Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 504 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. G.P. impugnava innanzi al TAR per il Lazio il provvedimento datato 17 maggio 2010 con cui il Ministero della Difesa disponeva la sua esclusione dalla selezione riservata per l’ammissione al 16 corso biennale per allievi marescialli Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, in ragione della constatata presenza di "alterazione acquisita della cute (tatuaggio) braccio destro che per dimensioni determina rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art.19 D.T. 5/12/2005)".

L’adito TAR, dopo aver disposto, con ordinanza n.1062/2010 incombenti istruttori, con sentenza n.32768/2010, resa in forma semplificata, rigettava il proposto ricorso, ritenendo infondate le censure ivi dedotte.

L’interessato, ha impugnato tale sentenza, chiedendone la riforma alla stregua delle argomentazioni racchiuse in un unico articolato motivo, sostenendo, in particolare la erroneità delle statuizioni assunte dal primo giudice sotto molteplici aspetti.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha contestato la fondatezza del proposto gravame.

Tanto premesso, l’appello deve considerarsi infondato; e perciò stesso va respinto.

Il Collegio non può qui non richiamare i precedenti principi espressi sul punto dalla giurisprudenza della Sezione (cfr n.4929 del 20 aprile 2010), dai quali non si ha motivo di discostarsi, per le ragioni che si vanno di seguito sinteticamente ad esporre.

Dunque, è stata rilevata dalla Commissione medica preposta alla selezione la presenza, sul deltoide del braccio destro dell’appellante, di un tatuaggio di significativa dimensione (cm.16×10), ritenuta dall’Organo medico causa di non idoneità fisica, rientrando, in particolare, siffatta anomalia cutanea tra le alterazioni di cui all’art.19 della direttiva tecnica della Sanità militare del 5/12/2005, di per sé ostativa al reclutamento nel corpo militare del candidato.

Ora, il giudizio reso dalla commissione medica è un apprezzamento tecnicoscientifico che non appare affetto da vizi di logicità e/o irrazionalità e che quindi ben può giustificare la non idoneità del soggetto.

Nella specie, non si tratta di un mero riferimento alla "affezione" rientrabile tra quelle elencate dal citato art.19 della Direttiva tecnica, venendo in rilievo la verifica da parte dell’organo medico della effettiva entità dell’alterazione cutanea e tanto anche in relazione alla sua localizzazione.

Dalla documentazione versata in atti risulta che è stato compiuto l’accertamento medico in questione; e una siffatta indagine ha certamente comportato un apprezzamento sanitario di tipo negativo in ordine alla rilevanza della decorazione riscontrata sulla cute, per le dimensioni del disegno prodotto sul deltoide, unitamente ad un giudizio di disvalore del tatuaggio in questione quale segno non consono al prestigio dell’istituzione militare.

Se così è, nella specie, il drago raffigurato sul braccio destro, con la tecnica del tatuaggio, costituisce causa di non idoneità fisica ai sensi dell’art.19 già citato e si pone in linea con la previsione di esclusione prevista dal bando di concorso.

Vale anche osservare che la fisiognomica del corpo del ricorrente è alterata in maniera rilevante, non valendo opporre che il tatuaggio non è visibile una volta indossata la camicia della divisa anche nella sua versione a mezze maniche, una volta rammentato che i Carabinieri sono potenzialmente destinati anche in servizi durante i quali devono o possono indossare la canottiera (servizio in mare o simili). D’altro canto un braccio tatuato in modo così eclatante rappresenta uno strumento di identificazione del militare, che, in quanto destinato a combattere la criminalità, sarebbe posto in maggiore pericolo nell’eventuale svolgimento della sua attività istituzionale: il che rappresenta una delle ragioni per cui il travisamento evidente della fisiognomica del corpo è considerato nelle direttive un elemento ostativo all’arruolamento.

Per le suesposte considerazioni la determinazione di esclusione dalla procedura selettiva per cui è causa appare essere stata adottata in corretta applicazione della normativa regolante il concorso, come giustamente rilevato dal giudice di primo grado, le cui statuizioni meritano di essere confermate.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese e competenze del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-02-2011, n. 882 misure di prevenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con la sentenza qui appellata (n. 6602 del 9 luglio 2007), il TAR della Campania, sede di Napoli, ha respinto il ricorso n. 5476 del 2006, proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento:

