Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-04-2012, n. 6608 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 16.11.1990 N.R. e B.C. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, C.L. esponendo: erano rimasti creditori,nei confronti del convenuto, della somma di L. 57.000.000, quale saldo del prezzo della vendita di un locale e di una porzione immobiliare contigua, oggetto delle scritture private di compravendita del 13.3.81 e del 17.11.82;

dopo continui rinnovi dei titoli cambiari richiesti dal compratore,in occasione dei quali erano stati versati i soli interessi compensativi, l’acquirente aveva, da ultimo, rilasciato assegni di conto corrente, per l’importo di L. 57.000.000, rimasti insoluti nonostante gli inviti al pagamento. Chiedevano, quindi, la risoluzione dei contratti di compravendita e la restituzione degli immobili oltre al risarcimento del danno.

Costituitosi in giudizio il C. eccepiva di aver provveduto al pagamento del prezzo delle compravendita mediante vaglia cambiari ed il versamento di L. 800.000.000 in contanti; deduceva, inoltre, che successivamente alla stipula delle due compravendite,aveva ricevuto dagli attori prestiti di somme ad un interesse del 30% e che, per la restituzione delle somme mutuate, aveva rilasciato assegni in garanzia per L. 57.000.000, rimasti insoluti, avendo versato somme superiori al dovuto. Lamentava, inoltre, che gli attori non avevano provveduto a trasferirgli un terreno da loro acquistato.

In via riconvenzionale chiedeva che gli fossero trasferiti gli immobili di cui alle scritture del 13.3.81 e del 17.11.82, oltre al risarcimento del danno e, quanto ai prestiti ricevuti, che gli fossero restituite le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto.

A seguito del decesso del B. si costituivano gli eredi, B.D., B.R. e N.R., quest’ultima anche in proprio.

Espletata la prova testimoniale, con sentenza 1158/2003, il Tribunale rigettava la domanda di risoluzione dei contratti; qualificava la domanda riconvenzionale, relativa al trasferimento degli immobili, come domanda di accertamento della relativa proprietà, accogliendola; respingeva le domande riconvenzionali di trasferimento della striscia di terreno e di risarcimento danni in quanto non provate; dichiarava inammissibile la riconvenzionale relativa alla ricostruzione dei rapporti di dare-avere discendenti dal presunto rapporto di mutuo. Avverso tale sentenza N.R., B. R., B.D. proponevano appello cui resisteva il C.. Con sentenza depositata in data 11.3.2010 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolti, per inadempimento del C., i contratti del 13.3.81 e del 1 7.1 1.82; compensando fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Osservava la Corte di merito che l’appellato non aveva provato di aver provveduto al pagamento del prezzo degli immobili e che la consegna dei titoli doveva considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; il C., qualora avesse provveduto effettivamente al loro pagamento, ben avrebbe potuto produrre gli effetti da lui rilasciati, una volta ritornati in suo possesso.

Tale decisione è impugnata dal C. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resistono con controricorso N.R., B.D. e B.R., proponendo, a loro volta,ricorso incidentale in ordine alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1453 c.c., comma 1 e art. 1277 c.c., comma 1;

la Corte territoriale, erroneamente interpretando l’art. 1277 c.c., comma 1, aveva ritenuto erronea la statuizione del giudice di primo grado in ordine all’effetto estintivo del debito tramite consegna di assegni, "in quanto in mancanza di un loro protesto incombeva al possessore dei titoli la prova del mancato pagamento";

la sentenza impugnata non aveva tenuto conto, sotto il profilo oggettivo, che il pagamento a mezzo assegni, eseguito dal C., costituiva esatto adempimento dell’obbligazione pecuniaria oggetto di causa; del pari erroneamente, in relazione all’art. 1453 c.c., comma 1 la Corte di merito aveva imputato al C. il mancato conseguimento del prezzo da parte dei creditori, trascurando di esaminare l’atteggiamento inerte degli stessi creditori che, per oltre nove anni, non si erano attivati per presentare all’incasso i titoli ricevuti; 2) omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

