Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 29-03-2011, n. 12778

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.N., V.L., V.M., I.C.R. ricorrono avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Palermo in data che ha applicato pena su richiesta delle parti in ordine al delitto continuato di cui agli artt. 110 e 390 c.p., art. 378 c.p., commi 1 e 2; D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per avere favorito la latitanza di persona condannata alla pena dell’ergastolo ed ha disposto la confisca del denaro, nonchè la confisca e distruzione degli assegni in sequestro quale prezzo dei reati.

Deduce violazione di legge con riferimento al provvedimento di confisca rilevando che il denaro e gli assegni non sono caratterizzati da "intrinseca criminosità", essendo di valore "non cospicuo" ed espletando i ricorrenti "regolare attività lavorativa".

Rileva che in difetto di prova contraria quanto confiscato deve ritenersi di "legittima spettanza e non pertinente alle vicende criminose".

Il ricorso è geneticamente proposto e come tale è inammissibile in quanto si limita a negare che quanto confiscato non costituisce il prezzo del delitto accertato, compenso ricevuto dai prevenuti per commettere il favoreggiamento ospitando la persona latitante da nove anni e consentendo che lo stesso incontrasse parenti ed altri. Il giudice di merito ha al riguardo ritenuto l’entità del denaro e dei valori cospicua e non altrimenti giustificabile se non con la costosa latitanza, mentre il ricorrente non offre argomentazione diversa da quella propria della decisione, negando assertivamente la relazione tra i valori ed il delitto, facendo riferimento ad una non specificata attività lavorativa. Le doglianze non sono cioè supportate da considerazioni che inficino in qualche modo la logica valutazione del giudice relativa al costo che la latitanza comporta ed al possesso dei valori non altrimenti giustificabili.

L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè ciascuno al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2011, n. 15148 contratto a termine

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 14 giugno 2006, ha ritenuto nulla, per genericità della causale, l’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra la società Poste Italiane e C.D. dal 2 gennaio al 31 marzo 2003 (per "ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito, smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza Piemonte Val d’Aosta assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo di cui al contratto") e per difetto di prova circa le specifiche esigenze dell’ufficio di destinazione del lavoratore. La corte territoriale accoglieva solo in parte il gravame della società Poste, riducendo la condanna al pagamento delle retribuzioni, contenuta nella sentenza del Tribunale di Biella, dalla notifica del ricorso introduttivo.

Propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a quattro motivi. Resiste il C. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la società Poste denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 414, 420 e 437 c.p.c.; della L. n. 230 del 1962, art. 3 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando in particolare che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto generica la causale dell’assunzione in questione senza una specifica doglianza del C. al riguardo.

2. – Con il secondo motivo la società Poste denuncia la violazione del D.Lgs n. 368 del 2001, art. 1 nonchè dell’art. 1362 e segg. c.c., ed inoltre omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando nuovamente l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto la causale di assunzione de qua generica in base alla prima delle norme richiamate.

3. – Con il terzo motivo la società Poste denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., ed inoltre omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che non gravava su di lei l’onere di provare la specificità e la sussistenza della causale di assunzione.

4. – Con il quarto motivo la società lamenta la violazione dell’art. 12 preleggi, nonchè dell’art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c., per aver la Corte Territoriale ritenuto che anche in base alla disciplina di cui al D.Lgs n. 368 del 2001, l’eventuale nullità della clausola comportasse la sola caducazione di essa e non dell’intero contratto, affermando comunque un principio, quello della conversione del contratto, contenuto nella ormai abrogata L. n. 230 del 1962, ma non più nel Decreto n. 368 del 2001. Ad illustrazione dei vari motivi formulava i prescritti quesiti di diritto.

5.- I motivi, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente trattati e risultano infondati.

Deve premettersi che questa Corte si è più volte pronunciata in materia affermando che: a) il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria, pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per tutte, Cass. 21 maggio 2008 n. 12985; nello stesso senso la Corte Cost. con la sentenza 14 luglio 2009 n. 214); b) L’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033);

c) in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, la Corte Cost. (sentenza n. 214 del 2009 ed ordinanze n. 65 del 2010 e n. 325 del 2009) e questa Corte hanno affermato che l’onere di specificazione delle causali contenuto nel D.Lgs. n. 368, art. 1 è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.

Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (Cass. 24 maggio 2011 n. 11358, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577).

L’onere della prova è evidentemente a carico della datrice di lavoro (Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279), che nel caso in esame nulla di specifico ha dedotto al riguardo.

Nè risulta fondata la dedotta violazione delle norme processuali indicate nel primo motivo di ricorso, non avendo la ricorrente riprodotto od allegati gli atti difensivi del giudizio di merito (in contrasto col principio dell’autosufficienza), da cui possa evincersi la denunciata violazione. Risulta peraltro dalla stessa lettura dell’odierno ricorso che il C. denunciò tempestivamente la genericità della causale di assunzione.

6. – Il ricorso va quindi respinto, non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo al risarcimento del danno.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

La richiesta della società è contrastata, sotto vari profili, dalla difesa dell’intimata.

Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 12,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-08-2011, n. 17342 Distanze legali tra costruzioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Nola del 23-7-1986, R.L., proprietario di un fabbricato con annesso fondo rustico sito in (OMISSIS), esponeva che il confinante P. A., qualche mese prima, aveva abbattuto un vecchio fabbricato fatiscente, realizzandone uno nuovo, composto da un piano terra e un primo piano, a distanza non regolamentare dal confine con il suo immobile. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l’immediata sospensione delle opere edilizie in corso.

Il P. resisteva alla domanda, sostenendo che stava ricostruendo un vecchio fabbricato terremotato, nel rispetto dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Nola.

Con sentenza depositata il 29-5-2003 il Tribunale di Nola, Sezione Stralcio, alla quale era stata assegnata nelle more la causa, accertate alcune delle illegittimità dedotte, condannava il P. a rendere conforme alle prescrizioni indicate nell’art. 901 c.c. la terza veduta aperta, a piano terra, verso la proprietà del ricorrente, portandola ad un’altezza non minore di m. 2,50 dal pavimento e munendola di inferriata, idonea a garantire la sicurezza del vicino, e di una grata fissa, con maglie non inferiori a 3 cmq., nonchè ad eliminare:

1) ogni diritto di affaccio sul fondo del R. dal lastrico solare del vecchio terrazzo, realizzando tutte le opere necessarie a impedire ogni veduta diretta, laterale ed obliqua sul detto fondo;

2) la scala che consentiva l’accesso, un tempo non goduto, al lastrico solare del vecchio terraneo e permetteva l’affaccio sul fondo del ricorrente;

3) ogni aggetto ed ogni parte del cornicione, sporgenti sul confine o sul predetto fondo;

4) ogni eventuale apertura che consentisse l’affaccio sul fondo del ricorrente, realizzata nella parte del suppenno rivolta verso tale fondo.

Il P. proponeva appello avverso tale decisione, affermando che il suo fabbricato era stato ristrutturato e non ricostruito, ed aveva conservato le distanze osservate dal vecchio edificio; negava altresì l’apertura di nuove vedute e la costruzione di scale di accesso nuove, e faceva presente che il suo immobile aveva dal fondo dell’appellato una distanza minima di m. 1.82, superando di 32 cm. il limite legale previsto.

Il R. si costituiva contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

Con sentenza depositata P8-3-2005 la Corte di Appello di Napoli accoglieva l’appello e, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda proposta dall’attore.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il R., sulla base di due motivi.

Il P. ha resistito con controricorso, con il quale ha altresì proposto ricorso incidentale.
Motivi della decisione

1) Preliminarmente, deve disporsi la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2) Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deduce che la Corte dì Appello ha erroneamente ritenuto che il P. aveva proceduto ad una mera ristrutturazione del fabbricato preesistente che gli consentiva di osservare le originarie distanze. Sostiene che, per escludere che si vertesse in un’ipotesi di ricostruzione o di nuova costruzione, da assoggettare alle norme sulle distanze dettate dei regolamenti locali, era necessario accertare che non fosse intervenuta alcuna variazione di volumetria.