a) della nota del Comune di Roccarainola, n. 6941 del 13 luglio 2006, con la quale il responsabile dell’U. T. C., Servizio LL. PP. ed Urbanistica e R. U. P., arch. P.G., comunicava all’impresa ricorrente l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto d’appalto dei lavori di risanamento idrogeologico in località Perticati del Comune di Roccarainola (contratto Rep. n. 05 del 5 giugno 2006), in conseguenza della nota prefettizia acquisita al protocollo dell’ente al n. 6925, affermante la sussistenza – nei confronti del geom. I., titolare dell’omonima impresa – delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d. lgs. 8 agosto 1994, n. 490, e contestualmente ordinava la sospensione dei lavori appaltati, con decorrenza immediata;

b) della nota del Prefetto della Provincia di Caserta, n. 636/12b.16/ANT/AREA 1 del 22 giugno 2006, acquisita a seguito di richiesta d’accesso agli atti del 19 luglio 2006;

c) della nota del Comune di Roccarainola, n. 7280 del 26 luglio 2006, con la quale il responsabile dell’U. T. C. trasmetteva copia della predetta nota prefettizia, confermando l’ordine di sospensione dei lavori;

nonché (giusta primo atto di motivi aggiunti):

d) della nota del Comune di Roccarainola, n. 3522 del 4 aprile 2006, inviata alla Prefettura di Napoli, con la quale veniva comunicato, a questa, l’esito provvisorio della gara d’appalto espletata, unitamente ai dati dell’impresa ricorrente, risultata aggiudicataria;

e) della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, n. 0235124/2- 3 di prot. "P" del 14 giugno 2006,

f) della segnalazione del C.E.D. del Dipartimento di P. S. del Ministero dell’Interno in data 22 giugno 2006;

e (giusta secondo atto di motivi aggiunti):

g) della nota n. 636/12B.16/ANT/Area 1 del 5 febbraio 2007 dell’U.T.G. di Caserta;

h) della comunicazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, n. 0235124/2 – 5 di prot. "P" del 25 gennaio 2007.

Il TAR ha respinto, anzitutto, la censura di violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 diretta nei confronti della citata nota del Comune di Roccarainola, n. 6941 del 13 luglio 2006, considerandola adeguatamente motivata, per relationem, con il riferimento alla comunicazione, pervenuta dalla Prefettura – U. T. G. di Caserta, di cause interdittive ex art. 4 d. lgs. 490/1994, nei confronti dell’impresa ricorrente.

Quanto alla seconda censura dell’atto introduttivo del giudizio (rivolta contro la nota della Prefettura di Caserta, prot. n. 636/12b.16/ANT/AREA 1 del 22 giugno 2006), hanno ritenuto i primi giudici che gli elementi, relativi a tentativi d’infiltrazione mafiosa, dei quali la Prefettura aveva ritenuto, nella specie, la sussistenza, erano in grado di sorreggere adeguatamente le impugnate determinazioni e che, in particolare, la valutazione del Prefetto di Caserta circa l’emergenza di un quadro di possibili condizionamenti dell’attività imprenditoriale svolta dal ricorrente, da parte della criminalità organizzata, non appariva manifestamente illogica; né del resto poteva ritenersi che i fatti, da cui tale pericolo di condizionamento era stato desunto, emergenti dalla citata informativa dei Carabinieri di Caserta del 14 giugno 2006, fossero stati oggetto di travisamento da parte dall’organo, titolare del potere discrezionale in questione.

Le risultanze degli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine, compendiati nella citata nota dei Carabinieri di Caserta del 14 giugno 2006, in definitiva, consegnavano, a parere del Tribunale, un quadro complessivamente non alieno dal rischio di condizionamenti della criminalità organizzata nella vita dell’impresa, facente capo al geom. I.; e tale conclusione non era in grado d’essere revocata in dubbio in considerazione dello stato d’incensuratezza del medesimo; donde il rigetto, oltre che del ricorso, anche dei motivi aggiunti depositati il 2 novembre 2006.

Quanto al secondo atto di motivi aggiunti, diretto contro la nota n. 636/12B.16/ANT/Area 1 del 5 febbraio 2007 dell’U.T.G. di Caserta e alla comunicazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, n. 0235124/2 – 5 di prot. "P" del 25 gennaio 2007, ha osservato il TAR che tale nota e tale comunicazione, in quanto successive al provvedimento antimafia gravato con il ricorso introduttivo, non potevano valere ad integrarne ovvero a modificarne la motivazione, introducendo elementi nuovi o diversi rispetto a quelli originariamente considerati, ai fini delle determinazioni adottate dall’autorità competente, sicché la relativa impugnazione, dirigendosi verso atti non lesivi, si palesava come inammissibile.

