Cons. Stato Sez. IV, Sent., 25-03-2011, n. 1854 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia in esame nasce dall’impugnazione che la ricorrente, ed odierna appellante, ha proposto in primo grado per ottenere l’annullamento della deliberazione consiliare n.38 del 1996 del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, concernente approvazione del Programma di edilizia Residenziale Pubblica per il triennio 19921995, nonché della conseguente delibera di Giunta n.82 del 1998 contenente assenso all’adozione di provvedimenti atti a consentire lo sgombero delle aree interessate dal programma costruttivo anzidetto, in forza della quale sono state poi adottate le ordinanze sindacali nn.13,20, e 24 del 1999, anch’esse impugnate, attuative dello sgombero e di requisizione degli immobili, comprese le case di abitazione, individuate nelle predette delibere.

Il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso dinanzi ad esso proposto nella parte in cui è stato rivolto alla deliberazione consiliare n.38 del 1996, ed irricevibile, nella parte concernente la predetta deliberazione di Giunta.

Ha ravvisato, inoltre, un profilo d’inammissibilità del gravame, senza darne però atto nel dispositivo della decisione, con riferimento all’impugnazione delle predette ordinanze sindacali di sgombero e di requisizione

Con l’appello in esame si chiede la riforma della sentenza impugnata.

L’ente appellato non si è costituito in giudizio.

All’udienza dell’8 febbraio 2011 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

Il collegio ritiene che l’appello sia fondato.

Con il motivo dedotto in primo grado avverso la deliberazione n.38/1996, che il primo giudice ha dichiarato inammissibile, parte ricorrente aveva lamentato la violazione, in questa sede riproposta, dell’art. 7 legge n.241/1990, in relazione alla mancata comunicazione dell’avvio di un procedimento comportante lo sgombero dalla sua abitazione disposto in via strumentale per la realizzazione del programma costruttivo approvato dal consiglio comunale che ricomprendeva anche l’area su cui era collocato tale immobile.

L’argomento utilizzato dal primo giudice per affermare l’inammissibilità del motivo appare al collegio del tutto errato già da quanto appena esposto.

La deliberazione consiliare n.38/1996, invero, non è affatto qualificabile, come invece ritenuto dal primo giudice, "programmatoria" e quindi tale da non consentite neppure la individuazione preventiva dei suoi destinatari, bensì esibisce l’esercizio di un potere di intervento in materia di edilizia residenziale pubblica contemplato dall’art.51 della legge n.865 del 1971, la cui natura di piano particolareggiato immediatamente attuativo è indiscussa, potendo l’Amministrazione procedere in base ad essa all’esproprio delle aree e, come nel caso di cui ci si occupa, allo sgombero delle abitazioni ritenute inadeguate, o precariamente adibite a tale uso, con conseguente obbligo dell’avviso contemplato dall’art.7 della legge n.241/1990 ai privati interessati dal provvedimento, com’è nella specie sicuramente la ricorrente.(Consiglio Stato Ad. plen., 20 dicembre 2002, n. 8).

Poiché detto avviso è stato pacificamente omesso dal comune intimato, il motivo va dunque accolto.

E’ altresì fondata la censura riguardante l’irricevibilità dell’impugnazione rivolta alla deliberazione di Giunta n.82 del 1998, concernente l’assenso al sindaco ad adottare provvedimenti idonei a consentire lo sgombero e la requisizione degli immobili interessati dal programma costruttivo in parola.

Tale irricevibilità ad avviso del primo giudice sussisterebbe avendo l’Amministrazione notificato la deliberazione di Giunta anzidetta in data 19 gennaio 1999, mentre il ricorso, in violazione del termine decadenziale di rito, è stato notificato l’11 maggio 1999.

Senonchè sotto la data del 19 gennaio 1999 la notifica dell’impugnata deliberazione di giunta è avvenuta dopo che, come risulta dagli atti, non era stata rintracciata la ricorrente nel suo domicilio anagrafico.

E’ avvenuta, in particolare, nell’abitazione del padre di quest’ultima, dove però, com’è provato, essa non ha né il suo domicilio legale né la sua residenza abituale.