la Corte di merito non aveva fatto alcun riferimento alla circostanza decisiva relativa alla mancata presentazione all’incasso, da parte dei coniugi N. – B., dei titoli (cambiali e assegni) loro consegnati dal C.; illogicamente ed immotivatamente i giudici di appello,con riguardo alla quietanza 10.12.1981, redatta in calce alla vendita del 1 3.3.1 981 ("Riceviamo a saldo di ogni nostro avere L. 800.000.000 – B.C. N.M." (doc. 12 fase, di primo grado), avevano affermato che "non sembra plausibile che anche i restanti effetti per L. 16.700.000, di cui vi è menzione in calce alla scrittura, fossero già stati interamente pagati al momento della dichiarazione di saldo del 10.12.1981; la Corte territoriale "avrebbe potuto attribuire un diverso valore dalle dichiarazioni di quietanza rilasciate dai creditori al C. e avrebbe potuto anche ritenere scollegata, rispetto alla vicenda delle due vendite immobiliari, l’emissione da parte di questi degli assegni per 57.00.000".

Il ricorso principale è infondato.

Sotto il profilo del vizio di violazione di legge, in realtà il ricorrente, anche con il primo motivo, lamenta l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nel senso che la Corte di merito, pur avendo accertato che il C. aveva consegnato gli assegni ai venditori, non aveva esaminato le ragioni per le quali detti titoli erano rimasti insoluti, senza alcuna "utile considerazione riguardo alla imputabilità al C. del mancato conseguimento del prezzo da parte dei creditori" e senza tener conto che gli stessi, per oltre nove anni, non si erano attivati per presentare all’incasso i titoli ricevuti. Entrambe le doglianze sono infondate e generiche, posto che non attingono la motivazione del giudice di appello in ordine alla circostanza decisiva, indicata a pag. 5 della sentenza impugnata, laddove è stato evidenziato che "il C., pur avendo sostenuto di aver adempiuto alla sua prestazione, non ha mai indicato le modalità con cui ha provveduto al pagamento del prezzo", avendo genericamente riferito di aver adempiuto a detto pagamento mediante assegni ed effetti cambiari.

Correttamente i giudici di appello hanno, inoltre, rilevato: che il C., quale prova dell’avvenuto pagamento degli effetti, ben avrebbe potuto produrli ove avesse effettivamente provveduto al pagamento e avesse ottenuto, di conseguenza, la restituzione dei titoli; che non vi erano elementi per ritenere che la consegna dei titoli fosse da considerarsi, "in assenza di una diversa esplicita volontà delle parti, effettuata pro soluto, in contrasto con quanto generalmente accade". La Corte territoriale ha poi disatteso, sulla base delle risultanze probatorie, l’assunto difensivo secondo cui gli assegni in atti sarebbero stati rilasciati dal C. a garanzia di un mutuo concesso all’acquirente anzichè alle vendite intercorse fra le parti.

Al riguardo la sentenza impugnata ha dato conto della genericità delle dichiarazioni dei testi circa l’entità del prestito, le circostanze di tempo, le modalità di restituzione, precisando, inoltre, che la lettera 21.7.90 dell’avv. Guidi, precedente difensore degli appellanti, con cui il legale chiedeva il pagamento del mutuo loro concesso, non era stata mai acquisita agli atti del processo;

il che il C., con atto 7.11.90, aveva diffidato i venditori "a porre in esecuzione gli assegni trovandosi in difficoltà" e che i titoli stessi erano ancora in mano dei venditori (pag. 7 sent. imp.).

La congruità e logicità di tali motivazioni comporta il rigetto del il ricorso principale.

Con il ricorso incidentale i controricorrenti lamentano il difetto di giusti motivi in ordine alla statuizione sulla compensazione delle spese del giudizio di entrambi i gradi del giudizio, motivata apoditticamente sulla base della "complessità della ricostruzione in fatto dei rapporti tra le parti".

La doglianza è fondata in quanto contrastante con il tenore della sentenza di appello ove si da atto della totale infondatezza e della carenza di prova dell’assunto del C..

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il potere del giudice di compensare le spese non è arbitrario ma vincolato, nel senso che devono essere intelligibili le ragioni per le quali viene derogato il rispetto del principio della soccombenza, riconosciuto dall’art. 92 c.p.c. così da consentirne l’effettivo controllo di legalità (Cfr.

S.U. Cass. n. 20599/2008).

L’affermazione della "complessità della ricostruzione in fatto dei rapporti tra le parti" è sostanzialmente tautologica e priva di una concreta motivazione sia pure ricavabile dal contesto della sentenza.