2) – Per le parti appellanti la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata, anzitutto, in quanto il Tribunale non si sarebbe avveduto (primo motivo d’appello) dell’assoluta inidoneità degli elementi posti dalle Amministrazioni appellate a supporto delle proprie determinazioni a formare quel contesto univocamente interpretabile come legato alla criminalità o da essa condizionabile, non essendo riconoscibili, nella specie, le ragioni che avrebbero potuto indurre ad affermare la sussistenza di cause interdittive ex art. 4 del d.lgs. n. 490/1994.

Con il secondo motivo dell’appello, viene dedotta l’erroneità della sentenza per non aver rilevato, i primi giudici:

– che la nota prefettizia del 22 giugno 2006 avrebbe indicato, in modo surrettizio, come pregiudizievole la segnalazione del CED del Dipartimento di PS del Ministero dell’interno in pari data quando, invece, da questa nulla risulterebbe a carico del geom. I., fino a risolversi in termini per il medesimo favorevoli;

– che in nessuna considerazione si sarebbe potuto tenere il rapporto di amicizia, risalente all’infanzia e, quindi, di costante frequentazione, del ricorrente con S.N. (nato a Napoli nel 1978) non avendo mai avuto a che fare, quest’ultimo, con la criminalità organizzata e avendo solo riportato una condanna per lesioni per ragioni di gelosia;

– che pure del tutto irrilevante sarebbe stata la circostanza relativa a taluni casuali e sporadici incontri con soggetti, a stento conosciuti dall’imprenditore;

– che neppure sarebbe dato comprendere quali sarebbero stati gli approfondimenti e gli attenti accertamenti istruttori espletati dall’organo investigativo.

Resiste il Ministero dell’interno, che insiste per il rigetto dell’appello.

3) – L’appello non merita accoglimento.

Il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo poggia sui seguenti elementi, desumibili dall’informativa redatta dal Comando Provinciale di Caserta dei Carabinieri:

– l’interessato, in data 20 novembre 2001, 19 novembre 2002, 13 luglio 2004, 7 dicembre 2004, 16 dicembre 2004, 23 febbraio 2005, 1 aprile 2005 e 26 aprile 2005, nell’ambito della Provincia di Caserta, era stato controllato in compagnia di S. N., nato a Napoli il 12 giugno 1978, gravato da precedenti di polizia per porto e detenzione illegale di armi ed omicidio;

– il 18 febbraio 2002, alle ore 12,37 ed alle ore 13,18, era stato controllato, in Casal di Principe, dapprima dal personale della Squadra Mobile della Questura di Caserta e, poi, dal personale della Polizia di Stato di Casapesenna, in compagnia di S.N., omonimo del precedente, ma nato a Loreto (AN) l’11 aprile 1979 (figlio di S. F., alias Sandokan.), gravato da precedenti di polizia per estorsione, sequestro di persona e violenza privata;

– il 27 ottobre 2003 il geom. I. era stato controllato, in San Cipriano d’Aversa, dai C. C. del Nucleo R. M. della Compagnia di Casal di Principe, in compagnia di Z. S., nato a Caserta il 31 agosto 1975, gravato da un precedente di polizia per il reato di associazione di tipo mafioso, favoreggiamento personale, con l’aggravante di aver favorito il clan camorristico cd. "dei Casalesi";

– il 16 giugno 2003, in Casal di Principe, il medesimo imprenditore era stato controllato da personale della Polizia di Stato di Napoli in compagnia, oltre che di S. N., nato a Napoli il 12 giugno 1978, sopra indicato, di T. M., nato a San Marcellino l’11 aprile 1970, pregiudicato, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona, truffa, falsità in scrittura privata ed estorsione;

– il 28 aprile 2001, il 25 ottobre 2001 e il 9 novembre 2003, il medesimo era stato controllato, rispettivamente, in Sant’Arpino, Casal di Principe e Villa Literno, da personale della Polizia di Stato di Aversa e di Casapesenna e dai C. C. di Casal di Principe, in compagnia di I. C., nato a San Cipriano d’Aversa l’1 luglio 1965, gravato da precedenti di polizia per rapina, falsi in genere, emissione d’assegni a vuoto, ricettazione, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, associazione per delinquere e falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’identità ed associazione per delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili.

Ciò premesso, può osservarsi come le circostanze, in sé non contestate, poste a supporto degli atti impugnati, denotino, al contrario di quanto ritenuto dalle parti ricorrenti (che, del resto, solo in termini generici contestano le articolate motivazioni in virtù delle quali i primi giudici sono pervenuti al rigetto del ricorso e relativi motivi aggiunti), proprio il rischio di infiltrazione mafiosa correlato alle reiterate frequentazioni dell’imprenditore interessato; rischio di infiltrazione che, in una situazione imprenditoriale riconducibile direttamente alla persona dell’imprenditore (I.E.S. Geom. I. F.), si estende direttamente all’impresa stessa, questa, in quanto impresa individuale, non essendo, di fatto, distinguibile dalla persona del suo titolare, sicché i pregiudizi eventuali di quest’ultimo ridondano direttamente su di essa.