Dunque la notifica è avvenuta in violazione degli adempimenti richiesti dall’art.140 c.p.c.

Ne consegue che in modo del tutto errato, la data del 19 gennaio 1999 è stata indicata dal primo giudice come dies a quo ai fini della decorrenza del termine decadenziale di rito per la proposizione del ricorso.

Anche il secondo motivo di ricorso merita in conclusione d’essere accolto.

Dall’annullamento delle esaminate deliberazioni, consegue ovviamente la caducazione delle ordinanze sindacali nn.13, 20, 24, del 1999.

L’appello va dunque accolto.

Le spese del giudizio si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti ivi impugnati..

Condanna il Comune appellato al pagamento delle spese di lite, relative ad ambedue i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in euro 3000,00.

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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2011, n. 15159 Responsabilità civile del datore di lavoro

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nto di ragione del ricorso principale, assorbito l’incidentale.
Svolgimento del processo

in una causa in cui gli eredi di F.G., morto per mesotelioma pleurico, hanno chiesto la condanna delle società epigrafate, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per tutti i danni patrimoniale e non, sia iure proprio che iure successionis, la Corte di Appello di Milano, con sentenza resa il 21.4.2008, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che non potesse essere considerato responsabile della malattia professionale la committente Fincantieri spa, perchè i lavori erano stati appaltati alla Termokimik Corportion spa di cui era dipendente il F. e che agiva con propria autonomia.

Doveva, quindi, valutarsi soltanto la eventuale responsabilità dell’appaltatore, che in questo caso non doveva rispondere, atteso che in relazione all’epoca di probabile insorgenza della malattia – 30 o 40 prima del 1993, epoca in cui la stessa era stata diagnosticata – era noto soltanto che vi era un lontano pericolo di malattia professionale unicamente se le fibre di amianto fossero state consistenti e ad alta concentrazione.

Ne conseguiva che nel caso in esame non poteva addebitarsi alla suddetta società nè una colpa generica extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – non essendo richiesta all’epoca alcuna specifica misura di sicurezza oltre quelle di cui al D.P.R. n. 303 del 1956 -, nè altri obblighi di legge o di comportamento essendo imposti da conoscenze scientifiche, perchè solo dagli anni 1980 doveva ritenersi acquisita la consapevolezza della pericolosità anche della inalazione di minime fibre aerodisperse e della accertata pericolosità dell’amianto.

La Corte territoriale .rigettava, inoltre, ia domanda dalla Fincantieri spiegata nei riguardi della spa Assicuraizoni Generali per averla chiamata in giudizio con un’azione di rivalsa.

Contro tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli eredi F. con quattro motivi cui resistono sia la TermoKimik che la Fincantieri spa, la quale ha depositato, altresì, controricorso in relazione ai ricorso incidentale condizionato. Tali società hanno, poi, depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.

Quanto all’ammissibilità dell’impugnazione principale, deve osservarsi che l’identificazione dei mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionaie e la valutazione della sua ammissibilità deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (cfr, tra le altre, Cass. 14 maggio 2007 n. 11012). Nella specie il termine per l’impugnativa risulta coerente con decisione della causa da parte del giudice civile con riferimento all’azione risarcitoria connessa al danno subito dai ricorrenti iure proprio.

Con il primo motivo del ricorso principale gli eredi di F. G. deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione agli artt. 2087 e 2043 c.c. e del D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 18, 19 e 21 osservando che, essendo già noto a partire dagli anni sessanta la pericolosità dell’amianto, il dovere di protezione anche generico previsto dal D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21, doveva essere interpretato anche come obbligo di salvaguardia contro i pencoli di inalazione per sostanze non conosciute o anche scarsamente percepite come dannose.

Con il secondo motivo, denunziano sostanzialmente che la legislazione del 1956 ( D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 18, 19 e 21) imponeva al datore di lavoro di adottare misure idonee di abbattimento delle polveri di qualsiasi matura presenti nell’area e comunque di dotare i lavoratori di protezioni idonee contro le loro inalazioni.