Consegue che, limitatamente a detta statuizione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale;

accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 28-05-2012, n. 8472 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 5 maggio 2009 presso la Corte d’appello di Firenze, T.O., M.S. e V. M., quali eredi di M.M., hanno chiesto il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo, introdotto dal loro dante causa dinnanzi al TAR del Lazio con ricorso depositato il 22 marzo 2001 e ancora pendente alla data di deposito della istanza di equa riparazione.

L’adita Corte d’appello ha ritenuto violata la durata ragionevole del processo per tre anni e tre mesi sino al decesso del M. ((OMISSIS)), liquidando in favore dei ricorrenti, a ciascuno pro quota hereditaria, la somma di Euro 1.650,00, computata sulla base di un importo di Euro 500,00 per anno di ritardo, e ha compensato le spese del procedimento.

Per la cassazione di questo decreto T.O., M.S. e M.V., quali eredi di M.M., hanno proposto ricorso sulla base di quattro motivi; l’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 par.

1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dolendosi della esiguità della somma riconosciuta quale riparazione per il danno morale e sostenendo che l’indennizzo avrebbe dovuto essere determinato sulla base di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, quanto meno per gli anni di ritardo successivi al terzo, come statuito da questa Corte in più occasioni.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine alla determinazione del quantum dell’indennizzo, avendo la Corte valorizzato una circostanza – quella che il ricorso nel giudizio presupposto era stato proposto collettivamente – inidonea a giustificare lo scostamento dagli standards di liquidazione applicati in sede europea e in sede di legittimità.

Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 2056 cod. civ., in relazione agli artt. 1173 e 1224 cod. civ., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia omesso di liquidare gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda.

Con l’ultimo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e all’art. 6, par. 1, della CEDU. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai principio acquisito quello per cui il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel giudizio presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, "a condizione che le decisioni pertinenti" siano "coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato", e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. n. 16086 del 2009; Cass. n. 819 del 2010).

Fondato è altresì il terzo motivo di ricorso, atteso che gli interessi sulla somma liquidata, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo, vanno riconosciuti dal momento della domanda e non già dalla data del decreto dell’adita corte d’appello, tenuto conto della natura indennitaria e non meramente compensativa della predetta equa riparazione (v., da ultimo, Cass. n. 22611 del 2011).

L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso comporta l’assorbimento del quarto, concernente il regime delle spese processuali.

Alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, i primi tre motivi di ricorso devono essere accolti, con conseguente annullamento del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. In particolare non è contestata la durata irragionevole, accertata dalla Corte d’appello in tre anni e tre mesi, sicchè, nel caso di specie, in applicazione del criterio quantitativo prima affermato, si deve, di conseguenza, riconoscere ai ricorrenti, pro quota hereditaria, l’indennizzo di Euro 2.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. n. 16367 del 2011).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti, pro quota hereditaria., della somma di Euro 2.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda;

condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 806,00, di cui Euro 311,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 595,00, di cui Euro 495,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-10-2011) 06-12-2011, n. 45352

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa il 07/12/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di G.G., quale rappresentante legale della Kuwait Petroleum Italia Spa, avverso il sequestro preventivo eseguito il 16/11/010 in via di urgenza dalla PG, ex art. 321 c.p.p., comma 3 bis; il tutto come individuato in atti – dichiarava inammissibile il gravame.

G.G., nella qualità di cui sopra, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo censure varie.

Con atto in data 10/07/011, la difesa del ricorrente, munita di apposita procura speciale, rinunciava al ricorso con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, ex art. 591 c.p.p., lett. d).

Non segue condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi colpa nella proposizione della impugnazione da parte del ricorrente.

Va dichiarata, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 17-01-2011, n. 19

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Svolgimento del processo

Il sig. Ga.Be. partecipava al concorso per titoli di cui all’art. 554 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo alla area B, profilo di assistente tecnico, area ARO2 (elettronica ed elettrotecnica), nella quale era già inserito, al fine di ottenere l’aggiornamento del precedente punteggio, ai sensi dell’art. 3, lettere a) e c) del bando di concorso. Il predetto Be., avendo conseguito nell’anno scolastico 2005/06, con la votazione di 93/100, il diploma di tecnico industriale, perito informatico, chiedeva che quest’ultimo titolo venisse valutato in alternativa al precedente diploma di elettricista installatore ed elettromeccanico, conseguito nell’anno scolastico 1977/78 con la votazione di 6/10, già prodotto e valutato dall’Amministrazione.