Né può condividersi l’assunto secondo cui del tutto irrilevante sarebbe la riportata circostanza relativa a taluni incontri, che sarebbero stati del tutto casuali e sporadici, con soggetti (‘a stento conosciuti’, secondo l’assunto del ricorrente) con i quali non vi sarebbero mai stati rapporti costanti o di frequentazione, né relazioni legate all’attività imprenditoriale dell’interessato, trattandosi di soggetti incontrati non più d’una volta, sicché difetterebbe l’individuazione di idonei e specifici elementi, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con associazioni malavitose, specie con riguardo all’attività imprenditoriale.

Al contrario, osserva il Collegio, si è trattato di reiterati rapporti intrattenuti dall’interessato con soggetti notoriamente legati, secondo quanto emerge dalle contestate informative, alla locale criminalità organizzata, saldamente e tuttora radicata nello specifico contesto territoriale di cui si tratta; né può parlarsi di fatti del tutto episodici ed in grado di far escludere ogni concreta "frequentazione", trattandosi, si noti, di reiterati incontri avvenuti in un ambito locale ben definito e ristretto e in un contesto temporale alquanto prolungato, con soggetti gravati da precedenti di polizia per reati legati alla criminalità organizzata.

Quanto al fatto che i controlli in compagnia di S.N., nato a Napoli il 12 giugno 1978, avrebbero riguardato un pregiudicato non gravato da precedenti relativi al crimine organizzato, ciò non toglie che si trattava, comunque, di un soggetto interessato da precedenti di polizia per porto e detenzione illegale di armi ed omicidio (anche se, in tal caso, per motivi passionali); ciò che vale a colorare, comunque, negativamente la situazione in cui versa il geom. I., concorrendo a delineare il quadro di rischio di contaminazione malavitosa, il porto e la detenzione illegale di armi collocandosi, normalmente, in quella zona grigia che si pone spesso ai margini del crimine organizzato.

In considerazione di quanto precede, neppure può assumere rilevanza dirimente, poi, il fatto – addotto dalle parti appellanti – che il Prefetto di Caserta non avrebbe mai ritenuto l’impresa di cui si tratta oggetto di accertamenti antimafia; né può convenirsi nel ritenere che neanche sarebbe dato comprendere quali sarebbero stati gli approfondimenti e gli attenti accertamenti istruttori espletati dall’organo investigativo e quali specifici fatti, accadimenti, condotte, anche non penalmente rilevanti, ma significativi, nel loro insieme, dell’esposizione oggettiva dell’impresa a tentativi di condizionamento mafioso sarebbero stati concretamente riscontrati nel caso in esame e, conseguentemente, quale sarebbe stata l’appagante motivazione sui presupposti della scelta amministrativa dell’UTG.

La misura interdittiva prevista dall’art. 4, d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, non deve, infatti, necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull’esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’attività d’impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari, per così dire prognostici, da cui emergano gli elementi di pericolo di dette evenienze, atteso che il giudizio dell’autorità si collega ad una sua ampia sfera di discrezionalità riferibile ai compiti di polizia e di mantenimento dell’ordine pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo ipotizzate dal ripetuto art. 4 del d.lgs. n. 490/1994; con l’effetto che il sindacato in sede giurisdizionale si attesta nei limiti dell’assenza di eventuali vizi della funzione che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti ed alla logicità delle conclusioni (cfr. Sez. V, 1° ottobre 2010, n. 726).

Il prefetto, nel rendere le informazioni antimafia, non deve basarsi necessariamente su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni, per cui il sindacato del g.a. non può impingere nel merito, restando, di conseguenza, circoscritto a verificare sotto il profilo della logicità, il significato attribuito agli elementi di fatto e l’iter seguito per pervenire a certe conclusioni, anche perché le informative prefettizie in questione costituiscono esplicazione di lata discrezionalità, non suscettibile di sindacato di merito in assenza di elementi atti a evidenziare profili di deficienza motivazionale, di illogicità e di travisamento (cfr. Sez. VI, 14 aprile 2009, n. 2276).