Con il terzo motivo lamentano, ancora, la contradditorietà ed insufficienza della motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla esclusione del nesso concausale tra comportamento continuato ed evento, la falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2087 e 2043 c.c. e art. 41 c.p. ( art. 360 c.p.c., n. 3), rilevando che non si era da parte della Corte territoriale considerato che, non essendo certo il periodo di insorgenza della malattia, doveva tenersi conto anche che per essere dopo gli anni 1980 sicura la esistenza della pericotosità dell’amianto come causa della malattia professionale, sì da imporsi a livello normativo le dovute precauzioni ed avendo dopo tali anni il lavoratore continuato a lavorare, si sarebbe dovuto accertare se l’esposizione nella parte finale della sua attività lavorativa avesse operato come causa unica o quanto meno come concausa della malattia.

I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, e possono accogliersi per i motivi che si vanno ad esporre.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’art. 2087 c.c., come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonchè tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore (Cass. 18 novembre 1976, n, 4318, Cass., sez. lav., 9 maggio 1998, n. 4721 Cass., sez, lav., 23 maggio 2003, n. 8204, Cass. civ. Sez. Lav., 14 gennaio 2005, n. 644).

E a nulla rileva che il rapporto di lavoro si sia svolto in periodo anche antecedente al 1980, in riferimento al quale è stata ravvisata l’insorgenza della patologia, manifestatasi, dopo un lungo periodo di latenza, solo nei 1993, mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15. Invero, la pericolosità della lavorazione dell’amianto era nota da epoca ben anteriore all’inizio del rapporto di lavoro de quo. Come evidenziato già da questa Corte, con articolata ricostruzione della normativa in materia (Cass. 30 giugno 2005 n. 14010) il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il TU. della Legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all’art. 29, tabella B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell’amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l’applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l’esecuzione della legge su lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916 n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B s lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui è consentita l’occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all’osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell’amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D’altro canto, l’asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del 900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprite 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 che, all’art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste da DPR 20 marzo 1956 n 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n. 1169 ove all’art. 1 si prevede specificamente, che la presenza dell’amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio; può infine ricordarsi che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all’allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D’altro canto l’imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico- scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro Da quanto esposto discende che anche all’epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l’intrinseca pericolosità delle fibre dell’amianto tanto che l’uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (Cass. Cit. 30 giugno 2005 n 14010, cui adde, nei medesimi termini, Cass. I febbraio 2008 n. 2491).

Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all’impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all’art. 2087 c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro" soggiungendo che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione", cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri.

Devono, altresì, esser tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 del 1956, ove si disciplina il dovere dei datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: cosi l’art. 9, che prevede il ricambio d’aria, l’art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell’ambiente mediante aspiratori, l’art. 18, che proibisce l’accumulo delle sostanze nocive, l’art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l’art. 20, che difende l’aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l’uso di aspiratori, l’art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione (Cfr., in tali termini, Cass. Cit. 30 giugno 2005 n. 14010).

L’impugnata sentenza omette ogni indagine circa la presenza di amianto ne materiale lavorato, la concentrazione di amianto che lo caratterizza, la facilita o meno di produrre polveri nelle lavorazioni effettuate, onde il giudizio circa la presenza di polveri tali da suggerire specifiche cautele si appalesa del tutto arbitrario. Quanto sinora detto porta all’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso ed all’assorbimento del quarto motivo con il quale il ricorrente principale addossa anche alla Fincantieri la responsabilità della malattia nonchè all’assorbimento del ricorso incidentale della società Termokimik, che invece patrocina la responsabilità del committente. Si impone, in conclusione, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo.

Detto Giudice, avuto riguardo ai principi di diritto enunciati nelle massime ufficiali estratte dalle sentenze sopra richiamate e avuto altresì riguardo alla normativa del pari richiamata da cui si evince che la pericolosità dell’amianto era ben nota già all’inizio del rapporto di lavoro de quo e comunque esisteva una speciale normativa per la difesa dalle polveri, dovrà provvedere ad una approfondita indagine circa i punti sopra enunciati. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie i primi tre motivi del ricorso principale e dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-03-2010) 03-05-2011, n. 17195 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15 marzo 2010, la Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della medesima città in data 2 novembre 2006, appellata dal Procuratore Generale e da M. G., il quale veniva condannato per i reati di tentata violenza sessuale aggravata, lesioni aggravate ed illecita cessione di sostanze stupefacenti.