Sennonché, il nuovo titolo non veniva valutato, per cui nella graduatoria provinciale non risultava attribuito al Be. il punteggio suppletivo di 3,33 che gli avrebbe consentito di passare dal posto 108, con punti 47,50, al posto 33/bis con punti 58,80, con la possibilità di superare il controinteressato intimato che occupava il posto 34 con punti 50,77.

Il ricorso avverso la predetta graduatoria, notificato il 9/10/07 e depositato il 22 seguente, era affidato al seguente motivo di censura:

"Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del bando di concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale, relativo all’area B – profilo di assistente tecnico – pubblicato con D.D.G prot. n. 5482 del 20/03/2007. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della nota 13/5/2004, prot. n. 708, del Ministero della P.I. – Eccesso di potere per disparità di trattamento, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, illogicità ed arbitrio".

Il ricorrente sosteneva che la mancata valutazione del nuovo titolo di studio sarebbe stata giustificata qualora egli avesse chiesto l’aggiornamento ai fini dell’accesso ad ulteriori laboratori; invece egli, che non aveva avuto la possibilità di presentare il nuovo titolo in precedenti tornate concorsuali, ne chiedeva ora l’utilizzazione per accedere ai medesimi laboratori per i quali aveva prima presentato il diploma di perito industriale capotecnico – specializzazione elettronica industriale.

L’Avvocatura dello Stato si costituiva con memoria in termini con cui sosteneva la legittimità dell’impugnata graduatoria e concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Con la sentenza n. 114/09, depositata il 26 gennaio 2009, il T.A.R. adito ha accolto il ricorso.

La suddetta sentenza, notificata il 4.2.2009 alle Amministrazioni resistenti, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, trascorsi inutilmente i termini decadenziali per proporre appello, è passata in giudicato.

L’Ufficio scolastico provinciale, pertanto, atteso l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 114/09, disponeva la rettifica della posizione in graduatoria del sig. Be.Ga.; sicché questi, nella graduatoria permanente definitiva del 26/7/2007, passava dal posto 108, con punti 47,50, al posto 33 bis con punti 50,80, andando a precedere il sig. Gi.di.Ca., controinteressato, non costituitosi nel giudizio di primo grado benché regolarmente intimato, che seguiva al posto 34 con punti 50,77, mentre il sig. Ma.Le., odierno appellante, seguiva al posto 46 con il minore punteggio di 50,05. Sennonché, il sig. Ma.Le., che nell’anno scolastico 2007/2008 non aveva maturato alcun diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, nell’anno scolastico 2008/2009, invece, pendente il suddetto ricorso 2037/2007 proposto da Be.Ga., è stato l’ultimo assistente tecnico a stipulare il contratto a tempo indeterminato per l’Area AR02 (Elettronica ed Elettrotecnica). Pertanto, allorché con la nota prot. n. 3972 in data 21/4/2009 l’Ufficio provinciale scolastico di Palermo ha informato il sig. Ma.Le., ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90, che, in esecuzione della citata sentenza n. 114/2009, avrebbe provveduto a modificargli il rapporto di lavoro, trasformando il precedente contratto, stipulato in data 1/9/2008, da tempo indeterminato a tempo determinato, questi, con l’appello in epigrafe, notificato il 19 maggio 2009 alle Amministrazioni odierne appellate, ancor prima che l’Ufficio scolastico provinciale di Palermo concretizzasse effettivamente la modifica del predetto contratto a tempo indeterminato, ha proposto formale opposizione alla sentenza n. 114/09, sopra richiamata, deducendo:

1) "Violazione dei principi generali di diritto in materia di interessi giuridicamente rilevanti protetti";

2) "Eccesso di potere per travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta – violazione dell’O.M. n. 91 del 30 dicembre 2004 – violazione dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297/94".

