Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-06-2011, n. 22220 Riparazione per ingiusta detenzione

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G. Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza emessa in data 26/3/2010 dalla Corte d’Appello di Catania respingeva la richiesta di G.S.A. volta ad ottenere equa riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal 26/1/1999 al 16/2/1999 per il delitto di associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p., dal quale era stato assolto ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 con sentenza del Tribunale di Catania del 13.4.2007 (irrev. l’8.1.2008), assumendo che il medesimo aveva dato causa col suo comportamento doloso al comportamento restrittivo.

La Corte rilevava che a carico del G. vi erano le dichiarazioni accusatorie di vari collaboratori di giustizia circa la sua frequentazione di elementi di spicco del clan mafioso Santapaola ed il suo legame con la famiglia Ercolano; inoltre lo stesso G. aveva ammesso dinanzi al GIP di aver conosciuto E. G., E.E., Er.En., I. P., C.S. ed altri soggetti appartenenti al gruppo mafioso in questione, benchè sostenesse che si trattava degli stessi soggetti che lo avevano sottoposto ad estorsione. La sentenza assolutoria, ancora, aveva affermato che le prove raccolte a carico del G. sarebbero state sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità dello stesso "se non quale associato alla famiglia Santapaola, quale concorrente esterno alla stessa", sicchè a carico del G. vi erano gravi indizi di colpevolezza, alla cui sussistenza aveva dato causa la sua condotta dolosa, legittimamente posti a base dell’applicata custodia cautelare.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di G.S.A. denunziando il vizio motivazionale;

evidenzia che il G. non era colluso con i malavitosi esponenti del clan Santapaola, bensì vittima degli stessi in quanto oggetto di continue estorsioni, sicchè le frequentazioni si traducevano negli incontri subiti dal G. per pagare il "pizzo".

Si duole, inoltre, del mancato richiamo all’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva annullato il provvedimento cautelare (idonea ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 2 a fondare il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione) e del fatto che la Corte aveva fatto riferimento, circa l’inciso relativo alla possibilità di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, alla motivazione di altra sentenza assolutoria del Tribunale di Catania (Sezione seconda penale, del 7.2.2000) in ordine alla quale la stessa Corte di Appello aveva già riconosciuto il diritto all’equa riparazione per l’ingiusta detenzione patita dal G. in quel diverso procedimento.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E’ stata depositata una memoria di replica nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad opera dell’Avvocatura Generale dello Stato, a sostegno dell’Impugnata ordinanza.

Il ricorso è fondato e va accolto.

E’ vero che, come osservato dalla Corte catanese, "per valutare la "colpa grave" che, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 1, esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione previsto da detta norma, il giudice deve fondare la propria decisione su fatti concreti esaminando la condotta del richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà ed indipendentemente dalla conoscenza che il prevenuto abbia avuto dell’inizio delle indagini al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass. pen. Sez. 4^, 15.2.2007 n. 10987, Rv. 236508; Sez. 4^, 9.10.2007 n. 1577, Rv.

238663).

Ma nel caso di specie non è possibile richiamare il noto orientamento relativo alle "frequentazioniambigue"(Cass. pen. Sez. 3^, 30.11.2007 n. 363, Rv. 238782) che ben possono portare all’integrazione della condotta gravemente colposa incidente sull’emissione della misura cautelare, in quanto, come si evince dalla stessa ordinanza impugnata, e riferito dal G., i soggetti da lui frequentati erano quelli che lo avevano sottoposto ad estorsione. Nè può ritenersi che si verta in un caso di connivenza nel reato che "può integrare gli estremi della colpa grave, ostativa al riconoscimento del diritto all’Indennizzo, esclusivamente qualora costituisca indice del venir meno degli elementari doveri di solidarietà sociale, ovvero quando non sia risolta in un mero comportamento passivo riguardo alla consumazione del reato, ma si sia sostanziata nel tollerare che tale reato sia consumato, semprechè l’agente fosse in grado di impedirne la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della posizione di garanzia assunta, o, infine, quando la connivenza risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’autore del reato, anche quando il connivente non abbia perseguito tale obiettivo con il suo comportamento" (Cass. pen. Sez. 4^, n. 2659 del 3.12.2008, Rv. 242538).