Avverso tale decisione il predetto M. proponeva ricorso per cassazione.

Lo stesso deduceva la violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 97 e 602 c.p.p.; la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2, art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 605 c.p.p.; la violazione dell’art. 603 c.p.p. nonchè il vizio di motivazione.

Osservava, a tale proposito, che il giudizio d’appello si era svolto nell’arco di pochi minuti in assenza del difensore di fiducia e dell’imputato ed alla sola presenza del difensore d’ufficio perchè chiamato immediatamente all’udienza fissata, per la quale non era stato peraltro indicato l’orario di comparizione sul decreto che disponeva il giudizio.

Aggiungeva, inoltre, che erano state disattese dalla Corte territoriale le disposizioni in materia di prove e che la condanna era il risultato di un mero richiamo alle motivazioni del giudice di prime cure senza alcun riferimento alle possibili ricostruzioni alternative della vicenda offerte dal complessivo quadro indiziario.

Lamentava, inoltre, che era stato attribuito un eccessivo credito alla persona offesa senza procedere ad una nuova audizione della stessa come richiesto a mente dell’art. 603 c.p.p..

Veniva inoltre criticato l’apparato argomentativo posto a sostegno della riconosciuta colpevolezza, che si risolveva nell’affermazione di una mera responsabilità oggettiva, frutto di una erronea valutazione delle risultanze processuali e che aveva portato all’irrogazione di una pena eccessiva ed alla esclusione immotivata della attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p..

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con riferimento alla eccezione di nullità conseguente alla mancata indicazione dell’ora in cui il processo sarebbe stato chiamato, deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, tale carenza nel decreto di citazione a giudizio integra una nullità relativa la quale, se non tempestivamente dedotta, deve ritenersi sanata (Sez. 1^ n. 6686,28 dicembre 1999).

Nel caso in esame l’imputato è stato assistito da un difensore d’ufficio il quale aveva l’onere di verificare la regolarità del decreto che disponeva il giudizio ed, eventualmente, eccepire la relativa nullità la quale, in difetto di tale eccezione, è rimasta sanata.

In ogni caso deve anche osservarsi che l’orario di inizio d’udienza doveva intendersi come quello di rito e che dall’esame del verbale, consultarle dal Collegio in quanto trattasi di eccezione di natura processuale, risulta che il difensore di fiducia era giunto successivamente ed era presente alla lettura del dispositivo ed in quella occasione, pur facendo dare atto a verbale della sua presenza, nulla deduceva sul punto.

Con riferimento alle dedotte carenze motivazionali, deve osservarsi preliminarmente come, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, sia da ritenere del tutto legittima la motivazione per relationem ad opera del giudice dell’appello.

L’ambito di ammissibilità di una siffatta motivazione è stato, tuttavia, compiutamente delimitato, indicando in modo dettagliato entro quali limiti il giudice d’appello possa avvalersene.

Si è così precisato, in un primo tempo, come non sia necessario, per il giudice d’appello, esaminare nuovamente le questioni genericamente formulate nei motivi di gravame e sulle quali si sia già soffermato il giudice di prime cure, con argomentazioni esatte e prive di vizi logici, quando le censure mosse alla sentenza di primo grado non contengano elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati e disattesi (Sez. 5^ n. 4415, 8 aprile 1999; Sez. 5^ n. 7572, 11 giugno 1999; Sez. 6^ n. 31080,15 luglio 2004).

E’ dunque consentito al giudice di appello uniformarsi, tanto per la ratio decidendo quanto per gli elementi di prova, agli stessi argomenti valorizzati dal primo giudice, specie se la loro consistenza probatoria sia così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione (Sez. 5^ n. 3751, 23 marzo 2000).