Il sig. Ma., posto che, nel caso in esame, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato ad un solo controinteressato, peraltro individuato in un soggetto che certamente, per la favorevole posizione occupata nella graduatoria in argomento, non avrebbe potuto subire alcun danno, e che neppure l’Autorità giudiziaria ha disposto di integrare il contraddittorio nei confronti dei restanti controinteressati, ha dedotto che la sentenza opposta, per ciò stesso, andrebbe annullata;

Egli, inoltre, sostiene che, ammettendo la possibilità di sostituire il titolo di accesso con altro conseguito dopo avere presentato la domanda di inserimento, significherebbe ammettere la possibilità che in una qualsiasi procedura concorsuale ed in qualsiasi fase di essa, il soggetto, eventualmente privo del titolo al momento della presentazione della domanda, se lo possa procurare dopo detta scadenza e produrlo.

Concludendo, il sig. Ma. ha chiesto, preliminarmente, di sospendere l’efficacia della sentenza opposta; nel merito, di dichiarare ammissibile l’appello ex art. 404 c.p.c. nonché di annullare la sentenza n. 114/09, con tutti gli effetti che ne possono derivare.

Con memoria depositata il 5 giugno 2009, si è costituito Be.Ga., il quale, replicando alle superiori censure mosse dal Ma. in opposizione alla sentenza n. 114/09, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso.

Si è costituita, altresì, l’Avvocatura dello Stato, per le amministrazioni appellate, senza tuttavia spiegare difese scritte.

Con ordinanza n. 956/09 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza n. 114/09 proposta dall’appellante.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il sig. Ma.Le., con l’appello in epigrafe, ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare ammissibile il proprio ricorso ex art. 404 c.p.c.

L’istanza, alla stregua dell’orientamento assunto da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa nella materia de qua, dal quale non vi è motivo di discostarsi nel decidere sulla vicenda in esame, non può essere accolta (cfr. C.G.A. n. 31/07).

Il punto nodale, ai fini del decidere, è rappresentato dall’intervenuto passaggio in giudicato, o meno, della sentenza opposta.

La soluzione negativa comporta, infatti, sia la competenza funzionale del giudice d’appello a conoscere dell’opposizione di terzo dinanzi ad esso proposta (cfr. C.G.A. 6.8.2002, n. 510), sia, correlativamente, la tempestività del gravame, in quanto proposto entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, previsto dall’art. 23 bis, 7° comma, L. n. 1034/1971, per l’appello avverso sentenza non notificata. Per converso, ove si ritenga che la sentenza sia passata in giudicato al momento della proposizione del gravame, l’opposizione di terzo avrebbe dovuto necessariamente proporsi dinanzi allo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza (Cass. 2.5.91, n. 4788), entro il termine dimezzato di cui al citato art. 23 bis, decorrente dalla data in cui il terzo pretermesso in primo grado abbia avuto piena conoscenza della sentenza che lo pregiudica (cfr. Consiglio di Stato, IV, 3.5.1999, n. 773; C.G.A. 6.8.2002, n. 510).

Tra le due ipotesi alternativamente pronunciate ritiene il Collegio che debba essere privilegiata la seconda.

Posto, infatti, il principio che il giudicato si forma esclusivamente tra le parti in causa e che nei confronti del terzo, ai fini della proposizione del rimedio impugnatorio di cui all’art. 404 c.p.c., non viene in rilievo il giudicato come tale, ma soltanto l’efficacia esecutiva che la sentenza possa eventualmente esplicare nei suoi confronti, deve logicamente escludersi: a) che, a seguito della notificazione della sentenza di primo grado alle parti del relativo giudizio e dell’infruttuoso decorso del termine breve d’impugnazione decorrente dalla notificazione anzidetta, la sentenza deve ritenersi passata in giudicato; b) che, conseguentemente, il terzo pretermesso è legittimato a proporre opposizione di terzo avverso il giudicato già formatosi inter alios dinanzi allo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza (la cui competenza, come dianzi precisato, è funzionale e, pertanto, inderogabile), entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data in cui ne abbia avuto piena conoscenza.

La rilevata incompetenza funzionale del giudice investito dell’opposizione costituisce di per sé autonoma e sufficiente ragione di inammissibilità del gravame, sotto il profilo del rito, con conseguente preclusione dell’esame nel merito dei dedotti motivi di gravame.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sono ravvisabili giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2010, con l’intervento dei signori; Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 17 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.