Quindi, nel caso in esame, la frequentazione dei soggetti malavitosi non può assumere una valenza univoca di indizio di una condotta gravemente colposa o, peggio dolosa, dell’istante ostativa ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 1, trovando una diversa e congrua spiegazione in una ben precisa ragione, pur rappresentata dal medesimo G., in ordine alla quale nessun cenno si rinviene nell’apparato motivazionale del provvedimento impugnato.

Solo laddove il Giudice della riparazione abbia adeguatamente valutato le ragioni delle frequentazioni da parte del G. dei soggetti gravitanti nel sodalizio mafioso e motivatamente escluso che esse possano coincidere con quelle indicate dall’istante, proclamatosi soggetto passivo dell’attività estorsiva dei predetti, potrà ritenersi la valenza indiziaria delle frequentazioni in questione ai fini della ricorrenza degli estremi della condotta gravemente colposa o dolosa del medesimo, preclusiva del diritto all’equa riparazione. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto annullata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Catania che si atterrà ai principi di diritto sopra illustrati.
P.Q.M.

Annulla, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 22272 Imposta di registro

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Svolgimento del processo

L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria n. 122/14/05, depositata l’1 febbraio 2006, con la quale, rigettato il suo appello contro quella di primo grado, non veniva riconosciuto legittimo il rifiuto alla definizione della lite nei confronti di A. ed L.O. e P.R., i quali avevano impugnato l’avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro in materia di successione. In particolare il giudice di appello affermava che, nonostante la denominazione, l’atto impugnato concerneva l’applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella indicata dai contribuenti, quindi era costituito "lato sensu" da carattere impositivo.

I contribuenti hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che la dedotta genericità del ricorso eccepita dai controricorrenti non si ravvisa, atteso che il gravame contiene gli elementi necessari e sufficienti per prospettare il contenuto della controversia anche nella sua evoluzione contenziosa, sicchè la questione va disattesa.

Ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto la CTR non considerava che l’avviso di liquidazione non costituiva atto impositivo, bensì di esecuzione, e quindi non consentiva la definizione della controversia col condono invocato.

Si tratta all’evidenza di censura infondata, in quanto in tema di condono fiscale, esulano dal concetto normativo di lite pendente, e quindi dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio da un potere discrezionale dell’amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni. Rientra pertanto nell’ambito applicativo del beneficio l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, il quale comporta sempre una previa valutazione, da parte dell’ufficio finanziario, della congruità dei valori e dell’effettiva esistenza delle passività dichiarate, dovendo esso ufficio, in caso di dichiarazione incompleta o infedele, procedere alla rettifica, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 27, comma 3. Ciò implica che, allorquando alla rettifica non si sia proceduto, non è affatto mancata la valutazione, ma questa è consistita nel giudicare congrui i valori dichiarati. L’avviso di liquidazione dell’imposta di successione è quindi compreso fra gli atti impositivi cui si riferisce l’art. 16 della legge di condono, contenendo necessariamente una salutazione di congruità, e non essendo finalizzato alla mera o automatica liquidazione e riscossione dell’imposta, in base a valori incontestati ed a parametri prestabiliti, in particolare quando si contesti l’aliquota applicata e l’importo dovuto, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 6120 del 16/03/2011, n. 18840 del 30/08/2006). Infatti i contribuenti contestavano l’aliquota applicata dall’amministrazione con l’atto impugnato, che perciò non costituiva un mero calcolo d’imposta con metodo matematico.

Ne discende che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto del carattere formale dell’atto originariamente impugnato e tuttavia del contenuto sostanzialmente impositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6047 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RITENUTO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con esso parte ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Fiumicino le ha ingiunto la demolizione su di un manufatto di mq. 30 ad uso garage "di un cambio di destinazione di uso da garage a residenziale, mediante la realizzazione di un bagno e una cucina con posa in opera di tutti gli impianti tecnologici e idraulici."; nel prosieguo il Comune rileva che "Lo stesso – garage – era stato accorpato all’abitazione principale chiudendo parte del portico previsto da progetto. La porta prevista del garage era stata completamente chiusa. A ridosso dell’abitazione principale e del manufatto di cui sopra è stata realizzata una tettoia in legno ad una falda spivente di mq. 15 ancorata al colmo all’abitazione principale e nella parte più bassa a due pali in legno ancorati alla pavimentazione, con altezza al colmo di circa m. 3,00 nella parte più bassa di circa m. 2,70. Sul muro di cinta lato Via Roma inoltre era stato creato un nuovo accesso alla proprietà.", il tutto senza titolo abilitativo in area soggetta a vincolo ex d.lgs. n. 42 del 2004, a vincolo aeroportuale ed in area soggetta a rischio idrogeologico R4;