In tale circostanza, ciò che si richiede al giudice del gravame è, in definitiva, una valutazione critica delle argomentazioni poste a sostegno dell’appello, all’esito della quale risulti l’infondatezza dei motivi di doglianza (cfr. Sez. 4 n. 16886, 20 gennaio 2004).

Tali argomentazioni sono state ulteriormente ribadite, osservando che la conformità tra l’analisi e la valutazione degli elementi di prova posti a sostegno delle rispettive pronunce nelle sentenze di primo e secondo grado determina una saldatura della struttura motivazionale della sentenza di appello con quella del primo giudice tale da formare un unico, complessivo corpo argomentativo (Sez. 6^, n. 6221, 16 febbraio 2006).

L’individuazione dei limiti di legittimità della motivazione per relationem trova un ulteriore punto fermo nell’obbligo del giudice d’appello di argomentare sulla fallacia, inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione in presenza di specifiche censure dell’appellante sulle soluzioni adottate dal giudice di primo grado, poichè il mero richiamo in termini apodittici o ripetitivi alla prima pronuncia o la semplice reiezione delle censure predette determina un evidente vizio di motivazione (Sez. 6^ 6221/06 cit.;

Sez. 6^, n. 35346, 15 settembre 2008; Sez. 4^, n. 38824, 14 ottobre 2008, Sez. 3^ n. 24252, 24 giugno 2010).

Date tali premesse, si osserva che, nel caso di specie, il giudice dell’appello non si è limitato, come affermato in ricorso, ad un acritico richiamo della pronuncia di primo grado, poichè ha chiaramente evidenziato di aver assunto le proprie determinazioni alla luce dell’indirizzo interpretativo formulato dalla giurisprudenza richiamata e rilevando, testualmente, che le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contenevano elementi di novità tali da scalfire la congruità della pronuncia di primo grado.

La Corte non si è tuttavia limitata a tale richiamo, perchè è stata nuovamente rappresentata la congruità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed i riscontri obiettivi alle dichiarazioni della stessa.

Su tali dichiarazioni la Corte territoriale, richiamando l’orientamento di questa Corte, ha operato il necessario vaglio critico.

Si è infatti osservato che le dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza sia ritenuta intrinsecamente attendibile, viene riconosciuta la natura di vera e propria fonte di prova, ammettendo che sulla stessa, anche esclusivamente, possa essere fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata (Sez. 4^ n. 30422, 10 agosto 2005; Sez. 4^ n. 16860, 9 aprile 2004; Sez. 5^ n. 6910, 1 giugno 1999).

Nella fattispecie, i giudici dell’appello non si sono limitati a valorizzare le dichiarazioni della vittima, ma ne hanno anche considerato l’oggettiva attendibilità sulla base della coerenza del dettagliato racconto della vicenda che la riguardava, del successivo comportamento concretatosi anche nella pur influente remissione della querela, del riscontro offerto dalle dichiarazioni dei vicini accorsi alle grida della stessa sfondando la porta dell’appartamento in cui il ricorrente e la parte offesa si trovavano ed, infine, sui contenuti del colloquio avuto dalla donna con i soccorritori ai quali la stessa riferì, nell’immediatezza del loro intervento, di aver subito dal ricorrente in tentativo di violenza sessuale.

La decisione impugnata non presenta i vizi di motivazione denunciati neppure con riferimento alla sussistenza del dolo richiesto per i reati contestati.

Contrariamente a quanto affermato in ricorso, i giudici dell’appello si addentrano in una ricostruzione dell’evento sulla base dei dati acquisiti, evidenziando l’univocità e l’idoneità degli atti posti in essere dal ricorrente, rivelatori non solo dell’intenzione di coinvolgere forzatamente la donna nel compimento di atti sessuali, ma anche della evidenza dell’elemento soggettivo inequivocabilmente manifestatosi attraverso i pesanti approcci, l’indifferenza alle richieste della P.O. di desistere da tale comportamento e la violenza fisica successivamente esercitata.

Anche per quanto riguarda la esclusione della attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., la sussistenza delle aggravanti contestate ed la quantificazione della pena la sentenza non merita le censure mosse con il ricorso.

