Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-12-2011, n. 28270 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede l’annullamento della sentenza di appello, che ha affermato il diritto della parte intimata, trasferita al Ministero, al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Ciò comporta che il ricorso per cassazione del Ministero che denunzia violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico la sussistenza, o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento ed accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale verifica. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 51 Decisioni delle Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13/1/2009 il Tribunale di Terni – reietto quello principale della società Elica Rent s.r.l. -, in accoglimento del gravame incidentale interposto dal sig. B.E. e dalla compagnia assicuratrice Unipol s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia G. di P. Terni 27/4/2007, rigettava la domanda dalla prima spiegata di condanna al pagamento della somma di Euro 270,00, corrispondente al costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura della sig.ra Sc.Sa. resasi necessaria in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) in cui quest’ultima era rimasta coinvolta, il cui credito le era stato dalla medesima ceduto in data 21/3/2006.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Elica Rent s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice Unipol s.p.a.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, artt. 1260, 1261 e 1263 c.c., art. 349 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice di pace l’abbia erroneamente ritenuta priva di legittimazione attiva argomentando dal rilievo che "la cessione del credito non ha comportato ex art. 1263 c.c., la cessione dell’azione diretta e cioè la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurato danneggiante e dell’assicuratore di quest’ultimo, essendo ciò consentito al solo danneggiato, per la posizione dello stesso ritenuta dal legislatore degna di particolare considerazione ai fini della realizzazione dei suoi diritti".

Lamenta che il giudice di pace, nell’affermare "che il cessionario del credito risarcitorio non è legittimato ad agire verso l’assicuratore" ha "in realtà – pur utilizzando una terminologia processuale – negato la cedibilità del credito che il danneggiato ha verso l’assicurazione. La c.d. azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, infatti altro non è che un diritto di credito che il danneggiato ha nei confronti dell’assicurazione".

Si duole che a tale stregua risulti violato il principio informatore della libera "trasferibilità dei crediti, a sua volta specificazione del principio più generale della disponibilità dei diritti patrimoniali", in assenza di una "incedibilità del credito… espressamente prevista dalla legge". Con violazione altresì del "principio della commerciabilità dei diritti patrimoniali, che costituisce il fondamento di tutta l’attività economica".

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Nel prevedere la cedibilità del credito anche senza il consenso del debitore ceduto, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o negoziale di cessione, l’art. 1260 c.c., pone il principio della libera cessione del credito.

Ai fini del perfezionamento della cessione del credito è infatti normalmente (laddove il credito non sia cioè di natura strettamente personale e non sussista uno specifica divieto normativo al riguardo) necessario e sufficiente l’accordo tra il cedente e il cessionario (v. Cass., 13/11/1973, n. 3004), che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra di essi (v. Cass., 20/10/2004, n. 210548).

La cessione del credito diviene nei confronti del debitore ceduto efficace all’esito della relativa notificazione ovvero della relativa accettazione da parte del medesimo (art. 1264 c.c.), quest’ultima in particolare avendo, come osservato anche in dottrina, natura non già costitutiva bensì ricognitiva, a tale stregua non comportando – diversamente dalla delegazione – un’assunzione del debito nei confronti del cessionario, nè rimanendo al debitore ceduto precluso far valere l’eccezione di invalidità e di estinzione del rapporto obbligatorio. L’accettazione vale per altro verso a rimarcare il limite della tutela del debitore di buona fede (v. Cass., 20/10/2004, n. 210548), facendo venire meno la presunzione di persistenza della titolarità del creditore originario (in dottrina indicata come c.d. legittimazione storica del cedente) ed escludendo pertanto l’efficacia liberatoria del pagamento fatto al medesimo.

Il debitore non è di norma tenuto a dare informazioni a terzi in ordine a precedenti accettazioni o notifiche di cessioni. In caso di pignoramento o di sequestro del credito è tuttavia obbligato ad indicare l’esistenza di pignoramenti, nonchè a specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato (art. 547 c.p.c., comma 2), incorrendo in responsabilità nei confronti del creditore procedente ove dia false risposte negative, mentre se tace o se sorgono contestazioni circa le sue dichiarazioni può farsi luogo a giudizio di accertamento.