CONSIDERATO che avverso tale provvedimento l’interessata oppone:

1. Violazione di legge sul procedimento amministrativo L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza di motivazione: l’interessata lamenta che l’ingiunzione risulta sprovvista di una congrua motivazione; in particolare l’amministrazione non ha indicato con quali norme le opere fossero in contrasto e non ha valutato la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in luogo della più grave demolizione, rispetto alla quale manca ogni riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico;

2. violazione dell’art. 31 comma 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: lamenta che l’amministrazione ha concesso un termine minore di novanta giorni – sessanta giorni – ai fini dell’esecuzione della demolizione in aperta violazione dell’art. 31, comma 3 del citato decreto presidenziale;

3. violazione delle norme relative all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria: la ricorrente rappresenta che per le opere de quibus ha presentato una richiesta di sanatoria ex d.P.R. n. 380 del 2001 ed una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 151 del d.lgs n. 490 del 1999, sicché il non attendere l’esito di tali richiesta da parte dell’amministrazione potrebbe comportare che del tutto inopinatamente si pervenga alla demolizione di una costruzione che, con tutta probabilità, potrebbe essere successivamente sanata; anche per questo al giurisprudenza sostiene l’inefficacia del provvedimento di demolizione in presenza di una domanda di demolizione;

RITENUTO che nessuna delle doglianze possa essere condivisa, in particolare quella proposta per ultima circa gli effetti della presentata domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n.380 del 2001 sul provvedimento sanzionatorio, dal momento che il ridetto procedimento ha finalità e modalità diverse da quello di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38207) sicchè non può trarsi per esso la medesima necessitata conclusione della sospensione del procedimento sanzionatorio, come opposto in ricorso;

E RILEVATO che la giurisprudenza definisce in termini di quiescenza la situazione della ordinanza di demolizione in esito alla quale sia stata proposta la domanda di accertamento di conformità, poiché nella norma di cui all’art. 36 del citato decreto presidenziale non esiste la disposizione contenuta invece nell’art. 32 della L. n. 326 al comma 25 in ordine al richiamo del Capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 il cui art. 44 prevede appunto la sospensione dei procedimenti sanzionatori;

CONSIDERATO che la censura relativa al difetto di motivazione non appare condivisibile, in quanto smentita dal tenore letterale del provvedimento che, come sopra accennato, pone in risalto il contrasto del manufatto realizzato da parte ricorrente con il vincolo paesaggistico ex d.lgs. n. 42 del 2004, con vincolo aeroportuale ed in area soggetta a rischio idrogeologico R4 come risultante dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

RILEVATO che anche la doglianza relativa al mancato rispetto del termine di novanta giorni recato dall’art. 31 comma 3 del d.P.R. n. 380 non appare condivisibile alla stregua della costante giurisprudenza della sezione (TAR Lazio, sezione I quater, 11 gennaio 2011, n. 128);

RITENUTO che il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che di conseguenza il ricorso vada respinto;

CONSIDERATO che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Libretti Pietrina al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Fiumicino.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 19-07-2011, n. 28821 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Ricorrono per cassazione, per tramite del difensore, R.L. e R.S. avverso l’ordinanza in data 18 giugno 2010 del GIP del Tribunale di Bologna con cui era stata loro applicata la misura cautelare della custodia in carcere, quali indiziati del delitto di cui all’art. 81 cpv. cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per aver ceduto singole dosi e quantitativi imprecisati di cocaina a numerosi tossicodipendenti; fatti condensati in tredici distinti capi di imputazione e commessi dagli indagati, in taluni casi, anche in concorso, in Bologna dal 26 febbraio al 3 aprile 2010.