Invero, come questa Corte ha avuto modo di osservare, l’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c. può essere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertà sessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalità esecutive e le circostanze dell’azione attraverso una valutazione globale che comprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, l’entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato, anche sotto il profilo psichico (Sez. 3^ n. 40174, 6 dicembre 2006; n. 1057, 17 gennaio 2007; n. 45604, 6 dicembre 2007).

Si è ulteriormente precisato che, per l’applicazione dell’attenuante in questione, non è sufficiente la mancanza di congiunzione carnale tra l’autore del reato e la vittima (Sez. 3^ n. 14230, 4 aprile 2008;

n. 10085, 6 marzo 2009).

Alla luce dei summenzionati principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, appare del tutto coerente e conforme a legge la decisione dei giudici di ritenere inapplicabile l’attenuante al caso sottoposto alla loro attenzione in considerazione del tempo trascorso dalla P.O. in balia dell’imputato, la somministrazione di stupefacente e le violenze fisiche dalla stessa subite.

Altrettanto condivisibili appaiono le considerazioni svolte in merito alla sussistenza dell’aggravante applicata per l’uso dello stupefacente in ossequio al tenore letterale dell’art. 609 ter c.p..

La pena è stata infine determinata dai giudici del merito con motivato riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. – in relazione ai mezzi, alle modalità e circostanze dell’azione delittuosa – con corretta e razionale valutazione complessiva di tutte le componenti oggettive e soggettive dell’azione medesima e della personalità dell’imputato, non essendo peraltro richiesta l’analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendosi assolvere adeguatamente all’obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 2^ n. 12749, 26 marzo 2008).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

Alla parte civile vanno liquidate le spese come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al pagamento di Euro 2.000,00 oltre accessori di legge in favore della parte civile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-05-2011) 20-05-2011, n. 20043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 25 giugno 2010, la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza emessa il 13 gennaio 2007 dal Tribunale di Pescara nei confronti di R.V., imputato del delitto di ricettazione di un assegno, accogliendo l’impugnazione proposta dal Procuratore generale, ha escluso l’attenuante di cui al capoverso dell’art. 64 cod. pen., ed ha rideterminato la pena inflitta in anni due di reclusione ed Euro 516 di multa.

Propone ricorso per cassazione l’imputato il quale nel primo motivo lamenta la mancata concessione della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, sul rilievo che nella specie l’assegno non sarebbe stati pagato dalla anca ove era stato posto all’incasso e deduce la intervenuta prescrizione del reato, in quanto trattandosi di reato istantaneo e dovendosi applicare il termine più favorevole in caso di dubbio sul momento di consumazione, il limite decennale della prescrizione risulterebbe maturato, dal momento che l’assegno fu denunciato smarrito il (OMISSIS).

Il motivo di ricorso concernente la intervenuta prescrizione del reato è fondato. Questa Corte ha infatti reiteratamente avuto modo di sottolineare il carattere istantaneo che connota il delitto di ricettazione, il quale deve pertanto ritenersi consumato nel momento in cui l’agente acquista o riceve il bene proveniente da delitto (ex plurimis, Cass., Sez. 2^, 9 aprile 2009, Anela; Cass., Sez. 2^, 8 aprile 2008, Di Gabriele). L’onere di provare, poi, con precisione, la data di commissione del reato ai fini della individuazione del termine di prescrizione, non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, in applicazione del principio del favor rei, il dies a quo dal quale far decorrere la commisurazione del termine prescrizionale, deve ragguagliarsi alla immediata prossimità della data di commissione del reato presupposto (cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 2^, 20 gennaio 2010, Gligora). Considerato, dunque, che, nella specie, l’assegno contestato risulta denunciato smarrito il 2 novembre 1999, e poi utilizzato dall’imputato il 15 giugno 2001, è alla prima data che occorre fare riferimento ai fini della decorrenza del termine massimo di prescrizione del reato, che nel caso in esame – dovendosi applicare ratione temporis la nuova disciplina di cui alla L. n. 251 del 2005, in quanto più favorevole – è pari a dieci anni. La prescrizione era dunque maturata già in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello, che deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con la debita formula.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

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