La cessione del credito è a causa variabile, a tale stregua assumendo rilievo gli interessi dalle parti con la relativa stipulazione in concreto perseguiti nello specifico caso (causa concreta), e come sottolineato in dottrina giusta principio generale valevole per i contratti non formali essa deve invero ritenersi a causa presunta, fino a prova della relativa inesistenza o illiceità, potendo avere ad oggetto anche una ragione di credito o un diritto futuro, purchè determinato o determinabile, nel qual caso l’effetto traslativo si produce al momento della relativa venuta ad esistenza in capo al cedente.

Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale nè sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192.

E già Cass., 21/4/1986, n. 2812), nè d’altro canto ricorrendo nel caso un’ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art. 1261 c.c.).

A tale stregua, il credito da risarcimento in particolare del c.d. danno da fermo tecnico, consistente nel ristoro del mancato godimento (disponibilità) dell’autovettura incidentata per il tempo occorrente per la relativa riparazione, solitamente commisurato al costo del noleggio di veicolo sostitutivo, deve ritenersi senz’altro suscettibile di cessione.

Ove come nella vicenda in esame ricorra ipotesi di cessione onerosa, il cedente è al riguardo tenuto a garantire (solamente) il nomen veruni, e cioè l’esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.), e questa Corte ha già avuto modo di affermare che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale (v. Cass., 5/11/2004, n. 21192, ove se ne trae conferma dalla decorrenza degli interessi dal momento del fatto e non già del relativo accertamento giudiziale).

Il relativo mancato riconoscimento per inesistenza o nullità non ridonda invero sul piano della validità della cessione (così come la inesistenza della cosa di per sè normalmente non comporta la nullità del contratto), ma comporta il mancato conseguimento da parte del cessionario della titolarità del credito, assumendo rilievo meramente sul piano dell’inadempimento, e venendo se del caso a tradursi nel risarcimento del danno a carico del cedente.

La cessione del credito avviene in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori (art. 1263 c.c., comma 1), tra i quali vanno senz’altro ricompresi, come anche in dottrina posto in rilievo, i poteri connessi al contenuto e all’esercizio del credito, e in particolare i rimedi convenzionali contro l’inadempimento (es., clausola penale).

Non anche, invero, i rimedi posti a tutela della parte contrattuale, sia giudiziali (es., l’azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto: cfr. Cass., 28/4/1967, n. 776), che convenzionali (es., clausola risolutiva espressa), attenendo essi alla sorte del contratto, e non del mero credito.

A parte l’ipotesi ex art. 111 c.p.c., a tale stregua il cessionario può esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito, volte cioè ad ottenerne la realizzazione (v. Cass., 18/7/2006, n. 16383; Cass., 9/12/1971, n. 3554), potere invero spettantegli già in base al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti.

Il cessionario può fare dunque valere l’acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa l’assicuratore del danneggiante) non già in base al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, (e già alla L. n. 990 del 1969, art. 18), in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (art. 1374 c.c.).

Orbene, nell’affermare che nel caso "la cessione del credito non ha comportato, ex art. 1263 c.c., la cessione dell’azione diretta e cioè la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurato-danneggiante e dell’assicuratore di quest’ultimo, essendo cioè consentito al solo danneggiante, per la posizione dello stesso, ritenuta dal legislatore degna di una particolare considerazione al fine della realizzazione dei suoi diritti", e nell’accogliere "l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della Elica Rent s.r.l…. posto che la cessione del credito non ha comportato, ex art. 1263 c.c, la cessione dell’azione diretta e cioè la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurato- danneggiante e dell’assicuratore di quest’ultimo", il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio, pervenendo a violare i principi informatori in materia di libera circolazione dei diritti laddove prospetta un’interpretazione che, pur del medesimo astrattamente ossequiosa, finisce per tradursi nella sostanziale incedibilità del credito in argomento, altresì negativamente riverberante sul concreto esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti.

Risultandone il relativo vaglio da parte di questa Corte allora pienamente legittimato (cfr., da ultimo, Cass., 4/5/2011, n. 9759;

Cass., 22/2/2011, n. 4282), dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio al Tribunale di Terni che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio di diritto: il credito da risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura incidentata, è suscettibile di cessione ex art. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a..

