è stato erroneamente indicato come elettivamente domiciliato presso il difensore.

La notifica effettuata a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, dunque, è del tutto rituale.

La trattazione dei motivi che attengono alla responsabilità dell’imputato ed alla configurazione giuridica dei fatti contestati può essere unitaria.

Le argomentazioni poste a base di essi non possono essere assolutamente condivisibili.

E’ bene precisare che in fatto è rimasto provato, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese dagli agenti di polizia giudiziaria ( P., D.P., L. e S.), che il T. era stato osservato più volte mentre accompagnava le giovani indicate nel capo di imputazione sul luogo ove le stesse si prostituivano e nel momento in cui le prelevava alla fine del loro turno di lavoro per condurle a casa, ed è rimasto provato altresì che era anche solito transitare a bordo della propria autovettura per i luoghi in questione, adottando quello che è notoriamente il tipico comportamento dello sfruttatore che controlla le prostitute nel mentre "lavorano".

In effetti su tali circostanze di fatto non v’è contestazione, in diritto, correttamente tali condotte sono state qualificate e ritenute dai giudici del merito integranti quelle di agevolazione e sfruttamento della prostituzione di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 4 e art. 4, n. 7.

La deduzione difensiva, come esposta nella parte narrativa, va totalmente disattesa perchè, come ha ben valutato il Giudice d’appello, l’accompagnamento abituale con la propria autovettura di una donna nel luogo in cui la stessa si prostituisce rappresenta di per sè attività di favoreggiamento, oltre che indizio di sfruttamento della prostituzione ai sensi della L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, essendo il legame sentimentale con la prostituta di fatto non incompatibile con tale attività. Tale accompagnamento – diversamente dalla semplice convivenza -costituisce, infatti, una condotta attiva, funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l’esercizio in concreto della prostituzione, mentre la presenza sul posto a garanzia di violenze e minacce realizza la protezione necessaria perchè il meretricio possa svolgersi.

E’ stato anche affermato, costantemente, da questa Corte (V. Sez. 3, Sentenza n. 7734 del 11/02/2000 Ud. Rv. 217176; Sez. 3, Sentenza n. 40841 del 11/10/2005 Ud. Rv. 232900) che l’instaurazione di un rapporto di convivenza di tipo familiare con una donna non discrimina, alla stregua di quanto avviene nei rapporti coniugali, l’attività di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione di lei, svolta dal coniuge o dal convivente accompagnandola sul luogo di lavoro e percependo i proventi del meretricio, a nulla rilevando, data la ratio della norma incriminatrice, che i proventi della prostituzione siano impiegati nello scopo dichiarato di mandare avanti il menage familiare.

Quanto alla sussistenza dell’aggravante contestata, quella di aver commesso il fatto ai danni di più persone, la motivazione sul punto della sentenza impugnata è esaustiva e perfettamente aderente alle risultanze probatorie. Da ultimo, in ordine al trattamento sanzionatorio, si osserva che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. 6, 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. 6, 4 agosto 1998 n. 9120 rv. 211583), ma anche, quando impone un obbligo di motivazione espressa per la concessione di un’attenuante negata dal primo giudice o per l’esclusione di un’aggravante, oppure perchè si è effettuata una differente qualificazione di un fatto o si è ritenuto insussistente un reato (Cass. sez. 5, 29 dicembre 1999 n. 14745 rv. 215198), afferma che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908 rv. 229298).

Orbene, alla luce di questi pacifici principi, sinteticamente riassunti, tutte le censure su questi aspetti della motivazione dell’impugnata sentenza, puntuale su ognuno di essi, sono manifestamente infondati.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore dalla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore dalla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 565 Lavoro subordinato

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sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento in questa sede impugnato è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno al cittadino albanese D.H., in quanto è risultato che egli, in data 2.5.2007, aveva riportato condanna dal GIP del Tribunale di Brescia alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione e alla multa di Euro 8.000 per il favoreggiamentoe lo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il ricorrente lamenta che il diniego si fonda esclusivamente su tale sentenza di condanna, senza alcuna disamina della concreta pericolosità sociale del soggetto anche in relazione alla condotta susseguente al reato e alle condizioni di vita del medesimo, che si caratterizzano per la presenza regolare nel territorio nazionale dal 2000 e per la sussistenza di attività lavorativa continuativa.