Tale indagine, secondo il ricorrente, non è stata effettuata, in quanto la Corte territoriale si è limitata a rilevare che era rimasta inalterata la struttura perimetrale del fabbricato, ma non ha effettuato alcuna verifica in ordine ai muri perimetrali e alla altezza preesistenti. Assume che, in concreto, il fabbricato ha subito variazioni dì altezza, di sagoma e di cubatura, sì da risultare un organismo nuovo rispetto a quello preesistente.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che già in primo grado il Tribunale aveva escluso che il fabbricato del convenuto fosse stato realizzato a distanza illegale dal confine con il fondo dell’attore, tranne che per le parli aggettanti del cornicione, di coi aveva disposto l’eliminazione. La Corte di Appello ha negato anche la sussistenza di tale abuso, dando atto, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’afficio, che il fabbricato del P. è posto ad una distanza minima, di cm. 182 dal confine (cm. 32 in più dei legali cm. 150) e che, pertanto, l’aggetto di cm.

30 verso tale confine, riscontrato dal C.T.U., non è posto in violazione della distanza legale prevista dell’art. 873 c.c. Con il motivo in esame il ricorrente, senza muovere specifiche cessare riguardo alla statuizione adottata dal giudice del gravame con riferimento al cornicione, si è limitato a sostenere che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le opere realizzate dal convenuto non integravano una mera ristrutturazione del fabbricato preesistente, ma, una nuova costruzione, soggetta alle distanze fissate nei regolamenti edilizi locali.

Tale doglianza appare generica, non avendo il R. in alcun modo specificato se il Comune di Nola, all’epoca dell’intervento edilizio effettuato dal P., fosse dotato di uno strumento urbanistico, contenente una disciplina integrativa della normativa sulle distanze dettata dall’art. 873 c.c..

"Ne consegue che, dovendosi ritenete rispettosa delle disposizioni codicistiche l’edificazione eretta ad una distanza dal confine di metri 1,50 (pari alla metà del distacco minimo tra costruzioni prescritto dall’art. 873 c.c.), non ha alcuna rilevanza accertare se il convenuto abbia effettuato un semplice intervento di ristrutturazione del fabbricato preesistente, ovvero abbia realizzato una costruzione ex novo anche in tale ultima ipotesi, infatti, rimarrebbe esclusa la violazione delle distanze legali.

3) Con il secondo motivo il R. si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’asserita preesistenza di tre vedute dirette al piano terra.

Sostiene che la Corte di Appello non ha indicato alcun elemento di prova riguardo alla precedente esistenza delle predette vedute, e non ha tenuto conto del fatto che il C.T.U., nella perizia suppletiva, ha dovuto ammettere che non era stato possibile, nemmeno attraverso gli accertamenti UTE, verificare la preesistenza delle stesse.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

La Corte di Appello, alla stregua delle emergenze della consulenza tecnica d’ufficio, ha accertato, con apprezzamento in fatto sottratto al sindacato di legittimità, che la parete del fabbricato del convenuto prospettante sul fondo del R. è ubicata a distanza variabile da quest’ultimo, da m. 1,82 a m. 3,88.

Ciò posto e atteso che il ricorrente non ha nemmeno dedotto l’eventuale esistenza di norme regolamentari locali impositive, in materia di vedute, di distanze maggiori rispetto a quelle codicisticbe, deve ritenersi la piena legittimità delle vedute dirette aperte a piano terra della predetta parete, in quanto poste a una distanza dal fondo dell’attore superiore rispetto a quella minima di mt. 1,50 prescritta dall’art. 905 c.c..

Le censure mosse dal ricorrente, pertanto, investono un punto non decisivo della controversia, m quanto le vedute in questione devono essere considerate legali, a prescindere dalla loro preesistenza.

4) Con l’unico motivo di ricorso incidentale il P. si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione alla ritenuta sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata (Cass. S.U. 30-7- 2008 n. 20598), e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo se sia violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero quando la motivazione posta a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneità, il processo decisionale del giudice (Cass. 2-12-2010 n. 24531).

Nel caso di specie, non può ritenersi irragionevole la motivazione resa dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto la sussistenza di giusti motivi per La compensazione delle spese di doppio grado, in considerazione dell’"ampia rivisitazione" della sentenza impugnata alla quale aveva proceduto.