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Terni, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 29-09-2011, n. 35307 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.V. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Ancona rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal gip del tribunale della medesima città nell’ambito di procedimento penale per il reato di cui all’art. 416 c.p., in relazione all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 10 quater, in relazione alla fraudolenta compensazione di partite debitorie nei confronti del fisco con crediti inesistenti.

Il sequestro si inserisce in una complessa indagine dalla quale emergeva l’esistenza di un gruppo di società collegate operante nel settore della cantieristica navale facenti capo all’indagato quale soggetto di riferimento che, dopo avere ottenuto appalti, iniziavano i lavori abbattendo i costi mediante sistemi illeciti consistenti nella erogazione della gran parte della retribuzione ai dipendenti in nero e nell’utilizzare fatture per operazioni inesistenti per creare un credito di Iva da portare a detrazione secondo il meccanismo della compensazione orizzontale.

Contesta in questa sede il ricorrente, con motivo unico, la violazione di legge ed, in particolare, del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 10 quater, nonchè dell’art. 2639 c.c.. Assume al riguardo che essendo egli amministratore di fatto non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere dei reati in questione avendo essi natura propria e non potendo valere nella specie l’equiparazione prevista dalla disposizione dell’art. 2639 c.c., come da ultimo modificato riferendosi tale disposizione solo ai reati societari.

Il ricorrente ha fatto successivamente pervenire memoria difensiva con la quale ribadisce le ragioni indicate nel motivo di ricorso.

Il ricorso è infondato.

Rispetto alla questione sollevata dal ricorrente, occorre rilevare che questa Sezione, anche di recente, ha avuto modo di puntualizzare che le disposizioni del D.Lgs. n. 74 del 2000, debbano trovare applicazione anche per l’amministratore di fatto della società (sentenza n. 23425 del 10 giugno 2011).

Sono state evidenziate nell’occasione i riferimenti giurisprudenziali e le premesse normative del ragionamento evidenziando, tra le altre, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11, (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma della L. n. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 133) il quale già prevede che: "Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale…… o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti"; il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 1, comma 4, (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P). secondo cui "La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche (li fatto"; rimasto invariato, quanto al riferimento a quest’ultima figura, anche con le modifiche apportate dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

Ed anche Sez. 5 civ. 11.4.2008 n. 9496 ha riconosciuto legittimo il recupero dell’IVA relativa ad operazioni inesistenti quando l’autore della fatturazione di operazioni inesistenti si identifica con l’effettivo amministratore di fatto della società".

Del resto – e, coerentemente, si può aggiungere – anche il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. e), ha "riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore…." e questa stessa Sezione ha già puntualizzato come con tale espressione si debba ricomprendere tra i destinatari degli obblighi anche a colui che di fatto svolge funzioni di amministratore di una società o di un ente economico il quale, per conseguenza, è responsabile di tutti gli obblighi che incombono agli amministratori,e può essere direttamente chiamato a rispondere, quindi, dei reati indicati dal citato D.Lgs. (Sez. 3, Sentenza n. 28678 del 2004).

Alla luce di quanto detto sembra senz’altro da condividere l’assunto di questa Sezione secondo cui l’art. 2639 c.c., (Estensione delle qualifiche soggettive). come modificato dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61., che recita: "al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione" ha nomiate in relazione ai reati societari un principio di carattere generale che, a questo punto, diviene irragionevole escludere proprio per i reati in esame.

Nè possono essere in ogni caso trascurate le disposizioni sul concorso nel reato proprio certamente richiamabili in un contesto finalizzato alla elusione degli obblighi tributari di spessore e consistenza tale rispetto ai fatti in esame da giustificare l’ipotesi del reato associativo.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 12-10-2011, n. 36858 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 5 marzo 2010, ha riformato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Bari, del 10 marzo 2009 riqualificando il reato ascritto a C.D. da quello di tentato omicidio a quello di lesioni personali aggravate in danno di P.A. e diminuendo, di conseguenza, la pena irrogata.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dei propri difensori, lamentando l’avvocato Eustacchio Sisto quale unico motivo la mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, così come operato al contrario dal Giudice di prime cure e dando vita ad una non consentita reformatio in peius; l’altro difensore, Sisto Francesco Paolo, del pari ha evidenziato la mancata concessione delle attenuanti generiche nonchè la mancata motivazione sulla quantificazione della pena e sulla quantificazione del risarcimento del danno alla parte civile.