Il ricorso non risulta fondato.

Sotto un profilo d’ordine generale, va rilevato (cfr. TRGA Trento 27.3.2006 n. 101, 3.4.2006 n. 107 e 19.2.2007 n. 25) che l’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall’art. 4 comma 1 lett. b della legge 30.7.2002 n. 189 c.d. BossiFini), nel prevedere la non ammissione e l’impossibilità di continuare il soggiorno in Italia per quei cittadini di origine extracomunitaria che siano stati condannati (anche con sentenza c.d. patteggiata") per determinate categorie di reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme sociale, introduce un automatismo che opera solo nel caso in cui la responsabilità del cittadino straniero risulta essere stata accertata dall’Autorità Giudiziaria a seguito di procedimento penale e conclusiva sentenza di condanna nei suoi confronti.

In altri termini, il citato art. 4 D. Lgs, n. 189/2002, individua una serie di condotte, quelle integratrici delle fattispecie criminali menzionate dalla norma, e le considera come oggettivi indici di pericolosità sociale. Esse, dunque, vengono considerate dalla legge come requisiti individuali negativi, ostativi all’inserimento dello straniero nella comunità nazionale.

Il riferimento legislativo alle inerenti condanne deve quindi ritenersi come volto ad individuare i fatti probanti (cioè le condanne) la sussistenza di quei requisiti negativi.

Si tratta, in definitiva, di una valutazione di pericolosità sociale già effettuata dal legislatore che ha ritenuto, del tutto ragionevolmente e nell’ambito della discrezionalità che gli compete, la sussistenza di tale elemento nella responsabilità del soggetto, accertata giudizialmente, per la commissione di reati di particolare gravità (cfr., sul punto, TAR Parma 7.4.2005 n. 207).

Può condivisibilmente affermarsi (cfr. TAR Parma 26 gennaio 2006 n. 21) che in tal caso sussiste un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale, in quanto si tratta di una preclusione che non costituisce un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’avere riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto nel Paese dallo straniero.

In merito all’applicazione della norma in questione in relazione a condanne intervenute, come nella fattispecie all’esame, dopo l’entrata in vigore della legge BossiFini, occorre porre in rilievo che, alla stregua dell’art. 5, 5 comma D.Lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno è revocato, ovvero il rinnovo dello stesso è rifiutato quando vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

In altri termini, i requisiti per l’ottenimento del permesso di soggiorno sono sempre i medesimi, sia che si tratti di prima richiesta del permesso che di rinnovo dello stesso.

Dal che consegue che la condanna per determinati reati (tra cui rientra quello di sfruttamento della prostituzione minorile attribuito all’odierno ricorrente), come è ostativa per l’ingresso nel territorio dello Stato e la concessione del permesso di soggiorno, ugualmente preclude la possibilità di ottenere il rinnovo dello stesso.

La norma in questione non consente all’Amministrazione alcuna autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale derivando in modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2866 del 17.5.2006).

Va poi posto in luce che la disposizione così come sopra interpretata non suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una norma che limita l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che questi abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie o comunque ritenuti di particolare pericolosità sociale nell’attuale momento storico (cfr. TAR Parma 21 febbraio 2006 n. 60 e TAR Umbria 28 dicembre 2005 n. 638).

Con la sentenza n. 148 del 2008, la Corte costituzionale ha osservato che: "la principale norma concernente la condizione giuridica dello straniero – attualmente, extracomunitario – è quella dell’art. 10, comma secondo, Cost., la quale stabilisce che essa "è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali", rilevando quindi che: "Da tale disposizione si può desumere che, per quanto concerne l’ingresso e la circolazione nel territorio nazionale ( art. 16 Cost.), la situazione dello straniero non è uguale a quella dei cittadini, dall’altro, che il legislatore, nelle sue scelte, incontra anzitutto i limiti derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ed eventualmente dei trattati internazionali applicabili ai singoli casi".