I gravi indizi di colpevolezza erano dal GIP, desunti:

– dalle numerose conversazioni intercettate tra gli indagati ed i consumatori di sostanze stupefacenti, aventi ad oggetto la fissazione di appuntamenti per la conclusione delle rispettive cessioni delle dosi, a titolo oneroso;

– dalle dirette verifiche di tali "incontri" effettuate dai Carabinieri che avevano proceduto, nelle medesime circostanze, anche al sequestro dello stupefacente appena ceduto ed a perquisizioni domiciliari a carico degli stessi indagati;

– dalle sommarie informazioni rese dagli acquirenti, che avevano consentito l’identificazione dei responsabili, in taluni casi anche riconosciuti in fotografia dinanzi ai Carabinieri.

Il pericolo di reiterazione del reato, conseguente alla sistematicità ed al facile accesso a canali di approvvigionamento cospicuo di sostanza stupefacente "all’ingrosso" nonchè alla dimostrata professionalità nell’attività capillare di spaccio (ostativa al riconoscimento della speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) aveva indotto il GIP all’applicazione della custodia inframuraria quale unica misura cautelare concretamente efficace allo scopo, avendo peraltro gli indagati trasformato la loro casa di abitazione, come rivelato dalle perquisizioni domiciliari eseguite, in una vera e propria " centrale di spaccio".

Deducono i ricorrenti vizi di violazione della legge sostanziale e processuale nonchè di illogicità della motivazione.

Il GIP, a fronte dell’ attività illecita, integrata da spaccio al minuto di quantitativi modestissimi di sostanza stupefacente eseguita secondo un modus operandi semplice e rudimentale, in un periodo di tempo compreso tra il febbraio e l’aprile 2010 avrebbe omesso di motivare, secondo il difensore degli indagati, in ordine all’applicabilità della speciale attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non incompatibile con la reiterazione delle suddette condotte illecite.

Ed avrebbe altresì omesso, in violazione dell’obbligo di puntuale qualificazione dell’addebito, prescritto dagli artt. 272 e 273 cod. proc. pen., di verificare, in via gradata, l’attualità delle esigenze cautelari e l’eventuale concedibilità della sospensione condizionale della pena in rapporto ai reati ascritti agli indagati nonchè l’imprescindibilità della disposta restrizione in carcere, a fronte della tutelabilità di dette esigenze mediante l’applicazione di misura cautelare meno afflittiva.

Instano conclusivamente i ricorrenti per l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

Motivi della decisione

I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno quindi giudicati inammissibili. Preliminarmente deve osservarsi che le ordinanze applicative di misure cautelari personali possono essere direttamente impugnate con ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p., comma 2 esclusivamente per violazione di legge. Orbene, dopo l’espresso richiamo alla "violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)" (concernente invero il vizio motivazionale), di cui all’incipit del testo dei ricorsi, il difensore assume che "l’ordinanza del GIP del Tribunale di Bologna si connota di illogicità argomentativa relativamente alla valutazione di attualità delle esigenze cautelari in relazione al tempo decorso fra momento applicativo e data di cessazione delle condotte contra jus" denunziando poi, in riferimento all’asserita mancata verifica dell’eventuale applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e della qualificazione giuridica dei fatti prospettata dal Pubblico Ministero, "l’assenza evidente di motivazione".

A tale stregua non può che rilevarsi l’inammissibilità dei ricorsi, difettando peraltro, in concreto, qualsivoglia ipotesi di totale difetto di motivazione (vizio, com’è noto riconducibile alla violazione di legge) come dimostrato dalle diffuse e puntuali argomentazioni enunciate dal provvedimento impugnato di cui si è dato testè conto in parte narrativa alla quale si fa diretto rinvio ad evitare inutili quanto tediose ripetizioni.

Nè infine ricorre alcuna delle lamentate ipotesi di inosservanza o di erronea applicazione di talune disposizioni codicistiche relative alla qualificazione giuridica dei fatti; all’esclusione della configurabilità degli stessi in termini di condotte di lieve tenuità; alla verifica dell’attualità delle esigenze cautelari;

all’esclusione della prospettabilità di una prognosi favorevole ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, peraltro da escludersi quoad poenam, attesa l’entità del minimo edittale della pena detentiva prevista D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 1.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, degli stessi ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, per ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 – ter.

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