5) In considerazione della sostanziale soccombenza dei ricorrente principale, va pronunciata la condanna del medesimo al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-05-2011) 20-05-2011, n. 20096

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Svolgimento del processo

S.A. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 8 maggio 2009 della Corte di appello di Milano (che Sentenza ha confermato la sentenza 4 dicembre 2006 del Tribunale di Voghera, di condanna per il delitto ex art. 570 c.p., comma 2, n. 2 per essersi egli sottratto agli obblighi di assistenza familiare, facendo mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata e ai due figli minori di età: contestazione sino al 4 dicembre 2006), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
Motivi della decisione

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della credibilità della moglie dell’imputato, Sc. C., ritenuta senza riscontri di validazione esterni alle dichiarazioni della stessa persona offesa.

Con un secondo motivo si lamenta che la sussistenza delle inadempienze non sia stata correlata alle difficoltà economiche dell’obbligato e senza valorizzare l’assenza di attività di lavoro retribuita dal 2000 al 2006.

Con un terzo motivo si prospetta violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello ha proceduto nel giudizio, nonostante una certificazione attestante l’impedimento a comparire all’udienza, il quale, essendo sostenuto da idonea documentazione medica, imponeva una visita fiscale.

Il terzo motivo va preliminarmente esaminato.

Nella specie la doglianza risulta infondata.

I giudici di merito con una motivazione immune da vizi od invalidità apprezzabili in sede di legittimità e con un giudizio che, in relazione al dedotto della parte privata, non imponeva ulteriori accertamenti, hanno affermato:

a) che la "sussistenza nell’imputato, di danni notevoli nell’uso della parola" non incide sulla possibilità dell’accusato stesso di presenziare utilmente all’udienza" dovendo essa apprezzarsi solo all’atto della presenza fisica della persona in udienza;

b) che i segnalati "danni notevoli ai movimenti" deducevano una generica condizione di difficoltà, non precisata come "assoluta" ed ostativa alla presentazione in giudizio.

Sia la prima che la seconda proposizione per come formulate sono incensurabili in quanto danno logico e ragionevole conto della correttezza dell’argomentare del giudice di merito il quale, escluso l’impedimento assoluto, rappresentato dalla difficoltà della deambulazione, hanno riservato l’ulteriore giudizio di compatibilità, tra "grave limitatezza dell’uso della parola" e "partecipazione utile ed attiva al dibattimento", condizionandolo alla concreta presenza dell’imputato in udienza.

Evenienza quest’ultima che si sarebbe potuta evitare soltanto previa attestazione sanitaria, nella specie mancante, del grado concreto di limitatezza dell’espressione verbale e della consistenza, argomentata, dell’affermato "danno alla parola", documentazione questa che, sola, sarebbe stata idonea a prospettare utilmente i termini della assolutezza del dedotto impedimento.

Il motivo va quindi rigettato.

Il primo e secondo motivo, invece, non superano la soglia dell’ammissibilità.

Nella specie infatti i giudici di merito, con conforme doppia pronuncia hanno ritenuto la colpevolezza del ricorrente, soppesando la deposizione della persona offesa nel rispetto dei criteri di valutazione della prova, dando precise indicazioni sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca della Sc., nonchè della coerenza interna della sua ricostruzione dei fatti.

A tale prioritaria corretta valutazione la gravata sentenza, in aderenza alle argomentazioni del primo giudice, ha fatto seguire un’analisi completa sulla sussistenza della materialità e soggettività del delitto, commisurando la sanzione nel rispetto dei criteri dell’art. 133 cod. pen. considerato anche il precedente specifico.

In conclusione, considerato che l’argomentare del provvedimento impugnato risulta immune da illogicità di sorta, ed appare altresì sicuramente contenuto entro i margini accettabili della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass. Pen. sezione. 1, 46997/2007), esso è, pertanto, sottratto a ogni sindacato in sede di scrutinio di legittimità, laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse – come nella specie nelle prime due doglianze – si sviluppano tutte negli ambiti delle censure di merito, sicchè, integrando motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, vanno dichiarati inammissibili a sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonchè apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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