Inoltre, la Corte ha ritenuto che non sia manifestamente irragionevole condizionare l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo, osservando che la condanna per un delitto punito con la pena detentiva, la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale – quali sono le fattispecie incriminatrici prese in considerazione dalla normativa censurata – non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluente ai fini di cui trattasi. E ciò in quanto il rifiuto del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce sanzione penale, sicché il legislatore ben può stabilirlo per fatti che, sotto il profilo penale, hanno una diversa gravità, valutandolo misura idonea alla realizzazione dell’interesse pubblico alla sicurezza e tranquillità, anche se ai fini penali i fatti stessi hanno ricevuto una diversa valutazione.

Per quanto riguarda la contestata mancata applicazione delle garanzie riconosciute al soggiornante di lungo periodo, di cui alla direttiva comunitaria n. 2003/109/CE, recepite con il D.lgs. 3/2007, – in forza del quale per tali soggetti, "il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero" – va rilevato che la disciplina del permesso per i soggiornanti di lungo periodo non è applicabile a chiunque si trovi in Italia da tempo, ma solo a chi soddisfi le condizioni elencate nel comma 1 dell’art. 9 del d.l.vo 1998 n. 286, come modificato dal d.l.vo 2007 n. 3.

In altri termini, la disciplina che subordina il diniego del permesso a valutazioni ulteriori rispetto alla commissione di certi reati è applicabile solo agli stranieri che soddisfano particolari condizioni, individuate puntualmente dal citato art. 9, comma 1 (quali: a) possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità; b) a dimostrazione della disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; c) dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo) e che abbiano chiesto il permesso per soggiornanti di lungo periodo e non già a che, come il ricorrente dimori da tempo in Italia senza neppur aver richiesto il rilascio del suddetto particolare titolo.

Infine, nessun effetto può dispiegare sulla legittimità dell’atto in questa sede impugnato la circostanza che in sede di condanna penale sia stata formulata, ai fini della concessione de beneficio degli arresti domiciliari prima e dell’obbligo di firma poi, la previsione che l’imputato si asterrà in futuro dal ricadere nell’illecito.

Infatti, il giudizio dal giudice penale ai fini della concessione del beneficio è di tipo prognostico, volto a valutare l’eventuale possibilità di reiterazione dei reati già commessi, mentre in sede amministrativa, come si è illustrato, si verifica un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale.

La natura della controversia suggerisce di compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-08-2011, n. 17253 contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 333/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna respingeva la domanda proposta da T.G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso per il periodo 15-6-2001/30-9-2001, ai sensi dell’art. 25 ccnl 11-1-2001, con conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni.

La T. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma, con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 21-7- 2006, rigettava l’appello e compensava le spese.

Per la cassazione di tale sentenza la T. ha proposto ricorso con due motivi.

La società ha resistito con controricorso ed ha avanzato ricorso incidentale condizionato con due motivi.

La T., a sua volta, ha resistito al ricorso incidentale di controparte con controricorso (che erroneamente è stato iscritto con un terzo numero di R.G.).

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale la T., denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 25 del ccnl del 2001, deduce che la Corte d’Appello ha replicato, in parte, gli errori già commessi dal primo giudice, in sostanza ritenendo che l’apposizione del termine sarebbe stata giustificata mediante il richiamo all’ipotesi delle "esigenze eccezionali" di cui all’accordo 25-9-97 (integrativo dell’art. 8 del ccnl 1994) e successivi accordi attuativi, senza che fosse stata dedotta tempestivamente la scadenza del limite temporale fissato da tali accordi, laddove invece risultava pacifico che il contratto era stato stipulato con riferimento alle ipotesi dell’art. 25 del ccnl del 11-1-2001 ("per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione…." "nonchè per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre" ), peraltro in contrasto tra loro e senza che la società avesse provato la sussistenza hi concreto, con riferimento alla assunzione de qua, delle specifiche esigenze dedotte in contratto, il tutto come lamentato nei motivi di appello.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dello stesso art. 25 ccnl 2001 e dell’art. 1362 c.c. e segg. e L. n. 230 del 1962, art. 3 in sostanza, premesso che il contratto de quo era stato stipulato anche "per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie per il periodo giugno- settembre", lamenta la mancata allegazione e prova, da parte della società, della sussistenza in concreto di tale "necessità" nell’ufficio ove era stata assegnata.