E, nel caso in esame, gli accertamenti operati dai militi dell’Arma, come sopra riportati e non smentiti in linea di fatto, non manifestano i dedotti vizi logicomotivazionali o istruttori, essendo state addotte circostanze in grado di far emergere non discontinui contatti del titolare dell’impresa con pericolosi ambienti malavitosi stabilmente installati sul territorio, così da rendere tutt’altro che inconsistente l’ipotesi di condizionamento dell’attività d’impresa da parte di appartenenti al crimine organizzato; mentre non rileva il fatto che, in precedenza, il Prefetto di Caserta non abbia rilevato la sussistenza di pregiudizi siffatti, dal momento che le attività di indagine costituiscono, normalmente, una sorta di work in progress, per cui l’accumularsi nel tempo di una serie sempre più corposa di elementi indiziari nei confronti del titolare dell’impresa ben può indurre l’autorità competente a rivedere precedenti valutazioni non negative.

4) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e va respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 7599 del 2007, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi Euro 3000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1835 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, le note del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che le predette note, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, sono state integralmente sostituite con nuove comunicazioni di AIMA, pervenute agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che le note impugnate con l’impugnativa in esame non costituiscono più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nelle note AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-01-2011) 15-03-2011, n. 10405 Falsità

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Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Pistoia, con sentenza emessa in data 04.02.2010, su RICHIESTA EX ART. 444 C.P.P., applicava all’imputata:

G.D. la pena di anni 2 di reclusione ed Euro 400 di multa, a seguito del l’imputazione di associazione per delinquere, finalizzata ad una serie di: – truffe – falsi – ricettazioni ed altro;

il Gip riteneva concedibili le richieste attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti; riteneva altresì il reato di ricettazione ascritto al capo dd) come il reato più grave;

determinava la pena base in quella pari al minimo edittale ex art. 648 c.p., e cioè in anni 2 di reclusione ed Euro 400 di multa, aumentata per le restanti imputazioni in quella di anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa;

ridotta infine di un terzo per il rito;

Ricorre per Cassazione il PG presso la Corte di appello di Firenze, deducendo:

– Violazione di legge per erronea applicazione della pena;

1)- osserva il ricorrente che, sebbene la pena edittale per il reato ritenuto più grave, ex art. 648 c.p. è superiore nel massimo (anni 8) a quella prevista per il reato ex art. 416 c.p. (anni 7), tuttavia, la pena edittale minima per il reato ex art. 748 c.p. (anni 2) è inferiore a quella minima prevista per il reato ex art. 416 c.p. (anni 3), sicchè la pena considerata per la continuazione non poteva essere inferiore alla pena minima prevista per uno dei reati compresi;

2)- in ogni caso, la pena irrogata sarebbe illogica per avere erogato una pena mite nonostante la gravita dei fatti contestati;

3)- la decisione era da censurare per non avere determinato separatamente l’aumento di pena per la continuazione per ciascun reato;

Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato perchè si fonda sulla convinzione che all’imputata fosse contestato il delitto ex art. 416 c.p., comma 1 laddove, dall’esame del capo di imputazione emerge chiaramente che il ruolo di "capi e promotori" viene attribuito esclusivamente a S.S. e P.V.;

alla G. e agli altri viene attribuito il ruolo di partecipe ed in effetti si specifica nel capo di imputazione che la G. aderiva all’organizzazione "accettando la sottoposizione allo S.S.";

appare evidente, dunque, che il Gip ha ritenuto nella specie l’art. 416 c.p., comma 2, reato che prevede la pena, nel minimo, di anni uno, pienamente compatibile con la pena base e con l’aumento irrogato ex art. 81 cpv nella decisione in esame;

per completezza di motivazione va osservato che anche il PM, nell’esprimere il consenso al patto sulla pena con il parere scritto del 27.11.09, sottolineava che il ruolo della G. si era limitato a quello di "prestanome", confermando in tal modo che l’accusa era relativa all’art. 416 c.p., comma 2.

Ugualmente infondato è il motivo di doglianza sulla mancata indicazione degli aumenti di pena per ciascuno reato avvinto dalla continuazione, atteso che tale omissione non è causa di nullità della sentenza Cassazione penale, sez. 1^, 27 novembre 2009, n. 3100 conforme Cassazione penale, sez. 3^, 17 settembre 2004, n. 47420;

ne deriva che, così calcolata, la pena non po’ considerarsi illegale nè inferiore al minimo editale, come sostenuto dal ricorrente;

La concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena non possono essere poste in discussione in questa sede, ove risulta vincolante il patto processuale intercorso tra le parti;

invero nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e ss. c.p.p.), non è possibile prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto accettato;

cosicchè, in particolare, una volta che l’accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all’applicazione delle circostanze e alla entità della pena, che non sia illegale. Cassazione penale, sez. fer., 25 luglio 2006, n. 27876.

Segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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