3. Risulta, altresì, pervenuta una memoria difensiva nell’interesse della parte civile P.A..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Innanzitutto e in rito, l’eccezione di tardività del ricorso a firma dell’avvocato Francesco Paolo Sisto, sollevata nell’interesse della parte civile, è sicuramente infondata in quanto la data del suo tempestivo deposito (secondo i condivisibili calcoli della stessa parte civile) è proprio quella del 19 aprile 2010 e non quella successiva del pervenimento del ricorso alla Corte di Appello di Bari il 21 aprile 2010. 3. Quanto al merito effettivo, deve notarsi come l’unico motivo del ricorso a firma dell’avvocato Eustacchio Sisto sia infondato poichè ricollega la violazione della disciplina di cui all’art. 597 c.p.p., in mancanza di appello del P.M. e, quindi, con effetti di violazione del divieto di reformatio in peius, al modificato risultato del giudizio comparativo operato dalla Corte di merito tra circostanze attenuanti ed aggravanti, esplicitato nei diversi termini di equivalenza rispetto a quelli della prevalenza riconosciuta dal primo Giudice.

Vale premettere, però, come tale prevalenza fosse stata correlata anche alla pronunzia di condanna per il delitto di tentato omicidio, essendo stato poi ritenuto definitivamente (e qualificato) il relativo fatto contestato in termini di lesione personale pluriaggravata, rispetto al quale è stata appunto affermata l’equivalenza delle attenuanti generiche già concesse.

Dalla premessa risulta evidente il legittimo fondamento del nuovo giudizio comparativo, ben diverso essendo (oggettivamente e soggettivamente) il presupposto della correlativa valutazione rispetto agli elementi del contestato delitto di omicidio tentato ed a quelli del reato di lesione personale pluriaggravata definitivamente ritenuto, nel primo venendo in rilievo positivo il riscontro di una limitata iniziativa aggressiva (che ha lasciato ipotizzare dal primo Giudice la sussistenza del dolo eventuale dell’omicidio tentato) e nel secondo apprezzandosi negativamente le modalità operative del fatto, commesso con l’uso di un’arma in danno di persona disarmata: da un lato, pertanto, la riconosciuta derubricazione rispetta, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., il canone legale della correlazione della pronunzia con l’imputazione contestata e, dall’altro, legittima la rinnovazione del giudizio della Corte di merito ai sensi dell’art. 69 c.p., per quanto specificamente espletato in precedenza in relazione alle circostanze aggravanti peculiari di tale diverso reato.

Conseguentemente la censura include pure la prospettazione di doglianze sul merito del regime sanzionatorio, adottato, viceversa, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in peius se si pensa che, in concreto, la pena inflitta al ricorrente sia passata da anni quattro e mesi due di reclusione in prime cure a quella di anni due e giorni venti di reclusione nel grado di appello (v. giurisprudenza pacifica a partire da Cass. Sez. 5, 22 maggio 1998 n. 10069 fino di recente a Sez. 5, 3 aprile 2009 n. 40049).

4. I motivi evidenziati, a loro volta, nel ricorso a firma dell’avvocato Francesco Paolo Sisto si appalesano ancora più infondati e ai limiti dell’ammissibilità in quanto:

a) non si è affatto verificata alcuna reformatio in peius per quanto dianzi esposto;

b) nella sentenza d’appello (v. pagina 9 della motivazione) sono chiaramente indicati sia l’entità dell’aumento della pena per l’affermata continuazione che il calcolo complessivo e definitivo della pena;

c) nella medesima sentenza (v. pagina 10 della motivazione) del pari in maniera correttamente aderente alla pacifica e citata giurisprudenza di questa Corte nonchè con logica espressione del pensiero si è affermata la risarcibilità del nocumento subito dalla parte civile costituita a seguito dell’illecita e violenta aggressione dell’odierno ricorrente.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.