Entrambi i motivi, connessi fra loro, vanno respinti, anche se la motivazione della sentenza merita di essere in parte corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c. In primo luogo osserva il Collegio che la Corte territoriale correttamente ha ritenuto legittima la doppia causale ("esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione…" e "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie"), "in quanto non sussiste contraddittorietà logica tra le due ipotesi, ben potendo le stesse coesistere".

Come è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito, "l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate" (v. Cass. 17-6-2008 n. 16396).

In particolare, poi, con riferimento ai contratti conclusi ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001 (nel regime anteriore al D.Lgs. n. 338 del 2001) più volte questa Corte Suprema (v., fra le altre, Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 89 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Peraltro, nel quadro delineato, come pure è stato precisato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3-2008 n. 6988).

Patimenti, poi, nello stesso quadro, con riferimento alla seconda causale della "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre", stante l’autonomia di tale ipotesi legittimante L. n. 56 del 1987, ex art. 23 questa Corte ha affermato che non è necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva, e neppure è necessario che siano allegate e provate circostanze ulteriori (v., fra le altre, sulla ipotesi collettiva de qua Cass. 6-3-2008 n. 6052, nonchè sulla analoga ipotesi precedentemente prevista dall’art. 8 del ccnl 1994, fra le altre, Cass. 6-12-2005 n. 26678, Cass. 2-3-2007 n. 4933).

In tali sensi e così parzialmente correggendosi la motivazione dell’impugnata sentenza (che, tra l’altro, erroneamente si è soffermata sull’ipotesi collettiva precedente di cui all’accordo 25-9- 97 e sui successivi accordi attuativi), vanno respinti i motivi del ricorso principale, con la conseguenza che il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Infine, in ragione della soccombenza, la ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese in favore della società.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la T. a pagare alla società le spese liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-09-2011, n. 19199 Inadempimento

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uto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

La Brick s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di risoluzione del contratto di locazione relativo ad immobile sito in Terni da essa proposta nei confronti della conduttrice Loyalty s.a.s. di Crisostomi Gianluca & C. per omesso pagamento di canoni.

La società conduttrice resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Il giudice di appello ha ritenuto giustificato l’inadempimento della conduttrice per inidoneità dell’immobile all’uso convenuto (attività di ristorazione), derivante da inefficienza dell’impianto fognario condominiale. Con il primo motivo la locatrice, sotto il profilo della violazione di legge, assume che il giudice di appello, per escludere l’applicazione dell’art. 1578 cod. civ. – in quanto, a suo avviso, il difetto deriverebbe da una ristrutturazione della fognatura avvenuta precedentemente alla locazione – avrebbe, contrariamente alla realtà fattuale ed a quanto dedotto dalla stessa conduttrice, escluso che il vizio sussistesse nell’agosto 2002 (data del contratto).

1.1.- Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo indicati e trascritti gli atti provenienti dalla conduttrice da cui risulterebbe pacifico che il vizio sussisteva alla data della locazione (il che si da" per scontato).

2.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata quanto all’interpretazione dell’art. 1578 cod. civ., la cui rilevanza è stata esclusa in sentenza sia perchè l’idoneità della cosa sarebbe totalmente abolita e non solo ridotta, sia perchè la diffusione di cattivo odore nel locate sarebbe successiva alla stipulazione del contratto.

2.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto ai autosufficienza, non essendo neanche in questo caso indicati e trascritti – quanto alla seconda ragione della dedotta irrilevanza dell’art. 1578 cod. civ., di per sè sufficiente a sorreggere la decisione – gli atti provenienti dalla conduttrice da cui risulterebbe pacifico che il vizio sussisteva alla data della locazione.

3.- I ricorso va conclusivamente rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

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